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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/08/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 453/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 alla via Matteotti, n. 46, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Salvatore Grisolia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Lagonegro, alla via delle Betulle, n. 4; appellante
E
1. “ , con sede legale in piazza TR CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 appellata
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. CP_2 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3
quale mandataria della , con sede legale in Roma, alla
[...] CO via Curtatone, n. 3, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_4 calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Caterina Alfano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Garibaldi, n. 28; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 732/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito, a) riformare integralmente la sentenza n. 732/2024, pronunciata dal Tribunale di Nocera
Inferiore pubblicata il 27.03.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 5095/2017, respingendo ogni avversa istanza, per l'effetto b) dichiarare la nullità parziale della fideiussione in considerazione della evidenziata nullità delle clausole di 'reviviscenza' e di 'rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.' - nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo -, con conseguente decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. E nella denegata ipotesi, sempre nel merito, - previo accertamento e dichiarazione, per i motivi esposti in narrativa, a) della inesistenza in capo alla presunta garantita del contratto genetico di concessione creditizia regolata in conto corrente e di regolamento dei correlati costi. E, per l'effetto, b) della mai avvenuta sottoscrizione tra la banca ingiungente ed il presunto debitore garantito dalla esponente di qualsiasi rapporto contrattuale inerente alla concessione di apertura di credito regolata in conto corrente, oltre di qualsiasi convenzione regolante i costi del credito, eventualmente concessa per facta concludentia in violazione di norme imperative. E, per l'ulteriore effetto, c) della nullità, per violazione di norme imperative, sia della presunta concessione creditizia per facta concludentia che dei correlati costi del credito mai convenuti tra le parti come unilateralmente calcolati e contabilizzati dalla banca sul rapporto di credito intercorso tra la banca ed il presunto garantito con violazione di norme imperative. E, per l'ulteriore effetto, d) della inesistenza e/o non correlabilità della pretesa creditoria azionata dalla banca con il qui opposto monitorio con l'atto fideiussorio riferito anche alla qui presunta garante sotteso alla pretesa ingiunta. E, per l'effetto, - dichiarare la invalidità della fideiussione azionata dalla banca in danno della qui presunta garante ai fini del soddisfo della pretesa ingiunta, poiché atto non correlabile ad un rapporto creditizio avente forma scritta ad substantiam. E, per l'effetto, - dichiarare l'inesistenza della stessa pretesa ingiunta per totale carenza dei presupposti contrattuali inerenti alla costituzione del rapporto di credito presuntivamente garantito e della convenzione delle relative condizioni economiche di regolamento sullo stesso. E, comunque ed in ogni caso, - revocare
2 l'impugnato decreto nei confronti della qui opponente perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
- condannare l'opposta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”; per l'interveniente (come da comparsa di risposta) – “1.- rigettare l'appello proposto con atto notificato in data 24.4.2024 in quanto inammissibile ed infondato. - 2.- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 732/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 TR
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 24 settembre 2017,
[...] così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1410/2017; 2) condannava l' , quale garante della “Conedil s.r.l.”, al T_ il pagamento, in favore della , della minore TR somma di euro 225.886,96 in forza del saldo passivo del conto corrente n. 311.67 (poi n.
611096.31), oltre interessi moratori al tasso legale dal 13 settembre 2016 al soddisfo;
3) compensava tra le parti le spese processuali nella misura di 1/2, condannando l T_ alla refusione della restante metà; 4) poneva definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' nella misura del 75% e della T_ [...]
in ragione del 25%. TR
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con atto di citazione notificato T_ il 24 aprile 2024, assumendo che: 1) ad onta di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il contratto di conto corrente n. 311.67 non riportava le condizioni economiche dell'apertura di credito concessa di fatto alla “Conedil s.r.l.”, sicché la sua mancata stipulazione in forma scritta, comportandone la nullità ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n.
385/1993, rendeva invalida anche la fideiussione prestata dall'opponente il 5 aprile 2005
e ne precludeva l'azionabilità; 2) l'opponente aveva sottoscritto in favore della
[...]
una mera fideiussione e non una garanzia autonoma, TR atteso che il relativo documento negoziale non conteneva clausole di pagamento senza eccezioni, peraltro vessatorie e, come tali, nulle se stipulate dal consumatore in mancanza di una specifica pattuizione, né la predeterminazione di una somma di denaro sostitutiva della prestazione dovuta dal debitore, non assumendo, inoltre, dirimente rilevanza né la previsione del pagamento a prima richiesta, né la deroga all'art. 1957 cod. civ.; 3)
l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge 3 n. 287/1990, ancorché sollevata con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., non era tardiva, potendo tale questione essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e prospettata dalla parte al di là delle preclusioni processuali;
né il giudice di prime cure poteva correttamente affermare che l'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. era infondata, non essendo la garante mai stata informata dalla né degli affidamenti TR concessi alla “Conedil s.r.l.” per facta concludentia e non in forma scritta, né dell'incremento fino al doppio della loro originaria entità; l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 non poteva essere disattesa per carenza di prova, giacché lo schema negoziale predisposto dall'A.B.I. nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005, con cui la AN d'IA, quale Autorità di
Vigilanza, ne aveva accertato la natura anticoncorrenziale in relazione alle clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8, sebbene non prodotti in giudizio, costituivano fatti notori;
l'opponente aveva chiesto, in accoglimento dell'eccezione della violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, la declaratoria di nullità non dell'intero negozio fideiussorio, ma, come precisato con la comparsa conclusionale, soltanto delle clausole ritenute dalla AN d'IA lesive della normativa antitrust, come quella derogatoria dell'art. 1957 cod. civ.; 4) l'opponente, benché erroneamente qualificata come garante autonoma, era comunque legittimata a contestare il difetto di determinatezza della commissione di massimo scoperto, essendo configurabile la violazione delle norme imperative di cui agli artt. 1346, 1418 e 1419 cod. civ.; 5) ad onta di quanto sostenuto dal
Tribunale di Nocera Inferiore, l'usura, nei rapporti di conto corrente, è rilevabile solo a seguito della stipulazione del contratto, atteso che, a differenza di quanto si verifica per i mutui a tasso fisso, il tasso effettivo globale è suscettibile di variazioni nel corso dell'operazione creditizia, anche ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n. 385/1993; la consulenza tecnica di parte, prodotta dall'opponente con l'atto di citazione, non era stata contestata dall'opposta, sicché le sue risultanze potevano essere poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione;
la mancata utilizzazione, da parte del consulente tecnico dell'opponente, della formula elaborata dalla AN d'IA per il calcolo del tasso effettivo globale era dipesa dalla circostanza che, in essa, non era incluso il costo della capitalizzazione trimestrale e che le istruzioni a tal fine fornite dall'Autorità di Vigilanza non erano vincolanti per il giudice;
con la comparsa conclusionale, erano state reiterate le eccezioni formulate con le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla mancanza del contratto di apertura di credito, degli estratti conto e del requisito della
4 determinatezza o della determinabilità della commissione di massimo scoperto nonché in merito all'usurarietà dei costi dell'operazione bancaria.
Intervenuta in giudizio mediante la con comparsa di risposta depositata CP_2 il 26 giugno 2024, la , quale cessionaria del credito vantato dalla CO
, contestava la fondatezza dei motivi di appello, TR chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la TR
restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività
[...] istruttoria, all'udienza dell'8 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' con le note T_ sostitutive dell'udienza del 26 settembre 2024 ed articolata con la comparsa conclusionale in ordine alla carenza di “legittimazione passiva” della , intervenuta in CP_2 sede di gravame quale mandataria della , cessionaria del credito CO azionato in via monitoria dalla in forza del TR contratto stipulato il 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999.
Ed invero, l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, al comma 3, che, in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso e, al comma 4, che la sentenza pronunciata contro questi ultimi produce sempre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare ed è parimenti impugnabile da costui, fatte salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
L'art. 111 c.p.c., del resto, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che costituisca fattore ostativo il suo carattere “chiuso”, atteso che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo la stessa posizione del dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti (cfr., ex ceteris, Cass. 9 aprile 1993, n.
4333; Cass. ord. 5 marzo 2015, n. 4536).
Pertanto, il cessionario di un credito controverso è incontrovertibilmente legittimato ad intervenire nel giudizio di appello promosso dal debitore ceduto nei confronti del cedente,
5 potendo anche chiederne e ottenerne la condanna all'adempimento direttamente in suo favore, indipendentemente dalla mancata estromissione dal processo del cedente, purché abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione di quest'ultimo e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 3 novembre 1986, n. 6418; Cass. ord. 19 aprile
2023, n. 10442; Cass. ord. 4 marzo 2024, n. 5728).
