Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN ET NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5950 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 cui è riunita la causa n. 6137 del ruolo generale per gli affari civili dell'anno 2021
TRA
Parte_1
( C.F. )
[...] P.IVA_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Tommaso Marvasi che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE NEL PROC.5950/2021
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Gian Domenico Mosco che lo rappresenta e difende con gli Avv.ti Antonio Damiano e Salvatore Lopreiato per mandato in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROC. 5950/2021
( P.I. ) Controparte_2 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso lo studio Grande Stevens in Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Cericola, Paolo M. Grande e Francesco Celestino per mandato in atti
APPELLANTE NEL PROC. 6137/2021
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a RU ( r.g. 49459/2015 ) il consorzio CP_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma e affermava, richiamando Controparte_2 normativa a supporto, di essere un consorzio obbligatorio titolare del diritto di riscuotere il contributo ambientale da parte di produttori e utilizzatori di imballaggi privi di un autonomo sistema di smaltimento dei rifiuti tra cui rientrava la convenuta ( produttrice e importatrice di imballaggi in polietilene adesivo e protettivo ); affermava che quest'ultima non aveva inviato richiesta di adesione al consorzio e non aveva versato i conseguenti contributi obbligatori in quanto, come dalla stessa sostenuto, era iscritta ad altro consorzio denominato
, che si occupava dello smaltimento del polietilene. Pt_1
Affermava parte attrice che a seguito di una verifica era emerso il mancato versamento del contributo su fatture per la vendita di film in polietilene a consorziati nel periodo CP_1
2012-2014 per € 542.072,47 oltre ad avere la convenuta importato imballaggi vuoti da Paesi
UE, nel periodo 2011-2013, per € 10.082,19 e dai paesi extra UE, nel periodo 2008 al 2013, per € 904.121,00 senza versamento di contributo.
Affermava che detta condotta costituiva un finanziamento illecito della propria attività con distorsione della concorrenza in danno del sistema consortile;
affermava che il prodotto era un vero e proprio imballaggio costituito dalla pellicola protettiva adesiva in polietilene utilizzata per ricoprire i laminati prodotti dai clienti della convenuta. Chiedeva la condanna di quest'ultima ad aderire al nonché al pagamento dei contributi anche pregressi. Parte_1
si costituiva, chiedeva il rigetto della domanda e comunque di essere Controparte_2 autorizzata a chiamare in causa di , cui aveva versato i contributi dal 1999 ai sensi Pt_1 del T.U. ambiente ( d. lgs. 152/2006 ). Deduceva di non produrre imballaggi ma solo materiale in polietilene strumentale alla produzione di altri manufatti e in particolare per proteggerne le superfici durante tutte le fasi di ulteriore lavorazione sino al prodotto finito.
2 Si costituiva il terzo chiamato che chiedeva sollevarsi questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 267 TFUE e comunque il rigetto delle domande nei suoi confronti.
Con sentenza non definitiva n. 22952/2018 era così stabilito: “… rigetta la richiesta del terzo chiamato di rimessione, alla Corte di Giustizia, della questione pregiudiziale di Pt_1 interpretazione ex art. 267 TFUE;
dichiara che la convenuta era tenuta ad aderire al sin dal mese di luglio del 1998 ed è tenuta a Controparte_1 formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi;
rimette la causa sul ruolo per lo svolgimento di attività istruttoria (ordine di esibizione e ctu); riserva a tal fine di emettere separata e contestuale ordinanza;
rimette alla sentenza definitiva ogni altra decisione, anche sulle spese di lite. …”.
Con ordinanza in pari data la causa era rimessa sul ruolo disponendo ctu contabile nonché, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione a carico della convenuta delle fatture di vendita e di acquisto dal 1998 alla data di introduzione del giudizio relative alla pellicola in polietilene.
La sentenza non definitiva era impugnata in appello.
All'esito del giudizio di primo grado con sentenza definitiva 4735/2021 il Tribunale così disponeva :
“vista la sentenza non definitiva n. 22952/2018, con cui è stato dichiarato che la convenuta era tenuta ad aderire al sin dal Controparte_2 Controparte_1 mese di luglio del 1998 e che era tenuta a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi, condanna la convenuta medesima al pagamento, in favore dell'attore dei contributi ambientali per gli anni 2012, 2013 e CP_1 2014 nella misura rispettivamente di € 139.619,12, € 150.772,64 ed € 196.467,27, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
fissa -ex art. 614 bis c.p.c.- in € 500,00 al mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma che la convenuta sarà tenuta a versare in favore del per ogni mese di ritardo CP_1 nell'adempimento dell'obbligo di formalizzazione dell'adesione a tesso;
rigetta ogni CP_1 altra domanda di parte attrice;
condanna il terzo chiamato Parte_1 dei beni a base di polietilene (PolieCo) al pagamento, in favore della convenuta e a
[...] titolo di restituzione di indebito, della somma di € 143.557,71, oltre agli interessi legali come indicato in motivazione;
rigetta ogni altra domanda della convenuta nei confronti del terzo chiamato;
dichiara integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti;
pone definitivamente a carico delle parti per 1/3 ciascuna le spese di ctu, liquidate in corso di causa con decreto 15-16/4/2020 “.
proponeva appello avverso la sentenza definitiva e concludeva chiedendo : “i) Pt_1 are e dichiarare che i beni prodotti dall non sono imballaggi, giusta il principio CP_2
3 di diritto sancito da Cass., sez. III, 9 maggio 2023, n.12458 e confermato anche da Cass., Sez. I, 22 gennaio 2024, n. 2145; ii) prendere atto della novella legislativa di cui all'art. 237, comma 8, TU Ambiente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva de , in ogni caso, CP_1 dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda del to ai beni già CP_1 assoggettati a contributo PolieCo, con ogni conseguenza di legge;
ii) respingere le domande proposte da nei confronti del terzo chiamato CP_2 Parte_1
a , siccome inammissibili
[...] Parte_1 comunque infondate e non provate. iii) Con vittoria di onorari, spese ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”. si costituiva, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale per CP_1
l'importo non riconosciuto.
All'esito concludeva chiedendo : “dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
proponeva distinto appello, poi riunito e concludeva chiedendo: “preso atto Controparte_2
legislativa e della nuova formulazione dell'art. 237 c. 8 del Testo Unico Ambiente con effetto retroattivo, dichiarare inammissibili le domande del e in ogni CP_1 caso la carenza di legittimazione del al pagamento dei contributi ambientali già CP_1 versati al relativamente agli eni per diritto sopraggiunto;
condannare il Pt_1 lle spese ed onorari di lite;
in via subordinata e nel merito: in riforma dell'impugnata CP_1 sentenza definitiva, ed in adesione alle conclusioni rassegnate da , accertare e Pt_1 dichiarare che i beni prodotti da non sono imballaggi, giusta il principio di diritto CP_2 sancito da Cass., sez. III, 9 mag 3, n. 12458 e confermato anche da Cass., Sez. I, 22 gennaio 2024, n. 2145; in via gradata sempre nel merito: disporre ex art. 356 c.p.c., la rinnovazione della consulenza tecnica volta ad accertare: a) i quantitativi di pellicola plastica prodotti o importati e ceduti all da luglio del 1998 fino alla data di introduzione del CP_2 giudizio, nonché l'ammontare complessivo delle somme che deve versare a CP_2 CP_1
a titolo di contributo ambientale in relazione alla cessione di detto materiale nei periodi in questione;
b) quanto abbia versato a titolo di contributo al PolieCo dalla data di CP_2 adesione a detto co fino alla data di deposito della comparsa di risposta, ossia 17/12/2015, con indicazione, anno per anno, dell'importo versato e delle modalità di determinazione dello stesso;
c) quali fatture siano riferibili al contributo ambientale corrisposto a , e per l'effetto accertare e quantificare l'effettivo contributo Parte_1 ambientale dovuto da ed in ogni caso condannare a manlevare e tenere CP_2 Pt_1 indenn per quanto eventualmente dovuto in favore de in ogni caso: spese, CP_2 CP_1 compe mborso forfettario del primo e del presente g giudizio interamente rifuse, oltre accessori di legge.”
La Corte, all'esito dell'udienza del sette aprile 2025 trattata in forma scritta come da decreto del venti febbraio 2025 riservava la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non definitiva n. 22952/2018 con cui era stato statuito : “dichiara che la convenuta era tenuta ad aderire al sin dal mese di Controparte_1 luglio del 1998 ed è tenuta a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi” è stata totalmente riformata dalla Corte di Appello di
Roma con sentenza 3413/2023 con cui è stato disposto: “dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione del Conai ad ottenere il pagamento dei contributi ambientali di cui è causa da parte della per effetto dell'applicazione dello ius superveniens di cui Controparte_2 all'art. 3, comma 11, n. 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116; 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”
In particolare nella sentenza 3413/2023 è stato ritenuto dalla Corte, per quanto di interesse ossia riguarda i rapporti tra la sentenza non definitiva e quella, definitiva, impugnata in questa sede: “il sostiene che, anche qualora si aderisse alla non condivisibile CP_1 interpretazione dell'art. 237, comma 8, TUA operata da questa Corte con la sentenza n.
6364/2021, tale interpretazione sarebbe comunque del tutto ininfluente ai fini della riforma della sentenza non definitiva n. 22952/2018, e potrebbe semmai avere qualche riflesso unicamente nell'ambito dei giudizi di impugnazione della sentenza definitiva n. 4133/2021 nei giudizi d'impugnazione già instaurati da e da (RG nn. 5950/2021 e CP_2 Pt_1
6137/2021). Ciò in quanto, secondo l'appellato, la sentenza n. 6364/2021 configurerebbe l'art. 237, comma 8, come introduttivo di una sorta di “condono contributivo ambientale retroattivo”, tanto che ha cura di precisare che l'applicazione dello ius superveniens non determina affatto la cessazione della materia del contendere, ma un accoglimento solo
“parziale” dell'appello proposto dalla società e dal . Conclude quindi che il presunto Pt_1
“condono contributivo ambientale retroattivo” non inciderebbe, né potrebbe incidere, sull'accertamento della natura di imballaggi dei film protettivi operato dalla sentenza non definitiva, ma potrebbe rilevare soltanto ai fini della determinazione del quantum del contributo ambientale dovuto da nel periodo di riferimento, quantificazione CP_1 CP_2 effettuata dalla sentenza definitiva. L'assunto non può essere condiviso. La sopravvenuta
(per effetto della novella) carenza di legittimazione del ad ottenere il pagamento dei CP_1 contributi ambientali già versati da a (pagamento che non risulta in CP_2 Pt_1 contestazione, ove si consideri che lo stesso nell'atto di citazione affermava che CP_1
5 stava percependo un contributo ambientale per un'attività svolta dal incide Pt_1 CP_1 necessariamente sull'accertamento compiuto dal Tribunale nella sentenza non definitiva, con la quale ha dichiarato che la convenuta era tenuta ad aderire al sin dal luglio CP_1
1998. La pronuncia sull'an altro non è che il presupposto della successiva pronuncia definitiva in ordine alla quantificazione delle somme a titolo di contributo ambientale.
Tale essendo la statuizione sull'an alla quale questa Corte deve rapportarsi, è innegabile come la novella incida sulla statuizione stessa, a nulla rilevando la natura non definitiva della sentenza. E infatti, nella sentenza definitiva (allegata dal alla memoria di replica e CP_1 comunque consultabile nel fascicolo telematico di primo grado) il Tribunale richiama i principi di diritto in ordine alla vincolatività, per lo stesso Giudice, della sentenza non definitiva e procede alla quantificazione del dovuto in favore del e alla quantificazione di quanto CP_1
doveva pagare a a titolo di ripetizione di indebito, proprio muovendo dal Pt_1 CP_2 presupposto di quella pronuncia, le cui statuizioni possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione e non con la sentenza definitiva.”
La sentenza 3413/2023 è stata impugnata in Cassazione ma con decreto 3335/2025 la Corte di Cassazione ha così statuito : “Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che
è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”.
In buona sostanza la sentenza di appello passata in giudicato ha stabilito che la sentenza non definitiva ivi impugnata riguardasse l'an dell'obbligo di iscrizione di Controparte_2
Testualmente : “ La sopravvenuta (per effetto della novella) carenza di legittimazione del ad ottenere il pagamento dei contributi ambientali già versati da a CP_1 CP_2
6 .incide necessariamente sull'accertamento compiuto dal Tribunale nella sentenza CP_3 non definitiva, con la quale ha dichiarato che la convenuta era tenuta ad aderire al CP_1 sin dal luglio 1998 .
Atteso quanto detto venuto meno l'an debeatur deve ritenersi che ciò comporti anche il venir meno del diritto inerente il quantum azionato in questa sede ex art. 336 secondo comma c.p.c..
Le spese di entrambi i gradi sono interamente compensate considerato lo ius superveniens e l'esito del giudizio di Cassazione riguardo alla pronuncia sull'an debeatur.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, visto l'art. 336 secondo comma c.p.c. in totale riforma della sentenza 4735/2021 del Tribunale di Roma respinge tutte le domande svolte da nei confronti di e tutte le domande Controparte_1 Controparte_2 svolte da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
.
[...]
Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio, ferma restando la statuizione riguardo alle spese di ctu contenuta nella sentenza impugnata
Roma, camera di consiglio del cinque maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN ET NG de Courtelary
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