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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1647 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) ed ivi res.te in via Carlo Calisse 83, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani ed elett.te domiciliata presso il suo studio legale sito in via Virgilio 12 ad Albano Laziale (RM) RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 CONTUMACE-RESISTENTE
(C.F. Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente P.IVA_2 e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.to Sabrina Pancari giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.
[...] in Roma rep. 80974 Rogito n. 21569 del 21 luglio 2015, ed elettivamente Per_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Fiorillo in via delle Clivie, 22 Civitavecchia. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2020 la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di:
1 1.previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del D.L.
370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. ad Controparte_1 adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica: - a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 2 e mesi 2 alla data del 1.11.2020);al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 5.596,72, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2015 ) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. condannare il alla regolarizzazione contributiva e previdenziale Controparte_1 della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione
2 integrale della carriera nonché al versamento in favore dell' di tutti i contributi CP_2 conseguentemente ancora dovuti;
7. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Il convenuto nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituito e deve CP_1 esserne dichiarata la contumacia.
Si è costituito l' eccependo la prescrizione del credito contributivo relativo agli anni oggetto CP_2 della domanda e chiedendo il rigetto della domanda formulata a suo favore da parte ricorrente.
All'udienza del 15.7.2025 il giudice, all'esito di un'istruttoria documentale ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale deposito della motivazione in via telematica.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Dai certificati di servizio in atti emerge che la ricorrente ha espletato come docente nella scuola di infanzia e primaria, in forza di contratti a tempo determinato n 3889 giorni di servizio tra l'A.S. 1988/1999 e l' 014/2015 CP_3
La ricorrente ha lamentato il mancato computo al momento dell'immissione al ruolo avvenuta il 1.9.2015 di tutti gli anni di servizio pregressi ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale quale lavoratrice a tempo indeterminato con conseguente pregiudizio per gli scatti di anzianità successivi.
Occorre premettere che la retribuzione spettante ai dipendenti di ruolo è stata rapportata alla anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento (art. 27 del CCNL 4.8.1995; art. 16 CCNL 26.5.1999; art. 77
CCNL 24.7.2003; art. 79 CCNL 29.11.2007), cui concorrono senza dubbio anche i lavoratori assunti a termine.
In particolare, alla tabella E dei citati CCNL era prevista la seguente sequenza di posizioni stipendiali (sulla base degli anni di anzianità di servizio): 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34;
35 ed oltre.
Tale sistema è stato successivamente modificato con l'art. 2 del CCNL4.8.2011, che ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio 0/8.
Tale disposizione contrattuale che riguarda tutto il personale della Scuola contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data
3 dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL.
Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
Tale norma è stata ritenuta applicabile anche ai docenti che al 1/9/2010 erano in servizio in forza di contratto a tempo determinato (Cass. Lav. Sent n 6138 del 7.3.2025).
Osserva il Giudice che nel cado di specie, a seguito dell'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato, il ha provveduto alla ricostruzione della sua carriera (all. 7B di parte ric.) CP_4 riconoscendo un'anzianità utile ai fini giuridici e retributivi pari ad anni 9 e mesi 4 inquadrando la ricorrente nel secondo scaglione stipendiale (9-14 anni), previsto dal CCNL applicabile.
La ricorrente assume che tale calcolo è stato effettuato in applicazione delle regole dettate dall'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 secondo cui “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”, nonché dall'art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297(come interpretato dall'art. 11, comma 14, della l. 124/99) a mente del quale, “ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 cit., il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
4 Parte ricorrente ha sostenuto che la ricostruzione di carriera in tal modo effettuata risulterebbe in contrasto con la normativa comunitaria in quanto gli anni di servizio non di ruolo non sono stati computati integralmente generando una irragionevole disparità di trattamento.
Ebbene, tale domanda impone di verificare la compatibilità delle previsioni contenute nei citati artt. 485 e 489 con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE sopra richiamato.
Da ultimo, proprio con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 485, d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297 la Corte di Giustizia ha precisato che “ la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio” (sentenza Corte Giustizia UE C-
270/22, 30 novembre 2023) .
