Articolo 14 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
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19 aprile 1942
Art. 14.

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non e' sufficiente al pagamento integrale delle passivita', devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo.

In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale.
Contro il provvedimento di questo e' ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo e' annotato nel registro a cura dei liquidatori.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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