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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/06/2024, n. 9845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9845 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°17224 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 05 marzo 2024, vertente
TRA
Roma Parte 2 con sede in Roma, Parte 1 Via della Consolazione n°4, c.f.: P.IVA 1 in persona del liquidatore e l.r.p.t., Sig. Controparte_1 '
elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Elettronica n° 16, presso lo studio dell'Avv. Simone Curasì, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/32600253 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 1
APPELLANTE
E
'Controparte_2 nato a [...] il [...], c.f.: C.F. 1 'elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Gardenie n° 35, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Salvio Reale, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce e su separato foglio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/2428701 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 2
APPELLATO OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n°23800/2021 GIUDICE DI PACE DI ROMA.
All'udienza del 05 marzo 2024 compariva per la parte appellante l'Avv. Simone Curasì il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle formalizzate in atti.
Per la parte appellante compariva l'Avv. Daniele Pala, in sostituzione dell'Avv. Di Salvio Reale, che precisava le conclusioni riportandosi a quelle già dedotte in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato al Sig. Controparte_2 la
[...] proponeva appello avverso la sentenza Parte 3
n° 23800/2021, resa nel processo R.G. n° 11594/2020, Giudice di Pace di Roma Sez. V, Dott.ssa Maria
Cristina Vitale, pubblicata in data 12/11/2021, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 231149/2019, R.G. n° 64335/2019.
Venivano formulate le seguenti censure:
1) Violazione di legge;
violazione dei principi regolatori della materia( lo statuto sociale- art. 2328 c.c.; la liquidazione della quota sociale- art. 2289 c.c.); non erano state rispettate le regole per la formalizzazione del recesso e, comunque, essendo
i bilanci in perdita non si sarebbe potuto procedere alla liquidazione della quota sociale ai sensi dell'art. 12 dello statuto;
2) Violazione di legge- Violazione dell'art. 111 Costituzione- Violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n° 848- Violazione delle norme del procedimento- Violazione dell'art. 115 c.p.c. -Violazione dell'art. 216 c.c.; nella gravata sentenza non si era tenuto conto delle risultanze del bilancio versato in atti che palesavano la esistenza di perdite, ma si era tenuto conto di un documento( di versamento della somma pari ad € 300,00 a titolo di restituzione di capitale) asseritamente proveniente dal legale rappresentante pro-tempore di essa opponente, che era stato disconosciuto;
3) Violazione di legge- Violazione dell'art. 111 Costituzione( Obbligo di motivazione provvedimenti giudiziari)- violazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c.; nella impugnata sentenza non era stato dato alcun conto della esistenza di risultanze bilancistiche che palesavano la esistenza di perdite che, se non ripianate, con il contributo causale di tutti i soci,sarebbero state ostative alla restituzione della quota versata.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: accogliere il presente atto di appello avverso la sentenza n°23800/2021
(R.G. n° 11594/2020) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. V, nella persona del G.d.P. Dott.ssa Vitale, pubblicata mediante il deposito in cancelleria in data
12/11/2021, non notificata ( in opposizione e per la revoca del d.i. n°231149/2019 (n° 64335/2019 R.G.), per tutti i motivi illustrati in narrativa e da intendersi qui riportati e trascritti e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la sentenza gravata, nel merito disponendo l'accoglimento dell'opposizione già proposta in primo grado dall'odierna appellante e, quindi, annullare e/o revocare il d.i. n°23149/19 (n.r.g. 64335/19)opposto; condannare la parte appellata e l'avversa difesa antistataria alla restituzione delle somme medio tempre percepite( rispettivamente, € 1.058,15 e € 1.1148,99 in data
16/12/2021) in esecuzione della sentenza n° 23800/2021 del Giudice di Pace di Roma e del d.i. n° 23149/2019 del Giudice di Pace di Roma, maggiorate degli interessi legali ex art. 1284 c.c. sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, spese generali, competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio".
Controparte_2Si costituiva il Sig. e, con comparsa di risposta, chiedeva confermarsi la impugnata sentenza replicando che:
A) il recesso era stato validamente formalizzato e la somma pari ad € 300,00 era stata ricevuta a titolo di ritiro capitale;
B) era inconferente la eccezione di mancata riferibilità della ricevuta di pagamento al legale rappresentante pro-tempore della parte appellante;
C) all'atto della formalizzazione del recesso la parte appellante non era stata ancora posta in liquidazione sicchè avrebbe dovuto essere restituito l'integrale importo versato.
La causa, all'udienza del 05 marzo 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che il proposto appello debba trovare accoglimento perché fondato.
Giova considerare che nella pronuncia oggetto di censura è stata avvalorata la tesi del Sig. CP_2 si sarebbe secondo cui il predetto, dopo aver formalizzato il recesso dalla veste di socio della Parte_1 vista restituita la somma pari ad € 300,00 a titolo di acconto della quota di liquidazione;
tanto- asseritamente - a conferma del diritto ad ottenere anche il saldo della stessa quota, pari all'importo ingiunto.
Osserva il Collegio che la superiore rappresentazione dei fatti appare fallace atteso che il Sig. CP_2 ha prospettato, ma non provato, di aver redatto e sottoscritto i moduli di recesso societario presso la sede della C.A.V.U.R. all'atto della percezione della somma pari ad € 300,00. Ad un esame, però, delle evidenze ordinamentali vigenti all'epoca della attivazione della richiesta monitoria di restituzione della somma versata emerge con modalità univoca che il recesso societario avrebbe dovuto essere operato con vincolo di forma e che sarebbe stato consentito soltanto in presenza di tassative ragioni di natura sostanziale. Orbene nel caso in parola nella quietanza di pagamento del 14/11/2017 viene operato riferimento alla locuzione" ritiro capitale" ed è incontestato che la C.A.V.U.R. effettuasse attività di concessione di prestiti in favore dei propri adepti.
Ma ancor più la difesa del Sig. CP 2 ha riferito che il recesso sarebbe stato formalizzato nell'anno
2018 ( in una data non precisata) in tal modo confutando l'assunto secondo cui la ricezione della somma di € 300,00 sarebbe stata coeva alla formalizzazione del recesso ( del quale, peraltro, non risulta rinvenibile traccia documentale).
Ha, pertanto, errato la prima decidente nel ritenere che la ricezione della somma pari ad € 300,00 equivalesse a riconoscimento in favore del Sig. CP 2 della spettanza della somma invocata a titolo di acconto della quota di liquidazione a fronte del formalizzato recesso.
E' del pari emerso che la C.A.V.U.R. è stata posta in liquidazione in ragione delle perdite rilevate con riferimento agli esercizi chiusi al 31/12/2018 ed al 31/12/2019.
Ne consegue che, in osservanza delle regole governanti il richiamato comparto, i soci potranno confidare nella restituzione di quanto versato a titolo di capitale soltanto dopo aver ripianato le perdite;
il che non si
è verificato nel caso oggetto di indagine essendo tuttora in corso le procedure di natura liquidatoria.
Nella delineata evenienza appare priva di valido supporto probatorio la pretesa di ottenere la restituzione di tutto quanto versato prima della redazione del bilancio finale di liquidazione.
In forza dei superiori rilievi, in riforma della impugnata sentenza, deve essere accolto il proposto appello con rifusione delle spese del doppio grado di giurisdizione ( non potendo vertere l'accertamento in ordine ai pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza di prime cure chiaro essendo che, ove non fosse prestata ottemperanza alla presente pronuncia, potrebbe essere azionata la istanza di ripetizione di indebito).
PQM
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 231149/2019, R.G. n° 64355/2019, emesso inter partes il 12 novembre 2019 dal
Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo.
Condanna il Sig. Controparte_2 a rifondere in favore della parte appellante le spese del giudizio di prima istanza nella misura ivi liquidata e quelle del presente giudizio in misura pari ad € 2.430,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a come per legge.
Così deciso il 04 giugno 2024 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°17224 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 05 marzo 2024, vertente
TRA
Roma Parte 2 con sede in Roma, Parte 1 Via della Consolazione n°4, c.f.: P.IVA 1 in persona del liquidatore e l.r.p.t., Sig. Controparte_1 '
elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Elettronica n° 16, presso lo studio dell'Avv. Simone Curasì, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/32600253 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 1
APPELLANTE
E
'Controparte_2 nato a [...] il [...], c.f.: C.F. 1 'elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Gardenie n° 35, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Salvio Reale, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce e su separato foglio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/2428701 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 2
APPELLATO OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n°23800/2021 GIUDICE DI PACE DI ROMA.
All'udienza del 05 marzo 2024 compariva per la parte appellante l'Avv. Simone Curasì il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle formalizzate in atti.
Per la parte appellante compariva l'Avv. Daniele Pala, in sostituzione dell'Avv. Di Salvio Reale, che precisava le conclusioni riportandosi a quelle già dedotte in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato al Sig. Controparte_2 la
[...] proponeva appello avverso la sentenza Parte 3
n° 23800/2021, resa nel processo R.G. n° 11594/2020, Giudice di Pace di Roma Sez. V, Dott.ssa Maria
Cristina Vitale, pubblicata in data 12/11/2021, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 231149/2019, R.G. n° 64335/2019.
Venivano formulate le seguenti censure:
1) Violazione di legge;
violazione dei principi regolatori della materia( lo statuto sociale- art. 2328 c.c.; la liquidazione della quota sociale- art. 2289 c.c.); non erano state rispettate le regole per la formalizzazione del recesso e, comunque, essendo
i bilanci in perdita non si sarebbe potuto procedere alla liquidazione della quota sociale ai sensi dell'art. 12 dello statuto;
2) Violazione di legge- Violazione dell'art. 111 Costituzione- Violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n° 848- Violazione delle norme del procedimento- Violazione dell'art. 115 c.p.c. -Violazione dell'art. 216 c.c.; nella gravata sentenza non si era tenuto conto delle risultanze del bilancio versato in atti che palesavano la esistenza di perdite, ma si era tenuto conto di un documento( di versamento della somma pari ad € 300,00 a titolo di restituzione di capitale) asseritamente proveniente dal legale rappresentante pro-tempore di essa opponente, che era stato disconosciuto;
3) Violazione di legge- Violazione dell'art. 111 Costituzione( Obbligo di motivazione provvedimenti giudiziari)- violazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c.; nella impugnata sentenza non era stato dato alcun conto della esistenza di risultanze bilancistiche che palesavano la esistenza di perdite che, se non ripianate, con il contributo causale di tutti i soci,sarebbero state ostative alla restituzione della quota versata.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: accogliere il presente atto di appello avverso la sentenza n°23800/2021
(R.G. n° 11594/2020) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. V, nella persona del G.d.P. Dott.ssa Vitale, pubblicata mediante il deposito in cancelleria in data
12/11/2021, non notificata ( in opposizione e per la revoca del d.i. n°231149/2019 (n° 64335/2019 R.G.), per tutti i motivi illustrati in narrativa e da intendersi qui riportati e trascritti e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la sentenza gravata, nel merito disponendo l'accoglimento dell'opposizione già proposta in primo grado dall'odierna appellante e, quindi, annullare e/o revocare il d.i. n°23149/19 (n.r.g. 64335/19)opposto; condannare la parte appellata e l'avversa difesa antistataria alla restituzione delle somme medio tempre percepite( rispettivamente, € 1.058,15 e € 1.1148,99 in data
16/12/2021) in esecuzione della sentenza n° 23800/2021 del Giudice di Pace di Roma e del d.i. n° 23149/2019 del Giudice di Pace di Roma, maggiorate degli interessi legali ex art. 1284 c.c. sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, spese generali, competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio".
Controparte_2Si costituiva il Sig. e, con comparsa di risposta, chiedeva confermarsi la impugnata sentenza replicando che:
A) il recesso era stato validamente formalizzato e la somma pari ad € 300,00 era stata ricevuta a titolo di ritiro capitale;
B) era inconferente la eccezione di mancata riferibilità della ricevuta di pagamento al legale rappresentante pro-tempore della parte appellante;
C) all'atto della formalizzazione del recesso la parte appellante non era stata ancora posta in liquidazione sicchè avrebbe dovuto essere restituito l'integrale importo versato.
La causa, all'udienza del 05 marzo 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che il proposto appello debba trovare accoglimento perché fondato.
Giova considerare che nella pronuncia oggetto di censura è stata avvalorata la tesi del Sig. CP_2 si sarebbe secondo cui il predetto, dopo aver formalizzato il recesso dalla veste di socio della Parte_1 vista restituita la somma pari ad € 300,00 a titolo di acconto della quota di liquidazione;
tanto- asseritamente - a conferma del diritto ad ottenere anche il saldo della stessa quota, pari all'importo ingiunto.
Osserva il Collegio che la superiore rappresentazione dei fatti appare fallace atteso che il Sig. CP_2 ha prospettato, ma non provato, di aver redatto e sottoscritto i moduli di recesso societario presso la sede della C.A.V.U.R. all'atto della percezione della somma pari ad € 300,00. Ad un esame, però, delle evidenze ordinamentali vigenti all'epoca della attivazione della richiesta monitoria di restituzione della somma versata emerge con modalità univoca che il recesso societario avrebbe dovuto essere operato con vincolo di forma e che sarebbe stato consentito soltanto in presenza di tassative ragioni di natura sostanziale. Orbene nel caso in parola nella quietanza di pagamento del 14/11/2017 viene operato riferimento alla locuzione" ritiro capitale" ed è incontestato che la C.A.V.U.R. effettuasse attività di concessione di prestiti in favore dei propri adepti.
Ma ancor più la difesa del Sig. CP 2 ha riferito che il recesso sarebbe stato formalizzato nell'anno
2018 ( in una data non precisata) in tal modo confutando l'assunto secondo cui la ricezione della somma di € 300,00 sarebbe stata coeva alla formalizzazione del recesso ( del quale, peraltro, non risulta rinvenibile traccia documentale).
Ha, pertanto, errato la prima decidente nel ritenere che la ricezione della somma pari ad € 300,00 equivalesse a riconoscimento in favore del Sig. CP 2 della spettanza della somma invocata a titolo di acconto della quota di liquidazione a fronte del formalizzato recesso.
E' del pari emerso che la C.A.V.U.R. è stata posta in liquidazione in ragione delle perdite rilevate con riferimento agli esercizi chiusi al 31/12/2018 ed al 31/12/2019.
Ne consegue che, in osservanza delle regole governanti il richiamato comparto, i soci potranno confidare nella restituzione di quanto versato a titolo di capitale soltanto dopo aver ripianato le perdite;
il che non si
è verificato nel caso oggetto di indagine essendo tuttora in corso le procedure di natura liquidatoria.
Nella delineata evenienza appare priva di valido supporto probatorio la pretesa di ottenere la restituzione di tutto quanto versato prima della redazione del bilancio finale di liquidazione.
In forza dei superiori rilievi, in riforma della impugnata sentenza, deve essere accolto il proposto appello con rifusione delle spese del doppio grado di giurisdizione ( non potendo vertere l'accertamento in ordine ai pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza di prime cure chiaro essendo che, ove non fosse prestata ottemperanza alla presente pronuncia, potrebbe essere azionata la istanza di ripetizione di indebito).
PQM
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 231149/2019, R.G. n° 64355/2019, emesso inter partes il 12 novembre 2019 dal
Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo.
Condanna il Sig. Controparte_2 a rifondere in favore della parte appellante le spese del giudizio di prima istanza nella misura ivi liquidata e quelle del presente giudizio in misura pari ad € 2.430,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a come per legge.
Così deciso il 04 giugno 2024 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo