TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11767 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, nelle persone dei Magistrati:
AE NO Presidente
Eva Scalfati giudice
Alessio Marfé giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6629/2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
) con gli avv.ti Chef Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
IN e TI SI;
Parte ricorrente
E
(C.F. ) con gli avv.ti SS Paolo, SS Nicoletta CP_1 C.F._2
e SS UC ON;
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in Capri in data 9/04/2011 (atto n. 1, P. I, anno 2011), nel corso del quale sono nate le figlie (nt. a CAPRI il 21/06/2011) ed (nt. a CAPRI Per_1 Per_2 il 26/02/2014) e hanno chiesto la separazione personale alle condizioni indicate nei rispettivi ricorsi a seguito dei quali sono stati iscritti due procedimenti, poi riuniti, N. R.G. 6629/2021 e N. R.G. 18248/2021. All'udienza del 4/04/2022 innanzi al Presidente, comparivano personalmente le parti con i propri rispettivi difensori, che rilevavano che le parti erano state destinatarie, in data 2/04/2022, di un provvedimento ex art. 403 c.p.c. da parte dei Servizi Sociali di Capri (Na), con cui si affidavano le figlie minori agli zii paterni, dott. e , Persona_3 Persona_4 chiedendo breve rinvio in attesa che tale provvedimento fosse revocato o convalidato, anche in attesa dell'audizione delle minori innanzi al tribunale per i Minorenni di Napoli per l'udienza del 18/05/2022. Il Presidente, con successiva ordinanza del 26/06/2022, sciogliendo la riserva dell'udienza del 20/06/2022, dava atto che in data 16/12/2020 era stato instaurato un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, su ricorso del PMM, e vari procedimenti penali, originati da denunce-querele sporte dalle parti reciprocamente, poi, archiviate con provvedimento del GIP in data 23/02/2022. Nell'ambito di tale procedimento, espletata la CTU e supplemento della stessa e acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 13/04/2022, confermava la collocazione delle minori presso gli zii paterni, con sospensione temporanea ed urgente della responsabilità genitoriale delle parti. Inoltre, venivano disposti incontri monitorarti e protetti tra genitori e figlie, percorsi psicoterapeuti per entrambe le parti e percorsi di valutazione neuropsichiatrico-infantile e, in caso di necessità, anche supporto psicologico per le minori. Nella medesima ordinanza, il Presidente disponeva, in primis, la riunione del procedimento n. 18248/2021 al procedimento per cui si procede n. 6629/2021, più antico di ruolo;
poi, autorizzava i coniugi a vivere separati;
confermava i provvedimenti resi dal Tribunale per i Minorenni di Napoli;
poneva a carico dei signori e l'obbligo di corrispondere CP_1 Pt_1 ciascuno, mensilmente, agli zii paterni, affidatari delle minori, quale contributo al loro mantenimento, un assegno mensile di 3.600€ (1.800 € per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese extra assegno e, inoltre, nominava il giudice istruttore. Il giudizio proseguiva, pertanto, innanzi al g.i. e veniva disposto rinvio in attesa della definizione del procedimento de potestate, pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni e del giudizio di reclamo pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, instaurato con ricorso ex art. 708, co.6, c.p.c. Nelle more del procedimento, inoltre, la parte resistente chiedeva emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, cui si associava parte ricorrente, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso. Veniva, quindi, emessa sentenza non definitiva di separazione, pubblicata in data 4/04/2023, e anche l'ordinanza di rimessione sul ruolo per il prosieguo in relazione alle condizioni accessorie. Rimessa la causa sul ruolo, seguivano una serie di rinvii in attesa dell'emanazione dei suddetti provvedimenti del Tribunale per i Minorenni. Con ordinanza del 29/03/2025, il g.i. scioglieva la riserva del 20/03/25 e, letti gli atti del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni, tenuto conto del prosieguo dei percorsi sia delle parti che delle minori presso esperti;
rilevato che le minori avevano mantenuto soltanto il pernotto presso la zia affidataria (venuto a mancare lo zio paterno), in quanto dividevano la settimana in termini pressoché paritari tra il padre e la madre, essendo vicine le abitazioni;
tenuto conto che il Tribunale per i minorenni di Napoli reintegrava i genitori nella responsabilità genitoriale, rimettendo al Tribunale di Napoli, davanti al quale pende la domanda separativa, dal marzo 2021, ogni determinazione in ordine al regime di affidamento delle figlie minori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 disp. att. al c.c.; così provvedeva: dichiarava l'inammissibilità dell'intervento della zia affidataria (atto d'intervenuto depositato in data 18/03/2025); disponeva l'ascolto della minore;
invitava le parti a produrre una relazione aggiornata Per_1 in relazione ai percorsi seguiti. A seguito dell'ascolto della minore, avvenuto all'udienza dell'8/04/2025, con successiva ordinanza del 9/04/2025, il giudice disponeva: l'affidamento condiviso delle minori con domiciliazione privilegiata paterna e, salvo diverso accordo dei genitori, che la madre potesse vedere le figlie secondo un determinato calendario ivi previsto;
poneva a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, mensilmente, quale contributo al loro mantenimento, un CP_1 assegno mensile di 1200,00 Euro (600,00 Euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese extra-assegno e l'invito alle stesse di proseguire i percorsi di costruzione di genitorialità condivisa e, infine, disponeva l'intervento del Servizio Sociale competente, oltre ai termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. Alla successiva udienza del 20/11/2025, comparivano personalmente le parti, che dichiaravano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni accessorie della separazione e rappresentavano che attualmente, a seguito dei provvedimenti adottati con la suddetta ordinanza del 9/04/2025, non si registravano problematiche di rilievo nel contesto familiare, né tra loro né tra loro e le figlie minori. Dichiaravano inoltre di ritenere che “la loro situazione familiare abbia raggiunto finalmente un certo equilibrio e una certa serenità, soddisfacente alla luce dei complessi trascorsi familiari” e aggiungevano “che le frequentazioni tra la madre e le figlie sono regolari e continuative, che i rapporti della madre con la figlia minore sono ottimi Per_1 mentre con la figlia , sebbene il rapporto sia più conflittuale, vi sono solo normali Per_2 contrasti legati alla sua crescita e alla sua gestione in questa fase preadolescenziale”. Le dichiarazioni delle parti trovavano riscontro nella relazione del S.S. di Capri del 17/11/2025. Il Giudice, a quel punto, assegnava la causa a sentenza senza i termini di cui all'art.190 c.p.c., attesa l'intervenuta rinuncia agli stessi delle parti. Il PM concludeva chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi con regolamentazione dei rapporti delle parti con le figlie minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse. Poiché il Tribunale ha già pronunciato la separazione, deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie e si rileva che i coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I sigg.ri e inunziano reciprocamente alle domande Parte_1 CP_1 di addebito e reciprocamente accettano la rinunzia dell'altro. assegnare la casa familiare, sita in Capri (NA), alla Via Matermania n. 46/A, di proprietà del Sig. , a quest'ultimo, con obbligo della Sig.ra Parte_1 CP_1 di trasferire la sua residenza anagrafica altrove entro e non oltre giorni 15 dall'odierna udienza. affidare le figlie minori ed in via condivisa ad ambedue i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso il padre, in Capri, alla Via Matermania n. 46/A. disporre che, salvo diverso accordo dei genitori, la madre terrà con sé le figlie: - a settimane alterne, dal Venerdì alle 16.30 fino al Lunedì mattina, quando le ragazze torneranno a scuola alle 8.00 o (se non c'è scuola) a casa del papà alle ore 11.00;
- durante le settimane in cui le ragazze trascorrono il fine settimana con la madre, un pomeriggio a settimana nel giorno di Martedì, dalle ore 16.30 fino alle ore 21.30, condividendo la cena;
- durante le settimane in cui le ragazze trascorrono il fine settimana con il padre, due pomeriggi a settimana nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 16.30 fino alle ore 21.30, condividendo la cena;
per le vacanze estive: per 5 giorni consecutivi nel mese di Settembre prima dell'inizio della scuola (nel 2026 dal 1 Settembre alle ore 11.00 al 6 Settembre alle ore 11.00, mentre l'anno successivo dal 6 Settembre alle ore 11.00 al 11 Settembre alle ore 11.00, e così alternando per gli anni a seguire tra i primi cinque giorni e i secondi cinque giorni di tale mese); per 7 giorni consecutivi nel mese di Luglio (dalle ore 11.00 del primo giorno fino alle ore 11.00 dell'ottavo giorno), che la madre sceglierà e comunicherà al padre entro il 1 Giugno di ogni anno;
per due settimane consecutive nel mese di Agosto (nel 2026 dal 1 Agosto alle ore 11.00 al 16 Agosto alle ore 11.00, mentre l'anno successivo dal 16 Agosto alle ore 11.00 al 31 Agosto alle ore 21.30, e così alternando per gli anni a seguire tra le prime due settimane e le ultime due settimane di tale mese); nel caso in cui l'attività lavorativa della mpedisca il godimento di più giorni consecutivi CP_1 con le figlie nel periodo estivo, verranno recuperati gli stessi con vacanze invernali che dovranno essere comunicate al padre con almeno due mesi di anticipo. Tale opportunità sarà riconosciuta anche al padre, che comunicherà le date sempre con due mesi di anticipo.
