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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 14881/2021 R.G. TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Vito Sportelli;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Giandomenico Controparte_1
Leggiero;
- RESISTENTE– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 25.11.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con in Polignano a Mare in data 04.05.2000, dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1 in data 26.07.2007 e in data 27.06.2013, nonché di emettere i consequenziali Per_1 Per_2 provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 25.06.2019 aveva omologato la loro separazione giudiziale. Chiedeva confermarsi gli accordi separativi (affido condiviso con collocamento dei figli presso la madre ed assegno unico a favore di quest'ultima) e disporsi la ripetizione in suo favore della somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazioni, da parte del l'assegnazione in suo favore del Parte_1 vano box pertinenziale alla casa coniugale e la distrazione diretta alla stessa degli assegni familiari dal datore di lavoro del Parte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto e, pur non opponendosi alla Controparte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva emettere sentenza non definitiva, disporsi l'affido alternato dei due minori con i relativi provvedimenti di legge in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale, rigettarsi le richieste avanzate dalla o in subordine, confermarsi le statuizioni CP_1 separative. All'esito dell'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 11.02.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. con ordinanza del 13.02.2022 confermava le condizioni separative, non essendovi ragioni per disporre il collocamento alternato dei minori. Depositate le memorie integrative ed istruttorie, venivano espletati gli interrogatori formali, ammessi dal Gop all'udienza del 22.05.2023. Veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 3413 del 16.07.2024, disponendosi il prosieguo del giudizio. Con ordinanza del 13.03.2025 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Infine, all'udienza figurata del 15.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 13.10.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 20.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 13.10.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 13.10.2025, conforme a legge. Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 25.11.2021 nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 13.10.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 14881/2021 R.G. TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Vito Sportelli;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Giandomenico Controparte_1
Leggiero;
- RESISTENTE– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 25.11.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con in Polignano a Mare in data 04.05.2000, dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1 in data 26.07.2007 e in data 27.06.2013, nonché di emettere i consequenziali Per_1 Per_2 provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 25.06.2019 aveva omologato la loro separazione giudiziale. Chiedeva confermarsi gli accordi separativi (affido condiviso con collocamento dei figli presso la madre ed assegno unico a favore di quest'ultima) e disporsi la ripetizione in suo favore della somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazioni, da parte del l'assegnazione in suo favore del Parte_1 vano box pertinenziale alla casa coniugale e la distrazione diretta alla stessa degli assegni familiari dal datore di lavoro del Parte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto e, pur non opponendosi alla Controparte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva emettere sentenza non definitiva, disporsi l'affido alternato dei due minori con i relativi provvedimenti di legge in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale, rigettarsi le richieste avanzate dalla o in subordine, confermarsi le statuizioni CP_1 separative. All'esito dell'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 11.02.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. con ordinanza del 13.02.2022 confermava le condizioni separative, non essendovi ragioni per disporre il collocamento alternato dei minori. Depositate le memorie integrative ed istruttorie, venivano espletati gli interrogatori formali, ammessi dal Gop all'udienza del 22.05.2023. Veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 3413 del 16.07.2024, disponendosi il prosieguo del giudizio. Con ordinanza del 13.03.2025 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Infine, all'udienza figurata del 15.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 13.10.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 20.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 13.10.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 13.10.2025, conforme a legge. Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 25.11.2021 nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 13.10.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato