Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Venera Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n9446 /2018 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti dall'avv. SIRAGUSA IVAN MARIA
- Attore -
CONTRO
, nato il [...] a [...], Controparte_1 Controparte_2
C.F. C.F._1
-Convenuto contumace-
Oggetto: mediazione
Conclusioni: come da verbali di causa
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore della parte costituita concludeva come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Controparte_3
, deducendo di avere svolto l'attività di mediazione propedeutica alla
[...] vendita dell'immobile con annesso terreno, sito in Acireale, via Madonna dell'aiuto n. 8 (censito al catasto fabbricati foglio 71, p.lla 751), di proprietà dei germani e Parte_2 Per_1
dopo aver visionato l'immobile, l'odierno convenuto aveva formulato una proposta
[...] irrevocabile d'acquisto che era stata accettata dai venditori;
il tuttavia, senza motivazione CP_1
alcuna, aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita, non presentandosi
1
Parte attrice concludeva chiedendo il pagamento della provvigione nella misura del 4% del prezzo pattuito, oltre IVA, con vittoria di spese e compensi di lite.
non si è costituito sebbene ritualmente Controparte_3
chiamato in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 7.5.2019.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi e mediante l'acquisizione della documentazione depositata da parte attrice.
Precisate le conclusioni all'udienza del 26.9.2024 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel merito, la domanda dell'attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi i testi e , mediatori Tes_1 Testimone_2
immobiliari che svolgevano occasionalmente attività di collaborazione con la Parte_1
i testi hanno dichiarato di essersi occupati, per conto dell'odierna attrice, della ricerca di
[...] potenziali acquirenti dell'immobile di proprietà dei fratelli , adoperandosi per Pt_2
l'acquisizione della documentazione necessaria ( ) e accompagnando i potenziali Testimone_2 acquirenti a visitare l'immobile ( ; i testi dichiaravano che, nell'estate del 2017, Tes_1
aveva mostrato interesse all'acquisito del predetto immobile e si era recato più Controparte_3
volte a visitarlo, tramite i due collaboratori dell'agenzia immobiliare, anche insieme a tecnici di sua fiducia;
successivamente aveva sottoscritto una proposta di acquisto, consegnando due assegni da
5.000 euro ed effettuando un bonifico a titolo di acconto sul prezzo d'acquisto; i venditori avevano accettato la proposta, con conseguente perfezionamento del vincolo contrattuale (cfr. art. 7 della proposta di acquisto, rubricato “Conclusione del contratto - contratto preliminare”); del tutto immotivatamente, però, il dopo aver più volte rinviato la stipula del contratto definitivo, CP_1 non si era presentato all'appuntamento fissato presso il notaio, costringendo le controparti (e
, intervenuta per conto dell'agenzia) ad attenderlo invano fino a tarda sera. Persona_2
E' agli atti la proposta irrevocabile, sottoscritta in data 26.7.2017, con cui , per il Controparte_3 tramite dell'agenzia , promette di acquistare l'immobile sito in Acireale, via Parte_1
Madonna dell'aiuto n. 8 (censito al catasto fabbricati foglio 71, p.lla 751), di proprietà dei germani e per la somma di euro 260.000; il promissario acquirente si Parte_2 Persona_1
impegna a versare a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro 5.000, da consegnare all'agente immobiliare, incaricato altresì di effettuare entro trenta giorni la verifica della veridicità di quanto dichiarato dai venditori in ordine all'assenza di trascrizione o iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile; il accettava la richiesta dei venditori di corrispondere un acconto pari ad Pt_3 2 euro 15.000. La proposta veniva accettata dai venditori in data 10.8.2017. Alla proposta accettata è allegata copia di due assegni portanti la somma di euro 5.000 cadauno intestati il primo a
[...]
e il secondo a e recanti la sottoscrizione dell'odierno convenuto. Parte_2 Persona_1
Tanto premesso, alcune considerazioni si impongono in ordine alla disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell' art. 1754 c.c., è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L'art. 1755 c.c. dispone poi che "il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento" (comma 1)
e che "la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità" (comma 2).
E' principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni (così, fra le altre, Cass. S.U.
19161/2017). Parte della giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. 16382/2009), ha peraltro sostenuto che il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Con la conseguenza, fra l'altro, che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore" può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico.
In senso contrario a quest'ultima affermazione di principio, si è tuttavia condivisibilmente affermato
(v. Cass. 24950/2016 e Cass. 29287/2018) che la circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non è sufficiente a mutare la natura mediatoria dell'attività svolta, ove quest'ultima sia riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. E ciò in quanto la mediazione non dipende di per sé dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore
è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta. Ciò che è decisivo, infatti, non è tanto l'imparzialità dell'operare del mediatore, quanto la riconoscibilità esterna della posizione terza che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti e che gli deriva appunto, secondo il disposto dell'art. 1754 c.c., dall'assenza di collaborazione, dipendenza o 3 rappresentanza con una sola di esse. In definitiva pertanto, secondo l'orientamento appena richiamato, vuoi che si ricostruisca in termini contrattuali vuoi che s'intenda come situazione giuridica derivante da contatto sociale, la mediazione non è incompatibile con la sussistenza di un rapporto contrattuale di altro tipo tra il mediatore ed uno dei soggetti messi in contatto. Conclusione questa che d'altra parte trova conferma nel disposto dell'art. 1762 c.c., il quale, nel prevedere che il mediatore il quale non manifesti a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto, ammette implicitamente che il mediatore stesso, pur mantenendo la suddetta qualità, vi aggiunga quella di nuncius o di mandatario del contraente non nominato.
Nel caso di specie, va quindi riconosciuto il diritto della società attrice a percepire la provvigione anche dalla parte convenuta. Non emerge infatti alcun elemento idoneo ad escludere che parte attrice, nella trattativa intercorsa fra le parti, non sia stato riconosciuto, in particolare dalla odierna convenuta, come soggetto terzo operante in posizione di imparzialità. Dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dei testi escussi, emerge anzi come parte attrice, nel rapporto con la convenuta, abbia posto in essere le attività di messa in relazione dei contraenti che caratterizzano, nel settore immobiliare, l'operato del mediatore, consentendo la visita dell'immobile, fornendo la modulistica per la formulazione della proposta di acquisito, curando lo scambio della proposta stessa e dell'accettazione, ricevendo nelle proprie mani la somma di euro 5.000 a titolo di caparra confirmatoria, assumendo l'onere di verificare la libertà dell'immobile da iscrizioni e trascrizioni sfavorevoli e obbligandosi, infine, di dare avviso della proposta irrevocabile al venditore. E' inoltre evidente come il convenuto abbia accettato l'attività svolta dalla società attrice quale mediatore, avvantaggiandosene e giungendo poi, grazie ad essa, alla conclusione dell'affare (con la stipula del preliminare di vendita).
Nel corpo del sopra menzionato contratto preliminare di compravendita i contraenti hanno concordato un prezzo di euro 260.000,00, ma non hanno concordato il prezzo della provvigione.
La somma chiesta dall'attrice a titolo di provvigione corrisponde a quella convenuta con i venditori con successivo contratto del 17.1.2018 (con cui i germani incaricavano l'agenzia di Pt_2 ricercare un nuovo acquirente per l'immobile) e non si basa, quindi, né su un patto espresso tra i contraenti, né sulle tariffe professionali, né sugli usi, che l'attrice non ha avuto cura di produrre in atti: invero secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'esistenza degli stessi deve essere dimostrata (anche per ciò che concerne l'elemento della opinio juris ac necessitatis) dalla parte che li allega, e solamente in caso di mancanza della detta produzione, come nel caso di specie, sovviene il criterio sussidiario dell'equità ai sensi dell'art. 1755 c.c. (v. Cass. Civ., sez. III, 31.7.2012 n.
13656).
Pertanto, tenendo in conto che il prezzo del bene era stato convenuto in euro 260.000,00, e in mancanza di altri parametri oggettivi, che l'attrice aveva l'onere di produrre, appare equo 4 quantificare la provvigione nella misura di euro 7.800,00, pari al 3% del prezzo originariamente concordato dai contraenti: in ragione di tale valutazione equitativa, la somma viene liquidata in moneta corrente, onnicomprensiva del riconoscimento degli interessi (si v. Cass. Civ., sez. III,
22.8.2018 n. 20889).
Avuto riguardo all'esito della causa e alla mancata costituzione del convenuto, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto condanna Controparte_3
al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 7.800,00; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Catania, 22/03/2025
Il Giudice
d.ssa Venera Condorelli
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