In sostanza, l'inammissibilità può riguardare non l'intervento spiegato dal cessionario di un credito in sede di appello, che è sempre consentito dall'art. 111, comma 3, c.p.c., ma la domanda di condanna del debitore ceduto al pagamento in proprio favore, quando non sussista l'assenso del cedente o siano formulate contestazioni sulla cessione.
Ne deriva che la era de plano legittimata ad intervenire nel CO giudizio di appello per il tramite della a difesa del diritto di credito di cui CP_2 si era resa cessionaria dalla e, dunque, a resistere TR all'impugnazione spiegata dall' , non avendo, peraltro, proposto alcuna domanda T_ di condanna della garante dalla “Conedil s.r.l.” al pagamento diretto a proprio beneficio del saldo passivo del conto corrente n. 311.67.
Né l' può sostenere, al fine di contrastare l'ammissibilità dell'intervento spiegato T_ dalla , che tale società non ha dimostrato di essere divenuta titolare CO del credito fatto valere in via monitoria della . TR
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
6 Nella fattispecie de qua agitur, l'avviso del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, nel riportare, in modo alquanto specifico, i tratti distintivi dei crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla CO
, identificandoli in quelli derivanti da (i) rapporti TR giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ID CA S.p.A.;
(vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”, e nell'evidenziare che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti BM, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente di accertare, senza alcun margine di incertezza, che tra le posizioni debitorie in questione è compresa anche quella scaturente dal contratto di conto corrente stipulato dalla “Conedil s.r.l.” il 27 gennaio 2000, n. 311.67
(poi 611096.31), e garantita dall' con la fideiussione omnibus del 5 aprile 2005. T_
Ed infatti, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché rinveniente da un rapporto giuridico 1) regolato dalla legge italiana, 2) sorto in capo alla il 27 gennaio 2000, 3) estinto il 12 settembre TR
2016, come emerge dalla certificazione resa da quest'ultima, ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993, il 15 settembre 2016, 4) volturato a sofferenza prima del 5 agosto 2016, per quanto risulta dalle lettere raccomandate a.r. del 5 agosto 2016 e del 21 ottobre 2016, 5) garantito soltanto da persone fisiche, sicché risponde ai parametri riportati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla CO
in forza del contratto di cessione del 20 dicembre 2017.
[...]
7 Peraltro, la , nel costituirsi in sede di appello, ha prodotto, CO unitamente all'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, la dichiarazione del
5 ottobre 2018, con la quale la , litisconsorte TR necessaria, attestava che la posizione intestata alla “Conedil s.r.l.”, identificata con il n.
201621156691001 e con il codice cliente FG n. 001718435 (già indicato nelle richiamate Contr lettere raccomandate a.r. del 5 agosto 2016 e del 21 ottobre 2016), “con di €
414.837,83= e passaggio a sofferenza in data 29/07/2016, è stata oggetto di cessione di crediti pro soluto, come indicato con i riferimenti della G.U. Parte Seconda n. 151 del
23.12.2017, … a .”, in tal modo confermando, in maniera decisiva Controparte_6
(cfr. Cass. ord. 16 aprile 2021, n. 10200), l'inclusione nel novero dei crediti ceduti di quello per il quale è stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 1410/2017.
Pertanto, l'avviso del contratto di cessione del 20 dicembre 2017, documento contenente i tratti distintivi dei crediti compresi nell'operazione di cartolarizzazione, e la dichiarazione resa il 5 ottobre 2018 dalla , quale TR unico soggetto che avrebbe potuto avere interesse a negare l'alienazione del proprio diritto, costituiscono, soprattutto ove unitariamente valutati, elementi documentali idonei a dimostrare, con ogni evidenza, l'intervenuto acquisto, da parte della CO
, della titolarità attiva del rapporto obbligatorio in contestazione e, di conseguenza,
[...] la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 111, comma
3, c.p.c., e a resistere all'impugnazione proposta dall avverso la sentenza n. T_
732/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Ciò posto, risulta inammissibile il primo motivo di gravame, con il quale l' T_ assume che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Nocera Inferiore, il contratto di conto corrente n. 311.67 non riportava le condizioni economiche dell'apertura di credito concessa di fatto alla “Conedil s.r.l.”, sicché la sua mancata stipulazione in forma scritta, comportandone la nullità ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, travolgeva anche la fideiussione prestata il 5 aprile 2005 e ne precludeva l'azionabilità.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, giacché tale doglianza, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 11 febbraio
2011, n. 3386; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. ord. 26 febbraio 2024, n. 5102).
8 Il giudice di primo grado ha rigettato il motivo di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1410/2017 con il quale l' aveva lamentato la mancata stipulazione per iscritto T_ dell'apertura di credito accordata dalla alla TR
“Conedil s.r.l.” non solo sul censurato presupposto che, nel contratto di conto corrente n.
311.67, “vi è l'indicazione di una aliquota aggiuntiva su sconfinamento se autorizzato, a dimostrazione della pattuizione di un tasso debitore ulteriore in caso di apertura di credito”, ma anche sull'incontestato assunto argomentativo che “dal canto suo parte opponente non solo non prova, ma nemmeno eccepisce l'applicazione concreta di un tasso debitore diverso da quello pattuito nel contratto madre di conto corrente”, vale a dire su una diversa ragione autonomamente idonea a sorreggere il capo della decisione di cui trattasi, non potendo revocarsi in dubbio che la mancanza dell'allegazione e di elementi di riscontro dell'effettivo addebito, da parte dell'istituto di credito, di condizioni economiche più onerose di quelle concordate in forma scritta rendeva priva di qualsiasi rilevanza e, dunque, inaccoglibile la doglianza relativa alla violazione dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, per non avere tale inosservanza prodotto alcuna ripercussione negativa sul rapporto obbligatorio garantito.
In sostanza, avendo il Tribunale di Nocera Inferiore, con l'impugnata sentenza n.
732/2024, disatteso il motivo di opposizione relativo alla carenza di un contratto di apertura di credito in forma scritta sia per la ritenuta insussistenza della violazione dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, sia per il deficit deduttivo e probatorio della reale applicazione di tassi di interessi debitori e di costi più elevati di quelli convenuti nel contratto di conto corrente, l' , al fine di ottenere la riforma di tale statuizione, T_ avrebbe dovuto censurare entrambe le rationes decidendi che ne costituivano il fondamento logico-giuridico e non soltanto la prima.
Ne consegue che l'omessa impugnazione della seconda delle due argomentazioni sottese alla pronuncia di rigetto dell'eccezione dell'inosservanza dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n.
385/1993 comporta l'inammissibilità del motivo di gravame con il quale l' ha T_ contestato tale capo della sentenza di prime cure, atteso che la fondatezza della censura in esame, derivante dall'indubbia mancanza, nel contratto di conto corrente n. 311.67, delle condizioni economiche dell'apertura di credito accordata alla “Conedil s.r.l.”, non può in alcun modo determinarne la riforma per l'intervenuta definitività del passaggio decisionale relativo alla carenza di allegazione e di prova dell'applicazione di interessi passivi superiori a quelli prestabiliti in forma scritta e, quindi, della reale incidenza della violazione normativa sull'obbligazione garantita.
9 In ogni caso, anche a volerlo ritenere ammissibile, il motivo di gravame di cui trattasi è privo di fondamento, per non poter la nullità dell'apertura di credito per difetto della forma scritta giammai comportare l'invalidità della fideiussione omnibus rilasciata il 5 aprile
2005 e, di conseguenza, precluderne la possibilità di azionarla in giudizio, essendo la garanzia personale prestata dall' comunque diretta ad assicurare l'estinzione T_ dell'obbligazione restitutoria derivante dal contratto di conto corrente stipulato il 27 gennaio 2000 in assoluta conformità al disposto dell'art. 127, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, id est dal titolo negoziale posto dalla a TR fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
In effetti, risulta oltremodo evidente che la nullità dell'apertura di credito per carenza della forma scritta non determinava anche quella del contratto di conto corrente perfezionatosi con tale modalità, comportando soltanto l'inapplicabilità di condizioni economiche diverse da quelle ivi contenute, sicché la fideiussione omnibus rilasciata dall' era T_ destinata, in ogni caso, a garantire l'esposizione debitoria rinveniente dal rapporto giuridico validamente sorto in data 27 gennaio 2000.