-il giorno del compleanno e dell'onomastico delle minori fino al mattino del giorno dopo (ovvero fino alle ore 11.00 del giorno dopo se non c'è scuola, o fino al rientro a scuola, sempre il giorno dopo, se si è in periodo di frequenza scolastica) vigerà la regola dell'alternanza: nel 2026 nel giorno del compleanno e dell'onomastico di , entrambe le ragazze staranno Per_1 con la madre, mentre nel giorno del compleanno e dell'onomastico di , entrambe le Per_2 ragazze staranno con il padre;
e viceversa, alternandosi, per gli anni a seguire;
sempre il giorno della festa della mamma, nonché il giorno del suo compleanno (21 Luglio) e del suo onomastico (11 Aprile), dalle ore 11.00 del mattino (o dall'uscita da scuola) fino al mattino seguente alle ore 11.00 (o al rientro a scuola); Le figlie minori ed staranno con gli stessi orari anche col padre, anche se non Per_1 Per_2 dovesse essere un giorno di sua competenza, il giorno del suo compleanno (23 agosto), il giorno del suo onomastico (26 agosto) ed il giorno della festa del papà (19 marzo). In occasione delle festività natalizie: dalle ore 18.00 del 22 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, oppure dalle ore 18.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio senza limiti territoriali (ovvero con possibilità di fare viaggi e soggiorni in Italia e all'estero): Natale 2025 verrà trascorso con la madre e Capodanno col padre, e viceversa, alternandosi, di anno in anno;
le vacanze pasquali: saranno divise, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del Giovedì Santo alle 20.00 del Martedì, senza limiti territoriali: nel 2026 le ragazze staranno col padre e nel 2027 con la madre, e così via;
per altre festività o ponti, ci si atterrà al calendario ordinario, salvo diverso accordo;
per il mantenimento delle due figlie minori, partendo dal presupposto che tutti e due i genitori contribuiranno in egual misura, porre a carico della Sig.ra ex nunc CP_1
(ovvero a decorrere dal mese di dicembre 2025), un assegno mensile pari a complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), da corrispondere al Sig. anticipatamente entro Pt_1 il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno dal deposito della sentenza che recepirà l'intervenuto accordo;
l'assegno unico universale per le figlie, al momento non percepito da alcun genitore, nel caso di futura richiesta sarà percepito al 50% cadauno da ambo i genitori, che collaboreranno per effettuarne annualmente la domanda secondo tale accordo;
del pari verrà così condivisa al 50% qualunque altra forma assistenziale integrativa e/o sostituiva eventualmente prevista a sostegno dei nuclei familiari e le eventuali detrazioni fiscali se nuovamente previste;
porre le spese straordinarie per le figlie a carico di ambo i genitori al 50% ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato il 07/03/2018 dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Il Tribunale ritiene che, alla luce della lunga e complessa istruttoria svolta, vista l'attuale situazione familiare, tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, ricalcando essenziale, peraltro, per gli aspetti più rilevanti, i provvedimenti temporanei e urgenti in vigore in virtù dell'ordinanza del 9/04/2025. Non risultando, inoltre, le condizioni proposte contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, peraltro, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Visto l'esito del giudizio, in conformità agli accordi delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
- la separazione personale dei coniugi (nt. a CAPRI il Parte_1
23/08/1971) e (nt. a CAPRI il 21/07/1979), già pronunciata giusta CP_1 sentenza n. 3597/2023, pubblicata in data 4/04/2023, sarà regolata secondo le condizioni sopra riportate;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 12/12/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. AE NO
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, nelle persone dei Magistrati:
AE NO Presidente
Eva Scalfati giudice
Alessio Marfé giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6629/2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
) con gli avv.ti Chef Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
IN e TI SI;
Parte ricorrente
E
(C.F. ) con gli avv.ti SS Paolo, SS Nicoletta CP_1 C.F._2
e SS UC ON;
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in Capri in data 9/04/2011 (atto n. 1, P. I, anno 2011), nel corso del quale sono nate le figlie (nt. a CAPRI il 21/06/2011) ed (nt. a CAPRI Per_1 Per_2 il 26/02/2014) e hanno chiesto la separazione personale alle condizioni indicate nei rispettivi ricorsi a seguito dei quali sono stati iscritti due procedimenti, poi riuniti, N. R.G. 6629/2021 e N. R.G. 18248/2021. All'udienza del 4/04/2022 innanzi al Presidente, comparivano personalmente le parti con i propri rispettivi difensori, che rilevavano che le parti erano state destinatarie, in data 2/04/2022, di un provvedimento ex art. 403 c.p.c. da parte dei Servizi Sociali di Capri (Na), con cui si affidavano le figlie minori agli zii paterni, dott. e , Persona_3 Persona_4 chiedendo breve rinvio in attesa che tale provvedimento fosse revocato o convalidato, anche in attesa dell'audizione delle minori innanzi al tribunale per i Minorenni di Napoli per l'udienza del 18/05/2022. Il Presidente, con successiva ordinanza del 26/06/2022, sciogliendo la riserva dell'udienza del 20/06/2022, dava atto che in data 16/12/2020 era stato instaurato un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, su ricorso del PMM, e vari procedimenti penali, originati da denunce-querele sporte dalle parti reciprocamente, poi, archiviate con provvedimento del GIP in data 23/02/2022. Nell'ambito di tale procedimento, espletata la CTU e supplemento della stessa e acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 13/04/2022, confermava la collocazione delle minori presso gli zii paterni, con sospensione temporanea ed urgente della responsabilità genitoriale delle parti. Inoltre, venivano disposti incontri monitorarti e protetti tra genitori e figlie, percorsi psicoterapeuti per entrambe le parti e percorsi di valutazione neuropsichiatrico-infantile e, in caso di necessità, anche supporto psicologico per le minori. Nella medesima ordinanza, il Presidente disponeva, in primis, la riunione del procedimento n. 18248/2021 al procedimento per cui si procede n. 6629/2021, più antico di ruolo;
poi, autorizzava i coniugi a vivere separati;
confermava i provvedimenti resi dal Tribunale per i Minorenni di Napoli;
poneva a carico dei signori e l'obbligo di corrispondere CP_1 Pt_1 ciascuno, mensilmente, agli zii paterni, affidatari delle minori, quale contributo al loro mantenimento, un assegno mensile di 3.600€ (1.800 € per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese extra assegno e, inoltre, nominava il giudice istruttore. Il giudizio proseguiva, pertanto, innanzi al g.i. e veniva disposto rinvio in attesa della definizione del procedimento de potestate, pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni e del giudizio di reclamo pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, instaurato con ricorso ex art. 708, co.6, c.p.c. Nelle more del procedimento, inoltre, la parte resistente chiedeva emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, cui si associava parte ricorrente, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso. Veniva, quindi, emessa sentenza non definitiva di separazione, pubblicata in data 4/04/2023, e anche l'ordinanza di rimessione sul ruolo per il prosieguo in relazione alle condizioni accessorie. Rimessa la causa sul ruolo, seguivano una serie di rinvii in attesa dell'emanazione dei suddetti provvedimenti del Tribunale per i Minorenni. Con ordinanza del 29/03/2025, il g.i. scioglieva la riserva del 20/03/25 e, letti gli atti del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni, tenuto conto del prosieguo dei percorsi sia delle parti che delle minori presso esperti;
rilevato che le minori avevano mantenuto soltanto il pernotto presso la zia affidataria (venuto a mancare lo zio paterno), in quanto dividevano la settimana in termini pressoché paritari tra il padre e la madre, essendo vicine le abitazioni;
tenuto conto che il Tribunale per i minorenni di Napoli reintegrava i genitori nella responsabilità genitoriale, rimettendo al Tribunale di Napoli, davanti al quale pende la domanda separativa, dal marzo 2021, ogni determinazione in ordine al regime di affidamento delle figlie minori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 disp. att. al c.c.; così provvedeva: dichiarava l'inammissibilità dell'intervento della zia affidataria (atto d'intervenuto depositato in data 18/03/2025); disponeva l'ascolto della minore;
invitava le parti a produrre una relazione aggiornata Per_1 in relazione ai percorsi seguiti. A seguito dell'ascolto della minore, avvenuto all'udienza dell'8/04/2025, con successiva ordinanza del 9/04/2025, il giudice disponeva: l'affidamento condiviso delle minori con domiciliazione privilegiata paterna e, salvo diverso accordo dei genitori, che la madre potesse vedere le figlie secondo un determinato calendario ivi previsto;
