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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 2195/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Francesco Paolo Chiarelli (C.F.: , giusta procura C.F._2 rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-ATTORE/OPPONENTE-
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e P.I. ) in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ettore Cappuccio (C.F. ) e Antonelli Rosa (C.F. C.F._3
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta;
-CONVENUTA/OPPOSTA-
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 69/2023, emesso in data 13/02/2023 dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 5093/2022).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/04/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2023, emesso in data 13/02/2023 dal Tribunale di
Catanzaro (R.G. n. 5093/2022), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
39.862,20 in favore della HDI Ass.ni S.P.A., oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione liquidate in complessivi € 1.656,00, di cui € 1.370,00 per compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il provvedimento di ingiunzione è stato emesso sulle seguenti premesse:
- che aveva stipulato con la HDI Ass.ni S.p.A. due polizze assicurative Parte_1 collettive contro il rischio impiego e morte obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 180/50 e, precisamente, in data 27/05/2019 la polizza collettiva n. 4914 avente come contraente- beneficiaria la società IBL Banca S.p.A. e, in data 01/06/2014, la polizza collettiva n. 4487, avente quale contraente-beneficiaria la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna;
- che aveva autorizzato la copertura assicurativa dei sinistri, giuste Parte_1 autorizzazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 c.c.;
- che verificatosi i rischi coperti dalle polizze, le contraenti/beneficiarie le avevano attivate denunciando i sinistri alla HDI Assicurazioni S.p.A. e chiedendo di provvedere al pagamento degli indennizzi;
- che la Compagnia assicurativa aveva provveduto a pagare gli indennizzi pari ad € 37.767 22 ed
€ 2.094,98 rispettivamente in data 26/10/2021 e 18/05/2021, con riferimento alle polizze collettive sopraindicate, giuste quietanze di pagamento;
2 - che, in virtù degli avvenuti pagamenti, la HDI Ass.ni S.p.A. è legittimata, in base alle polizze assicurative obbligatorie, ad agire contro per il recupero della somma totale Parte_1 di € 39.862,20;
- che la suddetta Compagnia assicurativa ha inoltrato, quindi, nei confronti di Parte_1 la formale diffida ad adempiere e messa in mora, senza però ottenere alcun tipo di
[...] riscontro;
- che, pertanto, la HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catanzaro in data 13/02/2023, il decreto ingiuntivo n. 69/2023, oggetto del presente giudizio, in cui ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Catanzaro di: “1) In via preliminare: respingere ogni avversa istanza ed eventuale richiesta a formularsi anche in punto di concessione della provvisoria esecutorietà stante l'assoluta incertezza del credito contestato;
2) Nel merito, accertare l'inoperatività ed inapplicabilità del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. in favore della compagnia di assicurazione, per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente per riportati e trascritti;
3) In via subordinata nel merito, dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia delle clausole contrattuali di cui all'art.
1.2 e 1.16 delle condizioni di assicurazione in quanto vessatorie, per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente per riportati e trascritti;
4) Per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inefficacia e infondatezza del D.I. n.
69/2023 del 13/02/2023, chiesto ed ottenuto dalla HDI Assicurazioni, ed emesso dal Tribunale di
Catanzaro per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti;
5) Per
l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e, conseguentemente revocare, il D.I. n.
69/2023 del 13/02/2023 chiesto ed ottenuto dalla HDI Assicurazioni, ed emesso dal Tribunale di
Catanzaro con ogni conseguenza anche in punto di spese;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della altrui pretesa ridimensionare il petitum negli esatti limiti del provato e del vero; 7) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Quali motivi di opposizione, il ha dedotto: 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 emesso sulla base di una produzione documentale incompleta, lacunosa e frammentaria;
2)
l'inoperatività del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. da parte della HDI Assicurazioni S.p.A.; 3) la nullità delle clausole di cui alle condizioni di assicurazioni artt.
1.2 e 1.16 e la loro vessatorietà nonché la violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 e ss. del D.lgs. n. 206/2005.
3 Con comparsa del 31/08/2023, si è costituita la HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo al
Tribunale adito di: “1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi ed effetti dell'art. 648 co°2 c.p.c. 2) Nel merito: rigettare l'opposizione perché del tutto infondata per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo a favore dell'opposta; 3) Condannare la parte opponente al pagamento di una somma di denaro da liquidare d'ufficio, in favore di parte opposta ed a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c.; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Istauratosi il contraddittorio, in data 20/1/2023 è stata accolta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 69/2023 e sono stati assegnati i termini per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Successivamente, preso atto dell'esito negativo della mediazione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali prodotte dalle parti.
All'udienza del 10/04/2025, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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La presente opposizione è infondata e viene respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per disconoscimento della produzione documentale svolta dalla ricorrente.
In particolare, secondo gli assunti dell'opponente, “l'altrui documentazione è qui espressamente disconosciuta in maniera chiara e inequivoca, sia dal punto di vista formale in quanto prodotta mera copia fotostatica che sostanziale, nei suoi contenuti, nei limiti in cui la stessa non abbia valenza confessoria” (v. pag. 4 atto di citazione in opposizione).
Orbene, la suddetta eccezione è del tutto infondata, in quanto si rammenta che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende
4 contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, così come avvenuto nel caso di specie ad opera di (cfr. Cass. n. 16557/2019, con cui la Suprema Corte, in Parte_1 applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità a quanto espressamente richiesto con il ricorso).
Entrando nel merito del presente giudizio, è opportuno premettere che, in tema di onere probatorio, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Ciò posto, si rileva che la fattispecie in esame deve inquadrarsi nell'ambito di una cessione delle quote di retribuzione mensili, cessione autorizzata dall'opponente per il rimborso del prestito ricevuto da una società finanziaria denominata “Conafi S.p.A.” e che detta cessione deve ritenersi “pro-solvendo”, con la conseguenza che il debitore principale resta il lavoratore (debitore cedente) e che, in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro (debitore ceduto), sarà chiamato personalmente a rimborsare il prestito.
