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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2632/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.10296/2018 resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 27 novembre 2018 e non notificata, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Mirandola alla via Parte_1 P.IVA_1
Venezia n.6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Lodi ( , in virtù di procura in calce all'atto di CodiceFiscale_1
appello
APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA ), con sede in Modena alla via San Carlo Controparte_1 P.IVA_2
nn. 8/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante la in virtù dell'atto di fusione per notar Controparte_2 CP_3
di Modena del 08.11.2017, rep. 46294/14108, a propria volta incorporante la
[...]
, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv.Giuseppe Sollazzo ( ), presso il cui CodiceFiscale_2
studio elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola C 2 scala C, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHÉ
C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3
con sede legale in Roma al viale America n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Marco Petitto (C.F. presso C.F._3
il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Antonio Bertoloni n.44, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Giudizio di primo grado
I.
1. Con atto di citazione notificato in data 13.9.2016, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 3438/2016 adottato dal Tribunale di Napoli il 17 maggio
2016, con il quale le era ingiunto di riconsegnare i beni ricevuti in forza di 35 contratti di leasing stipulati con la , 15 dei quali assistiti dalla garanzia del Fondo Controparte_4 per le PMI ex l. 662/96 con diritto di quest'ultimo di rivalersi sull'impresa inadempiente.
A fondamento dell'opposizione, la esponeva le seguenti sostanziali difese: Parte_1
- non essendosi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, la società locatrice avrebbe rimesso al giudice la valutazione circa l'importanza dell'inadempimento e, quindi, della risoluzione del contratto, insussistenti in ragione del fatto che la maggior parte dei contratti sarebbero stati per la quasi totalità adempiuti e, soprattutto, della volontà di riscattare i contratti giunti al termine ingiustamente negata dalla concedente;
- trattandosi di un rapporto di leasing con funzione traslativa – in considerazione del valore del riscatto finale pari all'1% del prezzo totale pattuito – dovrebbe trovare applicazione l'art.1526 c.c. previsto in materia di vendita con riserva di proprietà, la quale prevede in caso di risoluzione del contratto l'obbligo del concedente di restituire le rate riscosse;
- carenza di legittimazione attiva della , sia per aver ceduto pro soluto Controparte_4
i crediti alla sia in virtù della surroga nel diritto di credito nei confronti della Controparte_6
da parte della in Parte_1 Controparte_5 virtù dell'attivazione da parte della concedente della garanzia da questa prestata;
- l'illegittimità delle pretese della concedente stante l'usurarietà degli interessi applicati su
19 dei 35 contratti azionati;
- l'impossibilità di restituire taluni beni richiesti in quanto andati distrutti in occasione degli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.
Per tutti i motivi esposti, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“revocare perché inammissibile, illegittimo, emesso in assenza dei requisiti di concedibilità, infondato in fatto ed in diritto, il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa;
- accertare, in particolare, l'illegittimità, infondatezza e contrarietà ai principi di correttezza e buona fede contrattuale del rifiuto opposto dalla concedente Commercio e Finanza spa
Leasing e Factoring in A.S. all'utilizzatrice al riscatto dei beni oggetto Parte_1
dei rapporti descritti in narrativa;
- dichiarare l'illegittimità della risoluzione per inadempimento dei contratti di cui è causa comunicata da in A.S. per i motivi esposti in Controparte_4
narrativa;
- accertare l'entità delle maggiori somme corrisposte da a Parte_1 CP_4
in A.S. per effetto dell'applicazione di interessi, oneri e CP_4 Controparte_4
costi non dovuti;
- dare atto che la ribadisce ed è pronta a dare esecuzione ai contratti Parte_1
scaduti corrispondendo gli importi pattuiti per i riscatti con compensazione del proprio credito, quale risulterà in corso di causa, per interessi e spese illegittimamente pretesi e corrisposti con le somme effettivamente dovute per riscatto, quali erano state comunicate ovvero risulteranno in corso di causa, salvo richiedere in restituzione il maggior credito maturato oltre interessi dalla corresponsione all'effettivo pagamento;
- dare atto che i beni descritti nelle allegate dichiarazioni, dei clienti Parte_1
sono andati distrutti a causa degli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012 che hanno colpito la Bassa Modenese, con ogni conseguente effetto anche in considerazione delle garanzie assicurative dai quali gli stessi dovessero risultare coperti.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 20.01.2017 si costituiva in giudizio la incorporante la Controparte_2
chiedendo di rigettare l'opposizione perché infondata e di Controparte_4 dichiarare risolti i contratti di leasing con condanna dell'opponente alla restituzione dei beni. Si costituiva, altresì, in giudizio la in Controparte_5 quanto chiamata in causa da parte dell'opponente previa autorizzazione del giudice, la quale eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, pertanto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva prima riservata in decisione per poi essere rimessa sul ruolo al fine di espletare una consulenza tecnica contabile. A tal fine veniva nominato il dott. il cui Persona_1
incarico veniva poi successivamente revocato.
Precisate le conclusioni, la causa veniva nuovamente assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Con la sentenza n. 10296/2018 depositata il 27 novembre 2018, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. ln dettaglio, il Tribunale fondava il rigetto dell'opposizione sulle ragioni di seguito sinteticamente indicate:
- contrariamente a quanto eccepito, sussiste la legittimazione ad agire della CP_4
avendo ceduto a terzi i diritti di credito esistenti nei confronti dell'utilizzatrice ma
[...]
non i contratti di leasing, rimasti nella sua titolarità; legittimazione che non può essere esclusa neanche dalla surrogazione della in alcuni crediti della Controparte_5
concedente, non essendo da ciò derivato alcun subentro nella posizione contrattuale;
- mancata prova, da parte dell'opponente, del pagamento dei canoni posti a fondamento della risoluzione da parte della concedente;
anche in assenza di una espressa menzione, quest'ultima si sarebbe avvalsa efficacemente della clausola risolutiva espressa prevista in contratto;
- il diritto di riscatto non può dirsi legittimamente esercitato da parte della società
[...]
, in virtù della clausola contrattuale che condiziona l'opzione al fatto che Parte_1
l'utilizzatrice non sia inadempiente anche per altri rapporti contrattuali;
- genericità dell'eccezione di nullità dei tassi di interesse perché usurari, non essendo stati indicati dall'opponente i tassi effettivamente applicati né tantomeno i tassi soglia cui confrontarli, omettendo altresì l'allegazione dei decreti ministeriali applicabili;
- impossibilità di giustificare la mancata restituzione in virtù del perimento dei beni a seguito del terremoto dell'Emilia Romagna, stante la mancata tempestiva comunicazione del perimento né entro il termine previsto dal contratto né in risposta alla comunicazione della concedente della risoluzione.
II. Il giudizio di appello:
II.
1. Con atto notificato a mezzo PEC in data 24 maggio 2019, proponeva appello avverso detta sentenza la e conveniva dinanzi a questa Corte la Parte_1 CP_4
e e la , chiedendo la CP_4 Controparte_7
riforma integrale della impugnata sentenza con accoglimento delle conclusioni già spiegate in primo grado.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in relazione alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto”, l'appellante impugnava la decisione del primo giudice che riteneva legittimamente risolti i contratti di leasing sull'errato presupposto che la società concedente si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa, omettendo di considerare sia l'assenza di prova di una manifestazione espressa di volontà in tali sensi, sia l'accettazione, da parte della concedente, di un pagamento postumo rispetto alla comunicazione di voler risolvere i contratti costituente rinuncia all'effetto risolutivo, data l'incompatibilità con la volontà di sciogliere il vincolo negoziale.
Con il secondo motivo, rubricato “violazione ed erronea applicazione di norme di legge (art.
1453 c.c.): sull'insussistenza e/o non imputabilità di un inadempimento a Parte_1
– dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), l'appellante contestava la decisione
[...] CP_8
del giudice di prime cure che riteneva che la società utilizzatrice non avesse dimostrato di aver pagato nemmeno uno dei canoni il cui inadempimento giustificava la richiesta di risoluzione della concedente. Al riguardo, il giudice non teneva conto, da un lato, della richiesta avanzata dall'utilizzatrice nel 2013 di voler riscattare alcuni beni oggetto dei contratti in scadenza, dall'altro, l'ammissione della stessa concedente di aver ricevuto un pagamento parziale in seguito alla risoluzione.
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante eccepiva anche il vizio di omessa pronuncia in ordine alla natura dei contratti di leasing che, in considerazione delle condizioni pattuite, erano riconducibili alla categoria del leasing traslativo e non a quella dei leasing di godimento, con consequenziale applicazione analogica dell'art.1526 c.c..