poneva a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, mensilmente, quale contributo al loro mantenimento, un CP_1 assegno mensile di 1200,00 Euro (600,00 Euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese extra-assegno e l'invito alle stesse di proseguire i percorsi di costruzione di genitorialità condivisa e, infine, disponeva l'intervento del Servizio Sociale competente, oltre ai termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. Alla successiva udienza del 20/11/2025, comparivano personalmente le parti, che dichiaravano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni accessorie della separazione e rappresentavano che attualmente, a seguito dei provvedimenti adottati con la suddetta ordinanza del 9/04/2025, non si registravano problematiche di rilievo nel contesto familiare, né tra loro né tra loro e le figlie minori. Dichiaravano inoltre di ritenere che “la loro situazione familiare abbia raggiunto finalmente un certo equilibrio e una certa serenità, soddisfacente alla luce dei complessi trascorsi familiari” e aggiungevano “che le frequentazioni tra la madre e le figlie sono regolari e continuative, che i rapporti della madre con la figlia minore sono ottimi Per_1 mentre con la figlia , sebbene il rapporto sia più conflittuale, vi sono solo normali Per_2 contrasti legati alla sua crescita e alla sua gestione in questa fase preadolescenziale”. Le dichiarazioni delle parti trovavano riscontro nella relazione del S.S. di Capri del 17/11/2025. Il Giudice, a quel punto, assegnava la causa a sentenza senza i termini di cui all'art.190 c.p.c., attesa l'intervenuta rinuncia agli stessi delle parti. Il PM concludeva chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi con regolamentazione dei rapporti delle parti con le figlie minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse. Poiché il Tribunale ha già pronunciato la separazione, deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie e si rileva che i coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I sigg.ri e inunziano reciprocamente alle domande Parte_1 CP_1 di addebito e reciprocamente accettano la rinunzia dell'altro. assegnare la casa familiare, sita in Capri (NA), alla Via Matermania n. 46/A, di proprietà del Sig. , a quest'ultimo, con obbligo della Sig.ra Parte_1 CP_1 di trasferire la sua residenza anagrafica altrove entro e non oltre giorni 15 dall'odierna udienza. affidare le figlie minori ed in via condivisa ad ambedue i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso il padre, in Capri, alla Via Matermania n. 46/A. disporre che, salvo diverso accordo dei genitori, la madre terrà con sé le figlie: - a settimane alterne, dal Venerdì alle 16.30 fino al Lunedì mattina, quando le ragazze torneranno a scuola alle 8.00 o (se non c'è scuola) a casa del papà alle ore 11.00;
- durante le settimane in cui le ragazze trascorrono il fine settimana con la madre, un pomeriggio a settimana nel giorno di Martedì, dalle ore 16.30 fino alle ore 21.30, condividendo la cena;
- durante le settimane in cui le ragazze trascorrono il fine settimana con il padre, due pomeriggi a settimana nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 16.30 fino alle ore 21.30, condividendo la cena;
per le vacanze estive: per 5 giorni consecutivi nel mese di Settembre prima dell'inizio della scuola (nel 2026 dal 1 Settembre alle ore 11.00 al 6 Settembre alle ore 11.00, mentre l'anno successivo dal 6 Settembre alle ore 11.00 al 11 Settembre alle ore 11.00, e così alternando per gli anni a seguire tra i primi cinque giorni e i secondi cinque giorni di tale mese); per 7 giorni consecutivi nel mese di Luglio (dalle ore 11.00 del primo giorno fino alle ore 11.00 dell'ottavo giorno), che la madre sceglierà e comunicherà al padre entro il 1 Giugno di ogni anno;
per due settimane consecutive nel mese di Agosto (nel 2026 dal 1 Agosto alle ore 11.00 al 16 Agosto alle ore 11.00, mentre l'anno successivo dal 16 Agosto alle ore 11.00 al 31 Agosto alle ore 21.30, e così alternando per gli anni a seguire tra le prime due settimane e le ultime due settimane di tale mese); nel caso in cui l'attività lavorativa della mpedisca il godimento di più giorni consecutivi CP_1 con le figlie nel periodo estivo, verranno recuperati gli stessi con vacanze invernali che dovranno essere comunicate al padre con almeno due mesi di anticipo. Tale opportunità sarà riconosciuta anche al padre, che comunicherà le date sempre con due mesi di anticipo.
-il giorno del compleanno e dell'onomastico delle minori fino al mattino del giorno dopo (ovvero fino alle ore 11.00 del giorno dopo se non c'è scuola, o fino al rientro a scuola, sempre il giorno dopo, se si è in periodo di frequenza scolastica) vigerà la regola dell'alternanza: nel 2026 nel giorno del compleanno e dell'onomastico di , entrambe le ragazze staranno Per_1 con la madre, mentre nel giorno del compleanno e dell'onomastico di , entrambe le Per_2 ragazze staranno con il padre;
e viceversa, alternandosi, per gli anni a seguire;
sempre il giorno della festa della mamma, nonché il giorno del suo compleanno (21 Luglio) e del suo onomastico (11 Aprile), dalle ore 11.00 del mattino (o dall'uscita da scuola) fino al mattino seguente alle ore 11.00 (o al rientro a scuola); Le figlie minori ed staranno con gli stessi orari anche col padre, anche se non Per_1 Per_2 dovesse essere un giorno di sua competenza, il giorno del suo compleanno (23 agosto), il giorno del suo onomastico (26 agosto) ed il giorno della festa del papà (19 marzo). In occasione delle festività natalizie: dalle ore 18.00 del 22 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, oppure dalle ore 18.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio senza limiti territoriali (ovvero con possibilità di fare viaggi e soggiorni in Italia e all'estero): Natale 2025 verrà trascorso con la madre e Capodanno col padre, e viceversa, alternandosi, di anno in anno;
le vacanze pasquali: saranno divise, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del Giovedì Santo alle 20.00 del Martedì, senza limiti territoriali: nel 2026 le ragazze staranno col padre e nel 2027 con la madre, e così via;
per altre festività o ponti, ci si atterrà al calendario ordinario, salvo diverso accordo;
per il mantenimento delle due figlie minori, partendo dal presupposto che tutti e due i genitori contribuiranno in egual misura, porre a carico della Sig.ra ex nunc CP_1
(ovvero a decorrere dal mese di dicembre 2025), un assegno mensile pari a complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), da corrispondere al Sig. anticipatamente entro Pt_1 il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno dal deposito della sentenza che recepirà l'intervenuto accordo;
l'assegno unico universale per le figlie, al momento non percepito da alcun genitore, nel caso di futura richiesta sarà percepito al 50% cadauno da ambo i genitori, che collaboreranno per effettuarne annualmente la domanda secondo tale accordo;
del pari verrà così condivisa al 50% qualunque altra forma assistenziale integrativa e/o sostituiva eventualmente prevista a sostegno dei nuclei familiari e le eventuali detrazioni fiscali se nuovamente previste;
porre le spese straordinarie per le figlie a carico di ambo i genitori al 50% ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato il 07/03/2018 dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Il Tribunale ritiene che, alla luce della lunga e complessa istruttoria svolta, vista l'attuale situazione familiare, tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, ricalcando essenziale, peraltro, per gli aspetti più rilevanti, i provvedimenti temporanei e urgenti in vigore in virtù dell'ordinanza del 9/04/2025. Non risultando, inoltre, le condizioni proposte contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, peraltro, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Visto l'esito del giudizio, in conformità agli accordi delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
- la separazione personale dei coniugi (nt. a CAPRI il Parte_1
23/08/1971) e (nt. a CAPRI il 21/07/1979), già pronunciata giusta CP_1 sentenza n. 3597/2023, pubblicata in data 4/04/2023, sarà regolata secondo le condizioni sopra riportate;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 12/12/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. AE NO