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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11139/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 10/02/2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 11139/2024 avente ad oggetto: assegno di invalidità civile – riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato
(opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 1875/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
, nata AVERSA il 04.08.1971 (CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE RIGITANO, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AMODIO MARZOCCHELLA, come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (opposizione ATP)
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità civile, la quale non aveva avuto esito positivo, nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità, accertata, dalla commissione medica, nella misura prevista dall'articolo 3 comma 1 della legge n.104/92; di aver quindi presentato ricorso per
A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, fosse accertato il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art.3 comma 3 della legge n. 104/92.
L' ritualmente citato si costituiva in giudizio contestando quanto da parte ricorrente dedotto CP_1
come in memoria difensiva depositata.
Alla presente udienza, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto. Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito. Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992.
2 L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato il periziando Persona_1 affetto da: “Spondilodiscoartrosi da ernie discali a modesto impegno funzionale in esiti di frattura medio-diafisaria femore sinistro;
ipertensione arteriosa in compenso farmacologico;
sindrome ansioso-depressiva; ulcera duodenale”.
Il consulente nominato in fase ATP ha correttamente ed esaustivamente analizzato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando in sede di esame obiettivo: per l'apparato osteoarticolare “La deambulazione si realizza in completa autonomia con lieve zoppia a sinistra;
cambi posturali autonomi. Rachide ipoelastico, limitati di circa ¼ i movimenti di flesso estensione. Assenza di limitazione funzionale delle grandi articolazioni”; con riferimento all'apparato cardiocircolatorio
“aia cardiaca nei limiti, con itto della punta non visibile e non palpabile. Toni cardiaci ovattati all'auscultazione. Pressione arteriosa omerale: 135/80 mmHg;
frequenza cardiaca: 69 battiti al minuto primo, ritmica. I polsi arteriosi periferici sono apprezzabili normotonici e normosfigmici”; con riferimento alla condizione psichica “Sensorio vigile, orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone. Partecipe al colloquio, risponde in modo adeguato alle domande.
Capacità di critica e giudizio nella norma. Umore lievemente deflesso con not d'ansia. Eloquio fluente ed informativo. Funzioni cognitive conservate. Assenza di deficit mnesici”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato, per questa corte, possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “Si tratta di soggetto infra65enne per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992. La spondilodiscoartrosi da ernie discali a modesto impegno funzionale in esiti di frattura medio-diafisaria femore sinistro è valutabile, complessivamente, con criterio analogico-proporzionale, al 30% in ottemperanza al codice n.
7009 “ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO 21% - 30%”.
L'ipertensione arteriosa in compenso farmacologico è valutabile al 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6445 “CORONAROPATIA LIEVE 11% - 20%”. Si precisa che non essendoci danni d'organo non è possibile procedere utilizzando le voci tabellari previste per le cardiopatie, caratterizzate oltretutto da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni cardiaci più lievi. La sindrome ansioso- depressiva è valutabile al 15% in ottemperanza al codice n. 2207 “NEVROSI ANSIOSA 15%”.
L'ulcera duodenale è valutabile al 21% in ottemperanza al codice n. 6455 “ULCERA
GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE) 21% - 30%”. Pertanto, applicando la formula di
3 Balthazar, la percentuale invalidante complessiva è del 60% sin dalla data della domanda amministrativa;
quindi, l'istante non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.”.
Il consulente nominato ha, inoltre, correttamente valutato la presenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affermando che: “In merito alla condizione di persona handicappata, la stessa è disciplinata dalla legge 104/92, all'interno della quale, all'articolo 3, si definisce “persona handicappata” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Un'altra premessa necessaria è che la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità. In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie
(con particolare riferimento agli arti superiori); motorie (relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali (relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; dell'integrazione sociale;
dell'indipendenza economica. Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dal ricorrente è caratterizzato da diverse patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, come del resto ha stabilito la preposta commissione, ma non vi sono gli estremi per la concessione di persona handicappata con connotazione di gravità. Nello specifico trattasi di un complesso menomativo che pur essendo eterogeneo è caratterizzato da moderate ripercussioni funzionali per le quali non è necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo. Alla luce di tutte queste riflessioni ritengo il signor persona con handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della legge 104/92, Parte_1
ma non vi sono i presupposti per inquadrarla come persona handicappata con connotazione di gravità ex lege 104/92 art. 3 comma 3.
4 Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata ed evidenziando che: “Il Signor è affetto da: Parte_1
spondilodiscoartrosi da ernie discali a modesto impegno funzionale in esiti di frattura medio- diafisaria femore sinistro;
ipertensione arteriosa in compenso farmacologico;
sindrome ansioso- depressiva;
ulcera duodenale. Il complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 60% sin dalla data della domanda amministrativa;
realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata, ma non di quelli utili alla concessione della condizione di persona handicappata con connotazione di gravità. Il tutto in scienza e coscienza.”
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti al complesso psichico, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale. Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
5 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1875/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Così deciso il 10/02/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 10/02/2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 11139/2024 avente ad oggetto: assegno di invalidità civile – riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato
(opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 1875/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
, nata AVERSA il 04.08.1971 (CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE RIGITANO, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AMODIO MARZOCCHELLA, come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (opposizione ATP)
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità civile, la quale non aveva avuto esito positivo, nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità, accertata, dalla commissione medica, nella misura prevista dall'articolo 3 comma 1 della legge n.104/92; di aver quindi presentato ricorso per
A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, fosse accertato il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art.3 comma 3 della legge n. 104/92.
L' ritualmente citato si costituiva in giudizio contestando quanto da parte ricorrente dedotto CP_1
come in memoria difensiva depositata.
Alla presente udienza, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto. Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito. Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992.
2 L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato il periziando Persona_1 affetto da: “Spondilodiscoartrosi da ernie discali a modesto impegno funzionale in esiti di frattura medio-diafisaria femore sinistro;
ipertensione arteriosa in compenso farmacologico;
sindrome ansioso-depressiva; ulcera duodenale”.
Il consulente nominato in fase ATP ha correttamente ed esaustivamente analizzato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando in sede di esame obiettivo: per l'apparato osteoarticolare “La deambulazione si realizza in completa autonomia con lieve zoppia a sinistra;
cambi posturali autonomi. Rachide ipoelastico, limitati di circa ¼ i movimenti di flesso estensione. Assenza di limitazione funzionale delle grandi articolazioni”; con riferimento all'apparato cardiocircolatorio
“aia cardiaca nei limiti, con itto della punta non visibile e non palpabile. Toni cardiaci ovattati all'auscultazione. Pressione arteriosa omerale: 135/80 mmHg;
frequenza cardiaca: 69 battiti al minuto primo, ritmica. I polsi arteriosi periferici sono apprezzabili normotonici e normosfigmici”; con riferimento alla condizione psichica “Sensorio vigile, orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone. Partecipe al colloquio, risponde in modo adeguato alle domande.
Capacità di critica e giudizio nella norma. Umore lievemente deflesso con not d'ansia. Eloquio fluente ed informativo. Funzioni cognitive conservate. Assenza di deficit mnesici”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato, per questa corte, possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “Si tratta di soggetto infra65enne per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992. La spondilodiscoartrosi da ernie discali a modesto impegno funzionale in esiti di frattura medio-diafisaria femore sinistro è valutabile, complessivamente, con criterio analogico-proporzionale, al 30% in ottemperanza al codice n.
7009 “ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO 21% - 30%”.
L'ipertensione arteriosa in compenso farmacologico è valutabile al 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6445 “CORONAROPATIA LIEVE 11% - 20%”. Si precisa che non essendoci danni d'organo non è possibile procedere utilizzando le voci tabellari previste per le cardiopatie, caratterizzate oltretutto da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni cardiaci più lievi. La sindrome ansioso- depressiva è valutabile al 15% in ottemperanza al codice n. 2207 “NEVROSI ANSIOSA 15%”.
L'ulcera duodenale è valutabile al 21% in ottemperanza al codice n. 6455 “ULCERA
GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE) 21% - 30%”. Pertanto, applicando la formula di
3 Balthazar, la percentuale invalidante complessiva è del 60% sin dalla data della domanda amministrativa;
quindi, l'istante non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.”.
Il consulente nominato ha, inoltre, correttamente valutato la presenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affermando che: “In merito alla condizione di persona handicappata, la stessa è disciplinata dalla legge 104/92, all'interno della quale, all'articolo 3, si definisce “persona handicappata” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Un'altra premessa necessaria è che la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità. In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie
(con particolare riferimento agli arti superiori); motorie (relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali (relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; dell'integrazione sociale;
dell'indipendenza economica. Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dal ricorrente è caratterizzato da diverse patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, come del resto ha stabilito la preposta commissione, ma non vi sono gli estremi per la concessione di persona handicappata con connotazione di gravità. Nello specifico trattasi di un complesso menomativo che pur essendo eterogeneo è caratterizzato da moderate ripercussioni funzionali per le quali non è necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo. Alla luce di tutte queste riflessioni ritengo il signor persona con handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della legge 104/92, Parte_1
ma non vi sono i presupposti per inquadrarla come persona handicappata con connotazione di gravità ex lege 104/92 art. 3 comma 3.
4 Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata ed evidenziando che: “Il Signor è affetto da: Parte_1
spondilodiscoartrosi da ernie discali a modesto impegno funzionale in esiti di frattura medio- diafisaria femore sinistro;
ipertensione arteriosa in compenso farmacologico;
sindrome ansioso- depressiva;
ulcera duodenale. Il complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 60% sin dalla data della domanda amministrativa;
realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata, ma non di quelli utili alla concessione della condizione di persona handicappata con connotazione di gravità. Il tutto in scienza e coscienza.”
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti al complesso psichico, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale. Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
5 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1875/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Così deciso il 10/02/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
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