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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 84/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
IO AU Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA TO Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 3772/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.7.2024, est. GL, promossa da
(C.F. e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Bernardo ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio Legale IN e Associati, IL FA & GA LLP, in Milano, via
HE ZI n. 2
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AN FI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Galilei n. 45
Appellata in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“in riforma integrale dell'impugnata Sentenza n. 3772/2024, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa
RA AN GL, pubblicata in data 26 luglio 2024 ed in accoglimento delle domande formulate nella Memoria ex art. 416 c.p.c. depositata da Parte_1 nell'ambito del giudizio sub R.G. 803/2024, nonché delle domande di cui al
[...] presente Ricorso in appello ed in particolare: in via principale: respingere integralmente le domande formulate dalla sig.ra CP_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi esposti nella Memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese di lite del doppio grado.
In via istruttoria: Si ripropongono, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346
c.p.c., tutte le istanze istruttorie contenute nella Memoria difensiva del primo grado di giudizio di (pag. 32 Memoria difensiva 1^ grado All. Parte_1 Pt_1
B) ed eventualmente presenti nei Verbali di udienza (All. C), che devono intendersi qui integralmente ritrascritte”;
per l'appellata e appellante in via incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita rigettare l'appello ex adverso proposto poiché in fondato in fatto e diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello ex adverso proposti , in accoglimento dell'appello incidentale, confermare in ogni caso le statuizioni portate dalla impugnata sentenza.
Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3772/2024 il Tribunale di Milano, dopo avere esperito istruttoria orale, ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
– di seguito anche solo e ha così statuito: “accerta e dichiara
[...] Pt_1
l'illegittimità del trasferimento della signora disposto con lettera del 10 CP_1 gennaio 2024 presso la sede Ceva di GL (LO) e per l'effetto condanna la resistente a riassegnare la lavoratrice alla sede di provenienza (Pomezia-NT
MB) nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in mansioni equivalenti”; il
Tribunale ha anche condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha in primo luogo ricostruito gli antefatti processuali della presente controversia, osservando che:
dipendente di da gennaio 2001, a partire dal CP_1 Parte_1
2016 aveva ricoperto il ruolo di responsabile/coordinatore del call center nell'ambito del servizio Customer Care;
pag. 2/13 -in data 22 marzo 2018 era stata licenziata per soppressione del posto CP_1 di lavoro, e ciò mentre era ancora in corso procedura di licenziamento collettivo attivata dalla società;
- detto (primo) licenziamento era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale, con condanna di alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di Parte_1 lavoro. La sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello;
- in data 3 maggio 2019, in forza di detta sentenza, la società aveva provveduto a reintegrare specificando però che il posto dalla stessa precedentemente CP_1 occupato presso la filiale di NT MB, via degli Agrostemmi, era stato soppresso e che pertanto la stessa veniva collocata presso l'unità locale di Verona, nella commessa con mansioni di impiegata addetta al call center, part time al 75%; Controparte_2
-la lavoratrice aveva impugnato la decisione datoriale e il Tribunale (dapprima in sede cautelare e poi all'esito di giudizio di merito con sentenza n. 2264/2020) aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento datoriale, ordinando alla società di riassegnare alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti CP_1 presso la sede di santa MB;
-in esecuzione dell'ordine giudiziale aveva assegnato la Parte_1 lavoratrice a mansioni di addetta al call center outbound presso la commessa Telecom;
-a seguito di un nuovo ricorso con cui aveva lamentato che, con detta CP_1 assegnazione, si era verificato un demansionamento, le parti avevano stipulato un accordo transattivo in cui era stato stabilito che la lavoratrice sarebbe stata assegnata all'unità di NT MB;
-in data 24/10/2022 la società aveva avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo presso l'unità produttiva di Pomezia, via Ardeatina, e con lettera del 3/2/2023 aveva intimato il licenziamento anche alla ricorrente;
- con sentenza n. 4327/23 il Tribunale di Milano, confermata dalla sentenza n.
1052/2024 di questa Corte, era stata accolta l'impugnazione di avverso CP_1 quest'ultimo provvedimento espulsivo, dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori eccedentari;
-all'esito di detta pronuncia, la lavoratrice era stata invitata a prendere servizio presso la sede laziale di via degli Agrostemmi. Tuttavia, lo stesso giorno in cui ella pag. 3/13 aveva ripreso servizio – 10 gennaio 2024- le aveva consegnato una lettera di Pt_1 trasferimento del seguente tenore: “con la presente siamo a comunicarLe la determinazione della Società di procedere – a norma dell'art. 2103 c.c. e del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali e multimediali applicato al Suo rapporto di lavoro – al Suo trasferimento presso il sito produttivo di GL (LO), Strada Codognese, n. 234,
CAP 26867, con effetto dal 12 febbraio 2024. Per quanto già qui dovuto, le ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese a detto provvedimento risiedono nella valutazione imprenditoriale della Società di ricoprire la postazione lavorativa che sarà ivi disponibile, con un dipendente dotato di una professionalità, competenze e pregressa esperienza lavorativa in linea con il suo profilo, percorso professionale e qualifica, anche al fine di minimizzare l'impatto sulla produttività dei servizi oggetto delle varie commesse in essere in detto sito produttivo)”; contestualmente la lavoratrice veniva esonerata dal prestare servizio sino all'11.2.2024.
Così riepilogati gli antefatti processuali ritenuti rilevanti, il Tribunale ha accolto il ricorso di argomentando come segue: CP_1 in linea generale, l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegrazione in servizio a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad un'altra unità produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive;
non è quindi di per sé decisiva, per escludere l'effettività dell'adempimento dell'ordine di reintegra, la circostanza che il trasferimento sia stato disposto lo stesso giorno della ripresa di servizio presso la sede a quo, dovendo viceversa accertarsi se siano o meno sussistenti i presupposti di cui all'art. 2103 c.c.; le ragioni giustificatrici del trasferimento debbono sussistere sia presso la sede a quo, che presso la sede ad quem, e nel momento in cui detto trasferimento viene deciso;
nel caso di specie, la società aveva giustificato il trasferimento con la cessazione dell'appalto Telecom al quale la stessa era adibita prima del licenziamento e CP_1
pag. 4/13 che vedeva svolgere presso il sito di Pomezia le attività di logistica e presso quello di
NT MB il servizio di customer care (servizio, quest'ultimo, presso il quale era impiegata;
CP_1
i testi esaminati in corso di causa avevano confermato che l'appalto Telecom era cessato e- sia pure in modo non univoco- che il servizio di customer care (per il cliente
Telecom, ma anche per i restanti committenti di era ormai svolto solo a Pt_1
GL. I testi avevano anche confermato che presso le sedi laziali continuava a Pt_1 gestire un'attività di magazzino per altri clienti;
presso la sede di GL, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di CP_1 warehouse administration employee e la stessa aveva dato atto che, nel corso Pt_1 della propria carriera, aveva già svolto mansioni di operatrice amministrativa CP_1 di magazzino, con ciò riconoscendo che la ricorrente potesse astrattamente essere impiegata tanto in attività amministrative di magazzino, quanto in attività di customer care (avendole svolte entrambe presso ); Pt_1 alla luce dell'istruttoria svolta, risultava provato che nel sito laziale di NT
MB operavano “figure professionali fungibili rispetto alla professionalità maturata dalla ricorrente e, nella sostanza, chiamate a svolgere mansioni del tutto sovrapponibili
a quelle che la signora dovrebbe svolgere a GL”; CP_1 la società aveva affermato di non poter impiegare a NT MB in CP_1 quanto presso detto sito non vi erano posti vacanti e anzi, negli anni, vi erano state varie riduzioni di organico. Dette circostanze, pur non contestate, non erano idonee a giustificare il trasferimento a GL della ricorrente, in quanto trascurava Pt_1 che- come rilevato dalla sentenza di questa Corte che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta- la platea dei lavoratori impiegati a NT MB era frutto di una selezione illegittima (“Ritenere che non vi sia possibilità di un riutilizzo della ricorrente in quanto non vi sono posti vacanti, è ragionamento che (…) omette di considerare un passaggio fondamentale, ovvero che
l'attuale organico è frutto di un'operazione non legittima (…) la ritenuta inutilizzabilità
[della lavoratrice] è frutto del mancato confronto tra i lavoratori e quindi di una operazione che non ha potuto garantire e dimostrare che laddove il confronto ci fosse stato, la signora sarebbe stata, egualmente, licenziata con salvezza dei CP_1
pag. 5/13 rapporti lavorativi dei colleghi (…)La signora è stata trasferita perché non CP_1 utilmente occupabile a Pomezia e in assenza di posti vacanti, ma tale assenza era riconducibile ad un assetto che la società ha raggiunto omettendo un confronto tra lavoratori i cui esiti non sono conoscibili, ma che non possono, in assoluto escludere che se espletato avrebbe salvato la ricorrente. L'utilizzabilità della risorsa da reintegrare non può essere valutata con riferimento alla situazione aziendale frutto di un'operazione errata e illegittima. La giurisprudenza sopra richiamata ammette
l'adibizione ad altre mansioni e finanche il trasferimento del lavoratore illegittimamente licenziato, ma in tali possibilità non può essere ricompresa
l'insussistenza di posti vacanti che sia frutto proprio dell'omissione per la quale il licenziamento è stato ritenuto illegittimo. Ciò posto il trasferimento della ricorrente in quanto non giustificato da ragioni tecnico organizzative riguardanti la sede di provenienza è per ciò solo illegittimo”).
Il Tribunale ha reputato assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione del trasferimento articolati dalla lavoratrice.
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo articolato motivo d'appello la società ha criticato la decisione di prime cure nella parte in cui ha reputato necessaria la sussistenza di esigenze tecnico- produttive giustificatrici del trasferimento anche presso la sede a quo (oltre che presso la sede ad quem), giungendo all'erronea conclusione che il trasferimento dell'odierna appellata non fosse giustificato a causa dell'assenza di ragioni tecnico organizzative riguardanti la sede di provenienza.
Nell'ottica del gravame, la sussistenza delle ragioni giustificatrici rispetto ad entrambe le sedi lavorative (a quo, in Lazio;
ad quem, in Lombardia) sarebbe frutto di un'interpretazione del primo giudice non in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso dell'appellante, il controllo giurisdizionale, che in ogni caso troverebbe il proprio limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, non potrebbe essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore, scelta che, inoltre, non dovrebbe presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità. pag. 6/13 In applicazione di tali principi, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere sufficiente a sorreggere il trasferimento anche la sola “vacanza” nel luogo di destinazione del lavoratore trasferito, oltre che la corrispondenza a criteri di buona fede e correttezza nella scelta della persona da trasferire per farvi fronte. A dire della società, era pacifico che presso lo stabilimento lodigiano di GL vi fosse una posizione vacante lasciata libera, a far data dal 6 febbraio 2024, da “Warehouse Parte_2 administrator employee”, inquadrata nel III Livello del CCNL Logistica. L'attività di
“warehouse administrator” offerta a nel sito di GL era in linea con la CP_1 professionalità maturata dalla stessa nel corso del rapporto di lavoro. Di contro, le altre figure presenti presso il sito Pomezia-NT MB, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, richiedevano tutte il possesso di una laurea in economia e/o in ingegneria e, quindi di un titolo specialistico di cui pacificamente non era in CP_1 possesso.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare di dover attribuire un qualche rilievo alla situazione del sito a quo, la sentenza era comunque erronea, perché le esigenze tecnico- organizzative risultavano sussistenti anche riguardo alla sede di provenienza di
CP_1
Nel caso di specie, era infatti pacifico che a NT MB l'odierna appellata fosse stata addetta esclusivamente all'appalto Telecom, il quale era definitivamente cessato a far data dal 31 ottobre 2022 e con dismissione totale dell'attività di customer care.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, era da reputarsi irrilevante la circostanza che presso l'unità di NT MB fossero presenti dipendenti che svolgevano mansioni di warehouse administrator: non vi sarebbe stata infatti ragione alcune per ritenere che questi ultimi, e non dovessero essere trasferiti CP_1
a GL.