Con tale pronuncia la Corte si è espressa in modo difforme rispetto alla nota sentenza Corte
Giustizia UE, 20 settembre 2018, C 466/17, che aveva ritenuto compatibile le Testimone_1 norme in esame con il parametro comunitario, seppur entro alcuni limiti precisi.
La Corte di giustizia, nella sentenza più recente, in continuità con pregressi orientamenti della giurisprudenza comunitaria, demanda comunque al giudice nazionale la verifica se nel caso concreto al suo esame, l'applicazione delle norme oggetto di rinvio pregiudiziale abbia determinato una discriminazione, ovvero una diversità di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato a parità di mansioni svolte e in assenza di ragioni oggettive, che non possono consistere nella diversa modalità di selezione del personale, né nel rischio di discriminazioni al rovescio.
Applicando il principi nell'ambito della verifica del caso concreto demandata al giudice nazionale, la Corte di Cassazione ha significativamente affermato che la “denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai
5 singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto” aggiungendo che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva”
(Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31149).
Seguendo l'iter logico delineato dalla S.C., deve dirsi che considerato che al momento di immissione al ruolo la ricorrente aveva lavorato per 3889 giorni, corrispondente ad anni 10 mesi 9 e giorni 19.
Il ha, invece, riconosciuto un'anzianità pari a 9 anni e 4 mesi ai fini giuridici ed CP_4 economici, sottraendo 1 anno e 5 mesi e 19 giorni di lavoro effettivo pre-ruolo alla ricorrente.
Tale sottrazione di fatto non ha inciso sul primo inquadramento stipendiale in ruolo in quanto la stessa è stata collocata nella fascia 9-14.
La sottrazione di 1 anno e 5 mesi e 19 giorni mesi ha invece inciso negativamente sui successivi passaggi stipendiali, ritardandoli nel tempo.
In particolare, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata nella terza fascia stipendiale 15-20 dal 11.11.2019 ( considerando gli anni scolastici di 360 g) , mentre dalle buste paga depositate in atti si evince che a febbraio 2020 la stessa era ancora inquadrata nella fascia stipendiale 9-14.
Il trattamento riconosciuto alla ricorrente risulta, dunque, inferiore rispetto a quello che sarebbe stato riservato al “lavoratore comparabile” ovvero ad un dipendente di ruolo che avesse svolto le medesime mansioni della ricorrente per il medesimo tempo, avendo diritto questo ultimo all'integrale riconoscimento di tale anzianità.
Acclarato, dunque, che il trattamento spettante alla ricorrente risulta in concreto inferiore rispetto al trattamento che sarebbe stato riservato al docente assunto a tempo indeterminato che avesse lavorato nel medesimo arco temporale in cui ha lavorato la ricorrente, occorre procedere a verificare la condizione sub c) ovvero ad accertare se tale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Sul punto, Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31149 ha precisato che la verifica che il giudice nazionale è chiamato ad effettuare in ordine alla ricorrenza delle suddette ragioni oggettive“ riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi
6 alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento” ed ha aggiunto che, con riferimento al caso concreto, – ovvero all'assunzione di docenti a tempo determinato da parte del – la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla CP_4 natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare o dalla temporaneità dell'assunzione e dalla presunta differenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni dei docenti a termine.
Analoghe considerazioni sono state effettuate dalla Corte di Giustizia secondo cui “la diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui i docenti a tempo determinati devono intervenire, nonché l'assenza di verifica iniziale delle loro competenze mediante un concorso” non giustifica la disparità di trattamento (sentenza Corte Giustizia UE C-270/22, 30 novembre 2023).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva, allora, che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalle Corti Superiori, idonee a giustificare la disparità di trattamento.
Appare, dunque, inevitabile concludere che, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte di
Cassazione nel caso sottoposto al suo esame, è da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Di qui la conclusione che anche gli articoli 485 e 489 D.Lgs. n. 297 del 1994, risultando nel caso concreto discriminatori, devono essere disapplicati.
Occorrerà dunque tener conto che non può operare il beneficio stabilito per i docenti dall'art. 489 cit.– trattandosi di una regola di maggior favore nel computo degli anni scolastici che mira a compensare il minor valore degli anni scolastici successivi al quarto secondo il disposto dell'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e che, dunque, può trovare applicazione solo qualora la ricostruzione di carriera dei docenti venga effettuata secondo le regole stabilite dall'articolo da ultimo citato.