Né l' , come correttamente osservato dal giudice di primo grado, ha in alcun modo T_ dedotto e comprovato che la aveva TR effettivamente applicato, nel corso del rapporto di conto corrente, interessi passivi, commissioni e spese più gravosi di quelli stabiliti per iscritto con il predetto contratto, in tal modo precludendo ogni valutazione anche in ordine all'eventuale incidenza pregiudizievole sulla determinazione del quantum debeatur dell'addebito di condizioni economiche non concordate in forma documentale.
Infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l' contesta la qualifica di T_ garante autonomo attribuitale dal Tribunale di Nocera Inferiore, per avere concesso alla soltanto una fideiussione omnibus. TR
Ed infatti, anche a non voler accedere all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la presenza della clausola che impone al fideiussore di pagare immediatamente al creditore “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, quanto dovutogli per capitale, interessi e spese, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2022, n. 33876) e a voler, invece, aderire al più rigoroso arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale la clausola “a prima richiesta”, che non contenga anche l'espressione “senza eccezioni”, non è sufficiente a rendere configurabile tale fattispecie giuridica (cfr. Cass. 4 dicembre
2024, n. 31105), dovendosi sempre accertare la relazione causale in cui le parti hanno
10 inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, la sussistenza, nel caso in esame, di una garanzia autonoma è incontrovertibilmente confermata proprio dal complessivo contenuto dell'atto sottoscritto dall' il 5 aprile 2005. T_
Dalla lettura combinata delle clausole della scrittura privata del 5 aprile 2005 e, in particolare, degli artt. 2 (“il fidejussore si impegna altresì a rimborsare alla AN le somme che dalla AN stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia
o revoca, ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”), 6 (“i diritti derivanti alla AN dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), 7 (“il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …”), 8 (“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”) e 9 (“nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”) emerge che il negozio in oggetto, al di là del nomen iuris con il quale è stato rubricato, non è giuridicamente qualificabile come fideiussione, ma in termini di garanzia autonoma, atteso che le obbligazioni assunte dall' nei T_ confronti della erano completamente TR indipendenti e svincolate dalle sorti del rapporto sostanziale instauratosi tra quest'ultima e la “Conedil s.r.l.”, rispetto al quale, dunque, non si ponevano in una posizione di mera accessorietà, al punto da sopravvivere alla sua stessa nullità e da assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che le clausole in forza delle quali l' , da un T_ lato, assumeva l'impegno di corrispondere alla “ , TR illico e immediate, id est senza frapporre condizioni ed ostacoli, anche le somme che quest'ultima, dopo aver incassato dalla “Conedil s.r.l.”, avrebbe dovuto restituire nel caso di inefficacia dei pagamenti ricevuti e, dall'altro, esonerava l'istituto di credito dall'osservanza dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. e, quindi, dall'onere di agire in giudizio nei confronti della società entro i sei mesi dalla scadenza dei debiti, a pena di decadenza dalla garanzia, unitamente alla previsione della sua ultrattività pur nell'ipotesi
11 dell'invalidità delle obbligazioni garantite, costituiscono disposizioni negoziali radicalmente inconciliabili con i tratti distintivi della fideiussione tipica e, in particolare, con la caratteristica della dipendenza che la lega al rapporto giuridico principale.
Del resto, costituisce contratto autonomo di garanzia quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire, immediatamente e senza riserva, la prestazione del debitore, al di là dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto di base, con la relativa impossibilità di sollevare eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 cod. civ., sicché tale negozio giuridico si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, rispetto alla quale non assume carattere accessorio, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale ed è tenuto direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto ad assicurare l'adempimento, quanto, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dall'inadempimento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre
2005, n. 19300; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. 28 marzo 2017, n. 7883).
Nel contratto autonomo di garanzia, pertanto, il garante, essendo il rapporto giuridico intercorrente con il creditore beneficiario improntato a piena indipendenza, non può opporgli le eccezioni che traggano origine dal rapporto fondamentale, fatta salva, ove configurabile, l'exceptio doli (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2012, n. 15216; Cass.
31 luglio 2015, n. 16213; Cass. 21 giugno 2018, n. 16345), né, tanto meno, l'eventuale nullità di una o più clausole di quest'ultimo negozio, a condizione che la loro invalidità non dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, con lo stesso contratto autonomo, non si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento
(cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 2006, n. 5997; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262; Cass. ord. 10 gennaio 2018, n. 371; Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9071).
Peraltro, l' non può sostenere di aver rilasciato in favore della T_ [...]
una mera fideiussione e non una garanzia autonoma sul presupposto TR che l'obbligazione assunta non sarebbe qualitativamente diversa da quella contratta dalla
“Conedil s.r.l.”, concretandosi pur sempre nel pagamento di quanto dovuto all'istituto di credito e non di una somma predeterminata, sostitutiva della prestazione del debitore.
In realtà, l'obbligazione del garante autonomo può, ma non deve necessariamente essere eterogenea rispetto a quella principale, acquisendo dirimente rilevanza, al fine di escludere la sussistenza di una fideiussione, la sua assoluta indipendenza dal rapporto garantito, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore, tranne che nelle specifiche ipotesi innanzi richiamate.
12 Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale l' lamenta che il T_
Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione del 5 aprile 2005 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 per tardiva proposizione e, in ogni caso, per difetto di prova.
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867; Cass. ord. 14 aprile 2025, n. 9779).
Ne deriva che, non avendo l' allegato la conformità delle clausole della T_ fideiussione prestata in favore della ” a quelle contenute TR nel modello elaborato dall'A.B.I. il 4 luglio 2003 e sanzionate dalla AN d'IA con il provvedimento n. 55/2005 per violazione del principio della libera concorrenza, id est il fatto costitutivo della sua contestazione, nel termine perentorio stabilito dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. per il deposito della memoria assertiva e, dunque, nei limiti della barriera processuale funzionalmente preordinata alla definizione del thema decidendum,
l'eccezione in questione, sollevata soltanto con memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, senza, peraltro, essere corredata dalla produzione dei predetti documenti, era inammissibile per la tardiva deduzione dei relativi presupposti integrativi.
In ogni caso, anche a volerla ritenere ammissibile a prescindere dalla tempestiva allegazione dei suoi elementi costitutivi (cfr. Cass. ord. 8 gennaio 2025, n. 416), la predetta eccezione è destituita di ogni fondamento, atteso che l' , non avendo prodotto in T_ giudizio nel termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (né, comunque, successivamente) né lo schema A.B.I. del 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, non ha ab imis comprovato la corrispondenza tra le clausole riportate nella fideiussione omnibus sottoscritta il 5 aprile 2005 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della AN d'IA non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, e il secondo un provvedimento amministrativo, sicché, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113 c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli
13 nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 giugno 2024, n.
16289; Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della AN d'IA possono costituire fatti notori (cfr. Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 863), atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall'A.B.I. nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005, con il quale la AN d'IA accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, l' , al fine di suffragare l'assunto della nullità della fideiussione T_ azionata nei suoi confronti dalla per contrasto TR con la normativa antitrust, avrebbe dovuto dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla AN d'IA, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dall' , essendo un requisito specificamente previsto dalla AN d'IA per T_
14 qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione rilasciata il 5 aprile 2005 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “Conedil s.r.l.” nei confronti della “ TR
, con la conseguenza che doveva essere comprovato dalla parte a tal fine
[...] onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115
c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, l' non ha in alcun modo prospettato, né, a fortiori, comprovato che le T_ clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la TR
, sicché risultano carenti i presupposti per ritenere affetta da invalidità la garanzia
[...] prestata per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla “Conedil s.r.l.”.
Non essendo la fideiussione in esame inficiata da alcuna nullità, la clausola riportata nell'art. 6, con la quale l' riconosceva che “i diritti derivanti alla AN dalla T_ fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, era perfettamente valida, con la conseguenza che la TR
era legittimata a promuovere il procedimento monitorio nei suoi confronti
[...]
a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga convenzionale alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza
15 dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Ne deriva che la clausola riportata nell'art. 7 dell'atto sottoscritto dall' il 5 aprile T_
2005, prevedendo che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentiva incontestabilmente alla TR
di preservare il diritto di avvalersi della garanzia prestatale dall'opponente e,
[...] dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dalla “Conedil s.r.l.”, di una mera diffida ad adempiere.
