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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/10/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4895/2023 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 06.10.2025
TRA
(D.I. n. 36.429.785), nata il [...] a [...], Argentina e ivi Parte_1
residente nel blocco 30, lotto 7 del quartiere Cañuelas Country, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
(D.I. n. 51.275.108), nato il [...] a [...], Argentina e ivi
[...]
residente nel blocco 30, lotto 7 del quartiere Cañuelas Country, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Annalaura Carbone (C.F. ) CodiceFiscale_1
e GE GO (C.F. ) e presso il loro studio elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati, ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato C.F._3
( 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, i ricorrenti adivano questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti del sig. , nato il [...] nel Persona_2
Comune di Castel di Lucio (ME). A tal fine, gli odierni istanti esponevano: che il sig.
emigrava dapprima negli Stati Uniti e successivamente in Argentina, Persona_2
ove, in data 21.06.1939 acquisiva la relativa cittadinanza per naturalizzazione;
che, precedentemente, contraeva matrimonio, in data 07.04.1913, con la sig.ra Pt_2
, in Italia;
che da suddette nozze nasceva, in data 04.02.1916, il sig.
[...] Per_3
, negli Stati Uniti;
che quest'ultimo, nel 1961, contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
; che da queste nozze nasceva, il 28.11.1962, in Argentina, la Parte_3
sig.ra , la quale il 14.12.1984 convolava a nozze con il sig. Persona_4 [...]
che da suddetta unione matrimoniale, in data 31.10.1992, nasceva la Persona_5
ricorrente in Argentina;
che dalla relazione tra quest'ultima e il sig. Parte_1
, in data 08.09.2011, in Argentina, nasceva il minore ricorrente Persona_6
. Infine, in ordine all'interesse ad agire, rilevavano gli Persona_1
istanti di aver esperito invano molteplici tentativi di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato competente.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti;
parte resistente chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite. In esito alle note a trattazione scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del
06.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies,
u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di Castel di Lucio (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in via amministrativa (v. allegati nn. 14, 14 bis e 15). Tale assoluta incertezza, che investe tanto il “se” della richiesta quanto il “quando” della stessa, si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_4
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023). Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, premesse le modifiche normative intervenute negli anni insieme ai principali indirizzi giurisprudenziali in materia e venendo al caso di specie, la domanda va accolta per i motivi che verranno di seguito evidenziati.
Sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che gli odierni istanti siano diretti discendenti del sig. , nato il Persona_2
09.02.1888 a Castel di Lucio (ME). Nello specifico, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra è nato Persona_2 Parte_2
il sig. ; da quest'ultimo è, poi, nata la sig.ra , nipote Persona_3 Persona_4
dell'avo . Successivamente, dal matrimonio tra la sig.ra Persona_2 Persona_4
e il sig. è nata la richiedente infine,
[...] Persona_5 Parte_1
quest'ultima e il sig. hanno generato il minore ricorrente Persona_6
. Persona_1
Nei documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della naturalizzazione dell'ascendente quale cittadino argentino, conferita nel 1939 (v. Persona_2
certificato n. 10005239 di cui all'allegato n. 2) e intervenuta quando il figlio Per_3
aveva già ampiamente raggiunto la maggiore età. A parere di questo decidente,
[...]
la naturalizzazione del padre non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del capostipite è intervenuta nel 1939 quando il figlio aveva già circa Per_3
ventitré anni;
pertanto, avendo l'avo conservato lo status di cittadino italiano durante tutta la minore età del figlio, glielo ha trasmesso. Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato
e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”. La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana. Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni. Dalla lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n.
555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, il sig. ha Persona_3
conservato la cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte del padre;
il sig. ha poi comunicato lo status civitatis italiano alla figlia Persona_3 [...]
, alla nipote e al pronipote Persona_4 Parte_1 Persona_1
[...]
Pertanto, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, altresì esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, va dichiarato, in applicazione della giurisprudenza richiamata in premessa, che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4895/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite Messina, 31 ottobre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4895/2023 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 06.10.2025
TRA
(D.I. n. 36.429.785), nata il [...] a [...], Argentina e ivi Parte_1
residente nel blocco 30, lotto 7 del quartiere Cañuelas Country, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
(D.I. n. 51.275.108), nato il [...] a [...], Argentina e ivi
[...]
residente nel blocco 30, lotto 7 del quartiere Cañuelas Country, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Annalaura Carbone (C.F. ) CodiceFiscale_1
e GE GO (C.F. ) e presso il loro studio elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati, ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato C.F._3
( 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, i ricorrenti adivano questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti del sig. , nato il [...] nel Persona_2
Comune di Castel di Lucio (ME). A tal fine, gli odierni istanti esponevano: che il sig.
emigrava dapprima negli Stati Uniti e successivamente in Argentina, Persona_2
ove, in data 21.06.1939 acquisiva la relativa cittadinanza per naturalizzazione;
che, precedentemente, contraeva matrimonio, in data 07.04.1913, con la sig.ra Pt_2
, in Italia;
che da suddette nozze nasceva, in data 04.02.1916, il sig.
[...] Per_3
, negli Stati Uniti;
che quest'ultimo, nel 1961, contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
; che da queste nozze nasceva, il 28.11.1962, in Argentina, la Parte_3
sig.ra , la quale il 14.12.1984 convolava a nozze con il sig. Persona_4 [...]
che da suddetta unione matrimoniale, in data 31.10.1992, nasceva la Persona_5
ricorrente in Argentina;
che dalla relazione tra quest'ultima e il sig. Parte_1
, in data 08.09.2011, in Argentina, nasceva il minore ricorrente Persona_6
. Infine, in ordine all'interesse ad agire, rilevavano gli Persona_1
istanti di aver esperito invano molteplici tentativi di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato competente.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti;
parte resistente chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite. In esito alle note a trattazione scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del
06.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies,
u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di Castel di Lucio (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in via amministrativa (v. allegati nn. 14, 14 bis e 15). Tale assoluta incertezza, che investe tanto il “se” della richiesta quanto il “quando” della stessa, si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_4
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023). Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, premesse le modifiche normative intervenute negli anni insieme ai principali indirizzi giurisprudenziali in materia e venendo al caso di specie, la domanda va accolta per i motivi che verranno di seguito evidenziati.
Sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che gli odierni istanti siano diretti discendenti del sig. , nato il Persona_2
09.02.1888 a Castel di Lucio (ME). Nello specifico, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra è nato Persona_2 Parte_2
il sig. ; da quest'ultimo è, poi, nata la sig.ra , nipote Persona_3 Persona_4
dell'avo . Successivamente, dal matrimonio tra la sig.ra Persona_2 Persona_4
e il sig. è nata la richiedente infine,
[...] Persona_5 Parte_1
quest'ultima e il sig. hanno generato il minore ricorrente Persona_6
. Persona_1
Nei documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della naturalizzazione dell'ascendente quale cittadino argentino, conferita nel 1939 (v. Persona_2
certificato n. 10005239 di cui all'allegato n. 2) e intervenuta quando il figlio Per_3
aveva già ampiamente raggiunto la maggiore età. A parere di questo decidente,
[...]
la naturalizzazione del padre non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del capostipite è intervenuta nel 1939 quando il figlio aveva già circa Per_3
ventitré anni;
pertanto, avendo l'avo conservato lo status di cittadino italiano durante tutta la minore età del figlio, glielo ha trasmesso. Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato
e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”. La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana. Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni. Dalla lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n.
555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, il sig. ha Persona_3
conservato la cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte del padre;
il sig. ha poi comunicato lo status civitatis italiano alla figlia Persona_3 [...]
, alla nipote e al pronipote Persona_4 Parte_1 Persona_1
[...]
Pertanto, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, altresì esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, va dichiarato, in applicazione della giurisprudenza richiamata in premessa, che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4895/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite Messina, 31 ottobre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.