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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/08/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
RG. N. 367 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiuzione e pendente
TRA
) in proprio e in q. di legale Parte_1 C.F._1 rapp.nte p.t. di - con Controparte_1 sede in Caprarola (VT), P. IVA con l'Avv. Giuliano MIGLIORATI P.IVA_1 come da procura in atti Ricorrente E
) Resistente Controparte_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 le parti hanno trasmesso come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 24.01.2024 emessa sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 19/2023, datato 18.09.2023 del Nucleo Carabinieri Forestale di Civita Castellana per la violazione dell'art. 7 e 58 L.R. Lazio 39/02 art.130, 131, 137 lett. b) e 143 lett. b) del R.R. n. 07/05, sanzionato dall'art. 84, co. 1, lett. b) punto 2 e 84 e co. 2 L.R. Lazio 39/02, “per aver abbattuto e sradicato n. 15 piante di cerro e rovella del diametro medio di circa c. 30, in buono stato fisico e vegetativo, non pericolanti, radicate al margine della strada comunale della Bandita costituenti un filare alberato per una lunghezza di mt. 120, poi eliminato eseguendo movimentazione di terreno saldo e di quello ripariale sul fosso del Cencianello, sulla cui sponda sono stati abbandonati i residui della lavorazione con pregiudizio al regolare deflusso delle acque (fatto accertato in data 07/09/2023 alle ore 13:00 in Loc. Bandita I° quarto terreno contraddistinto in catasto al Foglio 17 par.lle 326 e 328 intestato al
[...]
di in enfiteusi alla ”, CP_2 CP_2 Parte_2 comminandosi, per tale condotta una sanzione amministrativa di euro 1.549,35. A fondamento dell'opposizione parte istante deduceva: a) che sebbene nel “verbale di contestazione dell'illecito amministrativo” notificato alla sig.ra in data 21.09.2023 si fosse dato conto dell'abbattimento e Parte_1 sradicamento di n. 15 alberi di cerro e roverella del diametro medio di circa 30 mt, “in buono stato fisico e vegetativo, non pericolanti, radicate al margine della strada comunale della Bandita, costituenti un filare alberato per una lunghezza di mt. 120, poi eliminato eseguendo movimentazione di terreno saldo e di quello ripariale sul fosso del Cencianello, sulla cui sponda sono stati abbandonati i residui della lavorazione con pregiudizio al regolare deflusso delle acque [...]”, la realtà dei luoghi era differente. Infatti, parte dei terreni oggetto di recente acquisizione da parte dell'istante, presentavano una coltivazione di nocciole in completo stato di abbandono e il terreno, sin dal momento dell'acquisto, si presentava come di scarso valore agronomico, considerata la presenza di tufo bianco affiorante in talune zone. Inoltre le diverse piante presenti sui terreni della presentavano attacchi di carie, condizione riscontrata, CP_1 anche nelle ceppaie di querce, che risultavano compromesse e invase da edera fin quasi alla sommità, con presenza di piante da ritenere prive di vita. Per tali ragioni gli interventi in esame erano stati eseguiti i terreni in esame si trovavano in pericolose condizioni. A tanto, aggiungeva, che era stata eseguita la piantagione di nuove coltivazioni e nuovi arbusti, così da dar vita di un nuovo ciclo ambientale;
b) la contemporanea pendenza di procedimento penale (n. 3004/2023 R.G.N.R.) presso il Tribunale Ordinario di Viterbo, di procedimento a carico dell'odierna ricorrente per il reato di cui all'art. 134, co. 1, lett. b, art. 142, lett. c), art. 146 e art. 181 D. Lgs. n. 42/2004 che riguardava i medesimi fatti.1 Tale circostanza, ai sensi dell'art. 9 L. n. 689/1981, determinava quindi la necessità di applicare, ove accertati i fatti, la sola sanzione penale. c) che nel caso in esame v'era stata, in ogni caso, la violazione del principio del “ne bis in idem”. Ciò in ragione della pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali era stata irrogata una sanzione pecuniaria ai quali doveva essere riconosciuta natura sostanzialmente penale, dato questo che appariva in contrasto con il principio del “ne bis in idem” in relazione all'art. 4, prot. 7 CEDU. d) che la sanzione era stata erroneamente determinata non essendosi considerata, nel caso in esame, la positiva condotta riparatoria e migliorativa dello stato dei luoghi realizzate dalla ricorrente. Alla luce di tali considerazioni articolava specifiche conclusioni riportate in atti. Costituendosi in giudizio il ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, facendo rilevare, al riguardo le precise e documentate circostanze per come emergenti dal verbale di accertamento dei Carabinieri Forestali, che davano conto del fatto che l'abbattimento delle piante poteva essere eseguito soltanto nel caso di piante ritenute “morte” sulla base di apposita relazione tecnica, con successiva sostituzione delle stesse. Nel corso del procedimento, alla luce della documentazione già in atti e ritenendo, pertanto, superflue le prove richieste da parte resistente, all'udienza del 3.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Tribunale che sia fondato il preliminare rilievo svolto da parte ricorrente in relazione all'art. 9 legge n. 689/1981.
Tale disposizione, prevede, infatti, che ““Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”. Orbene, considerando che il fatto in esame costituisce, senza dubbio alcuno, il medesimo fatto oggetto di procedimento penale (RGNR n. 3004/2023), deve trovare applicazione la disposizione normativa in esame, dovendo, pertanto, le relative determinazioni essere assunte nella sede penale. Spese compensate non essendo stato reso edotto il al momento della emissione CP_2 dell'ordinanza impugnata della instaurazione del procedimento penale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
2. Spese compensate. Viterbo, 01.08.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 “quale rappresentante della proprietaria del terreno Parte_3 distinto al catasto al fg. 17 p.lla 326, 327 e 328, sito in località Bandita I^ Quarto, agro di CP_2
[...
eseguito o fatto eseguire, in area sottoposta a tutela ex art. 142 lett. c) del D. Lgs. 42/2004, CP_2 lavori di movimento terra e spianamento di terreno saldo;
l'abbattimento con sradicamento di un filare alberato, della lunghezza di mt. 120, radicato a margine della strada vicinale Cavoletti, costituto da nr 15 piante di specie miste (quercina, cerro e roverella), con interessamento della fascia ripariale del corso d'acqua denominato “Fosso Cencianello” e, marginalmente, del bosco comunale posto ai margini della strada vicinale stessa, in assenza della autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiuzione e pendente
TRA
) in proprio e in q. di legale Parte_1 C.F._1 rapp.nte p.t. di - con Controparte_1 sede in Caprarola (VT), P. IVA con l'Avv. Giuliano MIGLIORATI P.IVA_1 come da procura in atti Ricorrente E
) Resistente Controparte_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 le parti hanno trasmesso come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 24.01.2024 emessa sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 19/2023, datato 18.09.2023 del Nucleo Carabinieri Forestale di Civita Castellana per la violazione dell'art. 7 e 58 L.R. Lazio 39/02 art.130, 131, 137 lett. b) e 143 lett. b) del R.R. n. 07/05, sanzionato dall'art. 84, co. 1, lett. b) punto 2 e 84 e co. 2 L.R. Lazio 39/02, “per aver abbattuto e sradicato n. 15 piante di cerro e rovella del diametro medio di circa c. 30, in buono stato fisico e vegetativo, non pericolanti, radicate al margine della strada comunale della Bandita costituenti un filare alberato per una lunghezza di mt. 120, poi eliminato eseguendo movimentazione di terreno saldo e di quello ripariale sul fosso del Cencianello, sulla cui sponda sono stati abbandonati i residui della lavorazione con pregiudizio al regolare deflusso delle acque (fatto accertato in data 07/09/2023 alle ore 13:00 in Loc. Bandita I° quarto terreno contraddistinto in catasto al Foglio 17 par.lle 326 e 328 intestato al
[...]
di in enfiteusi alla ”, CP_2 CP_2 Parte_2 comminandosi, per tale condotta una sanzione amministrativa di euro 1.549,35. A fondamento dell'opposizione parte istante deduceva: a) che sebbene nel “verbale di contestazione dell'illecito amministrativo” notificato alla sig.ra in data 21.09.2023 si fosse dato conto dell'abbattimento e Parte_1 sradicamento di n. 15 alberi di cerro e roverella del diametro medio di circa 30 mt, “in buono stato fisico e vegetativo, non pericolanti, radicate al margine della strada comunale della Bandita, costituenti un filare alberato per una lunghezza di mt. 120, poi eliminato eseguendo movimentazione di terreno saldo e di quello ripariale sul fosso del Cencianello, sulla cui sponda sono stati abbandonati i residui della lavorazione con pregiudizio al regolare deflusso delle acque [...]”, la realtà dei luoghi era differente. Infatti, parte dei terreni oggetto di recente acquisizione da parte dell'istante, presentavano una coltivazione di nocciole in completo stato di abbandono e il terreno, sin dal momento dell'acquisto, si presentava come di scarso valore agronomico, considerata la presenza di tufo bianco affiorante in talune zone. Inoltre le diverse piante presenti sui terreni della presentavano attacchi di carie, condizione riscontrata, CP_1 anche nelle ceppaie di querce, che risultavano compromesse e invase da edera fin quasi alla sommità, con presenza di piante da ritenere prive di vita. Per tali ragioni gli interventi in esame erano stati eseguiti i terreni in esame si trovavano in pericolose condizioni. A tanto, aggiungeva, che era stata eseguita la piantagione di nuove coltivazioni e nuovi arbusti, così da dar vita di un nuovo ciclo ambientale;
b) la contemporanea pendenza di procedimento penale (n. 3004/2023 R.G.N.R.) presso il Tribunale Ordinario di Viterbo, di procedimento a carico dell'odierna ricorrente per il reato di cui all'art. 134, co. 1, lett. b, art. 142, lett. c), art. 146 e art. 181 D. Lgs. n. 42/2004 che riguardava i medesimi fatti.1 Tale circostanza, ai sensi dell'art. 9 L. n. 689/1981, determinava quindi la necessità di applicare, ove accertati i fatti, la sola sanzione penale. c) che nel caso in esame v'era stata, in ogni caso, la violazione del principio del “ne bis in idem”. Ciò in ragione della pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali era stata irrogata una sanzione pecuniaria ai quali doveva essere riconosciuta natura sostanzialmente penale, dato questo che appariva in contrasto con il principio del “ne bis in idem” in relazione all'art. 4, prot. 7 CEDU. d) che la sanzione era stata erroneamente determinata non essendosi considerata, nel caso in esame, la positiva condotta riparatoria e migliorativa dello stato dei luoghi realizzate dalla ricorrente. Alla luce di tali considerazioni articolava specifiche conclusioni riportate in atti. Costituendosi in giudizio il ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, facendo rilevare, al riguardo le precise e documentate circostanze per come emergenti dal verbale di accertamento dei Carabinieri Forestali, che davano conto del fatto che l'abbattimento delle piante poteva essere eseguito soltanto nel caso di piante ritenute “morte” sulla base di apposita relazione tecnica, con successiva sostituzione delle stesse. Nel corso del procedimento, alla luce della documentazione già in atti e ritenendo, pertanto, superflue le prove richieste da parte resistente, all'udienza del 3.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Tribunale che sia fondato il preliminare rilievo svolto da parte ricorrente in relazione all'art. 9 legge n. 689/1981.
Tale disposizione, prevede, infatti, che ““Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”. Orbene, considerando che il fatto in esame costituisce, senza dubbio alcuno, il medesimo fatto oggetto di procedimento penale (RGNR n. 3004/2023), deve trovare applicazione la disposizione normativa in esame, dovendo, pertanto, le relative determinazioni essere assunte nella sede penale. Spese compensate non essendo stato reso edotto il al momento della emissione CP_2 dell'ordinanza impugnata della instaurazione del procedimento penale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
2. Spese compensate. Viterbo, 01.08.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 “quale rappresentante della proprietaria del terreno Parte_3 distinto al catasto al fg. 17 p.lla 326, 327 e 328, sito in località Bandita I^ Quarto, agro di CP_2
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eseguito o fatto eseguire, in area sottoposta a tutela ex art. 142 lett. c) del D. Lgs. 42/2004, CP_2 lavori di movimento terra e spianamento di terreno saldo;
l'abbattimento con sradicamento di un filare alberato, della lunghezza di mt. 120, radicato a margine della strada vicinale Cavoletti, costituto da nr 15 piante di specie miste (quercina, cerro e roverella), con interessamento della fascia ripariale del corso d'acqua denominato “Fosso Cencianello” e, marginalmente, del bosco comunale posto ai margini della strada vicinale stessa, in assenza della autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo”