Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1978, n. 836
Articolo 2Articolo 4
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13 gennaio 1979
Art. 3.
Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attivita' o nella cultura teatrale, e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le procedure previste nella legge 24 gennaio 1978, n. 14 ; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo;
sovrintende alla gestione ed al funzionamento dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.
In caso di eccezionale necessita' ed urgenza ha facolta' di emanare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del comitato stesso.
Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.
Qualora, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
Al presidente spetta una indennita' di carica la cui misura sara' fissata con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979