Inoltre, si evidenzia che l'evento che viene garantito dalla Compagnia assicuratrice HDI Ass.ni
S.p.A. non riguarda l'interruzione del rapporto di lavoro, bensì il mancato pagamento dei ratei di rimborso alla società finanziaria (cessionaria).
L'HDI Assicurazioni S.p.A. è, quindi, titolare di un autonomo diritto che non trova origine nel contratto di prestito intercorso tra la società finanziaria Conafi S.p.A. e , ma Parte_1 nel D.P.R. 180/50 e nelle polizze assicurative collettive, per effetto delle quali l'operazione di prestito fra l'odierno opponente e la società finanziaria era stata garantita.
5 Pertanto, a copertura del rischio della perdita dell'impiego da parte del finanziato, le Banche finanziatrici hanno, infatti, stipulato con HDI Assicurazioni S.p.A. due polizze assicurative collettive che le avrebbero garantite, in quanto contraente beneficiario, contro i rischi diversi che avrebbero potuto colpire il debitore per l'ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro (v. allegati nn. 1 e 2 fascicolo monitorio).
A questo punto, si sottolinea che nell'ipotesi di polizze collettive, il contratto è stipulato in nome proprio dalla finanziaria o dall'istituto di credito, che ha erogato il prestito o il mutuo, ma secondo lo schema negoziale dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art. 1891 c.c..
Di conseguenza, il soggetto erogante il prestito, al fine di tutelare il proprio interesse alla restituzione della somma prestata, conclude con le imprese di assicurazione apposite convenzioni, alle quali i clienti che hanno richiesto il prestito aderiscono individualmente al momento della concessione del finanziamento.
Oltretutto, la stipula di un contratto di assicurazione è obbligatoria quando, come nel caso in esame, l'operazione di finanziamento avvenga mediante la c.d. cessione del quinto della retribuzione mensile del lavoratore-mutuatario ai sensi del D.P.R. del 05/01/1950 n. 180 e ss. mm. ii. (“Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”).
In particolare, in forza degli artt. 1-5-54 del suddetto T.U., i prestiti rimborsabili mediante le cessioni di quote dello stipendio devono essere assistite sia da un'assicurazione sulla vita che da una polizza contro i rischi impiego, affinché sia garantito il recupero delle somme finanziate nell'ipotesi in cui la cessazione o riduzione dello stipendio o la liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non consentano la prosecuzione dell'ammortamento o l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore.
Ciò posto, in base al Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009, le polizze per la perdita dell'impiego sono diversamente classificate a seconda che siano stipulate direttamente dal creditore oppure dal debitore.
In particolare, l'art. 14 di detto regolamento recita testualmente “In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenza”, il contratto stipulato da un ente finanziario autorizzato a operare, ai sensi di legge, nel settore del finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore
6 finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziario e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente…”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, deve ritenersi pacifica l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento stipulato da con la Parte_1
CONAFI S.p.A. (v. all. n. 2 fasc. parte opposta) e i contratti di assicurazione stipulati dalla HDI
Ass.ni S.p.A. con la IBL Banca S.p.A. del 27/05/2019, polizza n. 4914 (v. all.
4.1 e 4.2, fasc. monitorio) e con la Banca Popolare dell'Emila Romagna del 01/06/2014, polizza n. 4487, obbligatori ex art. 54 D.P.R. n. 180/1950.
In particolare, è documentalmente provata la circostanza secondo cui il suddetto contratto di finanziamento abbia rappresentato per la società opposta l'elemento anticipatorio per l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria, in ottemperanza alla specifica normativa sulle cessioni stipendiali, senza la quale il prestito non potrebbe venire erogato.
A questo punto, occorre verificare se effettivamente la compagnia assicuratrice sia portatrice di un autonomo diritto di credito nei confronti del lavoratore che trovi origine nella polizza assicurativa collettiva, obbligatoria ex art. 54 D.P.R. n. 180/1950, per effetto della quale è stata garantita l'operazione di finanziamento richiesto da , per effetto della Parte_1 surrogazione dell'assicurato come disciplinata dall'art. 1916 c.c. e se, l'applicabilità o meno del
Regolamento ISVAPP abbia rilevanza nel caso in questione.
Ebbene, dalla documentazione allegata in atti da parte opposta è emerso che:
a) il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato il 11/01/2016 con
Conafi Prestito S.p.A., prevede esplicitamente il diritto di surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante (v. art. 6 – “Assicurazione rischio e vita e rischio impiego”, all. n.
4.3 fasc. parte opposta):
b) il contratto di finanziamento con cessione del quinto, stipulato in data 11/12/2019 con IBL
Banca S.p.A. prevede espressamente il diritto di surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante (v. art. 4 – “Copertura assicurativa”, all. n.
4.4 fasc. parte opposta);
c) l'opponente, prestando il consenso ex art.1919 c.c., ha prestato assenso a che le due finanziarie stipulassero, in suo nome e per suo conto ed a beneficio delle finanziarie stesse, le polizze assicurative prescritte dalla legge quadro in materia (v. all.
4.3 e 4.4 fasc. parte opposta);
7 d) nelle polizze assicurative, le quale devono considerarsi polizze collettive, si esclude la liberazione dell'assicurato nel caso di pagamento a favore della contraente-beneficiaria per il verificarsi del rischio garantito (v. Art.
1.16 della convenzione assicurativa, allegati nn.
4.1 e 4.2 fasc. monitorio).
d) che il contenuto della polizza assicurativa, che parte opponente, avendo espressamente confermato di conoscere le condizioni di assicurazione, nonché di accettarle in occasione della sottoscrizione della dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 c.c. in calce al contratto di prestito, è coerente con il contenuto del contratto di finanziamento che prevede, appunto, la surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante-cessionaria, beneficiaria dall'indennizzo per l'ipotesi della perdita dell'impiego da parte del debitore assicurato, quest'ultimo non liberato per il pagamento del residuo finanziamento da parte di HDI S.p.A. in favore della società finanziaria (v. all.
4.3 e 4.4 fasc. monitorio);
e) dopo aver ottenuto il prestito rimborsabile con delegazione di pagamento del quinto stipendiale, si è verificato il sinistro consistente nell'interruzione delle rate di rimborso del finanziamento ottenuto da a causa della sua cessazione dall'impiego, Parte_1 avvenuto in data 01/09/2020, per relativo pensionamento (v. all. n.
4.2 fasc. monitorio);
f) con PEC del 08/02/2021, la società finanziaria ha diffidato l' (v. all. n.
4.7 fasc. CP_1 monitorio), in qualità di che avrebbe dovuto provvedere a versare alla Controparte_2 società finanziaria le rate relative al piano di ammortamento, così come sottoscritte da
[...]
, la quale, rispondendo con PEC del 08/02/2021 ha negato però la messa in quota Parte_1 della rata di ammortamento (v. all. n.
2.3 fasc. monitorio);
h) che con raccomandate a/r del 09/02/2021 e dell'11/03/2021, la Banca ha inviato formale diffida a adempiere nei confronti di , affinché provvedesse in proprio al Parte_1 pagamento delle somme oggetto delle rate di ammortamento, senza però ottenere alcun riscontro da parte dell'odierno opponente (v. all. n.
2.4 fasc. monitorio);
i) che, pertanto, è stata attivata la copertura assicurativa e, previa formalizzazione della denuncia del sinistro all'odierna assicurazione opposta, è stata richiesta da parte dell'istituto di credito nei confronti di HDI Ass.ni S.p.A. la liquidazione del residuo debito esistente, come da conteggio di anticipata estinzione (v. all. n.
4.6 e 4.10 fasc. monitorio);
8 l) che in data 18/05/2021 la compagnia assicuratrice HDI Ass.ni S.p.A. ha pagato la somma di
€ 2.094,98 in favore della società finanziaria – beneficiaria, rilasciando regolare quietanza di pagamento (v. all. n.
4.8 fasc. monitorio).
Anche per quanto riguarda il prestito rimborsabile con la cessione del quinto, dalla documentazione versata in atti da parte opposta, è risultato provato che:
a) In data 11/01/2021, la Banca ha inoltrato alla Questura di Catanzaro, in qualità di datore di lavoro dell'opponente, il sollecito per il mancato pagamento delle quote relative ai prestiti così ottenuti dallo stesso (v. all. n.
3.9 fasc. monitorio); Parte_1
b) che, con raccomandata a/r del 10/02/2021, la società finanziaria ha diffidato altresì l' CP_1
(v. all. n.
3.7 fasc. monitorio), a versare alla società finanziaria le rate relative al piano di ammortamento, così come sottoscritte da , la quale ha negato però la messa Parte_1 in quota della rata di ammortamento (v. all. n.
3.8 fasc. monitorio);
c) che, con raccomandate a/r del 24/05/2021 e del 12/08/2021, la Banca ha inviato formale diffida a adempiere nei confronti di , affinché provvedesse in proprio al Parte_1 pagamento delle somme oggetto delle rate di ammortamento (v. all. n.
3.5 e 3.6, fasc. monitorio), senza però ottenere alcun riscontro da parte dell'odierno opponente;
d) che, quindi, è stata attivata la copertura assicurativa e, previa formalizzazione della denuncia del sinistro all'odierna assicurazione opposta, la Banca ha richiesto la liquidazione del residuo debito esistente, giusto conteggio di anticipata estinzione, nei confronti della HDI Ass.ni S.p.A.
(v. all. n.
4.5 e 4.9 fasc. monitorio);
e) che in data 26/10/2021 la HDI Ass.ni S.p.A. ha pagato la somma di € 37.767,22 in favore della società finanziaria – beneficiaria, rilasciando regolare quietanza di pagamento (v. all. n.
4.7 fasc. monitorio).
Si osserva, inoltre, che, non avendo parte opponente aderito all'invito degli istituti di credito all'estinzione diretta del mutuo per cifra residua, come da estratto conto allo stesso (v. allegati 3.5
e 3.6 parte opposta), la società finanziaria ha provveduto ad escutere la polizza “rischio impiego” collegata al contratto di mutuo, la cui esistenza non è mai stata, peraltro, contestata dall'opponente, salvo il già menzionato diritto di surroga, ottenendo dunque il rimborso della cifra ancora da pagare per l'estinzione del mutuo.
Ne è derivata l'effettiva surrogazione, operata dall'assicurazione con l'esperimento del ricorso monitorio che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, fondata sulla base
9 dell'art.
1.16 dei contratti di polizza collegati ai finanziamenti, che prevede espressamente tale diritto nell'ipotesi di perdita dell'impiego del mutuatario, con successiva fine delle trattenute mensili di rimborso del mutuo operate sul trattamento stipendiale.
In particolare, l'art.
1.16 dei suddetti contratti stabilisce che: “Nel caso in cui la società dovesse corrispondere l'indennizzo nelle modalità previste in polizza, per effetto della presente garanzia, rimane surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c. in tutto nei diritti del contraente assicurato verso il cedente.
A sua volta con la sottoscrizione del contratto, il contraente autorizza la società, pagato l'indennizzo dovuto, a surrogarsi, nei limiti dell'ammontare di esso, nei suoi diritti nei confronti del cedente inadempiente”.
Ciò posto, occorre ora esaminare i motivi di opposizione, così come proposti da parte opponente, in merito all'inoperatività del diritto di surroga da parte della compagina assicuratrice ex art. 1916 c.c. e la nullità delle clausole di cui alle condizioni di assicurazione ex artt.
1.2 e 1.16, in quanto poste in violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 della L n. 206/2005, oltreché vessatorie.
In particolare, secondo gli assunti di parte opponente: “Le clausole dei relativi contratti assicurativi rivestono il carattere della vessatorietà e, in quanto tali, non possono essere ritenute valide ed efficaci, perché non solo non specificatamente sottoscritte dallo stesso, ma anche perché al riguardo non vi è stata alcuna trattativa individuale.
L'opponente si limitava, difatti, a sottoscrivere il modulo di adesione (doc. 3 del fascicolo di controparte) nel quale, genericamente veniva dichiarato di aver preso visione delle condizioni di assicurazioni, senza che le stesse, tuttavia, fossero stato oggetto di trattativa individuale.
Ed ancora il successivo art. 36 comma 2 lettera c) del Codice del Consumo stabilisce inoltre che sono sempre nulle le clausole che, seppure oggetto di trattativa o di sottoscrizione, abbiano per oggetto quello di prevedere
l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere” (v. pag.
7-8 atto di citazione in opposizione).
Orbene, la giurisprudenza ormai costante della Corte di cassazione ha ribadito che le polizze pagate dal finanziato, ma stipulate nell'interesse del finanziatore comportano, al verificarsi dell'evento assicurato, come conseguenze, sia la permanenza del debito da rimborsare, nonostante il mutuatario abbia pagato, proprio come dedotto dall'opponente, il costo di sottoscrizione della relativa polizza e l'assicuratore, escusso dalla società finanziaria, abbia rimborsato completamente quest'ultima, sia l'incontestabilità dell'asserita vessatorietà della clausola che prevede la surroga del credito a vantaggio dell'assicuratore.
10 In particolare, la Suprema Corte ha così statuito: “Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'art. 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella correttamente seguita dalla Corte d'appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove
l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (v. Cass. Ord. n. 9866/2022).
Ai fini, quindi, della configurabilità del diritto di surroga, la Cassazione ha ritenuto fondamentale l'individuazione del soggetto economico a vantaggio del quale la relativa assicurazione dovesse ritenersi stipulata, concludendo per l'ammissibilità e la non vessatorietà della surroga nei casi di polizza a favore del finanziatore.
A tal fine, la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e s.s., mentre la seconda – concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cfr. Cass. n. 3115/2021; Cass. n. 29111/2017; Cass. n. 12936/2007).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che la lettura dei contratti di finanziamento e delle polizze accessorie ai medesimi, con particolare riguardo all'invocata assicurazione rischio perdita lavoro, comportano da un lato la qualificazione di dette polizze come contratti stipulati a vantaggio del finanziatore e non del finanziato, pena il venir meno dell'effettiva causa economica posta a base della richiesta di tali polizze per l'accesso al mutuo, e dall'altro la piena legittimità del conseguente espresso diritto di surroga in favore dell'assicurazione opposta, di cui all'art.
1.16 dei contratto di assicurazione, clausola
11 quest'ultima espressamente contenuta nelle pattuizioni sottoscritte dal cliente e come tali legittime e non vessatorie.
Pertanto, in conseguenza della qualificazione dell'operazione negoziale in esame come una assicurazione stipulata, utilizzando lo schema negoziale del contratto a favore di terzo nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del finanziato, deve ritenersi valida la previsione del diritto di surroga, espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione è stata stipulata non già a beneficio del finanziato, bensì a beneficio del finanziatore, dunque, che tale contratto di assicurazione sia stipulato in favore di terzi (cfr. Cass. Ord. n. 9866/2022).
Da siffatta qualificazione giuridica dell'assicurazione rischio-impiego per cui è causa, discende altresì l'infondatezza della denunciata violazione dell'articolo 1341 c.c. e dell'articolo 33 della L.
n. 206 del 2005 Codice del Consumo.
Infatti, secondo parte opponente, la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c. non essendo stata oggetto di approvazione specifica e perciò da considerarsi vessatoria.
Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che: “La clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (cfr. Cass.
Ord. n. 9866/2022).
Conseguentemente, dovendosi qualificare il contratto come un'assicurazione a favore del finanziatore con diritto di surroga nei confronti del debitore, anche la censura di violazione dell'art. 1341 c.c., che presuppone la tesi della stipulazione a favore del finanziato non può trovare alcun accoglimento nel presente giudizio.
In conclusione, si respinge la presente opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della HDI Ass.ni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, poiché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, si conferma il decreto ingiuntivo n.
69/2023, emesso in data 13/02/2023 dal Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 5093/2022), già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
12 Infine, in ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., avanzata da parte opposta nei confronti di parte opponente, si ritiene che la stessa debba essere respinta in quanto ai fini della configurazione della fattispecie del risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza” (cfr. Cass. n. 22405/2018; Cass. n.
18745/2019).
Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si deve ritenere che dal comportamento complessivamente tenuto dall'odierno opponente non si sono riscontrati elementi di mala fede o colpa grave in relazione alla proposizione della domanda giudiziale in oggetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa,
(individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000).
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di HDI Ass.ni S.p.A., Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 69/2023, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 13/02/2023, che diviene definitivamente esecutivo;
- Rigetta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. nei confronti di parte opponente;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti della HDI Parte_1
Ass.ni S.p.A., che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 10/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
14
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 2195/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Francesco Paolo Chiarelli (C.F.: , giusta procura C.F._2 rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-ATTORE/OPPONENTE-
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e P.I. ) in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ettore Cappuccio (C.F. ) e Antonelli Rosa (C.F. C.F._3
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta;
-CONVENUTA/OPPOSTA-
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 69/2023, emesso in data 13/02/2023 dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 5093/2022).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/04/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2023, emesso in data 13/02/2023 dal Tribunale di
Catanzaro (R.G. n. 5093/2022), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
39.862,20 in favore della HDI Ass.ni S.P.A., oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione liquidate in complessivi € 1.656,00, di cui € 1.370,00 per compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il provvedimento di ingiunzione è stato emesso sulle seguenti premesse:
- che aveva stipulato con la HDI Ass.ni S.p.A. due polizze assicurative Parte_1 collettive contro il rischio impiego e morte obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 180/50 e, precisamente, in data 27/05/2019 la polizza collettiva n. 4914 avente come contraente- beneficiaria la società IBL Banca S.p.A. e, in data 01/06/2014, la polizza collettiva n. 4487, avente quale contraente-beneficiaria la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna;
- che aveva autorizzato la copertura assicurativa dei sinistri, giuste Parte_1 autorizzazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 c.c.;
- che verificatosi i rischi coperti dalle polizze, le contraenti/beneficiarie le avevano attivate denunciando i sinistri alla HDI Assicurazioni S.p.A. e chiedendo di provvedere al pagamento degli indennizzi;
- che la Compagnia assicurativa aveva provveduto a pagare gli indennizzi pari ad € 37.767 22 ed
€ 2.094,98 rispettivamente in data 26/10/2021 e 18/05/2021, con riferimento alle polizze collettive sopraindicate, giuste quietanze di pagamento;
2 - che, in virtù degli avvenuti pagamenti, la HDI Ass.ni S.p.A. è legittimata, in base alle polizze assicurative obbligatorie, ad agire contro per il recupero della somma totale Parte_1 di € 39.862,20;
- che la suddetta Compagnia assicurativa ha inoltrato, quindi, nei confronti di Parte_1 la formale diffida ad adempiere e messa in mora, senza però ottenere alcun tipo di
[...] riscontro;
- che, pertanto, la HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catanzaro in data 13/02/2023, il decreto ingiuntivo n. 69/2023, oggetto del presente giudizio, in cui ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Catanzaro di: “1) In via preliminare: respingere ogni avversa istanza ed eventuale richiesta a formularsi anche in punto di concessione della provvisoria esecutorietà stante l'assoluta incertezza del credito contestato;
2) Nel merito, accertare l'inoperatività ed inapplicabilità del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. in favore della compagnia di assicurazione, per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente per riportati e trascritti;
3) In via subordinata nel merito, dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia delle clausole contrattuali di cui all'art.
1.2 e 1.16 delle condizioni di assicurazione in quanto vessatorie, per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente per riportati e trascritti;
4) Per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inefficacia e infondatezza del D.I. n.
69/2023 del 13/02/2023, chiesto ed ottenuto dalla HDI Assicurazioni, ed emesso dal Tribunale di
Catanzaro per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti;
5) Per
l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e, conseguentemente revocare, il D.I. n.
69/2023 del 13/02/2023 chiesto ed ottenuto dalla HDI Assicurazioni, ed emesso dal Tribunale di
Catanzaro con ogni conseguenza anche in punto di spese;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della altrui pretesa ridimensionare il petitum negli esatti limiti del provato e del vero; 7) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Quali motivi di opposizione, il ha dedotto: 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 emesso sulla base di una produzione documentale incompleta, lacunosa e frammentaria;
2)
l'inoperatività del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. da parte della HDI Assicurazioni S.p.A.; 3) la nullità delle clausole di cui alle condizioni di assicurazioni artt.
1.2 e 1.16 e la loro vessatorietà nonché la violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 e ss. del D.lgs. n. 206/2005.
3 Con comparsa del 31/08/2023, si è costituita la HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo al
Tribunale adito di: “1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi ed effetti dell'art. 648 co°2 c.p.c. 2) Nel merito: rigettare l'opposizione perché del tutto infondata per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo a favore dell'opposta; 3) Condannare la parte opponente al pagamento di una somma di denaro da liquidare d'ufficio, in favore di parte opposta ed a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c.; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Istauratosi il contraddittorio, in data 20/1/2023 è stata accolta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 69/2023 e sono stati assegnati i termini per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Successivamente, preso atto dell'esito negativo della mediazione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali prodotte dalle parti.
All'udienza del 10/04/2025, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La presente opposizione è infondata e viene respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per disconoscimento della produzione documentale svolta dalla ricorrente.
In particolare, secondo gli assunti dell'opponente, “l'altrui documentazione è qui espressamente disconosciuta in maniera chiara e inequivoca, sia dal punto di vista formale in quanto prodotta mera copia fotostatica che sostanziale, nei suoi contenuti, nei limiti in cui la stessa non abbia valenza confessoria” (v. pag. 4 atto di citazione in opposizione).
Orbene, la suddetta eccezione è del tutto infondata, in quanto si rammenta che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende
4 contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, così come avvenuto nel caso di specie ad opera di (cfr. Cass. n. 16557/2019, con cui la Suprema Corte, in Parte_1 applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità a quanto espressamente richiesto con il ricorso).
Entrando nel merito del presente giudizio, è opportuno premettere che, in tema di onere probatorio, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Ciò posto, si rileva che la fattispecie in esame deve inquadrarsi nell'ambito di una cessione delle quote di retribuzione mensili, cessione autorizzata dall'opponente per il rimborso del prestito ricevuto da una società finanziaria denominata “Conafi S.p.A.” e che detta cessione deve ritenersi “pro-solvendo”, con la conseguenza che il debitore principale resta il lavoratore (debitore cedente) e che, in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro (debitore ceduto), sarà chiamato personalmente a rimborsare il prestito.
Inoltre, si evidenzia che l'evento che viene garantito dalla Compagnia assicuratrice HDI Ass.ni
S.p.A. non riguarda l'interruzione del rapporto di lavoro, bensì il mancato pagamento dei ratei di rimborso alla società finanziaria (cessionaria).
L'HDI Assicurazioni S.p.A. è, quindi, titolare di un autonomo diritto che non trova origine nel contratto di prestito intercorso tra la società finanziaria Conafi S.p.A. e , ma Parte_1 nel D.P.R. 180/50 e nelle polizze assicurative collettive, per effetto delle quali l'operazione di prestito fra l'odierno opponente e la società finanziaria era stata garantita.
5 Pertanto, a copertura del rischio della perdita dell'impiego da parte del finanziato, le Banche finanziatrici hanno, infatti, stipulato con HDI Assicurazioni S.p.A. due polizze assicurative collettive che le avrebbero garantite, in quanto contraente beneficiario, contro i rischi diversi che avrebbero potuto colpire il debitore per l'ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro (v. allegati nn. 1 e 2 fascicolo monitorio).
A questo punto, si sottolinea che nell'ipotesi di polizze collettive, il contratto è stipulato in nome proprio dalla finanziaria o dall'istituto di credito, che ha erogato il prestito o il mutuo, ma secondo lo schema negoziale dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art. 1891 c.c..
Di conseguenza, il soggetto erogante il prestito, al fine di tutelare il proprio interesse alla restituzione della somma prestata, conclude con le imprese di assicurazione apposite convenzioni, alle quali i clienti che hanno richiesto il prestito aderiscono individualmente al momento della concessione del finanziamento.
Oltretutto, la stipula di un contratto di assicurazione è obbligatoria quando, come nel caso in esame, l'operazione di finanziamento avvenga mediante la c.d. cessione del quinto della retribuzione mensile del lavoratore-mutuatario ai sensi del D.P.R. del 05/01/1950 n. 180 e ss. mm. ii. (“Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”).
In particolare, in forza degli artt. 1-5-54 del suddetto T.U., i prestiti rimborsabili mediante le cessioni di quote dello stipendio devono essere assistite sia da un'assicurazione sulla vita che da una polizza contro i rischi impiego, affinché sia garantito il recupero delle somme finanziate nell'ipotesi in cui la cessazione o riduzione dello stipendio o la liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non consentano la prosecuzione dell'ammortamento o l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore.
Ciò posto, in base al Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009, le polizze per la perdita dell'impiego sono diversamente classificate a seconda che siano stipulate direttamente dal creditore oppure dal debitore.
In particolare, l'art. 14 di detto regolamento recita testualmente “In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenza”, il contratto stipulato da un ente finanziario autorizzato a operare, ai sensi di legge, nel settore del finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore
6 finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziario e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente…”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, deve ritenersi pacifica l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento stipulato da con la Parte_1
CONAFI S.p.A. (v. all. n. 2 fasc. parte opposta) e i contratti di assicurazione stipulati dalla HDI
Ass.ni S.p.A. con la IBL Banca S.p.A. del 27/05/2019, polizza n. 4914 (v. all.
4.1 e 4.2, fasc. monitorio) e con la Banca Popolare dell'Emila Romagna del 01/06/2014, polizza n. 4487, obbligatori ex art. 54 D.P.R. n. 180/1950.
In particolare, è documentalmente provata la circostanza secondo cui il suddetto contratto di finanziamento abbia rappresentato per la società opposta l'elemento anticipatorio per l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria, in ottemperanza alla specifica normativa sulle cessioni stipendiali, senza la quale il prestito non potrebbe venire erogato.
A questo punto, occorre verificare se effettivamente la compagnia assicuratrice sia portatrice di un autonomo diritto di credito nei confronti del lavoratore che trovi origine nella polizza assicurativa collettiva, obbligatoria ex art. 54 D.P.R. n. 180/1950, per effetto della quale è stata garantita l'operazione di finanziamento richiesto da , per effetto della Parte_1 surrogazione dell'assicurato come disciplinata dall'art. 1916 c.c. e se, l'applicabilità o meno del
Regolamento ISVAPP abbia rilevanza nel caso in questione.
Ebbene, dalla documentazione allegata in atti da parte opposta è emerso che:
a) il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato il 11/01/2016 con
Conafi Prestito S.p.A., prevede esplicitamente il diritto di surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante (v. art. 6 – “Assicurazione rischio e vita e rischio impiego”, all. n.
4.3 fasc. parte opposta):
b) il contratto di finanziamento con cessione del quinto, stipulato in data 11/12/2019 con IBL
Banca S.p.A. prevede espressamente il diritto di surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante (v. art. 4 – “Copertura assicurativa”, all. n.
4.4 fasc. parte opposta);
c) l'opponente, prestando il consenso ex art.1919 c.c., ha prestato assenso a che le due finanziarie stipulassero, in suo nome e per suo conto ed a beneficio delle finanziarie stesse, le polizze assicurative prescritte dalla legge quadro in materia (v. all.
4.3 e 4.4 fasc. parte opposta);
7 d) nelle polizze assicurative, le quale devono considerarsi polizze collettive, si esclude la liberazione dell'assicurato nel caso di pagamento a favore della contraente-beneficiaria per il verificarsi del rischio garantito (v. Art.
1.16 della convenzione assicurativa, allegati nn.
