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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4103/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DILILLO ANGELO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, elettivamente domiciliata a Senigallia, Via Gherardi n. 60 presso il difenore avv.
DILILLO ANGELO RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO, elettivamente domiciliato a Napoli, Via Chiaia n. 216 presso il difensore avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice (come da atto di citazione e memoria ex art. 183 c.p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità del , in persona del e legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, nella verificazione del sinistro de quo, quale Ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051
C.C. e/o ex art. 2043 c.c., secondo la qualificazione giuridica che l'adito Tribunale vorrà adottare, condannare l'Ente pubblico convenuto, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore di parte attrice, dei danni alla persona subiti, come descritti in narrativa, nonché, al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere in futuro. Il tutto nella misura di
Euro 50.000,00=, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data
pagina 1 di 6 del sinistro (25/07/2017) al soddisfo, il cui tasso, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, andrà determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Parte convenuta (come da comparsa di costituzione): “CONCLUDE affinché il Giudice adito
Voglia: 1) In via principale Rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto, nonché non provate né in relazione all'an né in relazione al quantum. 2) In ogni caso accertare
e dichiarare la responsabilità esclusiva del danneggiato ex art. 1227 2° co. c.c. per i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e conseguentemente rigettare ogni domanda nei confronti della convenuta;
ovvero, in subordine, gradare la responsabilità della convenuta e ridurre il risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ex art. 1227 1° co. c.c. 3) In subordine ridurre il risarcimento danno richiesto perché eccessivo e sproporzionato rispetto al fatto. 4) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 Controparte_1
dei danni conseguenti ad una caduta verificatasi in data 25/07/2017 lungo il sentiero che attraversa il pattinodromo nel Comune di Senigallia.
Sosteneva, parte attrice, che in data 25/07/2017 alle ore 06:30 circa “mentre procedeva lungo il sentiero che attraversa il internazionale, ubicato nel quartiere delle Saline dell'abitato Org_1
del Comune di Senigallia, a causa dello stato sconnesso ed insidioso della pavimentazione stradale, cadeva a terra riportando gravi lesioni fisiche, tanto che soccorsa dall'ambulanza del 118, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia, dove venivano prestate le prime cure e diagnosticata la frattura scomposta metadiafisaria prossimale ulna dx, oltre alla frattura composta capitello radiale dx e lussazione dello stesso (Lesione di Monteggia), con disposizione di trasferimento presso il reparto di ortopedia e traumatologia del medesimo Ospedale, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico con dimissioni in data 29/07/2017, con prognosi di 40 (quaranta) giorni”. Nello specifico parte attrice lamentava che lungo il sentiero dove è caduta “la pavimentazione in ghiaia stabilizzata, all'epoca dei fatti, presentava un dislivello a causa del cedimento di una parte del fondo stradale, fino a formare una serie di crepe, non segnalate, né facilmente visibili, tanto che alcuni giorni dopo l'episodio del sinistro de quo, il , provvedeva immediatamente Controparte_1
a mettere in sicurezza il percorso, attraverso il rifacimento della pavimentazione in asfalto, per tutta la lunghezza del sentiero di attraversamento del più volte citato pattinodromo “, e che “il detto dislivello
e le crepe originate dallo stesso ... rappresentavano, date le dimensioni non facilmente visibili ed
pagina 2 di 6 evitabili, indubbiamente una insidia stradale e/o trabocchetto”. Ciò premesso adiva l'intestato
Tribunale affinché, accertata la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e/o ex art. Controparte_1
2043 c.c., l'Ente pubblico convenuto fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Pt_1 quantificati nella somma complessiva di € 50.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio il contestava la pretesa attorea nell'an e nel quantum, e Controparte_1
sosteneva la responsabilità esclusiva o prevalente dell'attrice nell'occorso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'attività istruttoria per come ammessa, e
CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28/11/2023 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
La vicenda oggetto del contendere è riconducibile astrattamente nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.. che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita.
Come da costante giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Anche se la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, tale da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c..
Sul piano dell'onere probatorio, anche ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. si deve accertare e provare, con onere a carico del danneggiato, l'esatta dinamica del sinistro e l'attitudine della cosa ad arrecare danno in base ad un giudizio necessariamente condotto ex ante;
giudizio che non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato con la conseguenza che una cosa inerte può definirsi pericolosa solo quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) la S.C. ha avuto modo di precisare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa pagina 3 di 6 custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), mentre qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano e in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi o il bene in sé presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. In sostanza, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
E' stato ulteriormente puntualizzato che ove venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato, il caso fortuito.
In particolare, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
In merito a tale aspetto la Cassazione ha avuto modo di specificare che: “La condotta del danneggiato è interruttiva del nesso di causalità sulla base della premessa che quanto più la situazione di possibile danno è percepibile tanto più incidente deve considerarsi la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l'ora diurna e la piena visibilità” (Cass. Civ. n. 23462/2022); “In tema di responsabilità per il danno provocato dalle cose in custodia, integrano il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode, non soltanto le condotte vietate ma anche quelle irragionevolmente incaute tali da incidere causalmente sul verificarsi dell'evento sulla scorta del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del pagina 4 di 6 comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (Cass. Civ. n.
28035/2021).
Ciò premesso in diritto, in relazione al caso in esame alla luce dell'istruttoria espletata occorre evidenziare che non è stata raggiunta una certezza processuale sulla esatta dinamica del sinistro.
Ed invero, nessuno dei testimoni escussi era presente all'episodio ed ha saputo riferire dell'accaduto.
Il teste nulla ha riferito dell'evento, che rimane quindi indimostrato;
egli ha riferito sullo Tes_1
stato dei luoghi e sulla manutenzione: “4) si, la strada presenta delle buche anche abbastanza grosse a causa del continuo passaggio, essendo un sentiero in terra battura e non in asfalto” 5) “si, ma solo su segnalazione. Non c'è una manutenzione costante ma si provvede solo su segnalazione o degli utenti o dei dipendenti che si accorgono”.
Neppure il teste fornisce elementi utili ai fini della decisione, non ricordando l'intervento Tes_2
effettuato: “io sono infermiera e io non ho memoria di quel servizio, perché facciamo talmente tanti servizi che non riesco a ricordare quello specifico episodio, anche in considerazione del tempo trascorso. Sicuramente avrò compilato la scheda tecnica una volta giunta sul posto.” Si dà atto che viene mostrata al testimone la scheda tecnica, allegata all'atto di citazione (doc. 3). La testimone dichiara “riconosco il documento, l'ho compilato io”.
Orbene, nella predetta scheda si legge solo “sentiero vicino pattinodromo”, null'altro per meglio identificare il luogo.
Anche le dichiarazioni del teste nulla provano sulla esatta dinamica del sinistro limitandosi a Tes_3
riferire quanto appreso dalla stessa parte attrice e di essere andato fare un primo sopralluogo e di aver visto che “c'era una buca, delle spaccature”, e di essere ritornato dopo pochi giorni e che“non c'era più la voragine, ma era stata livellata”, sicchè neppure è ben chiaro quando abbia scatto le fotografie dei luoghi: “è certo che le foto le abbia fatte io ma non ricordo bene quando. Sicuramente non la prima volta perché non avevo la macchina fotografica. Poi quando sono tornato era già stato sistemato”.
Va da sé che le predette dichiarazioni testimoniali non assumono alcun valore confermativo della dinamica indicata in citazione e della dedotta imprevedibilità del pericolo, che secondo quanto indicato in precedenza, costituisce presupposto della responsabilità azionata nella presente sede.
Quanto alle foto dei luoghi allegate dalle parti, dalle stesse si evince che si tratta di un viottolo la cui visuale non è in alcun modo ostruita da piante o altro (circostanza neanche contestata da parte attrice), e sostanzialmente in rettilineo, sicchè il pedone avrebbe dovuto prestare maggiore cautela, ben essendo prevedibile la presenza di lievi disconnessioni su un sentiero pavimentato di ghiaia.
pagina 5 di 6 Non avendo, pertanto, parte attrice adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e non essendo colmabile tale carenza mediante l'apprezzamento di diversi e concreti elementi emersi all'esito del giudizio, la domanda deve essere respinta sotto il profilo tanto dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
La natura della causa e la pacifica produzione di un danno nella sfera giuridica della parte attrice a seguito dell'evento suggeriscono la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Vanno poste a definitivo carico dell'attrice le spese della CTU su di lei espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge la domanda proposta da parte attrice.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio.
Pone a definitivo carico di parte attrice le spese della ctu su di lei espletata.
Ancona, 29/03/2024
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4103/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DILILLO ANGELO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, elettivamente domiciliata a Senigallia, Via Gherardi n. 60 presso il difenore avv.
DILILLO ANGELO RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO, elettivamente domiciliato a Napoli, Via Chiaia n. 216 presso il difensore avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice (come da atto di citazione e memoria ex art. 183 c.p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità del , in persona del e legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, nella verificazione del sinistro de quo, quale Ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051
C.C. e/o ex art. 2043 c.c., secondo la qualificazione giuridica che l'adito Tribunale vorrà adottare, condannare l'Ente pubblico convenuto, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore di parte attrice, dei danni alla persona subiti, come descritti in narrativa, nonché, al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere in futuro. Il tutto nella misura di
Euro 50.000,00=, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data
pagina 1 di 6 del sinistro (25/07/2017) al soddisfo, il cui tasso, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, andrà determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Parte convenuta (come da comparsa di costituzione): “CONCLUDE affinché il Giudice adito
Voglia: 1) In via principale Rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto, nonché non provate né in relazione all'an né in relazione al quantum. 2) In ogni caso accertare
e dichiarare la responsabilità esclusiva del danneggiato ex art. 1227 2° co. c.c. per i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e conseguentemente rigettare ogni domanda nei confronti della convenuta;
ovvero, in subordine, gradare la responsabilità della convenuta e ridurre il risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ex art. 1227 1° co. c.c. 3) In subordine ridurre il risarcimento danno richiesto perché eccessivo e sproporzionato rispetto al fatto. 4) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 Controparte_1
dei danni conseguenti ad una caduta verificatasi in data 25/07/2017 lungo il sentiero che attraversa il pattinodromo nel Comune di Senigallia.
Sosteneva, parte attrice, che in data 25/07/2017 alle ore 06:30 circa “mentre procedeva lungo il sentiero che attraversa il internazionale, ubicato nel quartiere delle Saline dell'abitato Org_1
del Comune di Senigallia, a causa dello stato sconnesso ed insidioso della pavimentazione stradale, cadeva a terra riportando gravi lesioni fisiche, tanto che soccorsa dall'ambulanza del 118, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia, dove venivano prestate le prime cure e diagnosticata la frattura scomposta metadiafisaria prossimale ulna dx, oltre alla frattura composta capitello radiale dx e lussazione dello stesso (Lesione di Monteggia), con disposizione di trasferimento presso il reparto di ortopedia e traumatologia del medesimo Ospedale, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico con dimissioni in data 29/07/2017, con prognosi di 40 (quaranta) giorni”. Nello specifico parte attrice lamentava che lungo il sentiero dove è caduta “la pavimentazione in ghiaia stabilizzata, all'epoca dei fatti, presentava un dislivello a causa del cedimento di una parte del fondo stradale, fino a formare una serie di crepe, non segnalate, né facilmente visibili, tanto che alcuni giorni dopo l'episodio del sinistro de quo, il , provvedeva immediatamente Controparte_1
a mettere in sicurezza il percorso, attraverso il rifacimento della pavimentazione in asfalto, per tutta la lunghezza del sentiero di attraversamento del più volte citato pattinodromo “, e che “il detto dislivello
e le crepe originate dallo stesso ... rappresentavano, date le dimensioni non facilmente visibili ed
pagina 2 di 6 evitabili, indubbiamente una insidia stradale e/o trabocchetto”. Ciò premesso adiva l'intestato
Tribunale affinché, accertata la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e/o ex art. Controparte_1
2043 c.c., l'Ente pubblico convenuto fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Pt_1 quantificati nella somma complessiva di € 50.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio il contestava la pretesa attorea nell'an e nel quantum, e Controparte_1
sosteneva la responsabilità esclusiva o prevalente dell'attrice nell'occorso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'attività istruttoria per come ammessa, e
CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28/11/2023 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
La vicenda oggetto del contendere è riconducibile astrattamente nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.. che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita.
Come da costante giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Anche se la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, tale da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c..
Sul piano dell'onere probatorio, anche ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. si deve accertare e provare, con onere a carico del danneggiato, l'esatta dinamica del sinistro e l'attitudine della cosa ad arrecare danno in base ad un giudizio necessariamente condotto ex ante;
giudizio che non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato con la conseguenza che una cosa inerte può definirsi pericolosa solo quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) la S.C. ha avuto modo di precisare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa pagina 3 di 6 custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), mentre qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano e in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi o il bene in sé presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. In sostanza, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
E' stato ulteriormente puntualizzato che ove venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato, il caso fortuito.
In particolare, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
In merito a tale aspetto la Cassazione ha avuto modo di specificare che: “La condotta del danneggiato è interruttiva del nesso di causalità sulla base della premessa che quanto più la situazione di possibile danno è percepibile tanto più incidente deve considerarsi la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l'ora diurna e la piena visibilità” (Cass. Civ. n. 23462/2022); “In tema di responsabilità per il danno provocato dalle cose in custodia, integrano il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode, non soltanto le condotte vietate ma anche quelle irragionevolmente incaute tali da incidere causalmente sul verificarsi dell'evento sulla scorta del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del pagina 4 di 6 comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (Cass. Civ. n.
28035/2021).
Ciò premesso in diritto, in relazione al caso in esame alla luce dell'istruttoria espletata occorre evidenziare che non è stata raggiunta una certezza processuale sulla esatta dinamica del sinistro.
Ed invero, nessuno dei testimoni escussi era presente all'episodio ed ha saputo riferire dell'accaduto.
Il teste nulla ha riferito dell'evento, che rimane quindi indimostrato;
egli ha riferito sullo Tes_1
stato dei luoghi e sulla manutenzione: “4) si, la strada presenta delle buche anche abbastanza grosse a causa del continuo passaggio, essendo un sentiero in terra battura e non in asfalto” 5) “si, ma solo su segnalazione. Non c'è una manutenzione costante ma si provvede solo su segnalazione o degli utenti o dei dipendenti che si accorgono”.
Neppure il teste fornisce elementi utili ai fini della decisione, non ricordando l'intervento Tes_2
effettuato: “io sono infermiera e io non ho memoria di quel servizio, perché facciamo talmente tanti servizi che non riesco a ricordare quello specifico episodio, anche in considerazione del tempo trascorso. Sicuramente avrò compilato la scheda tecnica una volta giunta sul posto.” Si dà atto che viene mostrata al testimone la scheda tecnica, allegata all'atto di citazione (doc. 3). La testimone dichiara “riconosco il documento, l'ho compilato io”.
Orbene, nella predetta scheda si legge solo “sentiero vicino pattinodromo”, null'altro per meglio identificare il luogo.
Anche le dichiarazioni del teste nulla provano sulla esatta dinamica del sinistro limitandosi a Tes_3
riferire quanto appreso dalla stessa parte attrice e di essere andato fare un primo sopralluogo e di aver visto che “c'era una buca, delle spaccature”, e di essere ritornato dopo pochi giorni e che“non c'era più la voragine, ma era stata livellata”, sicchè neppure è ben chiaro quando abbia scatto le fotografie dei luoghi: “è certo che le foto le abbia fatte io ma non ricordo bene quando. Sicuramente non la prima volta perché non avevo la macchina fotografica. Poi quando sono tornato era già stato sistemato”.
Va da sé che le predette dichiarazioni testimoniali non assumono alcun valore confermativo della dinamica indicata in citazione e della dedotta imprevedibilità del pericolo, che secondo quanto indicato in precedenza, costituisce presupposto della responsabilità azionata nella presente sede.
Quanto alle foto dei luoghi allegate dalle parti, dalle stesse si evince che si tratta di un viottolo la cui visuale non è in alcun modo ostruita da piante o altro (circostanza neanche contestata da parte attrice), e sostanzialmente in rettilineo, sicchè il pedone avrebbe dovuto prestare maggiore cautela, ben essendo prevedibile la presenza di lievi disconnessioni su un sentiero pavimentato di ghiaia.
pagina 5 di 6 Non avendo, pertanto, parte attrice adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e non essendo colmabile tale carenza mediante l'apprezzamento di diversi e concreti elementi emersi all'esito del giudizio, la domanda deve essere respinta sotto il profilo tanto dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
La natura della causa e la pacifica produzione di un danno nella sfera giuridica della parte attrice a seguito dell'evento suggeriscono la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Vanno poste a definitivo carico dell'attrice le spese della CTU su di lei espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge la domanda proposta da parte attrice.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio.
Pone a definitivo carico di parte attrice le spese della ctu su di lei espletata.
Ancona, 29/03/2024
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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