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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1067/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Localita' Luogo_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - NE - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia - Dipartimento Per Gli Affari Di G - 97825580588
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Catanzaro - Via G. Da Fiore, 34 88100 Catanzaro CZ
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Rappresentante_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90173805 27/000, limitatamente alle cartelle nn. 03420180011517502000 e 03420210000157388000.
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle predette e degli atti di competenza degli enti impositori nonché la prescrizione dei crediti. Ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – NE, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da atti prodotti.
Si è costituita la Regione Calabria, contrastando le eccezioni della ricorrente e concludendo come da memoria in atti.
Non si è costituito il Ministero della Giustizia.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
Riguardo all'eccezione di omessa notifica della cartella n. 03420210000157388000, deve osservarsi che la comunicazione alla parte contribuente è correttamente intervenuta alla data riportata nell'intimazione impugnata a seguito della procedura prevista dall'art. 60 comma 1 lett. e del d.p.r. n. 600 del 1973. La norma dispone che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Tali formalità risultano correttamente eseguite, come emerge dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione.
Peraltro, si riscontra dagli atti che il notificatore ha effettuato le ricerche volte a verificare che ricorresse l'irreperibilità assoluta della parte contribuente, ossia che quest'ultima non avesse più né l'abitazione, né
l'ufficio o l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Di conseguenza, non assumono pregio tutte le eccezioni attoree riferite alla fase antecedente alla notifica della predetta cartella, in quanto andavano proposte in una tempestiva impugnazione avverso l'atto presupposto.
Riguardo all'eccezione di prescrizione per il periodo successivo alla notifica, va considerato che la causa di estinzione del credito non risulta maturata al momento della comunicazione dell'intimazione impugnata, tenuto conto della data di notifica della cartella prodromica e del termine di prescrizione applicabile in virtù del credito riportato nell'atto presupposto.
Quanto al credito di cui alla cartella n. 03420180011517502000, regolarmente notificata in data 10/11/2018
(vedi relata in atti), deve rilevarsi che non risultano depositati atti, prima di quello oggetto di impugnativa, regolarmente comunicati alla parte contribuente ed attestanti l'interruzione della prescrizione.
Poiché alla fattispecie di causa si applica il termine di prescrizione triennale, trattandosi di crediti per tasse auto, va dichiarato che era prescritta la tassa di cui alla cartella n. 03420180011517502000 al momento della notifica dell'atto impugnato, pur tenendo conto della sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 034 2024 90173805 27/000, limitatamente alla cartella n. 03420180011517502000;
b) dichiara che la parte contribuente nulla deve all'Agenzia delle Entrate – NE (e, per esso, all'ente impositore) in relazione al credito riportato nella cartella n. 03420180011517502000;
c) compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1067/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Localita' Luogo_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - NE - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia - Dipartimento Per Gli Affari Di G - 97825580588
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Catanzaro - Via G. Da Fiore, 34 88100 Catanzaro CZ
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Rappresentante_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90173805 27/000, limitatamente alle cartelle nn. 03420180011517502000 e 03420210000157388000.
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle predette e degli atti di competenza degli enti impositori nonché la prescrizione dei crediti. Ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – NE, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da atti prodotti.
Si è costituita la Regione Calabria, contrastando le eccezioni della ricorrente e concludendo come da memoria in atti.
Non si è costituito il Ministero della Giustizia.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
Riguardo all'eccezione di omessa notifica della cartella n. 03420210000157388000, deve osservarsi che la comunicazione alla parte contribuente è correttamente intervenuta alla data riportata nell'intimazione impugnata a seguito della procedura prevista dall'art. 60 comma 1 lett. e del d.p.r. n. 600 del 1973. La norma dispone che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Tali formalità risultano correttamente eseguite, come emerge dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione.
Peraltro, si riscontra dagli atti che il notificatore ha effettuato le ricerche volte a verificare che ricorresse l'irreperibilità assoluta della parte contribuente, ossia che quest'ultima non avesse più né l'abitazione, né
l'ufficio o l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Di conseguenza, non assumono pregio tutte le eccezioni attoree riferite alla fase antecedente alla notifica della predetta cartella, in quanto andavano proposte in una tempestiva impugnazione avverso l'atto presupposto.
Riguardo all'eccezione di prescrizione per il periodo successivo alla notifica, va considerato che la causa di estinzione del credito non risulta maturata al momento della comunicazione dell'intimazione impugnata, tenuto conto della data di notifica della cartella prodromica e del termine di prescrizione applicabile in virtù del credito riportato nell'atto presupposto.
Quanto al credito di cui alla cartella n. 03420180011517502000, regolarmente notificata in data 10/11/2018
(vedi relata in atti), deve rilevarsi che non risultano depositati atti, prima di quello oggetto di impugnativa, regolarmente comunicati alla parte contribuente ed attestanti l'interruzione della prescrizione.
Poiché alla fattispecie di causa si applica il termine di prescrizione triennale, trattandosi di crediti per tasse auto, va dichiarato che era prescritta la tassa di cui alla cartella n. 03420180011517502000 al momento della notifica dell'atto impugnato, pur tenendo conto della sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 034 2024 90173805 27/000, limitatamente alla cartella n. 03420180011517502000;
b) dichiara che la parte contribuente nulla deve all'Agenzia delle Entrate – NE (e, per esso, all'ente impositore) in relazione al credito riportato nella cartella n. 03420180011517502000;
c) compensa le spese di lite.