La , nel comunicare la revoca degli affidamenti CP_1 TR concessi alla “Conedil s.r.l.” con lettere raccomandate a.r. del 5 agosto 2016 e nel diffidare sia la società debitrice che i garanti ad estinguere le obbligazioni di pagamento con lettere raccomandate a.r. del 21 ottobre 2016, richiedeva il pagamento di quanto dovutole ben prima dei sei mesi dalla loro scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, la clausola di cui all'art. 6 della fideiussione fosse inficiata da nullità, per aver derogato al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., non potrebbe comunque ritenersi che l'istituto bancario era decaduto dal diritto di escutere la garanzia.
Il terzo motivo di gravame è infondato anche nella parte in cui l' censura il rigetto T_ dell'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.
Sul punto, è necessario preliminarmente osservare che l'istituto bancario che concede ulteriore credito al debitore principale, nonostante sia a conoscenza del sopravvenuto
16 peggioramento delle sue condizioni patrimoniali rispetto al momento del rilascio della garanzia, confidando nella solvibilità del fideiussore e senza informarlo dell'aumentato rischio e chiederne la preventiva autorizzazione, incorre senz'altro nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
Tuttavia, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione negoziale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà solutorie in cui si trovava il debitore principale è comune o deve essere presunta tale, come accade quando il fideiussore sia amministratore della società inadempiente o socio di minoranza, giacché, anche in quest'ultima ipotesi, nell'esercizio delle prerogative proprie del componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscerne la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo all'istituto bancario creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; Cass. ord. 17 luglio 2023, n.
20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
Nel caso di specie, l' , al momento del rilascio della fideiussione in favore della T_
, avvenuto il 5 aprile 2005, e fino al 9 luglio 2012, TR era socia della “Conedil s.r.l.”, detenendone la quota del 30% del capitale, come emerge dalla visura “Cerved” prodotta dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio, con la conseguenza che, essendo anche figlia di CP
, ulteriore socio e legale rappresentante della società debitrice, non poteva non
[...] avere piena cognizione delle difficoltà economiche in cui quest'ultima versava, la circostanza che l'istituto bancario non avesse richiesto il suo preventivo assenso all'asserito incremento dell'originaria entità dell'apertura di credito non integrava una violazione negoziale estintiva dell'obbligazione di garanzia escussa in via monitoria.
Al riguardo, in ogni caso, deve evidenziarsi che l' non ha in alcun modo T_ comprovato, che, successivamente al rilascio della fideiussione del 5 aprile 2005, la
, in mancanza della sua autorizzazione, aveva TR ampliato fino al doppio l'affidamento concesso alla “Conedil s.r.l.” pur nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società debitrice in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente, non avendo neanche indicato da quali oggettivi elementi rivelatori l'istituto di credito avrebbe dovuto trarre il convincimento del loro sopravvenuto deterioramento, senza che, in merito, potesse assumere significativo rilievo la mera circostanza dei saldi negativi dei conti correnti della garantita (cfr., ex plurimis, Cass. 22 maggio 2003, n. 8040;
17 Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685), peraltro dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore soltanto con sentenza emanata il 21 giugno 2018.
Infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale l' sostiene che, sebbene T_ qualificata come garante autonoma, era comunque legittimata a contestare il difetto di determinatezza della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto, atteso che la nullità di tale disposizione negoziale per l'omessa indicazione delle sue modalità di calcolo, non derivando dalla violazione di norme imperative, come avviene nelle ipotesi della pattuizione di interessi passivi anatocistici ed usurai e, dunque, quando le parti tendono a realizzare risultati vietati dall'ordinamento, costituiva un'eccezione proponibile soltanto dalla “Conedil s.r.l.”, cui, quale debitrice, era consentita qualsiasi doglianza in merito alla validità del contratto di conto corrente n. 311.67 del 27 gennaio 2000.
Privo di fondamento è il quinto motivo di gravame, con il quale l' afferma che, T_ contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, nei rapporti di conto corrente, l'usura rileverebbe anche a seguito della stipulazione del contratto.
Ed invero, l muove dall'erroneo presupposto secondo cui, al fine di escludere la T_ violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 nei rapporti di conto corrente, occorrerebbe accertare che il tasso effettivo globale, oltre ad essere stato pattuito nei limiti del tasso-soglia vigente all'epoca della loro conclusione, non abbia travalicato, nel corso del tempo, i tassi-soglia succedutisi trimestralmente, giacché, come osservato dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 22 dicembre 2023, n. 35902; Cass. 8 luglio
2024, n. 18499; Cass. ord. 25 giugno 2025, n. 17137), il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sulla validità e sull'efficacia delle clausole di determinazione del saggio degli interessi passivi trova applicazione per qualsiasi operazione creditizia e non soltanto per i contratti di mutuo, con riferimento ai quali venne inizialmente espresso dalla
Sezioni Unite con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, attesa l'ampiezza della formulazione della norma d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, decreto legge n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 34/2001.
Né l' può sostenere che le risultanze della propria consulenza tecnica, non T_ essendo state contestate dalla , potevano essere TR poste a fondamento della sentenza di primo grado, avendole il Tribunale di Nocera
Inferiore correttamente ritenute inattendibili sotto il profilo sia del calcolo del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 311.67, giacché determinato sulla base di una formula difforme da quella a tal fine indicata dalla AN d'IA (Cass. ord. 19
18 novembre 2024, n. 29794), sia del momento della verifica del superamento del tasso- soglia, per essere stata effettuata non all'epoca della stipulazione del contratto, ma in relazione ai successivi trimestri (cfr., ex plurimis, le già citate Cass. ord. 22 dicembre
2023, n. 35902; Cass. 8 luglio 2024, n. 18499; Cass. ord. 25 giugno 2025, n. 17137), sia dell'inclusione della commissione di massimo scoperto nel costo complessivo dell'operazione creditizia, nonostante quest'ultima fosse sorta prima dell'1 gennaio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 2 bis decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n.
16303; Cass. ord. 18 gennaio 2019, n. 1464; Cass. ord. 10 marzo 2022, n. 7831).
Inconferente, inoltre, è l'assunto difensivo dell' secondo cui la mancata T_ utilizzazione, da parte del suo consulente tecnico, della formula elaborata dalla AN
d'IA per il calcolo del tasso effettivo globale era dovuta alla circostanza che, in essa, non era incluso il costo della capitalizzazione trimestrale e che le istruzioni a tal fine fornite dall'Autorità di Vigilanza non erano vincolanti per il giudice.
Ed infatti, da un lato, la formula utilizzata dalla AN d'IA ai fini della determinazione del tasso effettivo globale dell'operazione creditizia non esclude in alcun modo il computo del costo e, quindi, dell'incidenza economica dell'anatocismo (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2022, n. 33964; Cass. ord. 28 marzo 2024, n. 8383) e, dall'altro, le indicazioni all'uopo impartite agli intermediari dall'Autorità di Vigilanza prescrivono, quali elementi integrativi dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 108/1996 (cfr. Cass. ord. 6 giugno 2025, n. 15104), gli imprescindibili criteri per quantificarlo e raffrontarlo con il tasso-soglia di riferimento onde garantire l'osservanza della normativa antiusura.
Infine, risultano inidonee ad infirmare la sentenza di primo grado le eccezioni riproposte dall' circa le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che: 1) T_
l'opponente, come innanzi rilevato, non ha dedotto e comprovato che la
[...]
aveva effettivamente applicato, in forza dell'apertura di credito TR concessa in assenza di forma scritta, interessi passivi, commissioni e spese più gravosi di quelli stabiliti per iscritto con il contratto di conto corrente n. 311.67; 2) la
[...]
ha regolarmente prodotto gli estratti analitici e i riassunti scalari TR del conto corrente in oggetto, id est la documentazione necessaria per dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria;
3) la presunta indeterminatezza o indeterminabilità della commissione di massimo scoperto non poteva essere fatta valere dal garante autonomo;
4) la doglianza relativa all'usurarietà dei costi del credito è stata incentrata su erronei criteri di determinazione del tasso effettivo globale.