4.1 e 4.2 fasc. monitorio).
d) che il contenuto della polizza assicurativa, che parte opponente, avendo espressamente confermato di conoscere le condizioni di assicurazione, nonché di accettarle in occasione della sottoscrizione della dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 c.c. in calce al contratto di prestito, è coerente con il contenuto del contratto di finanziamento che prevede, appunto, la surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante-cessionaria, beneficiaria dall'indennizzo per l'ipotesi della perdita dell'impiego da parte del debitore assicurato, quest'ultimo non liberato per il pagamento del residuo finanziamento da parte di HDI S.p.A. in favore della società finanziaria (v. all.
4.3 e 4.4 fasc. monitorio);
e) dopo aver ottenuto il prestito rimborsabile con delegazione di pagamento del quinto stipendiale, si è verificato il sinistro consistente nell'interruzione delle rate di rimborso del finanziamento ottenuto da a causa della sua cessazione dall'impiego, Parte_1 avvenuto in data 01/09/2020, per relativo pensionamento (v. all. n.
4.2 fasc. monitorio);
f) con PEC del 08/02/2021, la società finanziaria ha diffidato l' (v. all. n.
4.7 fasc. CP_1 monitorio), in qualità di che avrebbe dovuto provvedere a versare alla Controparte_2 società finanziaria le rate relative al piano di ammortamento, così come sottoscritte da
[...]
, la quale, rispondendo con PEC del 08/02/2021 ha negato però la messa in quota Parte_1 della rata di ammortamento (v. all. n.
2.3 fasc. monitorio);
h) che con raccomandate a/r del 09/02/2021 e dell'11/03/2021, la Banca ha inviato formale diffida a adempiere nei confronti di , affinché provvedesse in proprio al Parte_1 pagamento delle somme oggetto delle rate di ammortamento, senza però ottenere alcun riscontro da parte dell'odierno opponente (v. all. n.
2.4 fasc. monitorio);
i) che, pertanto, è stata attivata la copertura assicurativa e, previa formalizzazione della denuncia del sinistro all'odierna assicurazione opposta, è stata richiesta da parte dell'istituto di credito nei confronti di HDI Ass.ni S.p.A. la liquidazione del residuo debito esistente, come da conteggio di anticipata estinzione (v. all. n.
4.6 e 4.10 fasc. monitorio);
8 l) che in data 18/05/2021 la compagnia assicuratrice HDI Ass.ni S.p.A. ha pagato la somma di
€ 2.094,98 in favore della società finanziaria – beneficiaria, rilasciando regolare quietanza di pagamento (v. all. n.
4.8 fasc. monitorio).
Anche per quanto riguarda il prestito rimborsabile con la cessione del quinto, dalla documentazione versata in atti da parte opposta, è risultato provato che:
a) In data 11/01/2021, la Banca ha inoltrato alla Questura di Catanzaro, in qualità di datore di lavoro dell'opponente, il sollecito per il mancato pagamento delle quote relative ai prestiti così ottenuti dallo stesso (v. all. n.
3.9 fasc. monitorio); Parte_1
b) che, con raccomandata a/r del 10/02/2021, la società finanziaria ha diffidato altresì l' CP_1
(v. all. n.
3.7 fasc. monitorio), a versare alla società finanziaria le rate relative al piano di ammortamento, così come sottoscritte da , la quale ha negato però la messa Parte_1 in quota della rata di ammortamento (v. all. n.
3.8 fasc. monitorio);
c) che, con raccomandate a/r del 24/05/2021 e del 12/08/2021, la Banca ha inviato formale diffida a adempiere nei confronti di , affinché provvedesse in proprio al Parte_1 pagamento delle somme oggetto delle rate di ammortamento (v. all. n.
3.5 e 3.6, fasc. monitorio), senza però ottenere alcun riscontro da parte dell'odierno opponente;
d) che, quindi, è stata attivata la copertura assicurativa e, previa formalizzazione della denuncia del sinistro all'odierna assicurazione opposta, la Banca ha richiesto la liquidazione del residuo debito esistente, giusto conteggio di anticipata estinzione, nei confronti della HDI Ass.ni S.p.A.
(v. all. n.
4.5 e 4.9 fasc. monitorio);
e) che in data 26/10/2021 la HDI Ass.ni S.p.A. ha pagato la somma di € 37.767,22 in favore della società finanziaria – beneficiaria, rilasciando regolare quietanza di pagamento (v. all. n.
4.7 fasc. monitorio).
Si osserva, inoltre, che, non avendo parte opponente aderito all'invito degli istituti di credito all'estinzione diretta del mutuo per cifra residua, come da estratto conto allo stesso (v. allegati 3.5
e 3.6 parte opposta), la società finanziaria ha provveduto ad escutere la polizza “rischio impiego” collegata al contratto di mutuo, la cui esistenza non è mai stata, peraltro, contestata dall'opponente, salvo il già menzionato diritto di surroga, ottenendo dunque il rimborso della cifra ancora da pagare per l'estinzione del mutuo.
Ne è derivata l'effettiva surrogazione, operata dall'assicurazione con l'esperimento del ricorso monitorio che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, fondata sulla base
9 dell'art.
1.16 dei contratti di polizza collegati ai finanziamenti, che prevede espressamente tale diritto nell'ipotesi di perdita dell'impiego del mutuatario, con successiva fine delle trattenute mensili di rimborso del mutuo operate sul trattamento stipendiale.
In particolare, l'art.
1.16 dei suddetti contratti stabilisce che: “Nel caso in cui la società dovesse corrispondere l'indennizzo nelle modalità previste in polizza, per effetto della presente garanzia, rimane surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c. in tutto nei diritti del contraente assicurato verso il cedente.
