Articolo 1 della Legge 12 marzo 1973, n. 64
Articolo 2
Versione
20 aprile 1973
Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, previsto dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , in misura di lire 3.000.000, viene elevato, con effetto dall'anno 1972, a lire 100 milioni.
Entrata in vigore il 20 aprile 1973