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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GIRONE LUCREZIA;
Parte_1 e
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE LEONARDIS DANIELE;
CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.06.2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito: 1) n.
31420230000398754000, 2) n. 31420230000398855000, 3) n.
31420230000398956000 ed, infine, 4) n. 31420230000399057000, notificati, tutti, in data 22.05.2023, con cui l ha chiesto il pagamento della CP_1 complessiva somma di Euro 98.639,35, a titolo di omessa contribuzione IVS, per gli anni dal 2014 al 2017; ha dedotto che, nella specie, era utilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni aventi natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995.
Tanto premesso, ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di Pt_1 giudice del Lavoro, al fine di sentire dichiarare che nulla doveva all CP_1
a titolo di somme portate dagli avvisi di addebito impugnati;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto della opposizione CP_1 in quanto infondata in fatto e diritto.
---------
In breve, i fatti di causa, come documentalmente acquisiti in giudizio.
ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito Parte_1 relativi alla riscossione di contributi previdenziali percentuali per la gestione commercianti, relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.
Nel dettaglio, il ricorrente ha opposto i seguenti avvisi di addebito: 1)
n. 31420230000398754000, portante la somma di Euro 24.498,53, relativo al periodo da gennaio a dicembre 2014; 2) n. 31420230000398855000, portante la somma di Euro 24.647,92, relativo al periodo da gennaio a dicembre 2015;
3) n. 31420230000398956000, portante la somma di Euro 24.700,50 e relativo al periodo d'imposta, gennaio, dicembre 2016 ed, infine, 4) n.
1 31420230000399057000, portante la somma di Euro 24.792,40 riguardante il periodo di imposta da gennaio a dicembre 2017.
Quindi, il credito contributivo iscritti dall ai sensi del D. lgs. n. CP_1
44 del 1999, si riferisce a contributi in percentuale sul maggior reddito accertato, dovuti alla gestione commercianti;
importi iscritti a ruolo dall'Ente previdenziale a seguito di controlli effettuati dalla
[...]
(c.d. accertamenti unificati), sulla posizione Controparte_2 contributiva dell'opponente - in particolare, per il 2014, avviso di accertamento TVF010404789; per il 2015, avviso di accertamento
TVF010404790; per il 2016, avviso di accertamento TVF010404791 ed, infine, per il 2017, avviso di accertamento TVF010404792 – notificati, tutti, dall'Ente di riscossione in data 31/12/2019 (vd. documenti prodotti al fascicolo telematico dell , in data 19/01/2024, a ciò autorizzato con CP_1 ordinanza ex art. 210 c.p.c. del 31/01/2024).
I suddetti accertamenti unificati sono stati effettuati in conseguenza della verifica fiscale della Guardia di Finanza di Bari, avviata in data
2/10/2019, nei confronti della ditta individuale "Service 2000 Di Argeri
BA (attività di cui, l'odierno opponente, risultava unico titolare), al fine di verificare l'adempimento delle disposizioni di legge: in materia di IVA, di imposte sui redditi e degli altri tributi.
-----------
L'opposizione è fondata. Sulla prescrizione. Invero, pacifica è la circostanza per cui i citati avvisi di accertamento unificato – come già anticipato - sono stati, tutti, notificati dell , ai sensi dell'art. 60 lett. e) DPR Controparte_2
29 settembre 1973, n. 600, in data 31/12/2019, come risulta dalle relate prodotte dall , in corso di causa. CP_1
Pure documentata, oltre che non contestata, è la circostanza per cui i successivi avvisi di addebito sono stati, tutti, notificati CP_1 dall'Istituto previdenziale, all , il 22.05.2023. Pt_1
Ebbene, come si è detto, l'opponente ha eccepito la prescrizione per essere decorso – in assenza di atti interruttivi intermedi – il termine quinquennale di cui all'art. 3 della L. 335/1995, alla data della notifica dei quattro avvisi di addebito.
Sul punto occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito (Cass. n.
17769 del 08/09/2015, Cass. n.5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l svolge, a norma dell'art. Controparte_2
36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior CP_1 contributo previdenziale dovuto sia accertato dall Controparte_2 prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione
2 anche in favore dell In virtù della medesima unificazione delle CP_1 procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un'evasione contributiva.
È ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233 del
1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l abbia accertato un maggior Controparte_2 reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018; da ultimo Cass. n.5413 del 2020).
L'accertamento dell Entrate, ex art.1 d.lgs. n. 462 del 1997, CP_2 di un determinato reddito dapprima non emerso, non individua fatti costitutivi del diritto contributivo dell'ente previdenziale ma dispiega soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell (principio consolidato: v. Cass. n. 13463 del 2017 cit. e CP_1 numerose successive conformi).
Il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art.3 della legge n. 335 del 1995, deve quindi identificarsi con la scadenza del termine per il pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l abbia accertato un CP_1 Controparte_2 maggior reddito (v., da ultimo, Cass. n. 14410 del 2019 e i precedenti ivi richiamati;
v., da ultimo, Cass. n. 1557 del 2020).
Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all è stato accertato dall'Agenzia delle entrate CP_1 prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 1. n. 33571995 -, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell . CP_1
3 Tale interpretazione, fondata sulla natura degli atti di accertamento disposti dall quali atti di esercizio anche del Controparte_2 rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all , compresi i contributi ed i premi previdenziali e assistenziali CP_1
e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all [cfr. ora legge 12 luglio CP_3
2011, n. 106, art. 7, comma 3, lett. t)].
Nella specie, difatti, i contributi derivano da accertamenti unificati allegati dell e precisamente per il 2014 da CP_2 CP_2
accertamento TVF010404789 notificato il 31/12/2019, per il 2015 da accertamento TVF010404790 notificato il 31/12/2019, per il 2016 da accertamento TVF010404791 notificato il 31/12/2019, per il 2017 da accertamento TVF010404792.
La notificazione dei suddetti accertamenti da parte dell CP_2
è avvenuta presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60 lett. E
[...]
DPR n. 600/1973, in quanto si trattava di destinatario asseritamente irreperibile presso la residenza anagrafica.
Invero, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n.1440 del 2013).
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere l'illegittimità della notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo Gomma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto -Cass.n.24260/2014; conf.Cass.n.7971 e 7972/2014;Cass.n.1440/2013-.
4 Tale indirizzo è pienamente in linea con quanto affermato anche da
Cass.n.16696/13, secondo la quale la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Orbene, nel caso di specie, deve ritersi illegittima la notifica eseguita nelle forme della lett.e) dell'art.60 dPR n.600/73 degli avvisi di accertamento dell' in quanto – sì come evincibile Controparte_2 dagli atti prodotti in corso di causa- l'ufficiale notificatore non ha dato conto e non espletato le ricerche necessarie per accertare l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune, non essendo sufficiente la verifica effettuata e consistita in questa attività:
“suonando al citofono accanto al n.24, usciva una signora che diceva che il sig. non abitava più lì” . Pt_1
Pertanto, alla luce dei su illustrati principi, la notifica degli avvisi di accertamento ad opera dell in quanto illegittima- Controparte_2 non ha spiegato i suoi effetti, in termini di interruzione della prescrizione, nei confronti dell . CP_1
Va rammentato che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 23397 del 2016, ha affermato che «... la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
5 l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
Quindi, quanto al termine quinquennale – e non decennale – di prescrizione, la Cassazione, con la citata pronuncia, ha chiarito, con riguardo alla prescrizione dei contributi che la prescrizione decennale decorre Pt_2 solo dal passaggio in giudicato di una sentenza, cioè dal suo essere divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.
La conversione della prescrizione da breve ad ordinaria (decennale) è legittima, dunque, soltanto per effetto di una pregressa sentenza passata in giudicato o di un decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale.
Ne consegue, dunque, la fondatezza della eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali sollevata dall'opponente.
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In conclusione, l'opposizione va accolta nel suo complesso ed i contributi portati dagli avvisi di addebito opposti - 1) n. 31420230000398754000, 2)
n. 31420230000398855000, 3) n. 31420230000398956000 e, infine, 4) n.
31420230000399057000 - devono ritenersi non dovuti dall' , per Pt_1 intervenuta prescrizione degli stessi.
Le spese processuali –liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito opposti;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente, che liquida in complessivi Euro
4.201,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, il 5.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GIRONE LUCREZIA;
Parte_1 e
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE LEONARDIS DANIELE;
CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.06.2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito: 1) n.
31420230000398754000, 2) n. 31420230000398855000, 3) n.
31420230000398956000 ed, infine, 4) n. 31420230000399057000, notificati, tutti, in data 22.05.2023, con cui l ha chiesto il pagamento della CP_1 complessiva somma di Euro 98.639,35, a titolo di omessa contribuzione IVS, per gli anni dal 2014 al 2017; ha dedotto che, nella specie, era utilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni aventi natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995.
Tanto premesso, ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di Pt_1 giudice del Lavoro, al fine di sentire dichiarare che nulla doveva all CP_1
a titolo di somme portate dagli avvisi di addebito impugnati;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto della opposizione CP_1 in quanto infondata in fatto e diritto.
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In breve, i fatti di causa, come documentalmente acquisiti in giudizio.
ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito Parte_1 relativi alla riscossione di contributi previdenziali percentuali per la gestione commercianti, relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.
Nel dettaglio, il ricorrente ha opposto i seguenti avvisi di addebito: 1)
n. 31420230000398754000, portante la somma di Euro 24.498,53, relativo al periodo da gennaio a dicembre 2014; 2) n. 31420230000398855000, portante la somma di Euro 24.647,92, relativo al periodo da gennaio a dicembre 2015;
3) n. 31420230000398956000, portante la somma di Euro 24.700,50 e relativo al periodo d'imposta, gennaio, dicembre 2016 ed, infine, 4) n.
1 31420230000399057000, portante la somma di Euro 24.792,40 riguardante il periodo di imposta da gennaio a dicembre 2017.
Quindi, il credito contributivo iscritti dall ai sensi del D. lgs. n. CP_1
44 del 1999, si riferisce a contributi in percentuale sul maggior reddito accertato, dovuti alla gestione commercianti;
importi iscritti a ruolo dall'Ente previdenziale a seguito di controlli effettuati dalla
[...]
(c.d. accertamenti unificati), sulla posizione Controparte_2 contributiva dell'opponente - in particolare, per il 2014, avviso di accertamento TVF010404789; per il 2015, avviso di accertamento
TVF010404790; per il 2016, avviso di accertamento TVF010404791 ed, infine, per il 2017, avviso di accertamento TVF010404792 – notificati, tutti, dall'Ente di riscossione in data 31/12/2019 (vd. documenti prodotti al fascicolo telematico dell , in data 19/01/2024, a ciò autorizzato con CP_1 ordinanza ex art. 210 c.p.c. del 31/01/2024).
I suddetti accertamenti unificati sono stati effettuati in conseguenza della verifica fiscale della Guardia di Finanza di Bari, avviata in data
2/10/2019, nei confronti della ditta individuale "Service 2000 Di Argeri
BA (attività di cui, l'odierno opponente, risultava unico titolare), al fine di verificare l'adempimento delle disposizioni di legge: in materia di IVA, di imposte sui redditi e degli altri tributi.
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L'opposizione è fondata. Sulla prescrizione. Invero, pacifica è la circostanza per cui i citati avvisi di accertamento unificato – come già anticipato - sono stati, tutti, notificati dell , ai sensi dell'art. 60 lett. e) DPR Controparte_2
29 settembre 1973, n. 600, in data 31/12/2019, come risulta dalle relate prodotte dall , in corso di causa. CP_1
Pure documentata, oltre che non contestata, è la circostanza per cui i successivi avvisi di addebito sono stati, tutti, notificati CP_1 dall'Istituto previdenziale, all , il 22.05.2023. Pt_1
Ebbene, come si è detto, l'opponente ha eccepito la prescrizione per essere decorso – in assenza di atti interruttivi intermedi – il termine quinquennale di cui all'art. 3 della L. 335/1995, alla data della notifica dei quattro avvisi di addebito.
Sul punto occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito (Cass. n.
17769 del 08/09/2015, Cass. n.5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l svolge, a norma dell'art. Controparte_2
36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior CP_1 contributo previdenziale dovuto sia accertato dall Controparte_2 prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione
2 anche in favore dell In virtù della medesima unificazione delle CP_1 procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un'evasione contributiva.
È ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233 del
1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l abbia accertato un maggior Controparte_2 reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018; da ultimo Cass. n.5413 del 2020).
L'accertamento dell Entrate, ex art.1 d.lgs. n. 462 del 1997, CP_2 di un determinato reddito dapprima non emerso, non individua fatti costitutivi del diritto contributivo dell'ente previdenziale ma dispiega soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell (principio consolidato: v. Cass. n. 13463 del 2017 cit. e CP_1 numerose successive conformi).
Il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art.3 della legge n. 335 del 1995, deve quindi identificarsi con la scadenza del termine per il pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l abbia accertato un CP_1 Controparte_2 maggior reddito (v., da ultimo, Cass. n. 14410 del 2019 e i precedenti ivi richiamati;
v., da ultimo, Cass. n. 1557 del 2020).
Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all è stato accertato dall'Agenzia delle entrate CP_1 prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 1. n. 33571995 -, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell . CP_1
3 Tale interpretazione, fondata sulla natura degli atti di accertamento disposti dall quali atti di esercizio anche del Controparte_2 rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all , compresi i contributi ed i premi previdenziali e assistenziali CP_1
e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all [cfr. ora legge 12 luglio CP_3
2011, n. 106, art. 7, comma 3, lett. t)].
Nella specie, difatti, i contributi derivano da accertamenti unificati allegati dell e precisamente per il 2014 da CP_2 CP_2
accertamento TVF010404789 notificato il 31/12/2019, per il 2015 da accertamento TVF010404790 notificato il 31/12/2019, per il 2016 da accertamento TVF010404791 notificato il 31/12/2019, per il 2017 da accertamento TVF010404792.
La notificazione dei suddetti accertamenti da parte dell CP_2
è avvenuta presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60 lett. E
[...]
DPR n. 600/1973, in quanto si trattava di destinatario asseritamente irreperibile presso la residenza anagrafica.
Invero, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n.1440 del 2013).
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere l'illegittimità della notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo Gomma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto -Cass.n.24260/2014; conf.Cass.n.7971 e 7972/2014;Cass.n.1440/2013-.
4 Tale indirizzo è pienamente in linea con quanto affermato anche da
Cass.n.16696/13, secondo la quale la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Orbene, nel caso di specie, deve ritersi illegittima la notifica eseguita nelle forme della lett.e) dell'art.60 dPR n.600/73 degli avvisi di accertamento dell' in quanto – sì come evincibile Controparte_2 dagli atti prodotti in corso di causa- l'ufficiale notificatore non ha dato conto e non espletato le ricerche necessarie per accertare l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune, non essendo sufficiente la verifica effettuata e consistita in questa attività:
“suonando al citofono accanto al n.24, usciva una signora che diceva che il sig. non abitava più lì” . Pt_1
Pertanto, alla luce dei su illustrati principi, la notifica degli avvisi di accertamento ad opera dell in quanto illegittima- Controparte_2 non ha spiegato i suoi effetti, in termini di interruzione della prescrizione, nei confronti dell . CP_1
Va rammentato che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 23397 del 2016, ha affermato che «... la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
5 l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
Quindi, quanto al termine quinquennale – e non decennale – di prescrizione, la Cassazione, con la citata pronuncia, ha chiarito, con riguardo alla prescrizione dei contributi che la prescrizione decennale decorre Pt_2 solo dal passaggio in giudicato di una sentenza, cioè dal suo essere divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.
La conversione della prescrizione da breve ad ordinaria (decennale) è legittima, dunque, soltanto per effetto di una pregressa sentenza passata in giudicato o di un decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale.
Ne consegue, dunque, la fondatezza della eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali sollevata dall'opponente.
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In conclusione, l'opposizione va accolta nel suo complesso ed i contributi portati dagli avvisi di addebito opposti - 1) n. 31420230000398754000, 2)
n. 31420230000398855000, 3) n. 31420230000398956000 e, infine, 4) n.
31420230000399057000 - devono ritenersi non dovuti dall' , per Pt_1 intervenuta prescrizione degli stessi.
Le spese processuali –liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito opposti;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente, che liquida in complessivi Euro
4.201,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, il 5.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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