19 Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' e si liquidano, come da T_ dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito riconosciuto dal Tribunale di Nocera Inferiore alla TR
, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale
[...] CP_2 mandataria della , in complessivi euro 7.000,00 per compenso, di CO cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 732/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato il 24 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , quale Parte_1 CP_2 mandataria della , delle spese del secondo grado del giudizio, CO che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro
2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto
12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
20
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 453/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 alla via Matteotti, n. 46, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Salvatore Grisolia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Lagonegro, alla via delle Betulle, n. 4; appellante
E
1. “ , con sede legale in piazza TR CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 appellata
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. CP_2 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3
quale mandataria della , con sede legale in Roma, alla
[...] CO via Curtatone, n. 3, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_4 calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Caterina Alfano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Garibaldi, n. 28; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 732/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito, a) riformare integralmente la sentenza n. 732/2024, pronunciata dal Tribunale di Nocera
Inferiore pubblicata il 27.03.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 5095/2017, respingendo ogni avversa istanza, per l'effetto b) dichiarare la nullità parziale della fideiussione in considerazione della evidenziata nullità delle clausole di 'reviviscenza' e di 'rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.' - nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo -, con conseguente decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. E nella denegata ipotesi, sempre nel merito, - previo accertamento e dichiarazione, per i motivi esposti in narrativa, a) della inesistenza in capo alla presunta garantita del contratto genetico di concessione creditizia regolata in conto corrente e di regolamento dei correlati costi. E, per l'effetto, b) della mai avvenuta sottoscrizione tra la banca ingiungente ed il presunto debitore garantito dalla esponente di qualsiasi rapporto contrattuale inerente alla concessione di apertura di credito regolata in conto corrente, oltre di qualsiasi convenzione regolante i costi del credito, eventualmente concessa per facta concludentia in violazione di norme imperative. E, per l'ulteriore effetto, c) della nullità, per violazione di norme imperative, sia della presunta concessione creditizia per facta concludentia che dei correlati costi del credito mai convenuti tra le parti come unilateralmente calcolati e contabilizzati dalla banca sul rapporto di credito intercorso tra la banca ed il presunto garantito con violazione di norme imperative. E, per l'ulteriore effetto, d) della inesistenza e/o non correlabilità della pretesa creditoria azionata dalla banca con il qui opposto monitorio con l'atto fideiussorio riferito anche alla qui presunta garante sotteso alla pretesa ingiunta. E, per l'effetto, - dichiarare la invalidità della fideiussione azionata dalla banca in danno della qui presunta garante ai fini del soddisfo della pretesa ingiunta, poiché atto non correlabile ad un rapporto creditizio avente forma scritta ad substantiam. E, per l'effetto, - dichiarare l'inesistenza della stessa pretesa ingiunta per totale carenza dei presupposti contrattuali inerenti alla costituzione del rapporto di credito presuntivamente garantito e della convenzione delle relative condizioni economiche di regolamento sullo stesso. E, comunque ed in ogni caso, - revocare
2 l'impugnato decreto nei confronti della qui opponente perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
- condannare l'opposta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”; per l'interveniente (come da comparsa di risposta) – “1.- rigettare l'appello proposto con atto notificato in data 24.4.2024 in quanto inammissibile ed infondato. - 2.- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 732/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 TR
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 24 settembre 2017,
[...] così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1410/2017; 2) condannava l' , quale garante della “Conedil s.r.l.”, al T_ il pagamento, in favore della , della minore TR somma di euro 225.886,96 in forza del saldo passivo del conto corrente n. 311.67 (poi n.
611096.31), oltre interessi moratori al tasso legale dal 13 settembre 2016 al soddisfo;
3) compensava tra le parti le spese processuali nella misura di 1/2, condannando l T_ alla refusione della restante metà; 4) poneva definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' nella misura del 75% e della T_ [...]
in ragione del 25%. TR
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con atto di citazione notificato T_ il 24 aprile 2024, assumendo che: 1) ad onta di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il contratto di conto corrente n. 311.67 non riportava le condizioni economiche dell'apertura di credito concessa di fatto alla “Conedil s.r.l.”, sicché la sua mancata stipulazione in forma scritta, comportandone la nullità ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n.
385/1993, rendeva invalida anche la fideiussione prestata dall'opponente il 5 aprile 2005
e ne precludeva l'azionabilità; 2) l'opponente aveva sottoscritto in favore della
[...]
una mera fideiussione e non una garanzia autonoma, TR atteso che il relativo documento negoziale non conteneva clausole di pagamento senza eccezioni, peraltro vessatorie e, come tali, nulle se stipulate dal consumatore in mancanza di una specifica pattuizione, né la predeterminazione di una somma di denaro sostitutiva della prestazione dovuta dal debitore, non assumendo, inoltre, dirimente rilevanza né la previsione del pagamento a prima richiesta, né la deroga all'art. 1957 cod. civ.; 3)
l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge 3 n. 287/1990, ancorché sollevata con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., non era tardiva, potendo tale questione essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e prospettata dalla parte al di là delle preclusioni processuali;
né il giudice di prime cure poteva correttamente affermare che l'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. era infondata, non essendo la garante mai stata informata dalla né degli affidamenti TR concessi alla “Conedil s.r.l.” per facta concludentia e non in forma scritta, né dell'incremento fino al doppio della loro originaria entità; l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 non poteva essere disattesa per carenza di prova, giacché lo schema negoziale predisposto dall'A.B.I. nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005, con cui la AN d'IA, quale Autorità di
Vigilanza, ne aveva accertato la natura anticoncorrenziale in relazione alle clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8, sebbene non prodotti in giudizio, costituivano fatti notori;
l'opponente aveva chiesto, in accoglimento dell'eccezione della violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, la declaratoria di nullità non dell'intero negozio fideiussorio, ma, come precisato con la comparsa conclusionale, soltanto delle clausole ritenute dalla AN d'IA lesive della normativa antitrust, come quella derogatoria dell'art. 1957 cod. civ.; 4) l'opponente, benché erroneamente qualificata come garante autonoma, era comunque legittimata a contestare il difetto di determinatezza della commissione di massimo scoperto, essendo configurabile la violazione delle norme imperative di cui agli artt. 1346, 1418 e 1419 cod. civ.; 5) ad onta di quanto sostenuto dal
Tribunale di Nocera Inferiore, l'usura, nei rapporti di conto corrente, è rilevabile solo a seguito della stipulazione del contratto, atteso che, a differenza di quanto si verifica per i mutui a tasso fisso, il tasso effettivo globale è suscettibile di variazioni nel corso dell'operazione creditizia, anche ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n. 385/1993; la consulenza tecnica di parte, prodotta dall'opponente con l'atto di citazione, non era stata contestata dall'opposta, sicché le sue risultanze potevano essere poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione;
la mancata utilizzazione, da parte del consulente tecnico dell'opponente, della formula elaborata dalla AN d'IA per il calcolo del tasso effettivo globale era dipesa dalla circostanza che, in essa, non era incluso il costo della capitalizzazione trimestrale e che le istruzioni a tal fine fornite dall'Autorità di Vigilanza non erano vincolanti per il giudice;
con la comparsa conclusionale, erano state reiterate le eccezioni formulate con le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla mancanza del contratto di apertura di credito, degli estratti conto e del requisito della
4 determinatezza o della determinabilità della commissione di massimo scoperto nonché in merito all'usurarietà dei costi dell'operazione bancaria.
Intervenuta in giudizio mediante la con comparsa di risposta depositata CP_2 il 26 giugno 2024, la , quale cessionaria del credito vantato dalla CO
, contestava la fondatezza dei motivi di appello, TR chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la TR
restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività
[...] istruttoria, all'udienza dell'8 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' con le note T_ sostitutive dell'udienza del 26 settembre 2024 ed articolata con la comparsa conclusionale in ordine alla carenza di “legittimazione passiva” della , intervenuta in CP_2 sede di gravame quale mandataria della , cessionaria del credito CO azionato in via monitoria dalla in forza del TR contratto stipulato il 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999.
Ed invero, l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, al comma 3, che, in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso e, al comma 4, che la sentenza pronunciata contro questi ultimi produce sempre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare ed è parimenti impugnabile da costui, fatte salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
L'art. 111 c.p.c., del resto, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che costituisca fattore ostativo il suo carattere “chiuso”, atteso che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo la stessa posizione del dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti (cfr., ex ceteris, Cass. 9 aprile 1993, n.
4333; Cass. ord. 5 marzo 2015, n. 4536).
Pertanto, il cessionario di un credito controverso è incontrovertibilmente legittimato ad intervenire nel giudizio di appello promosso dal debitore ceduto nei confronti del cedente,
5 potendo anche chiederne e ottenerne la condanna all'adempimento direttamente in suo favore, indipendentemente dalla mancata estromissione dal processo del cedente, purché abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione di quest'ultimo e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 3 novembre 1986, n. 6418; Cass. ord. 19 aprile
2023, n. 10442; Cass. ord. 4 marzo 2024, n. 5728).
In sostanza, l'inammissibilità può riguardare non l'intervento spiegato dal cessionario di un credito in sede di appello, che è sempre consentito dall'art. 111, comma 3, c.p.c., ma la domanda di condanna del debitore ceduto al pagamento in proprio favore, quando non sussista l'assenso del cedente o siano formulate contestazioni sulla cessione.
Ne deriva che la era de plano legittimata ad intervenire nel CO giudizio di appello per il tramite della a difesa del diritto di credito di cui CP_2 si era resa cessionaria dalla e, dunque, a resistere TR all'impugnazione spiegata dall' , non avendo, peraltro, proposto alcuna domanda T_ di condanna della garante dalla “Conedil s.r.l.” al pagamento diretto a proprio beneficio del saldo passivo del conto corrente n. 311.67.
Né l' può sostenere, al fine di contrastare l'ammissibilità dell'intervento spiegato T_ dalla , che tale società non ha dimostrato di essere divenuta titolare CO del credito fatto valere in via monitoria della . TR
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
6 Nella fattispecie de qua agitur, l'avviso del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, nel riportare, in modo alquanto specifico, i tratti distintivi dei crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla CO
, identificandoli in quelli derivanti da (i) rapporti TR giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ID CA S.p.A.;
(vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”, e nell'evidenziare che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti BM, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente di accertare, senza alcun margine di incertezza, che tra le posizioni debitorie in questione è compresa anche quella scaturente dal contratto di conto corrente stipulato dalla “Conedil s.r.l.” il 27 gennaio 2000, n. 311.67
(poi 611096.31), e garantita dall' con la fideiussione omnibus del 5 aprile 2005. T_
Ed infatti, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché rinveniente da un rapporto giuridico 1) regolato dalla legge italiana, 2) sorto in capo alla il 27 gennaio 2000, 3) estinto il 12 settembre TR
2016, come emerge dalla certificazione resa da quest'ultima, ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993, il 15 settembre 2016, 4) volturato a sofferenza prima del 5 agosto 2016, per quanto risulta dalle lettere raccomandate a.r. del 5 agosto 2016 e del 21 ottobre 2016, 5) garantito soltanto da persone fisiche, sicché risponde ai parametri riportati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla CO
in forza del contratto di cessione del 20 dicembre 2017.
[...]
7 Peraltro, la , nel costituirsi in sede di appello, ha prodotto, CO unitamente all'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, la dichiarazione del
5 ottobre 2018, con la quale la , litisconsorte TR necessaria, attestava che la posizione intestata alla “Conedil s.r.l.”, identificata con il n.
201621156691001 e con il codice cliente FG n. 001718435 (già indicato nelle richiamate Contr lettere raccomandate a.r. del 5 agosto 2016 e del 21 ottobre 2016), “con di €
414.837,83= e passaggio a sofferenza in data 29/07/2016, è stata oggetto di cessione di crediti pro soluto, come indicato con i riferimenti della G.U. Parte Seconda n. 151 del
23.12.2017, … a .”, in tal modo confermando, in maniera decisiva Controparte_6
(cfr. Cass. ord. 16 aprile 2021, n. 10200), l'inclusione nel novero dei crediti ceduti di quello per il quale è stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 1410/2017.
Pertanto, l'avviso del contratto di cessione del 20 dicembre 2017, documento contenente i tratti distintivi dei crediti compresi nell'operazione di cartolarizzazione, e la dichiarazione resa il 5 ottobre 2018 dalla , quale TR unico soggetto che avrebbe potuto avere interesse a negare l'alienazione del proprio diritto, costituiscono, soprattutto ove unitariamente valutati, elementi documentali idonei a dimostrare, con ogni evidenza, l'intervenuto acquisto, da parte della CO
, della titolarità attiva del rapporto obbligatorio in contestazione e, di conseguenza,
[...] la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 111, comma
3, c.p.c., e a resistere all'impugnazione proposta dall avverso la sentenza n. T_
732/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Ciò posto, risulta inammissibile il primo motivo di gravame, con il quale l' T_ assume che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Nocera Inferiore, il contratto di conto corrente n. 311.67 non riportava le condizioni economiche dell'apertura di credito concessa di fatto alla “Conedil s.r.l.”, sicché la sua mancata stipulazione in forma scritta, comportandone la nullità ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, travolgeva anche la fideiussione prestata il 5 aprile 2005 e ne precludeva l'azionabilità.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, giacché tale doglianza, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 11 febbraio
2011, n. 3386; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. ord. 26 febbraio 2024, n. 5102).
8 Il giudice di primo grado ha rigettato il motivo di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1410/2017 con il quale l' aveva lamentato la mancata stipulazione per iscritto T_ dell'apertura di credito accordata dalla alla TR
“Conedil s.r.l.” non solo sul censurato presupposto che, nel contratto di conto corrente n.
311.67, “vi è l'indicazione di una aliquota aggiuntiva su sconfinamento se autorizzato, a dimostrazione della pattuizione di un tasso debitore ulteriore in caso di apertura di credito”, ma anche sull'incontestato assunto argomentativo che “dal canto suo parte opponente non solo non prova, ma nemmeno eccepisce l'applicazione concreta di un tasso debitore diverso da quello pattuito nel contratto madre di conto corrente”, vale a dire su una diversa ragione autonomamente idonea a sorreggere il capo della decisione di cui trattasi, non potendo revocarsi in dubbio che la mancanza dell'allegazione e di elementi di riscontro dell'effettivo addebito, da parte dell'istituto di credito, di condizioni economiche più onerose di quelle concordate in forma scritta rendeva priva di qualsiasi rilevanza e, dunque, inaccoglibile la doglianza relativa alla violazione dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, per non avere tale inosservanza prodotto alcuna ripercussione negativa sul rapporto obbligatorio garantito.
In sostanza, avendo il Tribunale di Nocera Inferiore, con l'impugnata sentenza n.
732/2024, disatteso il motivo di opposizione relativo alla carenza di un contratto di apertura di credito in forma scritta sia per la ritenuta insussistenza della violazione dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, sia per il deficit deduttivo e probatorio della reale applicazione di tassi di interessi debitori e di costi più elevati di quelli convenuti nel contratto di conto corrente, l' , al fine di ottenere la riforma di tale statuizione, T_ avrebbe dovuto censurare entrambe le rationes decidendi che ne costituivano il fondamento logico-giuridico e non soltanto la prima.
Ne consegue che l'omessa impugnazione della seconda delle due argomentazioni sottese alla pronuncia di rigetto dell'eccezione dell'inosservanza dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n.
385/1993 comporta l'inammissibilità del motivo di gravame con il quale l' ha T_ contestato tale capo della sentenza di prime cure, atteso che la fondatezza della censura in esame, derivante dall'indubbia mancanza, nel contratto di conto corrente n. 311.67, delle condizioni economiche dell'apertura di credito accordata alla “Conedil s.r.l.”, non può in alcun modo determinarne la riforma per l'intervenuta definitività del passaggio decisionale relativo alla carenza di allegazione e di prova dell'applicazione di interessi passivi superiori a quelli prestabiliti in forma scritta e, quindi, della reale incidenza della violazione normativa sull'obbligazione garantita.
9 In ogni caso, anche a volerlo ritenere ammissibile, il motivo di gravame di cui trattasi è privo di fondamento, per non poter la nullità dell'apertura di credito per difetto della forma scritta giammai comportare l'invalidità della fideiussione omnibus rilasciata il 5 aprile
2005 e, di conseguenza, precluderne la possibilità di azionarla in giudizio, essendo la garanzia personale prestata dall' comunque diretta ad assicurare l'estinzione T_ dell'obbligazione restitutoria derivante dal contratto di conto corrente stipulato il 27 gennaio 2000 in assoluta conformità al disposto dell'art. 127, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, id est dal titolo negoziale posto dalla a TR fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
In effetti, risulta oltremodo evidente che la nullità dell'apertura di credito per carenza della forma scritta non determinava anche quella del contratto di conto corrente perfezionatosi con tale modalità, comportando soltanto l'inapplicabilità di condizioni economiche diverse da quelle ivi contenute, sicché la fideiussione omnibus rilasciata dall' era T_ destinata, in ogni caso, a garantire l'esposizione debitoria rinveniente dal rapporto giuridico validamente sorto in data 27 gennaio 2000.
Né l' , come correttamente osservato dal giudice di primo grado, ha in alcun modo T_ dedotto e comprovato che la aveva TR effettivamente applicato, nel corso del rapporto di conto corrente, interessi passivi, commissioni e spese più gravosi di quelli stabiliti per iscritto con il predetto contratto, in tal modo precludendo ogni valutazione anche in ordine all'eventuale incidenza pregiudizievole sulla determinazione del quantum debeatur dell'addebito di condizioni economiche non concordate in forma documentale.
Infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l' contesta la qualifica di T_ garante autonomo attribuitale dal Tribunale di Nocera Inferiore, per avere concesso alla soltanto una fideiussione omnibus. TR
Ed infatti, anche a non voler accedere all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la presenza della clausola che impone al fideiussore di pagare immediatamente al creditore “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, quanto dovutogli per capitale, interessi e spese, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2022, n. 33876) e a voler, invece, aderire al più rigoroso arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale la clausola “a prima richiesta”, che non contenga anche l'espressione “senza eccezioni”, non è sufficiente a rendere configurabile tale fattispecie giuridica (cfr. Cass. 4 dicembre
2024, n. 31105), dovendosi sempre accertare la relazione causale in cui le parti hanno
10 inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, la sussistenza, nel caso in esame, di una garanzia autonoma è incontrovertibilmente confermata proprio dal complessivo contenuto dell'atto sottoscritto dall' il 5 aprile 2005. T_
Dalla lettura combinata delle clausole della scrittura privata del 5 aprile 2005 e, in particolare, degli artt. 2 (“il fidejussore si impegna altresì a rimborsare alla AN le somme che dalla AN stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia
o revoca, ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”), 6 (“i diritti derivanti alla AN dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), 7 (“il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …”), 8 (“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”) e 9 (“nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”) emerge che il negozio in oggetto, al di là del nomen iuris con il quale è stato rubricato, non è giuridicamente qualificabile come fideiussione, ma in termini di garanzia autonoma, atteso che le obbligazioni assunte dall' nei T_ confronti della erano completamente TR indipendenti e svincolate dalle sorti del rapporto sostanziale instauratosi tra quest'ultima e la “Conedil s.r.l.”, rispetto al quale, dunque, non si ponevano in una posizione di mera accessorietà, al punto da sopravvivere alla sua stessa nullità e da assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che le clausole in forza delle quali l' , da un T_ lato, assumeva l'impegno di corrispondere alla “ , TR illico e immediate, id est senza frapporre condizioni ed ostacoli, anche le somme che quest'ultima, dopo aver incassato dalla “Conedil s.r.l.”, avrebbe dovuto restituire nel caso di inefficacia dei pagamenti ricevuti e, dall'altro, esonerava l'istituto di credito dall'osservanza dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. e, quindi, dall'onere di agire in giudizio nei confronti della società entro i sei mesi dalla scadenza dei debiti, a pena di decadenza dalla garanzia, unitamente alla previsione della sua ultrattività pur nell'ipotesi
11 dell'invalidità delle obbligazioni garantite, costituiscono disposizioni negoziali radicalmente inconciliabili con i tratti distintivi della fideiussione tipica e, in particolare, con la caratteristica della dipendenza che la lega al rapporto giuridico principale.
Del resto, costituisce contratto autonomo di garanzia quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire, immediatamente e senza riserva, la prestazione del debitore, al di là dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto di base, con la relativa impossibilità di sollevare eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 cod. civ., sicché tale negozio giuridico si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, rispetto alla quale non assume carattere accessorio, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale ed è tenuto direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto ad assicurare l'adempimento, quanto, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dall'inadempimento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre
2005, n. 19300; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. 28 marzo 2017, n. 7883).
Nel contratto autonomo di garanzia, pertanto, il garante, essendo il rapporto giuridico intercorrente con il creditore beneficiario improntato a piena indipendenza, non può opporgli le eccezioni che traggano origine dal rapporto fondamentale, fatta salva, ove configurabile, l'exceptio doli (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2012, n. 15216; Cass.
31 luglio 2015, n. 16213; Cass. 21 giugno 2018, n. 16345), né, tanto meno, l'eventuale nullità di una o più clausole di quest'ultimo negozio, a condizione che la loro invalidità non dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, con lo stesso contratto autonomo, non si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento
(cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 2006, n. 5997; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262; Cass. ord. 10 gennaio 2018, n. 371; Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9071).
Peraltro, l' non può sostenere di aver rilasciato in favore della T_ [...]
una mera fideiussione e non una garanzia autonoma sul presupposto TR che l'obbligazione assunta non sarebbe qualitativamente diversa da quella contratta dalla
“Conedil s.r.l.”, concretandosi pur sempre nel pagamento di quanto dovuto all'istituto di credito e non di una somma predeterminata, sostitutiva della prestazione del debitore.
In realtà, l'obbligazione del garante autonomo può, ma non deve necessariamente essere eterogenea rispetto a quella principale, acquisendo dirimente rilevanza, al fine di escludere la sussistenza di una fideiussione, la sua assoluta indipendenza dal rapporto garantito, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore, tranne che nelle specifiche ipotesi innanzi richiamate.
12 Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale l' lamenta che il T_
Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione del 5 aprile 2005 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 per tardiva proposizione e, in ogni caso, per difetto di prova.
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867; Cass. ord. 14 aprile 2025, n. 9779).
Ne deriva che, non avendo l' allegato la conformità delle clausole della T_ fideiussione prestata in favore della ” a quelle contenute TR nel modello elaborato dall'A.B.I. il 4 luglio 2003 e sanzionate dalla AN d'IA con il provvedimento n. 55/2005 per violazione del principio della libera concorrenza, id est il fatto costitutivo della sua contestazione, nel termine perentorio stabilito dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. per il deposito della memoria assertiva e, dunque, nei limiti della barriera processuale funzionalmente preordinata alla definizione del thema decidendum,
l'eccezione in questione, sollevata soltanto con memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, senza, peraltro, essere corredata dalla produzione dei predetti documenti, era inammissibile per la tardiva deduzione dei relativi presupposti integrativi.
In ogni caso, anche a volerla ritenere ammissibile a prescindere dalla tempestiva allegazione dei suoi elementi costitutivi (cfr. Cass. ord. 8 gennaio 2025, n. 416), la predetta eccezione è destituita di ogni fondamento, atteso che l' , non avendo prodotto in T_ giudizio nel termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (né, comunque, successivamente) né lo schema A.B.I. del 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, non ha ab imis comprovato la corrispondenza tra le clausole riportate nella fideiussione omnibus sottoscritta il 5 aprile 2005 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della AN d'IA non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, e il secondo un provvedimento amministrativo, sicché, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113 c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli
13 nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 giugno 2024, n.
16289; Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della AN d'IA possono costituire fatti notori (cfr. Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 863), atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall'A.B.I. nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005, con il quale la AN d'IA accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, l' , al fine di suffragare l'assunto della nullità della fideiussione T_ azionata nei suoi confronti dalla per contrasto TR con la normativa antitrust, avrebbe dovuto dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla AN d'IA, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dall' , essendo un requisito specificamente previsto dalla AN d'IA per T_
14 qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione rilasciata il 5 aprile 2005 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “Conedil s.r.l.” nei confronti della “ TR
, con la conseguenza che doveva essere comprovato dalla parte a tal fine
[...] onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115
c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, l' non ha in alcun modo prospettato, né, a fortiori, comprovato che le T_ clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la TR
, sicché risultano carenti i presupposti per ritenere affetta da invalidità la garanzia
[...] prestata per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla “Conedil s.r.l.”.
Non essendo la fideiussione in esame inficiata da alcuna nullità, la clausola riportata nell'art. 6, con la quale l' riconosceva che “i diritti derivanti alla AN dalla T_ fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, era perfettamente valida, con la conseguenza che la TR
era legittimata a promuovere il procedimento monitorio nei suoi confronti
[...]
a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga convenzionale alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza
15 dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Ne deriva che la clausola riportata nell'art. 7 dell'atto sottoscritto dall' il 5 aprile T_
2005, prevedendo che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentiva incontestabilmente alla TR
di preservare il diritto di avvalersi della garanzia prestatale dall'opponente e,
[...] dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dalla “Conedil s.r.l.”, di una mera diffida ad adempiere.