Con il terzo motivo, relativo alla “omessa e insufficiente motivazione in ordine all'usurarietà dei tassi di interesse applicati”, censurava la sentenza in ordine alla eccepita usura dei tassi praticati dalla concedente per genericità della difesa. Secondo l'appellante il Tribunale ometteva di considerare che la dedotta usurarietà non era contestata da parte della società concedente e che inoltre era stata prodotta perizia di parte nella quale erano indicati i tassi applicati e i tassi soglia di riferimento per ogni periodo;
sosteneva inoltre l'erroneità della decisione sul punto in quanto contraria all'orientamento maggioritario della Cassazione in ordine alla necessità di produrre in giudizio i decreti ministeriali contenenti i tassi soglia.
Con il quarto motivo, avente ad oggetto la “errata applicazione di norme di diritto sulla cessione dei contratti di leasing”, l'appellante ribadiva la carenza di legittimazione attiva della , avendo essa ceduto i contratti alla nonché Controparte_4 Controparte_6
in virtù della surroga nei diritti di credito esercitata dalla
[...]
in virtù del rapporto di garanzia attivato dalla concedente. Controparte_5
Invero contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la cessione aveva avuto portata globale, avendo ad oggetto “tutti i diritti e le pretese relativi all'importo in linea capitale di tutti
i canoni ancora dovuti, agli interessi dovuti, a costi, spese, tasse e ogni altra somma aggiuntiva dovuta, nonché tutti i diritti accessori relativi a garanzie reali e/o personali, eventuali polizze assicurative e quant'altro di ragione”.
In ultimo, con il quinto motivo di impugnazione, rubricato “sulla mancata denuncia della distruzione dei beni – la sospensione degli obblighi contrattuale ex decreto legge 06.06.2012
n. 74”, l'appellante rilevava che l'art.6 del decreto legge citato, aveva previsto la sospensione dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 dei termini per gli adempimenti contrattuali;
per tale motivo, non poteva dirsi cogente per l'utilizzatrice il termine di tre giorni previsto dal contratto in caso di distruzione dei beni concessi in leasing, alcuni dei quali erano andati distrutti in seguito al terremoto.
II.
2. Con la comparsa di risposta si costituiva la quale incorporante la Controparte_1
– a propria volta incorporante la società Controparte_2 concedente Commercio e Finanza S.p.A. – la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c.; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese processuali.
II.
3. Si costituiva altresì la Controparte_5 chiedendo anch'essa il rigetto integrale dell'appello proposto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di giudizio.
II.
4. Precisate le conclusioni di cui alle note scritte ex 127-ter c.p.c. la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello in esame è possibile desumere quali siano i capi di sentenza censurati e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. Sempre in via preliminare va rilevato che con le note depositate in data 20 luglio 2020 per la trattazione scritta, la avanzava una proposta conciliativa, Parte_1
successivamente reiterata, proponendo il versamento in favore delle convenute, in solido tra loro, della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) “a saldo e completa tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa comunque nascente dai rapporti dedotti in giudizio e ad essi connessi, nessuno escluso, verso il completo e definitivo trasferimento della proprietà ad essa dei beni oggetto dei contratti richiamati, ogni eccezione Parte_1 rimossa. Spese di lite compensate”.
Su tale proposta conciliativa – ribadita anche con le note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in data 31 ottobre 2024, nonché con la comparsa conclusionale – le appellate non prendevano posizione né nelle rispettive note di udienza né con gli scritti conclusionali, adottando una condotta concludente contraria alla volontà aderire alla suddetta proposta.
3. Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
3.1. Per ragioni di priorità logica appare opportuno analizzare innanzitutto il quarto motivo di appello, con il quale la società ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Pt_1 (oggi, per incorporazione, in ragione della Controparte_4 Controparte_1
cessione dei contratti effettuata in favore della 3 nonché alla CP_6 [...]
Controparte_9
Il motivo di doglianza non merita accoglimento.
L'appellante, come già rilevato nella sentenza gravata, non ha tenuto conto della distinzione tra l'istituto della cessione del contratto e quello della cessione del credito.
Mentre la cessione del contratto realizza il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale – con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi –, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto.
Con la cessione del credito viene realizzato uno sdoppiamento tra la titolarità del contratto che resta all'originario creditore-cedente e l'esercizio del diritto di credito stesso, il quale viene trasferito al cessionario.
Al riguardo, ha affermato la S.C. di Cassazione che “dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali
e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. civ. sent. n.
8579/2024).
Ciò premesso, la cartolarizzazione dei crediti costituisce un'operazione finanziaria di origine anglosassone disciplinata nel nostro ordinamento dalla legge n. 130/1999, la quale si pone in rapporto di specialità rispetto a quella ordinaria prevista in materia di cessione dei crediti.
Essa consiste nella cessione a titolo oneroso di uno o più crediti pecuniari da un creditore ad una società veicolo la quale, per ottenere la provvista necessaria all'acquisto, emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori istituzionalizzati. Per effetto dell'operazione, il rischio di ottenere il pagamento del credito viene trasferito dal cedente ai portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.
La cartolarizzazione, quindi, assolve sostanzialmente alla funzione di smobilizzare i crediti che fuoriescono dal patrimonio del creditore a fronte dell'ottenimento di immediata disponibilità economica.
In considerazione di quanto detto, nel caso di specie va riconosciuta la legittimazione ad agire della (incorporata nella Controparte_4 Controparte_2
che, a propria volta, è stata incorporata dalla .
[...] Controparte_1 Essa, infatti, si è limitata a cedere alla 3 il solo diritto di credito alla riscossione CP_6
dei canoni di leasing non ancora versati dalla utilizzatrice, conservando invece la titolarità del contratto e quindi il diritto sia di chiederne la risoluzione sia di ottenere l'eventuale riconsegna dei beni concessi in locazione finanziaria.
Stesso discorso va fatto con riferimento alla posizione di Controparte_10
la quale, incaricata della gestione del Fondo di garanzia che ha
[...]
anticipato parte dei crediti rimasti insoluti alla , si è solamente Controparte_4 surrogata nel suo diritto di credito al fine di rivalersi sulla debitrice principale – appunto la
- per il recupero delle somme versate in forza del suddetto rapporto Parte_1
di garanzia.
Per tali ragioni, quindi, non sussiste la carenza di legittimazione attiva eccepita dall'appellante con il quarto motivo di appello, il quale quindi è infondato.
3.2. Ciò premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulla questione relativa alla qualificazione dei contratti di leasing posta con il secondo motivo di appello, già eccepita in primo grado ma non esaminata direttamente dal primo giudice.
Sul punto, risulta condivisibile la tesi difensiva dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, si avrebbe riguardo a dei contratti di leasing c.d. traslativo e non a dei contratti di leasing di godimento, in virtù delle specifiche caratteristiche di cui si connotano.
In generale, viene definito leasing di godimento il contratto che ha come scopo quello di consentire all'utilizzatore l'impiego temporaneo del bene. Diversamente, invece, si definisce leasing traslativo il contratto finanziario la cui funzione non è solo quella di consentire un utilizzo temporaneo ma quella di permettere all'utilizzatore di acquistare il bene ricevuto mediante la rateizzazione del prezzo.
La differenza tra le due tipologie di leasing attiene alla causa in concreto del contratto e, quindi, alla funzione che le parti hanno voluto dare allo stesso.
Nel caso di leasing di godimento, infatti, il bene esaurisce la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, coincidente sostanzialmente con la durata del rapporto. In questo caso, il corrispettivo della locazione è comparabile al valore economico del godimento del bene e, di conseguenza, il prezzo del riscatto sarà parametrato sull'effettivo valore del bene al momento del riscatto.
Nella seconda tipologia, invece, le parti assumono come obbiettivo il trasferimento del bene, il quale è destinato a conservare un valore residuo apprezzabile fino al momento della scadenza del rapporto. In questo caso, il canone di locazione è superiore al valore locativo in quanto fin dall'inizio dell'operazione finanziaria la finalità è quella della compravendita, di modo che il canone comprende sia la locazione del bene sia il pagamento di una parte del prezzo. Per tali ragioni, il prezzo del riscatto sarà inferiore al valore del bene alla scadenza del contratto.
La differenziazione delineata tra le due tipologie di leasing è stata accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato sul punto che “in tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello;
ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione” (Cass. n.24214/2006; n.18195/2007;
n.13965/2019 (in cui, applicando il principio di diritto menzionato, la S.C. ha qualificato in termini di leasing traslativo un contratto con il quale il valore dell'opzione era stato convenuto nella misura pari allo 0,1% del valore del bene, deducendo proprio da questa notevole sproporzione che le rate fossero state previste non come mera contropartita del godimento, ma anche come anticipo frazionato del prezzo per il suo acquisto),
Nel caso di specie esaminando la documentazione prodotta emerge che in tutti i contratti di locazione finanziaria conclusi tra la e la ex , il Parte_1 Controparte_4 valore di riscatto del bene è stato fissato dalle parti nella misura pari all'1% del valore dello stesso bene.
E' chiaro ed evidente come i singoli canoni non abbiano avuto la mera funzione di corrispettivo per il godimento del bene, assumendo la funzione – almeno in parte – di anticipo sul prezzo finale, al fine di permettere all'utilizzatore di acquistare definitivamente il bene, pagando il valore di riscatto pattuito.
