Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3295/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3295/2022 promossa da:
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Roma, alla Via Bartolomeo Cavaceppi n. 113, ed elettivamente
[...] domiciliata in Fiumicino (RM), alla Via del Tempio della Fortuna n. 88, presso lo Studio dell'Avv. Piero Luca Macaluso, c.f. , che la rappresenta e difende in C.F._1 forza di procura speciale allegata all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Matteo Macaluso, c.f. , C.F._2 parte attrice opponente
Contro
(C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
Dott. (C.F. ), avente sede legale in Milano, alla Piazza Controparte_2 C.F._3 della Repubblica n. 19, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Ferraro (C.F. ) e Francesco Maria Di Gaetano (C.F. C.F._4
) del Foro di Pescara, in forza di procura speciale allegata alla comparsa C.F._5 di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Pescara alla via dei Sanniti n. 9 parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 21301/2021 pronunciato dal Tribunale Ordinario di Milano in data 21.11.2021, pubblicato in data 13.12.2021 e notificato in pari data, a definizione del procedimento monitorio R.G. n. 36056/2021.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario. parte convenuta:
Pertanto, si conclude insistendo per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società per le motivazioni ampiamente argomentate e pacificamente provate Parte_1 per tabulas per il tramite degli atti di causa, e per l'effetto confermare integralmente il Decreto pagina 1 di 3
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 21.1.2022 la società conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso il decreto n. Controparte_1
21301/2021 del 13.12.2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.12.2021 con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 21.960,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per prestazioni professionali eseguite dalla ricorrente in favore di sulla Parte_1 base di un incarico conferito in data 1.10.2020 ed in relazione alle notule nn. 5 del 7.5.2021 e 6 del 5.7.2021, rimaste impagate. L'opponente eccepiva: - la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, dato che al ricorso per ingiunzione erano state allegate unicamente due notule (e non fatture), non riportate in nessuna scrittura contabile;
- l'inadempimento di che non aveva Controparte_1 eseguito correttamente l'incarico ricevuto, non avendo dato il necessario supporto a Parte_1
e precisamente per non aver effettuato le attività cui si era impegnata, per non aver riscontrato le richieste dell'opponente ed essersi sostanzialmente resa “latitante” nella gestione del rapporto, inadempimento che era stato contestato oralmente con telefonate e riunioni. Chiedeva la revoca del decreto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio in data 16.6.2022 l'opposta che contestava quanto sostenuto da Pt_1
ed allegava di avere correttamente operato, come dimostrato da documentazione che
[...] produceva, offrendo sostegno e supporto all'opponente (la quale invece si era mostrata poco collaborativa) come da obbligazioni contrattuali, tanto che nessun inadempimento era mai stato contestato da nel corso del rapporto, la quale ultima invece aveva sempre Parte_1 provveduto al pagamento delle fatture emesse da Chiedeva pertanto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese. Alla prima udienza del 21.10.2022 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, rigettate le richieste istruttorie, con ordinanza 2.10.2024 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Parte opponente ha lamentato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza dei presupposti di legge, atteso che al ricorso per ingiunzione non sarebbero state allegate le fatture regolarmente registrate nelle scritture contabili, ma unicamente delle notule. E' appena il caso di ricordare che la prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in un qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.
pagina 2 di 3 Nel caso in oggetto, come già rilevato nel corso del giudizio, il decreto è stato emesso sulla base della lettera di incarico sottoscritta dalle parti, delle fatture già pagate dal cliente, delle notule non pagate, nonché di un sollecito di pagamento. Si può dunque ritenere che il decreto sia stato emesso nel rispetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. Quanto all'eccezione di inadempimento, svolta dall'opponente, si deve rilevare che Parte_1 ha lamentato una totale latitanza di che non avrebbe dato riscontro alle sue Controparte_1 richieste e non avrebbe eseguito le prestazioni indicate nel contratto. Sin dall'atto di citazione le doglianze si sono presentate assai generiche;
l'opponente ha prodotto una sola mail, datata 12.6.2021, da cui evidentemente non si può evincere l'inadempimento della controparte e ciò soprattutto alla luce della copiosa documentazione versata in atti dall'opposta (docc. 18-19-20-21-22-24-25-26-27), dai quali si evince che la convenuta si attivava per eseguire le prestazioni ed anzi sollecitava più volte l'attrice a dare riscontro alle comunicazioni ed a collaborare per consentire il corretto e tempestivo adempimento. Tutta la documentazione in atti attesta un rapporto tra le parti di scambio dati e informazioni, sicuramente con maggiore assenza da parte di che in qualità di cliente si era Parte_1 obbligata a fornire tempestivamente documentazione e riscontri alle comunicazioni della controparte, per consentire a quest'ultima il corretto adempimento. Rilevante è il fatto che in atti non vi sia alcuna contestazione nel corso del rapporto dell'inadempimento; le doglianze nascono a seguito del sollecito di pagamento delle due notule per cui è causa. In precedenza aveva sempre provveduto al pagamento delle fatture Parte_1 emesse da fatto che, nell'intero contesto probatorio, contrasta con la tesi Controparte_1 dell'inadempimento. Quindi, a fronte della totale assenza di contestazione dell'operato di
[...]
(l'opponente al riguardo ha sostenuto che le lamentele sarebbero state CP_1 esclusivamente orali, e veicolate con telefonate e nel corso di incontri tra le parti) e del pagamento delle fatture emesse dall'opposta, le doglianze espresse solo oggi in giudizio non paiono fondate. Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta in quanto non risulta che parte opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che ex DM 55/2014 liquida in euro 3.386,50, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Milano, 8.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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