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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PETRACCI Parte_1 C.F._1
ANDREA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CICCARELLI CP_1 C.F._2
MARIA LETIZIA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Nonché nei confronti di:
Avv. MILENA MAGGI, in qualità di curatrice speciale delle minori (c.f. Persona_1
) e (c.f. ) C.F._3 Persona_2 C.F._4
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 20.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, pronunciare la separazione personale dei coniugi
C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. nato SE (Albania) il 10.4.1986, con sentenza sullo status non C.F._5
definitiva e con rimessione della causa sul ruolo per le statuizioni relative alle ulteriori domande di merito ed istruttorie della medesima qui ricorrente, come da atti di parte da intendersi qui integralmente trascritti.
Con trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tolentino affinché proceda alle annotazioni ex art. 69 del D.P.R. 396/2000
Con ogni conseguente statuizioni sulle spese di lite.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_6
VA (Albania) il 17.9.1990, e C.F. nato SE (Albania) CP_1 C.F._5
il 10.4.1986, con sentenza sullo status non definitiva e con rimessione della causa sul ruolo per le statuizioni relative alle ulteriori domande.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge con cui ha contratto matrimonio a Vlore, in CP_1
Albania, il 13.1.2009 (doc. 1 parte ricorrente), matrimonio non trascritto -pur in presenza di formale richiesta al Comune di Tolentino- per motivi burocratici-amministrativi.
Ha in particolare dedotto che, la convivenza matrimoniale si è resa intollerabile a causa della condotta del marito, uomo maltrattante, nei cui confronti è stata emessa sentenza penale passata in giudicato.
Chiedeva quindi, oltre all'emissione di un ordine di protezione, concesso inaudita altera parte e confermato all'esito dell'instaurazione del contradditorio, che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, che fosse corrisposta a proprio favore una somma a titolo di mantenimento nonché che fosse a lei assegnata la casa coniugale e comunque regolamentata la responsabilità genitoriale, con pagina 2 di 4 sospensione del padre dall'esercizio della stessa verso le figlie minori e specificazione di un regime di visite unicamente con incontri protetti. si costituiva in data 14.2.2025 non opponendosi alla pronuncia di separazione, CP_1
chiedendo però -pur nell'affido super-esclusivo delle minori alla madre- un ampliamento dei tempi di incontro con le stesse e la limitazione del contributo al mantenimento a quello per le figlie, nella misura di 200,00 euro al mese per ognuna.
Dopo la prima udienza di comparizione, effettuato l'ascolto della minore , emessi i Per_1
provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni quanto allo status.
***
Preliminarmente, esistono la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito in quanto trattasi del
Circondario in cui i coniugi vivono almeno dal 2009 e dove sono nate e risiedono da sempre le figlie della coppia.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
Difatti, ancorché non emerga in atti, la prova della trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio in Italia, deve ribadirsi il principio per cui il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.
Ciò in applicazione dell'art. 28 legge 31 maggio 1995 n. 218 secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Il matrimonio delle parti, celebrato in Albania, è certamente valido in detto Stato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio.
Pertanto, la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non rappresenta elemento ostativo alla presenta pronuncia, in quanto la trascrizione dell'atto nei registri di stato civile italiani ha rilevanza solo dichiarativa.
Inoltre, la pronuncia è consentita dalla legge sostanziale applicabile all'unione suddetta.
Difatti, facendo applicazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010
, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, di applicazione universale (come si desume dall'art. 4), a norma dell'art. 8 la legge applicabile è quella “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale,” e quindi quella italiana. pagina 3 di 4 Orbene, è incontestato che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile e che sussistano i presupposti per la separazione, avendo entrambe le parti domandato la pronuncia suddetta e vivendo le stesse separate da almeno un anno e mezzo, come confermato anche dal fatto che, a fronte dei fatti (anche di rilevanza penale) occorsi durante la vita matrimoniale, vi sia stato anche ordine di allontanamento del convenuto dalla casa coniugale.
Anche il tenore delle rispettive difese consente di ritenere dimostrata l'intervenuta crisi familiare e l'attuale disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza.
Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Albania a VA in data 13/01/2009
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PETRACCI Parte_1 C.F._1
ANDREA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CICCARELLI CP_1 C.F._2
MARIA LETIZIA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Nonché nei confronti di:
Avv. MILENA MAGGI, in qualità di curatrice speciale delle minori (c.f. Persona_1
) e (c.f. ) C.F._3 Persona_2 C.F._4
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 20.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, pronunciare la separazione personale dei coniugi
C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. nato SE (Albania) il 10.4.1986, con sentenza sullo status non C.F._5
definitiva e con rimessione della causa sul ruolo per le statuizioni relative alle ulteriori domande di merito ed istruttorie della medesima qui ricorrente, come da atti di parte da intendersi qui integralmente trascritti.
Con trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tolentino affinché proceda alle annotazioni ex art. 69 del D.P.R. 396/2000
Con ogni conseguente statuizioni sulle spese di lite.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_6
VA (Albania) il 17.9.1990, e C.F. nato SE (Albania) CP_1 C.F._5
il 10.4.1986, con sentenza sullo status non definitiva e con rimessione della causa sul ruolo per le statuizioni relative alle ulteriori domande.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge con cui ha contratto matrimonio a Vlore, in CP_1
Albania, il 13.1.2009 (doc. 1 parte ricorrente), matrimonio non trascritto -pur in presenza di formale richiesta al Comune di Tolentino- per motivi burocratici-amministrativi.
Ha in particolare dedotto che, la convivenza matrimoniale si è resa intollerabile a causa della condotta del marito, uomo maltrattante, nei cui confronti è stata emessa sentenza penale passata in giudicato.
Chiedeva quindi, oltre all'emissione di un ordine di protezione, concesso inaudita altera parte e confermato all'esito dell'instaurazione del contradditorio, che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, che fosse corrisposta a proprio favore una somma a titolo di mantenimento nonché che fosse a lei assegnata la casa coniugale e comunque regolamentata la responsabilità genitoriale, con pagina 2 di 4 sospensione del padre dall'esercizio della stessa verso le figlie minori e specificazione di un regime di visite unicamente con incontri protetti. si costituiva in data 14.2.2025 non opponendosi alla pronuncia di separazione, CP_1
chiedendo però -pur nell'affido super-esclusivo delle minori alla madre- un ampliamento dei tempi di incontro con le stesse e la limitazione del contributo al mantenimento a quello per le figlie, nella misura di 200,00 euro al mese per ognuna.
Dopo la prima udienza di comparizione, effettuato l'ascolto della minore , emessi i Per_1
provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni quanto allo status.
***
Preliminarmente, esistono la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito in quanto trattasi del
Circondario in cui i coniugi vivono almeno dal 2009 e dove sono nate e risiedono da sempre le figlie della coppia.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
Difatti, ancorché non emerga in atti, la prova della trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio in Italia, deve ribadirsi il principio per cui il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.
Ciò in applicazione dell'art. 28 legge 31 maggio 1995 n. 218 secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Il matrimonio delle parti, celebrato in Albania, è certamente valido in detto Stato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio.
Pertanto, la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non rappresenta elemento ostativo alla presenta pronuncia, in quanto la trascrizione dell'atto nei registri di stato civile italiani ha rilevanza solo dichiarativa.
Inoltre, la pronuncia è consentita dalla legge sostanziale applicabile all'unione suddetta.
Difatti, facendo applicazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010
, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, di applicazione universale (come si desume dall'art. 4), a norma dell'art. 8 la legge applicabile è quella “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale,” e quindi quella italiana. pagina 3 di 4 Orbene, è incontestato che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile e che sussistano i presupposti per la separazione, avendo entrambe le parti domandato la pronuncia suddetta e vivendo le stesse separate da almeno un anno e mezzo, come confermato anche dal fatto che, a fronte dei fatti (anche di rilevanza penale) occorsi durante la vita matrimoniale, vi sia stato anche ordine di allontanamento del convenuto dalla casa coniugale.
Anche il tenore delle rispettive difese consente di ritenere dimostrata l'intervenuta crisi familiare e l'attuale disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza.
Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Albania a VA in data 13/01/2009
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4