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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 975/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il rinvio dalla
Cassazione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 1958/2024 emessa in data 18 gennaio 2024 e vertente tra
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Patrizia Pannunzi in sostituzione dell'Avv. Marco
Pepponi, seguente pec: ; Email_1
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE a seguito di rinvio dalla Cassazione-
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
) (cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC: Email_2
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE sul rinvio della Cassazione- Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il giorno 17 aprile 2024 Parte_1
ha richiesto a questa Corte di pronunciarsi a seguito del rinvio
[...] operato dalla Cassazione con l'ordinanza della Corte n. 1958/2024 emessa in data
18 gennaio 2024.
La giudice di legittimità, in accoglimento dei due motivi del ricorso presentati dal
(ora Controparte_2 Controparte_1
), ha cassato la sentenza di questa Corte n.1457/2019 emessa il 26 giugno
[...]
2019, sulla base delle considerazioni espresse nella parte motiva, rinviando alla
Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, alla quale ha demandato di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
La ricorrente in riassunzione ha chiesto al Collegio di pronunciarsi in ossequio ai principi definiti dalla Cassazione, contestualmente insistendo sul diritto al premio di produttività.
Il si è costituito chiedendo l'integrale reiezione delle domande CP_1 residuate a seguito del giudizio di legittimità evidenziando il tenore dell'art.48 del ccnl che fa della voce in esame un unico compenso che mira all'incentivazione al fine dichiarato di migliorare la produttività dei lavoratori.
La componente definita sulla base delle presenze del dipendente avrebbe anch'essa valenza incentivante, perché la produttività di un lavoratore dipenderebbe anche dalle sue presenze in servizio: dunque non sarebbe possibile
“scorporare” le due componenti e riconoscere la natura fissa e continuativa della sola quota legata alle presenze in servizio. Ciò in coerenza con la previsione dell'art.7 comma 20 del dl 78/2010 che escluderebbe che dall'attuazione di tali previsioni possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il ha chiesto la reiezione delle domande formulate dalla nel CP_1 Parte_1 ricorso in riassunzione, con riconoscimento delle spese del giudizio di legittimità
Pag. 2 di 16 nella misura indicata o nella diversa misura che sarà quantificata, oltre che delle spese dei precedenti gradi di merito, ivi comprese le spese legali del giudizio di rinvio e la condanna della controparte, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione dell'importo pari ad euro 2.147,34 oltre interessi legali corrispondente alla somma per la quale la Corte di Appello di Roma pronunciandosi nel 2019 aveva stabilito, al netto della compensazione dei 2/3, la condanna del . CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per riassunzione, ha investito questa Parte_1
Corte di Appello in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione, sezione lavoro, n. 1958/2024 della richiesta di <<... accogliere la domanda della ricorrente cosi come proposta con l'atto introduttivo del giudizio, ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sezione lavoro con l'ordinanza n. 1958/2024 ed in narrativa esposto, accertare e dichiarare dovuto alla ricorrente l'assegno ad personam ricalcolato con le voci escluse che rivestano i caratteri indicati dalla
Cassazione.>>.
Va premesso che, con l'originaria domanda, adiva il Parte_1
Tribunale GL di Roma, affermando che da dipendente dell' CP_3 [...] era transitata presso il Parte_2 Controparte_2
a seguito della soppressione del primo ente, avvenuta con D.L. 78/10,
[...]
e che, nonostante quanto previsto dalla normativa in oggetto, non aveva mantenuto il precedente trattamento retributivo.
La stessa, nello specifico, era, al momento del passaggio al Ministero, inquadrata presso l'Istituto di Promozione Industriale, da cui proveniva, come quadro e, transitando nell'amministrazione di destinazione, in base all'apposita tabella di
Pag. 3 di 16 corrispondenza trasfusa nel decreto dell'11 febbraio 2011, era stata ricompresa
(con decorrenza dal 31 maggio 2010 come da contratto individuale) nell'area terza fascia economica F4 del ccnl comparto ministeri.
Con contratto individuale del 12 gennaio 2011 all'art.3 era stato definito il suo trattamento economico rappresentato dallo stipendio tabellare compresa IIS per
13 mesi euro 27.504,13, indennità di amministrazione per 12 mesi euro 3.930,00, indennità di vacanza contrattuale importo annuo per 13 mesi euro 206,31, assegno ad personam importo annuo lordo comprensivo rateo per 13 mensilità
23.223,80.
Lamentava sia la mancata conservazione dell'anzianità di servizio maturata dall'Istituto di provenienza, sia la mancata conservazione di una serie di emolumenti che avrebbero dovuto, a suo dire, essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno ad personam.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto alla conservazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'ex IPI sin dalla data di assunzione, ed alla conservazione, mediante assegno ad personam, dell'indennità di funzione, del premio di produttività, della quota a carico dell'ex IPI riferita alla previdenza complementare PREVIGEN, del premio annuale , del premio polizza per Parte_3 il caso di morte e del premio polizza infortuni professionali ed extra professionali, dell'indennità di mensa o comunque delle voci ritenute di giustizia, con condanna del convenuto ad includere le suddette voci nell'assegno ad personam, CP_1
o in un'autonoma voce retributiva, a far data dall'1 giugno.2010 ed al pagamento delle differenze retributive specificate. Chiedeva, altresì, riconoscersi che l'assegno ad personam avrebbe dovuto intendersi al lordo dei successivi riassorbimenti, in riferimento alle indennità di vacanza contrattuale e di amministrazione.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda dichiarando il diritto della ricorrente al computo dell'anzianità di servizio maturata presso l'ex IPI dal dì della sua assunzione ed il diritto al computo nell'assegno ad personam del 50% del premio di produttività, della quota a carico dell'ex IPI riferita alla previdenza complementare PREVIGEN, del premio annuale , del premio polizza per Parte_3
Pag. 4 di 16 il caso di morte e del premio polizza infortuni professionali ed extra professionali, da quantificarsi annualmente dal primo giugno 2010, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
A seguito dell'appello proposto dal , la Corte di Appello di Roma CP_1 riformava parzialmente la sentenza impugnata accogliendo in parte l'appello del e lasciando ferma in favore della la sola statuizione CP_1 Parte_1 favorevole in ordine al diritto all'anzianità maturata presso l'IPI ed all'inclusione nell'assegno ad personam della quota del premio di produttività commisurato alle presenze.
In specie, ritenendo che trovasse applicazione l'art.2112 terzo comma cc in base al dettato dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, riconosceva l'anzianità di servizio maturata nel pregresso rapporto, mentre, quanto al trattamento retributivo, escludeva dal computo dell'assegno personale i versamenti effettuati al fondo di previdenza complementare , il controvalore delle polizze assicurative e CP_4 del premio annuale , trattandosi di voci ritenute estranee ai trattamenti Parte_3 accessori di cui all'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, in quanto non collegate
«alla natura alla modalità delle mansioni svolte>>, mentre includeva nell'assegno ad personam la quota del 50% del premio di produttività legata all'effettiva presenza in servizio, affermandone la natura di voce retributiva con requisiti di fissità e di continuità.
Avverso la suddetta decisione del giudice di secondo grado, il
[...]
proponeva impugnazione presso la Corte di Cassazione Controparte_2 limitatamente alla parti della decisione favorevoli alla lavoratrice, negando, con il primo motivo, l'operatività dell'art.2112 cc in ragione della natura privatistica dell' nonché della specialità della disciplina dettata dal citato art. 7 del d.l. n. Pt_2
78/2010 con l'effetto che non sarebbe dovuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio e, con il secondo, censurando, sempre sulla base del medesimo disposto normativo, l'inclusione nell'assegno personale del premio di produttività, voce che manterrebbe una funzione incentivante, anche nella quota di cui la contrattazione collettiva prevede il pagamento in rapporto ai giorni di effettiva presenza in servizio.
Pag. 5 di 16 La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi.
Trattando congiuntamente i due motivi, ha affermato che la sentenza di merito affermando l'applicabilità dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconoscendo l'anzianità di servizio, a prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto, si è discostata dall'orientamento dal giudice di legittimità (Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020,
40399/2021) con cui si è ritenuto che, seppure al momento della soppressione l' avesse già acquisito la personalità di diritto pubblico, nondimeno al Pt_2 fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. n.
165/2001, bensì l'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità.
Ha così motivato:
<si è detto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell'impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all'orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute» (art. 45, comma 3, del
d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell'amministrazione di appartenenza;
se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di
Pag. 6 di 16 reformatio in peius, abbia carattere retributivo e sia certa nell'an e nel quantum;
3.1. quanto all'anzianità di servizio è stato osservato che, anche nei casi di applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie per le ragioni già dette) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;
l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr.
Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);>>
Ha, quindi, concluso che la sentenza di appello non era conforme a tale orientamento, avendo ritenuto applicabile l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che nel caso non trovava applicazione, e che la stessa, pur confrontandosi anche con la disciplina dettata dall'art. 7 del d.l. n. 78/2010, <ha tuttavia incluso nell'assegno personale la quota del 50% del premio di produzione collegato alla presenza effettiva in servizio, sulla base del mero riscontro a posteriori del semplice dato di fatto della presenza costante della voce in busta paga, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale e, quindi, senza adeguatamente tenere conto dell'espressa limitazione della conservazione alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, da intendere nei termini sopra precisati.>>.
Tale necessaria premessa vale a delimitare l'oggetto del presente giudizio di rinvio, posto che sulle questioni diverse da quelle affrontate dalla Suprema Corte
e non oggetto di rimessione a questa Corte di merito, concernenti le pretese
Pag. 7 di 16 economiche per le quali si sono pronunziati sfavorevolmente prima il Tribunale
e poi la Corte di Appello di Roma si è formato il giudicato interno in difetto d'impugnativa dell'interessata.
Pertanto, la richiesta formulata dall' in questa sede di Parte_4
<<...accertare e dichiarare dovuto alla ricorrente l'assegno ad personam ricalcolato con le voci escluse che rivestano i caratteri indicati dalla
Cassazione.>> se intesa a recuperare l'esame da parte del Collegio di voci del trattamento economico ulteriori rispetto al premio di produttività è inammissibile in quanto compiuta in violazione del giudicato interno (si ricorda che le impugnazioni sono state via via promosse esclusivamente dal in CP_1 riferimento alle parti delle statuizioni di primo e di secondo grado a lui sfavorevoli
-entrambi i giudici statuivano un accoglimento parziale dell'originaria domanda- mentre l' non ha mai proposto alcuna impugnazione alle parti delle Parte_1 statuizioni a lei sfavorevoli)
Pertanto, nell'attuale giudizio di rinvio, il thema decidendum è limitato alla valutazione del diritto alla conservazione dell'anzianità di servizio ed all'inclusione del premio di produttività nel calcolo dell'assegno ad personam.
In relazione al primo profilo la questione è stata definita dalla Suprema Corte che in base alla motivazione sopra riportata ha individuato nell'art. 7, comma 20, del dl 78/2010 una norma speciale regolante la fattispecie del passaggio del personale dell'Istituto soppresso al . Controparte_2
In base a tale norma:<Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un' apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi
Pag. 8 di 16 ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello
Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni
a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici...>>.
In relazione a tale previsione, la Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente costituito, fra le numerose decisioni aventi analogo contenuto, dall'ordinanza n.641/2022 in base alla quale <l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n.
25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass., S.U., n.
22800/2010; Cass. n. 17081/2007); l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass., S.U., n. 22800/2010 e Cass.
n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n.
Pag. 9 di 16 32070/2019); corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell'assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità, il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell'ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell'amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017;
Cass. n. 3865/2012)>>.
Pertanto, la pretesa in discussione è infondata.
Altrettanto infondata è la pretesa all'inclusione del premio di produttività nell'assegno ad personam, come si desume dalla disciplina apprestata dall'art.48 del contratto collettivo 2000/2003 dei dipendenti dell' Parte_5
in riferimento al personale inquadrato nella categoria di quadro, come
[...] la Parte_1
Prevede l'articolo in questione rubricato <<- Premio di produttività -
Incentivazione del personale>>
<< Il monte complessivo del premio annuale di produttività, al netto degli oneri accessori, è determinato in funzione del numero dei dipendenti per livello di inquadramento. Detto ammontare complessivo viene determinato calcolando il valore della Tab. 3 moltiplicato per il numero dei dipendenti di ciascun livello.
Classificazione Premio di Produzione
QUADRI 15.000.000
Livello A 9.000.000
Livello B 7.200.000
Livello C 5.830.000
Livello D 4.550.000
Livello E 3.600.000
Pag. 10 di 16 Livello F 2.700.000
2. Il premio di produttività è erogato secondo le seguenti modalità:
o Il 20% dell'importo, di cui al comma 1, in funzione dei giorni di presenza.
L'ammontare del premio è determinato dal valore economico di un giorno per il numero di giorni lavorati nell'anno. Il valore economico di un giorno di presenza è dato dal rapporto tra la quota corrispondente al 20% del fondo e il totale delle giornate di presenza di ciascun livello di inquadramento.
o L'80% dell'importo, di cui al comma 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Amministrazione. L'ammontare del premio è determinato dal valore economico di un punto, di cui al comma 3, per il totale dei punti conseguiti. Il valore ececonomico di un punto è dato dal rapporto tra la quota corrispondente al 80% del fondo e il totale dei punti attribuiti ai dipendenti in ciascun livello di inquadramento.
3. I criteri per la valutazione, da effettuarsi da parte dei Dirigenti, relativa al
80% di cui sopra correlato al raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:
a. Risultati conseguiti rispetto a quelli oggettivamente conseguibili. Punti 1 - 5
b. Qualità dei risultati conseguiti. Punti 1 - 5
c. Spirito e contributo di iniziativa, di creatività, di proposta. Punti 1 - 5
d. Disponibilità, flessibilità. Punti 1 - 5.
4. Per i collaboratori inquadrati nella categoria "Quadri" il premio di produttività, nella misura del 100% dell'importo di cui al comma
1, è erogato esclusivamente in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione secondo i criteri di cui al comma 3 su valutazione del Direttore Generale, sentito il Dirigente di riferimento.
5. L'Amministrazione acquisisce le determinazioni sottoscritte dai Dirigenti, per il personale che hanno in forza nel proprio settore al 31 dicembre, previa intesa documentabile con i Dirigenti che hanno o che hanno avuto in forza ciascun dipendente anche per periodi parziali dell'anno. Sulle schede saranno indicati i periodi di lavoro presso altre strutture. Le schede sono intestate a ciascun dipendente che dovrà firmarle per presa visione.
Pag. 11 di 16
6. Il premio di produttività non concorrerà a determinare la base annua utile per il calcolo delle polizze e del TFR.>>.
Come si vede, per il personale inquadrato nella categoria quadri, come la il contratto collettivo appresta, al comma 4 dell'articolo in esame, Parte_1 una disciplina apposita, prevedendo che non operi la distinzione fra una quota correlata alla presenza ed una rapportata al raggiungimento degli obiettivi, distinzione sulla base della quale la aveva sostenuto, sin Parte_1 dall'instaurazione del giudizio, che dovesse includersi nell'assegno ad personam, fra le due appena indicate, la prima “quota” dell'emolumento.
Il premio di produttività, per i dipendenti inquadrati nella categoria di quadro, è un diritto condizionato nell'an e nel quantum al raggiungimento degli obiettivi. potendo il diritto essere escluso nell'interezza in caso di valutazione negativa del dirigente, come pure potendo la valutazione dirigenziale, se espressa in rapporto al grado di approssimazione rispetto agli obiettivi prefissati, incidere sulla misura dell'emolumento.
È evidente che la voce in questione non possa ricomprendersi fra quelle, certe nell'an e nel quantum, che la Suprema Corte, sulla base del dettato dell'art.7, comma 20, del dl n.78/2010, ha ritenuto dovessero essere conservate dal personale transitato al . CP_1
Non occorre dunque, nel caso di specie, neppure soffermarsi ad esaminare la questione, devoluta dal con le sue difese, della natura sostanzialmente CP_1 unitaria dell'emolumento “premio di produttività” e dell'inerenza della differenza dei criteri e parametri di calcolo alle componenti interne o frazioni della voce unica ed unitaria.
Si tratta di una tematica che viene in rilievo unicamente in relazione al diritto vantato dai dipendenti che non possiedono la qualifica di quadro, essendo, viceversa, per quest'ultima categoria (a cui appartiene la , il dettato Parte_1 contrattuale sopra riportato assolutamente univoco nel condizionare il diritto
(nell'esistenza e nell'ammontare) alla valutazione positiva dirigenziale con ciò caratterizzando l'emolumento come eventuale e naturalmente e necessariamente variabile.
Pag. 12 di 16 Pertanto, anche tale pretesa è infondata.
Dovendosi in questa sede procedere a regolare le spese di tutti i gradi, per effetto della riforma anche della residua valutazione favorevole all' (v, Cass. Parte_1
n. 15506 del 2018; Cass. n. 3978 del 2022, n. 29056 del 2024).) ed avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio (SSUU 32906 del 2022) per cui tutte le domande formulate dall'originaria ricorrente si sono rivelate infondate, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'originaria ricorrente.
Esse sono definite in base al dm operante al tempo dell'attuale liquidazione.
In ordine alla tariffa applicabile alle liquidazioni operate anche in sede di rinvio occorre precisare che tanto il D.M. n. 140 del 2012 (art. 41) quanto il D.M. n. 55 del 2014 (art. 28) come pure la modifica apprestata dal DM 147/2022 prevedono, come criterio temporale di applicazione, quello del momento della liquidazione dei compensi, stabilendo che le rispettive disposizioni si applichino per le liquidazioni avvenute successivamente alla corrispondente data di entrata in vigore ( nel caso il processo ha avuto inizio il 28 maggio 2015 e dunque si è dipanato nel tempo nella vigenza di tali decreti).
La Cassazione ha ripetutamente affermato che la liquidazione del compenso è unitaria sicché la disciplina vigente al momento della liquidazione trova applicazione anche quando la prestazione professionale si è in parte svolta nella vigenza di un precedente regolamento (v. Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012, in riferimento ai rapporti tra il D.M. 140/2012 e le abrogate tariffe professionali, con principio estensibile anche nella successione tra il D.M. 140/2012 ed il D.M.
55/2014 nonché l'attuale DM 147/2022.
Si è pure affermato che solo qualora un grado di giudizio si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. 140/2012 non operano i nuovi parametri, entrati in vigore dopo la sentenza ed in tal caso la prestazione professionale deve ritenersi completata con la sentenza sia pure limitatamente a quel grado (Cass. n. 21256 del 2016; Cass. n. 2748 del 2016; Cass. n. 13628 del
2015). Pur tuttavia si è anche precisato (Cass. n. 19181 del 2018; Cass. n. 31884 del 2018; Cass. n. 19989 del 2021) <che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336
Pag. 13 di 16 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello; tale interpretazione, oltre a rispondere alla lettera del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014, è maggiormente aderente all'effettivo svolgersi del processo ed alla ratio della disciplina regolamentare, come già individuata dalla Sezioni Unite nel citato arresto n. 17405 del 2012 laddove si è evidenziato che «alcuni degli elementi dei quali l'articolo 4 del decreto ministeriale impone di tenere conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse essere riferito a singoli atti o a singole fasi anziché alla prestazione professionale nella sua interezza» ( v., ex multis, anche
Cass Sez. L, Ordinanza n. 19943 /2023)
Gli stessi principi sono stati applicati anche nel caso di giudizio di rinvio (v. Cass.
n. 10056/2024).
Nel caso, considerato che oggetto del giudizio è sin dall'inizio anche l'affermazione della pregressa anzianità ai fini retributivi e pensionistici che, a differenza dei singoli emolumenti, ha continuato ad essere oggetto dei successivi gradi sino al presente, andando ad i integrare costantemente il disputatum, la causa va rapportata al quarto scaglione ( valore indeterminabile) accordando, per ogni grado, i compensi per la fase introduttiva, di studio e decisionale, liquidati in una misura che è fissata nel rispetto dei minimi tariffari.
Quanto alla domanda, formulata dal appellato nel costituirsi in questa CP_1 sede, di restituzione delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza d'appello cassata pari ad euro 2.147,34, la cui liquidazione pagamento è comprovata dalla stampa della validazione dell'ordine di pagamento operata dal dirigente responsabile con accredito su conto corrente in favore della Parte_1 in data 23 dicembre 2019, essa va accolta.
Infatti, il primo momento utile per formulare la richiesta di restituzione di dette spese, erogate dopo l'emissione della sentenza di secondo grado ( risalente al 26 giugno 2019) ed in esecuzione della stessa, è proprio il giudizio di rinvio ( art.389 cpc <Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra
Pag. 14 di 16 conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata>>).
Dovendo il Collegio statuire sugli accessori rispetto a tale importo, avendo il richiesto che vengano accordati anche gli interessi, va richiamato CP_1 quanto affermato ripetutamente in materia dalla Suprema Corte ossia che <in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (Cass., sez. 3, 19/10/2007,
n. 21992; Cass., sez. L, 18/6/2009, n. 14178).>> (da ultimo Cass. 1233/2025).
Pertanto, gli interessi che vanno accordati su tale importo, ex art. 1282 c.c., vanno fatti decorrere dal 23 dicembre 2019.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 17 aprile 2024 nei confronti del
[...]
(GIÀ Controparte_1 [...]
) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in sede di rinvio e nei limiti del devoluto operato dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 1958/2024 emessa il giorno 26 giugno 2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 15 di 16 -Rigetta integralmente l'originaria domanda e condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di ciascun grado del giudizio celebrato, liquidate, per il primo grado, in euro 3689, 00 oltre spese generali, per il secondo grado in euro
3473,00 oltre spese generali, per il grado di legittimità in euro 2755,00 oltre spese generali, e, infine, per il presente grado di rinvio in euro 3473,00 oltre spese generali, nonché alla restituzione al Controparte_1
(già ) dell'importo di euro 2.147,34 erogato Controparte_2 dall'amministrazione a titolo di spese in esecuzione della sentenza di appello cassata, somma dovuta oltre interessi dal 23 dicembre 2019.
Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 975/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il rinvio dalla
Cassazione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 1958/2024 emessa in data 18 gennaio 2024 e vertente tra
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Patrizia Pannunzi in sostituzione dell'Avv. Marco
Pepponi, seguente pec: ; Email_1
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE a seguito di rinvio dalla Cassazione-
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
) (cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC: Email_2
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE sul rinvio della Cassazione- Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il giorno 17 aprile 2024 Parte_1
ha richiesto a questa Corte di pronunciarsi a seguito del rinvio
[...] operato dalla Cassazione con l'ordinanza della Corte n. 1958/2024 emessa in data
18 gennaio 2024.
La giudice di legittimità, in accoglimento dei due motivi del ricorso presentati dal
(ora Controparte_2 Controparte_1
), ha cassato la sentenza di questa Corte n.1457/2019 emessa il 26 giugno
[...]
2019, sulla base delle considerazioni espresse nella parte motiva, rinviando alla
Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, alla quale ha demandato di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
La ricorrente in riassunzione ha chiesto al Collegio di pronunciarsi in ossequio ai principi definiti dalla Cassazione, contestualmente insistendo sul diritto al premio di produttività.
Il si è costituito chiedendo l'integrale reiezione delle domande CP_1 residuate a seguito del giudizio di legittimità evidenziando il tenore dell'art.48 del ccnl che fa della voce in esame un unico compenso che mira all'incentivazione al fine dichiarato di migliorare la produttività dei lavoratori.
La componente definita sulla base delle presenze del dipendente avrebbe anch'essa valenza incentivante, perché la produttività di un lavoratore dipenderebbe anche dalle sue presenze in servizio: dunque non sarebbe possibile
“scorporare” le due componenti e riconoscere la natura fissa e continuativa della sola quota legata alle presenze in servizio. Ciò in coerenza con la previsione dell'art.7 comma 20 del dl 78/2010 che escluderebbe che dall'attuazione di tali previsioni possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il ha chiesto la reiezione delle domande formulate dalla nel CP_1 Parte_1 ricorso in riassunzione, con riconoscimento delle spese del giudizio di legittimità
Pag. 2 di 16 nella misura indicata o nella diversa misura che sarà quantificata, oltre che delle spese dei precedenti gradi di merito, ivi comprese le spese legali del giudizio di rinvio e la condanna della controparte, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione dell'importo pari ad euro 2.147,34 oltre interessi legali corrispondente alla somma per la quale la Corte di Appello di Roma pronunciandosi nel 2019 aveva stabilito, al netto della compensazione dei 2/3, la condanna del . CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per riassunzione, ha investito questa Parte_1
Corte di Appello in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione, sezione lavoro, n. 1958/2024 della richiesta di <<... accogliere la domanda della ricorrente cosi come proposta con l'atto introduttivo del giudizio, ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sezione lavoro con l'ordinanza n. 1958/2024 ed in narrativa esposto, accertare e dichiarare dovuto alla ricorrente l'assegno ad personam ricalcolato con le voci escluse che rivestano i caratteri indicati dalla
Cassazione.>>.
Va premesso che, con l'originaria domanda, adiva il Parte_1
Tribunale GL di Roma, affermando che da dipendente dell' CP_3 [...] era transitata presso il Parte_2 Controparte_2
a seguito della soppressione del primo ente, avvenuta con D.L. 78/10,
[...]
e che, nonostante quanto previsto dalla normativa in oggetto, non aveva mantenuto il precedente trattamento retributivo.
La stessa, nello specifico, era, al momento del passaggio al Ministero, inquadrata presso l'Istituto di Promozione Industriale, da cui proveniva, come quadro e, transitando nell'amministrazione di destinazione, in base all'apposita tabella di
Pag. 3 di 16 corrispondenza trasfusa nel decreto dell'11 febbraio 2011, era stata ricompresa
(con decorrenza dal 31 maggio 2010 come da contratto individuale) nell'area terza fascia economica F4 del ccnl comparto ministeri.
Con contratto individuale del 12 gennaio 2011 all'art.3 era stato definito il suo trattamento economico rappresentato dallo stipendio tabellare compresa IIS per
13 mesi euro 27.504,13, indennità di amministrazione per 12 mesi euro 3.930,00, indennità di vacanza contrattuale importo annuo per 13 mesi euro 206,31, assegno ad personam importo annuo lordo comprensivo rateo per 13 mensilità
23.223,80.
Lamentava sia la mancata conservazione dell'anzianità di servizio maturata dall'Istituto di provenienza, sia la mancata conservazione di una serie di emolumenti che avrebbero dovuto, a suo dire, essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno ad personam.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto alla conservazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'ex IPI sin dalla data di assunzione, ed alla conservazione, mediante assegno ad personam, dell'indennità di funzione, del premio di produttività, della quota a carico dell'ex IPI riferita alla previdenza complementare PREVIGEN, del premio annuale , del premio polizza per Parte_3 il caso di morte e del premio polizza infortuni professionali ed extra professionali, dell'indennità di mensa o comunque delle voci ritenute di giustizia, con condanna del convenuto ad includere le suddette voci nell'assegno ad personam, CP_1
o in un'autonoma voce retributiva, a far data dall'1 giugno.2010 ed al pagamento delle differenze retributive specificate. Chiedeva, altresì, riconoscersi che l'assegno ad personam avrebbe dovuto intendersi al lordo dei successivi riassorbimenti, in riferimento alle indennità di vacanza contrattuale e di amministrazione.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda dichiarando il diritto della ricorrente al computo dell'anzianità di servizio maturata presso l'ex IPI dal dì della sua assunzione ed il diritto al computo nell'assegno ad personam del 50% del premio di produttività, della quota a carico dell'ex IPI riferita alla previdenza complementare PREVIGEN, del premio annuale , del premio polizza per Parte_3
Pag. 4 di 16 il caso di morte e del premio polizza infortuni professionali ed extra professionali, da quantificarsi annualmente dal primo giugno 2010, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
A seguito dell'appello proposto dal , la Corte di Appello di Roma CP_1 riformava parzialmente la sentenza impugnata accogliendo in parte l'appello del e lasciando ferma in favore della la sola statuizione CP_1 Parte_1 favorevole in ordine al diritto all'anzianità maturata presso l'IPI ed all'inclusione nell'assegno ad personam della quota del premio di produttività commisurato alle presenze.
In specie, ritenendo che trovasse applicazione l'art.2112 terzo comma cc in base al dettato dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, riconosceva l'anzianità di servizio maturata nel pregresso rapporto, mentre, quanto al trattamento retributivo, escludeva dal computo dell'assegno personale i versamenti effettuati al fondo di previdenza complementare , il controvalore delle polizze assicurative e CP_4 del premio annuale , trattandosi di voci ritenute estranee ai trattamenti Parte_3 accessori di cui all'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, in quanto non collegate
«alla natura alla modalità delle mansioni svolte>>, mentre includeva nell'assegno ad personam la quota del 50% del premio di produttività legata all'effettiva presenza in servizio, affermandone la natura di voce retributiva con requisiti di fissità e di continuità.
Avverso la suddetta decisione del giudice di secondo grado, il
[...]
proponeva impugnazione presso la Corte di Cassazione Controparte_2 limitatamente alla parti della decisione favorevoli alla lavoratrice, negando, con il primo motivo, l'operatività dell'art.2112 cc in ragione della natura privatistica dell' nonché della specialità della disciplina dettata dal citato art. 7 del d.l. n. Pt_2
78/2010 con l'effetto che non sarebbe dovuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio e, con il secondo, censurando, sempre sulla base del medesimo disposto normativo, l'inclusione nell'assegno personale del premio di produttività, voce che manterrebbe una funzione incentivante, anche nella quota di cui la contrattazione collettiva prevede il pagamento in rapporto ai giorni di effettiva presenza in servizio.
Pag. 5 di 16 La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi.
Trattando congiuntamente i due motivi, ha affermato che la sentenza di merito affermando l'applicabilità dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconoscendo l'anzianità di servizio, a prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto, si è discostata dall'orientamento dal giudice di legittimità (Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020,
40399/2021) con cui si è ritenuto che, seppure al momento della soppressione l' avesse già acquisito la personalità di diritto pubblico, nondimeno al Pt_2 fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. n.
165/2001, bensì l'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità.
Ha così motivato:
<si è detto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell'impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all'orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute» (art. 45, comma 3, del
d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell'amministrazione di appartenenza;
se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di
Pag. 6 di 16 reformatio in peius, abbia carattere retributivo e sia certa nell'an e nel quantum;
3.1. quanto all'anzianità di servizio è stato osservato che, anche nei casi di applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie per le ragioni già dette) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;
l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr.
Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);>>
Ha, quindi, concluso che la sentenza di appello non era conforme a tale orientamento, avendo ritenuto applicabile l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che nel caso non trovava applicazione, e che la stessa, pur confrontandosi anche con la disciplina dettata dall'art. 7 del d.l. n. 78/2010, <ha tuttavia incluso nell'assegno personale la quota del 50% del premio di produzione collegato alla presenza effettiva in servizio, sulla base del mero riscontro a posteriori del semplice dato di fatto della presenza costante della voce in busta paga, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale e, quindi, senza adeguatamente tenere conto dell'espressa limitazione della conservazione alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, da intendere nei termini sopra precisati.>>.
Tale necessaria premessa vale a delimitare l'oggetto del presente giudizio di rinvio, posto che sulle questioni diverse da quelle affrontate dalla Suprema Corte
e non oggetto di rimessione a questa Corte di merito, concernenti le pretese
Pag. 7 di 16 economiche per le quali si sono pronunziati sfavorevolmente prima il Tribunale
e poi la Corte di Appello di Roma si è formato il giudicato interno in difetto d'impugnativa dell'interessata.
Pertanto, la richiesta formulata dall' in questa sede di Parte_4
<<...accertare e dichiarare dovuto alla ricorrente l'assegno ad personam ricalcolato con le voci escluse che rivestano i caratteri indicati dalla
Cassazione.>> se intesa a recuperare l'esame da parte del Collegio di voci del trattamento economico ulteriori rispetto al premio di produttività è inammissibile in quanto compiuta in violazione del giudicato interno (si ricorda che le impugnazioni sono state via via promosse esclusivamente dal in CP_1 riferimento alle parti delle statuizioni di primo e di secondo grado a lui sfavorevoli
-entrambi i giudici statuivano un accoglimento parziale dell'originaria domanda- mentre l' non ha mai proposto alcuna impugnazione alle parti delle Parte_1 statuizioni a lei sfavorevoli)
Pertanto, nell'attuale giudizio di rinvio, il thema decidendum è limitato alla valutazione del diritto alla conservazione dell'anzianità di servizio ed all'inclusione del premio di produttività nel calcolo dell'assegno ad personam.
In relazione al primo profilo la questione è stata definita dalla Suprema Corte che in base alla motivazione sopra riportata ha individuato nell'art. 7, comma 20, del dl 78/2010 una norma speciale regolante la fattispecie del passaggio del personale dell'Istituto soppresso al . Controparte_2
In base a tale norma:<Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un' apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi
Pag. 8 di 16 ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello
Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni
a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici...>>.
In relazione a tale previsione, la Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente costituito, fra le numerose decisioni aventi analogo contenuto, dall'ordinanza n.641/2022 in base alla quale <l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n.
25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass., S.U., n.
22800/2010; Cass. n. 17081/2007); l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass., S.U., n. 22800/2010 e Cass.
n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n.
Pag. 9 di 16 32070/2019); corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell'assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità, il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell'ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell'amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017;
Cass. n. 3865/2012)>>.
Pertanto, la pretesa in discussione è infondata.
Altrettanto infondata è la pretesa all'inclusione del premio di produttività nell'assegno ad personam, come si desume dalla disciplina apprestata dall'art.48 del contratto collettivo 2000/2003 dei dipendenti dell' Parte_5
in riferimento al personale inquadrato nella categoria di quadro, come
[...] la Parte_1
Prevede l'articolo in questione rubricato <<- Premio di produttività -
Incentivazione del personale>>
<< Il monte complessivo del premio annuale di produttività, al netto degli oneri accessori, è determinato in funzione del numero dei dipendenti per livello di inquadramento. Detto ammontare complessivo viene determinato calcolando il valore della Tab. 3 moltiplicato per il numero dei dipendenti di ciascun livello.
Classificazione Premio di Produzione
QUADRI 15.000.000
Livello A 9.000.000
Livello B 7.200.000
Livello C 5.830.000
Livello D 4.550.000
Livello E 3.600.000
Pag. 10 di 16 Livello F 2.700.000
2. Il premio di produttività è erogato secondo le seguenti modalità:
o Il 20% dell'importo, di cui al comma 1, in funzione dei giorni di presenza.
L'ammontare del premio è determinato dal valore economico di un giorno per il numero di giorni lavorati nell'anno. Il valore economico di un giorno di presenza è dato dal rapporto tra la quota corrispondente al 20% del fondo e il totale delle giornate di presenza di ciascun livello di inquadramento.
o L'80% dell'importo, di cui al comma 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Amministrazione. L'ammontare del premio è determinato dal valore economico di un punto, di cui al comma 3, per il totale dei punti conseguiti. Il valore ececonomico di un punto è dato dal rapporto tra la quota corrispondente al 80% del fondo e il totale dei punti attribuiti ai dipendenti in ciascun livello di inquadramento.
3. I criteri per la valutazione, da effettuarsi da parte dei Dirigenti, relativa al
80% di cui sopra correlato al raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:
a. Risultati conseguiti rispetto a quelli oggettivamente conseguibili. Punti 1 - 5
b. Qualità dei risultati conseguiti. Punti 1 - 5
c. Spirito e contributo di iniziativa, di creatività, di proposta. Punti 1 - 5
d. Disponibilità, flessibilità. Punti 1 - 5.
4. Per i collaboratori inquadrati nella categoria "Quadri" il premio di produttività, nella misura del 100% dell'importo di cui al comma
1, è erogato esclusivamente in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione secondo i criteri di cui al comma 3 su valutazione del Direttore Generale, sentito il Dirigente di riferimento.
5. L'Amministrazione acquisisce le determinazioni sottoscritte dai Dirigenti, per il personale che hanno in forza nel proprio settore al 31 dicembre, previa intesa documentabile con i Dirigenti che hanno o che hanno avuto in forza ciascun dipendente anche per periodi parziali dell'anno. Sulle schede saranno indicati i periodi di lavoro presso altre strutture. Le schede sono intestate a ciascun dipendente che dovrà firmarle per presa visione.
Pag. 11 di 16
6. Il premio di produttività non concorrerà a determinare la base annua utile per il calcolo delle polizze e del TFR.>>.
Come si vede, per il personale inquadrato nella categoria quadri, come la il contratto collettivo appresta, al comma 4 dell'articolo in esame, Parte_1 una disciplina apposita, prevedendo che non operi la distinzione fra una quota correlata alla presenza ed una rapportata al raggiungimento degli obiettivi, distinzione sulla base della quale la aveva sostenuto, sin Parte_1 dall'instaurazione del giudizio, che dovesse includersi nell'assegno ad personam, fra le due appena indicate, la prima “quota” dell'emolumento.
Il premio di produttività, per i dipendenti inquadrati nella categoria di quadro, è un diritto condizionato nell'an e nel quantum al raggiungimento degli obiettivi. potendo il diritto essere escluso nell'interezza in caso di valutazione negativa del dirigente, come pure potendo la valutazione dirigenziale, se espressa in rapporto al grado di approssimazione rispetto agli obiettivi prefissati, incidere sulla misura dell'emolumento.
È evidente che la voce in questione non possa ricomprendersi fra quelle, certe nell'an e nel quantum, che la Suprema Corte, sulla base del dettato dell'art.7, comma 20, del dl n.78/2010, ha ritenuto dovessero essere conservate dal personale transitato al . CP_1
Non occorre dunque, nel caso di specie, neppure soffermarsi ad esaminare la questione, devoluta dal con le sue difese, della natura sostanzialmente CP_1 unitaria dell'emolumento “premio di produttività” e dell'inerenza della differenza dei criteri e parametri di calcolo alle componenti interne o frazioni della voce unica ed unitaria.
Si tratta di una tematica che viene in rilievo unicamente in relazione al diritto vantato dai dipendenti che non possiedono la qualifica di quadro, essendo, viceversa, per quest'ultima categoria (a cui appartiene la , il dettato Parte_1 contrattuale sopra riportato assolutamente univoco nel condizionare il diritto
(nell'esistenza e nell'ammontare) alla valutazione positiva dirigenziale con ciò caratterizzando l'emolumento come eventuale e naturalmente e necessariamente variabile.
Pag. 12 di 16 Pertanto, anche tale pretesa è infondata.
Dovendosi in questa sede procedere a regolare le spese di tutti i gradi, per effetto della riforma anche della residua valutazione favorevole all' (v, Cass. Parte_1
n. 15506 del 2018; Cass. n. 3978 del 2022, n. 29056 del 2024).) ed avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio (SSUU 32906 del 2022) per cui tutte le domande formulate dall'originaria ricorrente si sono rivelate infondate, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'originaria ricorrente.
Esse sono definite in base al dm operante al tempo dell'attuale liquidazione.
In ordine alla tariffa applicabile alle liquidazioni operate anche in sede di rinvio occorre precisare che tanto il D.M. n. 140 del 2012 (art. 41) quanto il D.M. n. 55 del 2014 (art. 28) come pure la modifica apprestata dal DM 147/2022 prevedono, come criterio temporale di applicazione, quello del momento della liquidazione dei compensi, stabilendo che le rispettive disposizioni si applichino per le liquidazioni avvenute successivamente alla corrispondente data di entrata in vigore ( nel caso il processo ha avuto inizio il 28 maggio 2015 e dunque si è dipanato nel tempo nella vigenza di tali decreti).
La Cassazione ha ripetutamente affermato che la liquidazione del compenso è unitaria sicché la disciplina vigente al momento della liquidazione trova applicazione anche quando la prestazione professionale si è in parte svolta nella vigenza di un precedente regolamento (v. Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012, in riferimento ai rapporti tra il D.M. 140/2012 e le abrogate tariffe professionali, con principio estensibile anche nella successione tra il D.M. 140/2012 ed il D.M.
55/2014 nonché l'attuale DM 147/2022.
Si è pure affermato che solo qualora un grado di giudizio si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. 140/2012 non operano i nuovi parametri, entrati in vigore dopo la sentenza ed in tal caso la prestazione professionale deve ritenersi completata con la sentenza sia pure limitatamente a quel grado (Cass. n. 21256 del 2016; Cass. n. 2748 del 2016; Cass. n. 13628 del
2015). Pur tuttavia si è anche precisato (Cass. n. 19181 del 2018; Cass. n. 31884 del 2018; Cass. n. 19989 del 2021) <che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336
Pag. 13 di 16 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello; tale interpretazione, oltre a rispondere alla lettera del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014, è maggiormente aderente all'effettivo svolgersi del processo ed alla ratio della disciplina regolamentare, come già individuata dalla Sezioni Unite nel citato arresto n. 17405 del 2012 laddove si è evidenziato che «alcuni degli elementi dei quali l'articolo 4 del decreto ministeriale impone di tenere conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse essere riferito a singoli atti o a singole fasi anziché alla prestazione professionale nella sua interezza» ( v., ex multis, anche
Cass Sez. L, Ordinanza n. 19943 /2023)
Gli stessi principi sono stati applicati anche nel caso di giudizio di rinvio (v. Cass.
n. 10056/2024).
Nel caso, considerato che oggetto del giudizio è sin dall'inizio anche l'affermazione della pregressa anzianità ai fini retributivi e pensionistici che, a differenza dei singoli emolumenti, ha continuato ad essere oggetto dei successivi gradi sino al presente, andando ad i integrare costantemente il disputatum, la causa va rapportata al quarto scaglione ( valore indeterminabile) accordando, per ogni grado, i compensi per la fase introduttiva, di studio e decisionale, liquidati in una misura che è fissata nel rispetto dei minimi tariffari.
Quanto alla domanda, formulata dal appellato nel costituirsi in questa CP_1 sede, di restituzione delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza d'appello cassata pari ad euro 2.147,34, la cui liquidazione pagamento è comprovata dalla stampa della validazione dell'ordine di pagamento operata dal dirigente responsabile con accredito su conto corrente in favore della Parte_1 in data 23 dicembre 2019, essa va accolta.
Infatti, il primo momento utile per formulare la richiesta di restituzione di dette spese, erogate dopo l'emissione della sentenza di secondo grado ( risalente al 26 giugno 2019) ed in esecuzione della stessa, è proprio il giudizio di rinvio ( art.389 cpc <Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra
Pag. 14 di 16 conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata>>).
Dovendo il Collegio statuire sugli accessori rispetto a tale importo, avendo il richiesto che vengano accordati anche gli interessi, va richiamato CP_1 quanto affermato ripetutamente in materia dalla Suprema Corte ossia che <in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (Cass., sez. 3, 19/10/2007,
n. 21992; Cass., sez. L, 18/6/2009, n. 14178).>> (da ultimo Cass. 1233/2025).
Pertanto, gli interessi che vanno accordati su tale importo, ex art. 1282 c.c., vanno fatti decorrere dal 23 dicembre 2019.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 17 aprile 2024 nei confronti del
[...]
(GIÀ Controparte_1 [...]
) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in sede di rinvio e nei limiti del devoluto operato dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 1958/2024 emessa il giorno 26 giugno 2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 15 di 16 -Rigetta integralmente l'originaria domanda e condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di ciascun grado del giudizio celebrato, liquidate, per il primo grado, in euro 3689, 00 oltre spese generali, per il secondo grado in euro
3473,00 oltre spese generali, per il grado di legittimità in euro 2755,00 oltre spese generali, e, infine, per il presente grado di rinvio in euro 3473,00 oltre spese generali, nonché alla restituzione al Controparte_1
(già ) dell'importo di euro 2.147,34 erogato Controparte_2 dall'amministrazione a titolo di spese in esecuzione della sentenza di appello cassata, somma dovuta oltre interessi dal 23 dicembre 2019.
Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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