Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 248/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Parte_1 CodiceFiscale_1
LO (c.f. ), con domicilio eletto in Bari alla via Q. Sella n. CodiceFiscale_2
5,
pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(partita IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Vittorio Russi (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_3
Bari, al C.so Vittorio Emanuele n. 60,
pec: Email_2
già partita IVA Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Silvia Santi (c.f. ) e dall'Avv. Emilio Petruzzi (c.f. CodiceFiscale_4 [...]
, con domicilio eletto in Locorotondo alla via Sierra n. 9, C.F._5
pec: Email_4
APPELLATE
(partita IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_3
Elena Maria Montanaro (c.f. ), con domicilio eletto in Torino in CodiceFiscale_6 via Collegno 47
pec: Email_5
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
(partita IVA GR ), con sede in KAVALA Controparte_5 P.IVA_4
(Grecia – Macedonia Orientale e Tracia) – in persona del Presidente, Amministratore
e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' Avv. Alfredo Pasanisi (c.f.
[...]
) e dall'Avv. Bernardino Pasanisi (c.f. ), con C.F._7 CodiceFiscale_8 domicilio eletto in Bari – Via Abbrescia 102 – presso l'Avv. Giovanni Schiavoni,
pec: Email_6
pec: Email_7
pec: Email_8
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 204/2021 del 15 gennaio 2021, notificata il
21 gennaio 2021, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG
4605/2010, notificata in data 21 gennaio 2021. Appello del 17 febbraio 2021
Conclusioni: All'udienza del 10 maggio 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva Parte_1 in giudizio tutte le parti odierne appellate, chiedendo accertarsi le loro rispettive responsabilità in merito all'infortunio subito durante la navigazione, ovvero: responsabilità contrattuale (per ai sensi dell'art. Controparte_6
93 d.lgs. 206/2005 quali organizzatrice e venditrice del viaggio), CP_7
pag. 2/12 quale armatore o noleggiatore della nave ai sensi dell'art. 265 cod. CP nav.) ovvero extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. A fondamento della domanda esponeva che in data 29.4.2009, alle ore 11.30 circa, mentre era trasportata sulla nave traghetto Panagia Thassou, era caduta, in quanto il corridoio laterale sinistro, unico accessibile ai passeggeri, era ingombro di grosse funi da ormeggio ivi abbandonate, riportando serie lesioni personali con postumi permanenti.
Le parti convenute, costituitesi, proponevano eccezioni pregiudiziali di rito e di merito mirate al rigetto della domanda. Esaurita l'attività istruttoria (prove orali e
CTU per accertare natura ed entità delle lesioni riportate dall'attrice), la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva rigettata e le spese compensate.
Rilevava il Giudice che vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, le parti avevano l'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte o che vi fossero stati fatti tali (caso fortuito o forza maggiore) tali da interrompere il nesso di causalità. Nel caso di specie, la danneggiata avrebbe dovuto provare il danno patito e il nesso causale tra la lesione subita e l'attività dei convenuti e questi ultimi il fatto interruttivo del detto nesso, ovvero la condotta della danneggiata quale causa esclusiva del sinistro.
Poiché dall'istruttoria erano risultati elementi tali da escludere la responsabilità di tutti i convenuti, in quanto inidonea, di per sé, a cagionare il danno, la domanda veniva rigettata.
3: secondo grado del giudizio
3.1: appello della signora Pt_1
Proponeva appello , sottolineando come il Tribunale greco Parte_1 competente ( ) avesse condannato il Comandante ed il primo ufficiale della CP motonave su cui avvenne l'infortunio a seguito della denuncia sporta dalla signora
. Pt_1
Nel merito, riteneva la sentenza viziata sostenendo che la documentazione esibita, le risultanze delle prove orali e la CTU avessero fornito pieno fondamento alla domanda.
pag. 3/12 Il Tribunale, infatti, pur affermando la natura contrattuale della domanda, non aveva considerato che incombeva sui convenuti la prova liberatoria, ovvero la esclusiva responsabilità della danneggiata, senza considerare che proprio in virtù della regola del “più probabile che non” – richiamata in sentenza – se le controparti avessero adempiuto correttamente ai loro obblighi contrattuali l'incidente non si sarebbe verificato, obblighi consistenti per gli organizzatori nell'utilizzare imprese idonee e per l' armatore in quello di rispettare le regole della navigazione e tutelare l'incolumità dei passeggeri.
La sentenza veniva censurata anche nella parte in cui alcuni testi erano stati ritenuti più attendibili di altri, tralasciando la intervenuta sentenza emessa in sede penale, a conferma della responsabilità dei soggetti responsabili della navigazione.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del gravame e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, integralmente trascritte al punto I dell'appello.
3.2: costituzione in giudizio della Controparte_8
Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva l'avvenuta estinzione della CP_1 stessa sin dal 1.6.2019. In via preliminare, pertanto, chiedeva ne venisse disposta l'estromissione.
In via gradata, chiedeva il rigetto del gravame e di ogni domanda proposta nei suoi confronti, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie, dalle quali era emersa come condotta della attrice fosse stata di per sé stessa causa esclusiva e sufficiente del danno per cui era causa. Quanto alla omessa comparizione del legale rappresentante dell' , che l'appellante CP_1 riteneva di utilizzare a conferma dei capi di interpello, rappresentava come la stessa fosse stata giustificata e come successivamente, sia pur presente in aula,
l'interrogatorio non venne esperito. Sottolineava infine come l' Associazione si fosse limitata a fornire alla le indicazioni di massima per la realizzazione del CP_4
Tour secondo le richieste e aspettative dei soci, rimettendone la materiale realizzazione e definizione alla ridetta società, non potendosi ravvisare, pertanto, alcuna responsabilità nella convenuta relativamente al danno occorso riconducibile alla mera promozione del viaggio de quo. Ribadiva inoltre come l' escursione durante la quale venne riportato l'infortunio non era neppure prevista nel programma di pag. 4/12 viaggio, essendo meramente facoltativa. Concludeva infine per il rigetto del gravame, vinte le spese.
3.3: costituzione in giudizio di CP_4
Si costituiva in giudizio la , in persona del socio unico della cessata società CP_4
evidenziando come la società fosse stata cancellata dal registro Controparte_4 delle imprese già nel corso del giudizio di primo grado, circostanza non dichiarata. Né poteva essere chiamato a rispondere l'unico socio, atteso che la società si era sciolta con una perdita, esaurita la fase liquidatoria, di circa €uro 25.000,00.
Nel merito, ribadiva come la fosse stata del tutto estranea non solo CP_4 all' organizzazione dell'escursione navale nel corso della quale sui sarebbe verificato l'incidente, tanto che il biglietto fu acquistato dalla signora direttamente al Pt_1 porto di ER (Grecia) con un contratto diretto tra l'attrice e l'armatore EK
Kavala NG Co. Corretto era stato da parte del Giudice il ragionamento che aveva condotto al rigetto della domanda.
Lì dove la Corte avesse ritenuto accoglibile il gravame, proponeva appello incidentale condizionato, con richiesta di condanna della compagnia assicuratrice
, che in primo grado aveva eccepito l'inoperatività della Controparte_9 polizza stipulata con la Controparte_4
Concludeva pertanto affinché si prendesse atto della cessazione della società e nel merito per il rigetto del gravame e in caso di riforma totale o parziale della sentenza appellata, per la condanna della proponendo in tal Controparte_2 senso appello incidentale condizionato.
3.4: Costituzione della Assicurazioni CP_2
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare la Controparte_2 inammissibilità dell'atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
Nel merito, ribadiva la correttezza della sentenza appellata, concludendo per il rigetto del gravame, avendo il Giudice monocratico fatto buon governo delle prove e della normativa applicabile al caso concreto.
In via subordinata, riproponeva le difese svolte in primo grado e ritenute assorbite dalla sentenza appellata, anche con riferimento alla inoperatività della polizza.
3.5: costituzione in giudizio della Controparte_5 pag. 5/12 In via preliminare deduceva la inammissibilità dell'appello principale, atteso che il Tribunale di Bari, all'esito di un accurato esame delle risultanze istruttorie, aveva individuato la causa esclusiva della caduta della Sig.ra nella sua condotta, Pt_1 compensando le spese, e non erano state evidenziate quali censure venissero mosse alla sentenza appellata.
Riproponeva le domande ed eccezioni non esaminate dal Tribunale e in via subordinata appello incidentale.
In particolare, poiché la domanda era fondata su un contratto di trasporto svoltosi in Grecia e subordinatamente su un preteso fatto illecito che anche in Grecia avrebbe avuto luogo, titoli diversi da quello contrattuale dedotto nei confronti degli altri convenuti, vi era difetto di giurisdizione.
Inoltre, non vi era legittimazione passiva della , atteso che, Controparte_5
Cont come risultava dal biglietto di passaggio esibito dalla difesa di parte attrice, la non era il vettore né era alla data del fatto l'armatrice della motonave “Panagia
Thassou” su cui si verificò l'incidente, eccezioni tempestivamente sollevate.
Proponeva pertanto appello incidentale subordinato concludendo affinché fosse dichiarato inammissibile l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale subordinato, dichiarare la carenza di giurisdizione italiana nei confronti della
[...]
dovendo ritenersi la domanda appartenente alla competenza Controparte_5 giurisdizionale dell' In subordine, dichiarare inammissibile, ovvero CP_10 rigettare, la domanda per carenza di legittimazione passiva, o gradatamente e nell'ordine, perché infondata nel merito ovvero per intervenuta prescrizione la domanda attrice.
Chiedeva infine - in accoglimento dell'appello incidentale – la condanna alle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così definita la posizione delle parti, la Corte, con ordinanza del 4 giugno 2021, rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., spiegata da
Successivamente, all'udienza del 10 maggio 2024, la causa Controparte_2 veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4:Motivi della decisione
pag. 6/12 Rileva la Corte in via preliminare che la comparsa conclusionale depositata dalla difesa di è riferita ad altro giudizio e pertanto non è Controparte_2 utilizzabile ai fini della decisione.
Data per ammissibile la notifica del gravame nei confronti dei soggetti estinti nel corso del giudizio di primo grado, in virtù del principio della ultrattività del mandato, l'appello può essere esaminato nel merito.
Lo stesso è infondato.
In tema di risarcimento del danno, quale sia la fonte, la parte che agisca in giudizio per vedersi riconosciuto il proprio diritto, avendo subito un danno risarcibile, ha l'onere di provare: la condotta del soggetto obbligato;
il nesso di causalità tra la condotta e il danno e solo dopo avere accertato tali condizioni, il quantum del danno richiesto in giudizio.
Nel caso di specie, dalla lettura del fascicolo processuale di primo grado emerge che:
a)= Il sinistro si è verificato su di una nave ormeggiata, di giorno e senza problemi di visibilità;
b)= Il luogo in cui la odierna appellante subì l'infortunio è stato descritto compiutamente in corso di causa come un corridoio di passaggio ingombro da grosse funi di ormeggio.
Al riguardo, un solo teste afferma che le stesse fossero lì gettate alla rinfusa
(LA). Le dichiarazioni rese dagli altri testi, ampiamente riportate nella sentenza di primo grado, sono di altro tenore e per comodità di illustrazione vengono qui riprese:
1)= la cima era spessa, raggomitolata in un cerchio molto ampio, all'interno del quale si poteva mettere il piede per affrontare il passo e non era gettata alla rinfusa ed era visibile ( ; Parte_2
2)= la fune su cui inciampò la signora non si poteva non vedere perché Pt_1 bisognava guardare per terra per affrontare il passo sul pontile del traghetto
( . Per_1
Il solo teste LA afferma che non vi erano indicazioni di divieto o di pericolo, mentre gli altri testi sono di parere opposto:
pag. 7/12 3)= c'era il marinaio che diceva attenzione alla corda ( Parte_2 [...]
). Per_2
Già da tali indicazioni si presume che nel caso di specie, pur potendosi ipotizzare una situazione astratta di pericolo, la stessa era prevedibile (si era su di una nave) ed era comunque segnalata dal personale di bordo.
Quanto al comportamento dell'attrice, al fine di verificare se lo stesso sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta astrattamente ascrivibile ai convenuti in giudizio (per ora unitariamente intesi) e l'evento, ad esclusione del teste
LA ( che nega che la signora avesse il capo rivolto all'indietro per conversare con lui o con altre persone), gli altri sono concordi nell'affermare che:
4)= la stessa al momento in cui è inciampata nella fune aveva il capo rivolto verso la sua destra in quanto cercava una sua conoscente chiamandola insistentemente
( ; Parte_2
5)= la signora stava cercando e chiamando una sua amica, camminando e guardando alle sue spalle. Io le dissi di fare attenzione… nessun altro si fece male
( . Per_1
Orbene, è evidente che nel caso di specie la condotta astrattamente dannosa sarebbe consistita nell'avere sistemato in un luogo di passaggio una grossa fune nautica arrotolata su sé stessa in modo da poter essere attraversata dagli utenti.
Tuttavia, in tema di illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità allorquando la causa sopravvenuta, identificabile anche con la condotta dello stesso danneggiato, sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione1
Orbene, come già evidenziato in sentenza, la condotta della odierna appellante, poco accorta, si pone come causa autonoma dell'evento, atteso che – come emerso dalla istruttoria di primo grado – non vi erano altri fattori esterni tali da fungere da concause (si era di giorno e in piena visibilità, con la nave ormeggiata) nessun altro ebbe a subire conseguenze dalla situazione dei luoghi e pertanto l'impedimento rappresentato dalla fune avrebbe potuto essere superato facendo uso della diligenza necessaria alla particolarità dei luoghi. 1 Cassazione civile, Ordinanza 7 luglio 2022 n. 21563 pag. 8/12 Quanto alla valutazione delle prove, al di là del mero dato numerico (il solo teste LA fornisce dichiarazioni a conforto della tessi della originaria attrice) va ribadito come, rispetto a prove orali contrapposte, le stesse vadano per loro stessa natura sottoposte ad una valutazione di attendibilità.
Ribadito che la testimonianza è una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, la Cassazione, con una recente pronuncia2 ha stabilito principi chiari su come i giudici debbano procedere quando si trovano di fronte a dichiarazioni contrapposte, imponendo al decidente di confrontare attentamente le deposizioni, analizzandone la credibilità in base a criteri ben definiti, quali: attendibilità, alla luce di una serie di circostanze come la vicinanza alla parte
(ad esempio quando si tratta del coniuge, del dipendente, del socio, ecc.), la conoscenza dei fatti, la specificità delle informazioni fornite, anche l'età e il grado culturale. Il magistrato deve valutare la credibilità delle testimonianze anche considerando l'intrinseca congruenza di ciascuna e la loro coerenza con altri elementi di prova presentati durante il processo e la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati. In ogni caso il giudice deve esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o a escludere la credibilità di entrambe.
Nel caso di specie, le prove orali rese in giudizio sono state valutate dal Giudice ed esaminate nella loro congruenza anche con le altre emergenze probatorie.
Le ragioni addotte dalla parte appellante, pertanto, non trovano alcun riscontro nei fatti di causa, atteso che proprio in considerazione della particolare conformazione dei luoghi era richiesta una diligenza maggiore da parte degli utenti.
A tale riguardo, riprendendo le obiezioni riferibili al “più probabile che non” di cui in sentenza, riprese poi da parte appellante a confronto del proprio assunto, si osserva che l'applicazione di tale ragionamento al caso di specie porta a concludere per la conferma della sentenza., atteso che la condotta dell'attrice – ora appellante –
è risultata il più probabile fattore determinante l'evento, ovvero la sua causa più che la conseguenza della condotta del personale di bordo. 2 Cassazione civile, II sezione, ordinanza n. 15270 del 31 maggio 2024 pag. 9/12 Quanto alla rilevanza della sentenza emessa da un tribunale penale estero, la stessa riguarda il medesimo fatto storico, ma attribuito a soggetti terzi non coinvolti nel processo di primo grado, per cui la stessa non poteva né può essere utilizzata a conforto della domanda di parte appellante.
4.1: appello incidentale della . Controparte_5
Con l'appello incidentale la reitera l'eccezione di difetto di CP
Giurisdizione e chiede la riforma delle spese di lite: la questione può ritenersi assorbita, anche per ossequio al principio del giusto processo, nel rigetto dell'appello.
Quanto alla richiesta di riforma delle spese di lite di primo grado, la stessa può essere accolta.
Il rigetto del gravame comporta l'assorbimento di ogni altra questione nonché dell'appello incidentale condizionato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento dell'appello incidentale richiede la riforma del disposto di primo grado in favore della sola , Controparte_5 restando compensate, quelle di primo grado, rispetto alle altre parti che non hanno proposto appello in tal senso.
Quanto alle spese del presente grado, si ritiene equo compensare quelle tra l'appellante e l e la Controparte_8 Controparte_4 atteso che le dette convenute si estinsero nel corso del giudizio di primo grado, sicché la loro evocazione nel presente giudizio, nei termini in cui è avvenuta, avrebbe potuto essere evitata se l'evento fosse stato dichiarato nel corso del giudizio, costituendo queste ragioni gravi tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, che, al contrario, vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore di ed ai valori medi di tariffa, calcolati in base Controparte_5 CP_2 allo scaglione di valore dichiarato da parte appellante, con la specifica che la fase decisionale per la viene liquidata ai valori minimi, atteso il deposito di CP_2 comparsa conclusionale riferita ad altro giudizio.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta pag. 10/12 è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 248/2021, proposta da Parte_1 contro , Controparte_1
già Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , avverso la sentenza n. 204/2021 del 15
[...] Controparte_5 gennaio 2021, notificata il 21 gennaio 2021, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 4605/2010, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese tra l'appellante e l' Controparte_11
[...]
C) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che, come da motivazione, liquida in €uro 11.766,00, oltre CP_2 rimborso forf, CPA ed IVA in misura di legge., se dovuta, sulle somme di condanna;
D) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP
, che, come da motivazione, liquida: quanto al primo grado in €uro
[...]
14.103,00; e quanto al secondo grado in €uro 14.317,00, oltre rimborso forf.,
CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU;
E) Dichiara che sussistono a carico della appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente pag. 11/12 (G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 12/12