Erroneamente il primo giudice aveva applicato i criteri specificamente previsti in materia di licenziamenti collettivi, in particolare i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 223/91, anche al trasferimento, senza peraltro alcuna certezza- come riconosciuto anche dal Tribunale- che dall'applicazione di tali criteri nella procedura di licenziamento collettivo sarebbe derivata la conservazione del posto di lavoro di a NT MB. CP_1
pag. 7/13 Da ultimo, l'appellante ha evidenziato che era stata effettivamente CP_1 reintegrata presso il sito di NT MB, per essere solo successivamente trasferita a
GL, avendo la società dato corretta esecuzione all'ordine giudiziale di reintegrazione.
Con il secondo motivo d'appello la società ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato alla refusione delle spese di lite che, Pt_1 invece, avrebbero dovuto essere integralmente compensate, alla luce della complessità della vicenda e dei diversi orientamenti giurisprudenziale succedutisi nel tempo rispetto alla sussistenza delle ragioni giustificative del trasferimento ex art. 2103 c.c.
Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Pt_1 trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 24 marzo 2025 si è costituita
[...]
contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e reiterando anche le CP_1 eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
In primo luogo, la lavoratrice ha evidenziato che il proprio trasferimento era da considerarsi illegittimo perché disposto in violazione del CCNL di categoria.
La lavoratrice ha ribadito che il CCNL grafici editoriali stabilisce, infatti, che “I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare in sede sindacale”. Nel caso di specie, non sussistevano, né erano state allegate, le straordinarie esigenze che avrebbero legittimato il trasferimento della ricorrente ultraquarantacinquenne e, in ogni caso, era mancato il previsto confronto sindacale.
In secondo luogo, ha argomentato che il trasferimento era da CP_1 considerarsi illegittimo anche perché adottato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, in quanto l'aver reintegrato la lavoratrice presso l'unità produttiva di
GL costituiva un escamotage finalizzato ad eludere l'ordine giudiziale di reintegra, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
In terzo luogo, ha invocato l'eccezione di giudicato esterno, CP_1 evidenziando che – nel dichiarare illegittimo il proprio licenziamento collettivo- la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1052/2024 aveva appurato la fungibilità delle mansioni svolte dagli impiegati della impiegati presso la commessa Telecom Pt_1
pag. 8/13 rispetto a quelli impiegati in altri appalti. Detto accertamento, secondo l'appellata, doveva ritenersi fare stato anche nel presente giudizio.
Per l'ipotesi in cui i motivi di appello principale fossero stati ritenuti fondati, in via di appello incidentale condizionato ha lamentato che il primo giudice CP_1 aveva a torto affermato che la reintegra effettuata al solo fine di consegnare la lettera di trasferimento fosse una reintegra effettiva, e non una mera finzione finalizzata ad eludere l'ordine giudiziale.
Secondo la statuizione del giudice di prime cure si poneva in contrasto CP_1 con consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “la società datrice deve, in ogni caso, provvedere a ricollocare preliminarmente lo stesso nel luogo ove da ultimo ha svolto la prestazione ed, eventualmente, solo con atto successivo può provvedere a trasferire la risorsa purché in presenza delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Al di fuori di tali condizioni, il trasferimento del lavoratore, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica, sia quale attuazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia in considerazione dell'inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato”.
Tentata inutilmente la conciliazione, all'udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il primo motivo di appello principale è infondato, oltre che per le ragioni già puntualmente esposte dal primo giudice (che resistono alle critiche dell'appellante), anche per quelle che di seguono si espongono.
Ad avviso del Collegio, in fatto, merita innanzitutto di essere stigmatizzato il contesto in cui il trasferimento oggetto di causa è stato disposto: la misura datoriale è stata infatti adottata nello stesso giorno in cui la lavoratrice in forza di una CP_1 pronuncia giudiziale che aveva dichiarato illegittimo il suo licenziamento ed ordinato a la reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, aveva ripreso servizio Pt_1 presso la sede laziale alla quale era adibita, e presso la quale, di fatto, dopo l'ordine di reintegra non ha mai effettivamente prestato attività. CP_1
Il trasferimento oggetto di causa, comunicato con lettera del 10.1.2024 (cfr. doc.
21 fascicolo , era sì destinato ad avere effetto dal successivo 12.2.2024, ma CP_1
pag. 9/13 – nel comunicare il trasferimento- ha anche provveduto ad esonerare la lavoratrice Pt_1 dal rendere la prestazione lavorativa presso la sede a quo, sino al trasferimento presso il sito lodigiano.
Così facendo, di fatto, l'ordine di reintegrazione non ha mai avuto concreta attuazione.
Inoltre, ad avviso del Collegio, al fine di verificare se il trasferimento sia stato disposto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza che la stessa Pt_1 riconosce dover essere operanti nella selezione del lavoratore destinatario del trasferimento, vanno parimenti stigmatizzati gli eloquenti precedenti giudiziari intercorsi tra le parti, di cui pure il primo giudice ha dato conto;
precedenti che hanno dichiarato l'illegittimità delle molteplici iniziative datoriali tese ad interrompere il rapporto di lavoro con e/o a disporne l'allontanamento dalla sede di NT CP_1
MB.
Ciò premesso in fatto, rispetto a quanto argomentato dal primo giudice in diritto va precisato che, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
(pure richiamato in sede di discussione dalla difesa della lavoratrice), “il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. lav. comporta che vada anche reimmesso nell'unità produttiva in cui era già occupato, mentre per un suo trasferimento ad altra unità produttiva, disposto in via sostanzialmente contestuale, non
è sufficiente la sussistenza delle ragioni imprenditoriali (tecniche, organizzative e produttive) di cui all'art. 2103 c.c., essendo necessario che sia anche comprovata la inutilizzabilità, dell'interessato, nella sede di originaria appartenenza, inutilizzabilità che però non può essere rappresentata dalla assunzione, medio tempore, di altro lavoratore in via sostitutiva, o dalla soppressione della posizione lavorativa già ricoperta” (Cass., 10/07/2024, n.18892).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, per disporre il trasferimento della lavoratrice reintegrata, non è sufficiente la dimostrazione della cessazione dell'appalto cui la stessa, prima di essere licenziata, era addetta, ove sia possibile comunque impiegarla presso la sede di provenienza.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha scrutinato le condizioni della sede a quo, in quanto nel caso di lavoratore reintegrato giudiziale all'esito di declaratoria pag. 10/13 giudiziale di illegittimità del licenziamento, sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare l'inutilizzabilità nella sede di provenienza del lavoratore;
onere che nel caso di specie il Collegio non reputa assolto.
Ed infatti, come riconosciuto dalla stessa e come sottolineato dal primo Pt_1 giudice, nel gennaio 2024 nella sede di santa MB vi erano dipendenti che svolgevano mansioni di warehouse administrator, oltre che attività amministrative connesse all'attività di magazzino.
La presenza di impiegati addetti all'attività di magazzino è stata del resto acclarata dal primo giudice tramite un'accurata e ben valutata istruttoria testimoniale
(cfr. in particolare le dichiarazioni del teste riportate in sentenza) ed Tes_1 emerge anche dall'organigramma prodotto dalla stessa , dal quale risulta la Pt_1 presenza di impiegati aventi il medesimo inquadramento contrattuale di CP_1 operativi nel sito di NT MB a gennaio 2024 (cfr. doc. 22 fascicolo . Pt_1
A dette attività amministrative di magazzino, a maggior ragione considerando lo jus variandi come disciplinato dall'art. 2103 c.c., ben avrebbe potuto e dovuto essere adibita, in luogo di altri, l'odierna appellata, che già aveva svolto, per , mansioni Pt_1 analoghe;
adibizione doverosa, stante l'obbligo di di dare corretta esecuzione Pt_1 all'ordine di reintegrazione giudiziale.
Il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare la non utilizzabilità di CP_1
a NT MB in mansioni impiegatizie compatibili con il livello di inquadramento della lavoratrice è di per sé sufficiente a giustificare la declaratoria di illegittimità del trasferimento resa dal primo giudice.
Peraltro, con ordine di argomentazioni autonomamente idoneo a sorreggere detta decisione, va evidenziato che ad analogo approdo decisionale si giunge anche scrutinando l'eccezione di violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza nella selezione del lavoratore da trasferire, eccezione reiterata dall'appellata in questa sede.
Se è senz'altro vero che in materia di trasferimento il sindacato del giudice non può spingersi a valutare il merito dell'iniziativa imprenditoriale e che- per gli “ordinari” trasferimenti ex art. 2103 c.c. – il trasferimento, per essere legittimo, non deve essere una soluzione obbligata, è pur vero che la misura datoriale, anche con riguardo pag. 11/13 all'individuazione del destinatario del cambio di sede, deve in ogni caso essere improntata a correttezza e buona fede;
cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Ed infatti, soprattutto considerata la peculiarità della situazione come risultante dai precedenti giudiziari sopra ricordati, non ha chiarito perché la scelta del Pt_1 soggetto da trasferire sia ricaduta proprio su (beneficiaria di un -ennesimo- CP_1 obbligo di reintegra presso la sede di NT MB), in luogo di altri dipendenti aventi inquadramento contrattuale compatibile, ex art. 2103 c.c., con quello dell'appellata.
Se infatti deve escludersi la violazione del procedimento dell'art. 41 CCNL- “I lavoratori di età superiore ai 50 se uomini, e 45 se donne, potranno essere trasferiti in un'altra sede solo in casi eccezionali da esaminare a richiesta del lavoratore in sede sindacale”- paventata da (in assenza di richiesta di attivazione della CP_1 procedura sindacale da parte dell'interessata), è pur vero che la norma voluta dalle parti sociali esprime la volontà e la consapevolezza di porre particolare attenzione alla posizione dei lavoratori meno giovani (in quanto, secondo l'id quoad plerumque accidit, all'avanzare dell'età aumenta la possibilità che siano esistenti legami familiari e sociali tali da rendere per il lavoratore in concreto più oneroso, non solo economicamente, affrontare che un trasferimento).
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
La regolazione delle spese del primo grado è stata correttamente effettuata dal primo giudice secondo il principio di soccombenza.
La Corte non ravvisa i presupposti per procedere all'invocata compensazione ex art. 92 c.p.c. (tanto più che l'appellante si limita ad allegare contrasti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione dell'art. 2103 c.c. senza tuttavia fornire alcuna indicazione esemplificativa dell'esistenza e della natura di detto contrasto).
