CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2944/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16240/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026378521000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2852/2026 depositato il
15/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER al fine di impugnare l' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 07120259026378521000 notificato in data 12 agosto 2025 avente ad oggetto una richiesta di pagamento per la Tassa Rifiuti Solidi
e relative sanzioni per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un importo totale pari ad € 378,40
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico e in ogni caso l' intervenuta prescrizione quinquennale
Chiede quindi annullarsi l' intimazione con vittoria di spese
Si costituisce l' ADER che, preliminarmente, eccepisce l' inammissibilità del ricorso per non aver il contribuente convenuto anche l' ente creditore S.A.P NA per conto del Comune di Napoli
Esibisce e deposita copia della relata di notifica dell' avviso di accertamento prodromico notificato in data
14.11.2019 mediante affissione all' albo comunale evidenziando che lo stesso è divenuto definitivo non essendo stato impugnato nei 60 giorni successivi
Chiede quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Con successive note il contribuente evidenzia che, pur essendo la cartella stata notificata nel 2019, la pretesa inerisce ad annualità di molti anni orsono e che in ogni caso la cartella fu notificata allorquando il credito era già prescritto
Insiste quindi per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato
L' avviso di accertamento prodromico è stato ritualmente notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente il 14.11.2019 mediante affissione all' albo comunale.
Da quanto documentato la notifica è stata espletata in maniera rituale essendo state compiute tutte le formalità richieste
La pretesa si è quindi cristallizzata non essendo stata impugnata la cartella nei 60 giorni successivi
Tanto premesso, la richiesta dell' Ufficio è da considerarsi tempestiva in virtù del sopravvenire della normativa emergenziale COVID che ha prorogato i termini di riscossione di 542 giorni.
La cartella, infatti, notificata il 14.11.2019, è divenuta definitiva decorsi 60 giorni, ovvero in data
13.01.2020.
Da quella data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione che sarebbe elasso al 13.01.2025 ma, in ragione della richiamata normativa, si è prorogato di 542 giorni di guisa che l' intimazione, notificata in data 12.08.2025 è da considerarsi tempestiva
Il ricorso va quindi rigettato. Spese compensate attesa la non univoca interpretazione giurisprudenziale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16240/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026378521000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2852/2026 depositato il
15/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER al fine di impugnare l' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 07120259026378521000 notificato in data 12 agosto 2025 avente ad oggetto una richiesta di pagamento per la Tassa Rifiuti Solidi
e relative sanzioni per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un importo totale pari ad € 378,40
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico e in ogni caso l' intervenuta prescrizione quinquennale
Chiede quindi annullarsi l' intimazione con vittoria di spese
Si costituisce l' ADER che, preliminarmente, eccepisce l' inammissibilità del ricorso per non aver il contribuente convenuto anche l' ente creditore S.A.P NA per conto del Comune di Napoli
Esibisce e deposita copia della relata di notifica dell' avviso di accertamento prodromico notificato in data
14.11.2019 mediante affissione all' albo comunale evidenziando che lo stesso è divenuto definitivo non essendo stato impugnato nei 60 giorni successivi
Chiede quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Con successive note il contribuente evidenzia che, pur essendo la cartella stata notificata nel 2019, la pretesa inerisce ad annualità di molti anni orsono e che in ogni caso la cartella fu notificata allorquando il credito era già prescritto
Insiste quindi per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato
L' avviso di accertamento prodromico è stato ritualmente notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente il 14.11.2019 mediante affissione all' albo comunale.
Da quanto documentato la notifica è stata espletata in maniera rituale essendo state compiute tutte le formalità richieste
La pretesa si è quindi cristallizzata non essendo stata impugnata la cartella nei 60 giorni successivi
Tanto premesso, la richiesta dell' Ufficio è da considerarsi tempestiva in virtù del sopravvenire della normativa emergenziale COVID che ha prorogato i termini di riscossione di 542 giorni.
La cartella, infatti, notificata il 14.11.2019, è divenuta definitiva decorsi 60 giorni, ovvero in data
13.01.2020.
Da quella data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione che sarebbe elasso al 13.01.2025 ma, in ragione della richiamata normativa, si è prorogato di 542 giorni di guisa che l' intimazione, notificata in data 12.08.2025 è da considerarsi tempestiva
Il ricorso va quindi rigettato. Spese compensate attesa la non univoca interpretazione giurisprudenziale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese