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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1449 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ), in persona del titolare Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Francesco Acri n. 46, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Francesco Argirò (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 in calce all'atto di citazione attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso il proprio Ufficio Legale, sito in Via Giovanni Jannoni
n. 68, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Saverio Molica
(C.F. e Giacomo Farrelli (C.F. ), giusta procura in C.F._3 C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto nonché
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni de Vergottini (C.F.
e Maria Laura Tripodi (C.F. , ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliata presso gli indirizzi PEC dei suddetti difensori:
e , giusta Email_1 Email_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 P.IVA_3 domiciliata in Catanzaro, Via G. Alberti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terzi chiamati
Conclusioni come da verbale redatto all'udienza del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
in qualità di titolare della ditta individuale adiva l'intestato Parte_2 Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che il _1
, è responsabile della condotta omissiva nei confronti di ai sensi per gli
[...] Parte_1 effetti dell'art 2043 C.C. in relazione all'articolo 2236 C.C., del Decreto Legislativo del 15 febbraio
2016, n. 33, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e conseguente alla mancata adozione di provvedimenti relativi all'istanza protocollo 125831 la richiesta per l'utilizzo dell'infrastruttura di illuminazione pubblica per realizzare una rete di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica;
condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 2.000.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per lucro cessante e danno emergente, o nella maggior o minor misura da determinarsi in corso di causa, in conseguenza dell'illegittima inerzia del , oltre che per la perdita di Controparte_1 ingenti somme per le spese affrontate per la realizzazione del progetto presentato al _1
; in subordine, nell'eventuale riconoscimento di situazione di impossibilità - o di estrema
[...] difficoltà - di raccogliere una precisa prova sull'ammontare del danno, condannare ai sensi dell'art.
1226 C.C. il in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, il Parte_1 _1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese, competenze ed
[...] onorari per il presente giudizio”.
Costituitosi, il eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione Controparte_1 esperita dall'attrice, per decadenza dal termine sancito dall'art. 31 c.p.a. e per non avere integrato il contraddittorio nei confronti della e della ovvero gli operatori Controparte_2 Controparte_3 economici e controinteressati, parti necessarie del processo amministrativo;
sempre in via pregiudiziale, ma gradata, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo questa al giudice amministrativo, ex art. 133 c.p.a.
Nel merito, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale passiva dell'attrice, in quanto carente dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari richiesti dalla normativa pagina 2 di 8 vigente in materia di infrastrutture di telecomunicazioni (D.lgs. 259/2003 e D.L. 112/2008 così come convertito dalla Legge 133/2008), mentre in via principale, eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla luce delle suddette eccezioni, parte attrice chiedeva di chiamare in causa la e la Controparte_3
asseriti litisconsorti necessari, e a tanto veniva autorizzata dal giudice con Controparte_2 ordinanza del 24.2.2021.
Conseguentemente, si costituiva la chiedendo preliminarmente di dichiarare il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quella del giudice amministrativo, mentre nel merito, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea chiedendone, pertanto, il rigetto;
parimenti, la nel costituirsi in giudizio eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea all'oggetto del giudizio, nonché dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ex art. 133 c.p.a. mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni e la causa, rinviata all'udienza del 15.7.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ., veniva, invece, trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia, formulata dalle convenute.
Secondo la prospettazione delle medesime, il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al GA in ragione del chiaro riferimento, da parte dell'attrice, al danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte del , stante la specifica previsione Controparte_1 del ricorso avverso il silenzio amministrativo previsto dal c.p.a., oltre che in considerazione della materia trattata, comunque devoluta alla giurisdizione esclusiva dei TAR.
Sul punto, occorre rilevare che, in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione tra GO e GA, la
Suprema Corte, ormai da tempo, ha ribadito che “la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass.
S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n.
13492). Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica pagina 3 di 8 azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione” (così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 17626 del 2024).
Peraltro, affinché una controversia sia devolute al giudice amministrativo, la stessa deve inerire l'esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo autoritativo e, conseguentemente, deve avere ad oggetto provvedimenti, atti, accordi o comportamenti, riconducibili a detto potere anche in via mediata (Consiglio di Stato sez. I, 09/12/2024, n.1511).
Per quanto rileva in questa sede, va sottolineato che la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte dell'Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall'interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere;
sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi di responsabilità civile della p.a. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale "qualificato", ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della p.a. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata. (Cassazione civile sez. un., 12/02/2024, n.3755).
Ebbene, procedendo alla ricostruzione della causa petendi nel caso in esame - a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita dall'attore, che ha utilizzato il nomen juris convenzionalmente assegnato al “danno da ritardo” (scaturente da un provvedimento amministrativo legittimo ampliativo della sua sfera giuridica ma tardivamente adottato, da un provvedimento amministrativo negativo illegittimo successivamente caducato o, infine, da un mero ritardo in presenza di un interesse legittimo c.d. pretensivo, seppur, in tale ultimo caso, fuori dalle ipotesi del c.d. silenzio assenso) - deve rilevarsi che la posizione sostanziale dedotta in giudizio dall'attrice ha chiara natura di diritto soggettivo, non venendo in alcun modo in rilievo l'esercizio o il mancato esercizio del potere pubblicistico.
Difatti, l'azione introdotta dalla impresa attrice è volta ad ottenere la condanna del convenuto comune
– certamente una p.a. - al risarcimento del danno che avrebbe subito a causa della inerzia del medesimo, quale gestore dell'infrastruttura fisica di illuminazione pubblica, e, quindi, per aver omesso di concedere l'accesso alla , pur essendo titolare di autorizzazione a fornire reti pubbliche di Pt_1 comunicazione.
Essa, espressamente, si fonda su quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 33/2016, pronunciato in attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta pagina 4 di 8 velocità, il quale prevede, al secondo comma, che “Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza”.
La stessa normativa, all'art. 2, consegna la definizione di gestore di infrastruttura fisica, essendo quest'ultimo individuabile, alternativamente, in “un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di: 1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: 1.1) gas;
1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue,
e sistemi di drenaggio;
2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti”.
Alla luce di tale quadro normativo, appare indubitabile che l'attrice abbia sostenuto di aver subito un danno dal mancato esercizio di un potere amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica totalmente vincolato, privo di discrezionalità (anche tecnica), avendo qualsiasi gestore di infrastruttura fisica (quest'ultima da intendersi, ai sensi del citato art. 2, come l'insieme di “tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali”), sia pubblico (impresa) che privato (ente pubblico o organismo di diritto pubblico), l'obbligo di concedere l'accesso all'operatore di rete richiedente.
In tale contesto positivo, l'attrice ha allegato un danno-conseguenza al suddetto comportamento omissivo, chiedendo, quindi, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;
trattasi, dunque, di un danno non attratto nella sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
l'eccezione di giurisdizione deve essere respinta.
Tanto premesso, l'esame delle ulteriori eccezioni preliminari formulate tanto dal convenuto quanto dai terzi chiamati può ritenersi assorbito in presenza della ragione più liquida dovuta dalla palese infondatezza della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, stante il difetto, in punto di allegazione, dei fatti costitutivi posti a fondamento della medesima.
Incidentalmente, va comunque premesso che l'obbligo giuridico di concedere all'operatore di rete richiedente, previsto dal citato art. 3, costituisce la fonte di una specifica obbligazione ex art. 1173 cod. civ., determinando il sorgere di un rapporto obbligatorio tra specifiche parti, con conseguente natura contrattuale della eventuale responsabilità da inadempimento.
pagina 5 di 8 Sul punto, si rammenta che, così come per l'azione volta ad ottenere pronuncia di condanna all'esatto adempimento, alla risoluzione o alla rescissione del contratto, anche per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto ( o, come nella specie, della fonte dell'obbligazione legale) potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, ponendosi a carico del convenuto debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni ovvero che l'inadempimento non sia dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 13533/2001).
Tuttavia, è anche onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta inadempiente e il danno lamentato, mentre spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
Ciò posto, appare necessario, conseguentemente richiamare il principio generale che disciplina il diverso riparto degli oneri dimostrativi nel processo civile, rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese;
infatti, l'onere di specifica allegazione (art. 115, 163 e 167 cod. proc. civ.) impone ad entrambe le parti la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere specifici e determinati proprio allo scopo di consentire al giudice di esercitare il necessario compito di valutazione ai fini di poter decidere sulla controversia, spettando al giudice di verificare in concreto, e con riguardo alle singole fattispecie, se e quale tra le diverse istanze sia fondata ed in che termini;
regime di allegazione che è, peraltro, inderogabile in ragione delle rigide preclusioni previste nel giudizio civile, non modificabili delle parti e dal giudice, posto che l'interesse sotteso ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata, così come previsto dall'art. 111 Cost.
La declinazione di tali principi in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale ha condotto la giurisprudenza a specificare che la “cosa” oggetto della domanda è costituita dal pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli “elementi di fatto” costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito (c.d. danno- conseguenza); l'attore ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e con quali pagina 6 di 8 criteri di calcolo dovrà essere computato (cfr. Cass., n. 13328/2015; Cass., n. 10527/2011; Cass., S.U.,
n. 11353/2004).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (cfr. Cass., n.
691/2012 e conf. Cass., n. 17408/2012).
Orbene, venendo al caso di specie, dalla lettura della domanda risulta agevole verificare come le doglianze attoree si discostino dal sopra delineato paradigma, essendo state articolate in maniera oltremodo generica, concretando sostanzialmente delle mere petizioni di principio del tutto avulse dai fatti costitutivi che avrebbero dovuto essere allegati e dimostrati.
Dimostrato l'obbligo di concedere le infrastrutture gravante in capo al - Controparte_1 previsto ex lege -, difetta la prospettazione del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno patrimoniale così come prospettato dall'attore.
In primo luogo, non vi è prova delle condotte che avrebbero ingenerato il legittimo affidamento nel
, atteso che – come emerge dall'allegazione attorea - dopo aver presentato Controparte_1 istanza per utilizzare l'infrastruttura di illuminazione pubblica ai fini della realizzazione della rete ad alta velocità, il non avrebbe mai provveduto all'istanza; circostanza che non Controparte_1 chiarisce come sia stata ingenerata un'aspettativa in capo alla , come questa sia stata disattesa Pt_1
e quali rinuncia vantaggiose abbia dovuto sopportare.
Ancora, non risulta chiaro come l'affidamento del servizio di installazione di una rete di telecomunicazioni alla abbia inciso sul diritto dell'attrice, la quale aveva chiesto, con CP_2
l'istanza menzionata, l'utilizzo dell'infrastruttura sospesa dell'illuminazione per realizzare una rete in fibra ad alta velocità; in altri termini, non è chiaro se l'aggiudicazione del servizio alla CP_2
(peraltro senza l'individuazione di una specifica zona del comune o di specifici utenti) abbia sottratto all'attrice la possibilità di ricevere vantaggi patrimoniali.
Anzi, quest'ultima circostanza risulta proprio smentita dalla risposta del come indicata _1 dall'attrice nella memoria del 13.12.2021, con la quale si precisa che il servizio affidato alla società terza chiamata non risulta esteso a tutto il territorio comunale;
aspetto che, ad oggi, consente ancora all'attrice impresa di far richiesta ai sensi della normativa citata.
pagina 7 di 8 Mancano, in definitiva, gli elementi da cui trarre il danno emergente e il mancato guadagno solo allegato, non essendo nemmeno prospettata, peraltro, la circostanza secondo cui l'affidamento alla avrebbe avuto ad oggetto proprio le infrastrutture richieste dalla con il progetto CP_2 Pt_1 allegato all'istanza.
L'assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie comporta, dunque, il rigetto della domanda.
Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e le altre parti in causa.
Invero, quanto al rapporto processuale con il convenuto , deve rilevarsi che il Controparte_1 medesimo, seppur vittorioso, ha incentrato le proprie difese proprio sul difetto di giurisdizione del
Tribunale, peraltro sostenendo la natura di litisconsorti necessari dei terzi chiamati e Controparte_2
circostanza, invero, del tutto prova di fondamento, avendo tale prospettazione trovato Controparte_3 giustificazione nella ritenuta qualità dei medesimi di controinteressati pretermessi.
La suddetta difesa, inoltre, ha indotto l'attore proprio alla chiamata in causa dei terzi i quali, tuttavia, non avevano alcun ruolo o cointeresse nel presente giudizio;
la sollecitazione alla loro chiamata in causa proveniente dal convenuto – basata su una eccezione del tutto infondata - consente di ritenere eccezionale l'iter della vicenda processuale, dovendosi ritenere equa una pronuncia di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
12.8.2025 (provvedimento depositato mediante l'applicativo Consolle).
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1449 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ), in persona del titolare Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Francesco Acri n. 46, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Francesco Argirò (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 in calce all'atto di citazione attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso il proprio Ufficio Legale, sito in Via Giovanni Jannoni
n. 68, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Saverio Molica
(C.F. e Giacomo Farrelli (C.F. ), giusta procura in C.F._3 C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto nonché
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni de Vergottini (C.F.
e Maria Laura Tripodi (C.F. , ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliata presso gli indirizzi PEC dei suddetti difensori:
e , giusta Email_1 Email_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 P.IVA_3 domiciliata in Catanzaro, Via G. Alberti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terzi chiamati
Conclusioni come da verbale redatto all'udienza del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
in qualità di titolare della ditta individuale adiva l'intestato Parte_2 Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che il _1
, è responsabile della condotta omissiva nei confronti di ai sensi per gli
[...] Parte_1 effetti dell'art 2043 C.C. in relazione all'articolo 2236 C.C., del Decreto Legislativo del 15 febbraio
2016, n. 33, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e conseguente alla mancata adozione di provvedimenti relativi all'istanza protocollo 125831 la richiesta per l'utilizzo dell'infrastruttura di illuminazione pubblica per realizzare una rete di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica;
condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 2.000.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per lucro cessante e danno emergente, o nella maggior o minor misura da determinarsi in corso di causa, in conseguenza dell'illegittima inerzia del , oltre che per la perdita di Controparte_1 ingenti somme per le spese affrontate per la realizzazione del progetto presentato al _1
; in subordine, nell'eventuale riconoscimento di situazione di impossibilità - o di estrema
[...] difficoltà - di raccogliere una precisa prova sull'ammontare del danno, condannare ai sensi dell'art.
1226 C.C. il in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, il Parte_1 _1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese, competenze ed
[...] onorari per il presente giudizio”.
Costituitosi, il eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione Controparte_1 esperita dall'attrice, per decadenza dal termine sancito dall'art. 31 c.p.a. e per non avere integrato il contraddittorio nei confronti della e della ovvero gli operatori Controparte_2 Controparte_3 economici e controinteressati, parti necessarie del processo amministrativo;
sempre in via pregiudiziale, ma gradata, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo questa al giudice amministrativo, ex art. 133 c.p.a.
Nel merito, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale passiva dell'attrice, in quanto carente dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari richiesti dalla normativa pagina 2 di 8 vigente in materia di infrastrutture di telecomunicazioni (D.lgs. 259/2003 e D.L. 112/2008 così come convertito dalla Legge 133/2008), mentre in via principale, eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla luce delle suddette eccezioni, parte attrice chiedeva di chiamare in causa la e la Controparte_3
asseriti litisconsorti necessari, e a tanto veniva autorizzata dal giudice con Controparte_2 ordinanza del 24.2.2021.
Conseguentemente, si costituiva la chiedendo preliminarmente di dichiarare il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quella del giudice amministrativo, mentre nel merito, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea chiedendone, pertanto, il rigetto;
parimenti, la nel costituirsi in giudizio eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea all'oggetto del giudizio, nonché dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ex art. 133 c.p.a. mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni e la causa, rinviata all'udienza del 15.7.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ., veniva, invece, trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia, formulata dalle convenute.
Secondo la prospettazione delle medesime, il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al GA in ragione del chiaro riferimento, da parte dell'attrice, al danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte del , stante la specifica previsione Controparte_1 del ricorso avverso il silenzio amministrativo previsto dal c.p.a., oltre che in considerazione della materia trattata, comunque devoluta alla giurisdizione esclusiva dei TAR.
Sul punto, occorre rilevare che, in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione tra GO e GA, la
Suprema Corte, ormai da tempo, ha ribadito che “la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass.
S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n.
13492). Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica pagina 3 di 8 azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione” (così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 17626 del 2024).
Peraltro, affinché una controversia sia devolute al giudice amministrativo, la stessa deve inerire l'esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo autoritativo e, conseguentemente, deve avere ad oggetto provvedimenti, atti, accordi o comportamenti, riconducibili a detto potere anche in via mediata (Consiglio di Stato sez. I, 09/12/2024, n.1511).
Per quanto rileva in questa sede, va sottolineato che la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte dell'Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall'interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere;
sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi di responsabilità civile della p.a. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale "qualificato", ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della p.a. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata. (Cassazione civile sez. un., 12/02/2024, n.3755).
Ebbene, procedendo alla ricostruzione della causa petendi nel caso in esame - a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita dall'attore, che ha utilizzato il nomen juris convenzionalmente assegnato al “danno da ritardo” (scaturente da un provvedimento amministrativo legittimo ampliativo della sua sfera giuridica ma tardivamente adottato, da un provvedimento amministrativo negativo illegittimo successivamente caducato o, infine, da un mero ritardo in presenza di un interesse legittimo c.d. pretensivo, seppur, in tale ultimo caso, fuori dalle ipotesi del c.d. silenzio assenso) - deve rilevarsi che la posizione sostanziale dedotta in giudizio dall'attrice ha chiara natura di diritto soggettivo, non venendo in alcun modo in rilievo l'esercizio o il mancato esercizio del potere pubblicistico.
Difatti, l'azione introdotta dalla impresa attrice è volta ad ottenere la condanna del convenuto comune
– certamente una p.a. - al risarcimento del danno che avrebbe subito a causa della inerzia del medesimo, quale gestore dell'infrastruttura fisica di illuminazione pubblica, e, quindi, per aver omesso di concedere l'accesso alla , pur essendo titolare di autorizzazione a fornire reti pubbliche di Pt_1 comunicazione.
Essa, espressamente, si fonda su quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 33/2016, pronunciato in attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta pagina 4 di 8 velocità, il quale prevede, al secondo comma, che “Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza”.
La stessa normativa, all'art. 2, consegna la definizione di gestore di infrastruttura fisica, essendo quest'ultimo individuabile, alternativamente, in “un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di: 1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: 1.1) gas;
1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue,
e sistemi di drenaggio;
2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti”.
Alla luce di tale quadro normativo, appare indubitabile che l'attrice abbia sostenuto di aver subito un danno dal mancato esercizio di un potere amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica totalmente vincolato, privo di discrezionalità (anche tecnica), avendo qualsiasi gestore di infrastruttura fisica (quest'ultima da intendersi, ai sensi del citato art. 2, come l'insieme di “tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali”), sia pubblico (impresa) che privato (ente pubblico o organismo di diritto pubblico), l'obbligo di concedere l'accesso all'operatore di rete richiedente.
In tale contesto positivo, l'attrice ha allegato un danno-conseguenza al suddetto comportamento omissivo, chiedendo, quindi, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;
trattasi, dunque, di un danno non attratto nella sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
l'eccezione di giurisdizione deve essere respinta.
Tanto premesso, l'esame delle ulteriori eccezioni preliminari formulate tanto dal convenuto quanto dai terzi chiamati può ritenersi assorbito in presenza della ragione più liquida dovuta dalla palese infondatezza della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, stante il difetto, in punto di allegazione, dei fatti costitutivi posti a fondamento della medesima.
Incidentalmente, va comunque premesso che l'obbligo giuridico di concedere all'operatore di rete richiedente, previsto dal citato art. 3, costituisce la fonte di una specifica obbligazione ex art. 1173 cod. civ., determinando il sorgere di un rapporto obbligatorio tra specifiche parti, con conseguente natura contrattuale della eventuale responsabilità da inadempimento.
pagina 5 di 8 Sul punto, si rammenta che, così come per l'azione volta ad ottenere pronuncia di condanna all'esatto adempimento, alla risoluzione o alla rescissione del contratto, anche per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto ( o, come nella specie, della fonte dell'obbligazione legale) potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, ponendosi a carico del convenuto debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni ovvero che l'inadempimento non sia dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 13533/2001).
Tuttavia, è anche onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta inadempiente e il danno lamentato, mentre spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
Ciò posto, appare necessario, conseguentemente richiamare il principio generale che disciplina il diverso riparto degli oneri dimostrativi nel processo civile, rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese;
infatti, l'onere di specifica allegazione (art. 115, 163 e 167 cod. proc. civ.) impone ad entrambe le parti la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere specifici e determinati proprio allo scopo di consentire al giudice di esercitare il necessario compito di valutazione ai fini di poter decidere sulla controversia, spettando al giudice di verificare in concreto, e con riguardo alle singole fattispecie, se e quale tra le diverse istanze sia fondata ed in che termini;
regime di allegazione che è, peraltro, inderogabile in ragione delle rigide preclusioni previste nel giudizio civile, non modificabili delle parti e dal giudice, posto che l'interesse sotteso ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata, così come previsto dall'art. 111 Cost.
La declinazione di tali principi in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale ha condotto la giurisprudenza a specificare che la “cosa” oggetto della domanda è costituita dal pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli “elementi di fatto” costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito (c.d. danno- conseguenza); l'attore ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e con quali pagina 6 di 8 criteri di calcolo dovrà essere computato (cfr. Cass., n. 13328/2015; Cass., n. 10527/2011; Cass., S.U.,
n. 11353/2004).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (cfr. Cass., n.
691/2012 e conf. Cass., n. 17408/2012).
Orbene, venendo al caso di specie, dalla lettura della domanda risulta agevole verificare come le doglianze attoree si discostino dal sopra delineato paradigma, essendo state articolate in maniera oltremodo generica, concretando sostanzialmente delle mere petizioni di principio del tutto avulse dai fatti costitutivi che avrebbero dovuto essere allegati e dimostrati.
Dimostrato l'obbligo di concedere le infrastrutture gravante in capo al - Controparte_1 previsto ex lege -, difetta la prospettazione del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno patrimoniale così come prospettato dall'attore.
In primo luogo, non vi è prova delle condotte che avrebbero ingenerato il legittimo affidamento nel
, atteso che – come emerge dall'allegazione attorea - dopo aver presentato Controparte_1 istanza per utilizzare l'infrastruttura di illuminazione pubblica ai fini della realizzazione della rete ad alta velocità, il non avrebbe mai provveduto all'istanza; circostanza che non Controparte_1 chiarisce come sia stata ingenerata un'aspettativa in capo alla , come questa sia stata disattesa Pt_1
e quali rinuncia vantaggiose abbia dovuto sopportare.
Ancora, non risulta chiaro come l'affidamento del servizio di installazione di una rete di telecomunicazioni alla abbia inciso sul diritto dell'attrice, la quale aveva chiesto, con CP_2
l'istanza menzionata, l'utilizzo dell'infrastruttura sospesa dell'illuminazione per realizzare una rete in fibra ad alta velocità; in altri termini, non è chiaro se l'aggiudicazione del servizio alla CP_2
(peraltro senza l'individuazione di una specifica zona del comune o di specifici utenti) abbia sottratto all'attrice la possibilità di ricevere vantaggi patrimoniali.
Anzi, quest'ultima circostanza risulta proprio smentita dalla risposta del come indicata _1 dall'attrice nella memoria del 13.12.2021, con la quale si precisa che il servizio affidato alla società terza chiamata non risulta esteso a tutto il territorio comunale;
aspetto che, ad oggi, consente ancora all'attrice impresa di far richiesta ai sensi della normativa citata.
pagina 7 di 8 Mancano, in definitiva, gli elementi da cui trarre il danno emergente e il mancato guadagno solo allegato, non essendo nemmeno prospettata, peraltro, la circostanza secondo cui l'affidamento alla avrebbe avuto ad oggetto proprio le infrastrutture richieste dalla con il progetto CP_2 Pt_1 allegato all'istanza.
L'assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie comporta, dunque, il rigetto della domanda.
Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e le altre parti in causa.
Invero, quanto al rapporto processuale con il convenuto , deve rilevarsi che il Controparte_1 medesimo, seppur vittorioso, ha incentrato le proprie difese proprio sul difetto di giurisdizione del
Tribunale, peraltro sostenendo la natura di litisconsorti necessari dei terzi chiamati e Controparte_2
circostanza, invero, del tutto prova di fondamento, avendo tale prospettazione trovato Controparte_3 giustificazione nella ritenuta qualità dei medesimi di controinteressati pretermessi.
La suddetta difesa, inoltre, ha indotto l'attore proprio alla chiamata in causa dei terzi i quali, tuttavia, non avevano alcun ruolo o cointeresse nel presente giudizio;
la sollecitazione alla loro chiamata in causa proveniente dal convenuto – basata su una eccezione del tutto infondata - consente di ritenere eccezionale l'iter della vicenda processuale, dovendosi ritenere equa una pronuncia di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
12.8.2025 (provvedimento depositato mediante l'applicativo Consolle).
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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