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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9444 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15269/2025 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elena Andrea Pucci
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
Conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femmini- Parte_1 le, disponendo la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del pre- nome da a ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la Parte_1 Per_1 correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del pre- nome da a Parte_1 Per_1 in via subordinata:
Dichiarare, ove ritenuto necessario, che nulla osta agli interventi di riassegnazione
1 chirurgica del sesso.
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato ci- Parte_1 vile del comune di Monza di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso, di- sponendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile” e il nome “ ” venga modificato in “ , e di di- Parte_1 Per_1 chiarare il suo diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili.
Ha dedotto di essere nata a [...] il [...], di non essere sposata e di non avere figli e di aver manifestato, sin dall'infanzia, preferenze per attività, giochi e in- teressi tipicamente femminili, provando un profondo disagio per il genere biologico assegnatole alla nascita. Assumendo sempre maggiore consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, ha quindi deciso di affrontare un percorso di psicotera- pia, con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito, non- ché un percorso medico di adeguamento di genere (c.d. terapia ormonale).
All'esito di colloqui clinici, test e questionari, è stata formulata nei suoi confronti diagnosi di disforia di genere. Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero co- stituire una controindicazione al percorso medico di transizione. È stato quindi concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante, che ha avuto inizio nell'agosto 2022.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente da tempo viene identificata con il prenome “ . Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle Per_1 legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documenta- zione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio cor- po.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e degli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusio- ni.
All'udienza del 05.11.2025 è stata sentita parte ricorrente, comparsa personalmente,
2 e all'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. – Le domande proposte da devono essere accolte. Parte_1
Nella relazione dello psicologo dott. del 08.04.2024 (doc. 3) si leg- Persona_2 ge che “Fin da ben prima dell'avvio della terapia ormonale femminilizzante, la Sig.ra ha Pt_1 assunto un'espressione di genere femminile in tutti i contesti di vita, con un buon adattamento psi- cologico. La Sig.ra si dichiara globalmente soddisfatta degli effetti della terapia ormonale. Pt_1
Essa ha sensibilmente migliorato la sua qualità di vita, ha ridotto sensibilmente il disagio legato all'incongruenza di genere e ha permesso un iniziale riallineamento della sua identità fisica con quella psichica. Inoltre, non si è mai registrato alcun pentimento, neanche parziale, né un ritorno, neppure temporaneo, a un ruolo o a un'espressione di genere maschile”.
La relazione si conclude con l'affermazione per cui “non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento chirurgico di vaginoplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere”.
La dott.ssa endocrinologa dell'Istituto Auxologico Italiano, nella rela- Per_3
Per_ zione del 18.10.2023 (doc. 4) riferisce che “ è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e studentesco (…). I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione” e rimarca che la ricorrente è pianamente consapevole della irreversibilità del percorso intrapreso.
Le relazioni, sostanzialmente conformi tra loro, danno dunque conto di una piena consapevolezza di parte ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stes- se.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da Parte_1 nel corso dell'udienza del 05.11.2025, dalle quali emerge il disagio vissuto e il suc- cessivo benessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezio- ne, nonché la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso: “Fin dalle medie ho iniziato a maturare la consapevolezza della mia identità di genere, ho fatto coming out all'età di 21 anni anche alla conoscenza di due amici trans. Con gli altri mi rapporto come una Per_ donna, mi faccio chiamare Ho iniziato a seguire una terapia ormonale il 29.08.2022 con
l'endocrinologa dott.ssa All'inizio ero seguita da una psicologa non Persona_4 specializzata in materia di disforia di genere, poi mi sono rivolta a una specialista, la dott.ssa
[...]
. Ho seguito un percorso di due anni con la dott.ssa , ero seguita contempo- Persona_5 Per_5 raneamente anche dal dott. Ora ho iniziato un percorso psicoanalitico. So che il percorso Per_2
3 intrapreso è irreversibile. Non ho ancora preso una decisione in merito a eventuali interventi corret- tivi dei caratteri sessuali, voglio pensarci bene”.
In conclusione, il quadro delineato evidenzia la presenza di una diagnosi di transes- sualità, l'assenza di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzio- nale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazio- ne chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria mor- fologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compon- gono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridi- che ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi at- tuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle ri- sultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte e
4 del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identi- tà di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristi- che fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto, al prenome ” va sostituito il pre- Parte_1 nome “ . Per_1
4. – Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessa- rio al fine di dare alla ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discre- panza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va tuttavia rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 lu- glio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al tratta- mento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già in- tervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato che ha portato ad escludere che le modifica- zioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessa- riamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la suf- ficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
5 Pertanto, poiché la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis, la disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costitu- zione non è più suscettibile di applicazione.
Nel caso qui considerato, è stato accertato il compimento di un percorso irreversi- bile di transizione tale da giustificare l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Ne deriva che, ferma restando la non necessarietà di un'autorizzazione del tribunale ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ritenuti necessari e au- spicati, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente a sottoporvisi.
5. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere di- chiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/82, così provve- de:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
Monza il 16.07.2000, nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il prenome
“ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome;
Parte_1 Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza di provvedere ai con- seguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15269/2025 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elena Andrea Pucci
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
Conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femmini- Parte_1 le, disponendo la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del pre- nome da a ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la Parte_1 Per_1 correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del pre- nome da a Parte_1 Per_1 in via subordinata:
Dichiarare, ove ritenuto necessario, che nulla osta agli interventi di riassegnazione
1 chirurgica del sesso.
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato ci- Parte_1 vile del comune di Monza di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso, di- sponendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile” e il nome “ ” venga modificato in “ , e di di- Parte_1 Per_1 chiarare il suo diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili.
Ha dedotto di essere nata a [...] il [...], di non essere sposata e di non avere figli e di aver manifestato, sin dall'infanzia, preferenze per attività, giochi e in- teressi tipicamente femminili, provando un profondo disagio per il genere biologico assegnatole alla nascita. Assumendo sempre maggiore consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, ha quindi deciso di affrontare un percorso di psicotera- pia, con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito, non- ché un percorso medico di adeguamento di genere (c.d. terapia ormonale).
All'esito di colloqui clinici, test e questionari, è stata formulata nei suoi confronti diagnosi di disforia di genere. Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero co- stituire una controindicazione al percorso medico di transizione. È stato quindi concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante, che ha avuto inizio nell'agosto 2022.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente da tempo viene identificata con il prenome “ . Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle Per_1 legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documenta- zione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio cor- po.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e degli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusio- ni.
All'udienza del 05.11.2025 è stata sentita parte ricorrente, comparsa personalmente,
2 e all'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. – Le domande proposte da devono essere accolte. Parte_1
Nella relazione dello psicologo dott. del 08.04.2024 (doc. 3) si leg- Persona_2 ge che “Fin da ben prima dell'avvio della terapia ormonale femminilizzante, la Sig.ra ha Pt_1 assunto un'espressione di genere femminile in tutti i contesti di vita, con un buon adattamento psi- cologico. La Sig.ra si dichiara globalmente soddisfatta degli effetti della terapia ormonale. Pt_1
Essa ha sensibilmente migliorato la sua qualità di vita, ha ridotto sensibilmente il disagio legato all'incongruenza di genere e ha permesso un iniziale riallineamento della sua identità fisica con quella psichica. Inoltre, non si è mai registrato alcun pentimento, neanche parziale, né un ritorno, neppure temporaneo, a un ruolo o a un'espressione di genere maschile”.
La relazione si conclude con l'affermazione per cui “non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento chirurgico di vaginoplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere”.
La dott.ssa endocrinologa dell'Istituto Auxologico Italiano, nella rela- Per_3
Per_ zione del 18.10.2023 (doc. 4) riferisce che “ è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e studentesco (…). I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione” e rimarca che la ricorrente è pianamente consapevole della irreversibilità del percorso intrapreso.
Le relazioni, sostanzialmente conformi tra loro, danno dunque conto di una piena consapevolezza di parte ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stes- se.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da Parte_1 nel corso dell'udienza del 05.11.2025, dalle quali emerge il disagio vissuto e il suc- cessivo benessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezio- ne, nonché la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso: “Fin dalle medie ho iniziato a maturare la consapevolezza della mia identità di genere, ho fatto coming out all'età di 21 anni anche alla conoscenza di due amici trans. Con gli altri mi rapporto come una Per_ donna, mi faccio chiamare Ho iniziato a seguire una terapia ormonale il 29.08.2022 con
l'endocrinologa dott.ssa All'inizio ero seguita da una psicologa non Persona_4 specializzata in materia di disforia di genere, poi mi sono rivolta a una specialista, la dott.ssa
[...]
. Ho seguito un percorso di due anni con la dott.ssa , ero seguita contempo- Persona_5 Per_5 raneamente anche dal dott. Ora ho iniziato un percorso psicoanalitico. So che il percorso Per_2
3 intrapreso è irreversibile. Non ho ancora preso una decisione in merito a eventuali interventi corret- tivi dei caratteri sessuali, voglio pensarci bene”.
In conclusione, il quadro delineato evidenzia la presenza di una diagnosi di transes- sualità, l'assenza di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzio- nale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazio- ne chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria mor- fologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compon- gono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridi- che ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi at- tuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle ri- sultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte e
4 del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identi- tà di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristi- che fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto, al prenome ” va sostituito il pre- Parte_1 nome “ . Per_1
4. – Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessa- rio al fine di dare alla ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discre- panza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va tuttavia rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 lu- glio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al tratta- mento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già in- tervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato che ha portato ad escludere che le modifica- zioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessa- riamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la suf- ficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
5 Pertanto, poiché la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis, la disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costitu- zione non è più suscettibile di applicazione.
Nel caso qui considerato, è stato accertato il compimento di un percorso irreversi- bile di transizione tale da giustificare l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Ne deriva che, ferma restando la non necessarietà di un'autorizzazione del tribunale ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ritenuti necessari e au- spicati, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente a sottoporvisi.
5. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere di- chiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/82, così provve- de:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
Monza il 16.07.2000, nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il prenome
“ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome;
Parte_1 Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza di provvedere ai con- seguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
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