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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2023
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente rel. est., Dott.ssa Carla Santese
Consigliere, Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1707/2023 r.g. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte 1 (c.f. C.F. 1
Borghini, come da procura in atti
- appellante -
contro
P.IVA 1 p. iva Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011 pubblicata il 28.11.2011, in giudizio in persona del
Curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Luisella Simonetti, come da procura in atti
- appellata -
avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 28.6.2023 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 9.7.2025, pubblicata in data 10.7.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: "In via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma della sentenza n. 580/2023, del 23 Giugno 2023, pubblicata il 28 Giugno 2023 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Sez. Civile nell'ambito del procedimento iscritto al N. RG 2318/2013, notificata per il decorso del termine breve al difensore di primo grado della parte appellante Avv. Christian Sensi in data 29 Giugno 2023, attore del giudizio di primo grado, in accoglimento delle conclusioni relative al rigetto della domanda attrice che qui si riportano "voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto" e conseguentemente rigettare la domanda attrice per i motivi meglio esposti nel presente atto. - In sub ordine e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma parziale della sentenza appellata, ridurre la misura del danno quantificato ed oggetto di condanna alla misura massima contenuta nei limiti indicati nella richiamata CTU. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forf. per spese generali e cap. relativi a questo giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, nonché con eventuale condanna anche per le spese di lite del primo grado."
Per parte appellata: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e negli scritti depositati nel giudizio di primo grado, qui tutti richiamati e riproposti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza di merito e istruttoria: - respingere totalmente, siccome inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto,
l'appello proposto da avverso alla Sentenza numero 580 / 2023 emessa ilParte 1
23.06.2023 dal Tribunale di Grosseto - Giudice monocratico Dott. Amedeo Russo - pubblicata il
28.06.2023 e notificata il 29.06.2023, che ha deciso inter partes la causa civile numero 2318/2013
R.G., confermando integralmente la impugnata Sentenza;
pronunciare ogni conseguente statuizione di legge e di ragione;
in ogni caso con condanna dell' appellante Parte 1 alla integrale refusione delle spese processuali a favore della AT del fallimento CP 1 per i due gradi di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 2
MC o AT) aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, Parte 1 e al fine di ottenere – previa declaratoria di responsabilità la Controparte_2
-
Contro aquiliana del Parte 1 per aver causato ingenti ed irreparabili danni alla (originariamente in bonis, poi fallita nel 2011) avendo aperto, in data 12.08.2008 ed in assenza di poteri, un conto corrente a nome della stessa presso la filiale di Follonica della Controparte_2 ed operato a carico di quel conto, sempre in assenza di poteri, sottraendo nell'intero anno 2009 liquidità per un ammontare complessivo di euro 1.136.456,33, nonché di responsabilità contrattuale della per aver omesso di effettuare i controlli di sua specificaControparte 2
competenza, autorizzando l'apertura del conto corrente 045-91740-7 a nome di una società di capitali, Contro che si era presentata nonostante l'evidente difetto di potere della persona ( Parte 1 la
-
per stipulare il contratto, permettendogli di operare sul conto bancario n. 045-91740-7 in Pt 3 dei necessari poteri in una condizione di conflitto di interessi con la società la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e precisamente, il danno patrimoniale emergente, commisurato all'importo complessivo delle
Contro disposizioni illegittime compiute dal Parte 1 sul conto corrente della e pari a euro
1.136.456,33 in via capitale, salvo il maggior danno risultante all'esito dell'istruttoria; l'ulteriore danno economico connesso alla indisponibilità delle somme complessivamente sottratte dal conto
Contro corrente oggetto di causa, ritenuto causalmente legato al declino economico della ed asseritamente comprovato dalle perdite di esercizio registrate nel bilancio del 2010 e dalla dimensione
Contro del passivo accertato nel fallimento ed il danno non patrimoniale sofferto dalla ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., come conseguenza degli atti di pagamento connotati da disvalore anche penale.
A fondamento della domanda, la AT aveva dedotto che il Parte 1 aveva operato senza
Contro poteri su di un conto abusivamente aperto a nome della nonché progressivamente sottratto alla società ingenti somme, facendole confluire nel proprio patrimonio personale (mediante accredito diretto nel proprio conto personale n. 054-91650 aperto presso la stessa filiale della BPEL) ovvero nel patrimonio di altre società commerciali da lui partecipate o amministrate o controllate da persone appartenenti alla sua famiglia attraverso pagamenti o prelevamenti di somme contanti per cassa, giroconti o bonifici, emissione di assegni bancari o circolari, cagionando una grave spoliazione patrimoniale in danno alla società sino alla pronuncia di fallimento della medesima, avvenuta nell'anno 2011 con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011.
Controparte_2Con riguardo alla posizione di e del CP 2, parte attrice aveva, inoltre, dedotto la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 1710 e segg.
c.c., 1834 c.c., 1856 c.c., sulla scorta del preteso inadempimento delle obbligazioni connesse e/o derivanti dal rapporto di conto corrente n. 054/91740-7, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale e dei contratti bancari oltre alla inosservanza del più ampio e generale obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede. Il CP 3 benché ritualmente citato in giudizio, era rimasto contumace per tutta la fase introduttiva del processo e gran parte della fase istruttoria, costituendosi in giudizio tardivamente e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
Si era costituita in giudizio la convenuta Controparte_2 e del CP_2, che aveva chiesto per lail rigetto della domanda, svolgendo plurime contestazioni nel merito e chiamando in causa Controparte_4 che si era garanzia assicurativa - la propria compagnia di assicurazioni ritualmente costituita.
La Banca convenuta aveva poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa anche delle società commerciali che materialmente avevano ricevuto bonifici e/o pagamenti disposti dal Parte 1 a carico del conto corrente oggetto di causa (precisamente le società MC Immobiliare s.r.l., GLF società agricola s.r.l., Gemald s.r.l., Belvedere s.r.l., Fonte al Cerro s.r.l. e Controparte_5 tutte con capitale sociale detenuto da familiari del Parte 1 per essere manlevata in caso di condanna, che "
erano tutte rimaste contumaci e nelle more del giudizio dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto.
Successivamente, il Tribunale di Grosseto, preso atto della procedura concorsuale aperta per la
Banca originariamente convenuta e nelle more posta in risoluzione, con sentenza n. 906/2016 dell'8.11.2016, aveva dichiarato improseguibile la domanda nei confronti della [...]
"autorizzando la prosecuzione della Controparte_6 causa nei confronti dell'ente neocostituito Controparte 7
Contro
A seguito della formale riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte della AT del Fallimento la causa è proseguita nei confronti di tutti i soggetti legittimati, inclusa la Controparte_8 subentrata senza soluzione di continuità alla ex CP 2 in tutti i diritti, le attività e le passività cedute ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.Lgs 16.11.2015 n. 180.
Controparte_8Si era costituita ritualmente la con comparsa depositata il 13.9.2016,
riproponendo le stesse difese già svolte dalla CP_2 originaria convenuta, mentre il convenuto
Parte 1 aveva mantenuto la condizione di contumacia.
Nel prosieguo del giudizio, a fronte delle peculiari vicende che avevano interessato la [...]
Controparte 2 e del CP_2, era stato raggiunto tra le parti un accordo limitato alle posizioni Contro processuali in essere tra la AT e la CP 9 nelle more subentrata alla Parte 2
intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. con comparsa depositata il Controparte 8
04.06.2019.
Secondo il predetto accordo parziale, il CP 1 aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.c. e alla domanda giudiziale nei confronti della costituita CP_2 a fronte del pagamento di una somma pari a € 160.000,00.
La Banca aveva dichiarato a sua volta di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti delle parti chiamate in causa ( Controparte_4 e fallimenti delle società MC Immobiliare s.r.l., GLF Società
agricola s.r.l., GE s.r.l., Belvedere s.r.l., Fonte al Cerro s.r.l. e Controparte_5 .
All'udienza del 14.1.2020, il Giudice istruttore, dato atto dello scambio delle formali dichiarazioni ex art. 306 c.p.c. aveva dichiarato “l'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda Contro nei confronti della Controparte_8 (oggi UBI proposta dalla AT del CP 1 Banca S.p.A.), nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima CP_2 nei confronti di costituita, nonché delle società rimaste contumaci MC Immobiliare s.r.l., Controparte 4
GLF Società agricola s.r.l., GE s.r.l., Belvedere s.r.l., Fonte al Cerro s.r.l. e Controparte_5 '
mentre era rimasta invariata la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto Parte 1
unico soggetto rimasto in causa in qualità di convenuto a seguito della predetta estinzione parziale, per tutti i fatti e le pretese azionate e fatte valere con la originaria citazione.
La causa, istruita con le prove documentali e testimoniali ammesse ed una c.t.u. contabile-bancaria finalizzata ad accertare, in sintesi, la debenza delle somme pagate e l'incidenza delle operazioni poste in essere dal Parte 1 sulla società in bonis, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 580/2023, pubblicata in data 28.6.2023, con la quale il predetto tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il Parte 1 1) al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro 1.163.456,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati sugli importi delle singole operazioni per cui è causa, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) al pagamento, in favore della parte attrice, all'ulteriore somma di Euro 150.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) alla rifusione delle spese del giudizio e 4) al pagamento delle spese di c.t.u.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
"Va preliminarmente dato atto dell'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda originariamente proposta da nei confronti di CP 2 (oggi [...] Parte 2
CP_9, nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima CP_2 nei confronti di
Controparte 4 , costituita, nonché delle società rimaste contumaci D.M.C. Immobiliare Srl,
Belvedere Srl, Controparte 10 Fonte Al Cerro Srl, Controparte 11 e [...]
conseguentemente, la presente Sentenza viene pronunciata nei confronti delle Controparte 12 sole parti rimaste in causa, ovvero la parte attrice ed il convenuto Parte 1 rimasto estraneo all'accordo del 3.01.2020 che ha riguardato unicamente la parte attrice e le altre parti convenute e chiamate in causa.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ciò sulla scorta dell'ampio compendio probatorio dalla stessa offerto, segnatamente alla luce delle prove documentali e orali raccolte in corso di causa nonché alla luce degli esiti dell'interrogatorio formale disertato dal convenuto Parte 1 senza legittima giustificazione e nonostante la regolare notifica degli atti ex art. 292 c.p.c., corroborate dalla totale assenza di puntuale contestazione dei fatti dedotti dalla curatela da parte del convenuto, costituitosi in giudizio sia pure tardivamente. In particolare, l'esame globale delle prove orali e documentali (esaminate anche in sede di perizia specialistica ad opera di un CTU nominato in corso di giudizio), tenuto conto della prova legale conseguita ex art. 232 cpc per effetto della diserzione dell'interrogatorio formale ad opera del
Parte 1 e della sua mancata specifica contestazione dei fatti in relazione all'onere previsto dall'articolo 115 c.p.c., fondano e qualificano - definitivamente - la grave responsabilità del
Parte 1 per tutti i fatti allegati e denunciati dalla curatela attrice, giustificandoconvenuto
a carico dello stesso Parte 1 l'obbligo di integrale risarcimento dei danni a favore della società danneggiata, e dunque a favore del costituito fallimento.
Andando con ordine, trova innanzitutto prova il dedotto difetto di potere rappresentativo e
Parte 1 per l'apertura in data 12.08.2008 - del conto correntegestorio del convenuto
-
presso la B.P.E.L.-Filiale di Follonica (cfr. doc. 5 in 045-91740-7 a nome della CP 1
produzione AT). sebbene all'epoca risultasse ancora formalmente Risulta in particolare che Parte 1
Contr non aveva più alcuna carica sociale e non aveva alcuna delega, incarico o "socio" della mandato dell'organo amministrativo o assembleare per agire e compiere atti giuridici di alcun genere in nome e per conto della società, mancando qualsivoglia "copertura", anche solo formale, per giustificare il proprio operato presso la CP 2
Come attestato dalla visura storica camerale della MC SR (cfr. doc. 8 in produzione AT), nel periodo compreso tra il 23.11.2006 e fino al 13.05.2010 il Consiglio di Amministrazione era
CP_13 (moglie di composto dall'Avv. Franco IU (Presidente), Parte 1 Vice
Presidente), Sabina Gabellieri, Avv. Fabrizio Salvi e DI RI RI, consiglieri, come peraltro confermato anche nella CTU resa a fronte della richiesta di chiarimenti depositata dal CTU dr. Per 1 (cfr. relazione depositata in data 10.04.2017).
è definitivamente uscito dalla Risulta altresì dimostrato che dal 10.10.2008 il Parte 1
compagine sociale della MC SR, cedendo alla moglie l'intera partecipazione sociale CP_13
con atto di cessione di quote sociali stipulato dal Notaio Per 2 regolarmente registrato e pubblicizzato (Rogito 10.10.2008 -Notaio Per 2 repertorio 33220/raccolta 14923-cfr. doc. 9 in produzione AT).
Ne deriva che l'apertura e la successiva gestione del conto corrente n. 054/91740-7 presso la
وè stata effettuata dal Parte 1 in assenza di qualunque potere amministrativo e CP 2
gestorio, posto che lo stesso era in realtà estraneo almeno dal 10.10.2008 anche al capitale sociale
Contr della
Tale circostanza appare evidente anche alla luce dell'esame dell'atto costitutivo e dello Statuto Contr della nel suo testo vigente alla data dei fatti (cfr. rispettivamente doc. 10 e 11 in produzione AT), segnatamente alla luce di quanto previsto all'art. 13 dello Statuto sociale della MC SR, secondo il quale "la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico" e con precisazione che il Consiglio di Amministrazione - con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. "può delegare i propri poteri" solo "ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratore delegato cui spetterà la firma e la rappresentanza legale, anche congiuntamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi con le modalità indicate e stabilite dall' organo amministrativo"
(cfr. doc. 11 in produzione AT).
Nel caso di specie, posto che lo Statuto esclude espressamente qualunque ipotesi di trasferimento del potere rappresentativo della società a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, prevedendo in via residuale che "l'organo amministrativo" 'possa rilasciare "procure speciali per singoli affari", l'apertura del rapporto di conto corrente, così come la sua successiva movimentazione, non solo non costituisce singolo affare propriamente riconducibile alla previsione di statuto, ma nemmeno risulta rilasciata alcuna procura speciale ad hoc dall'organo amministrativo, né altri mandati che possano giustificare l'operato del Parte 1 presso la [...]
CP_2, circostanze queste che in ogni caso dovrebbero risultare (stante l'obbligo legale di annotazione) dal Libro dei Verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione tenuto e compilato a norma degli artt. 2214, 2215 e 2478 c.c. Parte 1 alla previsione di cui all'art. 15Neppure risulta possibile ricondurre l'operato del dello stesso Statuto sociale, che contempla la possibilità per "l'organo amministrativo" di "delegare ai singoli soci alcune funzioni o settori della società stessa, in modo da ottenere il coinvolgimento dei soci nelle attività sociali.", posto che non vi è prova in atti di alcuna delega di funzioni disposta Contr a favore del "socio" Parte 1 , peraltro già estraneo dal 10.10.2008 rispetto alla (non essendo più socio neppure per una quota marginale).
Parte 1 non avrebbe mai potutoConseguentemente, per quanto emerge dagli atti di causa, il assumere né esercitare deleghe ai sensi del citato art. 15, in difetto del requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma statutaria quale condizione di validità della eventuale delega.
La legittimazione del Parte 1 non può nemmeno ricavarsi dal documento intitolato "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci della MC SR recante la data del 09.08.2008, posto che il suddetto
Verbale presenta evidenti vizi e sostanziali anomalie che facilmente rivelano - ora come all'epoca - la assoluta invalidità e addirittura l'inesistenza giuridica della delibera che vi è indicata.
Ed infatti, esaminando il documento in questione (cfr. doc. 4 in produzione AT) emerge chiaramente come il presunto verbale assembleare non solo non ha data certa ai fini di quanto stabilito dall'art. 2704 c.c. ma nemmeno reca la firma - necessaria - del Vice Presidente della società, وCP 13 che nel documento assume apparentemente la funzione di segretario, né presenta la necessaria numerazione progressiva delle pagine né altro segno idoneo a comprovare la regolare (e necessaria) bollatura e vidimazione in ossequio a quanto previsto all'art. 2215 c.c.
Giova infatti osservare come, alla luce della novella legislativa di cui all'art. 8 della Legge
383/2001 che ha interessato la richiamata disposizione, siano rimasti invariati, all'epoca dei fatti, gli obblighi già previsti di bollatura, vidimazione periodica e numerazione progressiva delle pagine per i libri sociali, come il libro delle delibere del Consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze assembleari.
Alla luce di tali gravi difetti strutturali che interessano lo scritto in questione, non risultano soddisfatti in alcun modo i connotati richiesti dagli artt. 2214 e 2347 c.c. per il tipo di società considerato.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti ed alla luce delle sommarie informazioni rese dagli amministratori della società fallita al Curatore del fallimento MC SR nell'ambito degli adempimenti previsti dall' articolo 33 L.F., risulta che l'assemblea descritta nell'allegato in commento parrebbe non essersi nemmeno realmente tenuta, posta l'assenza di prova di qualsivoglia formale convocazione dei soci per il giorno 09.08.2008 per discutere e deliberare l'apertura di un conto corrente aziendale presso la di Follonica e per decidere in ordine al CP 2
conferimento di una delega ad hoc a favore di Parte 1
Trova allora conferma la circostanza, dedotta dalla curatela, secondo cui i soggetti indicati come presenti alla suddetta assemblea nulla sapevano della delibera che il Parte 1 ha presentato in
CP_2 per conseguire l'apertura del conto oggetto di causa, né risulta che alcuno di essi abbia mai effettivamente partecipato all'apparente assemblea dei soci per la quale era indicata la data del
9.08.2008.
A riscontro di quanto sopra sono state prodotte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal Contr Curatore del fallimento Parte 5 - il 22.02.2012 e 19.03.2012, sottoscritte dall'avv.
- dr.
Persona 3 rispettivamente LE IU, RI RI DI e
Presidente del Consiglio di amministrazione e Consiglieri amministratori della MC SR all'epoca dei fatti (cfr. dichiarazioni raccolte dal curatore nel 2012 - docc. 13 13/A 13/B e 13/C in
- -
produzione AT).
In particolare, l'Avv. Franco IU ha dichiarato di non conoscere il "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci del 9.08.2008 mostratogli dal curatore in quella circostanza (cfr. audizione del presso il Curatore Dr. Pt 5 manifestando seri dubbi anche sulla firma che appare, in calce al documento, in corrispondenza del proprio nome dattiloscritto. Lo stesso Avv. IU risulta aver consegnato al Curatore i propri specimen di firma, dimostrando come in effetti la firma evidenziata nel Verbale del 09.08.2008 non presenti alcuna corrispondenza con la propria. Lo stesso ha inoltre riferito in quella sede che la propria moglie - Testimone 1 (anche lei ex amministratore) "non
è mai stata in consiglio" e che la sig.ra DI "faceva del lavoro pratico ma non era certo una dirigente" (cfr. dichiarazione dell'avv. IU raccolta dal Curatore Dr. Pt 5 1 19.03.2012-doc n. 13/A in produzione AT). Sul punto, la teste RI RI DI componente del Contr Consiglio di amministrazione della all'epoca dei fatti (sentita all'udienza del 15.02.2023) - ha confermato il contenuto della dichiarazione resa al curatore fallimentare in data 22.3.2012 (cfr. doc
13 e 13/B in produzione AT).
Testimone 1 raccolte dalLe analoghe dichiarazioni della teste RI RI DI e
Curatore fallimentare nel documento prodotto con la citazione al n. 13/B e n. 13/C, confermano la falsità del documento presentato in banca e utilizzato dal Parte 1 per ottenere indebitamente -
-
Contr l'apertura del conto a nome della
La teste DI RI RI (ex consigliere) ha infatti dichiarato al Dr. Pt 5 la propria estraneità ai Consigli di amministrazione della MC SR, facendo notare di essere venuta a conoscenza del presunto verbale assembleare del 09.08.2008 per la prima volta solo nel 2012 in occasione della audizione coordinata presso studio del curatore del fallimento (cfr. doc. 13/B in produzione AT).
Analoghe considerazioni sono state svolte anche da sentita in corso di Persona 3
causa in qualità di teste, la quale ha espressamente dichiarato di non avere "mai partecipato ad alcuna assemblea dei soci ed in particolare a quella indicata nel verbale del 9 agosto 2008” (cfr. doc. 13/C in produzione AT), coerentemente con quanto dichiarato da tutti gli ex Contr amministratori della sentiti come testi in corso di causa, i quali hanno confermato di non avere Contr mai partecipato alla apparente assemblea della datata 09.08.2008, rimarcando - anzi - di avere avuto notizia della esistenza di quel documento e di quella apparente assemblea per la prima volta ovvero solo solo anni dopo, nel 2012, in occasione dell' incontro avuto con il Curatore Parte_6
Contr In particolare, all'udienza del 10.05.2022 la teste dopo il fallimento della Persona 3
Contr (componente del Consiglio di Amministrazione della all'epoca dei fatti), sentita sui capitoli da quella riunione vi sia stata. In ogni caso la circostanza verbalizzata secondo cui "è presente l'intero capitale sociale" non può essere corretto perché io ero socia e non ero presente (...) "Nessuno mi ha informata. Non sapevo nemmeno dell'apertura di questo conto. Non mi risulta che nessuno dei soci fosse a conoscenza dell'apertura di questo conto" (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Alla medesima udienza del 10.05.2022, l'Avv. Franco IU, Presidente del Consiglio di
Contr amministrazione della nel periodo per cui è causa, ha dichiarato: "Riconosco la dichiarazione mostratami (doc 13/A atto di citazione). Preciso che tale dichiarazione fu resa da me al Curatore del fallimento MC SR (dr. Parte 5 in data 19.03.2012. Preciso che all'epoca ebbi perplessità sulla firma apposta in calce ad alcuni documenti. In particolare, non riconosco la mia firma sui documenti a me mostrati ed in particolare la copia del Verbale apparentemente datata 9 agosto 2008
(doc 4 atto di citazione) ed il verbale di assemblea ordinario del 10.11.2009. Preciso che non avrei mai potuto firmarlo anche per i contenuti, secondo me, illegittimi" (cfr. Verbale di udienza del
10.05.2022). Il medesimo teste ha poi dichiarato che "il verbale di cui mi si chiede (verbale di assemblea dei soci della MC SR del 09.08.2008) sicuramente riporta dati non veritieri in quanto non erano presenti tutti i soci rappresentanti il capitale sociale nella sua interezza e nemmeno gli amministratori, dato che io rivestivo tale carica e non ero presente. (...) "Preciso anche che non avevamo contezza (noi soci) di tutte le operazioni eseguite dal Parte 1 per conto della CP_1 ma anche di altre società" (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Coerente con la dichiarazione sopra riportata è la deposizione della teste Testimone 1 la quale ha indicato che la firma apposta sul documento denominato "Verbale di assemblea 09.08.2008" non è la firma del marito
Franco IU, confermando dunque la natura non veritiera di quel documento (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). Anche la teste DI ha fermamente negato di avere partecipato alla apparente assemblea del 9.08.2008, dichiarando testualmente: "premetto che non ho partecipato a questa assemblea. Confermo però che questo documento (cioè, il verbale della apparente assemblea Contr della datato 9.08.2008) mi fu esibito dal curatore del fallimento MC SR il giorno in cui resi la dichiarazione sopra citata. Confermo di avere appreso per la prima volta nella stessa occasione l'esistenza di tale documento ed il suo contenuto". "Come ho già detto non ero presente e non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza dell'assemblea (..) Nessuno mi informò di niente” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022).
Emerge dunque dall'esame delle suindicate testimonianze come il presunto "verbale di assemblea" datato 9.08.2008 sia stato formato all'insaputa dei soci e dell'organo amministrativo della società, e sia stato presentato in Banca dal Parte 1 nella piena consapevolezza della sua falsità. Stessi rilievi coinvolgono il documento prodotto dalla CP 2 (cfr. doc 2 allegato alla originaria comparsa di costituzione della banca) e denominato "Verbale di assemblea ordinaria" con indicazione della apparente data “10.11.2009”.
Anche in questo caso si tratta di un documento non conforme al modello legale, non dotato di data certa ex art. 2704 c.c. quindi inopponibile al sopravvenuto fallimento della MC ed apparentemente inveritiero, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli amministratori dell'epoca, ovvero l'avv. Franco IU, Testimone 1 e RI RI DI.Persona 3
Quanto all'attribuibilità, in tesi della AT certa e inequivoca, a Parte 1 di tutti gli atti di pagamento e degli addebiti eseguiti a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla
MC SR nel periodo per cui è causa, si osserva quanto segue.
Trova innanzitutto conferma in atti la circostanza secondo cui il Parte 1 dopo avere aperto Contr il conto 045-91740-7 a nome della presso la filiale di Follonica della BPEL, operò a carico di quel conto per tutto l'anno 2009, effettuando pagamenti sistematicamente in danno alla società intestataria nella totale assenza di poteri.
Ed infatti, relativamente al periodo corrispondente alla vigenza dello specimen di firma depositato dal Parte 1 presso la CP_2 all'apertura del conto (cfr. doc 6 in produzione Pt 2 ), i dipendenti della sentiti come testi in corso di causa, hanno innanzitutto chiarito le CP 2
procedure vigenti all'epoca per tutti i cassieri e gli operatori bancari per la corretta identificazione delle persone abilitate ad operato sui conti aperti in filiale.
In particolare, la teste Testimone 2 (titolare della filiale di Follonica della CP 14 dal
01.09.2009), ha riconosciuto i documenti bancari prodotti dalla curatela, dichiarando che i documenti visionati sono "tutti di provenienza della CP 2 ", segnatamente le copie del contratto di apertura del conto corrente, la scheda che raccoglie lo specimen di firma [...] Parte 1 , l'estratto conto del rapporto 045-91740-7 (cfr. docc. 4-5-6-7 in produzione AT)
e le contabili di tutte le movimentazioni selezionate per la causa (cfr. doc 20 in produzione AT
- Verbale di udienza del 3.03.2021). La teste Testimone 3 (impiegata della Controparte 15 con mansione di "cassiera"
all'epoca dei fatti) richiesta di riferire se presso la banca, all'epoca dei fatti (e cioè dal 12.08.2009 al 22.11.2009: rispettivamente, data di apertura e chiusura conto corrente 054-91740-7 oggetto di causa), i cassieri provvedevano sempre a identificare il presentatore dei titoli o comunque la persona che si presentava allo sportello per effettuare operazioni sul conto c/c 054/91740-7 intestato a MC SR, ed in particolare, se i cassieri controllavano che la persona richiedente le singole operazioni allo sportello fosse esattamente quella abilitata in relazione allo specimen di firma in corso di validità
(cfr. doc. 6 AT) ha dichiarato testualmente: "confermo che allo sportello si provvedeva sempre a verificare che la firma del cliente che richiedeva operazioni corrispondesse allo specimen di firma presente nei nostri uffici. Riconosco nel documento n. 6 il tipo di documento riportante lo specimen di firma che avevamo all'epoca" (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La medesima teste Tes_3 ha altresì riconosciuto l'estratto conto del rapporto 054-91740, ovvero l'estratto conto riportante i
"e, dopo avere esaminato in udienza movimenti bancari di un conto acceso presso CP 2
tutte le contabili delle operazioni eseguite da Parte 1 e oggetto di causa (ovvero n. 66 contabili prodotte sub doc. 20 dalla AT), ha precisato: "riconosco la mia firma nella contabile n. 2, 20,
26 e 45 raccolta nell' allegato n. 20 mostratomi, che riconosco. Trattasi di operazioni che venivano effettuate dai cassieri della CP_2 quindi alcune di queste anche da me. Non escludo che ve ne siano anche altre firmate da me" (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La teste Testimone 4
(cassiera della CP_2 convenuta), sentita sulle stesse evidenze fattuali di cui sopra, ha dichiarato testualmente "ricordo che in ogni caso avveniva sempre l'identificazione del richiedente: ciò avveniva normalmente controllando che tale persona fosse quella che aveva depositato lo specimen di firma nel documento"; la medesima teste, esaminando in udienza l'estratto conto e le contabili
(cfr. doc. 7 e 20 in produzione AT), ha poi dichiarato: “dall'esame dei documenti che mi vengono mostrati posso dire che trattasi di contabili rilasciate da CP_2 Non posso però
sapere i dettagli, trattandosi di documenti contabili di diversi anni fa. Riconosco la mia firma su alcune di queste contabili (..). Riconosco in particolare le contabili nn. 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38,
41." "Aggiungo che ricordo il Parte 1 come persona che si è recata diverse volte in filiale ma non posso ricordare i dettagli delle operazioni che richiedeva" (cfr. Verbale di udienza del
13.09.2022).
Alla luce delle risultanze sopra esaminate, è dunque logico ritenere che tutte le operazioni selezionate dalla AT furono effettivamente compiute a richiesta del convenuto Parte 1 presso la filiale di Follonica della CP 2 , posto che nel periodo indicato (cioè, dall'apertura
Contr del conto e fino a tutto il novembre 2009) la CP_2 aveva associato al conto della lo specimen
Parte 1 Ne deriva che i cassieri (rispettando semplicemente i consueti controllidi firma di di prassi) non possono che avere eseguito le disposizioni personalmente ed esclusivamente da [...]
Parte 1 visto che solo lui era abilitato - nel dossier della banca - a sottoscrivere le contabili di pagamento, avendo depositato in filiale il proprio specimen di firma in corso di validità nel periodo al quale si riferiscono le operazioni selezionate dalla curatela.
Che si tratti di operazioni poste in essere da Parte 1 è poi ulteriormente confermato dal fatto stesso che le due cassiere impiegate presso la sono riuscite a riconoscere in CP 2
diverse contabili la propria firma di “visto”, come risulta anche delle operazioni esposte nelle contabili raccolte nell'allegato 20 alla citazione, sub nn. 2, 20, 26 e 45 (sulle quali ha riferito la teste
Testimone 3 e 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41 (sulle quali ha riferito la teste Testimone 4 Peraltro, il fatto che le due cassiere abbiano riconosciuto molte delle operazioni eseguite, costituisce di per sé un riscontro per tutte le altre movimentazioni del periodo, posta l'oggettiva impossibilità di ricordare nel dettaglio tutte le operazioni poste in essere e riportate nei predetti documenti. La firma Contr Parte 1 è stata altresì riconosciuta dagli ex amministratori della [...] di
Avv. Franco IU, Testimone 1 e RI RI DI. In particolare, la Per 3 Persona 3 ha confermato che il conto corrente oggetto di causa fu aperto all'insaputa teste
Contr degli amministratori della presso la CP 2 Parte 1 il quale Controparte 16 da
,
firmò i moduli contrattuali mostrati alla teste e dalla stessa riconosciuti quanto alla firma ivi presente Contr (cfr. contratto e specimen di firma – doc. 5/6 in produzione - Verbale del 10.05.2022).
Sempre in merito a tale profilo fattuale, l'avvocato IU ha riferito che i soci e gli Contr amministratori della non avevano cognizione delle operazioni eseguite dal Parte 1 a nome Contr della e anche di altre società, precisando che, pur non avendo mai avuto notizia di quel conto e di quelle operazioni, poteva riconoscere bene "la firma di Parte 1 nelle suddette contabili" (cfr. verbale del 10.5.22, pagina 6). rimasto contumace fino al 2022, haIn merito a tali fatti, va poi osservato che Parte 1 disertato senza giustificato motivo l'interrogatorio formale disposto a suo carico dal precedente
Istruttore, il tutto con le conseguenze previste dall' articolo 232 c.p.c. che prevede possano considerarsi come "ammessi" dall'interrogando tutti i fatti assunti nei capitoli di interpello.
Deve dunque in questa sede necessariamente valorizzarsi la condotta processuale del Parte 1 tardivamente costituitosi con comparsa depositata il 6.6.2022 senza prendere posizione sui fatti di causa nel merito, limitandosi a dichiarare di essere coinvolto in molti altri procedimenti sia civili che penali, così da indurlo ad una “sostanziale fuga dello stesso dai diversi procedimenti..." (cfr. pagina 1, comparsa di costituzione Parte 1
La mancata specifica contestazione dei fatti, in violazione dell'onere sancito all'articolo 115
c.p.c., associata alla diserzione dall'interpello con gli esiti regolati dall'articolo 232 c.p.c. va dunque valorizzata, unitamente a tutti gli altri elementi di prova sopra esaminati, nel senso di ritenere comprovati tutti gli addebiti mossi dalla AT attrice.
Parte 1Va dunque conclusivamente ritenuta raggiunta la prova che non solo apri abusivamente il conto 045-91740-7 presso la CP 14 ma operò poi a carico di quel conto
-
Contr deliberatamente in danno alla intestataria.
Quanto al dettaglio dei pagamenti e degli addebiti disposti da Parte 1 a carico del conto corrente 045-91740-6 intestato alla MC SR, si osserva quanto segue. Trattasi delle disposizioni di pagamento e agli addebiti in conto corrente dal medesimo eseguiti
(periodo dal 12.08.2008 al 30.11.2009) elencati nella citazione e documentati per un totale di €
1.136.456,33.
Gli atti di pagamento selezionati comprendono: (i) giroconti e bonifici dal c/c della MC SR n.
045-91740-7 al c/c n. 054/91650 intestato a Parte 1 presso la stessa Filiale di Follonica
CP 2 ; (ii) assegni circolari e bancari tratti da Parte 1 a carico del conto della della MC SR (n. 045-91740-7) all'ordine proprio, incassati per contanti dallo stesso traente presso la filiale di Follonica della CP 2 o versati sul proprio conto personale identificato con il numero 054/91650 presso la stessa filiale.
Trattasi di addebiti eseguiti, secondo i casi, con giroconti o bonifici, emissione di assegni circolari o assegni bancari, sempre su richiesta di Parte 1 e con addebito della provvista a carico
Contr del conto della n. 045-91740-7; tutte le somme così prelevate risultano poi accreditate e versate, caso per caso, nei conti correnti intestati alle diverse società di capitali controllate o partecipate da Parte 1 o dai suoi stretti familiari, ovvero le società MC Immobiliare SR
CP_5 , società Con;
GLF società agricola SR;
GE SR, ER SR, Fonte al Cerro SR, come comprovato all'esito dell'istruttoria, alla famiglia del tutte fallite e tutte riconducibili
Parte 1convenuto
Sul punto, l'istruttoria ha fatto emergere come trattasi di operazioni e disposizioni di pagamento non tracciate nella contabilità della società fallita ed in definitiva poste in essere con finalità distrattive, pertanto illegittime e prive di causa. Risulta infatti che il Parte_1 - operando senza poteri sul conto della MC SR - ha sottratto, per quanto emerge dagli atti in maniera consapevole, ingenti risorse finanziarie alla società poi fallita, facendole confluire nel patrimonio personale o nel patrimonio di altre società commerciali partecipate o amministrate dallo stesso Parte 1 o da persone della sua famiglia, il tutto per la somma complessiva di € 1.136.456,33 in linea capitale.
In particolare, vi è un ammontare complessivo di almeno € 173.227,50 che va ricondotto ad appropriazioni indebite imputabili al Parte 1 per prelevamenti operati a titolo personale, a proprio esclusivo vantaggio e beneficio, in assenza di qualsivoglia titolo e/o giustificazione supportata da ragioni di credito verso la MC SR, mentre per il residuo importo di € 963.228,83 si tratta di disposizioni che, impiegando senza titolo la liquidità riveniente dal conto della MC SR (c/c
054/91740-7), hanno incrementato ed arricchito il patrimonio di società diverse, partecipate o controllate dal Parte 1 in assenza di rapporti commerciali in alcun modo tracciati o contabilizzati.
Circa la riconducibilità delle società che hanno beneficiato degli accrediti illegittimi di cui si tratta a persone vicine al Parte 1 a vario titolo, la curatela ha prodotto i certificati anagrafici (cfr. docc. 32 e 33 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) che riscontrano i rapporti di parentela che legano Parte 1 agli esponenti delle società beneficiarie degli accrediti, nonché le visure storiche camerali delle società beneficiarie dei bonifici/giroconti (cfr. docc. 21-26 in produzione AT) che individuano i soci e gli amministratori del periodo.
In particolare, la AT ha adeguatamente provato tramite le suddette visure che: (i) socio unico e titolare dell'intero capitale sociale delle società ER SR e GE SR era all'epoca (e successivamente fino al sopravvenuto fallimento della società) il fratello di Parte 1
[...] e precisamente Controparte 17 ; (ii) Parte 1 era Presidente del Consiglio di
Amministrazione della GE SR dal 29.01.2003 con incarico a tempo indeterminato;
(iii) Sempre
Parte 1 ( CP 13nel periodo al quale risalgono i fatti di causa la moglie di era socia di maggioranza (con intestazione del 52% del capitale sociale) sia nella MC Immobiliare SR che nella CP 5 ; (iv) nella MC Immobiliare SR la stessa CP_13 rivestiva la carica di
Presidente del consiglio di amministrazione dal 7.10.2008 fino a 29.01.2011 subentrando al marito
Parte 1 già Presidente del consiglio di amministrazione dal 28.03.2008 al 7.10.2008; (v) nel periodo di riferimento (2008 - 2009) il capitale sociale della GLF [...]
Controparte 18 era ripartito tra i due soci Controparte 19 (madre di
) e Parte 1
CP_13 (moglie di Parte 1 rispettivamente per un valore nominale di € 5.000,00 ed
€45.000,00.
In seguito, il capitale sociale è stato diviso tra due soci, Controparte 20 e Parte_7
[...] ovvero i figli di La società risultava inoltre da anni amministrata da Parte 1
CP 13 (moglie di e madre dei due soci sopra elencati); (vi) Parte 1 Parte 1
[...] dal 07.07.2008 ha assunto la carica di consigliere a tempo indeterminato nel Consiglio di amministrazione della società FONTE AL CERRO SR, dove era anche socio, con la moglie
(rispettivamente per quote nominali di €19.370,00 e € 23.244,00). La AT attrice ha altresì documentato e provato che le società MC immobiliare SR, Belvedere, CP_5 Fonte al Cerro
GLF e GE, sono state tutte dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto in corso di causa, così fornendo ulteriori elementi di prova circa il reale intento distrattivo realizzato dal convenuto nell'ambito delle suddette operazioni. Risulta dunque che la MC SR sia stata sistematicamente espropriata del saldo attivo maturato nel proprio conto bancario, di fatto manipolato dal convenuto
Parte 1
Alla luce di tutto quanto esposto, emerge con chiarezza la responsabilità ex art. 2043 c.c. imputabile al convenuto Parte 1 e il conseguente obbligo di risarcimento del danno a favore della MC SR (ora a favore dell'omonimo fallimento), segnatamente per avere egli proceduto all'apertura del conto corrente oggetto di causa nella più totale assenza di poteri ed alla successiva movimentazione di quel conto con operazioni di pagamento e addebiti, tutte illegittime e dissociate
Contr dalle attività di impresa esercitate dalla atti che hanno via via svuotato il conto facendo o nel confluire la provvista della società nel patrimonio personale dello stesso Parte 1 patrimonio di società da lui partecipate o gestite da suoi stretti familiari, il tutto con consapevolezza e volontà.
Provato il fatto generatore della responsabilità ex art. 2043 c.c. resta da configurare e quantificare il danno causato alla parte attrice.
Gli addebiti effettuati a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla società presso la ex Contr avrebbe dovuto CP_2 hanno determinato la sottrazione illegittima di liquidità che la destinare alle attività di impresa e al pagamento delle obbligazioni correnti.
La perdita patrimoniale per "sottrazione" illegittima di risorse proprie della società titolare del conto 054-91740-7, ovvero il cd. danno patrimoniale emergente, è stato documentato per un totale di € 1.136.456,33 in linea capitale, di cui € 173.227,50 per disposizioni a favore dello stesso Parte 1 ed € 963.228,83 trasferite dal conto della MC SR ai conti bancari intestati alle società nelle quali il Parte 1 aveva propri interessi personali. Il danno patrimoniale emergente, propriamente risarcibile alla MC SR ed ora al ceto dei creditori rappresentati dal costituito fallimento, può essere dunque esattamente espresso e calcolato in moneta pari all'ammontare complessivo del valore nominale delle operazioni illegittime compiute dal convenuto. Pari, cioè, alle somme complessivamente addebitate e/o distratte dal conto della MC SR attraverso le operazioni elencate, dunque in € 1.136.456,33 in linea capitale.
Tale conclusione non muta alla luce delle risultanze della CTU contabile-bancaria espletata in
Persona 4 (cfr. perizia depositata in data 13.012026 e corso di causa a firma del dott. confermata con la Nota di chiarimenti del 10.04.2017), in particolare laddove viene evidenziato che la possibile proiezione risarcitoria, valutabile dal Giudice, dovrebbe essere contenuta nei limiti di €
695.000,00 dovendosi procedere alla ricostruzione e "neutralizzazione" delle operazioni dare/avere annotate in ordine cronologico sul conto corrente oggetto di causa.
In particolare, il CTU ha ritenuto che "in merito alla quantificazione del danno in circa euro
695.000,00, (...), in base alla documentazione in atto ed a quella reperita, di poter indicare tale importo come eventuale conseguenza dell'andamento del conto corrente oggetto dell'indagine nel caso in cui si possano considerare illegittime tutte le operazioni documentate ed eseguite su richiesta e su disposizione del sig. Parte 1 sul conto corrente n. 91740" (cfr. perizia depositata in data 13.01.2016, pag. 9 terzo capoverso).
La neutralizzazione proposta dal CTU non pare in questa sede valorizzabile al fine del calcolo del complessivo risarcimento dovuto, posto che il danno che in questa sede rileva a fini risarcitori non può che corrispondere all'ammontare complessivo delle "appropriazioni" (versamenti sul conto Parte 1 ovvero delle "sottrazioni / distrazioni" (versamenti su altri conti) eseguite dal convenuto quale soggetto estraneo all'epoca dei fatti - alla società e poste a carico del conto Contr corrente 91740 in danno diretto della titolare di quel conto, posto che lo stesso CTU ha riconosciuto l'assenza di qualunque giustificazione delle singole operazioni di addebito.
Ed invero, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il danno complessivamente residuato alla società attrice non può che essere determinato sommando analiticamente gli atti di prelievo e i pagamenti eseguiti da Parte 1 in assenza di giustificazione causale, dovendosi ritenere ininfluente a fini risarcitori l'operazione, effettuata dal CTU, di confronto tra gli accrediti e gli addebiti e l'assegnazione alle contrapposte partite del carattere di "neutralità" categoriale, operazione che ha condotto alla quantificazione del danno nella somma di € 693,078,83, al netto degli accrediti, importo poi arrotondato ad € 695.000,00.
Invero, come può evincersi nel dettaglio degli addebiti ed accrediti allegati alla perizia, segnatamente alla scheda n. 10) allegata alla Relazione datata 13.01.2016 (prospetto denominato
"Riepilogo disposizioni su C/C 91740") il CTU ha quantificato € 1.192.798,83 le operazioni di Contr addebito del conto andando poi ad evidenziare come se il Parte 1 non avesse effettuato Contr gli addebiti (pur riconosciuti come ingiustificati) selezionati dalla curatela, la avrebbe potuto beneficiare di un saldo attivo (invece pretermesso) di circa € 695.000,00 (cfr. perizia depositata in data 13.01.2016, pag. 5 e ribadita anche nella relazione integrativa depositata in data 10.04.2017).
Invero, deve in questa sede osservarsi come la domanda risarcitoria promossa dalla AT impone l'accertamento dell'ammontare complessivo delle spoliazioni di denaro che il Parte 1 (estraneo Contr alla e senza alcun potere) ha nel tempo realizzato in danno della società, svuotando il conto abusivamente aperto a nome della stessa, posto che gli accrediti a favore del conto intestato alla Contr sono, fino a prova contraria, tutti legittimi, non essendo mai stati contestati da alcuna delle parti e tantomeno dal Parte 1
Ne deriva, quale logica conseguenza, che i versamenti confluiti sul conto corrente 054/91740-7 Contr riguardano, in assenza di prova di segno contrario, legittime risorse di competenza della
Le somme distratte dal Parte 1 a carico di quel conto sono invece tutte illegittime e prive di causa, con la conseguenza che l'entità delle appropriazioni e delle distrazioni non può subire riduzioni in virtù del saldo risultante dalle movimentazioni dare/avere indifferentemente considerate, trattandosi di poste giuridiche non omogenee e dissociate dal petitum e dalla causa petendi che caratterizza il presente giudizio. Peraltro, nessuna delle parti in causa ha dedotto né tantomeno provato che gli accrediti avessero natura risarcitoria a copertura delle operazioni distrattive, tanto più in ragione del fatto che le relative operazioni provengono da soggetti diversi.
Non può dunque in questa sede procedersi ad una sovrapposizione di poste economiche appartenenti a categorie disomogenee ed in definitiva non comparabili, posto che l'esistenza di versamenti (fino a prova contraria legittimi) accanto ad operazioni di prelevamento certamente illegittime non potrebbe in ogni caso essere idonea a modificare la dimensione della sottrazione indebita di provvista dal conto.
Deve dunque constatarsi l'irrilevanza degli accrediti di somme rivenienti dal conto personale di
Parte 1 (c/c 91650) posto che neppure il Parte 1 costituendosi in causa, ha ritenuto di doverli in alcun modo valorizzare ai fini della riduzione del quantum risarcitorio domandato in questa sede.
A tale rilievo vanno poi aggiunte le implicazioni della prova legale dei fatti addebitata ex art. 232
c.p.c. in uno alla mancata specifica contestazione (rilevabile ex 115 c.p.c.) all'atto della costituzione, sia pure tardiva del Parte 1 La presenza di tali accrediti non modifica dunque la misura del danno patrimoniale emergente propriamente risarcibile, che resta pari alla misura complessiva dei prelevamenti illegittimi documentati dalla AT, ammontante ad un totale di € 1.163.456,33.
Ne deriva che risulta accertato nella misura di euro 1.163.456,33 il danno patrimoniale emergente sofferto dalla AT per effetto diretto delle condotte distrattive poste in essere dal Parte 1 Contr Quanto alle ulteriori voci del danno risarcibile a favore del fallimento si osserva quanto segue.
Parte attrice deduce il danno economico conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa in termini di "incremento del debito" e "perdita di utili", danno associato e indotto dalla indisponibilità (irreversibile) delle somme sottratte dal Parte 1 Ciò anche in Contr considerazione della crisi economica della sfociata nel fallimento dichiarato nel 2011, ritenuta causalmente riconducibile alle operazioni poste in essere dal convenuto, sul presupposto che la Contr capacità finanziaria e operativa della sarebbe velocemente regredita fino all'insolvenza conclamata ed irreversibile che ne ha determinato nel 2011 il fallimento.
La curatela ha evidenziato, in relazione a tale specifica componente di danno, una perdita di esercizio di € 257.972,00, risultante dal bilancio di esercizio della MC al 31.12.2010 (cfr. doc. 19 in produzione AT) laddove nell' anno precedente risultavano “utili” pari a + € 23.023,00; sottolineando come nel medesimo esercizio risultassero debiti totali per € 1.803.819,00 laddove nell' anno 2009 i debiti erano € 1.663.787,00 con un incremento di circa € 140.032,00. Contr Trattasi di dati che confermano che la nell'anno 2009 ha subito una contrazione repentina,
progressiva ed esponenziale della propria capacità operativa sul mercato, la cui ragione ben può individuarsi come causalmente connessa con la continua sottrazione, accertata in questa sede, della liquidità presente nel conto bancario ad opera del Parte 1 sottrazione che ha ragionevolmente compromesso gli equilibri finanziari dellaContr
L'importo complessivamente imputabile ai fatti di causa, tuttavia, se pure risulta provato nella sua ontologica esistenza, non può essere ragionevolmente stimato in un ammontare certo, dovendosi procedere alla sua liquidazione necessariamente in via equitativa, in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, ha definitivamente chiarito come il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa
(come nel caso di specie), ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio e la contemporanea impossibilità (o estrema difficoltà) di quantificare un danno certamente esistente. Valorizzando dunque gli esiti dello “sbilancio" in negativo degli utili tra il periodo oggetto di causa e l'esercizio successivo e considerato che vi è certamente stato un danno economico ulteriore
Contr rispetto alla mera somma algebrica della liquidità indebitamente sottratta alla ad opera del
Parte 1 individuabile nella proiezione lesiva causata all'impresa dalla costante sottrazione di Contr liquidità (essendosi la trovata ragionevolmente nella condizione di non essere più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con i fornitori e le banche, non avendo accesso alla liquidità illegittimamente sottratta dal proprio conto bancario dal Parte 1 e considerati i dati ricavabili dal bilancio 2010 che evidenzia una perdita di esercizio ed un maggiore indebitamento complessivo della società, può in questa sede stimarsi tale componente di danno in via equitativa nella somma di euro 150.000,00.
Il danno complessivamente residuato alla AT attrice da porsi a carico del convenuto Parte 1 è dunque dato dalla somma dell'ammontare complessivo dei prelievi effettuati senza giustificazione causale, pari ad euro 1.163.456,33 e la componente di danno a titolo di "incremento del debito" e "perdita di utili" stimata in via equitativa nella somma di euro 150.000,00 già liquidata all'attualità, conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa.
Non può invece riconoscersi il danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. richiesto dalla
AT in aggiunta alle componenti di danno già liquidate, sia per la natura del soggetto richiedente, sia in ragione dell'assenza di prova, gravante sul danneggiato in ossequio al regime giuridico che attiene alla responsabilità aquiliana, circa la effettiva sussistenza di tale ulteriore componente di danno. Ne deriva che la parte convenuta andrà condannata a risarcire la AT attrice per la somma complessiva di euro 1.163.456,33 nonché per la ulteriore somma di euro
150.000,00 liquidata in via equitativa all'attualità. Quanto alla somma di Euro 1.163.456,33, trattandosi di credito risarcitorio dato dalla somma di operazioni economiche già determinate nel loro ammontare al momento della loro realizzazione, questa dovrà essere maggiorata delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, calcolati sugli importi delle singole operazioni, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento;
il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo.
La somma di euro 150.000,00, stante la sua liquidazione in via equitativa all'attualità, andrà invece riconosciuta senza rivalutazione monetaria ed interessi, se non quelli dovuti al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto
Parte 1
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con due motivi di gravame (con i quali si è lamentato dell'erronea valutazione delle prove del giudizio di primo grado e dei fatti, posti alla base dell'accertamento dell'esistenza del danno ex art. 2043 c.c., nonché della quantificazione dello stesso).
Si è costituita in giudizio la AT, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia per il giudicato già maturato sui fatti e sul danno, che per la preclusione fissata ex artt. 232 e 115 c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data
2.7.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellato, ex artt. 232 e 115 c.p.c., in ragione del giudicato formatosi in relazione agli accertamenti cristallizzati nel giudizio di primo grado, nonché ex art. 342 c.p.c.
Ed invero, con riferimento alla prima eccezione, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo lfacoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova e che la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.. Tanto ricordato, si osserva che, in generale, anche se il comportamento omissivo della parte convenuta (che non si costituisce in giudizio;
non contesta i fatti che gli vengono attribuiti e non rende l'interrogatorio formale deferitogli), determina delle conseguenze in ordine alla decisione che il giudice andrà ad adottare - in quanto il medesimo, potendo ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e non contestati quelli dedotti dall'attore, potrà, per un verso, desumere dagli stessi elementi indiziari a favore della tesi processuale avversa e, per altro verso, ritenere superflua la prova dedotta in ordine ai fatti principali od utilizzare liberamente quelli secondari quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - tuttavia, lo stesso incide solo sulla valutazione delle prove e non comporta la formazione del giudicato interno né preclude, in sede di giudizio d'impugnazione, il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata nel caso (come quello di specie) di proposizione di specifiche censure.
Con riferimento alla seconda eccezione, si ricorda, invece, che per la formulazione del gravame non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, l'appellante ha manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellata ha ampiamente replicato ad esse.
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che egli fosse responsabile, ex art. 2043 c.c., del danno ingiusto Contro causato alla dall'avvenuta indebita appropriazione delle somme giacenti nel conto corrente intestato alla predetta società, da lui acceso e di quella di condannarlo al pagamento delle somme indicate nel dispositivo quale danno patrimoniale emergente e quale ulteriore voce di danno, quantificando il danno con la sommatoria degli importi in uscita.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il CP 1 non aveva fornito la prova della titolarità delle somme in questione da parte della società, né della provenienza di tutte le somme in entrata nel conto corrente da ricavi di quest'ultima e della sussistenza del danno ingiusto in relazione alle movimentazioni in uscita e che, in relazione al secondo motivo, il giudice avrebbe dovuto considerare anche gli importi in entrata sul conto (così come, peraltro, fatto dal c.t.u.).
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, in relazione al primo motivo premesso che la circostanza relativa all'avvenuta
Contro apertura, da parte del Parte 1 in via autonoma, di un conto corrente intestato alla presso la
Controparte_2 del CP 2, all'insaputa della stessa e della successiva gestione e
Contro movimentazione del conto da parte del medesimo senza che la ne sapesse nulla, risulta non contestata - si osserva che il predetto conto corrente era conosciuto dai clienti e dai terzi debitori della società, tanto che sullo stesso erano stati accreditati, a titolo di corrispettivo di servizi fatturati dalla
Contro bonifici provenienti dalle imprese, società ed Enti pubblici che all'epoca intrattenevano rapporti commerciali con la titolare del conto (vd all. 7 all'atto di citazione in primo grado) e che la Contro circostanza dell'appartenenza alla della provvista esistente sul conto corrente ad essa intestato rappresentava il presupposto delle domande contenute nei capitoli dell'interrogatorio formale deferito al CP_3 che il medesimo non aveva reso (vd cap. 5 «Vero che avete effettuato presso la filiale di Follonica della CP 2 le disposizioni elencate nella tabella esposta nella citazione introduttiva del giudizio (pagine 10,11, e 12 da considerarsi trascritte), nelle date, con le modalità e per gli importi ivi precisati, e confermate che tali disposizioni sono state da voi eseguite intenzionalmente in danno alla CP 1 - cap. 8) «Vero che avete causato danno alla CP 1
[...] appropriandovi indebitamente anche delle somme che avete prelevato dal conto bancario n.
054/91740-7, effettuando presso la filiale di Follonica della CP_2 le operazioni che riconoscete rappresentate in ordine cronologico negli estratti conto che vi si mostrano (ed ivi annotate con la descrizione “prelevamento”) (doc. 7 della citazione), nelle date e per gli importi indicati, per un totale di € 70.105,61 (...) » - cap. 9) «Vero che avete dolosamente sottratto dal conto corrente n. 054/91740-7 intestato alla CP 1 presso la Filiale di Follonica della CP_2
le somme che - a più riprese - avete fatto trasferire nei conti bancari di società nelle quali avevate interessi personali» della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata dal Fallimento); tale circostanza, peraltro, non era stata smentita da alcuna prova contraria, né poteva essere posta in dubbio dalla difesa del Parte 1 con mere illazioni. Inoltre, in ordine al secondo motivo, si rileva che i movimenti in uscita erano tutti illegittimi e fonte di responsabilità risarcitoria, mentre quelli in entrata, in assenza di qualsiasi prova al riguardo, non potevano essere considerati come avvenuti per compensare i primi, in quanto potevano essere stati determinati anche da situazioni totalmente estranee alla MC, per cui come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado non potevano essere presi in considerazione ai fini della
-
quantificazione del danno emergente (né tantomeno calcolati per diminuire l'ammontare delle somme di cui il Parte 1 si era indebitamente appropriato).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro
2.000.000,00del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata espletata.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 28.6.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna Parte 1 alla rifusione delle spese sostenute dal [...]
Controparte 1 nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 24.064,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 20.10.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 a 24 della memoria istruttoria depositata dalla curatela, ha dichiarato di avere visto per la prima volta il documento denominato "Verbale di Assemblea ordinaria" datato 09.08.2008 (cfr. doc. 4 in
Contr produzione Pt 2 ) presso il Dr. Marchi Curatore del fallimento il giorno 22.09.2012 (in occasione della audizione svolta presso lo studio dello stesso curatore) e ha sottolineando di non avere partecipato alla apparente assemblea dei soci indicata nel documento, precisando che il contenuto del verbale riporta un dato non veritiero, cioè "è presente l'intero capitale sociale" e dichiarando testualmente: "io ero socia ma non ero presente a quella riunione (..) Non so dire se
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente rel. est., Dott.ssa Carla Santese
Consigliere, Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1707/2023 r.g. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte 1 (c.f. C.F. 1
Borghini, come da procura in atti
- appellante -
contro
P.IVA 1 p. iva Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011 pubblicata il 28.11.2011, in giudizio in persona del
Curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Luisella Simonetti, come da procura in atti
- appellata -
avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 28.6.2023 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 9.7.2025, pubblicata in data 10.7.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: "In via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma della sentenza n. 580/2023, del 23 Giugno 2023, pubblicata il 28 Giugno 2023 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Sez. Civile nell'ambito del procedimento iscritto al N. RG 2318/2013, notificata per il decorso del termine breve al difensore di primo grado della parte appellante Avv. Christian Sensi in data 29 Giugno 2023, attore del giudizio di primo grado, in accoglimento delle conclusioni relative al rigetto della domanda attrice che qui si riportano "voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto" e conseguentemente rigettare la domanda attrice per i motivi meglio esposti nel presente atto. - In sub ordine e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma parziale della sentenza appellata, ridurre la misura del danno quantificato ed oggetto di condanna alla misura massima contenuta nei limiti indicati nella richiamata CTU. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forf. per spese generali e cap. relativi a questo giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, nonché con eventuale condanna anche per le spese di lite del primo grado."
Per parte appellata: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e negli scritti depositati nel giudizio di primo grado, qui tutti richiamati e riproposti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza di merito e istruttoria: - respingere totalmente, siccome inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto,
l'appello proposto da avverso alla Sentenza numero 580 / 2023 emessa ilParte 1
23.06.2023 dal Tribunale di Grosseto - Giudice monocratico Dott. Amedeo Russo - pubblicata il
28.06.2023 e notificata il 29.06.2023, che ha deciso inter partes la causa civile numero 2318/2013
R.G., confermando integralmente la impugnata Sentenza;
pronunciare ogni conseguente statuizione di legge e di ragione;
in ogni caso con condanna dell' appellante Parte 1 alla integrale refusione delle spese processuali a favore della AT del fallimento CP 1 per i due gradi di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 2
MC o AT) aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, Parte 1 e al fine di ottenere – previa declaratoria di responsabilità la Controparte_2
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Contro aquiliana del Parte 1 per aver causato ingenti ed irreparabili danni alla (originariamente in bonis, poi fallita nel 2011) avendo aperto, in data 12.08.2008 ed in assenza di poteri, un conto corrente a nome della stessa presso la filiale di Follonica della Controparte_2 ed operato a carico di quel conto, sempre in assenza di poteri, sottraendo nell'intero anno 2009 liquidità per un ammontare complessivo di euro 1.136.456,33, nonché di responsabilità contrattuale della per aver omesso di effettuare i controlli di sua specificaControparte 2
competenza, autorizzando l'apertura del conto corrente 045-91740-7 a nome di una società di capitali, Contro che si era presentata nonostante l'evidente difetto di potere della persona ( Parte 1 la
-
per stipulare il contratto, permettendogli di operare sul conto bancario n. 045-91740-7 in Pt 3 dei necessari poteri in una condizione di conflitto di interessi con la società la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e precisamente, il danno patrimoniale emergente, commisurato all'importo complessivo delle
Contro disposizioni illegittime compiute dal Parte 1 sul conto corrente della e pari a euro
1.136.456,33 in via capitale, salvo il maggior danno risultante all'esito dell'istruttoria; l'ulteriore danno economico connesso alla indisponibilità delle somme complessivamente sottratte dal conto
Contro corrente oggetto di causa, ritenuto causalmente legato al declino economico della ed asseritamente comprovato dalle perdite di esercizio registrate nel bilancio del 2010 e dalla dimensione
Contro del passivo accertato nel fallimento ed il danno non patrimoniale sofferto dalla ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., come conseguenza degli atti di pagamento connotati da disvalore anche penale.
A fondamento della domanda, la AT aveva dedotto che il Parte 1 aveva operato senza
Contro poteri su di un conto abusivamente aperto a nome della nonché progressivamente sottratto alla società ingenti somme, facendole confluire nel proprio patrimonio personale (mediante accredito diretto nel proprio conto personale n. 054-91650 aperto presso la stessa filiale della BPEL) ovvero nel patrimonio di altre società commerciali da lui partecipate o amministrate o controllate da persone appartenenti alla sua famiglia attraverso pagamenti o prelevamenti di somme contanti per cassa, giroconti o bonifici, emissione di assegni bancari o circolari, cagionando una grave spoliazione patrimoniale in danno alla società sino alla pronuncia di fallimento della medesima, avvenuta nell'anno 2011 con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011.
Controparte_2Con riguardo alla posizione di e del CP 2, parte attrice aveva, inoltre, dedotto la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 1710 e segg.
c.c., 1834 c.c., 1856 c.c., sulla scorta del preteso inadempimento delle obbligazioni connesse e/o derivanti dal rapporto di conto corrente n. 054/91740-7, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale e dei contratti bancari oltre alla inosservanza del più ampio e generale obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede. Il CP 3 benché ritualmente citato in giudizio, era rimasto contumace per tutta la fase introduttiva del processo e gran parte della fase istruttoria, costituendosi in giudizio tardivamente e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
Si era costituita in giudizio la convenuta Controparte_2 e del CP_2, che aveva chiesto per lail rigetto della domanda, svolgendo plurime contestazioni nel merito e chiamando in causa Controparte_4 che si era garanzia assicurativa - la propria compagnia di assicurazioni ritualmente costituita.
La Banca convenuta aveva poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa anche delle società commerciali che materialmente avevano ricevuto bonifici e/o pagamenti disposti dal Parte 1 a carico del conto corrente oggetto di causa (precisamente le società MC Immobiliare s.r.l., GLF società agricola s.r.l., Gemald s.r.l., Belvedere s.r.l., Fonte al Cerro s.r.l. e Controparte_5 tutte con capitale sociale detenuto da familiari del Parte 1 per essere manlevata in caso di condanna, che "
erano tutte rimaste contumaci e nelle more del giudizio dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto.
Successivamente, il Tribunale di Grosseto, preso atto della procedura concorsuale aperta per la
Banca originariamente convenuta e nelle more posta in risoluzione, con sentenza n. 906/2016 dell'8.11.2016, aveva dichiarato improseguibile la domanda nei confronti della [...]
"autorizzando la prosecuzione della Controparte_6 causa nei confronti dell'ente neocostituito Controparte 7
Contro
A seguito della formale riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte della AT del Fallimento la causa è proseguita nei confronti di tutti i soggetti legittimati, inclusa la Controparte_8 subentrata senza soluzione di continuità alla ex CP 2 in tutti i diritti, le attività e le passività cedute ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.Lgs 16.11.2015 n. 180.
Controparte_8Si era costituita ritualmente la con comparsa depositata il 13.9.2016,
riproponendo le stesse difese già svolte dalla CP_2 originaria convenuta, mentre il convenuto
Parte 1 aveva mantenuto la condizione di contumacia.
Nel prosieguo del giudizio, a fronte delle peculiari vicende che avevano interessato la [...]
Controparte 2 e del CP_2, era stato raggiunto tra le parti un accordo limitato alle posizioni Contro processuali in essere tra la AT e la CP 9 nelle more subentrata alla Parte 2
intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. con comparsa depositata il Controparte 8
04.06.2019.
Secondo il predetto accordo parziale, il CP 1 aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.c. e alla domanda giudiziale nei confronti della costituita CP_2 a fronte del pagamento di una somma pari a € 160.000,00.
La Banca aveva dichiarato a sua volta di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti delle parti chiamate in causa ( Controparte_4 e fallimenti delle società MC Immobiliare s.r.l., GLF Società
agricola s.r.l., GE s.r.l., Belvedere s.r.l., Fonte al Cerro s.r.l. e Controparte_5 .
All'udienza del 14.1.2020, il Giudice istruttore, dato atto dello scambio delle formali dichiarazioni ex art. 306 c.p.c. aveva dichiarato “l'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda Contro nei confronti della Controparte_8 (oggi UBI proposta dalla AT del CP 1 Banca S.p.A.), nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima CP_2 nei confronti di costituita, nonché delle società rimaste contumaci MC Immobiliare s.r.l., Controparte 4
GLF Società agricola s.r.l., GE s.r.l., Belvedere s.r.l., Fonte al Cerro s.r.l. e Controparte_5 '
mentre era rimasta invariata la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto Parte 1
unico soggetto rimasto in causa in qualità di convenuto a seguito della predetta estinzione parziale, per tutti i fatti e le pretese azionate e fatte valere con la originaria citazione.
La causa, istruita con le prove documentali e testimoniali ammesse ed una c.t.u. contabile-bancaria finalizzata ad accertare, in sintesi, la debenza delle somme pagate e l'incidenza delle operazioni poste in essere dal Parte 1 sulla società in bonis, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 580/2023, pubblicata in data 28.6.2023, con la quale il predetto tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il Parte 1 1) al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro 1.163.456,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati sugli importi delle singole operazioni per cui è causa, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) al pagamento, in favore della parte attrice, all'ulteriore somma di Euro 150.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) alla rifusione delle spese del giudizio e 4) al pagamento delle spese di c.t.u.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
"Va preliminarmente dato atto dell'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda originariamente proposta da nei confronti di CP 2 (oggi [...] Parte 2
CP_9, nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima CP_2 nei confronti di
Controparte 4 , costituita, nonché delle società rimaste contumaci D.M.C. Immobiliare Srl,
Belvedere Srl, Controparte 10 Fonte Al Cerro Srl, Controparte 11 e [...]
conseguentemente, la presente Sentenza viene pronunciata nei confronti delle Controparte 12 sole parti rimaste in causa, ovvero la parte attrice ed il convenuto Parte 1 rimasto estraneo all'accordo del 3.01.2020 che ha riguardato unicamente la parte attrice e le altre parti convenute e chiamate in causa.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ciò sulla scorta dell'ampio compendio probatorio dalla stessa offerto, segnatamente alla luce delle prove documentali e orali raccolte in corso di causa nonché alla luce degli esiti dell'interrogatorio formale disertato dal convenuto Parte 1 senza legittima giustificazione e nonostante la regolare notifica degli atti ex art. 292 c.p.c., corroborate dalla totale assenza di puntuale contestazione dei fatti dedotti dalla curatela da parte del convenuto, costituitosi in giudizio sia pure tardivamente. In particolare, l'esame globale delle prove orali e documentali (esaminate anche in sede di perizia specialistica ad opera di un CTU nominato in corso di giudizio), tenuto conto della prova legale conseguita ex art. 232 cpc per effetto della diserzione dell'interrogatorio formale ad opera del
Parte 1 e della sua mancata specifica contestazione dei fatti in relazione all'onere previsto dall'articolo 115 c.p.c., fondano e qualificano - definitivamente - la grave responsabilità del
Parte 1 per tutti i fatti allegati e denunciati dalla curatela attrice, giustificandoconvenuto
a carico dello stesso Parte 1 l'obbligo di integrale risarcimento dei danni a favore della società danneggiata, e dunque a favore del costituito fallimento.
Andando con ordine, trova innanzitutto prova il dedotto difetto di potere rappresentativo e
Parte 1 per l'apertura in data 12.08.2008 - del conto correntegestorio del convenuto
-
presso la B.P.E.L.-Filiale di Follonica (cfr. doc. 5 in 045-91740-7 a nome della CP 1
produzione AT). sebbene all'epoca risultasse ancora formalmente Risulta in particolare che Parte 1
Contr non aveva più alcuna carica sociale e non aveva alcuna delega, incarico o "socio" della mandato dell'organo amministrativo o assembleare per agire e compiere atti giuridici di alcun genere in nome e per conto della società, mancando qualsivoglia "copertura", anche solo formale, per giustificare il proprio operato presso la CP 2
Come attestato dalla visura storica camerale della MC SR (cfr. doc. 8 in produzione AT), nel periodo compreso tra il 23.11.2006 e fino al 13.05.2010 il Consiglio di Amministrazione era
CP_13 (moglie di composto dall'Avv. Franco IU (Presidente), Parte 1 Vice
Presidente), Sabina Gabellieri, Avv. Fabrizio Salvi e DI RI RI, consiglieri, come peraltro confermato anche nella CTU resa a fronte della richiesta di chiarimenti depositata dal CTU dr. Per 1 (cfr. relazione depositata in data 10.04.2017).
è definitivamente uscito dalla Risulta altresì dimostrato che dal 10.10.2008 il Parte 1
compagine sociale della MC SR, cedendo alla moglie l'intera partecipazione sociale CP_13
con atto di cessione di quote sociali stipulato dal Notaio Per 2 regolarmente registrato e pubblicizzato (Rogito 10.10.2008 -Notaio Per 2 repertorio 33220/raccolta 14923-cfr. doc. 9 in produzione AT).
Ne deriva che l'apertura e la successiva gestione del conto corrente n. 054/91740-7 presso la
وè stata effettuata dal Parte 1 in assenza di qualunque potere amministrativo e CP 2
gestorio, posto che lo stesso era in realtà estraneo almeno dal 10.10.2008 anche al capitale sociale
Contr della
Tale circostanza appare evidente anche alla luce dell'esame dell'atto costitutivo e dello Statuto Contr della nel suo testo vigente alla data dei fatti (cfr. rispettivamente doc. 10 e 11 in produzione AT), segnatamente alla luce di quanto previsto all'art. 13 dello Statuto sociale della MC SR, secondo il quale "la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico" e con precisazione che il Consiglio di Amministrazione - con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. "può delegare i propri poteri" solo "ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratore delegato cui spetterà la firma e la rappresentanza legale, anche congiuntamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi con le modalità indicate e stabilite dall' organo amministrativo"
(cfr. doc. 11 in produzione AT).
Nel caso di specie, posto che lo Statuto esclude espressamente qualunque ipotesi di trasferimento del potere rappresentativo della società a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, prevedendo in via residuale che "l'organo amministrativo" 'possa rilasciare "procure speciali per singoli affari", l'apertura del rapporto di conto corrente, così come la sua successiva movimentazione, non solo non costituisce singolo affare propriamente riconducibile alla previsione di statuto, ma nemmeno risulta rilasciata alcuna procura speciale ad hoc dall'organo amministrativo, né altri mandati che possano giustificare l'operato del Parte 1 presso la [...]
CP_2, circostanze queste che in ogni caso dovrebbero risultare (stante l'obbligo legale di annotazione) dal Libro dei Verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione tenuto e compilato a norma degli artt. 2214, 2215 e 2478 c.c. Parte 1 alla previsione di cui all'art. 15Neppure risulta possibile ricondurre l'operato del dello stesso Statuto sociale, che contempla la possibilità per "l'organo amministrativo" di "delegare ai singoli soci alcune funzioni o settori della società stessa, in modo da ottenere il coinvolgimento dei soci nelle attività sociali.", posto che non vi è prova in atti di alcuna delega di funzioni disposta Contr a favore del "socio" Parte 1 , peraltro già estraneo dal 10.10.2008 rispetto alla (non essendo più socio neppure per una quota marginale).
Parte 1 non avrebbe mai potutoConseguentemente, per quanto emerge dagli atti di causa, il assumere né esercitare deleghe ai sensi del citato art. 15, in difetto del requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma statutaria quale condizione di validità della eventuale delega.
La legittimazione del Parte 1 non può nemmeno ricavarsi dal documento intitolato "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci della MC SR recante la data del 09.08.2008, posto che il suddetto
Verbale presenta evidenti vizi e sostanziali anomalie che facilmente rivelano - ora come all'epoca - la assoluta invalidità e addirittura l'inesistenza giuridica della delibera che vi è indicata.
Ed infatti, esaminando il documento in questione (cfr. doc. 4 in produzione AT) emerge chiaramente come il presunto verbale assembleare non solo non ha data certa ai fini di quanto stabilito dall'art. 2704 c.c. ma nemmeno reca la firma - necessaria - del Vice Presidente della società, وCP 13 che nel documento assume apparentemente la funzione di segretario, né presenta la necessaria numerazione progressiva delle pagine né altro segno idoneo a comprovare la regolare (e necessaria) bollatura e vidimazione in ossequio a quanto previsto all'art. 2215 c.c.
Giova infatti osservare come, alla luce della novella legislativa di cui all'art. 8 della Legge
383/2001 che ha interessato la richiamata disposizione, siano rimasti invariati, all'epoca dei fatti, gli obblighi già previsti di bollatura, vidimazione periodica e numerazione progressiva delle pagine per i libri sociali, come il libro delle delibere del Consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze assembleari.
Alla luce di tali gravi difetti strutturali che interessano lo scritto in questione, non risultano soddisfatti in alcun modo i connotati richiesti dagli artt. 2214 e 2347 c.c. per il tipo di società considerato.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti ed alla luce delle sommarie informazioni rese dagli amministratori della società fallita al Curatore del fallimento MC SR nell'ambito degli adempimenti previsti dall' articolo 33 L.F., risulta che l'assemblea descritta nell'allegato in commento parrebbe non essersi nemmeno realmente tenuta, posta l'assenza di prova di qualsivoglia formale convocazione dei soci per il giorno 09.08.2008 per discutere e deliberare l'apertura di un conto corrente aziendale presso la di Follonica e per decidere in ordine al CP 2
conferimento di una delega ad hoc a favore di Parte 1
Trova allora conferma la circostanza, dedotta dalla curatela, secondo cui i soggetti indicati come presenti alla suddetta assemblea nulla sapevano della delibera che il Parte 1 ha presentato in
CP_2 per conseguire l'apertura del conto oggetto di causa, né risulta che alcuno di essi abbia mai effettivamente partecipato all'apparente assemblea dei soci per la quale era indicata la data del
9.08.2008.
A riscontro di quanto sopra sono state prodotte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal Contr Curatore del fallimento Parte 5 - il 22.02.2012 e 19.03.2012, sottoscritte dall'avv.
- dr.
Persona 3 rispettivamente LE IU, RI RI DI e
Presidente del Consiglio di amministrazione e Consiglieri amministratori della MC SR all'epoca dei fatti (cfr. dichiarazioni raccolte dal curatore nel 2012 - docc. 13 13/A 13/B e 13/C in
- -
produzione AT).
In particolare, l'Avv. Franco IU ha dichiarato di non conoscere il "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci del 9.08.2008 mostratogli dal curatore in quella circostanza (cfr. audizione del presso il Curatore Dr. Pt 5 manifestando seri dubbi anche sulla firma che appare, in calce al documento, in corrispondenza del proprio nome dattiloscritto. Lo stesso Avv. IU risulta aver consegnato al Curatore i propri specimen di firma, dimostrando come in effetti la firma evidenziata nel Verbale del 09.08.2008 non presenti alcuna corrispondenza con la propria. Lo stesso ha inoltre riferito in quella sede che la propria moglie - Testimone 1 (anche lei ex amministratore) "non
è mai stata in consiglio" e che la sig.ra DI "faceva del lavoro pratico ma non era certo una dirigente" (cfr. dichiarazione dell'avv. IU raccolta dal Curatore Dr. Pt 5 1 19.03.2012-doc n. 13/A in produzione AT). Sul punto, la teste RI RI DI componente del Contr Consiglio di amministrazione della all'epoca dei fatti (sentita all'udienza del 15.02.2023) - ha confermato il contenuto della dichiarazione resa al curatore fallimentare in data 22.3.2012 (cfr. doc
13 e 13/B in produzione AT).
Testimone 1 raccolte dalLe analoghe dichiarazioni della teste RI RI DI e
Curatore fallimentare nel documento prodotto con la citazione al n. 13/B e n. 13/C, confermano la falsità del documento presentato in banca e utilizzato dal Parte 1 per ottenere indebitamente -
-
Contr l'apertura del conto a nome della
La teste DI RI RI (ex consigliere) ha infatti dichiarato al Dr. Pt 5 la propria estraneità ai Consigli di amministrazione della MC SR, facendo notare di essere venuta a conoscenza del presunto verbale assembleare del 09.08.2008 per la prima volta solo nel 2012 in occasione della audizione coordinata presso studio del curatore del fallimento (cfr. doc. 13/B in produzione AT).
Analoghe considerazioni sono state svolte anche da sentita in corso di Persona 3
causa in qualità di teste, la quale ha espressamente dichiarato di non avere "mai partecipato ad alcuna assemblea dei soci ed in particolare a quella indicata nel verbale del 9 agosto 2008” (cfr. doc. 13/C in produzione AT), coerentemente con quanto dichiarato da tutti gli ex Contr amministratori della sentiti come testi in corso di causa, i quali hanno confermato di non avere Contr mai partecipato alla apparente assemblea della datata 09.08.2008, rimarcando - anzi - di avere avuto notizia della esistenza di quel documento e di quella apparente assemblea per la prima volta ovvero solo solo anni dopo, nel 2012, in occasione dell' incontro avuto con il Curatore Parte_6
Contr In particolare, all'udienza del 10.05.2022 la teste dopo il fallimento della Persona 3
Contr (componente del Consiglio di Amministrazione della all'epoca dei fatti), sentita sui capitoli da quella riunione vi sia stata. In ogni caso la circostanza verbalizzata secondo cui "è presente l'intero capitale sociale" non può essere corretto perché io ero socia e non ero presente (...) "Nessuno mi ha informata. Non sapevo nemmeno dell'apertura di questo conto. Non mi risulta che nessuno dei soci fosse a conoscenza dell'apertura di questo conto" (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Alla medesima udienza del 10.05.2022, l'Avv. Franco IU, Presidente del Consiglio di
Contr amministrazione della nel periodo per cui è causa, ha dichiarato: "Riconosco la dichiarazione mostratami (doc 13/A atto di citazione). Preciso che tale dichiarazione fu resa da me al Curatore del fallimento MC SR (dr. Parte 5 in data 19.03.2012. Preciso che all'epoca ebbi perplessità sulla firma apposta in calce ad alcuni documenti. In particolare, non riconosco la mia firma sui documenti a me mostrati ed in particolare la copia del Verbale apparentemente datata 9 agosto 2008
(doc 4 atto di citazione) ed il verbale di assemblea ordinario del 10.11.2009. Preciso che non avrei mai potuto firmarlo anche per i contenuti, secondo me, illegittimi" (cfr. Verbale di udienza del
10.05.2022). Il medesimo teste ha poi dichiarato che "il verbale di cui mi si chiede (verbale di assemblea dei soci della MC SR del 09.08.2008) sicuramente riporta dati non veritieri in quanto non erano presenti tutti i soci rappresentanti il capitale sociale nella sua interezza e nemmeno gli amministratori, dato che io rivestivo tale carica e non ero presente. (...) "Preciso anche che non avevamo contezza (noi soci) di tutte le operazioni eseguite dal Parte 1 per conto della CP_1 ma anche di altre società" (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Coerente con la dichiarazione sopra riportata è la deposizione della teste Testimone 1 la quale ha indicato che la firma apposta sul documento denominato "Verbale di assemblea 09.08.2008" non è la firma del marito
Franco IU, confermando dunque la natura non veritiera di quel documento (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). Anche la teste DI ha fermamente negato di avere partecipato alla apparente assemblea del 9.08.2008, dichiarando testualmente: "premetto che non ho partecipato a questa assemblea. Confermo però che questo documento (cioè, il verbale della apparente assemblea Contr della datato 9.08.2008) mi fu esibito dal curatore del fallimento MC SR il giorno in cui resi la dichiarazione sopra citata. Confermo di avere appreso per la prima volta nella stessa occasione l'esistenza di tale documento ed il suo contenuto". "Come ho già detto non ero presente e non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza dell'assemblea (..) Nessuno mi informò di niente” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022).
Emerge dunque dall'esame delle suindicate testimonianze come il presunto "verbale di assemblea" datato 9.08.2008 sia stato formato all'insaputa dei soci e dell'organo amministrativo della società, e sia stato presentato in Banca dal Parte 1 nella piena consapevolezza della sua falsità. Stessi rilievi coinvolgono il documento prodotto dalla CP 2 (cfr. doc 2 allegato alla originaria comparsa di costituzione della banca) e denominato "Verbale di assemblea ordinaria" con indicazione della apparente data “10.11.2009”.
Anche in questo caso si tratta di un documento non conforme al modello legale, non dotato di data certa ex art. 2704 c.c. quindi inopponibile al sopravvenuto fallimento della MC ed apparentemente inveritiero, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli amministratori dell'epoca, ovvero l'avv. Franco IU, Testimone 1 e RI RI DI.Persona 3
Quanto all'attribuibilità, in tesi della AT certa e inequivoca, a Parte 1 di tutti gli atti di pagamento e degli addebiti eseguiti a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla
MC SR nel periodo per cui è causa, si osserva quanto segue.
Trova innanzitutto conferma in atti la circostanza secondo cui il Parte 1 dopo avere aperto Contr il conto 045-91740-7 a nome della presso la filiale di Follonica della BPEL, operò a carico di quel conto per tutto l'anno 2009, effettuando pagamenti sistematicamente in danno alla società intestataria nella totale assenza di poteri.
Ed infatti, relativamente al periodo corrispondente alla vigenza dello specimen di firma depositato dal Parte 1 presso la CP_2 all'apertura del conto (cfr. doc 6 in produzione Pt 2 ), i dipendenti della sentiti come testi in corso di causa, hanno innanzitutto chiarito le CP 2
procedure vigenti all'epoca per tutti i cassieri e gli operatori bancari per la corretta identificazione delle persone abilitate ad operato sui conti aperti in filiale.
In particolare, la teste Testimone 2 (titolare della filiale di Follonica della CP 14 dal
01.09.2009), ha riconosciuto i documenti bancari prodotti dalla curatela, dichiarando che i documenti visionati sono "tutti di provenienza della CP 2 ", segnatamente le copie del contratto di apertura del conto corrente, la scheda che raccoglie lo specimen di firma [...] Parte 1 , l'estratto conto del rapporto 045-91740-7 (cfr. docc. 4-5-6-7 in produzione AT)
e le contabili di tutte le movimentazioni selezionate per la causa (cfr. doc 20 in produzione AT
- Verbale di udienza del 3.03.2021). La teste Testimone 3 (impiegata della Controparte 15 con mansione di "cassiera"
all'epoca dei fatti) richiesta di riferire se presso la banca, all'epoca dei fatti (e cioè dal 12.08.2009 al 22.11.2009: rispettivamente, data di apertura e chiusura conto corrente 054-91740-7 oggetto di causa), i cassieri provvedevano sempre a identificare il presentatore dei titoli o comunque la persona che si presentava allo sportello per effettuare operazioni sul conto c/c 054/91740-7 intestato a MC SR, ed in particolare, se i cassieri controllavano che la persona richiedente le singole operazioni allo sportello fosse esattamente quella abilitata in relazione allo specimen di firma in corso di validità
(cfr. doc. 6 AT) ha dichiarato testualmente: "confermo che allo sportello si provvedeva sempre a verificare che la firma del cliente che richiedeva operazioni corrispondesse allo specimen di firma presente nei nostri uffici. Riconosco nel documento n. 6 il tipo di documento riportante lo specimen di firma che avevamo all'epoca" (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La medesima teste Tes_3 ha altresì riconosciuto l'estratto conto del rapporto 054-91740, ovvero l'estratto conto riportante i
"e, dopo avere esaminato in udienza movimenti bancari di un conto acceso presso CP 2
tutte le contabili delle operazioni eseguite da Parte 1 e oggetto di causa (ovvero n. 66 contabili prodotte sub doc. 20 dalla AT), ha precisato: "riconosco la mia firma nella contabile n. 2, 20,
26 e 45 raccolta nell' allegato n. 20 mostratomi, che riconosco. Trattasi di operazioni che venivano effettuate dai cassieri della CP_2 quindi alcune di queste anche da me. Non escludo che ve ne siano anche altre firmate da me" (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La teste Testimone 4
(cassiera della CP_2 convenuta), sentita sulle stesse evidenze fattuali di cui sopra, ha dichiarato testualmente "ricordo che in ogni caso avveniva sempre l'identificazione del richiedente: ciò avveniva normalmente controllando che tale persona fosse quella che aveva depositato lo specimen di firma nel documento"; la medesima teste, esaminando in udienza l'estratto conto e le contabili
(cfr. doc. 7 e 20 in produzione AT), ha poi dichiarato: “dall'esame dei documenti che mi vengono mostrati posso dire che trattasi di contabili rilasciate da CP_2 Non posso però
sapere i dettagli, trattandosi di documenti contabili di diversi anni fa. Riconosco la mia firma su alcune di queste contabili (..). Riconosco in particolare le contabili nn. 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38,
41." "Aggiungo che ricordo il Parte 1 come persona che si è recata diverse volte in filiale ma non posso ricordare i dettagli delle operazioni che richiedeva" (cfr. Verbale di udienza del
13.09.2022).
Alla luce delle risultanze sopra esaminate, è dunque logico ritenere che tutte le operazioni selezionate dalla AT furono effettivamente compiute a richiesta del convenuto Parte 1 presso la filiale di Follonica della CP 2 , posto che nel periodo indicato (cioè, dall'apertura
Contr del conto e fino a tutto il novembre 2009) la CP_2 aveva associato al conto della lo specimen
Parte 1 Ne deriva che i cassieri (rispettando semplicemente i consueti controllidi firma di di prassi) non possono che avere eseguito le disposizioni personalmente ed esclusivamente da [...]
Parte 1 visto che solo lui era abilitato - nel dossier della banca - a sottoscrivere le contabili di pagamento, avendo depositato in filiale il proprio specimen di firma in corso di validità nel periodo al quale si riferiscono le operazioni selezionate dalla curatela.
Che si tratti di operazioni poste in essere da Parte 1 è poi ulteriormente confermato dal fatto stesso che le due cassiere impiegate presso la sono riuscite a riconoscere in CP 2
diverse contabili la propria firma di “visto”, come risulta anche delle operazioni esposte nelle contabili raccolte nell'allegato 20 alla citazione, sub nn. 2, 20, 26 e 45 (sulle quali ha riferito la teste
Testimone 3 e 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41 (sulle quali ha riferito la teste Testimone 4 Peraltro, il fatto che le due cassiere abbiano riconosciuto molte delle operazioni eseguite, costituisce di per sé un riscontro per tutte le altre movimentazioni del periodo, posta l'oggettiva impossibilità di ricordare nel dettaglio tutte le operazioni poste in essere e riportate nei predetti documenti. La firma Contr Parte 1 è stata altresì riconosciuta dagli ex amministratori della [...] di
Avv. Franco IU, Testimone 1 e RI RI DI. In particolare, la Per 3 Persona 3 ha confermato che il conto corrente oggetto di causa fu aperto all'insaputa teste
Contr degli amministratori della presso la CP 2 Parte 1 il quale Controparte 16 da
,
firmò i moduli contrattuali mostrati alla teste e dalla stessa riconosciuti quanto alla firma ivi presente Contr (cfr. contratto e specimen di firma – doc. 5/6 in produzione - Verbale del 10.05.2022).
Sempre in merito a tale profilo fattuale, l'avvocato IU ha riferito che i soci e gli Contr amministratori della non avevano cognizione delle operazioni eseguite dal Parte 1 a nome Contr della e anche di altre società, precisando che, pur non avendo mai avuto notizia di quel conto e di quelle operazioni, poteva riconoscere bene "la firma di Parte 1 nelle suddette contabili" (cfr. verbale del 10.5.22, pagina 6). rimasto contumace fino al 2022, haIn merito a tali fatti, va poi osservato che Parte 1 disertato senza giustificato motivo l'interrogatorio formale disposto a suo carico dal precedente
Istruttore, il tutto con le conseguenze previste dall' articolo 232 c.p.c. che prevede possano considerarsi come "ammessi" dall'interrogando tutti i fatti assunti nei capitoli di interpello.
Deve dunque in questa sede necessariamente valorizzarsi la condotta processuale del Parte 1 tardivamente costituitosi con comparsa depositata il 6.6.2022 senza prendere posizione sui fatti di causa nel merito, limitandosi a dichiarare di essere coinvolto in molti altri procedimenti sia civili che penali, così da indurlo ad una “sostanziale fuga dello stesso dai diversi procedimenti..." (cfr. pagina 1, comparsa di costituzione Parte 1
La mancata specifica contestazione dei fatti, in violazione dell'onere sancito all'articolo 115
c.p.c., associata alla diserzione dall'interpello con gli esiti regolati dall'articolo 232 c.p.c. va dunque valorizzata, unitamente a tutti gli altri elementi di prova sopra esaminati, nel senso di ritenere comprovati tutti gli addebiti mossi dalla AT attrice.
Parte 1Va dunque conclusivamente ritenuta raggiunta la prova che non solo apri abusivamente il conto 045-91740-7 presso la CP 14 ma operò poi a carico di quel conto
-
Contr deliberatamente in danno alla intestataria.
Quanto al dettaglio dei pagamenti e degli addebiti disposti da Parte 1 a carico del conto corrente 045-91740-6 intestato alla MC SR, si osserva quanto segue. Trattasi delle disposizioni di pagamento e agli addebiti in conto corrente dal medesimo eseguiti
(periodo dal 12.08.2008 al 30.11.2009) elencati nella citazione e documentati per un totale di €
1.136.456,33.
Gli atti di pagamento selezionati comprendono: (i) giroconti e bonifici dal c/c della MC SR n.
045-91740-7 al c/c n. 054/91650 intestato a Parte 1 presso la stessa Filiale di Follonica
CP 2 ; (ii) assegni circolari e bancari tratti da Parte 1 a carico del conto della della MC SR (n. 045-91740-7) all'ordine proprio, incassati per contanti dallo stesso traente presso la filiale di Follonica della CP 2 o versati sul proprio conto personale identificato con il numero 054/91650 presso la stessa filiale.
Trattasi di addebiti eseguiti, secondo i casi, con giroconti o bonifici, emissione di assegni circolari o assegni bancari, sempre su richiesta di Parte 1 e con addebito della provvista a carico
Contr del conto della n. 045-91740-7; tutte le somme così prelevate risultano poi accreditate e versate, caso per caso, nei conti correnti intestati alle diverse società di capitali controllate o partecipate da Parte 1 o dai suoi stretti familiari, ovvero le società MC Immobiliare SR
CP_5 , società Con;
GLF società agricola SR;
GE SR, ER SR, Fonte al Cerro SR, come comprovato all'esito dell'istruttoria, alla famiglia del tutte fallite e tutte riconducibili
Parte 1convenuto
Sul punto, l'istruttoria ha fatto emergere come trattasi di operazioni e disposizioni di pagamento non tracciate nella contabilità della società fallita ed in definitiva poste in essere con finalità distrattive, pertanto illegittime e prive di causa. Risulta infatti che il Parte_1 - operando senza poteri sul conto della MC SR - ha sottratto, per quanto emerge dagli atti in maniera consapevole, ingenti risorse finanziarie alla società poi fallita, facendole confluire nel patrimonio personale o nel patrimonio di altre società commerciali partecipate o amministrate dallo stesso Parte 1 o da persone della sua famiglia, il tutto per la somma complessiva di € 1.136.456,33 in linea capitale.
In particolare, vi è un ammontare complessivo di almeno € 173.227,50 che va ricondotto ad appropriazioni indebite imputabili al Parte 1 per prelevamenti operati a titolo personale, a proprio esclusivo vantaggio e beneficio, in assenza di qualsivoglia titolo e/o giustificazione supportata da ragioni di credito verso la MC SR, mentre per il residuo importo di € 963.228,83 si tratta di disposizioni che, impiegando senza titolo la liquidità riveniente dal conto della MC SR (c/c
054/91740-7), hanno incrementato ed arricchito il patrimonio di società diverse, partecipate o controllate dal Parte 1 in assenza di rapporti commerciali in alcun modo tracciati o contabilizzati.
Circa la riconducibilità delle società che hanno beneficiato degli accrediti illegittimi di cui si tratta a persone vicine al Parte 1 a vario titolo, la curatela ha prodotto i certificati anagrafici (cfr. docc. 32 e 33 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) che riscontrano i rapporti di parentela che legano Parte 1 agli esponenti delle società beneficiarie degli accrediti, nonché le visure storiche camerali delle società beneficiarie dei bonifici/giroconti (cfr. docc. 21-26 in produzione AT) che individuano i soci e gli amministratori del periodo.
In particolare, la AT ha adeguatamente provato tramite le suddette visure che: (i) socio unico e titolare dell'intero capitale sociale delle società ER SR e GE SR era all'epoca (e successivamente fino al sopravvenuto fallimento della società) il fratello di Parte 1
[...] e precisamente Controparte 17 ; (ii) Parte 1 era Presidente del Consiglio di
Amministrazione della GE SR dal 29.01.2003 con incarico a tempo indeterminato;
(iii) Sempre
Parte 1 ( CP 13nel periodo al quale risalgono i fatti di causa la moglie di era socia di maggioranza (con intestazione del 52% del capitale sociale) sia nella MC Immobiliare SR che nella CP 5 ; (iv) nella MC Immobiliare SR la stessa CP_13 rivestiva la carica di
Presidente del consiglio di amministrazione dal 7.10.2008 fino a 29.01.2011 subentrando al marito
Parte 1 già Presidente del consiglio di amministrazione dal 28.03.2008 al 7.10.2008; (v) nel periodo di riferimento (2008 - 2009) il capitale sociale della GLF [...]
Controparte 18 era ripartito tra i due soci Controparte 19 (madre di
) e Parte 1
CP_13 (moglie di Parte 1 rispettivamente per un valore nominale di € 5.000,00 ed
€45.000,00.
In seguito, il capitale sociale è stato diviso tra due soci, Controparte 20 e Parte_7
[...] ovvero i figli di La società risultava inoltre da anni amministrata da Parte 1
CP 13 (moglie di e madre dei due soci sopra elencati); (vi) Parte 1 Parte 1
[...] dal 07.07.2008 ha assunto la carica di consigliere a tempo indeterminato nel Consiglio di amministrazione della società FONTE AL CERRO SR, dove era anche socio, con la moglie
(rispettivamente per quote nominali di €19.370,00 e € 23.244,00). La AT attrice ha altresì documentato e provato che le società MC immobiliare SR, Belvedere, CP_5 Fonte al Cerro
GLF e GE, sono state tutte dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto in corso di causa, così fornendo ulteriori elementi di prova circa il reale intento distrattivo realizzato dal convenuto nell'ambito delle suddette operazioni. Risulta dunque che la MC SR sia stata sistematicamente espropriata del saldo attivo maturato nel proprio conto bancario, di fatto manipolato dal convenuto
Parte 1
Alla luce di tutto quanto esposto, emerge con chiarezza la responsabilità ex art. 2043 c.c. imputabile al convenuto Parte 1 e il conseguente obbligo di risarcimento del danno a favore della MC SR (ora a favore dell'omonimo fallimento), segnatamente per avere egli proceduto all'apertura del conto corrente oggetto di causa nella più totale assenza di poteri ed alla successiva movimentazione di quel conto con operazioni di pagamento e addebiti, tutte illegittime e dissociate
Contr dalle attività di impresa esercitate dalla atti che hanno via via svuotato il conto facendo o nel confluire la provvista della società nel patrimonio personale dello stesso Parte 1 patrimonio di società da lui partecipate o gestite da suoi stretti familiari, il tutto con consapevolezza e volontà.
Provato il fatto generatore della responsabilità ex art. 2043 c.c. resta da configurare e quantificare il danno causato alla parte attrice.
Gli addebiti effettuati a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla società presso la ex Contr avrebbe dovuto CP_2 hanno determinato la sottrazione illegittima di liquidità che la destinare alle attività di impresa e al pagamento delle obbligazioni correnti.
La perdita patrimoniale per "sottrazione" illegittima di risorse proprie della società titolare del conto 054-91740-7, ovvero il cd. danno patrimoniale emergente, è stato documentato per un totale di € 1.136.456,33 in linea capitale, di cui € 173.227,50 per disposizioni a favore dello stesso Parte 1 ed € 963.228,83 trasferite dal conto della MC SR ai conti bancari intestati alle società nelle quali il Parte 1 aveva propri interessi personali. Il danno patrimoniale emergente, propriamente risarcibile alla MC SR ed ora al ceto dei creditori rappresentati dal costituito fallimento, può essere dunque esattamente espresso e calcolato in moneta pari all'ammontare complessivo del valore nominale delle operazioni illegittime compiute dal convenuto. Pari, cioè, alle somme complessivamente addebitate e/o distratte dal conto della MC SR attraverso le operazioni elencate, dunque in € 1.136.456,33 in linea capitale.
Tale conclusione non muta alla luce delle risultanze della CTU contabile-bancaria espletata in
Persona 4 (cfr. perizia depositata in data 13.012026 e corso di causa a firma del dott. confermata con la Nota di chiarimenti del 10.04.2017), in particolare laddove viene evidenziato che la possibile proiezione risarcitoria, valutabile dal Giudice, dovrebbe essere contenuta nei limiti di €
695.000,00 dovendosi procedere alla ricostruzione e "neutralizzazione" delle operazioni dare/avere annotate in ordine cronologico sul conto corrente oggetto di causa.
In particolare, il CTU ha ritenuto che "in merito alla quantificazione del danno in circa euro
695.000,00, (...), in base alla documentazione in atto ed a quella reperita, di poter indicare tale importo come eventuale conseguenza dell'andamento del conto corrente oggetto dell'indagine nel caso in cui si possano considerare illegittime tutte le operazioni documentate ed eseguite su richiesta e su disposizione del sig. Parte 1 sul conto corrente n. 91740" (cfr. perizia depositata in data 13.01.2016, pag. 9 terzo capoverso).
La neutralizzazione proposta dal CTU non pare in questa sede valorizzabile al fine del calcolo del complessivo risarcimento dovuto, posto che il danno che in questa sede rileva a fini risarcitori non può che corrispondere all'ammontare complessivo delle "appropriazioni" (versamenti sul conto Parte 1 ovvero delle "sottrazioni / distrazioni" (versamenti su altri conti) eseguite dal convenuto quale soggetto estraneo all'epoca dei fatti - alla società e poste a carico del conto Contr corrente 91740 in danno diretto della titolare di quel conto, posto che lo stesso CTU ha riconosciuto l'assenza di qualunque giustificazione delle singole operazioni di addebito.
Ed invero, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il danno complessivamente residuato alla società attrice non può che essere determinato sommando analiticamente gli atti di prelievo e i pagamenti eseguiti da Parte 1 in assenza di giustificazione causale, dovendosi ritenere ininfluente a fini risarcitori l'operazione, effettuata dal CTU, di confronto tra gli accrediti e gli addebiti e l'assegnazione alle contrapposte partite del carattere di "neutralità" categoriale, operazione che ha condotto alla quantificazione del danno nella somma di € 693,078,83, al netto degli accrediti, importo poi arrotondato ad € 695.000,00.
Invero, come può evincersi nel dettaglio degli addebiti ed accrediti allegati alla perizia, segnatamente alla scheda n. 10) allegata alla Relazione datata 13.01.2016 (prospetto denominato
"Riepilogo disposizioni su C/C 91740") il CTU ha quantificato € 1.192.798,83 le operazioni di Contr addebito del conto andando poi ad evidenziare come se il Parte 1 non avesse effettuato Contr gli addebiti (pur riconosciuti come ingiustificati) selezionati dalla curatela, la avrebbe potuto beneficiare di un saldo attivo (invece pretermesso) di circa € 695.000,00 (cfr. perizia depositata in data 13.01.2016, pag. 5 e ribadita anche nella relazione integrativa depositata in data 10.04.2017).
Invero, deve in questa sede osservarsi come la domanda risarcitoria promossa dalla AT impone l'accertamento dell'ammontare complessivo delle spoliazioni di denaro che il Parte 1 (estraneo Contr alla e senza alcun potere) ha nel tempo realizzato in danno della società, svuotando il conto abusivamente aperto a nome della stessa, posto che gli accrediti a favore del conto intestato alla Contr sono, fino a prova contraria, tutti legittimi, non essendo mai stati contestati da alcuna delle parti e tantomeno dal Parte 1
Ne deriva, quale logica conseguenza, che i versamenti confluiti sul conto corrente 054/91740-7 Contr riguardano, in assenza di prova di segno contrario, legittime risorse di competenza della
Le somme distratte dal Parte 1 a carico di quel conto sono invece tutte illegittime e prive di causa, con la conseguenza che l'entità delle appropriazioni e delle distrazioni non può subire riduzioni in virtù del saldo risultante dalle movimentazioni dare/avere indifferentemente considerate, trattandosi di poste giuridiche non omogenee e dissociate dal petitum e dalla causa petendi che caratterizza il presente giudizio. Peraltro, nessuna delle parti in causa ha dedotto né tantomeno provato che gli accrediti avessero natura risarcitoria a copertura delle operazioni distrattive, tanto più in ragione del fatto che le relative operazioni provengono da soggetti diversi.
Non può dunque in questa sede procedersi ad una sovrapposizione di poste economiche appartenenti a categorie disomogenee ed in definitiva non comparabili, posto che l'esistenza di versamenti (fino a prova contraria legittimi) accanto ad operazioni di prelevamento certamente illegittime non potrebbe in ogni caso essere idonea a modificare la dimensione della sottrazione indebita di provvista dal conto.
Deve dunque constatarsi l'irrilevanza degli accrediti di somme rivenienti dal conto personale di
Parte 1 (c/c 91650) posto che neppure il Parte 1 costituendosi in causa, ha ritenuto di doverli in alcun modo valorizzare ai fini della riduzione del quantum risarcitorio domandato in questa sede.
A tale rilievo vanno poi aggiunte le implicazioni della prova legale dei fatti addebitata ex art. 232
c.p.c. in uno alla mancata specifica contestazione (rilevabile ex 115 c.p.c.) all'atto della costituzione, sia pure tardiva del Parte 1 La presenza di tali accrediti non modifica dunque la misura del danno patrimoniale emergente propriamente risarcibile, che resta pari alla misura complessiva dei prelevamenti illegittimi documentati dalla AT, ammontante ad un totale di € 1.163.456,33.
Ne deriva che risulta accertato nella misura di euro 1.163.456,33 il danno patrimoniale emergente sofferto dalla AT per effetto diretto delle condotte distrattive poste in essere dal Parte 1 Contr Quanto alle ulteriori voci del danno risarcibile a favore del fallimento si osserva quanto segue.
Parte attrice deduce il danno economico conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa in termini di "incremento del debito" e "perdita di utili", danno associato e indotto dalla indisponibilità (irreversibile) delle somme sottratte dal Parte 1 Ciò anche in Contr considerazione della crisi economica della sfociata nel fallimento dichiarato nel 2011, ritenuta causalmente riconducibile alle operazioni poste in essere dal convenuto, sul presupposto che la Contr capacità finanziaria e operativa della sarebbe velocemente regredita fino all'insolvenza conclamata ed irreversibile che ne ha determinato nel 2011 il fallimento.
La curatela ha evidenziato, in relazione a tale specifica componente di danno, una perdita di esercizio di € 257.972,00, risultante dal bilancio di esercizio della MC al 31.12.2010 (cfr. doc. 19 in produzione AT) laddove nell' anno precedente risultavano “utili” pari a + € 23.023,00; sottolineando come nel medesimo esercizio risultassero debiti totali per € 1.803.819,00 laddove nell' anno 2009 i debiti erano € 1.663.787,00 con un incremento di circa € 140.032,00. Contr Trattasi di dati che confermano che la nell'anno 2009 ha subito una contrazione repentina,
progressiva ed esponenziale della propria capacità operativa sul mercato, la cui ragione ben può individuarsi come causalmente connessa con la continua sottrazione, accertata in questa sede, della liquidità presente nel conto bancario ad opera del Parte 1 sottrazione che ha ragionevolmente compromesso gli equilibri finanziari dellaContr
L'importo complessivamente imputabile ai fatti di causa, tuttavia, se pure risulta provato nella sua ontologica esistenza, non può essere ragionevolmente stimato in un ammontare certo, dovendosi procedere alla sua liquidazione necessariamente in via equitativa, in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, ha definitivamente chiarito come il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa
(come nel caso di specie), ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio e la contemporanea impossibilità (o estrema difficoltà) di quantificare un danno certamente esistente. Valorizzando dunque gli esiti dello “sbilancio" in negativo degli utili tra il periodo oggetto di causa e l'esercizio successivo e considerato che vi è certamente stato un danno economico ulteriore
Contr rispetto alla mera somma algebrica della liquidità indebitamente sottratta alla ad opera del
Parte 1 individuabile nella proiezione lesiva causata all'impresa dalla costante sottrazione di Contr liquidità (essendosi la trovata ragionevolmente nella condizione di non essere più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con i fornitori e le banche, non avendo accesso alla liquidità illegittimamente sottratta dal proprio conto bancario dal Parte 1 e considerati i dati ricavabili dal bilancio 2010 che evidenzia una perdita di esercizio ed un maggiore indebitamento complessivo della società, può in questa sede stimarsi tale componente di danno in via equitativa nella somma di euro 150.000,00.
Il danno complessivamente residuato alla AT attrice da porsi a carico del convenuto Parte 1 è dunque dato dalla somma dell'ammontare complessivo dei prelievi effettuati senza giustificazione causale, pari ad euro 1.163.456,33 e la componente di danno a titolo di "incremento del debito" e "perdita di utili" stimata in via equitativa nella somma di euro 150.000,00 già liquidata all'attualità, conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa.
Non può invece riconoscersi il danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. richiesto dalla
AT in aggiunta alle componenti di danno già liquidate, sia per la natura del soggetto richiedente, sia in ragione dell'assenza di prova, gravante sul danneggiato in ossequio al regime giuridico che attiene alla responsabilità aquiliana, circa la effettiva sussistenza di tale ulteriore componente di danno. Ne deriva che la parte convenuta andrà condannata a risarcire la AT attrice per la somma complessiva di euro 1.163.456,33 nonché per la ulteriore somma di euro
150.000,00 liquidata in via equitativa all'attualità. Quanto alla somma di Euro 1.163.456,33, trattandosi di credito risarcitorio dato dalla somma di operazioni economiche già determinate nel loro ammontare al momento della loro realizzazione, questa dovrà essere maggiorata delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, calcolati sugli importi delle singole operazioni, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento;
il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo.
La somma di euro 150.000,00, stante la sua liquidazione in via equitativa all'attualità, andrà invece riconosciuta senza rivalutazione monetaria ed interessi, se non quelli dovuti al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto
Parte 1
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con due motivi di gravame (con i quali si è lamentato dell'erronea valutazione delle prove del giudizio di primo grado e dei fatti, posti alla base dell'accertamento dell'esistenza del danno ex art. 2043 c.c., nonché della quantificazione dello stesso).
Si è costituita in giudizio la AT, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia per il giudicato già maturato sui fatti e sul danno, che per la preclusione fissata ex artt. 232 e 115 c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data
2.7.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellato, ex artt. 232 e 115 c.p.c., in ragione del giudicato formatosi in relazione agli accertamenti cristallizzati nel giudizio di primo grado, nonché ex art. 342 c.p.c.
Ed invero, con riferimento alla prima eccezione, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo lfacoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova e che la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.. Tanto ricordato, si osserva che, in generale, anche se il comportamento omissivo della parte convenuta (che non si costituisce in giudizio;
non contesta i fatti che gli vengono attribuiti e non rende l'interrogatorio formale deferitogli), determina delle conseguenze in ordine alla decisione che il giudice andrà ad adottare - in quanto il medesimo, potendo ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e non contestati quelli dedotti dall'attore, potrà, per un verso, desumere dagli stessi elementi indiziari a favore della tesi processuale avversa e, per altro verso, ritenere superflua la prova dedotta in ordine ai fatti principali od utilizzare liberamente quelli secondari quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - tuttavia, lo stesso incide solo sulla valutazione delle prove e non comporta la formazione del giudicato interno né preclude, in sede di giudizio d'impugnazione, il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata nel caso (come quello di specie) di proposizione di specifiche censure.
Con riferimento alla seconda eccezione, si ricorda, invece, che per la formulazione del gravame non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, l'appellante ha manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellata ha ampiamente replicato ad esse.
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che egli fosse responsabile, ex art. 2043 c.c., del danno ingiusto Contro causato alla dall'avvenuta indebita appropriazione delle somme giacenti nel conto corrente intestato alla predetta società, da lui acceso e di quella di condannarlo al pagamento delle somme indicate nel dispositivo quale danno patrimoniale emergente e quale ulteriore voce di danno, quantificando il danno con la sommatoria degli importi in uscita.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il CP 1 non aveva fornito la prova della titolarità delle somme in questione da parte della società, né della provenienza di tutte le somme in entrata nel conto corrente da ricavi di quest'ultima e della sussistenza del danno ingiusto in relazione alle movimentazioni in uscita e che, in relazione al secondo motivo, il giudice avrebbe dovuto considerare anche gli importi in entrata sul conto (così come, peraltro, fatto dal c.t.u.).
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, in relazione al primo motivo premesso che la circostanza relativa all'avvenuta
Contro apertura, da parte del Parte 1 in via autonoma, di un conto corrente intestato alla presso la
Controparte_2 del CP 2, all'insaputa della stessa e della successiva gestione e
Contro movimentazione del conto da parte del medesimo senza che la ne sapesse nulla, risulta non contestata - si osserva che il predetto conto corrente era conosciuto dai clienti e dai terzi debitori della società, tanto che sullo stesso erano stati accreditati, a titolo di corrispettivo di servizi fatturati dalla
Contro bonifici provenienti dalle imprese, società ed Enti pubblici che all'epoca intrattenevano rapporti commerciali con la titolare del conto (vd all. 7 all'atto di citazione in primo grado) e che la Contro circostanza dell'appartenenza alla della provvista esistente sul conto corrente ad essa intestato rappresentava il presupposto delle domande contenute nei capitoli dell'interrogatorio formale deferito al CP_3 che il medesimo non aveva reso (vd cap. 5 «Vero che avete effettuato presso la filiale di Follonica della CP 2 le disposizioni elencate nella tabella esposta nella citazione introduttiva del giudizio (pagine 10,11, e 12 da considerarsi trascritte), nelle date, con le modalità e per gli importi ivi precisati, e confermate che tali disposizioni sono state da voi eseguite intenzionalmente in danno alla CP 1 - cap. 8) «Vero che avete causato danno alla CP 1
[...] appropriandovi indebitamente anche delle somme che avete prelevato dal conto bancario n.
054/91740-7, effettuando presso la filiale di Follonica della CP_2 le operazioni che riconoscete rappresentate in ordine cronologico negli estratti conto che vi si mostrano (ed ivi annotate con la descrizione “prelevamento”) (doc. 7 della citazione), nelle date e per gli importi indicati, per un totale di € 70.105,61 (...) » - cap. 9) «Vero che avete dolosamente sottratto dal conto corrente n. 054/91740-7 intestato alla CP 1 presso la Filiale di Follonica della CP_2
le somme che - a più riprese - avete fatto trasferire nei conti bancari di società nelle quali avevate interessi personali» della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata dal Fallimento); tale circostanza, peraltro, non era stata smentita da alcuna prova contraria, né poteva essere posta in dubbio dalla difesa del Parte 1 con mere illazioni. Inoltre, in ordine al secondo motivo, si rileva che i movimenti in uscita erano tutti illegittimi e fonte di responsabilità risarcitoria, mentre quelli in entrata, in assenza di qualsiasi prova al riguardo, non potevano essere considerati come avvenuti per compensare i primi, in quanto potevano essere stati determinati anche da situazioni totalmente estranee alla MC, per cui come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado non potevano essere presi in considerazione ai fini della
-
quantificazione del danno emergente (né tantomeno calcolati per diminuire l'ammontare delle somme di cui il Parte 1 si era indebitamente appropriato).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro
2.000.000,00del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata espletata.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 28.6.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna Parte 1 alla rifusione delle spese sostenute dal [...]
Controparte 1 nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 24.064,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 20.10.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 a 24 della memoria istruttoria depositata dalla curatela, ha dichiarato di avere visto per la prima volta il documento denominato "Verbale di Assemblea ordinaria" datato 09.08.2008 (cfr. doc. 4 in
Contr produzione Pt 2 ) presso il Dr. Marchi Curatore del fallimento il giorno 22.09.2012 (in occasione della audizione svolta presso lo studio dello stesso curatore) e ha sottolineando di non avere partecipato alla apparente assemblea dei soci indicata nel documento, precisando che il contenuto del verbale riporta un dato non veritiero, cioè "è presente l'intero capitale sociale" e dichiarando testualmente: "io ero socia ma non ero presente a quella riunione (..) Non so dire se