A sua volta con la sottoscrizione del contratto, il contraente autorizza la società, pagato l'indennizzo dovuto, a surrogarsi, nei limiti dell'ammontare di esso, nei suoi diritti nei confronti del cedente inadempiente”.
Ciò posto, occorre ora esaminare i motivi di opposizione, così come proposti da parte opponente, in merito all'inoperatività del diritto di surroga da parte della compagina assicuratrice ex art. 1916 c.c. e la nullità delle clausole di cui alle condizioni di assicurazione ex artt.
1.2 e 1.16, in quanto poste in violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 della L n. 206/2005, oltreché vessatorie.
In particolare, secondo gli assunti di parte opponente: “Le clausole dei relativi contratti assicurativi rivestono il carattere della vessatorietà e, in quanto tali, non possono essere ritenute valide ed efficaci, perché non solo non specificatamente sottoscritte dallo stesso, ma anche perché al riguardo non vi è stata alcuna trattativa individuale.
L'opponente si limitava, difatti, a sottoscrivere il modulo di adesione (doc. 3 del fascicolo di controparte) nel quale, genericamente veniva dichiarato di aver preso visione delle condizioni di assicurazioni, senza che le stesse, tuttavia, fossero stato oggetto di trattativa individuale.
Ed ancora il successivo art. 36 comma 2 lettera c) del Codice del Consumo stabilisce inoltre che sono sempre nulle le clausole che, seppure oggetto di trattativa o di sottoscrizione, abbiano per oggetto quello di prevedere
l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere” (v. pag.
7-8 atto di citazione in opposizione).
Orbene, la giurisprudenza ormai costante della Corte di cassazione ha ribadito che le polizze pagate dal finanziato, ma stipulate nell'interesse del finanziatore comportano, al verificarsi dell'evento assicurato, come conseguenze, sia la permanenza del debito da rimborsare, nonostante il mutuatario abbia pagato, proprio come dedotto dall'opponente, il costo di sottoscrizione della relativa polizza e l'assicuratore, escusso dalla società finanziaria, abbia rimborsato completamente quest'ultima, sia l'incontestabilità dell'asserita vessatorietà della clausola che prevede la surroga del credito a vantaggio dell'assicuratore.
10 In particolare, la Suprema Corte ha così statuito: “Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'art. 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella correttamente seguita dalla Corte d'appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove
l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (v. Cass. Ord. n. 9866/2022).
Ai fini, quindi, della configurabilità del diritto di surroga, la Cassazione ha ritenuto fondamentale l'individuazione del soggetto economico a vantaggio del quale la relativa assicurazione dovesse ritenersi stipulata, concludendo per l'ammissibilità e la non vessatorietà della surroga nei casi di polizza a favore del finanziatore.
A tal fine, la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e s.s., mentre la seconda – concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cfr. Cass. n. 3115/2021; Cass. n. 29111/2017; Cass. n. 12936/2007).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che la lettura dei contratti di finanziamento e delle polizze accessorie ai medesimi, con particolare riguardo all'invocata assicurazione rischio perdita lavoro, comportano da un lato la qualificazione di dette polizze come contratti stipulati a vantaggio del finanziatore e non del finanziato, pena il venir meno dell'effettiva causa economica posta a base della richiesta di tali polizze per l'accesso al mutuo, e dall'altro la piena legittimità del conseguente espresso diritto di surroga in favore dell'assicurazione opposta, di cui all'art.
1.16 dei contratto di assicurazione, clausola
11 quest'ultima espressamente contenuta nelle pattuizioni sottoscritte dal cliente e come tali legittime e non vessatorie.
Pertanto, in conseguenza della qualificazione dell'operazione negoziale in esame come una assicurazione stipulata, utilizzando lo schema negoziale del contratto a favore di terzo nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del finanziato, deve ritenersi valida la previsione del diritto di surroga, espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione è stata stipulata non già a beneficio del finanziato, bensì a beneficio del finanziatore, dunque, che tale contratto di assicurazione sia stipulato in favore di terzi (cfr. Cass. Ord. n. 9866/2022).
Da siffatta qualificazione giuridica dell'assicurazione rischio-impiego per cui è causa, discende altresì l'infondatezza della denunciata violazione dell'articolo 1341 c.c. e dell'articolo 33 della L.
n. 206 del 2005 Codice del Consumo.
Infatti, secondo parte opponente, la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c. non essendo stata oggetto di approvazione specifica e perciò da considerarsi vessatoria.
Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che: “La clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (cfr. Cass.
Ord. n. 9866/2022).
Conseguentemente, dovendosi qualificare il contratto come un'assicurazione a favore del finanziatore con diritto di surroga nei confronti del debitore, anche la censura di violazione dell'art. 1341 c.c., che presuppone la tesi della stipulazione a favore del finanziato non può trovare alcun accoglimento nel presente giudizio.
In conclusione, si respinge la presente opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della HDI Ass.ni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, poiché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, si conferma il decreto ingiuntivo n.
69/2023, emesso in data 13/02/2023 dal Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 5093/2022), già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
12 Infine, in ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., avanzata da parte opposta nei confronti di parte opponente, si ritiene che la stessa debba essere respinta in quanto ai fini della configurazione della fattispecie del risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza” (cfr. Cass. n. 22405/2018; Cass. n.
18745/2019).
Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si deve ritenere che dal comportamento complessivamente tenuto dall'odierno opponente non si sono riscontrati elementi di mala fede o colpa grave in relazione alla proposizione della domanda giudiziale in oggetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa,
(individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000).
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di HDI Ass.ni S.p.A., Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 69/2023, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 13/02/2023, che diviene definitivamente esecutivo;
- Rigetta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. nei confronti di parte opponente;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti della HDI Parte_1
Ass.ni S.p.A., che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 10/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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