Ogni altro motivo di appello, anche incidentale, è assorbito.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante principale.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e pag. 12/13 rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3772/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado, liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 12/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
IO AU RA TO
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 84/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
IO AU Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA TO Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 3772/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.7.2024, est. GL, promossa da
(C.F. e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Bernardo ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio Legale IN e Associati, IL FA & GA LLP, in Milano, via
HE ZI n. 2
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AN FI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Galilei n. 45
Appellata in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“in riforma integrale dell'impugnata Sentenza n. 3772/2024, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa
RA AN GL, pubblicata in data 26 luglio 2024 ed in accoglimento delle domande formulate nella Memoria ex art. 416 c.p.c. depositata da Parte_1 nell'ambito del giudizio sub R.G. 803/2024, nonché delle domande di cui al
[...] presente Ricorso in appello ed in particolare: in via principale: respingere integralmente le domande formulate dalla sig.ra CP_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi esposti nella Memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese di lite del doppio grado.
In via istruttoria: Si ripropongono, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346
c.p.c., tutte le istanze istruttorie contenute nella Memoria difensiva del primo grado di giudizio di (pag. 32 Memoria difensiva 1^ grado All. Parte_1 Pt_1
B) ed eventualmente presenti nei Verbali di udienza (All. C), che devono intendersi qui integralmente ritrascritte”;
per l'appellata e appellante in via incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita rigettare l'appello ex adverso proposto poiché in fondato in fatto e diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello ex adverso proposti , in accoglimento dell'appello incidentale, confermare in ogni caso le statuizioni portate dalla impugnata sentenza.
Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3772/2024 il Tribunale di Milano, dopo avere esperito istruttoria orale, ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
– di seguito anche solo e ha così statuito: “accerta e dichiara
[...] Pt_1
l'illegittimità del trasferimento della signora disposto con lettera del 10 CP_1 gennaio 2024 presso la sede Ceva di GL (LO) e per l'effetto condanna la resistente a riassegnare la lavoratrice alla sede di provenienza (Pomezia-NT
MB) nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in mansioni equivalenti”; il
Tribunale ha anche condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha in primo luogo ricostruito gli antefatti processuali della presente controversia, osservando che:
dipendente di da gennaio 2001, a partire dal CP_1 Parte_1
2016 aveva ricoperto il ruolo di responsabile/coordinatore del call center nell'ambito del servizio Customer Care;
pag. 2/13 -in data 22 marzo 2018 era stata licenziata per soppressione del posto CP_1 di lavoro, e ciò mentre era ancora in corso procedura di licenziamento collettivo attivata dalla società;
- detto (primo) licenziamento era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale, con condanna di alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di Parte_1 lavoro. La sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello;
- in data 3 maggio 2019, in forza di detta sentenza, la società aveva provveduto a reintegrare specificando però che il posto dalla stessa precedentemente CP_1 occupato presso la filiale di NT MB, via degli Agrostemmi, era stato soppresso e che pertanto la stessa veniva collocata presso l'unità locale di Verona, nella commessa con mansioni di impiegata addetta al call center, part time al 75%; Controparte_2
-la lavoratrice aveva impugnato la decisione datoriale e il Tribunale (dapprima in sede cautelare e poi all'esito di giudizio di merito con sentenza n. 2264/2020) aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento datoriale, ordinando alla società di riassegnare alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti CP_1 presso la sede di santa MB;
-in esecuzione dell'ordine giudiziale aveva assegnato la Parte_1 lavoratrice a mansioni di addetta al call center outbound presso la commessa Telecom;
-a seguito di un nuovo ricorso con cui aveva lamentato che, con detta CP_1 assegnazione, si era verificato un demansionamento, le parti avevano stipulato un accordo transattivo in cui era stato stabilito che la lavoratrice sarebbe stata assegnata all'unità di NT MB;
-in data 24/10/2022 la società aveva avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo presso l'unità produttiva di Pomezia, via Ardeatina, e con lettera del 3/2/2023 aveva intimato il licenziamento anche alla ricorrente;
- con sentenza n. 4327/23 il Tribunale di Milano, confermata dalla sentenza n.
1052/2024 di questa Corte, era stata accolta l'impugnazione di avverso CP_1 quest'ultimo provvedimento espulsivo, dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori eccedentari;
-all'esito di detta pronuncia, la lavoratrice era stata invitata a prendere servizio presso la sede laziale di via degli Agrostemmi. Tuttavia, lo stesso giorno in cui ella pag. 3/13 aveva ripreso servizio – 10 gennaio 2024- le aveva consegnato una lettera di Pt_1 trasferimento del seguente tenore: “con la presente siamo a comunicarLe la determinazione della Società di procedere – a norma dell'art. 2103 c.c. e del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali e multimediali applicato al Suo rapporto di lavoro – al Suo trasferimento presso il sito produttivo di GL (LO), Strada Codognese, n. 234,
CAP 26867, con effetto dal 12 febbraio 2024. Per quanto già qui dovuto, le ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese a detto provvedimento risiedono nella valutazione imprenditoriale della Società di ricoprire la postazione lavorativa che sarà ivi disponibile, con un dipendente dotato di una professionalità, competenze e pregressa esperienza lavorativa in linea con il suo profilo, percorso professionale e qualifica, anche al fine di minimizzare l'impatto sulla produttività dei servizi oggetto delle varie commesse in essere in detto sito produttivo)”; contestualmente la lavoratrice veniva esonerata dal prestare servizio sino all'11.2.2024.
Così riepilogati gli antefatti processuali ritenuti rilevanti, il Tribunale ha accolto il ricorso di argomentando come segue: CP_1 in linea generale, l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegrazione in servizio a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad un'altra unità produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive;
non è quindi di per sé decisiva, per escludere l'effettività dell'adempimento dell'ordine di reintegra, la circostanza che il trasferimento sia stato disposto lo stesso giorno della ripresa di servizio presso la sede a quo, dovendo viceversa accertarsi se siano o meno sussistenti i presupposti di cui all'art. 2103 c.c.; le ragioni giustificatrici del trasferimento debbono sussistere sia presso la sede a quo, che presso la sede ad quem, e nel momento in cui detto trasferimento viene deciso;
nel caso di specie, la società aveva giustificato il trasferimento con la cessazione dell'appalto Telecom al quale la stessa era adibita prima del licenziamento e CP_1
pag. 4/13 che vedeva svolgere presso il sito di Pomezia le attività di logistica e presso quello di
NT MB il servizio di customer care (servizio, quest'ultimo, presso il quale era impiegata;
CP_1
i testi esaminati in corso di causa avevano confermato che l'appalto Telecom era cessato e- sia pure in modo non univoco- che il servizio di customer care (per il cliente
Telecom, ma anche per i restanti committenti di era ormai svolto solo a Pt_1
GL. I testi avevano anche confermato che presso le sedi laziali continuava a Pt_1 gestire un'attività di magazzino per altri clienti;
presso la sede di GL, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di CP_1 warehouse administration employee e la stessa aveva dato atto che, nel corso Pt_1 della propria carriera, aveva già svolto mansioni di operatrice amministrativa CP_1 di magazzino, con ciò riconoscendo che la ricorrente potesse astrattamente essere impiegata tanto in attività amministrative di magazzino, quanto in attività di customer care (avendole svolte entrambe presso ); Pt_1 alla luce dell'istruttoria svolta, risultava provato che nel sito laziale di NT
MB operavano “figure professionali fungibili rispetto alla professionalità maturata dalla ricorrente e, nella sostanza, chiamate a svolgere mansioni del tutto sovrapponibili
a quelle che la signora dovrebbe svolgere a GL”; CP_1 la società aveva affermato di non poter impiegare a NT MB in CP_1 quanto presso detto sito non vi erano posti vacanti e anzi, negli anni, vi erano state varie riduzioni di organico. Dette circostanze, pur non contestate, non erano idonee a giustificare il trasferimento a GL della ricorrente, in quanto trascurava Pt_1 che- come rilevato dalla sentenza di questa Corte che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta- la platea dei lavoratori impiegati a NT MB era frutto di una selezione illegittima (“Ritenere che non vi sia possibilità di un riutilizzo della ricorrente in quanto non vi sono posti vacanti, è ragionamento che (…) omette di considerare un passaggio fondamentale, ovvero che
l'attuale organico è frutto di un'operazione non legittima (…) la ritenuta inutilizzabilità
[della lavoratrice] è frutto del mancato confronto tra i lavoratori e quindi di una operazione che non ha potuto garantire e dimostrare che laddove il confronto ci fosse stato, la signora sarebbe stata, egualmente, licenziata con salvezza dei CP_1
pag. 5/13 rapporti lavorativi dei colleghi (…)La signora è stata trasferita perché non CP_1 utilmente occupabile a Pomezia e in assenza di posti vacanti, ma tale assenza era riconducibile ad un assetto che la società ha raggiunto omettendo un confronto tra lavoratori i cui esiti non sono conoscibili, ma che non possono, in assoluto escludere che se espletato avrebbe salvato la ricorrente. L'utilizzabilità della risorsa da reintegrare non può essere valutata con riferimento alla situazione aziendale frutto di un'operazione errata e illegittima. La giurisprudenza sopra richiamata ammette
l'adibizione ad altre mansioni e finanche il trasferimento del lavoratore illegittimamente licenziato, ma in tali possibilità non può essere ricompresa
l'insussistenza di posti vacanti che sia frutto proprio dell'omissione per la quale il licenziamento è stato ritenuto illegittimo. Ciò posto il trasferimento della ricorrente in quanto non giustificato da ragioni tecnico organizzative riguardanti la sede di provenienza è per ciò solo illegittimo”).
Il Tribunale ha reputato assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione del trasferimento articolati dalla lavoratrice.
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo articolato motivo d'appello la società ha criticato la decisione di prime cure nella parte in cui ha reputato necessaria la sussistenza di esigenze tecnico- produttive giustificatrici del trasferimento anche presso la sede a quo (oltre che presso la sede ad quem), giungendo all'erronea conclusione che il trasferimento dell'odierna appellata non fosse giustificato a causa dell'assenza di ragioni tecnico organizzative riguardanti la sede di provenienza.
Nell'ottica del gravame, la sussistenza delle ragioni giustificatrici rispetto ad entrambe le sedi lavorative (a quo, in Lazio;
ad quem, in Lombardia) sarebbe frutto di un'interpretazione del primo giudice non in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso dell'appellante, il controllo giurisdizionale, che in ogni caso troverebbe il proprio limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, non potrebbe essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore, scelta che, inoltre, non dovrebbe presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità. pag. 6/13 In applicazione di tali principi, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere sufficiente a sorreggere il trasferimento anche la sola “vacanza” nel luogo di destinazione del lavoratore trasferito, oltre che la corrispondenza a criteri di buona fede e correttezza nella scelta della persona da trasferire per farvi fronte. A dire della società, era pacifico che presso lo stabilimento lodigiano di GL vi fosse una posizione vacante lasciata libera, a far data dal 6 febbraio 2024, da “Warehouse Parte_2 administrator employee”, inquadrata nel III Livello del CCNL Logistica. L'attività di
“warehouse administrator” offerta a nel sito di GL era in linea con la CP_1 professionalità maturata dalla stessa nel corso del rapporto di lavoro. Di contro, le altre figure presenti presso il sito Pomezia-NT MB, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, richiedevano tutte il possesso di una laurea in economia e/o in ingegneria e, quindi di un titolo specialistico di cui pacificamente non era in CP_1 possesso.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare di dover attribuire un qualche rilievo alla situazione del sito a quo, la sentenza era comunque erronea, perché le esigenze tecnico- organizzative risultavano sussistenti anche riguardo alla sede di provenienza di
CP_1
Nel caso di specie, era infatti pacifico che a NT MB l'odierna appellata fosse stata addetta esclusivamente all'appalto Telecom, il quale era definitivamente cessato a far data dal 31 ottobre 2022 e con dismissione totale dell'attività di customer care.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, era da reputarsi irrilevante la circostanza che presso l'unità di NT MB fossero presenti dipendenti che svolgevano mansioni di warehouse administrator: non vi sarebbe stata infatti ragione alcune per ritenere che questi ultimi, e non dovessero essere trasferiti CP_1
a GL.
