CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da
, notaio in Cagliari, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avvocato Gianluca Sicchiero del Foro di Venezia, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al reclamo
reclamante
contro
OP
, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta
[...]
elettronica certificata dell'avvocato Alessandro Giacchetti del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
reclamato
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 9.11.2023 la (di seguito Controparte_2
nell'ambito del procedimento disciplinare n. 89/2022, promosso su iniziativa del CP_3
di Cagliari, in persona del Presidente Dott.ssa Paola Ghiglieri, ha ritenuto il OP
notaio responsabile delle seguenti violazioni, costituenti oggetto di incolpazione: Parte_1
- Capo I, punto 1: violazione non occasionale dell'art. 50, lett. c), del codice deontologico, per aver, negli atti soggetti alla normativa sulla "conformità catastale", "sistematicamente e
costantemente mancato di allegare le planimetrie (catastali o di altro tipo) e/o di indicare il
numero di protocollo di deposito delle stesse in Catasto Fabbricati, in relazione ai fabbricati
oggetto di tali atti".
- Capo I, punto 2: violazione dell'art. 14, lett. b), del codice deontologico poiché la condotta sopra esposta denota comportamento frettoloso e compiacente nei confronti della clientela che "si traduce
immediatamente in una presunta e impropria "migliore performance" nel ricevimento degli atti";
“frettoloso, in quanto la condotta tenuta dal Notaio gli permette di evitare il sorgere di Pt_1
eventuali problematiche, ritardi o rinvii per il ricevimento dell'atto" e "compiacente, in quanto la
condotta del Notaio gli permette di assecondare richieste improprie delle parti che volessero Pt_1
evitare di presentare eventuali necessarie pratiche catastali".
- Capo II, punto 2: violazione dell'art. 29, comma 1-bis, prima parte, L. 52/1985 (c. "conformità
oggettiva"), in relazione agli atti rep. nn. 193, 265, 309 e 378, in quanto "il Notaio , oltre Parte_1
a non avere allegato le planimetrie catastali e/o indicato il numero di protocollo di deposito delle
stesse in Catasto Fabbricati, ha ricevuto quattro atti nei quali le relative planimetrie catastali sono
risultate mancanti, non abbinate, non riscontrabili, non "ultime in atti" e, comunque, non
correttamente introdotte e/o depositate in catasto", con conseguente nullità dei relativi atti ai sensi dell'art. 28 L.N.; inoltre, per gli atti rep. nn. 193, 309 e 378, per aver il Notaio "ricevuto tre atti per i
quali, all'esito delle verifiche effettuate da questo Consiglio, non sono risultate depositate in
Catasto, al momento della stipula dei relativi atti, le rispettive planimetrie catastali", con conseguente nullità dei relativi atti ai sensi dell'art. 28 L.N.
- Capo III: violazione dell'art. 59 bis L.N., in relazione all'atto rep. 192, per aver "ricevuto un atto
di rettifica c.d. unilaterale, ex art. 59 bis, L.N., per il quale non aveva la legittimazione alla stipula"
con conseguente nullità dell'atto ai sensi dell'art. 28 L.N.
- Capo IV: violazione dell'art. 2464 c.c., in relazione all'atto di costituzione di società a responsabilità limitata rep. 287, per aver "richiesto l'iscrizione nei registro delle imprese di un atto
costitutivo di società di capitali con manifesta inesistenza delle condizioni richieste dalla legge",
con conseguente nullità dell'atto ex art. 28 L.N. La ritenuta la applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 144 LN con CP_2
riferimento ai capi III e IV, ha irrogato al notaio la sanzione della sospensione per sei mesi Pt_1
per la violazione contestata al Capo I, analogo periodo di sospensione per la violazione di cui al
Capo II punto 2), la sanzione pecuniaria di € 1.500,00 per la violazione di cui al capo III e quella di
€ 10.329,00 per la violazione di cui al capo IV.
Per contro, la Commissione ha assolto il notaio dall'incolpazione di cui al Capo II punto 1), con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 29, comma 1 bis, prima parte, L. 52/1985 (c.d. conformità oggettiva) “in quanto il Notaio non ha indicato in nessun atto in esame il Parte_1
“riferimento” alle planimetrie depositate in catasto”, con conseguente nullità dei relativi atti ai sensi dell'art. 28 L.N.”, rilevando che il CND aveva contestato al notaio di non aver allegato le planimetrie catastali, ma che l'art. 29 L. 52/1985 non prevede un obbligo di allegazione.
Il dott. ha proposto reclamo avverso la predetta decisione, cui ha resistito il Consiglio Parte_1
Notarile, che ha proposto reclamo incidentale.
Con il primo motivo il notaio reclamante ha esposto che, pur essendo consapevole che la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che le Commissioni amministrative di disciplina hanno natura di organo amministrativo, siffatta qualificazione non è convincente;
ciò in quanto la
Co.Re.Di dirime conflitti, ai suoi componenti si applicano le disposizioni su ricusazione ed astensione dettate per il processo civile, i testimoni chiamati nel procedimento disciplinare vengono citati secondo le norme del processo civile, il contraddittorio e lo svolgimento del procedimento sono corrispondenti ad un processo tra le parti, ed infine è terza rispetto alle parti.
Tali caratteristiche, ad avviso del reclamante, denotano che la Commissione di disciplina è un organo giurisdizionale, ossia un giudice speciale, peraltro costituito in violazione dell'art. 102 Cost.
Ha, pertanto, chiesto che venga dichiarata rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. c), punto 1 della L. 246/2005, nella parte in cui prevede la delega al governo per la istituzione di un organo di disciplina, e degli artt. 148, 152, 155-
157, 158 sexies, 158 septies, 158 octies della L. N., come introdotti dagli artt. 32, 38, 41, 42, 44 e Il motivo non è fondato.
La prospettazione del reclamante in ordine alla natura giurisdizionale delle Commissioni di disciplina, pur suggestiva, non trova conferma nel costante orientamento della Suprema Corte che ha, invece, ripetutamente affermato la natura di organo amministrativo, e non invece giurisdizionale, delle Co.Re.Di, alle quali sono devolute funzioni giustiziali (Cass. 2526/17; Cass.
7051/21; Cass. 1202/20; Cass. 4216/22).
In particolare, è stato precisato che “non si istituisce un giudice speciale solo con la attribuzione ad
un organo pubblico di un procedimento speciale. È noto anche, ed il collegio condivide anche
questa impostazione, che si considera giudice quel soggetto pubblico che esercitando quel tipico
procedimento che è il processo giudiziario dà luogo ad una decisione su diritti suscettibile di
assurgere alla definitività del giudicato, al di fuori di qualunque altro controllo da parte di altro e
diverso organo o potere dello Stato” (Cass. 7341/2002).
La prospettazione del reclamante relativa alla indicazione di vari indici, denotanti a suo avviso la natura giurisdizionale, e non invece amministrativa, della pertanto, è smentita dal CP_2
granitico orientamento della Suprema Corte, dal quale non si ritiene doversi discostare;
con la conseguenza che perde rilievo la eccezione di illegittimità costituzionale proposta, che per l'effetto
è manifestamente infondata.
Con il secondo motivo il reclamante ha lamentato la illegittima composizione della Commissione
che lo ha giudicato, della quale ha fatto parte, anche quale relatrice, un notaio iscritto al distretto notarile di Cagliari;
tale ipotesi non è prevista tra quelle, tassative, di astensione, e tuttavia, secondo il reclamante, un notaio che appartiene al distretto del consiglio notarile che procede contro il notaio incolpato, non potrebbe in alcun modo giudicarlo, avuto riguardo ai principi di deontologia,
secondo i quali i notai, nell'esercizio del loro ufficio, debbono agire con indipendenza, imparzialità
e riservatezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Anche sotto tale profilo, quindi, il reclamante ha formulato eccezione di incostituzionalità dell'art. 151 LN per violazione dell'art. 97 Cost., e dell'art. 77 Cost., posto che la legge delega non ha previsto un limite alle ragioni di ricusazione che si ricava sia dall'art. 97 cost., ossia dal principio di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dal principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.
Il motivo non è fondato.
L'art. 151 della legge notarile dispone che: "
1. Il presidente della Commissione forma i collegi
giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi.
Ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.
2. I
componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro
collegio con provvedimento del presidente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente
della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai
collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti."
Secondo il reclamante, l'assegnazione al collegio della Co.Re.Di chiamato a pronunciarsi di notai appartenenti al medesimo distretto cui appartiene il notaio sottoposto a procedimento disciplinare comporterebbe una non credibilità della decisione, se non addirittura una nullità della stessa,
siccome offuscata dal dubbio di parzialità e di dipendenza di uno dei suoi componenti.
Con riferimento a tale specifica questione, peraltro, la Suprema Corte, in un caso analogo, ha affermato che “come già sottolineato da Cass. n. 21203/2011, la previsione de qua trova
applicazione, per disposizione espressa, soltanto "in quanto possibile", senza che, pertanto, derivi
alcuna conseguenza dalla sua inosservanza, e senza che la differente disposizione dettata in tema di
procedimenti disciplinari a carico di appartenenti all'ordine forense possa costituire un parametro
di riferimento, tale da indurre a dubitare della legittimità della norma notarile, rientrando la
diversa scelta operata dalla legge n. 247/2012 nella discrezionalità del legislatore. La disposizione
di cui si censura l'applicazione mira invece essenzialmente ad assicurare un'omogenea
composizione dei collegi giudicanti, senza che però possa desumersi in maniera aprioristica, come
invece prospettato dalla ricorrente, un'incompatibilità tra notai dello stesso distretto, in ragione di
un sottostante ed intrinseco interesse alla decisione, addivenendosi quindi alla conclusione che
ogni iniziativa disciplinare e la successiva decisione sarebbero anche ispirate dal malcelato intento
di trarre vantaggio dalla concreta irrogazione della sanzione, in vista del vantaggio concorrenziale
che dalla stessa ne trarrebbero gli altri appartenenti al distretto notarile” (Cass. 4527/21).
In ogni caso, l'art. 154 LN prevede l'obbligo di astensione dei componenti della COREDI nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché la facoltà per il notaio sottoposto a procedimento disciplinare di poter ricusare gli stessi componenti a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile;
al riguardo, non pare possa rilevarsi la lacuna normativa prospettata dall'appellante, posto che, come rilevato con la sopra richiamata decisione, la possibilità di ricusazione non può essere ricollegata ad una aprioristica ipotesi di non imparzialità di un componente della commissione per il solo fatto di essere iscritto nel medesimo distretto notarile dell'incolpato.
Anche con riferimento alle predette questioni, quindi, la Suprema Corte ha già ritenuto la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, osservando che “il COREDI, al quale la
legge, come si vedrà, assicura adeguate condizioni d'indipendenza e imparzialità, costituisce pur
sempre un organo amministrativo, al quale sono devolute funzioni giustiziali. Di conseguenza la
pienezza della garanzia giurisdizionale è assicurata dal giudizio che si svolge innanzi alla corte
d'appello e un tale organo giudicante non può di certo ragionevolmente essere accusato di essere
parziale e non indipendente, o, comunque, anche solo di apparire tale, e successivamente
dall'accesso al giudizio di legittimità” (Cass. 7051/21; conf. Cass. 2526/17).
Con il terzo motivo il reclamante ha lamentato la violazione dell'art. 157 LN, in quanto la discussione del procedimento disciplinare era avvenuta il 9.1.2023, mentre la decisione era stata depositata il 1° febbraio 2024, a distanza di 87 giorni dalla lettura del dispositivo, nonostante l'art. 157 LN indichi che il deposito deve avvenire entro 30 giorni. Ne conseguirebbe, ad avviso del reclamante, la nullità del provvedimento sanzionatorio.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto si rileva che i termini stabiliti dalla legge nel procedimento disciplinare dei notai hanno natura ordinatoria, posto che è principio generale che devono essere considerati tali i termini del procedimento amministrativo che non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge o che derivino la loro perentorietà da una logica di sistema (Cass. 12991/12).
In ogni caso, anche sul punto la Suprema corte ha osservato che “non dà luogo ad alcuna nullità il
deposito della decisione oltre il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 157, giacché il
ritardo nel deposito di una decisione non è idoneo, in difetto di una specifica previsione di legge, ad estinguere i poteri decisori del giudicante” (Cass. 1437/14).
Con il quarto motivo il reclamante ha eccepito la violazione dell'art. 153 L.N., in quanto l'azione,
da promuoversi “senza indugio”, era stata intrapresa a distanza di un anno e un mese dalla consegna al Consiglio Notarile della documentazione richiesta.
Neppure tale motivo è fondato.
Al riguardo va richiamato, anzitutto, il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, con la conseguenza che deve escludersi che l'art. 153 della legge notarile, nello stabilire che il procedimento disciplinare deve essere promosso senza indugio, fissi un termine di decadenza o di estinzione in relazione a tale procedimento (Cass. 15963/2011).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “L'iniziativa del procedimento disciplinare a
carico dei notai, regolata dall'art. 153 della l. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in
mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori;
cionondimeno, pur non
essendo prevista dall'art. 146 della l. notarile la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva
ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l'espressione "senza indugio", utilizzata dal cit.
art. 153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, impone al giudice l'obbligo di
accertare se il tempo impiegato all'uopo possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di
celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio
indiretto sulla vita e sull'esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere
progressivamente più difficile, per quest'ultimo, approntare un'adeguata difesa” (Cass. Civ.,
n°7051/2021).
Nel caso in esame dagli atti e dal verbale della riunione del Consiglio notarile del 7 giugno 2023
risulta che in data 21 aprile 2022 era stata richiesta al notaio copia degli atti e delle fatture Pt_1
attive e passive relativamente al periodo dal novembre 2021 al gennaio 2022; in data 9 maggio 2022
il notaio aveva trasmesso la documentazione richiesta – 269 documenti. Pt_1
Con nota del 8 febbraio 2023 il Consiglio aveva chiesto al notaio una integrazione della documentazione – planimetrie, visure catastali e gli aggiornamenti ipotecari effettuati, e tale documentazione era stata consegnata il 15 febbraio 2023 - 122 documenti.
Dal verbale del 7 giugno 2023 risulta, altresì, che in data 26.4.2023 era stato chiesto al notaio di fornire chiarimenti in relazione a quattro atti;
chiarimenti che erano stati resi in data 8 maggio 2023.
La richiesta di avvio del procedimento disciplinare è stata formalizzata il 15 giugno 2023.
Ebbene, avuto riguardo alla particolare complessità dell'attività istruttoria, segnatamente alla mole di documenti da esaminare, alle integrazioni e chiarimenti richiesti, nonché alla necessità di effettuare i necessari riscontri ed accertamenti, nonché alla molteplicità delle violazioni contestate,
non si ritiene nella specie sussistente un ingiustificato ritardo nel promovimento dell'azione disciplinare. Il reclamante, inoltre, non ha neppure allegato una lesione del suo diritto di difesa dipendente dai tempi del procedimento.
Venendo al merito, con il primo motivo il reclamante ha sostenuto un concorso apparente di norme con riferimento alle violazioni di cui al Capo I punto 1 e Capo I punto 2, ossia tra gli artt. 50 lett. c)
e 14 lett. b) del codice di deontologia.
Sul punto la ha escluso tale concorso, sul rilievo che, con il medesimo CP_2
comportamento, ben possono essere violate più norme.
Secondo il reclamante, invece, la violazione dell'art. 14 assorbe ogni altra violazione e deve essere contesta ai sensi della lett. c), e non della lettera b), dell'art. 147 L.N.; fattispecie che, peraltro, non era stata contestata.
Il motivo non è fondato.
L'art. 147 co. 1 LN, come riformato per effetto della L. n. 124 del 4.8.2017, art. 1 comma 144 lett.
f, vigente al tempo del procedimento in esame, dispone: «È punito con la censura o con la
sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere
una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella
vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b)
viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del
notariato; c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi
stabiliti dall'art. 4 d.p.r. 137/112».
Deve essere anzitutto osservato che non è chiaro il richiamo operato dal reclamante alla fattispecie di cui all'art. 147 lett. c) LN, che non ha alcuna attinenza con le violazioni contestate al notaio
. Pt_1
In materia la Suprema Corte ha osservato che, in ogni caso, anche in relazione alla precedente versione dell'art. 147 lett. c), ove si faceva espressa menzione, tra l'altro, di “illecita concorrenza ad altro notaio”, non poteva ritenersi che l'avverarsi della condotta descritta dall'art. 147 lett. c) escludesse in quanto tale, sempre, l'avverarsi della condotta raffigurata dall'art. 147 lett. b); è stato, infatti, affermato che “ove entri in gioco la fattispecie ex art. 147 co. 1 lett. b), che rinvia all'intero corpo normativo delle norme deontologiche, al fine di appurare se si versa in un'ipotesi di concorso di norme, vi è da rilevare l'interesse protetto dalla singola norma deontologica la cui
violazione è di volta in volta oggetto di incolpazione …. nelle ipotesi in cui più norme di illecito
disciplinare appaiono, almeno prima facie, tutte applicabili ad un medesimo fatto (concorso di
norme), il giudizio di sussistenza di un rapporto tale che solo una di loro si applichi (cosicché il
concorso rivesta un carattere apparente) si fonda sul raffronto tra gli interessi che tali norme sono
chiamate a proteggere, piuttosto che su una comparazione tra gli elementi strutturali delle
fattispecie …. Se vi sono più interessi distinti e concorrenti da proteggere, è ben possibile che una
condotta materiale unica possa offenderli contemporaneamente, cosicché essa assume una plurima
rilevanza giuridica per l'effetto del sanzionamento disciplinare” (Cass. 36433/23).