Ragionando altrimenti e riconoscendo, nel caso di specie, come anno scolastico intero (anche ai fini della maturazione degli aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva) la supplenza di durata inferiore a 12 mesi ovvero non tenendo conto del d.l. citato, invero, si determinerebbe una discriminazione a rovescio a detrimento del personale di ruolo (che, a differenza dei colleghi assunti con contratto a termine, mette a disposizione le energie lavorative per 365 giorni l'anno, salvo ovviamente il godimento di ferie).
7 Per le medesime ragioni, il trattamento economico e normativo spettante alla ricorrente dovrà essere determinato sulla scorta delle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo in modo tale che la maturazione di eventuali aumenti stipendiali avvenga dopo il tempo indicato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo e vigenti al momento di raggiungimento dell'anzianità effettiva minima per fruire dei singoli aumenti.
Solo in tale modo, invero, si realizza una effettiva uniformità tra il trattamento riservato ai lavoratori assunti fin dall'origine a tempo indeterminato e quelli immessi in ruolo dopo un periodo di lavoro a termine. Soltanto in tali limiti, dunque, la domanda attorea è suscettibile di accoglimento.
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento al momento dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti ( 10 anni 9 mesi e 4 giorni) ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato.
Per l'effetto, il va condannato alla conseguente ricostruzione della carriera della CP_4 ricorrente.
Deve altresì essere condannato il al pagamento delle differenze retributive per il CP_4 periodo 11.11.2019 ( data di passaggio alla fascia 15-20) al 30.11.2020 ( data deposito del ricorso).
Nel caso di specie, la prova dello svolgimento dell'attività di servizio e della retribuzione ricevuta può ritenersi raggiunta in via presuntiva dal deposito delle buste paga a campione relative all'anno 2016, 2018, 2019 e 2020, annualità consecutive tra loro che comprendono anche quella di deposito del ricorso.
Le somme dovute possono essere calcolate a partire dai conteggi di parte, formulati in applicazione dei CCNL versati in atti ma considerando erroneamente come dovute differenze per 26 mesi. Decurtando le somme ivi indicate in eccedenza e considerando, che le differenze risultano dovute solo per 12 mesi, si evince che la somma spettante alla ricorrente è pari ad
€2.583,00.
Alle somme riconosciuta a favore della ricorrente in conseguenza dell'accoglimento delle domande devono essere aggiusti gli interessi e la rivalutazione ex art 429 c.p.c.
Parimenti deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva relativamente alle differenze retributive accertate nel presente giudizio.
8 Il termine di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali di cui all'art 3, co 9 lett b l
335/1995 non trova, infatti, applicazione al credito oggetto di causa, afferente alla gestione esclusiva dell' per i dipendenti del pubblico impiego privatizzato, tra cui il personale CP_2 docente.
L'art. 10 bis della l 335 del 1995 dispone che “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2020)), non si applicano fino al ((31 dicembre 2025)), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 31160 del 4.12.2024), dal quale non si rivengono motivi per scostarsi, l''art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto tanto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma piuttosto, in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto proprio, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto.
I contributi relativi ai crediti retributivi relativi al periodo 2009- 2020 accertati nel presente giudizio non possono pertanto ritenersi prescritti.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate come nel dispositivo, devono essere poste a carico del e dell' nella misura del 50% ciascuno , in ragione de principio della CP_4 CP_2 soccombenza.
PQM
ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato.
9 Per l'effetto:
AN il alla conseguente ricostruzione della carriera della ricorrente CP_4 considerando che al 1.9.2015 la stessa avesse un'anzianità di 10 anni 9 mesi e 4 giorni.
AN il al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.583,00 CP_4 dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a titolo di differenze retributive relative al periodo novembre 2019- novembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo.
AN il alla regolarizzazione contributiva relativa alle somme indicate al CP_4 punto precedente, con versamento diretto nei confronti dell' CP_2
Cont AN il e l' al pagamento delle spese di lite, nella misura del 50% CP_2 ciascuno, liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM
147/2022 in € 2.626,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente da versarsi a favore dell'avv.to GIANLUCA MAGNANI dichiaratosi antistatario
Civitavecchia 15.7.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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