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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 2550/2024, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in qualità di procuratori della madre (C.F. C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in VIA PIETRO A. MAGATTI N. 7 - C.F._3
21100 VARESE, presso e nello studio dell'avv. CIOFFI ELISABETTA, che li rappresenta e difende con l'avv. TEDESCHI ALESSANDRO in via disgiunta, come da delega in atti
APPELLANTI contro
AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., Controparte_1 C.F._4
nonché difesa in via disgiunta dall'avv. Prof. MURONI RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in VIA NAZARIO SAURO N. 47 - 23100 SONDRIO, presso e nello studio dell'avv. GASPARINI ANNA, come da delega in atti pagina 1 di 17 APPELLATA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e , in qualità di procuratori della Parte_1 Parte_2
madre : Parte_3
Voglia la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione o pretesa, in totale riforma della sentenza impugnata:
In via istruttoria: Disporre nuova CTU sui punti n.4 e 5 del quesito formulato dal primo giudice.
Nel merito: Ordinare alla convenuta, proprietaria del fondo servente, avv. Controparte_1 residente in [...], l'integrale demolizione e/o rimozione della parete sagomata in cartongesso realizzata nel locale (atrio o “corridoio”) di sua proprietà gravato dalla servitù di passaggio costituita con atto pubblico in data 08/10/1963 a rogito notaio (n. 5735/1963 Rep.) e tramite il quale si accede all'appartamento Persona_1
della signora con conseguente rimessione del locale medesimo nello stato di fatto Parte_3
precedente; ordinare conseguentemente alla convenuta il ripristino della parete esistente in precedenza nel locale gravato dalla servitù di passaggio, con ricostituzione del precedente passaggio dell'ampiezza costante di 2,20 metri per tutta la lunghezza del locale oggetto della servitù medesima;
ordinare infine alla convenuta il ripristino della porta di accesso rimossa, posta tra il locale gravato dalla servitù e le scale condominiali, con consegna delle relative chiavi all'appellante.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per AVV. : Controparte_1
Voglia Codesta Corte di Appello, disattesa e respinta ogni avversa e domanda ed eccezione:
pagina 2 di 17 NEL MERITO: rigettare i motivi di appello avversari in quanto infondati per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, a conferma integrale della sentenza di primo grado, rigettare tutte le domande avversarie.
IN VIA ISTRUTTORIA: a fronte della mancata riproposizione da parte dell'appellante delle istanze istruttorie orali chieste in primo grado e non ammesse, questa difesa insiste solo per il rigetto della richiesta rinnovazione della CTU relativa alla asserita costruzione di una nuova barriera architettonica.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – in persona dei propri figli e Parte_3
procuratori e – conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendo al Tribunale di Sondrio di ordinare a parte convenuta: l'integrale CP_1
demolizione e/o rimozione della parete sagomata in cartongesso realizzata nel locale di sua proprietà, gravato da servitù di passaggio – costituita con atto pubblico dell'8.10.1963 - in favore dell'appartamento di proprietà dell'attrice; il ripristino della parete precedentemente esistente nel locale gravato dalla servitù, con ricostituzione del passaggio precedente con un'ampiezza di 2,20 metri per tutta la lunghezza del ridetto locale;
il ripristino della porta di accesso rimossa, posta tra il locale gravato dalla servitù e le scale condominiali.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
⎯ era proprietaria di un immobile posto al primo piano di un condominio sito in Bormio
(SO), via Roma 59, pervenuto per donazione da con atto pubblico Persona_2
dell'8.10.1963;
⎯ nel suddetto atto era previsto che “la porzione di fabbricato oggetto di donazione avrà diritto di passo sul corridoio in primo piano a parte dell'appartamento rimasto alla donante”;
⎯ accedeva all'unità immobiliare di sua proprietà unicamente mediante la servitù di passaggio;
pagina 3 di 17 ⎯ tale servitù veniva esercitata ininterrottamente dal 1963;
⎯ nel gennaio 2019 i figli della signora notavano l'avvenuta realizzazione nel Pt_3
locale su cui gravava la servitù di un muro a spigoli in cartongesso bianco, che attraversava detto locale e riduceva di oltre la metà l'ampiezza dello stesso, restringendo la superficie destinata al passaggio sino ad una larghezza di appena 1 metro contro i precedenti 2,20 m;
⎯ detto muro impediva l'accesso all'attrice, invalida al 100%, mediante l'utilizzo di una sedia a rotelle, obbligandola ad essere sorretta da due persone per attraversare il passaggio;
⎯ in ragione delle ridotte dimensioni del passaggio, era stato necessario eliminare la porta di accesso dall'atrio oggetto di servitù alle scale condominiali presente in precedenza;
ciò esponeva l'abitazione di sua proprietà al freddo proveniente dal vano scale e ad una situazione di maggior pericolo;
⎯ la realizzazione del muro costituiva un'innovazione che diminuiva o rendeva più incomodo l'esercizio della servitù;
⎯ le opere venivano eseguite in violazione della normativa in materia di barriere architettoniche, rendendo l'appartamento privo dei requisiti per ottenere l'abitabilità.
Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto. Nello specifico, affermava che:
⎯ il diritto di servitù in parola consisteva, quanto a modalità ed estensione, esclusivamente in un diritto di passaggio lungo il corridoio che dipartiva dall'ingresso del piano terra su via Roma, con una porta larga 80 cm, e proseguiva lungo un corridoio largo
100 cm lungo le scale fino al pianerottolo del primo piano, ove era posto l'ingresso dell'immobile dell'attrice, largo a sua volta 75 cm;
i lavori effettuati non avevano inciso sulla larghezza del corridoio, rimasta di 1 metro;
pagina 4 di 17 ⎯ il diritto reale dell'attrice non era un diritto di passaggio della larghezza di 2,20 metri, né di uso dell'intera area per il deposito di indumenti e attrezzi;
⎯ il Tribunale di Sondrio aveva già escluso qualsiasi spoglio violento od occulto nel giudizio possessorio precedentemente instaurato, ove parte attrice risultava integralmente soccombente;
⎯ nell'atto di provenienza di parte attrice dell'8.10.2024 era previsto che: “La porzione di fabbricato oggetto di donazione ha diritto di passo sul corridoio al primo piano a parte dell'appartamento rimasto alla donante nonché sulla scala esistente verso il cortile interno (figura in colore giallo nella planimetria allegata - B-) e sul successivo andito di porta che immette sulla Via Roma rimasto alla donante”;
⎯ dal titolo di provenienza avversario derivava un preciso indizio contrario circa l'estensione del passaggio, in quanto il fatto che il corridoio asservito era l'unica via di accesso alla proprietà dell'attrice, motivo per cui veniva disposta la servitù nel 1963, confermava come la sig.ra aveva sempre transitato lungo il corridoio, che parte Pt_3 dall'ingresso del piano terra su via Roma, con una porta larga 80 cm, prosegue lungo un corridoio di larghezza di 100 cm lungo le scale, fino al pianerottolo del primo piano, ove è posto l'ingresso dell'immobile dell'attrice, largo a sua volta 75 cm;
⎯ gli atti di provenienza confermavano l'esistenza di un corridoio gravato da una servitù di passo, ma senza indicarne l'estensione in larghezza, smentendo gli assunti dell'attrice;
⎯ gli informatori sentiti nel corso del giudizio possessorio confermavano che nel corridoio vi era da tempo immemore un armadio ad uso esclusivo della proprietà servente, che riduceva il passaggio all'ingresso dell'abitazione di parte attrice come da fotografia loro mostrata;
⎯ non era stata commessa alcuna delle attività vietate dall'art. 1067 c.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU diretta ad individuare tracciato e consistenza della servitù oggetto di causa, ad accertare le misure del passaggio antecedenti ai lavori svolti dalla convenuta, se questi ultimi corrispondessero a quanto dichiarato nella pagina 5 di 17 S.C.I.A. del 12.11.2018, se gli stessi rispettassero la normativa in materia di barriere architettoniche e, infine, se la rimozione della porta precedentemente posta tra le scale ed il corridoio avesse determinato una perdita in termini di classe energetica per l'immobile dell'attrice.
Con sentenza n. 256/2024, pubblicata il 15.7.2024, il Tribunale di Sondrio rigettava le domande attoree, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 5.077,00, oltre oneri ed accessori di legge.
In particolare, il primo giudice riteneva, innanzitutto, come parte attrice non avesse provato che l'originaria larghezza del diritto di passaggio sul corridoio fosse di 2,20 m, atteso che nell'atto costituivo del 1963 si fa riferimento genericamente ad un corridoio, senza alcuna precisa specificazione, come confermato anche dal CTU. In ordine ai lavori effettuati dalla convenuta, il Tribunale condivideva quanto evidenziato dal consulente, ovverosia la conformità degli stessi alla S.C.I.A. e l'inapplicabilità a tali lavori della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, limitata alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici, trattandosi nella specie di opere di manutenzione straordinaria. Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU, il giudicante riteneva che la convenuta non avesse compiuto alcuna delle attività di cui all'art. 1067 c.c., dirette a precludere o rendere meno agevole il diritto di servitù in discorso. Il primo giudice evidenziava poi come parte attrice non avesse fornito la prova dell'asserito stato di invalidità, rendendo irrilevante la disamina della eccezione relativa a sopravvenute difficoltà di accesso all'immobile di sua proprietà mediante sedia a rotelle;
parimenti non provata veniva considerata la presunta perdita di classe energetica dell'abitazione di proprietà attorea a seguito degli interventi della convenuta, non avendo l'attrice prodotto alcun documento attestante la classe energetica precedente e successiva a detti lavori. Da ultimo, con riguardo all'asportazione della porta che, secondo l'attrice aveva esposto a freddo e maggior pericolo la propria abitazione, il Tribunale affermava che le dichiarazioni rese nel giudizio possessorio dagli informatori confermassero quanto sostenuto dalla convenuta, cioè che si trattava di una porta sempre aperta e pericolante.
pagina 6 di 17 Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 13.9.2024, hanno interposto appello e in qualità di procuratori della madre Parte_1 Parte_2
chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: Parte_3
I. “errata interpretazione del titolo costitutivo della servitù (art. 1362 commi 1 e 2 c.c.) con conseguente errata valutazione sulla larghezza del corridoio assoggettato a servitù;
II. violazione dell'art.1067 comma 2 c.c. – restringimento della superficie su cui si esercita la servitù;
III. violazione dell'art.1067 comma 2 c.c. – rimozione della porta tra le scale e il corridoio servente;
IV. violazione dell'art. 12 preleggi. errata interpretazione della normativa sulle barriere architettoniche”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 dicembre 2024, si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Alla prima udienza del 28 gennaio 2025, il Consigliere Istruttore invitava le parti a valutare una composizione bonaria della lite, “a fronte della corresponsione di un importo monetario in favore della parte appellante”, rinviando per trattative all'udienza dell'11 febbraio 2025.
A detta udienza, in accoglimento dell'invito del Consigliere istruttore, il procuratore dell'appellata dichiarava che la propria assistita era disponibile a definire la controversia tramite pagamento di un importo onnicomprensivo di € 10.000, con abbandono della lite a spese compensate. L'avv. Tedeschi per la parte appellante dichiarava che la proposta non poteva essere accettata. Pertanto, le parti chiedevano la rimessione in decisione della causa. Il
Consigliere Istruttore, dato atto, così statuiva “visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissa davanti a sé l'udienza del 11 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione” assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
La causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 19.3.2025.
pagina 7 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che nel titolo costitutivo del diritto di servitù (l'atto di donazione del 1963) non fosse indicata la larghezza e la dimensione dello spazio del locale assoggettato alla servitù di passaggio. Sostiene che il giudicante avrebbe omesso di considerare che, nella planimetria di cui all'allegato B dell'atto costitutivo del 1963, l'intero corridoio ubicato al primo piano di proprietà dell'odierna appellata sarebbe colorato in giallo per tutta la sua lunghezza e larghezza e da ciò risulterebbe che le parti intendevano gravare della servitù l'intera superficie di detto corridoio, con una larghezza costante di 2.19 metri.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal primo giudice, nell'atto di donazione del 1963 (v. doc. 1 appellante) non sono indicate in maniera precisa la larghezza e le modalità di esercizio del diritto di servitù in parola e, di conseguenza, non risulta provata l'asserita larghezza originaria del passaggio pari a 2,20 metri.
Il Tribunale è giunto a tali conclusioni condividendo le risultanze della CTU espletata sui luoghi di causa e riportando testualmente quanto affermato sul punto dal consulente.
Nel far ciò, il primo giudice ha richiamato l'orientamento della S.C., condiviso anche da questa
Corte, a mente del quale, qualora il giudice aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esplicitarne le ragioni, in quanto l'accettazione del parere dell'ausiliario ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo per relationem dell'elaborato peritale, comportare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo, nonché dei principi e metodi scientifici adottati dal consulente (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, n.6328/2019; Cass. civ., sez.
III, n. 7947/2020).
In particolare, previa descrizione dei luoghi di causa e analisi dell'atto costitutivo della servitù,
l'ausiliare - in ordine all'individuazione del tracciato e alla consistenza della servitù – ha affermato che: “alla luce di quanto sopra, dopo aver constatato che il titolo costitutivo del diritto non indica dimensionamenti sulla larghezza del percorso ed accertato che il corridoio
pagina 8 di 17 di piano primo si raggiunge dall'ingresso a piano terra, salendo una scala larga 121 centimetri e passando per un pianerottolo largo 113 centimetri, tenendo altresì in considerazione che la porta d'ingresso dell'appartamento dell'attrice ha una larghezza di 76 centimetri, si ha a riferire che le modalità di esercizio della servitù che fa discutere, possano anche giudiziosamente intendersi alla stregua del percorso pedonale, che insiste sul corridoio
a piano primo, dimensionato soppesando le costrizioni obbligate dall'ingresso comune a piano terra, dalla scala e dalla porta di accesso all'appartamento dell'attrice, esercitabile come a tutt'oggi sul tracciato residuato all'intervento della convenuta, evidenziato in giallo nell'elaborato grafico allagato A” (v. p. 7 CTU).
Prima di concludere in tal senso, il consulente ha valutato la questione, dedotta dall'odierna appellante, della colorazione in giallo dell'intero corridoio nella planimetria allegata all'atto di provenienza, evidenziando che: “Orbene, da un lato e da un punto di vista strettamente contrattuale, parrebbe poter intendere che il diritto riconosciuto, dalla donante alla donataria, sia da estendere a carico di tutta la superficie evidenziata in giallo nella planimetria allegata all'atto di donazione. Dall'altro, considerando che la scala ed il corridoio a piano terra, ancorché colorate in giallo, costituiscono parti comuni nella titolarità dell'intero edificio e ritenendo che la natura del diritto di servitù a carico del solo corridoio che fa discutere, non deve compromettere oltremisura gli interessi del proprietario della proprietà servente, si ha a riferire che l'incertezza sull'estensione e le modalità di esercizio del diritto, debbano ragionevolmente condurre all'individuazione di un tracciato costituito per la soddisfazione del bisogno del fondo dominante salvaguardando il minor aggravio del fondo servente” (v. pp. 6-7
CTU).
Pertanto, il consulente ha tenuto in debito conto quanto affermato dall'attrice, concludendo però che l'area di esercizio di servitù non corrispondesse all'intera aera colorata in giallo nella planimetria allegata al titolo costitutivo, anche in ragione del principio cardine in materia del minor aggravio del fondo servente.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, avendo il primo giudice aderito al parere del consulente, non è incorso in alcuna omissione.
pagina 9 di 17 Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto, alla luce delle risultanze della CTU, gli interventi realizzati dalla convenuta - con riduzione dell'area di esercizio della servitù da una originaria larghezza costante di m 2,19 a solo 1 m - non integranti una violazione dell'art. 1067 c.c.; deduce che la valutazione del primo giudice sul punto, “non
è né ragionevole né adeguatamente motivata”, poiché “il Tribunale si è limitato ad affermare apoditticamente, sulla scorta delle opinioni espresse dal CTU, che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art.1067 comma 2 c.c. in quanto il “contenuto essenziale” del diritto sarebbe comunque garantito, senza con ciò precisare quale sarebbe – a suo avviso - tale “contenuto essenziale” (così p. 12 atto di appello).
La doglianza dell'appellante si fonda su un errato presupposto, ovverosia che l'area di esercizio della servitù - prima dei lavori effettuati dall'appellata - fosse larga circa 2.20 m, circostanza smentita dal primo giudice.
Quest'ultimo ha poi ritenuto – in base alle risultanze della CTU - che le modifiche apportate dall'odierna appellata non costituissero innovazioni vietate dall'art. 1067 c.c., dirette a diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione del Tribunale sul punto è adeguatamente motivata, mediante il richiamo sia “per relationem” dell'elaborato peritale, che della giurisprudenza in materia di innovazioni.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che, come emerso dalla CTU: il manufatto realizzato dalla convenuta avesse occupato parte del corridoio interessato dalla servitù, riservando all'utilitas dell'attrice il passaggio pedonale esercitabile nella parte evidenziata in giallo nella figura n. 2 dell'elaborato grafico (v. p. 4 all. A CTU); gli interventi realizzati fossero conformi a quanto previsto nella S.C.I.A. e costituissero opere di manutenzione straordinaria, escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche, limitato alla costruzione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di interi edifici.
Il Tribunale ha anche richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le opere vietate dal proprietario del fondo servente ex art. 1067 c.c. sono solo quelle che alterano il contenuto pagina 10 di 17 essenziale del diritto di servitù determinato dal titolo, incidendo significativamente su uso ed estensione dell'utilitas oggetto di tale diritto. La disposizione in parola, quindi, non tutela l'uso che il proprietario del fondo dominante vorrebbe trarre dalla servitù, ma solo quello garantito nel suo contenuto essenziale dal titolo. Pertanto, in materia di servitù di passaggio, la riduzione della larghezza dello spazio disponibile non costituisce una innovazione vietata dall'art. 1067
c.c. se non comporta una riduzione o maggiore scomodità dell'esercizio della servitù (Cfr.
Cass. civ. n. 20549/2019; Cass. Civile n. 10990/1998).
Oltre a ciò, il primo giudice ha evidenziato che l'attrice non avesse fornito la prova del proprio asserito stato di invalidità, rendendo superflua la disamina dell'eccezione relativa a sopravvenute difficoltà di accesso all'immobile mediante sedia a rotelle o barella.
A tal riguardo, parte appellante rileva nei propri scritti che l'art. 1067 c.c. debba essere interpretato in senso conforme a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
167/1999 e, di conseguenza, sarebbero vietate tutte quelle innovazioni che limitino e rendano più difficoltoso l'accesso a qualunque persona affetta da handicap, a prescindere dall'accertamento della disabilità nel caso concreto.
Come chiarito dalla S.C., dopo la citata pronuncia costituzionale è sopravvenuto un mutamento di prospettiva per cui l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, proiettandosi piuttosto nella dimensione dei valori della persona, protetti dagli artt. 2 e 3 Cost., che permea anche lo statuto dei beni e i rapporti patrimoniali in generale. Per l'effetto, la tutela del titolare del fondo servente deve essere assicurata, oltre che in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, anche qualora sia accertata l'inaccessibilità o l'estrema gravosità, se non impossibilità, in concreto, dell'accesso da parte di qualsiasi portatore di disabilità o di persona con ridotta capacità motoria (Cfr. Cass. Civ. n.
14104/2012; Cass. Civ. n. 8817/2018).
Sebbene riferita all'art. 1052 c.c., riguardante la disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio, i principi fissati dalla Consulta si estendono anche al divieto di aggravamento ex art. 1067, co. 2, c.c., avendo gli stessi introdotto nell'ordinamento una sorta di
“relativizzazione” della disabilità in astratto. Quest'ultima deve essere valorizzata in un'ottica pagina 11 di 17 interpretativa, che deve essere adattata alle singole situazioni specifiche, configurabili in concreto, ed impone il raggiungimento di una soluzione proporzionale degli interessi coinvolti
(Cfr. Cass. Civ. n. 13164/2023).
Pertanto, in ipotesi di innovazioni del fondo servente, il giudice di merito è tenuto ad accertare non solo se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente, ma anche l'accessibilità dell'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, a prescindere dall'esistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo dominante (Cfr. Cass.
Civ. n. 22142/2023).
Nel caso di specie, guardando le planimetrie elaborate dal consulente, la larghezza minima del corridoio su cui viene esercitata la servitù di passaggio risulta di 99 cm nella parte più stretta
(v. p. 4 all. A CTU).
Al fine di valutare l'accessibilità di tale passaggio per qualsiasi portatore di handicap, è opportuno utilizzare come riferimento la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, sebbene la stessa, come evidenziato dal consulente e dal primo giudice, non trovi applicazione nel caso concreto.
Nello specifico, l'art.
8.2.1 del D.M. n. 236/1989, che detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, prevede una larghezza minima di 90 cm per i percorsi pedonali.
Il corridoio interessato dalla servitù di passaggio in esame presenta una larghezza minima di 99 cm nella parte più stretta (pari a circa un terzo dell'intera lunghezza) e maggiore nella parte iniziale, cui si accede dal pianerottolo di proprietà condominiale, consentendo anche uno spazio di manovra ad eventuali barelle o sedie a rotelle (v. p. 4 all. A CTU).
Ne deriva che, pure a seguito degli interventi realizzati dall'odierna appellata, l'accessibilità del fondo servente è comunque garantita.
Pertanto, anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
pagina 12 di 17 Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione impugnata per aver il Tribunale rigettato la domanda di ripristino dello stato dei luoghi di causa, anche con il ricollocamento di una nuova porta nell'originaria posizione. Afferma che le dichiarazioni rese nel giudizio possessorio hanno confermato che la porta esisteva ed il fatto che fosse aperta o chiusa sarebbe irrilevante;
inoltre, che la porta garantisse un maggior sicurezza ed una più elevata temperatura dell'immobile di proprietà sarebbe un dato di comune esperienza. Pt_3
La doglianza è infondata.
Come correttamente osservato dal primo giudice, le dichiarazioni rese nel giudizio possessorio hanno confermato la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui la porta di accesso al corridoio era pericolante e sempre aperta.
In particolare, il sig. affermava che: “c'era una porta che stava in piedi per Parte_4
miracolo ed era sempre lasciata aperta e quindi accostata alla parete (…)” (v. p. 3 doc. 11 convenuta - verbale 10.09.2019); ancora poi, il sig. dichiarava che: “la Persona_3 preesistente porta vetri era aperta o accostata, non mi risulta fosse mai chiusa a chiave” (v. p.
2 doc. 11 convenuta - verbale 10.09.2019), mentre secondo il geom. “la porta di CP_2 accesso all'atrio, ora non più esistente, dal di in cui acquistai l'immobile 8 anni fa circa non è mai stata chiusa a chiave, ora non ricordo neppure mi sia mai stata consegnata alcuna chiave” (v. p. 2 doc. 11 convenuta - verbale 9.12.2019).
Il fatto che la porta fosse stata sempre aperta non può, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, essere considerato irrilevante. Difatti, essendo rimasta sostanzialmente invariata la situazione, l'asportazione della porta non ha inciso su sicurezza e temperatura dell'immobile di proprietà Pt_3
A ciò si aggiunga che l'appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare l'asserito peggioramento della classe energetica del proprio appartamento, come congruamente rilevato dal Tribunale e dal consulente (v. p. 7 sentenza impugnata;
p. 12 CTU).
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta che il primo giudice, facendo proprio il convincimento del CTU, avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile nel caso di specie la pagina 13 di 17 normativa in materia di eliminazione barriere architettoniche. In particolare, sostiene che a causa dell'erronea interpretazione del consulente, il Tribunale non avrebbe affrontato il problema della nuova barriera architettonica creata dai lavori dell'appellata, né la conseguente perdita di abitabilità dell'appartamento dell'attrice; ciò nonostante fosse stato evidenziato, nelle osservazioni del CTP di parte attrice, che in caso di ristrutturazione dell'immobile di proprietà
il Comune potrebbe non concedere l'abitabilità in ragione della barriera architettonica Pt_3 rappresentata dalla riduzione delle dimensioni del corridoio di accesso all'appartamento.
Inoltre, secondo l'appellante, la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto tale, non potrebbe autorizzare la creazione di nuove barriere con una semplice SCIA per manutenzione straordinaria.
Chiede, inoltre, che questa Corte disponga una nuova CTU, al fine di esaminare “il titolo edilizio sulla base del quale sono stati eseguiti i lavori contestati e valutate le dichiarazioni contenute e allegate alla SCIA”, ed affrontare “la questione tecnica della nuova barriera architettonica creata a seguito della modifica dello stato dei luoghi e della sua incidenza sulla piena accessibilità del vano servente e, di conseguenza, dell'appartamento della signora Pt_3
(v. p. 15 atto di appello).
[...]
Anche il superiore motivo è infondato.
Rispondendo al quesito diretto a verificare la conformità dei lavori alle barriere architettoniche,
l'ausiliare affermava che:
“L'attrice lamenta che l'intervento operato dalla convenuta viola la vigente normativa in materia di barriere architettoniche, in quanto la riduzione dello spazio di transito, nella misura inferiore al minimo di rotazione, previsto dal D.M. 236/89 sancisce l'impossibilità, per la ricorrente, di certificare l'accessibilità del proprio appartamento, precludendole ogni possibilità di futura ristrutturazione.
In merito a quanto contestato consta preliminarmente evidenziare che i lavori realizzati dalla convenuta configurano un intervento di manutenzione straordinaria.
pagina 14 di 17 Fatta questa premessa, giova rilevare che il campo di applicazione del DM 236/89, così come indicato all'art. 1 è limitato a:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Come già riferito, dall'interpretazione della succitata normativa, si deduce che gli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento e gli interventi alle singole unità immobiliari, risultano esclusi dal campo di applicazione sia del DM 236/89 che della Legge 13/89, lasciando intendere che quando si interviene sull'esistente e non si effettuano interventi di ristrutturazione edilizia sull'intero edificio, non è richiesto il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche” (v. pp. 10-11 CTU).
Questa Corte, al pari del primo giudice, ritiene che la valutazione del consulente sia adeguatamente motivata ed esente da vizi logico-giuridici.
Di conseguenza, è stata correttamente ritenuta non applicabile al caso di specie la normativa in materia di barriere architettoniche, trattandosi di interventi di straordinaria manutenzione.
Inoltre, le osservazioni del CTP di parte attrice sono state debitamente considerate dal consulente, il quale ha così replicato:
“Quesito 4. Rilievi sulla conformità della S.C.I.A.
Si conferma quanto osservato dal CTP in ordine alla titolarità dell'intervento dichiarata nella
S.C.I.A. 12 novembre 2018 e nella S.C.I.A. 5 ottobre 2018.
pagina 15 di 17 In merito alle osservazioni sulle barriere architettoniche si ha invece a ribadire che le opere di manutenzione straordinaria realizzate dalla convenuta non risultano sottoposte agli obblighi sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Quesito 5. Verifica conformità alle barriere architettoniche
In merito all'osservazione si ha a controdedurre:
a) che il corridoio in esame non garantiva la visitabilità dell'appartamento dell'attrice anche prima dell'intervento, perché l'accesso dallo stesso alla proprietà risultava, allora Pt_3
come ora, vincolato dalla porta d'ingresso larga solamente 76 centimetri;
b) che i lavori realizzati dalla convenuta, legittimati da titoli validi e non revocati, individuano interventi di manutenzione straordinaria, esclusi dal campo di applicazione sia del DM 236/89 che della Legge 13/89” (v. p. 14 CTU).
La richiesta di nuova consulenza tecnica non può quindi essere accolta in quanto diretta a valutare aspetti già esaminati in quella espletata in primo grado.
Da ultimo, come innanzi rilevato, i lavori effettuati dall'appellata non hanno creato alcuna barriera architettonica, atteso che anche interpretando l'art. 1067 c.c. conformemente al dettato costituzionale permane l'accessibilità del corridoio su cui viene esercitata la servitù di passaggio.
A costituire una barriera architettonica è invece la porta d'ingresso della proprietà larga Pt_3 solo 76 cm rispetto agli 80 cm di luce netta stabilita dall'art.
8.1.1. del D.M. n. 236/1989 per le porte di accesso di edifici e unità immobiliari. Conseguentemente, l'assenza di abitabilità dell'immobile di proprietà dell'appellante potrebbe derivare da tale circostanza e non dalla asserita riduzione dello spazio di esercizio della servitù.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Atteso l'esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico degli appellanti ed in favore di parte appellata si liquidano ai sensi del D.M. n. 104/2022, come pagina 16 di 17 modificato, tenuto conto del valore della controversia (€ 10.329,00, come dichiarato dall'appellante) e dell'attività svolta, in complessivi € 3.966,00, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, in qualità di procuratori della madre , avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza n. 256/2024, pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 12.7.2024 e pubblicata il
15.07.2024, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 433/2021 – così provvede:
I. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
II. condanna e , in qualità di Parte_1 Parte_2
procuratori della madre al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
, delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l.
n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 2550/2024, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in qualità di procuratori della madre (C.F. C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in VIA PIETRO A. MAGATTI N. 7 - C.F._3
21100 VARESE, presso e nello studio dell'avv. CIOFFI ELISABETTA, che li rappresenta e difende con l'avv. TEDESCHI ALESSANDRO in via disgiunta, come da delega in atti
APPELLANTI contro
AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., Controparte_1 C.F._4
nonché difesa in via disgiunta dall'avv. Prof. MURONI RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in VIA NAZARIO SAURO N. 47 - 23100 SONDRIO, presso e nello studio dell'avv. GASPARINI ANNA, come da delega in atti pagina 1 di 17 APPELLATA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e , in qualità di procuratori della Parte_1 Parte_2
madre : Parte_3
Voglia la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione o pretesa, in totale riforma della sentenza impugnata:
In via istruttoria: Disporre nuova CTU sui punti n.4 e 5 del quesito formulato dal primo giudice.
Nel merito: Ordinare alla convenuta, proprietaria del fondo servente, avv. Controparte_1 residente in [...], l'integrale demolizione e/o rimozione della parete sagomata in cartongesso realizzata nel locale (atrio o “corridoio”) di sua proprietà gravato dalla servitù di passaggio costituita con atto pubblico in data 08/10/1963 a rogito notaio (n. 5735/1963 Rep.) e tramite il quale si accede all'appartamento Persona_1
della signora con conseguente rimessione del locale medesimo nello stato di fatto Parte_3
precedente; ordinare conseguentemente alla convenuta il ripristino della parete esistente in precedenza nel locale gravato dalla servitù di passaggio, con ricostituzione del precedente passaggio dell'ampiezza costante di 2,20 metri per tutta la lunghezza del locale oggetto della servitù medesima;
ordinare infine alla convenuta il ripristino della porta di accesso rimossa, posta tra il locale gravato dalla servitù e le scale condominiali, con consegna delle relative chiavi all'appellante.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per AVV. : Controparte_1
Voglia Codesta Corte di Appello, disattesa e respinta ogni avversa e domanda ed eccezione:
pagina 2 di 17 NEL MERITO: rigettare i motivi di appello avversari in quanto infondati per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, a conferma integrale della sentenza di primo grado, rigettare tutte le domande avversarie.
IN VIA ISTRUTTORIA: a fronte della mancata riproposizione da parte dell'appellante delle istanze istruttorie orali chieste in primo grado e non ammesse, questa difesa insiste solo per il rigetto della richiesta rinnovazione della CTU relativa alla asserita costruzione di una nuova barriera architettonica.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – in persona dei propri figli e Parte_3
procuratori e – conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendo al Tribunale di Sondrio di ordinare a parte convenuta: l'integrale CP_1
demolizione e/o rimozione della parete sagomata in cartongesso realizzata nel locale di sua proprietà, gravato da servitù di passaggio – costituita con atto pubblico dell'8.10.1963 - in favore dell'appartamento di proprietà dell'attrice; il ripristino della parete precedentemente esistente nel locale gravato dalla servitù, con ricostituzione del passaggio precedente con un'ampiezza di 2,20 metri per tutta la lunghezza del ridetto locale;
il ripristino della porta di accesso rimossa, posta tra il locale gravato dalla servitù e le scale condominiali.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
⎯ era proprietaria di un immobile posto al primo piano di un condominio sito in Bormio
(SO), via Roma 59, pervenuto per donazione da con atto pubblico Persona_2
dell'8.10.1963;
⎯ nel suddetto atto era previsto che “la porzione di fabbricato oggetto di donazione avrà diritto di passo sul corridoio in primo piano a parte dell'appartamento rimasto alla donante”;
⎯ accedeva all'unità immobiliare di sua proprietà unicamente mediante la servitù di passaggio;
pagina 3 di 17 ⎯ tale servitù veniva esercitata ininterrottamente dal 1963;
⎯ nel gennaio 2019 i figli della signora notavano l'avvenuta realizzazione nel Pt_3
locale su cui gravava la servitù di un muro a spigoli in cartongesso bianco, che attraversava detto locale e riduceva di oltre la metà l'ampiezza dello stesso, restringendo la superficie destinata al passaggio sino ad una larghezza di appena 1 metro contro i precedenti 2,20 m;
⎯ detto muro impediva l'accesso all'attrice, invalida al 100%, mediante l'utilizzo di una sedia a rotelle, obbligandola ad essere sorretta da due persone per attraversare il passaggio;
⎯ in ragione delle ridotte dimensioni del passaggio, era stato necessario eliminare la porta di accesso dall'atrio oggetto di servitù alle scale condominiali presente in precedenza;
ciò esponeva l'abitazione di sua proprietà al freddo proveniente dal vano scale e ad una situazione di maggior pericolo;
⎯ la realizzazione del muro costituiva un'innovazione che diminuiva o rendeva più incomodo l'esercizio della servitù;
⎯ le opere venivano eseguite in violazione della normativa in materia di barriere architettoniche, rendendo l'appartamento privo dei requisiti per ottenere l'abitabilità.
Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto. Nello specifico, affermava che:
⎯ il diritto di servitù in parola consisteva, quanto a modalità ed estensione, esclusivamente in un diritto di passaggio lungo il corridoio che dipartiva dall'ingresso del piano terra su via Roma, con una porta larga 80 cm, e proseguiva lungo un corridoio largo
100 cm lungo le scale fino al pianerottolo del primo piano, ove era posto l'ingresso dell'immobile dell'attrice, largo a sua volta 75 cm;
i lavori effettuati non avevano inciso sulla larghezza del corridoio, rimasta di 1 metro;
pagina 4 di 17 ⎯ il diritto reale dell'attrice non era un diritto di passaggio della larghezza di 2,20 metri, né di uso dell'intera area per il deposito di indumenti e attrezzi;
⎯ il Tribunale di Sondrio aveva già escluso qualsiasi spoglio violento od occulto nel giudizio possessorio precedentemente instaurato, ove parte attrice risultava integralmente soccombente;
⎯ nell'atto di provenienza di parte attrice dell'8.10.2024 era previsto che: “La porzione di fabbricato oggetto di donazione ha diritto di passo sul corridoio al primo piano a parte dell'appartamento rimasto alla donante nonché sulla scala esistente verso il cortile interno (figura in colore giallo nella planimetria allegata - B-) e sul successivo andito di porta che immette sulla Via Roma rimasto alla donante”;
⎯ dal titolo di provenienza avversario derivava un preciso indizio contrario circa l'estensione del passaggio, in quanto il fatto che il corridoio asservito era l'unica via di accesso alla proprietà dell'attrice, motivo per cui veniva disposta la servitù nel 1963, confermava come la sig.ra aveva sempre transitato lungo il corridoio, che parte Pt_3 dall'ingresso del piano terra su via Roma, con una porta larga 80 cm, prosegue lungo un corridoio di larghezza di 100 cm lungo le scale, fino al pianerottolo del primo piano, ove è posto l'ingresso dell'immobile dell'attrice, largo a sua volta 75 cm;
⎯ gli atti di provenienza confermavano l'esistenza di un corridoio gravato da una servitù di passo, ma senza indicarne l'estensione in larghezza, smentendo gli assunti dell'attrice;
⎯ gli informatori sentiti nel corso del giudizio possessorio confermavano che nel corridoio vi era da tempo immemore un armadio ad uso esclusivo della proprietà servente, che riduceva il passaggio all'ingresso dell'abitazione di parte attrice come da fotografia loro mostrata;
⎯ non era stata commessa alcuna delle attività vietate dall'art. 1067 c.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU diretta ad individuare tracciato e consistenza della servitù oggetto di causa, ad accertare le misure del passaggio antecedenti ai lavori svolti dalla convenuta, se questi ultimi corrispondessero a quanto dichiarato nella pagina 5 di 17 S.C.I.A. del 12.11.2018, se gli stessi rispettassero la normativa in materia di barriere architettoniche e, infine, se la rimozione della porta precedentemente posta tra le scale ed il corridoio avesse determinato una perdita in termini di classe energetica per l'immobile dell'attrice.
Con sentenza n. 256/2024, pubblicata il 15.7.2024, il Tribunale di Sondrio rigettava le domande attoree, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 5.077,00, oltre oneri ed accessori di legge.
In particolare, il primo giudice riteneva, innanzitutto, come parte attrice non avesse provato che l'originaria larghezza del diritto di passaggio sul corridoio fosse di 2,20 m, atteso che nell'atto costituivo del 1963 si fa riferimento genericamente ad un corridoio, senza alcuna precisa specificazione, come confermato anche dal CTU. In ordine ai lavori effettuati dalla convenuta, il Tribunale condivideva quanto evidenziato dal consulente, ovverosia la conformità degli stessi alla S.C.I.A. e l'inapplicabilità a tali lavori della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, limitata alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici, trattandosi nella specie di opere di manutenzione straordinaria. Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU, il giudicante riteneva che la convenuta non avesse compiuto alcuna delle attività di cui all'art. 1067 c.c., dirette a precludere o rendere meno agevole il diritto di servitù in discorso. Il primo giudice evidenziava poi come parte attrice non avesse fornito la prova dell'asserito stato di invalidità, rendendo irrilevante la disamina della eccezione relativa a sopravvenute difficoltà di accesso all'immobile di sua proprietà mediante sedia a rotelle;
parimenti non provata veniva considerata la presunta perdita di classe energetica dell'abitazione di proprietà attorea a seguito degli interventi della convenuta, non avendo l'attrice prodotto alcun documento attestante la classe energetica precedente e successiva a detti lavori. Da ultimo, con riguardo all'asportazione della porta che, secondo l'attrice aveva esposto a freddo e maggior pericolo la propria abitazione, il Tribunale affermava che le dichiarazioni rese nel giudizio possessorio dagli informatori confermassero quanto sostenuto dalla convenuta, cioè che si trattava di una porta sempre aperta e pericolante.
pagina 6 di 17 Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 13.9.2024, hanno interposto appello e in qualità di procuratori della madre Parte_1 Parte_2
chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: Parte_3
I. “errata interpretazione del titolo costitutivo della servitù (art. 1362 commi 1 e 2 c.c.) con conseguente errata valutazione sulla larghezza del corridoio assoggettato a servitù;
II. violazione dell'art.1067 comma 2 c.c. – restringimento della superficie su cui si esercita la servitù;
III. violazione dell'art.1067 comma 2 c.c. – rimozione della porta tra le scale e il corridoio servente;
IV. violazione dell'art. 12 preleggi. errata interpretazione della normativa sulle barriere architettoniche”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 dicembre 2024, si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Alla prima udienza del 28 gennaio 2025, il Consigliere Istruttore invitava le parti a valutare una composizione bonaria della lite, “a fronte della corresponsione di un importo monetario in favore della parte appellante”, rinviando per trattative all'udienza dell'11 febbraio 2025.
A detta udienza, in accoglimento dell'invito del Consigliere istruttore, il procuratore dell'appellata dichiarava che la propria assistita era disponibile a definire la controversia tramite pagamento di un importo onnicomprensivo di € 10.000, con abbandono della lite a spese compensate. L'avv. Tedeschi per la parte appellante dichiarava che la proposta non poteva essere accettata. Pertanto, le parti chiedevano la rimessione in decisione della causa. Il
Consigliere Istruttore, dato atto, così statuiva “visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissa davanti a sé l'udienza del 11 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione” assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
La causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 19.3.2025.
pagina 7 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che nel titolo costitutivo del diritto di servitù (l'atto di donazione del 1963) non fosse indicata la larghezza e la dimensione dello spazio del locale assoggettato alla servitù di passaggio. Sostiene che il giudicante avrebbe omesso di considerare che, nella planimetria di cui all'allegato B dell'atto costitutivo del 1963, l'intero corridoio ubicato al primo piano di proprietà dell'odierna appellata sarebbe colorato in giallo per tutta la sua lunghezza e larghezza e da ciò risulterebbe che le parti intendevano gravare della servitù l'intera superficie di detto corridoio, con una larghezza costante di 2.19 metri.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal primo giudice, nell'atto di donazione del 1963 (v. doc. 1 appellante) non sono indicate in maniera precisa la larghezza e le modalità di esercizio del diritto di servitù in parola e, di conseguenza, non risulta provata l'asserita larghezza originaria del passaggio pari a 2,20 metri.
Il Tribunale è giunto a tali conclusioni condividendo le risultanze della CTU espletata sui luoghi di causa e riportando testualmente quanto affermato sul punto dal consulente.
Nel far ciò, il primo giudice ha richiamato l'orientamento della S.C., condiviso anche da questa
Corte, a mente del quale, qualora il giudice aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esplicitarne le ragioni, in quanto l'accettazione del parere dell'ausiliario ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo per relationem dell'elaborato peritale, comportare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo, nonché dei principi e metodi scientifici adottati dal consulente (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, n.6328/2019; Cass. civ., sez.
III, n. 7947/2020).
In particolare, previa descrizione dei luoghi di causa e analisi dell'atto costitutivo della servitù,
l'ausiliare - in ordine all'individuazione del tracciato e alla consistenza della servitù – ha affermato che: “alla luce di quanto sopra, dopo aver constatato che il titolo costitutivo del diritto non indica dimensionamenti sulla larghezza del percorso ed accertato che il corridoio
pagina 8 di 17 di piano primo si raggiunge dall'ingresso a piano terra, salendo una scala larga 121 centimetri e passando per un pianerottolo largo 113 centimetri, tenendo altresì in considerazione che la porta d'ingresso dell'appartamento dell'attrice ha una larghezza di 76 centimetri, si ha a riferire che le modalità di esercizio della servitù che fa discutere, possano anche giudiziosamente intendersi alla stregua del percorso pedonale, che insiste sul corridoio
a piano primo, dimensionato soppesando le costrizioni obbligate dall'ingresso comune a piano terra, dalla scala e dalla porta di accesso all'appartamento dell'attrice, esercitabile come a tutt'oggi sul tracciato residuato all'intervento della convenuta, evidenziato in giallo nell'elaborato grafico allagato A” (v. p. 7 CTU).
Prima di concludere in tal senso, il consulente ha valutato la questione, dedotta dall'odierna appellante, della colorazione in giallo dell'intero corridoio nella planimetria allegata all'atto di provenienza, evidenziando che: “Orbene, da un lato e da un punto di vista strettamente contrattuale, parrebbe poter intendere che il diritto riconosciuto, dalla donante alla donataria, sia da estendere a carico di tutta la superficie evidenziata in giallo nella planimetria allegata all'atto di donazione. Dall'altro, considerando che la scala ed il corridoio a piano terra, ancorché colorate in giallo, costituiscono parti comuni nella titolarità dell'intero edificio e ritenendo che la natura del diritto di servitù a carico del solo corridoio che fa discutere, non deve compromettere oltremisura gli interessi del proprietario della proprietà servente, si ha a riferire che l'incertezza sull'estensione e le modalità di esercizio del diritto, debbano ragionevolmente condurre all'individuazione di un tracciato costituito per la soddisfazione del bisogno del fondo dominante salvaguardando il minor aggravio del fondo servente” (v. pp. 6-7
CTU).
Pertanto, il consulente ha tenuto in debito conto quanto affermato dall'attrice, concludendo però che l'area di esercizio di servitù non corrispondesse all'intera aera colorata in giallo nella planimetria allegata al titolo costitutivo, anche in ragione del principio cardine in materia del minor aggravio del fondo servente.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, avendo il primo giudice aderito al parere del consulente, non è incorso in alcuna omissione.
pagina 9 di 17 Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto, alla luce delle risultanze della CTU, gli interventi realizzati dalla convenuta - con riduzione dell'area di esercizio della servitù da una originaria larghezza costante di m 2,19 a solo 1 m - non integranti una violazione dell'art. 1067 c.c.; deduce che la valutazione del primo giudice sul punto, “non
è né ragionevole né adeguatamente motivata”, poiché “il Tribunale si è limitato ad affermare apoditticamente, sulla scorta delle opinioni espresse dal CTU, che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art.1067 comma 2 c.c. in quanto il “contenuto essenziale” del diritto sarebbe comunque garantito, senza con ciò precisare quale sarebbe – a suo avviso - tale “contenuto essenziale” (così p. 12 atto di appello).
La doglianza dell'appellante si fonda su un errato presupposto, ovverosia che l'area di esercizio della servitù - prima dei lavori effettuati dall'appellata - fosse larga circa 2.20 m, circostanza smentita dal primo giudice.
Quest'ultimo ha poi ritenuto – in base alle risultanze della CTU - che le modifiche apportate dall'odierna appellata non costituissero innovazioni vietate dall'art. 1067 c.c., dirette a diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione del Tribunale sul punto è adeguatamente motivata, mediante il richiamo sia “per relationem” dell'elaborato peritale, che della giurisprudenza in materia di innovazioni.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che, come emerso dalla CTU: il manufatto realizzato dalla convenuta avesse occupato parte del corridoio interessato dalla servitù, riservando all'utilitas dell'attrice il passaggio pedonale esercitabile nella parte evidenziata in giallo nella figura n. 2 dell'elaborato grafico (v. p. 4 all. A CTU); gli interventi realizzati fossero conformi a quanto previsto nella S.C.I.A. e costituissero opere di manutenzione straordinaria, escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche, limitato alla costruzione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di interi edifici.
Il Tribunale ha anche richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le opere vietate dal proprietario del fondo servente ex art. 1067 c.c. sono solo quelle che alterano il contenuto pagina 10 di 17 essenziale del diritto di servitù determinato dal titolo, incidendo significativamente su uso ed estensione dell'utilitas oggetto di tale diritto. La disposizione in parola, quindi, non tutela l'uso che il proprietario del fondo dominante vorrebbe trarre dalla servitù, ma solo quello garantito nel suo contenuto essenziale dal titolo. Pertanto, in materia di servitù di passaggio, la riduzione della larghezza dello spazio disponibile non costituisce una innovazione vietata dall'art. 1067
c.c. se non comporta una riduzione o maggiore scomodità dell'esercizio della servitù (Cfr.
Cass. civ. n. 20549/2019; Cass. Civile n. 10990/1998).
Oltre a ciò, il primo giudice ha evidenziato che l'attrice non avesse fornito la prova del proprio asserito stato di invalidità, rendendo superflua la disamina dell'eccezione relativa a sopravvenute difficoltà di accesso all'immobile mediante sedia a rotelle o barella.
A tal riguardo, parte appellante rileva nei propri scritti che l'art. 1067 c.c. debba essere interpretato in senso conforme a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
167/1999 e, di conseguenza, sarebbero vietate tutte quelle innovazioni che limitino e rendano più difficoltoso l'accesso a qualunque persona affetta da handicap, a prescindere dall'accertamento della disabilità nel caso concreto.
Come chiarito dalla S.C., dopo la citata pronuncia costituzionale è sopravvenuto un mutamento di prospettiva per cui l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, proiettandosi piuttosto nella dimensione dei valori della persona, protetti dagli artt. 2 e 3 Cost., che permea anche lo statuto dei beni e i rapporti patrimoniali in generale. Per l'effetto, la tutela del titolare del fondo servente deve essere assicurata, oltre che in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, anche qualora sia accertata l'inaccessibilità o l'estrema gravosità, se non impossibilità, in concreto, dell'accesso da parte di qualsiasi portatore di disabilità o di persona con ridotta capacità motoria (Cfr. Cass. Civ. n.
14104/2012; Cass. Civ. n. 8817/2018).
Sebbene riferita all'art. 1052 c.c., riguardante la disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio, i principi fissati dalla Consulta si estendono anche al divieto di aggravamento ex art. 1067, co. 2, c.c., avendo gli stessi introdotto nell'ordinamento una sorta di
“relativizzazione” della disabilità in astratto. Quest'ultima deve essere valorizzata in un'ottica pagina 11 di 17 interpretativa, che deve essere adattata alle singole situazioni specifiche, configurabili in concreto, ed impone il raggiungimento di una soluzione proporzionale degli interessi coinvolti
(Cfr. Cass. Civ. n. 13164/2023).
Pertanto, in ipotesi di innovazioni del fondo servente, il giudice di merito è tenuto ad accertare non solo se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente, ma anche l'accessibilità dell'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, a prescindere dall'esistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo dominante (Cfr. Cass.
Civ. n. 22142/2023).
Nel caso di specie, guardando le planimetrie elaborate dal consulente, la larghezza minima del corridoio su cui viene esercitata la servitù di passaggio risulta di 99 cm nella parte più stretta
(v. p. 4 all. A CTU).
Al fine di valutare l'accessibilità di tale passaggio per qualsiasi portatore di handicap, è opportuno utilizzare come riferimento la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, sebbene la stessa, come evidenziato dal consulente e dal primo giudice, non trovi applicazione nel caso concreto.
Nello specifico, l'art.
8.2.1 del D.M. n. 236/1989, che detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, prevede una larghezza minima di 90 cm per i percorsi pedonali.
Il corridoio interessato dalla servitù di passaggio in esame presenta una larghezza minima di 99 cm nella parte più stretta (pari a circa un terzo dell'intera lunghezza) e maggiore nella parte iniziale, cui si accede dal pianerottolo di proprietà condominiale, consentendo anche uno spazio di manovra ad eventuali barelle o sedie a rotelle (v. p. 4 all. A CTU).
Ne deriva che, pure a seguito degli interventi realizzati dall'odierna appellata, l'accessibilità del fondo servente è comunque garantita.
Pertanto, anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
pagina 12 di 17 Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione impugnata per aver il Tribunale rigettato la domanda di ripristino dello stato dei luoghi di causa, anche con il ricollocamento di una nuova porta nell'originaria posizione. Afferma che le dichiarazioni rese nel giudizio possessorio hanno confermato che la porta esisteva ed il fatto che fosse aperta o chiusa sarebbe irrilevante;
inoltre, che la porta garantisse un maggior sicurezza ed una più elevata temperatura dell'immobile di proprietà sarebbe un dato di comune esperienza. Pt_3
La doglianza è infondata.
Come correttamente osservato dal primo giudice, le dichiarazioni rese nel giudizio possessorio hanno confermato la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui la porta di accesso al corridoio era pericolante e sempre aperta.
In particolare, il sig. affermava che: “c'era una porta che stava in piedi per Parte_4
miracolo ed era sempre lasciata aperta e quindi accostata alla parete (…)” (v. p. 3 doc. 11 convenuta - verbale 10.09.2019); ancora poi, il sig. dichiarava che: “la Persona_3 preesistente porta vetri era aperta o accostata, non mi risulta fosse mai chiusa a chiave” (v. p.
2 doc. 11 convenuta - verbale 10.09.2019), mentre secondo il geom. “la porta di CP_2 accesso all'atrio, ora non più esistente, dal di in cui acquistai l'immobile 8 anni fa circa non è mai stata chiusa a chiave, ora non ricordo neppure mi sia mai stata consegnata alcuna chiave” (v. p. 2 doc. 11 convenuta - verbale 9.12.2019).
Il fatto che la porta fosse stata sempre aperta non può, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, essere considerato irrilevante. Difatti, essendo rimasta sostanzialmente invariata la situazione, l'asportazione della porta non ha inciso su sicurezza e temperatura dell'immobile di proprietà Pt_3
A ciò si aggiunga che l'appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare l'asserito peggioramento della classe energetica del proprio appartamento, come congruamente rilevato dal Tribunale e dal consulente (v. p. 7 sentenza impugnata;
p. 12 CTU).
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta che il primo giudice, facendo proprio il convincimento del CTU, avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile nel caso di specie la pagina 13 di 17 normativa in materia di eliminazione barriere architettoniche. In particolare, sostiene che a causa dell'erronea interpretazione del consulente, il Tribunale non avrebbe affrontato il problema della nuova barriera architettonica creata dai lavori dell'appellata, né la conseguente perdita di abitabilità dell'appartamento dell'attrice; ciò nonostante fosse stato evidenziato, nelle osservazioni del CTP di parte attrice, che in caso di ristrutturazione dell'immobile di proprietà
il Comune potrebbe non concedere l'abitabilità in ragione della barriera architettonica Pt_3 rappresentata dalla riduzione delle dimensioni del corridoio di accesso all'appartamento.
Inoltre, secondo l'appellante, la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto tale, non potrebbe autorizzare la creazione di nuove barriere con una semplice SCIA per manutenzione straordinaria.
Chiede, inoltre, che questa Corte disponga una nuova CTU, al fine di esaminare “il titolo edilizio sulla base del quale sono stati eseguiti i lavori contestati e valutate le dichiarazioni contenute e allegate alla SCIA”, ed affrontare “la questione tecnica della nuova barriera architettonica creata a seguito della modifica dello stato dei luoghi e della sua incidenza sulla piena accessibilità del vano servente e, di conseguenza, dell'appartamento della signora Pt_3
(v. p. 15 atto di appello).
[...]
Anche il superiore motivo è infondato.
Rispondendo al quesito diretto a verificare la conformità dei lavori alle barriere architettoniche,
l'ausiliare affermava che:
“L'attrice lamenta che l'intervento operato dalla convenuta viola la vigente normativa in materia di barriere architettoniche, in quanto la riduzione dello spazio di transito, nella misura inferiore al minimo di rotazione, previsto dal D.M. 236/89 sancisce l'impossibilità, per la ricorrente, di certificare l'accessibilità del proprio appartamento, precludendole ogni possibilità di futura ristrutturazione.
In merito a quanto contestato consta preliminarmente evidenziare che i lavori realizzati dalla convenuta configurano un intervento di manutenzione straordinaria.
pagina 14 di 17 Fatta questa premessa, giova rilevare che il campo di applicazione del DM 236/89, così come indicato all'art. 1 è limitato a:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Come già riferito, dall'interpretazione della succitata normativa, si deduce che gli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento e gli interventi alle singole unità immobiliari, risultano esclusi dal campo di applicazione sia del DM 236/89 che della Legge 13/89, lasciando intendere che quando si interviene sull'esistente e non si effettuano interventi di ristrutturazione edilizia sull'intero edificio, non è richiesto il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche” (v. pp. 10-11 CTU).
Questa Corte, al pari del primo giudice, ritiene che la valutazione del consulente sia adeguatamente motivata ed esente da vizi logico-giuridici.
Di conseguenza, è stata correttamente ritenuta non applicabile al caso di specie la normativa in materia di barriere architettoniche, trattandosi di interventi di straordinaria manutenzione.
Inoltre, le osservazioni del CTP di parte attrice sono state debitamente considerate dal consulente, il quale ha così replicato:
“Quesito 4. Rilievi sulla conformità della S.C.I.A.
Si conferma quanto osservato dal CTP in ordine alla titolarità dell'intervento dichiarata nella
S.C.I.A. 12 novembre 2018 e nella S.C.I.A. 5 ottobre 2018.
pagina 15 di 17 In merito alle osservazioni sulle barriere architettoniche si ha invece a ribadire che le opere di manutenzione straordinaria realizzate dalla convenuta non risultano sottoposte agli obblighi sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Quesito 5. Verifica conformità alle barriere architettoniche
In merito all'osservazione si ha a controdedurre:
a) che il corridoio in esame non garantiva la visitabilità dell'appartamento dell'attrice anche prima dell'intervento, perché l'accesso dallo stesso alla proprietà risultava, allora Pt_3
come ora, vincolato dalla porta d'ingresso larga solamente 76 centimetri;
b) che i lavori realizzati dalla convenuta, legittimati da titoli validi e non revocati, individuano interventi di manutenzione straordinaria, esclusi dal campo di applicazione sia del DM 236/89 che della Legge 13/89” (v. p. 14 CTU).
La richiesta di nuova consulenza tecnica non può quindi essere accolta in quanto diretta a valutare aspetti già esaminati in quella espletata in primo grado.
Da ultimo, come innanzi rilevato, i lavori effettuati dall'appellata non hanno creato alcuna barriera architettonica, atteso che anche interpretando l'art. 1067 c.c. conformemente al dettato costituzionale permane l'accessibilità del corridoio su cui viene esercitata la servitù di passaggio.
A costituire una barriera architettonica è invece la porta d'ingresso della proprietà larga Pt_3 solo 76 cm rispetto agli 80 cm di luce netta stabilita dall'art.
8.1.1. del D.M. n. 236/1989 per le porte di accesso di edifici e unità immobiliari. Conseguentemente, l'assenza di abitabilità dell'immobile di proprietà dell'appellante potrebbe derivare da tale circostanza e non dalla asserita riduzione dello spazio di esercizio della servitù.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Atteso l'esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico degli appellanti ed in favore di parte appellata si liquidano ai sensi del D.M. n. 104/2022, come pagina 16 di 17 modificato, tenuto conto del valore della controversia (€ 10.329,00, come dichiarato dall'appellante) e dell'attività svolta, in complessivi € 3.966,00, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, in qualità di procuratori della madre , avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza n. 256/2024, pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 12.7.2024 e pubblicata il
15.07.2024, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 433/2021 – così provvede:
I. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
II. condanna e , in qualità di Parte_1 Parte_2
procuratori della madre al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
, delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l.
n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Elena Catalano
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