Erroneamente il primo giudice aveva applicato i criteri specificamente previsti in materia di licenziamenti collettivi, in particolare i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 223/91, anche al trasferimento, senza peraltro alcuna certezza- come riconosciuto anche dal Tribunale- che dall'applicazione di tali criteri nella procedura di licenziamento collettivo sarebbe derivata la conservazione del posto di lavoro di a NT MB. CP_1
pag. 7/13 Da ultimo, l'appellante ha evidenziato che era stata effettivamente CP_1 reintegrata presso il sito di NT MB, per essere solo successivamente trasferita a
GL, avendo la società dato corretta esecuzione all'ordine giudiziale di reintegrazione.
Con il secondo motivo d'appello la società ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato alla refusione delle spese di lite che, Pt_1 invece, avrebbero dovuto essere integralmente compensate, alla luce della complessità della vicenda e dei diversi orientamenti giurisprudenziale succedutisi nel tempo rispetto alla sussistenza delle ragioni giustificative del trasferimento ex art. 2103 c.c.
Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Pt_1 trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 24 marzo 2025 si è costituita
[...]
contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e reiterando anche le CP_1 eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
In primo luogo, la lavoratrice ha evidenziato che il proprio trasferimento era da considerarsi illegittimo perché disposto in violazione del CCNL di categoria.
La lavoratrice ha ribadito che il CCNL grafici editoriali stabilisce, infatti, che “I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare in sede sindacale”. Nel caso di specie, non sussistevano, né erano state allegate, le straordinarie esigenze che avrebbero legittimato il trasferimento della ricorrente ultraquarantacinquenne e, in ogni caso, era mancato il previsto confronto sindacale.
In secondo luogo, ha argomentato che il trasferimento era da CP_1 considerarsi illegittimo anche perché adottato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, in quanto l'aver reintegrato la lavoratrice presso l'unità produttiva di
GL costituiva un escamotage finalizzato ad eludere l'ordine giudiziale di reintegra, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
In terzo luogo, ha invocato l'eccezione di giudicato esterno, CP_1 evidenziando che – nel dichiarare illegittimo il proprio licenziamento collettivo- la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1052/2024 aveva appurato la fungibilità delle mansioni svolte dagli impiegati della impiegati presso la commessa Telecom Pt_1
pag. 8/13 rispetto a quelli impiegati in altri appalti. Detto accertamento, secondo l'appellata, doveva ritenersi fare stato anche nel presente giudizio.
Per l'ipotesi in cui i motivi di appello principale fossero stati ritenuti fondati, in via di appello incidentale condizionato ha lamentato che il primo giudice CP_1 aveva a torto affermato che la reintegra effettuata al solo fine di consegnare la lettera di trasferimento fosse una reintegra effettiva, e non una mera finzione finalizzata ad eludere l'ordine giudiziale.
Secondo la statuizione del giudice di prime cure si poneva in contrasto CP_1 con consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “la società datrice deve, in ogni caso, provvedere a ricollocare preliminarmente lo stesso nel luogo ove da ultimo ha svolto la prestazione ed, eventualmente, solo con atto successivo può provvedere a trasferire la risorsa purché in presenza delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Al di fuori di tali condizioni, il trasferimento del lavoratore, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica, sia quale attuazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia in considerazione dell'inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato”.
Tentata inutilmente la conciliazione, all'udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il primo motivo di appello principale è infondato, oltre che per le ragioni già puntualmente esposte dal primo giudice (che resistono alle critiche dell'appellante), anche per quelle che di seguono si espongono.
Ad avviso del Collegio, in fatto, merita innanzitutto di essere stigmatizzato il contesto in cui il trasferimento oggetto di causa è stato disposto: la misura datoriale è stata infatti adottata nello stesso giorno in cui la lavoratrice in forza di una CP_1 pronuncia giudiziale che aveva dichiarato illegittimo il suo licenziamento ed ordinato a la reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, aveva ripreso servizio Pt_1 presso la sede laziale alla quale era adibita, e presso la quale, di fatto, dopo l'ordine di reintegra non ha mai effettivamente prestato attività. CP_1
Il trasferimento oggetto di causa, comunicato con lettera del 10.1.2024 (cfr. doc.
21 fascicolo , era sì destinato ad avere effetto dal successivo 12.2.2024, ma CP_1
pag. 9/13 – nel comunicare il trasferimento- ha anche provveduto ad esonerare la lavoratrice Pt_1 dal rendere la prestazione lavorativa presso la sede a quo, sino al trasferimento presso il sito lodigiano.
Così facendo, di fatto, l'ordine di reintegrazione non ha mai avuto concreta attuazione.
Inoltre, ad avviso del Collegio, al fine di verificare se il trasferimento sia stato disposto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza che la stessa Pt_1 riconosce dover essere operanti nella selezione del lavoratore destinatario del trasferimento, vanno parimenti stigmatizzati gli eloquenti precedenti giudiziari intercorsi tra le parti, di cui pure il primo giudice ha dato conto;
precedenti che hanno dichiarato l'illegittimità delle molteplici iniziative datoriali tese ad interrompere il rapporto di lavoro con e/o a disporne l'allontanamento dalla sede di NT CP_1
MB.
Ciò premesso in fatto, rispetto a quanto argomentato dal primo giudice in diritto va precisato che, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
(pure richiamato in sede di discussione dalla difesa della lavoratrice), “il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. lav. comporta che vada anche reimmesso nell'unità produttiva in cui era già occupato, mentre per un suo trasferimento ad altra unità produttiva, disposto in via sostanzialmente contestuale, non
è sufficiente la sussistenza delle ragioni imprenditoriali (tecniche, organizzative e produttive) di cui all'art. 2103 c.c., essendo necessario che sia anche comprovata la inutilizzabilità, dell'interessato, nella sede di originaria appartenenza, inutilizzabilità che però non può essere rappresentata dalla assunzione, medio tempore, di altro lavoratore in via sostitutiva, o dalla soppressione della posizione lavorativa già ricoperta” (Cass., 10/07/2024, n.18892).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, per disporre il trasferimento della lavoratrice reintegrata, non è sufficiente la dimostrazione della cessazione dell'appalto cui la stessa, prima di essere licenziata, era addetta, ove sia possibile comunque impiegarla presso la sede di provenienza.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha scrutinato le condizioni della sede a quo, in quanto nel caso di lavoratore reintegrato giudiziale all'esito di declaratoria pag. 10/13 giudiziale di illegittimità del licenziamento, sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare l'inutilizzabilità nella sede di provenienza del lavoratore;
onere che nel caso di specie il Collegio non reputa assolto.
Ed infatti, come riconosciuto dalla stessa e come sottolineato dal primo Pt_1 giudice, nel gennaio 2024 nella sede di santa MB vi erano dipendenti che svolgevano mansioni di warehouse administrator, oltre che attività amministrative connesse all'attività di magazzino.
La presenza di impiegati addetti all'attività di magazzino è stata del resto acclarata dal primo giudice tramite un'accurata e ben valutata istruttoria testimoniale
(cfr. in particolare le dichiarazioni del teste riportate in sentenza) ed Tes_1 emerge anche dall'organigramma prodotto dalla stessa , dal quale risulta la Pt_1 presenza di impiegati aventi il medesimo inquadramento contrattuale di CP_1 operativi nel sito di NT MB a gennaio 2024 (cfr. doc. 22 fascicolo . Pt_1
A dette attività amministrative di magazzino, a maggior ragione considerando lo jus variandi come disciplinato dall'art. 2103 c.c., ben avrebbe potuto e dovuto essere adibita, in luogo di altri, l'odierna appellata, che già aveva svolto, per , mansioni Pt_1 analoghe;
adibizione doverosa, stante l'obbligo di di dare corretta esecuzione Pt_1 all'ordine di reintegrazione giudiziale.
Il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare la non utilizzabilità di CP_1
a NT MB in mansioni impiegatizie compatibili con il livello di inquadramento della lavoratrice è di per sé sufficiente a giustificare la declaratoria di illegittimità del trasferimento resa dal primo giudice.
Peraltro, con ordine di argomentazioni autonomamente idoneo a sorreggere detta decisione, va evidenziato che ad analogo approdo decisionale si giunge anche scrutinando l'eccezione di violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza nella selezione del lavoratore da trasferire, eccezione reiterata dall'appellata in questa sede.
Se è senz'altro vero che in materia di trasferimento il sindacato del giudice non può spingersi a valutare il merito dell'iniziativa imprenditoriale e che- per gli “ordinari” trasferimenti ex art. 2103 c.c. – il trasferimento, per essere legittimo, non deve essere una soluzione obbligata, è pur vero che la misura datoriale, anche con riguardo pag. 11/13 all'individuazione del destinatario del cambio di sede, deve in ogni caso essere improntata a correttezza e buona fede;
cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Ed infatti, soprattutto considerata la peculiarità della situazione come risultante dai precedenti giudiziari sopra ricordati, non ha chiarito perché la scelta del Pt_1 soggetto da trasferire sia ricaduta proprio su (beneficiaria di un -ennesimo- CP_1 obbligo di reintegra presso la sede di NT MB), in luogo di altri dipendenti aventi inquadramento contrattuale compatibile, ex art. 2103 c.c., con quello dell'appellata.
Se infatti deve escludersi la violazione del procedimento dell'art. 41 CCNL- “I lavoratori di età superiore ai 50 se uomini, e 45 se donne, potranno essere trasferiti in un'altra sede solo in casi eccezionali da esaminare a richiesta del lavoratore in sede sindacale”- paventata da (in assenza di richiesta di attivazione della CP_1 procedura sindacale da parte dell'interessata), è pur vero che la norma voluta dalle parti sociali esprime la volontà e la consapevolezza di porre particolare attenzione alla posizione dei lavoratori meno giovani (in quanto, secondo l'id quoad plerumque accidit, all'avanzare dell'età aumenta la possibilità che siano esistenti legami familiari e sociali tali da rendere per il lavoratore in concreto più oneroso, non solo economicamente, affrontare che un trasferimento).
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
La regolazione delle spese del primo grado è stata correttamente effettuata dal primo giudice secondo il principio di soccombenza.
La Corte non ravvisa i presupposti per procedere all'invocata compensazione ex art. 92 c.p.c. (tanto più che l'appellante si limita ad allegare contrasti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione dell'art. 2103 c.c. senza tuttavia fornire alcuna indicazione esemplificativa dell'esistenza e della natura di detto contrasto).
Ogni altro motivo di appello, anche incidentale, è assorbito.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante principale.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e pag. 12/13 rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3772/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado, liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 12/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
IO AU RA TO
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