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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/06/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6789/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli
RI e HE Falco, presso il cui studio in Bari, alla via V. Roppo
n. 89, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il fatto
Con ricorso depositato in data 13.09.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità civile ex artt. 12 L. 118/71, escluso dalla consulenza d'ufficio espletata nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_2 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti
2 dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 legge 118/71.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18
e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in
Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott. , specializzato in medicina legale, le cui Persona_1 conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta fatta con decorrenza dalla domanda amministrativa, con ciò, quindi, sostanzialmente riconoscendo l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a far data dal 26.09.2023, data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha descritto analiticamente e stimato specificamente le singole patologie da cui il ricorrente è affetto, ossia “(…) esiti di scompenso cardiaco congestizio con impianto di CCM (II-III cl. NYHA, esiti di resezione sec. Hartman per malattia diverticolare perforata, sindrome delle apnee centrali di severa entità con respiro periodo di ed ipossia notturna Persona_2 associata, diabete mellito NID con allegata obesità ed insufficienza vena safena interna sinistra con occlusione dell'arteria tibiale posteriore al terzo prossimale della gamba sinistra con vistosa discromia cutanea della gamba sx ed edemi declivi bilateralmente”.
3 In particolare, il c.t.u. ha così quantificato analiticamente le singole patologie: Ed infatti utilizzando il D.M. del 5.2.1992 emerge come le patologie richiamate prevedono i seguenti valori di percentuale: -esiti di scompenso cardiaco congestizio con impianto di CCM (II -III cl.
NYHA): 60% -esiti di resezione sec. Hartman per malattia diverticolare perforata: 15% -sindrome delle apnee centrali di severa entità con respiro periodico di ed ipossia notturna associata: 50% Persona_2
-diabete mellito NID con allegata obesità: 40% -insufficienza vena safena interna sinistra con occlusione dell'arteria tibiale posteriore al terzo prossimale della gamba sinistra con vistosa discromia. cutanea della gamba sx ed edemi declivi bilateralmente: 25% Ne consegue che adottando una formula in parte proporzionale sui coefficienti numerici espressi, attesa la parziale concorrenza delle patologie richiamate ed avendo a mente che la condizione cardiaca si rende responsabile di una dispnea anche a riposo, dovrà convenirsi per una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 100%”.
Il consulente d'ufficio ha poi puntualmente risposto alle osservazioni svolte dal c.t.p. , evidenziando le ragioni alla base delle CP_3 CP_2 valutazioni svolte delle patologie in termini percentuali e il relativo riscontro di natura documentale, richiamando puntualmente la documentazione medica.
Sulla base di ciò, ha quindi evidenziato che “Si tratta di patologie che riducono la generica capacità lavorativa propria dell'istante nella misura del 100% dall'epoca della domanda amministrativa (26.9.2023).
Tale percentuale si è ottenuta valutando le patologie riscontrate in base alle indicazioni presenti nella Tabella allegata al DM 5.02.1992.
Sussistono i presupposti per l'attribuzione della pensione di inabilità civile dal 26.9.2023 (domanda amministrativa).”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione del quadro clinico del ricorrente sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame diretto dello stesso.
4 Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. 118/1971 dal 01.10.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle relative all'espletata CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito
(cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti RI
e HE Falco che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6789/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente
per percepire la pensione di inabilità civile ex Parte_1 art. 12 l. n. 118/71 dal 01.10.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00(di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti RI e HE
Falco;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_2
Trani, 25.06.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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