La , nel comunicare la revoca degli affidamenti CP_1 TR concessi alla “Conedil s.r.l.” con lettere raccomandate a.r. del 5 agosto 2016 e nel diffidare sia la società debitrice che i garanti ad estinguere le obbligazioni di pagamento con lettere raccomandate a.r. del 21 ottobre 2016, richiedeva il pagamento di quanto dovutole ben prima dei sei mesi dalla loro scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, la clausola di cui all'art. 6 della fideiussione fosse inficiata da nullità, per aver derogato al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., non potrebbe comunque ritenersi che l'istituto bancario era decaduto dal diritto di escutere la garanzia.
Il terzo motivo di gravame è infondato anche nella parte in cui l' censura il rigetto T_ dell'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.
Sul punto, è necessario preliminarmente osservare che l'istituto bancario che concede ulteriore credito al debitore principale, nonostante sia a conoscenza del sopravvenuto
16 peggioramento delle sue condizioni patrimoniali rispetto al momento del rilascio della garanzia, confidando nella solvibilità del fideiussore e senza informarlo dell'aumentato rischio e chiederne la preventiva autorizzazione, incorre senz'altro nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
Tuttavia, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione negoziale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà solutorie in cui si trovava il debitore principale è comune o deve essere presunta tale, come accade quando il fideiussore sia amministratore della società inadempiente o socio di minoranza, giacché, anche in quest'ultima ipotesi, nell'esercizio delle prerogative proprie del componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscerne la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo all'istituto bancario creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; Cass. ord. 17 luglio 2023, n.
20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
Nel caso di specie, l' , al momento del rilascio della fideiussione in favore della T_
, avvenuto il 5 aprile 2005, e fino al 9 luglio 2012, TR era socia della “Conedil s.r.l.”, detenendone la quota del 30% del capitale, come emerge dalla visura “Cerved” prodotta dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio, con la conseguenza che, essendo anche figlia di CP
, ulteriore socio e legale rappresentante della società debitrice, non poteva non
[...] avere piena cognizione delle difficoltà economiche in cui quest'ultima versava, la circostanza che l'istituto bancario non avesse richiesto il suo preventivo assenso all'asserito incremento dell'originaria entità dell'apertura di credito non integrava una violazione negoziale estintiva dell'obbligazione di garanzia escussa in via monitoria.
Al riguardo, in ogni caso, deve evidenziarsi che l' non ha in alcun modo T_ comprovato, che, successivamente al rilascio della fideiussione del 5 aprile 2005, la
, in mancanza della sua autorizzazione, aveva TR ampliato fino al doppio l'affidamento concesso alla “Conedil s.r.l.” pur nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società debitrice in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente, non avendo neanche indicato da quali oggettivi elementi rivelatori l'istituto di credito avrebbe dovuto trarre il convincimento del loro sopravvenuto deterioramento, senza che, in merito, potesse assumere significativo rilievo la mera circostanza dei saldi negativi dei conti correnti della garantita (cfr., ex plurimis, Cass. 22 maggio 2003, n. 8040;
17 Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685), peraltro dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore soltanto con sentenza emanata il 21 giugno 2018.
Infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale l' sostiene che, sebbene T_ qualificata come garante autonoma, era comunque legittimata a contestare il difetto di determinatezza della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto, atteso che la nullità di tale disposizione negoziale per l'omessa indicazione delle sue modalità di calcolo, non derivando dalla violazione di norme imperative, come avviene nelle ipotesi della pattuizione di interessi passivi anatocistici ed usurai e, dunque, quando le parti tendono a realizzare risultati vietati dall'ordinamento, costituiva un'eccezione proponibile soltanto dalla “Conedil s.r.l.”, cui, quale debitrice, era consentita qualsiasi doglianza in merito alla validità del contratto di conto corrente n. 311.67 del 27 gennaio 2000.
Privo di fondamento è il quinto motivo di gravame, con il quale l' afferma che, T_ contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, nei rapporti di conto corrente, l'usura rileverebbe anche a seguito della stipulazione del contratto.
Ed invero, l muove dall'erroneo presupposto secondo cui, al fine di escludere la T_ violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 nei rapporti di conto corrente, occorrerebbe accertare che il tasso effettivo globale, oltre ad essere stato pattuito nei limiti del tasso-soglia vigente all'epoca della loro conclusione, non abbia travalicato, nel corso del tempo, i tassi-soglia succedutisi trimestralmente, giacché, come osservato dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 22 dicembre 2023, n. 35902; Cass. 8 luglio
2024, n. 18499; Cass. ord. 25 giugno 2025, n. 17137), il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sulla validità e sull'efficacia delle clausole di determinazione del saggio degli interessi passivi trova applicazione per qualsiasi operazione creditizia e non soltanto per i contratti di mutuo, con riferimento ai quali venne inizialmente espresso dalla
Sezioni Unite con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, attesa l'ampiezza della formulazione della norma d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, decreto legge n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 34/2001.
Né l' può sostenere che le risultanze della propria consulenza tecnica, non T_ essendo state contestate dalla , potevano essere TR poste a fondamento della sentenza di primo grado, avendole il Tribunale di Nocera
Inferiore correttamente ritenute inattendibili sotto il profilo sia del calcolo del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 311.67, giacché determinato sulla base di una formula difforme da quella a tal fine indicata dalla AN d'IA (Cass. ord. 19
18 novembre 2024, n. 29794), sia del momento della verifica del superamento del tasso- soglia, per essere stata effettuata non all'epoca della stipulazione del contratto, ma in relazione ai successivi trimestri (cfr., ex plurimis, le già citate Cass. ord. 22 dicembre
2023, n. 35902; Cass. 8 luglio 2024, n. 18499; Cass. ord. 25 giugno 2025, n. 17137), sia dell'inclusione della commissione di massimo scoperto nel costo complessivo dell'operazione creditizia, nonostante quest'ultima fosse sorta prima dell'1 gennaio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 2 bis decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n.
16303; Cass. ord. 18 gennaio 2019, n. 1464; Cass. ord. 10 marzo 2022, n. 7831).
Inconferente, inoltre, è l'assunto difensivo dell' secondo cui la mancata T_ utilizzazione, da parte del suo consulente tecnico, della formula elaborata dalla AN
d'IA per il calcolo del tasso effettivo globale era dovuta alla circostanza che, in essa, non era incluso il costo della capitalizzazione trimestrale e che le istruzioni a tal fine fornite dall'Autorità di Vigilanza non erano vincolanti per il giudice.
Ed infatti, da un lato, la formula utilizzata dalla AN d'IA ai fini della determinazione del tasso effettivo globale dell'operazione creditizia non esclude in alcun modo il computo del costo e, quindi, dell'incidenza economica dell'anatocismo (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2022, n. 33964; Cass. ord. 28 marzo 2024, n. 8383) e, dall'altro, le indicazioni all'uopo impartite agli intermediari dall'Autorità di Vigilanza prescrivono, quali elementi integrativi dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 108/1996 (cfr. Cass. ord. 6 giugno 2025, n. 15104), gli imprescindibili criteri per quantificarlo e raffrontarlo con il tasso-soglia di riferimento onde garantire l'osservanza della normativa antiusura.
Infine, risultano inidonee ad infirmare la sentenza di primo grado le eccezioni riproposte dall' circa le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che: 1) T_
l'opponente, come innanzi rilevato, non ha dedotto e comprovato che la
[...]
aveva effettivamente applicato, in forza dell'apertura di credito TR concessa in assenza di forma scritta, interessi passivi, commissioni e spese più gravosi di quelli stabiliti per iscritto con il contratto di conto corrente n. 311.67; 2) la
[...]
ha regolarmente prodotto gli estratti analitici e i riassunti scalari TR del conto corrente in oggetto, id est la documentazione necessaria per dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria;
3) la presunta indeterminatezza o indeterminabilità della commissione di massimo scoperto non poteva essere fatta valere dal garante autonomo;
4) la doglianza relativa all'usurarietà dei costi del credito è stata incentrata su erronei criteri di determinazione del tasso effettivo globale.
19 Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' e si liquidano, come da T_ dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito riconosciuto dal Tribunale di Nocera Inferiore alla TR
, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale
[...] CP_2 mandataria della , in complessivi euro 7.000,00 per compenso, di CO cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 732/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato il 24 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , quale Parte_1 CP_2 mandataria della , delle spese del secondo grado del giudizio, CO che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro
2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto
12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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