Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2025, n. 32501
CASS
Sentenza 12 dicembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sul ricorso proposto da Fabio Romani avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale aveva parzialmente accolto il gravame dell'INPS. La controversia verteva sulla legittimità della sospensione dell'erogazione dell'assegno sociale a partire dal maggio 2012 e delle conseguenti trattenute operate dall'Istituto previdenziale, a seguito della percezione in via esclusiva da parte del ricorrente della pensione ai superstiti, precedentemente goduta in contitolarità con la madre, a decorrere dal 16 aprile 2012. Il Tribunale di Roma aveva inizialmente accolto le domande del Romani, basandosi sull'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ritenuto che tale norma disciplinasse il cumulo di trattamenti pensionistici, mentre il caso in esame riguardava la verifica del possesso dei requisiti reddituali per l'assegno sociale, concludendo che il reddito personale del Romani si fosse accresciuto superando i limiti previsti a causa della percezione esclusiva della pensione ai superstiti. Il ricorrente lamentava, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni normative, sostenendo che l'assegno sociale non fosse soggetto a limiti reddituali in presenza di pensione di invalidità civile e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'operatività di un'eccezione ai limiti di cumulabilità.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha chiarito che l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 disciplina specificamente i limiti di cumulabilità degli altri redditi del beneficiario di trattamenti pensionistici ai superstiti, ma non è la norma applicabile al caso di specie. La Corte ha evidenziato che la pretesa restitutoria dell'INPS non riguardava i ratei della pensione ai superstiti né il venir meno del requisito reddituale per tale prestazione, bensì la sussistenza del requisito reddituale per il godimento dell'assegno sociale, venuto meno a causa del cumulo con la pensione ai superstiti e il reddito da pensione di invalidità. La questione controversa, correttamente identificata dalla Corte territoriale, è quella della sussistenza del requisito reddituale per l'assegno sociale, materia disciplinata dal combinato disposto dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e dell'art. 26, commi 3, 4 e 5, della legge n. 153/1969. La Corte ha confermato che la Corte d'Appello, con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità e non attinto dal motivo di ricorso, aveva ritenuto incontestato il superamento del limite reddituale. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2025, n. 32501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32501
    Data del deposito : 12 dicembre 2025

    Testo completo