Articolo 2 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 aprile 1958
Art. 2.
Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna Universita' o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facolta' o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facolta' o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facolta'.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente