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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2131/2024 promossa da:
( C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Salvatore Melis Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
( C.F. ) CP_2 C.F._3
( C.F. CP_3 C.F._4
(C.F ) CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto: usucapione di beni immobili trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: Voglia l'Ill.mo Sig.Giudice adito, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attore, nato a [...] il [...], (cf Parte_1
), proprietario esclusivo per intervenuta usucapione, del bene immobile sito nel C.F._1
Comune di Villaputzu ed identificato catastalmente al Foglio 48 del catasto terreni Comune di
Villaputzu, Area Urbana, particella 4977 di 400 mq.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.pc. ha chiesto di accertare l'avvenuto Parte_1 acquisto per usucapione ventennale dei beni immobili siti nel Comune di Villaputzu nella via Santa
pagina 1 di 6 Vittoria nn. 33/35 e identificati catastalmente al Foglio 48 del catasto terreni Comune di Villaputzu,
Area Urbana particella 4977 di 400 mq.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto di essere nel possesso dei terreni da oltre 20 anni, uti dominus, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, indisturbatamente, di averlo coltivato e recintato, nonché di aver provveduto a realizzarvi un fabbricato ad uso abitazione.
Più precisamente ha allegato:
- di avere provveduto a recintare il terreno per cui è causa e di avervi poi edificato una casa per civile abitazione (cfr. doc. 3, concessione edilizia, autorizzazione a recintare e spianare il terreno e ricevute di pagamento delle imposte e tasse su concessione);
- di avere sempre utilizzato, unitamente alla sua famiglia, la casa e l'annesso terreno, con la precisazione che, pur essendo residente in [...], l'ha utilizzata quale casa vacanza per lunghi periodi all'anno (anche sei mesi), conservandone il dominio ed escludendo i terzi dal godimento della casa e del terreno;
- che il terreno sul quale insiste la casa è intestato catastalmente a (fu ) nato a PE Per_2
Villaputzu il 23/03/1898 ed ivi deceduto l'11/07/1976;
- che da ricerche effettuate presso il Comune di Villaputzu è emerso che ha avuto un PE figlio di nome;
PE
- che è deceduto in data 21/10/2012 in Muravera ed ha lasciato quali eredi, oltre alla Persona_4 moglie i tre figli;
e Controparte_1 CP_4 CP_3 CP_2
- che non è stata rinvenuta una dichiarazione di successione del fù né in generale, né PE relativamente al terreno indicato, né è emersa alcuna formalità ipotecaria sul terreno oggetto di causa;
- che il fabbricato edificato ed utilizzato per civile abitazione non è stato accatastato, proprio per le difficoltà connesse alla titolarità del terreno del quale si chiede l'usucapione;
- che la regolarizzazione del titolo dominicale sul terreno, per cui si procede, appare indispensabile per procedere all'accatastamento.
I convenuti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
***
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
La domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di cui si dirà.
Occorre chiarire che il riferimento nel corpo del ricorso, quanto alla via Santa Vittoria con riferimento al bene per cui è causa sia frutto di un errore materiale, posto che l'accesso al mappale in questione, come emerge dalla documentazione in atti è situato nella via Verga 6. In tal senso hanno deposto i testi, sui capi di prova – contenuti nel corpo del ricorso – che fanno correttamente riferimento alla via Verga pagina 2 di 6 e alla citata via Verga fanno riferimento le foto in atti. In ogni caso dalla documentazione in atti risulta indubbio il riferimento al mappale 4977.
Tanto premesso, in termini generali, è pacifico che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui. Perché si realizzi l'usucapione di un diritto di proprietà, come nel caso di specie, è necessario l'esercizio continuato e non interrotto di un potere di fatto sulla cosa che corrisponda al diritto medesimo per un tempo determinato dalla legge e che, per i beni immobili, corrisponde a venti anni. Tale possesso si deve manifestare attraverso atti idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La legge richiede anche un elemento psicologico in capo a chi vuole usucapire un bene. Tale elemento psicologico viene individuato nell' animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (Cass. Civ.
9671/2014).
Il comportamento materiale attuato sul bene deve essere, quindi, accompagnato dall'intenzione, resa palese a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, e quindi deve essere tale da rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario esclusivo della res.
Orbene, nel caso di specie l'attore ha allegato di essere nel possesso del compendio immobiliare per cui
è causa e che lo stesso risulta essere catastalmente intestato a originario proprietario, PE deceduto in data 11 luglio 1976.
Dalla certificazione anagrafica rilasciata dall'Ufficio demografico del Comune di Villaputzu prodotto unitamente al ricorso (doc.6) si evince che il Sig. , ha avuto un unico figlio di nome PE
, deceduto in data 21/10/2012 in Muravera che ha lasciato quali eredi, oltre alla moglie PE
i tre figli;
e tutti evocati nel presente Controparte_1 CP_4 CP_3 CP_2 giudizio, e tutti dichiarati contumaci.
Ciò posto, gli assunti dell'attore appaiono confortati dalle risultanze dell'istruttoria orale esperita nel presente giudizio: i testi escussi hanno riconosciuto l'immobile oggetto di causa dalle fotografie mostrate e dalla mappa tipografica ed hanno confermato, senza alcuna contraddizione, che l'attore ha posseduto per oltre venti anni, e possiede tuttora, gli immobili per cui è causa, ed ha provveduto senza alcuna contestazione di terzi, a costruirvi un fabbricato adibito ad abitazione, a recintare, piantumare e utilizzare quale ricovero attrezzi per mezzi destinati all'agricoltura il terreno adiacente.
Più precisamente cognata dell'attore, ha dichiarato di essersi fidanzata con l'attuale Tes_1
pagina 3 di 6 marito (fratello dell'attore) nel 1980 e che in quell'anno l'attore aveva già comprato il terreno, sul quale stava iniziando a costruire la casa, che ha terminato nel 1986.
nipote dell'attore, ha precisato che lo zio (fratello del padre), da quando è nata, ha Testimone_2 sempre vissuto in quella casa;
e di recarsi personalmente in inverno per innaffiare le piante.
Risulta, altresì, dagli atti di causa che l'attore ha esercitato, rispetto all'immobile di cui richiede che venga riconosciuta proprietaria per usucapione, un potere che tanto oggettivamente quanto soggettivamente può essere riconosciuto quale potere uti dominus.
Ha, infatti, chiesto ed ottenuto in data 16 marzo 1981 la concessione edilizia per la costruzione di una casa per civile abitazione nel terreno per cui è causa, nonché l'autorizzazione in data 7 settembre 1992 per lo spianamento, la realizzazione di una recinzione e di un cancello, corrispondendo i gli oneri relativi alle citate pratiche edilizie.
La costruzione di un fabbricato e la recinzione del terreno confermano l'esercizio di fatto, per oltre un ventennio, di un potere corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Invero, la recinzione materiale del fondo agricolo costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios, rappresentando una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso.
Al riguardo deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios,
e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto(Cass. Civ. Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022).
Parimenti, l'attività di edificazione, che non involge solo la costruzione, ma prima di tutto il terreno ove lo stesso è posto, costituisce dimostrazione di possesso valido e significativo ai fini dell'usucapione.
I testi hanno poi confermato come l'unico ad avere la disponibilità dell'immobile in via esclusiva fosse pagina 4 di 6 l'attore, il quale lo ha principalmente destinato a residenza estiva, ma ne ha costantemente curato la manutenzione durante l'intero corso dell'anno avvalendosi a tal fine della collaborazione di terze persone.
I richiamati riscontri probatori consentono dunque di ritenere accertata in capo alla parte attrice la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Stante la sussistenza del possesso uti dominus protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo all'attore l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dell'immobile sito nel Comune di Villaputzu ed identificato catastalmente al Foglio 48 del catasto terreni Comune di Villaputzu, Area Urbana, particella 4977 di 400 mq.
Deve, quindi, concludersi che il possesso dell'attore idoneo all'usucapione si è protratto senza interruzioni per un periodo di tempo che, alla data della citazione, risultava anche superiore al ventennio necessario per l'usucapione.
Le spese di lite, avendo l'attore richiesto la refusione di esse solo in caso di opposizione da parte dei convenuti, i quali, al contrario, sono rimasti contumaci, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara che è divenuto Parte_1 proprietario, per intervenuta prescrizione acquisitiva ex art. 1158 cod. civ., dell'immobile sito nel
Comune di Villaputzu ed identificato catastalmente al Foglio 48 del catasto terreni Comune di
Villaputzu, Area Urbana, particella 4977;
2) Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione e opposizione da parte dei convenuti.
pagina 5 di 6 La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Cagliari, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Murru
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2131/2024 promossa da:
( C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Salvatore Melis Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
( C.F. ) CP_2 C.F._3
( C.F. CP_3 C.F._4
(C.F ) CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto: usucapione di beni immobili trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: Voglia l'Ill.mo Sig.Giudice adito, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attore, nato a [...] il [...], (cf Parte_1
), proprietario esclusivo per intervenuta usucapione, del bene immobile sito nel C.F._1
Comune di Villaputzu ed identificato catastalmente al Foglio 48 del catasto terreni Comune di
Villaputzu, Area Urbana, particella 4977 di 400 mq.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.pc. ha chiesto di accertare l'avvenuto Parte_1 acquisto per usucapione ventennale dei beni immobili siti nel Comune di Villaputzu nella via Santa
pagina 1 di 6 Vittoria nn. 33/35 e identificati catastalmente al Foglio 48 del catasto terreni Comune di Villaputzu,
Area Urbana particella 4977 di 400 mq.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto di essere nel possesso dei terreni da oltre 20 anni, uti dominus, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, indisturbatamente, di averlo coltivato e recintato, nonché di aver provveduto a realizzarvi un fabbricato ad uso abitazione.
Più precisamente ha allegato:
- di avere provveduto a recintare il terreno per cui è causa e di avervi poi edificato una casa per civile abitazione (cfr. doc. 3, concessione edilizia, autorizzazione a recintare e spianare il terreno e ricevute di pagamento delle imposte e tasse su concessione);
- di avere sempre utilizzato, unitamente alla sua famiglia, la casa e l'annesso terreno, con la precisazione che, pur essendo residente in [...], l'ha utilizzata quale casa vacanza per lunghi periodi all'anno (anche sei mesi), conservandone il dominio ed escludendo i terzi dal godimento della casa e del terreno;
- che il terreno sul quale insiste la casa è intestato catastalmente a (fu ) nato a PE Per_2
Villaputzu il 23/03/1898 ed ivi deceduto l'11/07/1976;
- che da ricerche effettuate presso il Comune di Villaputzu è emerso che ha avuto un PE figlio di nome;
PE
- che è deceduto in data 21/10/2012 in Muravera ed ha lasciato quali eredi, oltre alla Persona_4 moglie i tre figli;
e Controparte_1 CP_4 CP_3 CP_2
- che non è stata rinvenuta una dichiarazione di successione del fù né in generale, né PE relativamente al terreno indicato, né è emersa alcuna formalità ipotecaria sul terreno oggetto di causa;
- che il fabbricato edificato ed utilizzato per civile abitazione non è stato accatastato, proprio per le difficoltà connesse alla titolarità del terreno del quale si chiede l'usucapione;
- che la regolarizzazione del titolo dominicale sul terreno, per cui si procede, appare indispensabile per procedere all'accatastamento.
I convenuti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
***
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
La domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di cui si dirà.
Occorre chiarire che il riferimento nel corpo del ricorso, quanto alla via Santa Vittoria con riferimento al bene per cui è causa sia frutto di un errore materiale, posto che l'accesso al mappale in questione, come emerge dalla documentazione in atti è situato nella via Verga 6. In tal senso hanno deposto i testi, sui capi di prova – contenuti nel corpo del ricorso – che fanno correttamente riferimento alla via Verga pagina 2 di 6 e alla citata via Verga fanno riferimento le foto in atti. In ogni caso dalla documentazione in atti risulta indubbio il riferimento al mappale 4977.
Tanto premesso, in termini generali, è pacifico che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui. Perché si realizzi l'usucapione di un diritto di proprietà, come nel caso di specie, è necessario l'esercizio continuato e non interrotto di un potere di fatto sulla cosa che corrisponda al diritto medesimo per un tempo determinato dalla legge e che, per i beni immobili, corrisponde a venti anni. Tale possesso si deve manifestare attraverso atti idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La legge richiede anche un elemento psicologico in capo a chi vuole usucapire un bene. Tale elemento psicologico viene individuato nell' animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (Cass. Civ.
9671/2014).
Il comportamento materiale attuato sul bene deve essere, quindi, accompagnato dall'intenzione, resa palese a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, e quindi deve essere tale da rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario esclusivo della res.
Orbene, nel caso di specie l'attore ha allegato di essere nel possesso del compendio immobiliare per cui
è causa e che lo stesso risulta essere catastalmente intestato a originario proprietario, PE deceduto in data 11 luglio 1976.
Dalla certificazione anagrafica rilasciata dall'Ufficio demografico del Comune di Villaputzu prodotto unitamente al ricorso (doc.6) si evince che il Sig. , ha avuto un unico figlio di nome PE
, deceduto in data 21/10/2012 in Muravera che ha lasciato quali eredi, oltre alla moglie PE
i tre figli;
e tutti evocati nel presente Controparte_1 CP_4 CP_3 CP_2 giudizio, e tutti dichiarati contumaci.
Ciò posto, gli assunti dell'attore appaiono confortati dalle risultanze dell'istruttoria orale esperita nel presente giudizio: i testi escussi hanno riconosciuto l'immobile oggetto di causa dalle fotografie mostrate e dalla mappa tipografica ed hanno confermato, senza alcuna contraddizione, che l'attore ha posseduto per oltre venti anni, e possiede tuttora, gli immobili per cui è causa, ed ha provveduto senza alcuna contestazione di terzi, a costruirvi un fabbricato adibito ad abitazione, a recintare, piantumare e utilizzare quale ricovero attrezzi per mezzi destinati all'agricoltura il terreno adiacente.
Più precisamente cognata dell'attore, ha dichiarato di essersi fidanzata con l'attuale Tes_1
pagina 3 di 6 marito (fratello dell'attore) nel 1980 e che in quell'anno l'attore aveva già comprato il terreno, sul quale stava iniziando a costruire la casa, che ha terminato nel 1986.
nipote dell'attore, ha precisato che lo zio (fratello del padre), da quando è nata, ha Testimone_2 sempre vissuto in quella casa;
e di recarsi personalmente in inverno per innaffiare le piante.
Risulta, altresì, dagli atti di causa che l'attore ha esercitato, rispetto all'immobile di cui richiede che venga riconosciuta proprietaria per usucapione, un potere che tanto oggettivamente quanto soggettivamente può essere riconosciuto quale potere uti dominus.
Ha, infatti, chiesto ed ottenuto in data 16 marzo 1981 la concessione edilizia per la costruzione di una casa per civile abitazione nel terreno per cui è causa, nonché l'autorizzazione in data 7 settembre 1992 per lo spianamento, la realizzazione di una recinzione e di un cancello, corrispondendo i gli oneri relativi alle citate pratiche edilizie.
La costruzione di un fabbricato e la recinzione del terreno confermano l'esercizio di fatto, per oltre un ventennio, di un potere corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Invero, la recinzione materiale del fondo agricolo costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios, rappresentando una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso.
Al riguardo deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios,
e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto(Cass. Civ. Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022).
Parimenti, l'attività di edificazione, che non involge solo la costruzione, ma prima di tutto il terreno ove lo stesso è posto, costituisce dimostrazione di possesso valido e significativo ai fini dell'usucapione.
I testi hanno poi confermato come l'unico ad avere la disponibilità dell'immobile in via esclusiva fosse pagina 4 di 6 l'attore, il quale lo ha principalmente destinato a residenza estiva, ma ne ha costantemente curato la manutenzione durante l'intero corso dell'anno avvalendosi a tal fine della collaborazione di terze persone.
I richiamati riscontri probatori consentono dunque di ritenere accertata in capo alla parte attrice la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Stante la sussistenza del possesso uti dominus protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo all'attore l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dell'immobile sito nel Comune di Villaputzu ed identificato catastalmente al Foglio 48 del catasto terreni Comune di Villaputzu, Area Urbana, particella 4977 di 400 mq.
Deve, quindi, concludersi che il possesso dell'attore idoneo all'usucapione si è protratto senza interruzioni per un periodo di tempo che, alla data della citazione, risultava anche superiore al ventennio necessario per l'usucapione.
Le spese di lite, avendo l'attore richiesto la refusione di esse solo in caso di opposizione da parte dei convenuti, i quali, al contrario, sono rimasti contumaci, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara che è divenuto Parte_1 proprietario, per intervenuta prescrizione acquisitiva ex art. 1158 cod. civ., dell'immobile sito nel
Comune di Villaputzu ed identificato catastalmente al Foglio 48 del catasto terreni Comune di
Villaputzu, Area Urbana, particella 4977;
2) Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione e opposizione da parte dei convenuti.
pagina 5 di 6 La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Cagliari, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Murru
pagina 6 di 6