Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 26 maggio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4935/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: pensione di inabilità; esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
art. 3, comma
3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 22 settembre 2023, esponeva: Parte_2
- di aver presentato, in data 27 ottobre 2022, domanda all' per essere sottoposta ad CP_1 accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità nella misura del
100% ai fini della pensione d'inabilità e dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- di essere stata sottoposta a visita medica collegiale con esito negativo;
- aveva espresso dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp aveva proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie che l'affliggevano.
In particolare, rilevava che il ctu aveva sottovalutato l' “artrosi poliarticolare a discreta incidenza funzionale” alla quale andava applicata la percentuale non al di sotto del 70%; la patologia osteo articolare, alla quale andava attribuito per analogia il codice 7209 attribuendo una percentuale di invalidità di almeno il 60%; la patologia endocrina alla quale andava applicata la percentuale almeno del 50%; la sindrome ansiosa depressiva alla quale andava attribuito il codice 2209 con una percentuale di invalidità almeno del 50%.
Rilevava, inoltre, che il ctu aveva omesso di valutare l'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori e l'ipertensione arteriosa.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della pensione d'invalidità civile ed all'esenzione ticket e che venissero accertate le condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, l. 104/1992 e che, per l'effetto, l' venisse condannato al relativo pagamento, CP_1 oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1
dei motivi della contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 26 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituita in giudizio CP_2
sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
5. - Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 125/2023, acquisito e riunito alla presente controversia) il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva riconosciuto che le patologie sofferte dalla ricorrente fossero tali da determinare una percentuale di invalidità del
73% ed aveva escluso la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'esenzione ticket nonché l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 445 bis cpc, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Parte ricorrente, in ricorso, lamenta che il ctu nominato in sede di atp ha sottovalutato le singole patologie che l'affliggono e, in particolare, l'artrosi poliarticolare a discreta incidenza funzionale, la patologia osteo articolare, la patologia endocrina e la sindrome ansiosa depressiva;
rileva, inoltre, che il ctu ha omesso di valutare l'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori e l'ipertensione arteriosa.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto che “Le affezioni di cui .. soffre la IG , .. in buone condizioni generali, già operata di borsectomia Parte_2
subacromiale, acromionplastica e di artrolisi chirurgica alla spalla sinistra, sono rappresentate dall'ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, dal diabete mellito in terapia mista in discreto compenso metabolico, dalla sindrome ansioso-depressiva e dall'artrosi poliarticolare a discreta incidenza funzionale un quadro clinico che, per la sua entità, configura una percentuale di invalidità del 73%” ed ha indicato in maniera analitica i codici da applicare alle patologie e le relative percentuali di invalidità; il ctu ha, inoltre, escluso la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente formulati in sede di atp, il ctu ha precisato che: “Non si è applicata la percentuale del 70% alla malattia artrosica in quanto ha solo causato una discreta limitazione dei movimenti articolari del rachide e degli arti inferiori, ma non turbe della statica e della dinamica e non è stata attribuita la percentuale del 50% al diabete mellito, in quanto in discreto compenso glicometabolico. Non è stato attribuito il Codice 2209 che si riferisce alla sindrome depressiva endogena media con la relativa percentuale di invalidità del 50%, in quanto la ricorrente presenta solo uno stato ansioso con deflessione del tono dell'umore, ma è collaborante, orientata nel tempo, nello spazio e verso se stessa, non manifesta deficit dell'attenzione e della concentrazione e possiede una discreta capacità di critica e di giudizio.”.
Il ctu ha concluso confermando le conclusioni rese.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio, vengono poste, in via definitiva, a carico dell' , legittimato passivo in via esclusiva CP_1
(v. Cass. Civ., sez. Lav., n. 31147/2022), le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
Messina, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga