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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 182/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza non definitiva in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis R.G. 182/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca
Lecis, pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 182 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa da nata in [...] -EE-, il 13.04.1968, Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Largo Giuseppe Verdi 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Pedduzza, presso il cui Studio in. Nuoro, Vico P. Sartre, 4, è elettivamente domiciliata;
parte attrice
contro
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, , , , , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, , , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
Controparte_20 parte convenuta contumace
Oggetto: usucapione ex art. 1158 c.c.
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
03.04.2025):
“dichiarare la sig.ra comproprietaria pro quota indivisa, nella misura di 1/2, a titolo Parte_1 di usucapione sia del fabbricato che del terreno, oggetto di causa, ex art. 1146, 1° comma, cod.civ., per essere, in qualità di erede di (padre) giuridicamente e di fatto subentrata nel Persona_1 possesso del bene ereditario, con remissione della causa in istruttoria per le restanti domande divisorie”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha citato in giudizio i convenuti chiedendo ex art. 1146, 1° comma, c.c. che in uno al fratello , siano dichiarati Parte_1 Controparte_1 comproprietari pro quota indivisa, nella misura di 1/2 ciascuno, a titolo di usucapione, sia del terreno che del fabbricato, meglio di seguito specificati, posseduti dal padre , al fine di procedere Persona_1 alla divisione del bene.
A fondamento della domanda ha esposto che:
• il giorno 25.02.2017 è deceduto in Nuoro il sig. lasciando a succedergli i due Persona_1 figli, e;
Parte_1 Controparte_1
• il de cuius lasciava un'abitazione sita in Dorgali via Floris, 3, non ancora accatastata al Catasto
Urbano, identificabile al Catasto Terreni al foglio 57 mappale 268, parte, e 3317, parte (ex
357), confinante con proprietà , strada pubblica, proprietà e Per_2 Per_3 Persona_4
e ; Per_5
• dalla visura storica catastale risultano intestatari:
- , nato a [...] il [...] (genitore dell'attrice), deceduto il 25.02.2017, Persona_1 coniugato con (deceduta) dalla cui unione nascevano i figli Persona_6 [...]
(deceduto celibe), ; Pt_1 Persona_7 Controparte_1
- fu (nato a [...] il [...] e deceduto il 26.01:1968) Persona_8 Per_9 coniugato con (deceduta) dalla cui unione sono nati i figli: , CP_2 Persona_10
(n. Dorgali il 01.11.1928 i deceduto a Dorgali il 29.10.1992, coniugato con Persona_11 deceduta, dalla cui unione sono nati i figli: CP_2 CP_3 CP_4
); (deceduto in Dorgali il 27.05.1931 celibe); CP_5 Persona_12 Per_12
(deceduta in Dorgali il 11.12.1932 nubile); Persona_13 Persona_14
(deceduto in Dorgali il 06.04.1935 celibe); , (nato Dorgali il 03.12.1935,
[...] Persona_14 deceduto in Sassari il 06.08. 2003: coniugato con dalla cui Controparte_7 unione sono nate le figlie e;
(nato a [...] il CP_8 CP_9 Per_15
09.05. 1938, deceduto in Nuoro il 14. 11. 2016, coniugato con dalla cui Controparte_10 unione sono nati ì figli , ; , (nato a CP_11 CP_12 CP_13 Persona_16
Dorgali il 02.02.1943, deceduto in Sassari il 26.10. 1995, coniugato con , Controparte_14 dalla cui unione sono nati i figli e ); CP_15 CP_16 - fu;
allegato 9, nata a [...] il 04. '06. 1938 deceduta a “Genova Persona_17 Per_9 il 25.04.2017, coniugata con , dalla cui unioné sono nati i figli Controparte_17
, e;
Controparte_18 Controparte_19 Persona_18
- fu , nato a [...] rectius Genova il 04. 07. 1934, deceduto a Novi Persona_10 Per_9
Ligure il 06.03.2018, coniugato con deceduta;
Persona_19
• dalle certificazioni della Conservatoria di Nuoro risulta che , con atto pubblico Persona_1 notarile, in data 12.01.1969, ha acquistato da nato a [...] il 1° novembre Persona_10 del 1928, l'area fabbricabile, sita in Dorgali località Santa Lucia, distinta in catasto al foglio
57, mappale 357 parte e 268 parte della superficie di mq. 305;
• dalla data dell'acquisto si immetteva nel possesso del terreno e negli anni, in Persona_1 costanza di matrimonio, vi costruiva la casa coniugale, oggetto di causa;
• il fabbricato veniva abitato e posseduto dal padre dell'attrice e alla morte del genitore, subentravano, nella condizione di coeredi, comproprietari e possessori, l'esponente ed il germano , al quale proponeva invano la divisione del medesimo cespite. CP_1
Poiché, dagli accertamenti svolti, risulta che detto immobile è privo di idoneo e formale titolo, ovvero della continuità delle trascrizioni, e non risulta neppure censito presso il Catasto Urbano, è interesse dell'attrice regolarizzarne la posizione con una pronuncia giudiziale.
***
I convenuti, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, giunta definitivamente sul ruolo della scrivente con provvedimento del Presidente di
Sezione del 21.09.2023, è stata istruita con prova testimoniale e documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto della corretta instaurazione del contraddittorio.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, sono stati ritualmente citati in giudizio, in qualità qualità di litisconsorti necessari, tutti gli intestatari catastali del terreno oggetto di usucapione e i loro eredi e aventi causa.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si fonda sul possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto del bene per almeno vent'anni.
Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa
(corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale e per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di disporre del bene uti dominus, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui.
Sulla parte che invoca l'acquisto per usucapione di un bene immobile incombe, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di fornire la prova, certa e rigorosa, del possesso ventennale di cui all'art. 1158 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio deve ritenersi assolto.
L'attrice ha fornito positiva dimostrazione, sia attraverso i documenti prodotti, che sulla base della prova testimoniale dedotta, dei fatti e delle circostanze comprovanti il possesso pacifico, esclusivo e ininterrotto per oltre venti anni dei beni per cui è causa da parte del genitore prima e, in Persona_1 conseguenza, in capo a sé stessa e al fratello poi, in virtù di successione nel possesso Controparte_1 ex art 1146 c.c., stante la loro qualità di eredi, nonostante la casa non risulti identificata al catasto.
Ella, infatti, ha dichiarato che il padre , a seguito dell'acquisto dell'area fabbricabile, sita Persona_1 in Dorgali località Santa Lucia, distinta in catasto al foglio 57, mappale 357 parte e 268 parte, della superficie di mq. 305, ha costruito la casa di civile abitazione nella quale egli ha vissuto con la propria famiglia fino al decesso avvenuto nel 2017.
A conferma di quanto esposto, in corso di causa, l'attrice ha provveduto a depositare:
1. il permesso a costruire rilasciato al genitore dal Comune di Dorgali in data 11.09.1972, dal quale si evince l'autorizzazione rilasciata al sig. per la costruzione di una casa Persona_1 di civile abitazione nella via Carmelo Floris;
2. il permesso di abitabilità, rilasciato in data 30.06.1975, dal Comune di Dorgali a seguito dell'ultimazione dei lavori, dal quale si evince che il sig era proprietario di una Persona_1 casa di civile abitazione, sita in Dorgali, in via Carmelo Floris, composta da 7 vani utili e 3 vani accessori e confinante con Per_20 CP_21 CP_22 CP_7 Parte_2 distinta in catasto al foglio n. 57, mappale 268 (parte) della superficie coperta di mq 104.
Dette circostanze sono state, inoltre, confermate dai testimoni citati, i quali hanno concordemente riferito - per averne avuto conoscenza personale e diretta - che il sig. e la sua famiglia Persona_1 hanno posseduto in via esclusiva i beni in questione, senza l'opposizione di alcuno.
Le testimonianze rese nel corso del giudizio devono ritenersi certamente attendibili considerato che la conoscenza dei fatti e delle circostanze riferite dai testimoni si fonda su una abituale frequentazione dei luoghi per cui è causa.
In particolare, il testimone , escusso all'udienza del 17.04.2024, richiesto di riferire Testimone_1 in ordine alla circostanza se fosse vero che nel 1969 , in costanza di matrimonio, aveva Persona_1 acquistato un lotto di terreno in Dorgali, località Santa Lucia, distinta in catasto al foglio 57, mappale
357 parte e 268 parte della superficie di mq. 303 e che subito vi edificava la casa coniugale, rispondeva “sì e lo so perché io sono un confinante e al catasto abbiamo lo stesso foglio noi facciamo
l'uscita in via Grazia Deledda ma il nostro garage è in via Carmelo Floris, io abito dal 1969 e loro sono rientrati dalla Germania dopo negli anni 70/72 e hanno costruito la casa”. Lo stesso testimone ha inoltre confermato che i coniugi e sin dall'edificazione, Persona_1 Persona_6 utilizzavano l'abitazione oggetto di causa in via esclusiva curandone costantemente la manutenzione e sostenendone i relativi costi, oltre al carico delle imposte e delle tasse, senza l'opposizione di alcuno e che attualmente vi abita il figlio.
Anche gli atri testimoni, , e , tutti escussi Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 all'udienza del 20.01.2023, hanno di fatto confermato le medesime circostanze per averne avuto diretta conoscenza.
Peraltro, tutti i testimoni, ai quali è stato mostrato l'estratto della mappa, nonché due fotogrammi raffiguranti la casa in oggetto, hanno riconosciuto i luoghi, confermando il possesso ultraventennale del terreno e della casa per cui è causa da parte del sig. e della sua famiglia. Persona_1
Le modalità di esercizio del possesso, per come descritte dai testimoni, sono certamente incompatibili con un asserito compossesso da parte di terzi né possono essere qualificate come atti compiuti con l'altrui tolleranza. In assenza di contrarie allegazioni e sulla base delle risultanze processuali sopra descritte, la domanda proposta deve trovare accoglimento con ogni consequenziale effetto di legge: i sig.ri e devono pertanto dichiararsi proprietari per usucapione degli Parte_1 Controparte_1 immobili per cui è causa, in qualità di eredi del sig. , per successione nel possesso ex art Persona_1
1146 c.c.
La presente sentenza è per legge atto trascrivibile e titolo per la trascrizione (2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali o incombenze di legge.
Tanto premesso, ritenuto che la causa debba essere rimessa sul ruolo per la decisione in ordine alla domanda di divisione del bene oggetto di causa, non si provvede sulle spese di lite che verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento della domanda proposta, dichiara comproprietaria per ½ per Parte_1 intervenuta usucapione dei seguenti immobili:
- terreno identificato al Catasto Terreni al foglio 57 mappale 268 parte e 3317 parte (ex 357), confinante con proprietà , strada pubblica, proprietà e e Per_2 Per_3 Persona_4
; Per_5 - casa di civile abitazione sita in Dorgali alla via Carmelo Floris n.3 costruita su terreno identificato al Catasto Terreni al foglio 57 mappale 268 parte e 3317 parte (ex 357), confinante con proprietà
, strada pubblica, proprietà e e . Per_2 Per_3 Persona_4 Per_5
2. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
3. Spese al definitivo.
Così deciso in Nuoro il 22.05.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza non definitiva in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis R.G. 182/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca
Lecis, pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 182 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa da nata in [...] -EE-, il 13.04.1968, Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Largo Giuseppe Verdi 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Pedduzza, presso il cui Studio in. Nuoro, Vico P. Sartre, 4, è elettivamente domiciliata;
parte attrice
contro
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, , , , , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, , , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
Controparte_20 parte convenuta contumace
Oggetto: usucapione ex art. 1158 c.c.
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
03.04.2025):
“dichiarare la sig.ra comproprietaria pro quota indivisa, nella misura di 1/2, a titolo Parte_1 di usucapione sia del fabbricato che del terreno, oggetto di causa, ex art. 1146, 1° comma, cod.civ., per essere, in qualità di erede di (padre) giuridicamente e di fatto subentrata nel Persona_1 possesso del bene ereditario, con remissione della causa in istruttoria per le restanti domande divisorie”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha citato in giudizio i convenuti chiedendo ex art. 1146, 1° comma, c.c. che in uno al fratello , siano dichiarati Parte_1 Controparte_1 comproprietari pro quota indivisa, nella misura di 1/2 ciascuno, a titolo di usucapione, sia del terreno che del fabbricato, meglio di seguito specificati, posseduti dal padre , al fine di procedere Persona_1 alla divisione del bene.
A fondamento della domanda ha esposto che:
• il giorno 25.02.2017 è deceduto in Nuoro il sig. lasciando a succedergli i due Persona_1 figli, e;
Parte_1 Controparte_1
• il de cuius lasciava un'abitazione sita in Dorgali via Floris, 3, non ancora accatastata al Catasto
Urbano, identificabile al Catasto Terreni al foglio 57 mappale 268, parte, e 3317, parte (ex
357), confinante con proprietà , strada pubblica, proprietà e Per_2 Per_3 Persona_4
e ; Per_5
• dalla visura storica catastale risultano intestatari:
- , nato a [...] il [...] (genitore dell'attrice), deceduto il 25.02.2017, Persona_1 coniugato con (deceduta) dalla cui unione nascevano i figli Persona_6 [...]