I contratti di leasing conclusi tra le parti vanno qualificati in termini di leasing c.d. traslativo.
Tale distinzione non rileva solo ed esclusivamente in astratto, portando con sé delle conseguenze di non poco momento dal punto di vista della disciplina giuridica, anche con specifico riguardo all'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
Mentre nel leasing di godimento la norma di riferimento è stata individuata nell'art.1458 c.c. secondo cui gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già avvenute
(essendo il canone già parametrato al godimento del bene), nel caso di leasing traslativo tale disposizione non può trovare applicazione in quanto, come già evidenziato in precedenza, il canone periodico risulta parametrato sia al godimento del bene ma incorpora in sé anche una parte del prezzo della vendita.
Per queste ragioni, la giurisprudenza concorda nell'applicare al leasing traslativo l'art.1526
c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, posto che il contratto è finalizzato al trasferimento del bene;
che il rischio del perimento della cosa è posto a carico dell'utilizzatore; che il concedente ha la garanzia di poter riprendere, fino all'integrale pagamento del prezzo, la piena disponibilità del bene.
Nonostante tali differenze anche in punto di risoluzione del contratto, nel caso di specie la qualificazione dei rapporti in termini di leasing traslativo non comporta alcuna conseguenza rispetto al diritto del concedente alla restituzione dei beni locati, ancorchè si sia verificato l'inadempimento dell'utilizzatore rispetto all'obbligo di versare i canoni periodici.
Anche nel caso in cui si ha riguardo ad un leasing di tipo traslativo, infatti, l'utilizzatore inadempiente è obbligato a restituire i beni ricevuti in locazione finanziaria, fermo restando l'eventuale suo diritto a richiede la restituzione dei canoni pagati decurtati dell'equo indennizzo spettante al concedente per il godimento fattone da parte dell'utilizzatore.
Tale principio trova immediato riscontro nella giurisprudenza della S.C. di Cassazione la quale, nell'ordinanza n. 9210 del 22.03.2022, ha affermato che
“alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità
e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto”.
Nel caso di cui trattasi, l'utilizzatore non ha mai restituito i suddetti beni, sostenendo invece il suo diritto a ritenerli proprio in virtù della funzione sostanzialmente traslativa dei leasing stipulati.
Inoltre, occorre altresì specificare che con il decreto ingiuntivo opposto il concedente ha limitato la propria richiesta proprio alla riconsegna dei beni concessi in locazione, senza nulla pretendere con riguardo ai canoni di locazione scaduti e non pagati. Del pari, dal canto suo l'utilizzatore ha sempre e solo contestato il diritto del concedere alla restituzione dei beni, senza avanzare alcuna domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di canone periodico. Domanda che, in ogni caso, sarebbe stata ammissibile solo laddove l'utilizzatore avesse effettivamente riconsegnato i beni richiesti.
Per queste ragioni, quindi, benchè ai contratti di locazione finanziaria stipulati tra le parti vada riconosciuta una funzione sostanzialmente traslativa, non può discendere da ciò il diritto dell'utilizzatore inadempiente alla conservazione dei beni stessi.
3.3. Detto questo con riferimento alla qualificazione giuridica del contratto, occorre ora analizzare il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha considerato validamente attivata la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, nonostante la mancanza di una espressa dichiarazione in tal senso da parte della concedente. Per tale motivo, il giudice avrebbe dovuto operare una valutazione della gravità dell'inadempimento non imputabile alla società utilizzatrice bensì alla stessa concedente, la quale illegittimamente rifiutava il riscatto proposto dalla Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
L'articolo 14) dei moduli negoziali contenenti la disciplina dei contratti di locazione finanziaria conclusi tra le parti, rubricato “CLAUSOLA RISOLUTIVA” , dispone che: “Il contratto si risolverà di diritto all'atto della comunicazione del Concedente a norma del comma 2 dell'art.
1456 c.c. oltre che nel caso di mancato pagamento del canone, anche per una sola rata
(punto 4.), altresì nel caso che l'Utilizzatore non adempia puntualmente alle obbligazioni derivanti dai punti 1-4-5-6-7-9-10. Il termine per l'adempimento nell'ipotesi di diffida, a norma dell'art. 1454 c.c., intimabile per violazione di qualsiasi altra clausola del contratto è fissato in giorni 10. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, si conviene che le rate pagate rimarranno acquisite al Concedente a titolo di indennità. L'utilizzatore dovrà altresì restituire immediatamente la cosa locata al Concedente e versargli, a titolo di indennità di risoluzione,
i rimanenti canoni a scadere, attualizzati al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di risoluzione, salva la prova del maggior danno”.
Con la disposizione contrattuale richiamata, le parti hanno inserito nel contratto una clausola risolutiva espressa, riconoscendo al Concedente di poter risolvere il contratto inviando una apposita comunicazione all'utilizzatore. Secondo la suddetta clausola, tale diritto potestativo del Concedente sorge, tra le varie ipotesi, nel momento in cui l'utilizzatore abbia omesso di corrispondere anche solo una rata periodica.
Con tutte le comunicazioni inoltrate alla in data 27 marzo 2014, aventi Parte_1 ad oggetto “Risoluzione contrattuale e Intimazione al pagamento e alla restituzione dei beni ove non intervenuta”, la Commercio e finanza comunicava all'utilizzatrice l'esistenza di una esposizione debitoria e, “nel dichiarare risolto il contratto in oggetto”, la invitava al pagamento entro cinque giorni delle partite insolute e del capitale residuo, nonché alla restituzione del bene concesso in locazione finanziaria.
Con tale dichiarazione, appare chiara ed evidente la volontà della concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art. 14) del contratto di leasing.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dottrina e giurisprudenza negano che per avvalersi della clausola risolutiva espressa pattuita sia necessario rispettare specifici adempimenti formali o utilizzare formule sacramentali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, cod. civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti” (Cass. civ. ord. n. 9369/2024; conf. Cass. civ. sent. n. 4911/1995).
Anche in mancanza di una espressa dichiarazione della Commercio e finanza in tal senso, dal tenore complessivo delle lettere inviate alla utilizzatrice è possibile desumere in maniera inequivocabile la volontà della concedente di volersi avvalere dell'effetto risolutivo discendente dalla clausola risolutiva pattuita in contratto. Tale effetto si produce dal momento in cui il contraente ha comunicato alla società utilizzatrice inadempiente l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, rendendo così assolutamente superflua qualsiasi ulteriore valutazione sulla successiva volontà della parte inadempiente. D'altronde,
l'appellante non ha mai eccepito la mancanza del presupposto assunto dalle parti per l'operatività dell'effetto risolutivo, non avendo mai dedotto né provato di aver adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali e di aver corrisposto i canoni scaduti contestati dalla
Concedente.
Inoltre, non può assumere alcun rilievo il fatto che dopo aver ricevuto le suddette comunicazioni la abbia manifestato la volontà di riscattare alcuni dei beni Parte_1
concessi in locazione, sia perché si tratta di una volontà manifestata tardivamente in quanto successiva rispetto alla risoluzione dei contratti di leasing già realizzatasi, sia perché in ogni caso rappresenterebbe un adempimento solo parziale e, in quanto tale, inidoneo a soddisfare integralmente la pretesa creditoria.
Ad abundantiam, dall'esame della documentazione versata in atti dalla stessa
[...]
è emerso che le richieste di riscatto dei beni concessi in locazione fanno Parte_1
riferimento a contratti di leasing differenti da quelli risolti di diritto in seguito alle comunicazioni inviate dalla concedente e posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo. Tali richieste di riscatto, quindi, non possono assumere alcuna rilevanza rispetto alla valutazione sulla gravità e sull'imputabilità dell'inadempimento riferibile esclusivamente al comportamento assunto dalle parti nell'ambito dei rapporti contrattuali oggetto della presente controversia.
In ogni caso, il rifiuto opposto dalla Commercio e finanza rispetto alle richieste di riscatto avanzate dalla utilizzatrice non può considerarsi ingiustificato, in considerazione della clausola negoziale n.16) inserita nei contratti di che, nel regolamentare l'opzione di riscatto, prevede in maniera specifica che “l'opzione non potrà essere esercitata qualora l'Utilizzatore non abbia adempiuto correttamente a tutti gli obblighi risultanti dal presente contratto, ovvero sia inadempiente nei confronti del Concedente per altri rapporti contrattuali in essere con quest'ultimo”.
In ultimo, del pari destituito di ogni fondamento è l'assunto degli appellanti secondo cui la finanza avrebbe affermato di aver ricevuto ed accettato il pagamento parziale CP_4 effettuato dalla utilizzatrice in seguito alla dichiarazione di volersi avvalere dell'effetto risolutivo.
Negli gli atti depositati in primo grado dalla società opposta, non vi è traccia di tale affermazione, se non con riferimento al parziale pagamento effettuato dalla
[...]
in qualità di gestore del Fondo di Garanzia. Pagamento che, in quanto Controparte_5
effettuato in adempimento al contratto di garanzia attivabile solo in caso di inadempimento del debitore principale, non esclude ma anzi sottolinea l'inadempimento della utilizzatrice rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria.
Per tutte queste ragioni, quindi, deve ritenersi validamente prodotto l'effetto risolutivo dei contratti leasing a far data dal momento in cui la società utilizzatrice Parte_1
sia venuta a conoscenza della volontà della Concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista in contratto.
3.4. Né tantomeno serve ad escludere o ridimensionare l'inadempimento dell'appellante la difesa articolata con il quinto motivo di appello, secondo cui la sentenza di primo grado andrebbe riformata nella parte in cui ha imputato alla società la Parte_1
mancata denuncia della distruzione di alcuni beni concessi in locazione finanziaria. In particolare, l'obbligo della suddetta comunicazione sarebbe stato sospeso dall'art. 6 del d.l.
n. 74/2012, secondo cui i termini per gli adempimenti contrattuali dovevano ritenersi sospesi dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012.
Innanzitutto, va condivisa la valutazione operata dal Tribunale secondo cui la difesa articolata dalla società in primo grado era da ritenersi assolutamente generica, non Pt_1 avendo essa indicato con precisione quali beni siano andati distrutti in seguito al terremoto e, soprattutto, a quali contratti essi dovevano essere riferiti.
In ogni caso, anche a voler considerare sospeso l'obbligo contrattuale di denunciare entro il termine di tre giorni dall'avvenimento la distruzione del bene concesso in locazione, va evidenziato come la società utilizzatrice ha omesso di comunicare alla concedente il perimento del bene anche dopo aver ricevuto le lettere di risoluzione dei contratti inviate dalla . Controparte_4
Inoltre, con riferimento al rischio di perimento dei beni, avendo riguardo nel caso di specie a leasing di tipo traslativo, il rischio del perimento del bene grava interamente sull'utilizzatore, proprio in virtù dell'applicazione della normativa in materia di vendita con riserva di proprietà.
Pertanto, quindi, anche sotto questo profilo si ritiene di dover confermare la sentenza gravata.
3.5. Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato “omessa e insufficiente motivazione in ordine all'usurarietà dei tassi di interesse applicati” l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica e quindi inammissibile – o comunque non provata – l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti.
Sul punto il giudice di prime cure, dopo aver precisato che “nell'atto di opposizione si sostiene che in 19 contratti di leasing sui 35 per cui è causa siano stati applicati interessi usurari (usura originaria in 5 di essi, sopravvenuta negli altri)”, richiama quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.24675/2017, secondo la quale “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” e tale principio è applicabile anche alla locazione finanziaria;
in secondo luogo, nell'atto di opposizione non si spiega quale sarebbe il tasso effettivo di ciascun contratto, come sarebbe stato calcolato, quale sarebbe il tasso soglia superato, e si fa solo inammissibilmente riferimento a dei conteggi esterni, laddove degli elementi che integrano il petitum e la causa petendi devono essere specificati nell'atto difensivo, la deduzione possa essere presa in considerazione;
in terzo luogo, non è stato nemmeno dedotto che non residui un debito della utilizzatrice anche solo per capitale, debito che legittimerebbe comunque la domanda di risoluzione;
infine, l'opponente non ha prodotto
i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia nei vari periodi in cui vi sarebbe stata usura, per cui comunque la deduzione, ove ammissibile e rilevante, non sarebbe provata”.
Contesta tale decisione l'appellante sostenendo che il Tribunale ha omesso di considerare che la dedotta usurarietà non era contestata da parte della società concedente e che inoltre era stata prodotta perizia di parte nella quale erano indicati i tassi applicati e i tassi soglia di riferimento per ogni periodo;
sosteneva inoltre l'erroneità della decisione sul punto in quanto contraria all'orientamento maggioritario della Cassazione in ordine alla necessità di produrre in giudizio i decreti ministeriali contenenti i tassi soglia.
In ordine a tale ultima doglianza giova ricordare che è divenuto ormai costante in giurisprudenza il principio secondo cui i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio.
Si è, dunque, riconosciuto il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all'incertezza originata da alcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (cfr.
Cass. 5 agosto 2002, n. 11706; Cass. 20 giugno 2001, n. 8742), nonché dal precedente rappresentato da Cass. 3 maggio 2020, n. 8883, il quale, pur affermando l'insussistenza dell'onere della parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre i relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse "tenuto a conoscere in via autonoma" del loro contenuto.
Il fatto, evidenziato in tale ultima pronuncia, che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio iura novit curia. Da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 c.p.c. (pt. Cass. 31/07/2024, n.21427; Cass. 24/04/2024, n. 11108;
Cass.35102/2022). Tuttavia, benché l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei Decreti Ministeriali, non può escludersi che in capo alla parte sussista, comunque, un preciso onere di allegazione al riguardo, di guisa che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tasso concordato, quello che ritiene effettivamente praticato, il tipo contrattuale, la clausola negoziale,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura dei tassi soglia nel periodo considerato (cfr.
Cass. 14/04/2023, n.10036; Sez. Unite 18.9.2020 n.19597).
E tale onere nel caso di specie, non risulta essere stato assolto.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, infatti, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'odierna appellante non ha correttamente adempiuto agli oneri di allegazione ad essa prescritti, rendendo impossibile l'accertamento da parte del giudice.
Nello specifico, dalla lettura dell'atto di opposizione e degli atti difensivi successivi, risulta che la abbia omesso di indicare in maniera precisa la clausola Parte_1
negoziale relativa alla misura degli interessi nonché di specificare gli interessi applicati in concreto e la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato pertinente al rapporto.
Non possono ritenersi sufficienti, infatti, né le mere deduzioni operate dall'appellante in quanto del tutto generiche ed avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto, né tantomeno il mero richiamo alla perizia di parte allegata alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., che costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.
Peraltro, la stessa si rileva comunque inidonea a provare l'usurarietà dei tassi di interesse praticati.
Innanzitutto, il consulente di parte omette di indicare il metodo di calcolo utilizzato per individuare il TEG concretamente praticato dalla nel corso del Controparte_4
rapporto. Costituisce un dato incontrovertibile, infatti, che con riferimento ai contratti di leasing, la Banca d'AL ha individuato un metodo di calcolo differente rispetto a quello solitamente utilizzato per la generalità dei rapporti bancari e di finanziamento, indicando a tal fine la seguente formula matematica:
Dall'elaborato peritale, non si evince se il consulente di parte abbia utilizzato la formula specifica prevista per la tipologia contrattuale analizzata, o se abbia utilizzato quella generale non adatta in caso di contratti di leasing.
Ai fini del calcolo matematico, andrebbero considerati i seguenti fattori: - i: è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K: è il numero d'ordine di un “prestito”;
- K': è il numero d'ordine di una “rata di rimborso”;
- Ak: è l'importo del “prestito” numero K;
- A'k': è l'importo della “rata di rimborso” numero K';
- m: è il numero d'ordine dell'ultimo “prestito”;
- m': è il numero d'ordine dell'ultima “rata di rimborso”;
- tk: è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori “prestiti” da 2 a m;
- tk': è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di rimborso” da 1 a m';
- per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi;
- per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.
Diversamente dalle indicazioni dell'Authority, il consulente di parte ha considerato tutta un'altra serie di elementi quali le spese di istruttoria della pratica, spese di perizia, spese assicurative, spese di incasso, “altre spese di contratto”, riscatto finale, che hanno inevitabilmente influenzato in negativo il risultato finale, facendo quindi risultare un TEG differente rispetto a quello realmente praticato nel corso del rapporto.
3. Alle evidenziate carenze assertive e probatorie non può di certo sopperirsi mediante la sollecitata consulenza tecnica contabile che finirebbe con l'assumere natura chiaramente esplorativa vietata dal nostro ordinamento giuridico.
E' noto che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. Ord. 19631/20; 31886/19).
In definitiva, poiché le allegazioni contenute nella originaria domanda attorea ed anche nell'atto di appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la consulenza tecnica d'ufficio contabile su cui ha insistito l'appellante, che, com'è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Conclusivamente, va, allora, ribadito che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'assolvimento degli oneri che sono a suo carico ed
è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Per tutte queste ragioni, quindi, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento.
3.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va pertanto rigettato, con consequenziale conferma integrale della sentenza impugnata.
4. Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e vanno poste a carico dell'appellante in favore delle appellate.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (giudizio dal valore indeterminato di difficoltà media) in base a valori ai medi tariffari, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo in grado di appello.
5. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di nonché di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza Controparte_9
n.10296/2018 resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 27 novembre 2018 e non notificata, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna la l pagamento delle spese del presente grado Parte_1
del giudizio in favore di e di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 8.470,00 ciascuna, oltre I.V.A. e Controparte_7
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio