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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 1326/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Emilia De Piano (c.f.:
e domiciliato presso lo studio del medesimo in San Michele di Serino C.F._2
(NA), alla via Taverna Ferriera n. 14 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Claudio
Sansò (c.f.: ) e domiciliata presso lo studio del medesimo in NO, C.F._4 alla via Santi Martiri Salernitani n. 24;
appellata
nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione e risposta. Per il P.G.: ha chiesto il rigetto del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato l'8.06.2020 e ritualmente notificato alla controparte, - CP_1 premesse le cause della crisi coniugale ed ascritte le medesime all'atteggiamento maltrattante e prevaricatorio del coniuge - chiedeva al Tribunale di Avellino pronunciarsi la separazione (con addebito) dal , con cui in data 08.07.2017 aveva contratto matrimonio concordatario Pt_1
Per_ in Cervinara (AV), in costanza del quale, il 17.01.2020, era nata in [...] la figlia , affidarsi in forma condivisa ai coniugi (con collocazione preferenziale presso di sé) la minore con regolamentazione del diritto di visita del padre e porre a carico del un adeguato Pt_1 assegno di contributo al mantenimento della figlia;
con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva , il quale, contestate le avverse deduzioni, ascriveva alla coniuge Parte_1 la responsabilità del naufragio del progetto matrimoniale e - descritto l'atteggiamento ostativo della donna al mantenimento di un adeguato rapporto padre-figlia - domandava disporsi l'affido condiviso della bambina ai genitori con collocazione presso la madre ed appropriato calendario di visite paterne, stabilirsi a suo carico un assegno di contributo al mantenimento della bambina non superiore ad euro 100,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie), nonché - in via riconvenzionale - porsi a carico della l'addebito della separazione. CP_1
1.1. Emessi i provvedimenti presidenziali con ordinanza del 15.12.2020, espletata nel corso dell'istruttoria la prova testimoniale, autorizzato (all'esito del ricorso della ricorrente ex art. 709 ter c.p.c.) il trasferimento della bambina con la madre in NO, espletata C.T.U. sulla situazione della minore e sulle competenze del ruolo dei genitori, dichiarati inammissibili due ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. proposti dal (dopo l'assegnazione della causa in decisione) Pt_1 al fine di chiedere la modifica di talune prescrizioni accessorie afferenti alla regolamentazione del diritto di visita nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed al pagamento di una sanzione amministrativa), il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 112/'23 del 23.01.2023, pubblicata il 25.01.2023, pronunciava la separazione Per_ (senza addebito) dei coniugi, disponeva l'affido condiviso della minore con collocazione preferenziale presso la madre ed analitica regolamentazione del diritto di visita paterno, poneva a carico del un assegno di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 dell'importo di euro 300,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie) e disponeva l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio nonché di quelle relative alla
C.T.U..
In particolare, il Collegio teneva conto degli esiti della consulenza tecnica di ufficio, con la quale si considerava che i coniugi, pur non evidenziando specifiche carenze in punto di capacità genitoriali, fossero incapaci di reprimere l'accesissima conflittualità di coppia conseguente alla separazione, tanto da disporre il coinvolgimento dei Servizi Sociali dei
Comuni di San Michele di Serino (luogo di residenza del , ivi dimorante ed avente in Pt_1
NO la propria sede di lavoro in quanto funzionario presso la locale Commissione
Tributaria Provinciale) e di NO (luogo di residenza della minore unitamente alla madre, dirigente radiologa presso l'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”, sito nel detto
Comune).
2. Con ricorso in appello depositato il 13.03.2023 e ritualmente notificato alla controparte,
, per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate ed a modifica dell'impugnata Parte_1 sentenza, chiedeva ripristinarsi il punto 8) dell'ordinanza resa in data 17.05.2022 dal G.I. del
Tribunale di Avellino (con cui, fino alla soppressione della medesima disposizione con la sentenza impugnata e sulla base delle valutazioni espresse dal C.T.U., si prevedeva che le parti, in un'ottica collaborativa, provvedessero ad evitare che, in caso di indisponibilità di uno dei genitori a tenere con sé la figlia nei periodi previsti, privilegiasse la possibilità di far trascorrere le necessarie ore supplementari all'altro genitore piuttosto che ad altre persone); ridursi l'assegno di contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 200,00 al mese;
accogliersi (previa valutazione di relativa ammissibilità) i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. presentati al Tribunale al fine di far dichiarare la controparte responsabile di condotte di scarsa collaborazione all'esecuzione delle determinazioni relative al diritto di visita padre-figlia e di ottenere un ampliamento dei tempi di permanenza con sé della bambina, nonchè la condanna della al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed al pagamento di una CP_1 sanzione amministrativa.
2.1. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, resistendo. CP_1
2.2. All'esito dell'udienza in presenza del 05.02.2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti,
i quali si richiamavano all'atto introduttivo ed alla comparsa di costituzione e risposta, acquisito il parere del P.G. (teso al rigetto del gravame), la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame, il - premesso che, con ordinanza resa in data 17.05.2022, il Pt_1
G.I. del Tribunale di Avellino, nel rimodulare il diritto di visita paterno quale stabilito in sede presidenziale e considerate le valutazioni espresse dal C.T.U., aveva previsto (al punto 8) che le parti, in un'ottica collaborativa, dovessero evitare di affidare la figlia a persone diverse dall'altro coniuge in caso di improvviso impedimento a tenere con sé la minore - lamenta il comportamento ostruzionistico della la quale, in occasione dei suoi impegni CP_1 ospedalieri, preferiva lasciare la figlia alla madre ovvero ad una baby sitter piuttosto che a lui, omettendo di comunicargli i propri turni di servizio per non consentirgli di organizzarsi.
Sul piano economico, l'appellante, nel chiedere la riduzione dell'ammontare dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia, rappresenta come l'importo di euro 300,00 al mese sarebbe eccessivo in considerazione del suo stipendio (pari a circa 1.600 euro al mese) e di quello della coniuge (pari a circa 4.000 euro al mese) e sottolinea di sostenere (a differenza della controparte) spese di locazione per euro 300,00 al mese ed altresì di dover affrontare le spese di viaggio per recarsi sul luogo di lavoro e per riaccompagnare la figlia a NO (stante il rifiuto della di prelevarla) all'esito degli incontri autorizzati dall' CP_1 CP_2
Infine, il sostiene l'erroneità della decisione del Tribunale di dichiarare inammissibili Pt_1
- perché tardivamente proposti dopo la riserva della causa in decisione - i due ricorsi avanzati ex art. 709 ter c.p.c. al fine di far dichiarare la controparte responsabile di condotte di scarsa collaborazione all'esecuzione delle determinazioni relative al diritto di visita della figlia e di ottenere un ampliamento dei tempi di permanenza con sé della bambina, nonchè la condanna della al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed al pagamento di una CP_1 sanzione amministrativa;
ciò in quanto - si evidenzia - i ricorsi erano stati resi necessari da circostanze (gli atteggiamenti ostativi della coniuge) sopravvenute nel corso del processo e, dunque, non rappresentabili anteriormente.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata, ha chiesto rigettarsi CP_1 il gravame siccome infondato così come motivato nella sentenza, alle cui argomentazioni - integralmente condivise - si richiama.
4. Relativamente alle questioni involgenti le modalità di esercizio del diritto di visita e le questioni economiche risulta cessata la materia del contendere;
nel resto, l'appello va rigettato perché infondato.
Ed invero, come dedotto dalle parti e documentalmente acclarato anche attraverso il deposito di nuova C.T.U. disposta dal Tribunale di NO, è pendente presso quest'ultima A.G. procedura tesa, sul ricorso di alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio e, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato del
Tribunale, con ordinanza del 27.09.2023, ha provveduto - in espresso accoglimento delle richieste delle parti sul punto - alla parziale modifica delle previgenti statuizioni della separazione giudiziale riguardanti i giorni e gli orari dei prelievi della figlia da parte del padre;
per il resto, con la detta ordinanza è stato confermato l'assetto degli aspetti economici, inerenti Per_ alla misura dell'assegno di contributo al mantenimento della minore da parte del padre.
Ciò posto, in ordine ai motivi di appello che hanno successivamente costituito oggetto anche del suddetto provvedimento interinale è cessata la materia del contendere. Ed invero, i provvedimenti assunti nella causa divorzile inerenti allo stesso oggetto dedotto nei motivi di appello del giudizio di separazione, pur non essendo definitivi, sono suscettibili di assorbire ogni precedente statuizione sul punto, non consentendo - per sopravvenuta carenza di interesse - un'ulteriore pronuncia in questa sede.
Tale rilievo è del tutto conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale la pronuncia di una sentenza di divorzio la quale decida sui profili accessori, pur non ancora passata in giudicato, preclude ogni anteriore pronuncia attinente agli stessi (Cass., n.
21718/2010).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha - altresì - avuto modo di chiarire che la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi (Cass., n. 5062/2017) solo allorché sussista un interesse delle parti, quale - a titolo esemplificativo - l'assegno per il pregresso (Cass., n. 31827/2023).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, tale interesse non sussiste e comunque non è stato rappresentato, specie ove si consideri che, anche sulla base delle medesime richieste del
, il giudice delegato del Tribunale di NO ha medio tempore provveduto alla parziale Pt_1 modifica delle modalità del diritto di visita oggetto dell'originario appello avverso la sentenza di separazione.
Dunque, riguardo ai profili del gravame inerenti al diritto di visita paterno ed agli aspetti economici, è cessata la materia del contendere.
Per il resto, non può accogliersi la domanda tesa all'accoglimento delle richieste formulate dall'appellante con i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. depositati presso il Tribunale di Avellino nelle more del deposito della sentenza di prime cure, atteso che - pur ritenendo le medesime ammissibili, in quanto fondate su circostanze di cui è stata addotta la sopravvenienza - le medesime si fondano sull'asserzione della ricorrenza di sopravvenute condotte ostruzionistiche della controparte (in quanto tali lesive del suo diritto alla genitorialità) che difettano di supporti probatori oggettivi ed inoppugnabili e sono in contrasto con prospettazioni di controparte del tutto opposte ed aventi la medesima astratta attendibilità.
5. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per i due terzi, mentre deve condannarsi il alla refusione in favore della Pt_1 della restante parte, liquidata come da dispositivo secondo le disposizioni tabellari CP_1 vigenti.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 112/2023, emessa dal Tribunale di Avellino CP_1 in data 23.01.2023 (pubblicata il 25.01.2023), così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di gravame che concernono la regolamentazione dei rapporti padre-figlia e gli aspetti economici;
b) rigetta nel resto l'appello;
c) dichiara compensate fra le parti per i due terzi le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento in favore dell'appellata del restante terzo, che liquida Parte_1
- relativamente al processo di primo grado - in euro 1.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e - relativamente al presente grado
- in euro 800,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. Antonio Di Marco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 1326/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Emilia De Piano (c.f.:
e domiciliato presso lo studio del medesimo in San Michele di Serino C.F._2
(NA), alla via Taverna Ferriera n. 14 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Claudio
Sansò (c.f.: ) e domiciliata presso lo studio del medesimo in NO, C.F._4 alla via Santi Martiri Salernitani n. 24;
appellata
nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione e risposta. Per il P.G.: ha chiesto il rigetto del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato l'8.06.2020 e ritualmente notificato alla controparte, - CP_1 premesse le cause della crisi coniugale ed ascritte le medesime all'atteggiamento maltrattante e prevaricatorio del coniuge - chiedeva al Tribunale di Avellino pronunciarsi la separazione (con addebito) dal , con cui in data 08.07.2017 aveva contratto matrimonio concordatario Pt_1
Per_ in Cervinara (AV), in costanza del quale, il 17.01.2020, era nata in [...] la figlia , affidarsi in forma condivisa ai coniugi (con collocazione preferenziale presso di sé) la minore con regolamentazione del diritto di visita del padre e porre a carico del un adeguato Pt_1 assegno di contributo al mantenimento della figlia;
con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva , il quale, contestate le avverse deduzioni, ascriveva alla coniuge Parte_1 la responsabilità del naufragio del progetto matrimoniale e - descritto l'atteggiamento ostativo della donna al mantenimento di un adeguato rapporto padre-figlia - domandava disporsi l'affido condiviso della bambina ai genitori con collocazione presso la madre ed appropriato calendario di visite paterne, stabilirsi a suo carico un assegno di contributo al mantenimento della bambina non superiore ad euro 100,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie), nonché - in via riconvenzionale - porsi a carico della l'addebito della separazione. CP_1
1.1. Emessi i provvedimenti presidenziali con ordinanza del 15.12.2020, espletata nel corso dell'istruttoria la prova testimoniale, autorizzato (all'esito del ricorso della ricorrente ex art. 709 ter c.p.c.) il trasferimento della bambina con la madre in NO, espletata C.T.U. sulla situazione della minore e sulle competenze del ruolo dei genitori, dichiarati inammissibili due ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. proposti dal (dopo l'assegnazione della causa in decisione) Pt_1 al fine di chiedere la modifica di talune prescrizioni accessorie afferenti alla regolamentazione del diritto di visita nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed al pagamento di una sanzione amministrativa), il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 112/'23 del 23.01.2023, pubblicata il 25.01.2023, pronunciava la separazione Per_ (senza addebito) dei coniugi, disponeva l'affido condiviso della minore con collocazione preferenziale presso la madre ed analitica regolamentazione del diritto di visita paterno, poneva a carico del un assegno di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 dell'importo di euro 300,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie) e disponeva l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio nonché di quelle relative alla
C.T.U..
In particolare, il Collegio teneva conto degli esiti della consulenza tecnica di ufficio, con la quale si considerava che i coniugi, pur non evidenziando specifiche carenze in punto di capacità genitoriali, fossero incapaci di reprimere l'accesissima conflittualità di coppia conseguente alla separazione, tanto da disporre il coinvolgimento dei Servizi Sociali dei
Comuni di San Michele di Serino (luogo di residenza del , ivi dimorante ed avente in Pt_1
NO la propria sede di lavoro in quanto funzionario presso la locale Commissione
Tributaria Provinciale) e di NO (luogo di residenza della minore unitamente alla madre, dirigente radiologa presso l'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”, sito nel detto
Comune).
2. Con ricorso in appello depositato il 13.03.2023 e ritualmente notificato alla controparte,
, per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate ed a modifica dell'impugnata Parte_1 sentenza, chiedeva ripristinarsi il punto 8) dell'ordinanza resa in data 17.05.2022 dal G.I. del
Tribunale di Avellino (con cui, fino alla soppressione della medesima disposizione con la sentenza impugnata e sulla base delle valutazioni espresse dal C.T.U., si prevedeva che le parti, in un'ottica collaborativa, provvedessero ad evitare che, in caso di indisponibilità di uno dei genitori a tenere con sé la figlia nei periodi previsti, privilegiasse la possibilità di far trascorrere le necessarie ore supplementari all'altro genitore piuttosto che ad altre persone); ridursi l'assegno di contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 200,00 al mese;
accogliersi (previa valutazione di relativa ammissibilità) i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. presentati al Tribunale al fine di far dichiarare la controparte responsabile di condotte di scarsa collaborazione all'esecuzione delle determinazioni relative al diritto di visita padre-figlia e di ottenere un ampliamento dei tempi di permanenza con sé della bambina, nonchè la condanna della al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed al pagamento di una CP_1 sanzione amministrativa.
2.1. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, resistendo. CP_1
2.2. All'esito dell'udienza in presenza del 05.02.2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti,
i quali si richiamavano all'atto introduttivo ed alla comparsa di costituzione e risposta, acquisito il parere del P.G. (teso al rigetto del gravame), la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame, il - premesso che, con ordinanza resa in data 17.05.2022, il Pt_1
G.I. del Tribunale di Avellino, nel rimodulare il diritto di visita paterno quale stabilito in sede presidenziale e considerate le valutazioni espresse dal C.T.U., aveva previsto (al punto 8) che le parti, in un'ottica collaborativa, dovessero evitare di affidare la figlia a persone diverse dall'altro coniuge in caso di improvviso impedimento a tenere con sé la minore - lamenta il comportamento ostruzionistico della la quale, in occasione dei suoi impegni CP_1 ospedalieri, preferiva lasciare la figlia alla madre ovvero ad una baby sitter piuttosto che a lui, omettendo di comunicargli i propri turni di servizio per non consentirgli di organizzarsi.
Sul piano economico, l'appellante, nel chiedere la riduzione dell'ammontare dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia, rappresenta come l'importo di euro 300,00 al mese sarebbe eccessivo in considerazione del suo stipendio (pari a circa 1.600 euro al mese) e di quello della coniuge (pari a circa 4.000 euro al mese) e sottolinea di sostenere (a differenza della controparte) spese di locazione per euro 300,00 al mese ed altresì di dover affrontare le spese di viaggio per recarsi sul luogo di lavoro e per riaccompagnare la figlia a NO (stante il rifiuto della di prelevarla) all'esito degli incontri autorizzati dall' CP_1 CP_2
Infine, il sostiene l'erroneità della decisione del Tribunale di dichiarare inammissibili Pt_1
- perché tardivamente proposti dopo la riserva della causa in decisione - i due ricorsi avanzati ex art. 709 ter c.p.c. al fine di far dichiarare la controparte responsabile di condotte di scarsa collaborazione all'esecuzione delle determinazioni relative al diritto di visita della figlia e di ottenere un ampliamento dei tempi di permanenza con sé della bambina, nonchè la condanna della al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed al pagamento di una CP_1 sanzione amministrativa;
ciò in quanto - si evidenzia - i ricorsi erano stati resi necessari da circostanze (gli atteggiamenti ostativi della coniuge) sopravvenute nel corso del processo e, dunque, non rappresentabili anteriormente.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata, ha chiesto rigettarsi CP_1 il gravame siccome infondato così come motivato nella sentenza, alle cui argomentazioni - integralmente condivise - si richiama.
4. Relativamente alle questioni involgenti le modalità di esercizio del diritto di visita e le questioni economiche risulta cessata la materia del contendere;
nel resto, l'appello va rigettato perché infondato.
Ed invero, come dedotto dalle parti e documentalmente acclarato anche attraverso il deposito di nuova C.T.U. disposta dal Tribunale di NO, è pendente presso quest'ultima A.G. procedura tesa, sul ricorso di alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio e, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato del
Tribunale, con ordinanza del 27.09.2023, ha provveduto - in espresso accoglimento delle richieste delle parti sul punto - alla parziale modifica delle previgenti statuizioni della separazione giudiziale riguardanti i giorni e gli orari dei prelievi della figlia da parte del padre;
per il resto, con la detta ordinanza è stato confermato l'assetto degli aspetti economici, inerenti Per_ alla misura dell'assegno di contributo al mantenimento della minore da parte del padre.
Ciò posto, in ordine ai motivi di appello che hanno successivamente costituito oggetto anche del suddetto provvedimento interinale è cessata la materia del contendere. Ed invero, i provvedimenti assunti nella causa divorzile inerenti allo stesso oggetto dedotto nei motivi di appello del giudizio di separazione, pur non essendo definitivi, sono suscettibili di assorbire ogni precedente statuizione sul punto, non consentendo - per sopravvenuta carenza di interesse - un'ulteriore pronuncia in questa sede.
Tale rilievo è del tutto conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale la pronuncia di una sentenza di divorzio la quale decida sui profili accessori, pur non ancora passata in giudicato, preclude ogni anteriore pronuncia attinente agli stessi (Cass., n.
21718/2010).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha - altresì - avuto modo di chiarire che la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi (Cass., n. 5062/2017) solo allorché sussista un interesse delle parti, quale - a titolo esemplificativo - l'assegno per il pregresso (Cass., n. 31827/2023).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, tale interesse non sussiste e comunque non è stato rappresentato, specie ove si consideri che, anche sulla base delle medesime richieste del
, il giudice delegato del Tribunale di NO ha medio tempore provveduto alla parziale Pt_1 modifica delle modalità del diritto di visita oggetto dell'originario appello avverso la sentenza di separazione.
Dunque, riguardo ai profili del gravame inerenti al diritto di visita paterno ed agli aspetti economici, è cessata la materia del contendere.
Per il resto, non può accogliersi la domanda tesa all'accoglimento delle richieste formulate dall'appellante con i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. depositati presso il Tribunale di Avellino nelle more del deposito della sentenza di prime cure, atteso che - pur ritenendo le medesime ammissibili, in quanto fondate su circostanze di cui è stata addotta la sopravvenienza - le medesime si fondano sull'asserzione della ricorrenza di sopravvenute condotte ostruzionistiche della controparte (in quanto tali lesive del suo diritto alla genitorialità) che difettano di supporti probatori oggettivi ed inoppugnabili e sono in contrasto con prospettazioni di controparte del tutto opposte ed aventi la medesima astratta attendibilità.
5. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per i due terzi, mentre deve condannarsi il alla refusione in favore della Pt_1 della restante parte, liquidata come da dispositivo secondo le disposizioni tabellari CP_1 vigenti.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 112/2023, emessa dal Tribunale di Avellino CP_1 in data 23.01.2023 (pubblicata il 25.01.2023), così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di gravame che concernono la regolamentazione dei rapporti padre-figlia e gli aspetti economici;
b) rigetta nel resto l'appello;
c) dichiara compensate fra le parti per i due terzi le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento in favore dell'appellata del restante terzo, che liquida Parte_1
- relativamente al processo di primo grado - in euro 1.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e - relativamente al presente grado
- in euro 800,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. Antonio Di Marco