La Commissione ha fatto corretta applicazione dei predetti principi, rilevando che l'art. 50 lett. c) è
volto a sanzionare la sistematica mancanza indicazione del numero di protocollo di deposito delle planimetrie in catasto fabbricati, con conseguente mancanza nell'atto degli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti oggetto dell'atto stesso, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione;
per altro verso, la medesima condotta del notaio integra la violazione dell'art. 14 lett. b), giacché denota un suo comportamento frettoloso e compiacente, che si traduce in un profilo di illecita concorrenza “per l'esecuzione delle prestazioni notarili secondo sistematici
comportamenti frettolosi o compiacenti, non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e
scrupoloso, il quale, appunto, rinunci a richiedere la documentazione necessaria per il compiuto
ricevimento dell'atto, semplificando notevolmente le attività preparatorie alla stipula su di lui
incombenti, e così procurandosi l'accaparramento della clientela” (Cass. 32147/18). Con ulteriore articolato motivo il reclamante ha sostenuto l'insussistenza della violazione dell'art. 50, posto che nessuna disposizione di legge impone l'allegazione della planimetria catastale all'atto di compravendita, come peraltro riconosciuto dalla stessa che lo ha assolto dalla CP_2
contestazione di cui al Capo II punto 1, proprio in considerazione del fatto che l'art. 29 della legge
52/1985 non prevede siffatto obbligo di allegazione.
Di conseguenza, nella specie, oltre all'assenza dell'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare contestato, non sussisterebbe neppure l'elemento soggettivo, ovvero la colpa, posto che in assoluta buona fede il notaio aveva fatto affidamento sulla mancanza di tale obbligo;
non ricorrerebbe neppure l'asserita frettolosità, consistente nella assenza delle planimetrie per risparmiare tempo e denaro, facendo così concorrenza agli altri notai, posto che, a seguito della richiesta integrazione documentale, è risultato che nei fascicoli dei singoli atti erano contenute le planimetrie delle varie compravendite.
Sotto altro profilo, il reclamante ha osservato che la dopo averlo assolto dalla CP_2
contestazione di cui al capo II punto 1, lo ha invece ritenuto responsabile della violazione contestata al Capo II punto 2, per violazione del medesimo art. 29, sul rilievo che, con riferimento a tre atti, le planimetrie erano mancanti;
ad avviso del reclamante, dunque, la con motivazione CP_2
contraddittoria, ha ritenuto la sussistenza di un obbligo del notaio di accedere al catasto per verificare se la parte abbia effettivamente depositato le planimetrie catastali, non senza considerare che l'art. 29 citato non contempla affatto siffatta ipotesi di nullità dell'atto.
Sulla pronuncia di assoluzione dalla contestazione di cui al Capo II punto 1 il Consiglio notarile ha proposto reclamo incidentale, assumendo che la Commissione aveva mal inteso il contenuto della incolpazione, che non consisteva nella omessa allegazione della planimetria all'atto, obbligo effettivamente non previsto, quanto, invece, nella omessa indicazione negli atti “degli estremi di
protocollo di deposito presso il Catasto Fabbricati della planimetria catastale e/o dell'elaborato planimetrico riferibili ai cespiti oggetto dei predetti atti”, costituenti l'indispensabile riferimento richiesto dall'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985.
Nella specie, infatti, negli atti il notaio aveva utilizzato la formula “L'immobile è esattamente Pt_1
individuato con i dati catastali qui riportati nella planimetria depositata in catasto”, ma tale clausola era assolutamente generica, giacché non idonea a fornire alcuna evidenza circa la riferibilità della planimetria catastale a quel preciso immobile oggetto dell'atto; tra l'altro, la planimetria di riferimento per gli atti notarili deve essere quella “ultima in atti”.
Il reclamo principale non è fondato, mentre è accoglibile quello incidentale.
Le ragioni di censura formulate dal notaio sono incentrate sull'assenza di un obbligo di allegazione della planimetria all'atto di trasferimento immobiliare, senza peraltro rilevare che al notaio è stata altresì contestata la mancata indicazione del numero di protocollo di deposito della planimetria in
Catasto Fabbricati, in relazione ai fabbricati oggetto degli atti (Capo 1 punto 1 violazione art. 50
lett. c) del codice deontologico e Capo II punto 1, violazione art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985.
Tale disposizione prevede espressamente che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali
su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità
immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto”.
In materia la Suprema Corte ha affermato che “Lo stesso tenore letterale della disposizione – che
commina una nullità testuale - non poteva dar adito a dubbi quanto alla portata precettiva della
norma e agli adempimenti imposti” (Cass. 4216/22; Cass. 8611/14).
L'art. 29 comma 1 bis, dunque, prevede due diverse ipotesi di nullità dell'atto, costituite dal mancato riferimento alle planimetrie depositate in catasto, che deve essere effettuato dal notaio, e dalla mancata dichiarazione, questa da parte del disponente, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Ebbene, la clausola inserita dal notaio negli atti è del tutto generica, giacché non idonea ad integrare l'obbligo, previsto a pena di nullità, di fare specifico riferimento alla planimetria depositata in catasto.
Tra l'altro, la Commissione ha del tutto correttamente rilevato che, con riferimento a tre atti, il notaio aveva inserito detta clausola, ma al catasto mancavano del tutto le relative planimetrie,
cosicché l'atto era affetto da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 ter L. 52/1985.
La Commissione, inoltre, non ha certamente ritenuto che il notaio debba andare al catasto per verificare i dati delle planimetrie ivi depositate, ovvero per controllare se siano state depositate,
quanto, invece, rilevato, con argomentazione corretta e condivisibile, che il notaio deve considerarsi
ex se soggetto delegato alla estrapolazione delle planimetrie, così come delle visure ipotecarie e catastali;
adempimento che può essere agevolmente compiuto mediante il sistema SISTER, cui si accede attraverso la RUN (Rete Unitaria del Notariato), ovvero ancora mediante i collaboratori di studio (visuristi).
Ciò posto, è fondato il reclamo incidentale, atteso che, effettivamente, la ha ritenuto CP_2
di assolvere il notaio dalla contestazione di cui al Capo II punto 1, della quale, peraltro, non pare aver inteso l'effettivo contenuto;
con il predetto Capo, infatti, non era stata contestata la violazione dell'obbligo di allegazione della planimetria, quanto, invece, la mancata indicazione degli estremi di protocollo di deposito della stessa al catasto fabbricati, come peraltro agevolmente rilevabile dalla richiesta di avvio del procedimento disciplinare del Consiglio Notarile.
Pertanto, il notaio deve essere ritenuto responsabile anche della violazione dell'art. 29, Parte_1
comma 1 bis, L. 52/1985, contestata al Capo II punto 1, in riferimento alla quale deve essere comminata la sanzione sei mesi ai sensi dell'art. 138, comma 2, LN.
Con ulteriore motivo di reclamo il notaio , con riferimento al Capo III, ha sostenuto non Pt_1
esservi stata alcuna violazione dell'art. 59 bis LN.
Con riferimento a tale capo la ha rilevato che, con riferimento ad un atto di vendita, il CP_2
notaio aveva ricevuto un atto di rettifica c.d. unilaterale, per il quale non aveva legittimazione alla stipula, atteso che la rettifica aveva avuto ad oggetto il trasferimento di diritti reali, come tali indisponibili da parte del notaio. L'atto, infatti, aveva avuto ad oggetto la dichiarazione che nella vendita fossero compresi anche due mappali di terreno agricolo, di pertinenza dell'appartamento compravenduto;
tuttavia, tale dichiarazione, ancorché riguardante beni legati da vincolo di pertinenzialità, doveva necessariamente essere resa dalle parti “la cui volontà deve essere sempre
indagata dal Notaio e successivamente riportata in atto, eventualmente anche di rettifica, ma alla
presenza delle parti, e quindi ricevendo la loro volontà”.
Nel caso di specie, invece, il notaio, con l'atto di rettifica oggetto della contestazione disciplinare,
aveva operato un giudizio di merito, interpretando la volontà delle parti non espressa nell'atto. Il reclamante ha sostenuto che l'atto di rettifica aveva ad oggetto mappali aventi oggettivamente natura pertinenziale rispetto all'immobile oggetto della compravendita originaria, trattandosi di una stradina privata che collega detto immobile alla strada principale.
Di conseguenza, non vi era stata alcuna soggettiva valutazione della volontà delle parti, quanto,
invece, la correzione della materiale omissione di un dato preesistente relativo alle pertinenze che erano state già trasferite unitamente al bene principale.
Il motivo non è fondato.
L'art. 59 bis LN prevede che “Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto
pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati
preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in un atto pubblico da lui formato”.
L'ammissibilità della rettifica, dunque, incontra espressi limiti testuali, in quanto deve riguardare
“errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti”; in tali termini, per consolidata giurisprudenza, “L'errore direttamente rettificabile dal notaio - ovvero in virtù di una sua specifica
ed esclusiva iniziativa - è, quindi, quello meramente materiale che non incide sul contenuto
sostanziale dell'atto che sia stato già formato, dal quale sia conseguita la produzione dei suoi effetti
nel mondo giuridico. Lo stesso discorso vale per le omissioni del tutto materiali (cfr., da ultimo,
Cass. n. 4171/2021)” (Cass. 31795/22).
In termini generali, analizzando le norme che in ambito processuale, normativo e amministrativo prevedono il concetto di "rettifica", si rileva un denominatore comune ed essenziale, ossia che la rettifica, per essere tale, deve riguardare errori od omissioni che siano coincidenti con vizi o anormalità di scarso rilievo, appunto errori materiali;
in particolare, in ambito notarile, la rettifica stragiudiziale è stata ammessa in presenza di un mero errore od omissione materiale, che riguarda l'esteriorizzazione della volontà delle parti e non, invece, il processo formativo della stessa, né la presenza di una difformità tra volontà dichiarata e volontà ipotetica.
Quindi, l'errore, dovendo essere "materiale", deve riguardare elementi che non sono destinati a modificare il decisum, che siano di minor rilevanza e, soprattutto, che non devono aver ingenerato una incertezza sull'oggetto dell'accordo delle parti;
di conseguenza, la rettifica non può avere per oggetto una ricostruzione del processo mentale e psicologico che ha condotto alla formazione dell'atto errato, ma solo una individuazione e correzione dell'errore su basi rigorosamente oggettive e documentali, senza che sia necessaria un'attività di "interpretazione" della volontà delle parti
(considerato altresì che la possibilità di interpretazioni alternative escluderebbe la correzione materiale).
Tali criteri e limiti assumono maggior rigore laddove si tratti di rettifica di un errore per
“omissione”, considerato che, per sua intrinseca natura, l'omissione tollera meno dell'errore positivo l'integrazione mediante rettifica;
pertanto, nel caso di "omissione", l'errore deve cadere su un "dato" che, ancorché non espresso a causa dell'omissione, sia comunque ricavabile inequivocabilmente dall'atto da rettificare, e non possa rappresentare, invece, una "assenza” di decisione.
In altri termini, la lacuna è “materiale” solo quando nell'atto sia ravvisabile, con assoluta certezza, il positivo atto di volizione del suo autore, cosicché l'integrazione dell'atto mediante rettifica consista in un'operazione "meramente meccanica".
Quanto esposto trova conferma nel costante orientamento della Suprema Corte, secondo la quale l'errore non può riguardare la dichiarazione di volontà delle parti, e quello direttamente rettificabile dal notaio è un “errore riguardante le indicazioni catastali (Cass. Civ. Sent. 21 gennaio 2015, n.
1063), il mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale dell'atto. L'ipotesi della
materialità dell'errore è quella che sostanziata nel fatto che l'errore riguarda la sola espressione
della volontà delle parti e non già la formazione della medesima (Cass. civ., Sent. n.ri 5196/2002 e
8242/2003). L'errore materiale è, quindi, quello che attiene ad elementi di minor importanza che
non concretano …. incertezza sul reale contenuto e sull'oggetto dell'atto” (Cass. 4171/21).
Nel caso in esame, invece, dal contenuto dell'atto pubblico di compravendita del 17.11.2021, Rep.
N. 192, risulta che oggetto della vendita era un appartamento, distinto in catasto al F. 62 mappale
750, con cantina di pertinenza, ed una serie, analiticamente descritta, di terreni agricoli, indicati come pertinenziali all'appartamento.
Con l'atto di rettifica era stato dato atto che, per mera omissione, non erano stati compresi nella vendita i terreni agricoli in catasto al mappale 1009 e 1010, costituenti anch'essi pertinenza dell'appartamento in quanto ricadenti su parte del viottolo di accesso a detto immobile.
Peraltro, dall'estratto di mappa catastale e dalla mappa satellitare in atti non è dato rilevare che i predetti terreni insistano su una strada privata, cosicché non può ritenersi oggettivamente evidente l'asserito vincolo di pertinenzialità.
Risulta, pertanto, corretta la decisione della Commissione, secondo la quale il notaio, con l'atto di rettifica, aveva operato un giudizio di merito, interpretando la volontà delle parti non espressa nell'atto.
Con l'ultimo motivo di reclamo il notaio ha lamentato l'erronea valutazione di responsabilità Pt_1
con riferimento al Capo IV.
Sul punto la ha ritenuto il notaio responsabile della violazione contestatagli, CP_2 Pt_1
poiché, all'atto di costituzione di una società a responsabilità limitata, in violazione dell'art. 2464
c.c., aveva chiesto l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali con manifesta inesistenza delle condizioni richieste dalla legge;
inesistenza costituita dal fatto che il
25% del capitale sociale era stato versato a mezzo assegno bancario, ossia mediante un mezzo di pagamento che non dava alcuna garanzia circa l'effettività del versamento.
Il reclamante ha invece sostenuto che la Commissione aveva travisato il concetto di inesistenza del versamento con quello di possibile inadempimento di un mezzo di versamento, ossia la scopertura dell'assegno bancario, peraltro pacificamente versato. Inoltre, non vi era alcun valido motivo per rifiutare di ricevere in pagamento un assegno bancario, nella specie non trasferibile, e quindi anche più sicuro di un pagamento in contanti. In ogni caso, nell'ipotesi di mancata copertura dell'assegno bancario, si poteva configurare una violazione del sinallagma funzionale, ma non di quello genetico.
Neppure tale motivo è fondato.
L'art. 2464, commi 2 e 3, c.c., per la parte qui di interesse, prescrive che “Se nell'atto costitutivo
non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. Alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro … I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto”.
Al comma 6 è previsto che il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Nel caso in esame, invece, come risulta all'art. 6 dell'atto costitutivo della società, Rep. 287, del
15.12.2021, ove non è contenuta alcuna indicazione sui mezzi di pagamento, il 25% del capitale sociale, pari a € 2.500,00 “viene versato all'organo amministrativo mediante un assegno bancario
tratto su Banco di Sardegna in data odierna 0191888983-00. L'amministratore unico è incaricato
di versare il capitale sociale presso un apposito conto corrente intestato alla società”.
In data 17.12.2021 il notaio aveva provveduto alla registrazione dell'atto.
Ebbene, è evidente che il versamento del 25% del capitale sociale, nonostante la previsione legislativa che riflette la ratio ad essa sottesa, ossia la certezza del versamento stesso, e nel silenzio dell'atto costitutivo, era stato effettuato con un mezzo di pagamento del tutto inidoneo a garantire la effettività della formazione del capitale sociale.
Per le ragioni esposte il reclamo proposto dal notaio Carta deve essere rigettato.
Da ultimo, con riferimento al Capo IV non è fondato neppure il reclamo incidentale, con il quale il
Consiglio Notarile ha dedotto essere state riconosciute le attenuanti di cui all'art. 144 LN senza motivazione ed in assenza dei presupposti.
L'art. 144 LN prevede due attenuanti specifiche – essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o aver riparato interamente il danno prodotto - ed anche la possibilità di riconoscere circostanze attenuanti, che comunemente sono intese quali analoghe alle attenuanti generiche previste in sede penale;
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. 29710/24).
Secondo il Consiglio Notarile nella specie siffatta tipologia di attenuanti non sarebbe riconoscibile,
avuto riguardo alla gravità e pluralità delle contestazioni;
tale prospettazione, peraltro, è in contraddizione con la stessa richiesta di avvio del procedimento disciplinare, laddove, con riferimento alla violazione del Capo III, lo stesso Consiglio aveva formulato la richiesta di sanzione
“salvo l'applicazione delle circostanze attenuanti se tali ritenute dalla ”, in Parte_2
tal modo evidenziando una valutazione in ordine alla congruità e proporzionalità della sanzione commisurata ad ogni singolo capo di incolpazione. Ebbene, con riferimento al Capo IV, si ritiene di concordare con la valutazione della CP_3
avuto riguardo alla non particolare gravità della violazione commessa,
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità media) e della complessiva attività svolta, con esclusione della fase istruttoria (nella specie non tenuta), secondo i valori medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014,
come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
1. Rigetta il reclamo proposto dal notaio avverso il provvedimento della Parte_1 [...]
del 9.11.2023; Controparte_2
2. Accoglie per quanto di ragione il reclamo incidentale proposto dal Consiglio Notarile dei distretti di Cagliari, ed e, per l'effetto, dichiara il notaio responsabile della CP_1 CP_1 Parte_1
violazione di cui al Capo II punto 1 e gli commina la sanzione della sospensione per sei mesi;
3. Condanna il notaio alla rifusione delle spese di lite in favore del reclamato, che Parte_1
liquida € 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
46 del d.lgs. n. 249/2006, che, in attuazione della delega, hanno dato vita alle Commissioni
“amministrative” di disciplina.
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da
, notaio in Cagliari, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avvocato Gianluca Sicchiero del Foro di Venezia, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al reclamo
reclamante
contro
OP
, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta
[...]
elettronica certificata dell'avvocato Alessandro Giacchetti del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
reclamato
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 9.11.2023 la (di seguito Controparte_2
nell'ambito del procedimento disciplinare n. 89/2022, promosso su iniziativa del CP_3
di Cagliari, in persona del Presidente Dott.ssa Paola Ghiglieri, ha ritenuto il OP
notaio responsabile delle seguenti violazioni, costituenti oggetto di incolpazione: Parte_1
- Capo I, punto 1: violazione non occasionale dell'art. 50, lett. c), del codice deontologico, per aver, negli atti soggetti alla normativa sulla "conformità catastale", "sistematicamente e
costantemente mancato di allegare le planimetrie (catastali o di altro tipo) e/o di indicare il
numero di protocollo di deposito delle stesse in Catasto Fabbricati, in relazione ai fabbricati
oggetto di tali atti".
- Capo I, punto 2: violazione dell'art. 14, lett. b), del codice deontologico poiché la condotta sopra esposta denota comportamento frettoloso e compiacente nei confronti della clientela che "si traduce
immediatamente in una presunta e impropria "migliore performance" nel ricevimento degli atti";
“frettoloso, in quanto la condotta tenuta dal Notaio gli permette di evitare il sorgere di Pt_1
eventuali problematiche, ritardi o rinvii per il ricevimento dell'atto" e "compiacente, in quanto la
condotta del Notaio gli permette di assecondare richieste improprie delle parti che volessero Pt_1
evitare di presentare eventuali necessarie pratiche catastali".
- Capo II, punto 2: violazione dell'art. 29, comma 1-bis, prima parte, L. 52/1985 (c. "conformità
oggettiva"), in relazione agli atti rep. nn. 193, 265, 309 e 378, in quanto "il Notaio , oltre Parte_1
a non avere allegato le planimetrie catastali e/o indicato il numero di protocollo di deposito delle
stesse in Catasto Fabbricati, ha ricevuto quattro atti nei quali le relative planimetrie catastali sono
risultate mancanti, non abbinate, non riscontrabili, non "ultime in atti" e, comunque, non
correttamente introdotte e/o depositate in catasto", con conseguente nullità dei relativi atti ai sensi dell'art. 28 L.N.; inoltre, per gli atti rep. nn. 193, 309 e 378, per aver il Notaio "ricevuto tre atti per i
quali, all'esito delle verifiche effettuate da questo Consiglio, non sono risultate depositate in
Catasto, al momento della stipula dei relativi atti, le rispettive planimetrie catastali", con conseguente nullità dei relativi atti ai sensi dell'art. 28 L.N.
- Capo III: violazione dell'art. 59 bis L.N., in relazione all'atto rep. 192, per aver "ricevuto un atto
di rettifica c.d. unilaterale, ex art. 59 bis, L.N., per il quale non aveva la legittimazione alla stipula"
con conseguente nullità dell'atto ai sensi dell'art. 28 L.N.
- Capo IV: violazione dell'art. 2464 c.c., in relazione all'atto di costituzione di società a responsabilità limitata rep. 287, per aver "richiesto l'iscrizione nei registro delle imprese di un atto
costitutivo di società di capitali con manifesta inesistenza delle condizioni richieste dalla legge",
con conseguente nullità dell'atto ex art. 28 L.N. La ritenuta la applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 144 LN con CP_2
riferimento ai capi III e IV, ha irrogato al notaio la sanzione della sospensione per sei mesi Pt_1
per la violazione contestata al Capo I, analogo periodo di sospensione per la violazione di cui al
Capo II punto 2), la sanzione pecuniaria di € 1.500,00 per la violazione di cui al capo III e quella di
€ 10.329,00 per la violazione di cui al capo IV.
Per contro, la Commissione ha assolto il notaio dall'incolpazione di cui al Capo II punto 1), con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 29, comma 1 bis, prima parte, L. 52/1985 (c.d. conformità oggettiva) “in quanto il Notaio non ha indicato in nessun atto in esame il Parte_1
“riferimento” alle planimetrie depositate in catasto”, con conseguente nullità dei relativi atti ai sensi dell'art. 28 L.N.”, rilevando che il CND aveva contestato al notaio di non aver allegato le planimetrie catastali, ma che l'art. 29 L. 52/1985 non prevede un obbligo di allegazione.
Il dott. ha proposto reclamo avverso la predetta decisione, cui ha resistito il Consiglio Parte_1
Notarile, che ha proposto reclamo incidentale.
Con il primo motivo il notaio reclamante ha esposto che, pur essendo consapevole che la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che le Commissioni amministrative di disciplina hanno natura di organo amministrativo, siffatta qualificazione non è convincente;
ciò in quanto la
Co.Re.Di dirime conflitti, ai suoi componenti si applicano le disposizioni su ricusazione ed astensione dettate per il processo civile, i testimoni chiamati nel procedimento disciplinare vengono citati secondo le norme del processo civile, il contraddittorio e lo svolgimento del procedimento sono corrispondenti ad un processo tra le parti, ed infine è terza rispetto alle parti.
Tali caratteristiche, ad avviso del reclamante, denotano che la Commissione di disciplina è un organo giurisdizionale, ossia un giudice speciale, peraltro costituito in violazione dell'art. 102 Cost.
Ha, pertanto, chiesto che venga dichiarata rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. c), punto 1 della L. 246/2005, nella parte in cui prevede la delega al governo per la istituzione di un organo di disciplina, e degli artt. 148, 152, 155-
157, 158 sexies, 158 septies, 158 octies della L. N., come introdotti dagli artt. 32, 38, 41, 42, 44 e Il motivo non è fondato.
La prospettazione del reclamante in ordine alla natura giurisdizionale delle Commissioni di disciplina, pur suggestiva, non trova conferma nel costante orientamento della Suprema Corte che ha, invece, ripetutamente affermato la natura di organo amministrativo, e non invece giurisdizionale, delle Co.Re.Di, alle quali sono devolute funzioni giustiziali (Cass. 2526/17; Cass.
7051/21; Cass. 1202/20; Cass. 4216/22).
In particolare, è stato precisato che “non si istituisce un giudice speciale solo con la attribuzione ad
un organo pubblico di un procedimento speciale. È noto anche, ed il collegio condivide anche
questa impostazione, che si considera giudice quel soggetto pubblico che esercitando quel tipico
procedimento che è il processo giudiziario dà luogo ad una decisione su diritti suscettibile di
assurgere alla definitività del giudicato, al di fuori di qualunque altro controllo da parte di altro e
diverso organo o potere dello Stato” (Cass. 7341/2002).
La prospettazione del reclamante relativa alla indicazione di vari indici, denotanti a suo avviso la natura giurisdizionale, e non invece amministrativa, della pertanto, è smentita dal CP_2
granitico orientamento della Suprema Corte, dal quale non si ritiene doversi discostare;
con la conseguenza che perde rilievo la eccezione di illegittimità costituzionale proposta, che per l'effetto
è manifestamente infondata.
Con il secondo motivo il reclamante ha lamentato la illegittima composizione della Commissione
che lo ha giudicato, della quale ha fatto parte, anche quale relatrice, un notaio iscritto al distretto notarile di Cagliari;
tale ipotesi non è prevista tra quelle, tassative, di astensione, e tuttavia, secondo il reclamante, un notaio che appartiene al distretto del consiglio notarile che procede contro il notaio incolpato, non potrebbe in alcun modo giudicarlo, avuto riguardo ai principi di deontologia,
secondo i quali i notai, nell'esercizio del loro ufficio, debbono agire con indipendenza, imparzialità
e riservatezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Anche sotto tale profilo, quindi, il reclamante ha formulato eccezione di incostituzionalità dell'art. 151 LN per violazione dell'art. 97 Cost., e dell'art. 77 Cost., posto che la legge delega non ha previsto un limite alle ragioni di ricusazione che si ricava sia dall'art. 97 cost., ossia dal principio di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dal principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.
Il motivo non è fondato.
L'art. 151 della legge notarile dispone che: "
1. Il presidente della Commissione forma i collegi
giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi.
Ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.
2. I
componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro
collegio con provvedimento del presidente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente
della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai
collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti."
Secondo il reclamante, l'assegnazione al collegio della Co.Re.Di chiamato a pronunciarsi di notai appartenenti al medesimo distretto cui appartiene il notaio sottoposto a procedimento disciplinare comporterebbe una non credibilità della decisione, se non addirittura una nullità della stessa,
siccome offuscata dal dubbio di parzialità e di dipendenza di uno dei suoi componenti.
Con riferimento a tale specifica questione, peraltro, la Suprema Corte, in un caso analogo, ha affermato che “come già sottolineato da Cass. n. 21203/2011, la previsione de qua trova
applicazione, per disposizione espressa, soltanto "in quanto possibile", senza che, pertanto, derivi
alcuna conseguenza dalla sua inosservanza, e senza che la differente disposizione dettata in tema di
procedimenti disciplinari a carico di appartenenti all'ordine forense possa costituire un parametro
di riferimento, tale da indurre a dubitare della legittimità della norma notarile, rientrando la
diversa scelta operata dalla legge n. 247/2012 nella discrezionalità del legislatore. La disposizione
di cui si censura l'applicazione mira invece essenzialmente ad assicurare un'omogenea
composizione dei collegi giudicanti, senza che però possa desumersi in maniera aprioristica, come
invece prospettato dalla ricorrente, un'incompatibilità tra notai dello stesso distretto, in ragione di
un sottostante ed intrinseco interesse alla decisione, addivenendosi quindi alla conclusione che
ogni iniziativa disciplinare e la successiva decisione sarebbero anche ispirate dal malcelato intento
di trarre vantaggio dalla concreta irrogazione della sanzione, in vista del vantaggio concorrenziale
che dalla stessa ne trarrebbero gli altri appartenenti al distretto notarile” (Cass. 4527/21).
In ogni caso, l'art. 154 LN prevede l'obbligo di astensione dei componenti della COREDI nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché la facoltà per il notaio sottoposto a procedimento disciplinare di poter ricusare gli stessi componenti a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile;
al riguardo, non pare possa rilevarsi la lacuna normativa prospettata dall'appellante, posto che, come rilevato con la sopra richiamata decisione, la possibilità di ricusazione non può essere ricollegata ad una aprioristica ipotesi di non imparzialità di un componente della commissione per il solo fatto di essere iscritto nel medesimo distretto notarile dell'incolpato.
Anche con riferimento alle predette questioni, quindi, la Suprema Corte ha già ritenuto la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, osservando che “il COREDI, al quale la
legge, come si vedrà, assicura adeguate condizioni d'indipendenza e imparzialità, costituisce pur
sempre un organo amministrativo, al quale sono devolute funzioni giustiziali. Di conseguenza la
pienezza della garanzia giurisdizionale è assicurata dal giudizio che si svolge innanzi alla corte
d'appello e un tale organo giudicante non può di certo ragionevolmente essere accusato di essere
parziale e non indipendente, o, comunque, anche solo di apparire tale, e successivamente
dall'accesso al giudizio di legittimità” (Cass. 7051/21; conf. Cass. 2526/17).
Con il terzo motivo il reclamante ha lamentato la violazione dell'art. 157 LN, in quanto la discussione del procedimento disciplinare era avvenuta il 9.1.2023, mentre la decisione era stata depositata il 1° febbraio 2024, a distanza di 87 giorni dalla lettura del dispositivo, nonostante l'art. 157 LN indichi che il deposito deve avvenire entro 30 giorni. Ne conseguirebbe, ad avviso del reclamante, la nullità del provvedimento sanzionatorio.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto si rileva che i termini stabiliti dalla legge nel procedimento disciplinare dei notai hanno natura ordinatoria, posto che è principio generale che devono essere considerati tali i termini del procedimento amministrativo che non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge o che derivino la loro perentorietà da una logica di sistema (Cass. 12991/12).
In ogni caso, anche sul punto la Suprema corte ha osservato che “non dà luogo ad alcuna nullità il
deposito della decisione oltre il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 157, giacché il
ritardo nel deposito di una decisione non è idoneo, in difetto di una specifica previsione di legge, ad estinguere i poteri decisori del giudicante” (Cass. 1437/14).
Con il quarto motivo il reclamante ha eccepito la violazione dell'art. 153 L.N., in quanto l'azione,
da promuoversi “senza indugio”, era stata intrapresa a distanza di un anno e un mese dalla consegna al Consiglio Notarile della documentazione richiesta.
Neppure tale motivo è fondato.
Al riguardo va richiamato, anzitutto, il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, con la conseguenza che deve escludersi che l'art. 153 della legge notarile, nello stabilire che il procedimento disciplinare deve essere promosso senza indugio, fissi un termine di decadenza o di estinzione in relazione a tale procedimento (Cass. 15963/2011).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “L'iniziativa del procedimento disciplinare a
carico dei notai, regolata dall'art. 153 della l. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in
mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori;
cionondimeno, pur non
essendo prevista dall'art. 146 della l. notarile la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva
ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l'espressione "senza indugio", utilizzata dal cit.
art. 153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, impone al giudice l'obbligo di
accertare se il tempo impiegato all'uopo possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di
celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio
indiretto sulla vita e sull'esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere
progressivamente più difficile, per quest'ultimo, approntare un'adeguata difesa” (Cass. Civ.,
n°7051/2021).
Nel caso in esame dagli atti e dal verbale della riunione del Consiglio notarile del 7 giugno 2023
risulta che in data 21 aprile 2022 era stata richiesta al notaio copia degli atti e delle fatture Pt_1
attive e passive relativamente al periodo dal novembre 2021 al gennaio 2022; in data 9 maggio 2022
il notaio aveva trasmesso la documentazione richiesta – 269 documenti. Pt_1
Con nota del 8 febbraio 2023 il Consiglio aveva chiesto al notaio una integrazione della documentazione – planimetrie, visure catastali e gli aggiornamenti ipotecari effettuati, e tale documentazione era stata consegnata il 15 febbraio 2023 - 122 documenti.
Dal verbale del 7 giugno 2023 risulta, altresì, che in data 26.4.2023 era stato chiesto al notaio di fornire chiarimenti in relazione a quattro atti;
chiarimenti che erano stati resi in data 8 maggio 2023.
La richiesta di avvio del procedimento disciplinare è stata formalizzata il 15 giugno 2023.
Ebbene, avuto riguardo alla particolare complessità dell'attività istruttoria, segnatamente alla mole di documenti da esaminare, alle integrazioni e chiarimenti richiesti, nonché alla necessità di effettuare i necessari riscontri ed accertamenti, nonché alla molteplicità delle violazioni contestate,
non si ritiene nella specie sussistente un ingiustificato ritardo nel promovimento dell'azione disciplinare. Il reclamante, inoltre, non ha neppure allegato una lesione del suo diritto di difesa dipendente dai tempi del procedimento.
Venendo al merito, con il primo motivo il reclamante ha sostenuto un concorso apparente di norme con riferimento alle violazioni di cui al Capo I punto 1 e Capo I punto 2, ossia tra gli artt. 50 lett. c)
e 14 lett. b) del codice di deontologia.
Sul punto la ha escluso tale concorso, sul rilievo che, con il medesimo CP_2
comportamento, ben possono essere violate più norme.
Secondo il reclamante, invece, la violazione dell'art. 14 assorbe ogni altra violazione e deve essere contesta ai sensi della lett. c), e non della lettera b), dell'art. 147 L.N.; fattispecie che, peraltro, non era stata contestata.
Il motivo non è fondato.
L'art. 147 co. 1 LN, come riformato per effetto della L. n. 124 del 4.8.2017, art. 1 comma 144 lett.
f, vigente al tempo del procedimento in esame, dispone: «È punito con la censura o con la
sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere
una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella
vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b)
viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del
notariato; c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi
stabiliti dall'art. 4 d.p.r. 137/112».
Deve essere anzitutto osservato che non è chiaro il richiamo operato dal reclamante alla fattispecie di cui all'art. 147 lett. c) LN, che non ha alcuna attinenza con le violazioni contestate al notaio
. Pt_1
In materia la Suprema Corte ha osservato che, in ogni caso, anche in relazione alla precedente versione dell'art. 147 lett. c), ove si faceva espressa menzione, tra l'altro, di “illecita concorrenza ad altro notaio”, non poteva ritenersi che l'avverarsi della condotta descritta dall'art. 147 lett. c) escludesse in quanto tale, sempre, l'avverarsi della condotta raffigurata dall'art. 147 lett. b); è stato, infatti, affermato che “ove entri in gioco la fattispecie ex art. 147 co. 1 lett. b), che rinvia all'intero corpo normativo delle norme deontologiche, al fine di appurare se si versa in un'ipotesi di concorso di norme, vi è da rilevare l'interesse protetto dalla singola norma deontologica la cui
violazione è di volta in volta oggetto di incolpazione …. nelle ipotesi in cui più norme di illecito
disciplinare appaiono, almeno prima facie, tutte applicabili ad un medesimo fatto (concorso di
norme), il giudizio di sussistenza di un rapporto tale che solo una di loro si applichi (cosicché il
concorso rivesta un carattere apparente) si fonda sul raffronto tra gli interessi che tali norme sono
chiamate a proteggere, piuttosto che su una comparazione tra gli elementi strutturali delle
fattispecie …. Se vi sono più interessi distinti e concorrenti da proteggere, è ben possibile che una
condotta materiale unica possa offenderli contemporaneamente, cosicché essa assume una plurima
rilevanza giuridica per l'effetto del sanzionamento disciplinare” (Cass. 36433/23).
La Commissione ha fatto corretta applicazione dei predetti principi, rilevando che l'art. 50 lett. c) è
volto a sanzionare la sistematica mancanza indicazione del numero di protocollo di deposito delle planimetrie in catasto fabbricati, con conseguente mancanza nell'atto degli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti oggetto dell'atto stesso, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione;
per altro verso, la medesima condotta del notaio integra la violazione dell'art. 14 lett. b), giacché denota un suo comportamento frettoloso e compiacente, che si traduce in un profilo di illecita concorrenza “per l'esecuzione delle prestazioni notarili secondo sistematici
comportamenti frettolosi o compiacenti, non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e
scrupoloso, il quale, appunto, rinunci a richiedere la documentazione necessaria per il compiuto
ricevimento dell'atto, semplificando notevolmente le attività preparatorie alla stipula su di lui
incombenti, e così procurandosi l'accaparramento della clientela” (Cass. 32147/18). Con ulteriore articolato motivo il reclamante ha sostenuto l'insussistenza della violazione dell'art. 50, posto che nessuna disposizione di legge impone l'allegazione della planimetria catastale all'atto di compravendita, come peraltro riconosciuto dalla stessa che lo ha assolto dalla CP_2
contestazione di cui al Capo II punto 1, proprio in considerazione del fatto che l'art. 29 della legge
52/1985 non prevede siffatto obbligo di allegazione.
Di conseguenza, nella specie, oltre all'assenza dell'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare contestato, non sussisterebbe neppure l'elemento soggettivo, ovvero la colpa, posto che in assoluta buona fede il notaio aveva fatto affidamento sulla mancanza di tale obbligo;
non ricorrerebbe neppure l'asserita frettolosità, consistente nella assenza delle planimetrie per risparmiare tempo e denaro, facendo così concorrenza agli altri notai, posto che, a seguito della richiesta integrazione documentale, è risultato che nei fascicoli dei singoli atti erano contenute le planimetrie delle varie compravendite.
Sotto altro profilo, il reclamante ha osservato che la dopo averlo assolto dalla CP_2
contestazione di cui al capo II punto 1, lo ha invece ritenuto responsabile della violazione contestata al Capo II punto 2, per violazione del medesimo art. 29, sul rilievo che, con riferimento a tre atti, le planimetrie erano mancanti;
ad avviso del reclamante, dunque, la con motivazione CP_2
contraddittoria, ha ritenuto la sussistenza di un obbligo del notaio di accedere al catasto per verificare se la parte abbia effettivamente depositato le planimetrie catastali, non senza considerare che l'art. 29 citato non contempla affatto siffatta ipotesi di nullità dell'atto.
Sulla pronuncia di assoluzione dalla contestazione di cui al Capo II punto 1 il Consiglio notarile ha proposto reclamo incidentale, assumendo che la Commissione aveva mal inteso il contenuto della incolpazione, che non consisteva nella omessa allegazione della planimetria all'atto, obbligo effettivamente non previsto, quanto, invece, nella omessa indicazione negli atti “degli estremi di
protocollo di deposito presso il Catasto Fabbricati della planimetria catastale e/o dell'elaborato planimetrico riferibili ai cespiti oggetto dei predetti atti”, costituenti l'indispensabile riferimento richiesto dall'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985.
Nella specie, infatti, negli atti il notaio aveva utilizzato la formula “L'immobile è esattamente Pt_1
individuato con i dati catastali qui riportati nella planimetria depositata in catasto”, ma tale clausola era assolutamente generica, giacché non idonea a fornire alcuna evidenza circa la riferibilità della planimetria catastale a quel preciso immobile oggetto dell'atto; tra l'altro, la planimetria di riferimento per gli atti notarili deve essere quella “ultima in atti”.
Il reclamo principale non è fondato, mentre è accoglibile quello incidentale.
Le ragioni di censura formulate dal notaio sono incentrate sull'assenza di un obbligo di allegazione della planimetria all'atto di trasferimento immobiliare, senza peraltro rilevare che al notaio è stata altresì contestata la mancata indicazione del numero di protocollo di deposito della planimetria in
Catasto Fabbricati, in relazione ai fabbricati oggetto degli atti (Capo 1 punto 1 violazione art. 50
lett. c) del codice deontologico e Capo II punto 1, violazione art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985.
Tale disposizione prevede espressamente che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali
su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità
immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto”.
In materia la Suprema Corte ha affermato che “Lo stesso tenore letterale della disposizione – che
commina una nullità testuale - non poteva dar adito a dubbi quanto alla portata precettiva della
norma e agli adempimenti imposti” (Cass. 4216/22; Cass. 8611/14).
L'art. 29 comma 1 bis, dunque, prevede due diverse ipotesi di nullità dell'atto, costituite dal mancato riferimento alle planimetrie depositate in catasto, che deve essere effettuato dal notaio, e dalla mancata dichiarazione, questa da parte del disponente, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Ebbene, la clausola inserita dal notaio negli atti è del tutto generica, giacché non idonea ad integrare l'obbligo, previsto a pena di nullità, di fare specifico riferimento alla planimetria depositata in catasto.
Tra l'altro, la Commissione ha del tutto correttamente rilevato che, con riferimento a tre atti, il notaio aveva inserito detta clausola, ma al catasto mancavano del tutto le relative planimetrie,
cosicché l'atto era affetto da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 ter L. 52/1985.
La Commissione, inoltre, non ha certamente ritenuto che il notaio debba andare al catasto per verificare i dati delle planimetrie ivi depositate, ovvero per controllare se siano state depositate,
quanto, invece, rilevato, con argomentazione corretta e condivisibile, che il notaio deve considerarsi
ex se soggetto delegato alla estrapolazione delle planimetrie, così come delle visure ipotecarie e catastali;
adempimento che può essere agevolmente compiuto mediante il sistema SISTER, cui si accede attraverso la RUN (Rete Unitaria del Notariato), ovvero ancora mediante i collaboratori di studio (visuristi).
Ciò posto, è fondato il reclamo incidentale, atteso che, effettivamente, la ha ritenuto CP_2
di assolvere il notaio dalla contestazione di cui al Capo II punto 1, della quale, peraltro, non pare aver inteso l'effettivo contenuto;
con il predetto Capo, infatti, non era stata contestata la violazione dell'obbligo di allegazione della planimetria, quanto, invece, la mancata indicazione degli estremi di protocollo di deposito della stessa al catasto fabbricati, come peraltro agevolmente rilevabile dalla richiesta di avvio del procedimento disciplinare del Consiglio Notarile.
Pertanto, il notaio deve essere ritenuto responsabile anche della violazione dell'art. 29, Parte_1
comma 1 bis, L. 52/1985, contestata al Capo II punto 1, in riferimento alla quale deve essere comminata la sanzione sei mesi ai sensi dell'art. 138, comma 2, LN.
Con ulteriore motivo di reclamo il notaio , con riferimento al Capo III, ha sostenuto non Pt_1
esservi stata alcuna violazione dell'art. 59 bis LN.
Con riferimento a tale capo la ha rilevato che, con riferimento ad un atto di vendita, il CP_2
notaio aveva ricevuto un atto di rettifica c.d. unilaterale, per il quale non aveva legittimazione alla stipula, atteso che la rettifica aveva avuto ad oggetto il trasferimento di diritti reali, come tali indisponibili da parte del notaio. L'atto, infatti, aveva avuto ad oggetto la dichiarazione che nella vendita fossero compresi anche due mappali di terreno agricolo, di pertinenza dell'appartamento compravenduto;
tuttavia, tale dichiarazione, ancorché riguardante beni legati da vincolo di pertinenzialità, doveva necessariamente essere resa dalle parti “la cui volontà deve essere sempre
indagata dal Notaio e successivamente riportata in atto, eventualmente anche di rettifica, ma alla
presenza delle parti, e quindi ricevendo la loro volontà”.
Nel caso di specie, invece, il notaio, con l'atto di rettifica oggetto della contestazione disciplinare,
aveva operato un giudizio di merito, interpretando la volontà delle parti non espressa nell'atto. Il reclamante ha sostenuto che l'atto di rettifica aveva ad oggetto mappali aventi oggettivamente natura pertinenziale rispetto all'immobile oggetto della compravendita originaria, trattandosi di una stradina privata che collega detto immobile alla strada principale.
Di conseguenza, non vi era stata alcuna soggettiva valutazione della volontà delle parti, quanto,
invece, la correzione della materiale omissione di un dato preesistente relativo alle pertinenze che erano state già trasferite unitamente al bene principale.
Il motivo non è fondato.
L'art. 59 bis LN prevede che “Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto
pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati
preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in un atto pubblico da lui formato”.
L'ammissibilità della rettifica, dunque, incontra espressi limiti testuali, in quanto deve riguardare
“errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti”; in tali termini, per consolidata giurisprudenza, “L'errore direttamente rettificabile dal notaio - ovvero in virtù di una sua specifica
ed esclusiva iniziativa - è, quindi, quello meramente materiale che non incide sul contenuto
sostanziale dell'atto che sia stato già formato, dal quale sia conseguita la produzione dei suoi effetti
nel mondo giuridico. Lo stesso discorso vale per le omissioni del tutto materiali (cfr., da ultimo,
Cass. n. 4171/2021)” (Cass. 31795/22).
In termini generali, analizzando le norme che in ambito processuale, normativo e amministrativo prevedono il concetto di "rettifica", si rileva un denominatore comune ed essenziale, ossia che la rettifica, per essere tale, deve riguardare errori od omissioni che siano coincidenti con vizi o anormalità di scarso rilievo, appunto errori materiali;
in particolare, in ambito notarile, la rettifica stragiudiziale è stata ammessa in presenza di un mero errore od omissione materiale, che riguarda l'esteriorizzazione della volontà delle parti e non, invece, il processo formativo della stessa, né la presenza di una difformità tra volontà dichiarata e volontà ipotetica.
Quindi, l'errore, dovendo essere "materiale", deve riguardare elementi che non sono destinati a modificare il decisum, che siano di minor rilevanza e, soprattutto, che non devono aver ingenerato una incertezza sull'oggetto dell'accordo delle parti;
di conseguenza, la rettifica non può avere per oggetto una ricostruzione del processo mentale e psicologico che ha condotto alla formazione dell'atto errato, ma solo una individuazione e correzione dell'errore su basi rigorosamente oggettive e documentali, senza che sia necessaria un'attività di "interpretazione" della volontà delle parti
(considerato altresì che la possibilità di interpretazioni alternative escluderebbe la correzione materiale).
Tali criteri e limiti assumono maggior rigore laddove si tratti di rettifica di un errore per
“omissione”, considerato che, per sua intrinseca natura, l'omissione tollera meno dell'errore positivo l'integrazione mediante rettifica;
pertanto, nel caso di "omissione", l'errore deve cadere su un "dato" che, ancorché non espresso a causa dell'omissione, sia comunque ricavabile inequivocabilmente dall'atto da rettificare, e non possa rappresentare, invece, una "assenza” di decisione.
In altri termini, la lacuna è “materiale” solo quando nell'atto sia ravvisabile, con assoluta certezza, il positivo atto di volizione del suo autore, cosicché l'integrazione dell'atto mediante rettifica consista in un'operazione "meramente meccanica".
Quanto esposto trova conferma nel costante orientamento della Suprema Corte, secondo la quale l'errore non può riguardare la dichiarazione di volontà delle parti, e quello direttamente rettificabile dal notaio è un “errore riguardante le indicazioni catastali (Cass. Civ. Sent. 21 gennaio 2015, n.
1063), il mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale dell'atto. L'ipotesi della
materialità dell'errore è quella che sostanziata nel fatto che l'errore riguarda la sola espressione
della volontà delle parti e non già la formazione della medesima (Cass. civ., Sent. n.ri 5196/2002 e
8242/2003). L'errore materiale è, quindi, quello che attiene ad elementi di minor importanza che
non concretano …. incertezza sul reale contenuto e sull'oggetto dell'atto” (Cass. 4171/21).
Nel caso in esame, invece, dal contenuto dell'atto pubblico di compravendita del 17.11.2021, Rep.
N. 192, risulta che oggetto della vendita era un appartamento, distinto in catasto al F. 62 mappale
750, con cantina di pertinenza, ed una serie, analiticamente descritta, di terreni agricoli, indicati come pertinenziali all'appartamento.
Con l'atto di rettifica era stato dato atto che, per mera omissione, non erano stati compresi nella vendita i terreni agricoli in catasto al mappale 1009 e 1010, costituenti anch'essi pertinenza dell'appartamento in quanto ricadenti su parte del viottolo di accesso a detto immobile.
Peraltro, dall'estratto di mappa catastale e dalla mappa satellitare in atti non è dato rilevare che i predetti terreni insistano su una strada privata, cosicché non può ritenersi oggettivamente evidente l'asserito vincolo di pertinenzialità.
Risulta, pertanto, corretta la decisione della Commissione, secondo la quale il notaio, con l'atto di rettifica, aveva operato un giudizio di merito, interpretando la volontà delle parti non espressa nell'atto.
Con l'ultimo motivo di reclamo il notaio ha lamentato l'erronea valutazione di responsabilità Pt_1
con riferimento al Capo IV.
Sul punto la ha ritenuto il notaio responsabile della violazione contestatagli, CP_2 Pt_1
poiché, all'atto di costituzione di una società a responsabilità limitata, in violazione dell'art. 2464
c.c., aveva chiesto l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali con manifesta inesistenza delle condizioni richieste dalla legge;
inesistenza costituita dal fatto che il
25% del capitale sociale era stato versato a mezzo assegno bancario, ossia mediante un mezzo di pagamento che non dava alcuna garanzia circa l'effettività del versamento.
Il reclamante ha invece sostenuto che la Commissione aveva travisato il concetto di inesistenza del versamento con quello di possibile inadempimento di un mezzo di versamento, ossia la scopertura dell'assegno bancario, peraltro pacificamente versato. Inoltre, non vi era alcun valido motivo per rifiutare di ricevere in pagamento un assegno bancario, nella specie non trasferibile, e quindi anche più sicuro di un pagamento in contanti. In ogni caso, nell'ipotesi di mancata copertura dell'assegno bancario, si poteva configurare una violazione del sinallagma funzionale, ma non di quello genetico.
Neppure tale motivo è fondato.
L'art. 2464, commi 2 e 3, c.c., per la parte qui di interesse, prescrive che “Se nell'atto costitutivo
non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. Alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro … I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto”.
Al comma 6 è previsto che il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Nel caso in esame, invece, come risulta all'art. 6 dell'atto costitutivo della società, Rep. 287, del
15.12.2021, ove non è contenuta alcuna indicazione sui mezzi di pagamento, il 25% del capitale sociale, pari a € 2.500,00 “viene versato all'organo amministrativo mediante un assegno bancario
tratto su Banco di Sardegna in data odierna 0191888983-00. L'amministratore unico è incaricato
di versare il capitale sociale presso un apposito conto corrente intestato alla società”.
In data 17.12.2021 il notaio aveva provveduto alla registrazione dell'atto.
Ebbene, è evidente che il versamento del 25% del capitale sociale, nonostante la previsione legislativa che riflette la ratio ad essa sottesa, ossia la certezza del versamento stesso, e nel silenzio dell'atto costitutivo, era stato effettuato con un mezzo di pagamento del tutto inidoneo a garantire la effettività della formazione del capitale sociale.
Per le ragioni esposte il reclamo proposto dal notaio Carta deve essere rigettato.
Da ultimo, con riferimento al Capo IV non è fondato neppure il reclamo incidentale, con il quale il
Consiglio Notarile ha dedotto essere state riconosciute le attenuanti di cui all'art. 144 LN senza motivazione ed in assenza dei presupposti.
L'art. 144 LN prevede due attenuanti specifiche – essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o aver riparato interamente il danno prodotto - ed anche la possibilità di riconoscere circostanze attenuanti, che comunemente sono intese quali analoghe alle attenuanti generiche previste in sede penale;
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. 29710/24).
Secondo il Consiglio Notarile nella specie siffatta tipologia di attenuanti non sarebbe riconoscibile,
avuto riguardo alla gravità e pluralità delle contestazioni;
tale prospettazione, peraltro, è in contraddizione con la stessa richiesta di avvio del procedimento disciplinare, laddove, con riferimento alla violazione del Capo III, lo stesso Consiglio aveva formulato la richiesta di sanzione
“salvo l'applicazione delle circostanze attenuanti se tali ritenute dalla ”, in Parte_2
tal modo evidenziando una valutazione in ordine alla congruità e proporzionalità della sanzione commisurata ad ogni singolo capo di incolpazione. Ebbene, con riferimento al Capo IV, si ritiene di concordare con la valutazione della CP_3
avuto riguardo alla non particolare gravità della violazione commessa,
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità media) e della complessiva attività svolta, con esclusione della fase istruttoria (nella specie non tenuta), secondo i valori medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014,
come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
1. Rigetta il reclamo proposto dal notaio avverso il provvedimento della Parte_1 [...]
del 9.11.2023; Controparte_2
2. Accoglie per quanto di ragione il reclamo incidentale proposto dal Consiglio Notarile dei distretti di Cagliari, ed e, per l'effetto, dichiara il notaio responsabile della CP_1 CP_1 Parte_1
violazione di cui al Capo II punto 1 e gli commina la sanzione della sospensione per sei mesi;
3. Condanna il notaio alla rifusione delle spese di lite in favore del reclamato, che Parte_1
liquida € 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
46 del d.lgs. n. 249/2006, che, in attuazione della delega, hanno dato vita alle Commissioni
“amministrative” di disciplina.