(deceduto celibe), ; Pt_1 Persona_7 Controparte_1
- fu (nato a [...] il [...] e deceduto il 26.01:1968) Persona_8 Per_9 coniugato con (deceduta) dalla cui unione sono nati i figli: , CP_2 Persona_10
(n. Dorgali il 01.11.1928 i deceduto a Dorgali il 29.10.1992, coniugato con Persona_11 deceduta, dalla cui unione sono nati i figli: CP_2 CP_3 CP_4
); (deceduto in Dorgali il 27.05.1931 celibe); CP_5 Persona_12 Per_12
(deceduta in Dorgali il 11.12.1932 nubile); Persona_13 Persona_14
(deceduto in Dorgali il 06.04.1935 celibe); , (nato Dorgali il 03.12.1935,
[...] Persona_14 deceduto in Sassari il 06.08. 2003: coniugato con dalla cui Controparte_7 unione sono nate le figlie e;
(nato a [...] il CP_8 CP_9 Per_15
09.05. 1938, deceduto in Nuoro il 14. 11. 2016, coniugato con dalla cui Controparte_10 unione sono nati ì figli , ; , (nato a CP_11 CP_12 CP_13 Persona_16
Dorgali il 02.02.1943, deceduto in Sassari il 26.10. 1995, coniugato con , Controparte_14 dalla cui unione sono nati i figli e ); CP_15 CP_16 - fu;
allegato 9, nata a [...] il 04. '06. 1938 deceduta a “Genova Persona_17 Per_9 il 25.04.2017, coniugata con , dalla cui unioné sono nati i figli Controparte_17
, e;
Controparte_18 Controparte_19 Persona_18
- fu , nato a [...] rectius Genova il 04. 07. 1934, deceduto a Novi Persona_10 Per_9
Ligure il 06.03.2018, coniugato con deceduta;
Persona_19
• dalle certificazioni della Conservatoria di Nuoro risulta che , con atto pubblico Persona_1 notarile, in data 12.01.1969, ha acquistato da nato a [...] il 1° novembre Persona_10 del 1928, l'area fabbricabile, sita in Dorgali località Santa Lucia, distinta in catasto al foglio
57, mappale 357 parte e 268 parte della superficie di mq. 305;
• dalla data dell'acquisto si immetteva nel possesso del terreno e negli anni, in Persona_1 costanza di matrimonio, vi costruiva la casa coniugale, oggetto di causa;
• il fabbricato veniva abitato e posseduto dal padre dell'attrice e alla morte del genitore, subentravano, nella condizione di coeredi, comproprietari e possessori, l'esponente ed il germano , al quale proponeva invano la divisione del medesimo cespite. CP_1
Poiché, dagli accertamenti svolti, risulta che detto immobile è privo di idoneo e formale titolo, ovvero della continuità delle trascrizioni, e non risulta neppure censito presso il Catasto Urbano, è interesse dell'attrice regolarizzarne la posizione con una pronuncia giudiziale.
***
I convenuti, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, giunta definitivamente sul ruolo della scrivente con provvedimento del Presidente di
Sezione del 21.09.2023, è stata istruita con prova testimoniale e documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto della corretta instaurazione del contraddittorio.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, sono stati ritualmente citati in giudizio, in qualità qualità di litisconsorti necessari, tutti gli intestatari catastali del terreno oggetto di usucapione e i loro eredi e aventi causa.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si fonda sul possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto del bene per almeno vent'anni.
Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa
(corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale e per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di disporre del bene uti dominus, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui.
Sulla parte che invoca l'acquisto per usucapione di un bene immobile incombe, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di fornire la prova, certa e rigorosa, del possesso ventennale di cui all'art. 1158 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio deve ritenersi assolto.
L'attrice ha fornito positiva dimostrazione, sia attraverso i documenti prodotti, che sulla base della prova testimoniale dedotta, dei fatti e delle circostanze comprovanti il possesso pacifico, esclusivo e ininterrotto per oltre venti anni dei beni per cui è causa da parte del genitore prima e, in Persona_1 conseguenza, in capo a sé stessa e al fratello poi, in virtù di successione nel possesso Controparte_1 ex art 1146 c.c., stante la loro qualità di eredi, nonostante la casa non risulti identificata al catasto.
Ella, infatti, ha dichiarato che il padre , a seguito dell'acquisto dell'area fabbricabile, sita Persona_1 in Dorgali località Santa Lucia, distinta in catasto al foglio 57, mappale 357 parte e 268 parte, della superficie di mq. 305, ha costruito la casa di civile abitazione nella quale egli ha vissuto con la propria famiglia fino al decesso avvenuto nel 2017.
A conferma di quanto esposto, in corso di causa, l'attrice ha provveduto a depositare:
1. il permesso a costruire rilasciato al genitore dal Comune di Dorgali in data 11.09.1972, dal quale si evince l'autorizzazione rilasciata al sig. per la costruzione di una casa Persona_1 di civile abitazione nella via Carmelo Floris;
2. il permesso di abitabilità, rilasciato in data 30.06.1975, dal Comune di Dorgali a seguito dell'ultimazione dei lavori, dal quale si evince che il sig era proprietario di una Persona_1 casa di civile abitazione, sita in Dorgali, in via Carmelo Floris, composta da 7 vani utili e 3 vani accessori e confinante con Per_20 CP_21 CP_22 CP_7 Parte_2 distinta in catasto al foglio n. 57, mappale 268 (parte) della superficie coperta di mq 104.
Dette circostanze sono state, inoltre, confermate dai testimoni citati, i quali hanno concordemente riferito - per averne avuto conoscenza personale e diretta - che il sig. e la sua famiglia Persona_1 hanno posseduto in via esclusiva i beni in questione, senza l'opposizione di alcuno.
Le testimonianze rese nel corso del giudizio devono ritenersi certamente attendibili considerato che la conoscenza dei fatti e delle circostanze riferite dai testimoni si fonda su una abituale frequentazione dei luoghi per cui è causa.
In particolare, il testimone , escusso all'udienza del 17.04.2024, richiesto di riferire Testimone_1 in ordine alla circostanza se fosse vero che nel 1969 , in costanza di matrimonio, aveva Persona_1 acquistato un lotto di terreno in Dorgali, località Santa Lucia, distinta in catasto al foglio 57, mappale
357 parte e 268 parte della superficie di mq. 303 e che subito vi edificava la casa coniugale, rispondeva “sì e lo so perché io sono un confinante e al catasto abbiamo lo stesso foglio noi facciamo
l'uscita in via Grazia Deledda ma il nostro garage è in via Carmelo Floris, io abito dal 1969 e loro sono rientrati dalla Germania dopo negli anni 70/72 e hanno costruito la casa”. Lo stesso testimone ha inoltre confermato che i coniugi e sin dall'edificazione, Persona_1 Persona_6 utilizzavano l'abitazione oggetto di causa in via esclusiva curandone costantemente la manutenzione e sostenendone i relativi costi, oltre al carico delle imposte e delle tasse, senza l'opposizione di alcuno e che attualmente vi abita il figlio.
Anche gli atri testimoni, , e , tutti escussi Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 all'udienza del 20.01.2023, hanno di fatto confermato le medesime circostanze per averne avuto diretta conoscenza.
Peraltro, tutti i testimoni, ai quali è stato mostrato l'estratto della mappa, nonché due fotogrammi raffiguranti la casa in oggetto, hanno riconosciuto i luoghi, confermando il possesso ultraventennale del terreno e della casa per cui è causa da parte del sig. e della sua famiglia. Persona_1
Le modalità di esercizio del possesso, per come descritte dai testimoni, sono certamente incompatibili con un asserito compossesso da parte di terzi né possono essere qualificate come atti compiuti con l'altrui tolleranza. In assenza di contrarie allegazioni e sulla base delle risultanze processuali sopra descritte, la domanda proposta deve trovare accoglimento con ogni consequenziale effetto di legge: i sig.ri e devono pertanto dichiararsi proprietari per usucapione degli Parte_1 Controparte_1 immobili per cui è causa, in qualità di eredi del sig. , per successione nel possesso ex art Persona_1
1146 c.c.
La presente sentenza è per legge atto trascrivibile e titolo per la trascrizione (2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali o incombenze di legge.
Tanto premesso, ritenuto che la causa debba essere rimessa sul ruolo per la decisione in ordine alla domanda di divisione del bene oggetto di causa, non si provvede sulle spese di lite che verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento della domanda proposta, dichiara comproprietaria per ½ per Parte_1 intervenuta usucapione dei seguenti immobili:
- terreno identificato al Catasto Terreni al foglio 57 mappale 268 parte e 3317 parte (ex 357), confinante con proprietà , strada pubblica, proprietà e e Per_2 Per_3 Persona_4
; Per_5 - casa di civile abitazione sita in Dorgali alla via Carmelo Floris n.3 costruita su terreno identificato al Catasto Terreni al foglio 57 mappale 268 parte e 3317 parte (ex 357), confinante con proprietà
, strada pubblica, proprietà e e . Per_2 Per_3 Persona_4 Per_5
2. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
3. Spese al definitivo.
Così deciso in Nuoro il 22.05.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis