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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 564 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Agropoli (SA), alla Via Marco Polo n. 28, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Gianluca Lembo, dal quale sono rispettivamente rappresentati e difesi, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa;
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 24/10/2024
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 22/10/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Agropoli il 13.08.2016, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 36 P. 2 anno 2016, scegliendo il regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione era nata una figlia: nata ad [...] il [...] - chiedevano di pronunciare Persona_1 la separazione personale alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione di residenza, domicilio e/o recapito ed evitando di assumere comportamenti contrari che possano recare pregiudizio alla figlia minore;
b) i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto per la figlia minore;
c) la figlia Persona_1 nata a [...] il [...] viene affidata ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare di Agropoli, alla Via Madonna del Carmine n. 230, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
d) la casa familiare, già residenza coniugale, sita in Agropoli, alla Via Madonna del
Carmine n. 230, unitamente agli arredi e ai mobili che la corredano, è assegnata alla sig.ra quale Parte_1 genitore collocatario della figlia minore;
tutte le spese relative alla conduzione dell'immobile e, quindi, le utenze di luce elettrica, acqua, gas ecc., nonché la tassa sui rifiuti (TARI) saranno a carico esclusivo della signora Pt_1
l'Imposta Municipale Unica (IMU), se e in quanto dovuta, resterà a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno;
e) il padre frequenterà la figlia minore compatibilmente con le esigenze di studio e gli altri impegni di quest'ultima e con le proprie esigenze lavorative particolari (autotrasportatore spesso lontano da casa dal lunedì al venerdì), secondo il seguente calendario: due fine settimana al mese alternati;
nel giorno del compleanno e della festa del papà, qualora gli impegni lavorativi del padre lo consentano;
almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie in date e orario da concordare entro il 10 dicembre di ogni anno, in mancanza di accordo ad anni alterni: un anno dal 23 al 27 dicembre, l'anno successivo dal 29 dicembre al 2 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero del Lunedì in Albis;
quindici giorni, anche non continuativi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori, in mancanza di accordo la figlia starà con il padre ad anni alterni dal 1 al 15 agosto un anno e l'anno successivo dal 16 al 30 agosto;
le festività nazionali "rosse di calendario" (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) la minore le trascorrerà alternativamente con il padre o la madre;
f) il padre sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia, versando mensilmente alla Parte_2 sig.ra la somma di € 600,00, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
g) le spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate fra i genitori e espressamente documentate, ivi comprese le spese di istruzione (tasse, corredo scolastico, libri di testo ecc.), le spese di formazione, il tempo libero, l'arricchimento culturale (es. viaggi di studio e gite scolastiche, corsi di formazione a pagamento ecc.), le spese per eventuali visite mediche specialistiche, visite
2 odontoiatriche, accertamenti diagnostici, cure e terapie non coperte dal SSN, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
h) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al Pt_2 Pt_1 mantenimento del coniuge, entro il giorno 05 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i) il marito provvederà al pagamento delle rate ancora a scadere relative al prestito personale contratto con la Compass Banca Spa e al pagamento delle rate a scadere del mutuo Rep. 79841 - Racc. 39362, contratto con la Banca Intesa San Paolo per l'acquisto della casa coniugale;
j) quanto ai veicoli in uso ai coniugi, alla moglie sig.ra viene attribuita l'autovettura Dacia Sandero Parte_1 tg. ET633EY, già di sua proprietà, mentre al marito sig. l'autoveicolo Citroen C2 tg. Parte_2
CV447TA, di proprietà della moglie. Le spese del trasferimento di proprietà del veicolo assegnato al marito saranno ad esclusivo carico di quest'ultimo, così come saranno a suo esclusivo carico tutte le tasse, imposte, assicurazione, ecc. relative al veicolo C2 tg. CV447TA dalla data della sottoscrizione del presente accordo.
All'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi telematicamente mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il Tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio e all'interesse della minore.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 564 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Agropoli (SA), alla Via Marco Polo n. 28, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Gianluca Lembo, dal quale sono rispettivamente rappresentati e difesi, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa;
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 24/10/2024
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 22/10/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Agropoli il 13.08.2016, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 36 P. 2 anno 2016, scegliendo il regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione era nata una figlia: nata ad [...] il [...] - chiedevano di pronunciare Persona_1 la separazione personale alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione di residenza, domicilio e/o recapito ed evitando di assumere comportamenti contrari che possano recare pregiudizio alla figlia minore;
b) i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto per la figlia minore;
c) la figlia Persona_1 nata a [...] il [...] viene affidata ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare di Agropoli, alla Via Madonna del Carmine n. 230, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
d) la casa familiare, già residenza coniugale, sita in Agropoli, alla Via Madonna del
Carmine n. 230, unitamente agli arredi e ai mobili che la corredano, è assegnata alla sig.ra quale Parte_1 genitore collocatario della figlia minore;
tutte le spese relative alla conduzione dell'immobile e, quindi, le utenze di luce elettrica, acqua, gas ecc., nonché la tassa sui rifiuti (TARI) saranno a carico esclusivo della signora Pt_1
l'Imposta Municipale Unica (IMU), se e in quanto dovuta, resterà a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno;
e) il padre frequenterà la figlia minore compatibilmente con le esigenze di studio e gli altri impegni di quest'ultima e con le proprie esigenze lavorative particolari (autotrasportatore spesso lontano da casa dal lunedì al venerdì), secondo il seguente calendario: due fine settimana al mese alternati;
nel giorno del compleanno e della festa del papà, qualora gli impegni lavorativi del padre lo consentano;
almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie in date e orario da concordare entro il 10 dicembre di ogni anno, in mancanza di accordo ad anni alterni: un anno dal 23 al 27 dicembre, l'anno successivo dal 29 dicembre al 2 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero del Lunedì in Albis;
quindici giorni, anche non continuativi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori, in mancanza di accordo la figlia starà con il padre ad anni alterni dal 1 al 15 agosto un anno e l'anno successivo dal 16 al 30 agosto;
le festività nazionali "rosse di calendario" (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) la minore le trascorrerà alternativamente con il padre o la madre;
f) il padre sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia, versando mensilmente alla Parte_2 sig.ra la somma di € 600,00, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
g) le spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate fra i genitori e espressamente documentate, ivi comprese le spese di istruzione (tasse, corredo scolastico, libri di testo ecc.), le spese di formazione, il tempo libero, l'arricchimento culturale (es. viaggi di studio e gite scolastiche, corsi di formazione a pagamento ecc.), le spese per eventuali visite mediche specialistiche, visite
2 odontoiatriche, accertamenti diagnostici, cure e terapie non coperte dal SSN, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
h) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al Pt_2 Pt_1 mantenimento del coniuge, entro il giorno 05 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i) il marito provvederà al pagamento delle rate ancora a scadere relative al prestito personale contratto con la Compass Banca Spa e al pagamento delle rate a scadere del mutuo Rep. 79841 - Racc. 39362, contratto con la Banca Intesa San Paolo per l'acquisto della casa coniugale;
j) quanto ai veicoli in uso ai coniugi, alla moglie sig.ra viene attribuita l'autovettura Dacia Sandero Parte_1 tg. ET633EY, già di sua proprietà, mentre al marito sig. l'autoveicolo Citroen C2 tg. Parte_2
CV447TA, di proprietà della moglie. Le spese del trasferimento di proprietà del veicolo assegnato al marito saranno ad esclusivo carico di quest'ultimo, così come saranno a suo esclusivo carico tutte le tasse, imposte, assicurazione, ecc. relative al veicolo C2 tg. CV447TA dalla data della sottoscrizione del presente accordo.
All'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi telematicamente mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il Tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio e all'interesse della minore.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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