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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6293/2025 r.g.v.g., promosso da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) e , nato a [...] il [...]
[...] Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Sara Di Matto CodiceFiscale_2
e Stefania Tonini DE Foro di Bologna e dall'avv. Martino Bagni DE Foro di Ferrara
- ricorrenti e con l'intervento DE
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento DE matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo che il Tribunale pronunci lo scioglimento DE matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate e riportate nel verbale DEl'odierna udienza DE 16
[...]
settembre 2025”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 rilevato che con ricorso depositato il 6 maggio 2025, i coniugi e Parte_1
hanno chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento DE loro Parte_2
matrimonio, alle condizioni concordate e contenute nell'atto introduttivo DE procedimento;
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza DE 16 settembre 2025, hanno confermato la volontà di divorziare, escludendo una riconciliazione, e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto DEle conclusioni DE Pubblico Ministero;
osservato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 24 settembre 2011 a Imola (Bologna), che dalla loro unione sono nati, il
12 ottobre 2014, e il 21 giugno 2016 e che con Persona_1 Persona_2
decreto DE 7 ottobre 2022 il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), DEla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale DE 13 settembre 2022 (DEla quale era stata disposta la trattazione scritta ai sensi DEl'art. 83, co. 7, lett. h), DE d.l.
17 marzo 2020, n. 18, così come consentito dall'art. 23, co. 6, DE d.l. 28 ottobre 2020,
n. 137), nel procedimento di separazione consensuale definito con il decreto di omologa DE Tribunale di Bologna DE 7 ottobre 2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni DE divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento DEle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori, in quanto garantiscono agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
2 rilevato, in particolare, che fra le condizioni DE divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza DE 16 settembre 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale DEl'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“11) Trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, le parti convengono quanto segue.
Il Signor , con la sottoscrizione DE presente verbale, cede e Parte_2
trasferisce alla Signora che accetta ed acquista, la quota di comproprietà Parte_1
indivisa di un mezzo, di porzione DE fabbricato posto in Comune di Molinella (BO),
Via Provinciale Circonvallazione n. 13, costituita da un appartamento posto ai piani terra e primo con annessa autorimessa al piano terra;
beni distinti nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 76 con la particella 157:
- sub 12, categoria A/3, classe 3, vani 8,5, superficie catastale totale 148 mq., totale escluse aree scoperte 147 mq., rendita Euro 746,28, via Provinciale Circonvallazione
n. 13, piano T-1 (appartamento);
- sub. 11, categoria C/6, classe 2, consistenza 22 mq., superficie catastale totale 26 mq. rendita Euro 85,22, via Provinciale Circonvallazione n. 13, piano T, (autorimessa);
- sub. 10, BCNC, via Provinciale Circonvallazione, piano T, (area cortiliva comune ai subb. 11-12), intestati alla venditrice;
In confine con beni Andalò, straDElo di accesso, beni Poli, salvo altri.
A miglior identificazione DEle unità immobiliari in contratto, le parti fanno riferimento alle relative planimetrie depositate in catasto che in copia fotostatica vengono allegate al presente verbale sotto l'unica lettera "A".
Quanto in oggetto è pervenuto alla Parte cedente con atto a rogito DE notaio Per_3
in data 14 ottobre 2019 rep. n. 3704/2742, registrato a Bologna il 06/11/2019 al
[...]
n. 22217 ed ivi trascritto il 7 novembre 2019 all'art. 36848.
Il bene in oggetto viene trasferito a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui
3 attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
La Parte cedente garantisce il rilievo DEla Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza DE bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La Parte cedente, consapevole DEle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, dichiara che il fabbricato DE quale fa parte la consistenza immobiliare in oggetto è stato edificato in epoca anteriore al 1° settembre 1967; indi la stessa dichiara e garantisce che i beni in oggetto non hanno formato oggetto di varianti richiedenti licenza, concessione, concessione in sanatoria od autorizzazione, ad eccezione DEle opere che hanno formato oggetto dei seguenti provvedimenti:
- concessione edilizia in sanatoria Prot. n. 4266 in data 30 giugno 1987;
- concessione edilizia Prot. n. 18881 in data 22 marzo 1988;
- concessione edilizia prot. n. 5824 in data 13 giugno 2001, con contestuale domanda di agibilità Prot. n. 16048 in data 1 novembre 2003 e rilasciata il 3 gennaio 2004 Prot.
n. 58:
- comunicazione di interventi edilizi Prot. n. 11204 in data 25 agosto 2012 per costruzione DE pergolato.
La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio DEl'immobile oggetto DE presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Si allega al presente verbale atto sotto la lettera "B" l'originale DEl'attestato di prestazione energetica DEl'appartamento in oggetto, rilasciato dal Geom.
[...]
in data 10 dicembre 2018. CP_1
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva DEl'attestato, in ordine alla attestazione DEla prestazione energetica
4 DEl'immobile.
: Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle allegate planimetrie catastali depositate in catasto;
- dichiara, e ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono Parte_1
conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo DEla rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi DEla vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Verso il trasferimento in oggetto le parti hanno pattuito la corresponsione DEla complesiva somma di euro 85.036,97.
Le parti, consapevoli DEle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, dichiarano:
a) che detto corrispettivo è stato interamente pagato come segue:
- quanto ad euro 45.036,97, mediante l'estinzione DE mutuo contratto con
[...]
con atto a rogito DE notaio in data 14/10/2019, Controparte_2 Persona_3
repertorio n. 3705/2743;
- quanto ad euro 40.000,00 mediante un bonifico bancario in data 17/07/2025
n.1101251980166591 sulla Banca Unicredit;
DE pagamento DEl'intera somma di euro 85.036,97, la parte cedente rilascia ampia e liberatoria quietanza;
b) di non essersi avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione DE presente trasferimento.
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi DE trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di deposito DEla sentenza di scioglimento DE matrimonio.
Pertanto tutte le spese straordinarie condominiali relative all'immobile e per la quota spettante al sig. verranno sostenute dal medesimo sino alla Parte_2
5 predetta data, mentre quelle di competenza DE periodo successivo saranno totalmente a carico DEla sig.ra Pt_1
I Signori e intendono avvalersi DEl'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 DEla legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare DEl'Agenzia DEle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” DE trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario DE Tribunale di Bologna, dal
Presidente DE Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente DElo stesso Tribunale (v. la relazione datata 8 settembre 2025); ritenuto infine che la natura DE procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione DEle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento DE matrimonio contratto il 24 settembre 2011 a Imola
(Bologna) da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio DE Comune di Imola al n. 82, parte I, anno 2011;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile DE Comune di Imola di procedere all'annotazione DEla sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento DE matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“Affidamento e collocazione figli minori, rapporti economici e patrimoniali tra le
6 parti:
1) La ex casa coniugale, sita in Molinella (BO) Via Provinciale Circonvallazione
n. 13, al momento in comproprietà di entrambe le parti, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ed accessori, che vi continuerà ad abitare unitamente Parte_1
ai due figli minori . Per_1 Per_2
2) I figli minori , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...], resteranno affidati, in regime di
[...]
affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con gli obblighi di legge, con collocazione prevalente presso la residenza materna.
I genitori eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per quanto attiene alla gestione degli atti di ordinaria amministrazione, allorquando avranno i figli con sé, mentre le scelte più importanti e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione e i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta dei medici e DEle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto DEle inclinazioni, DEle capacità, dei desideri e DEle aspirazioni dei figli, salvo quanto di seguito meglio regolamentato.
Entrambi i genitori si impegnano a coadiuvarsi, l'un l'altro, nella gestione dei figli, qualora dovessero trovarsi in inderogabili impossibilità, legate al lavoro, che non consentissero di accudirli e seguirli il giorno prefissato. A tal proposito, i coniugi si impegnano a comunicare eventuali impossibilità, sempre legate al lavoro, in tempo utile, affinchè possa essere organizzata la migliore gestione dei figli.
3) Il padre (che ha orario di lavoro 8:00-17:00) potrà stare e tenere con sé i figli e compartecipare agli impegni sportivi degli stessi, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità e turni:
SETTIMANA A): AD LAVORA POMERIGGIO:
LUNEDI
H. 8.00-16.00 - E IS LA (ACCOMP. AD) Per_1
H. 16.00 - SI PRENDE FIGLI LA E PORTA A CASA FAM. CP_3
7 H. 17.30-23.00 - SI PORTA A CALCIO e CP_3 Per_1 CP_4 Pt_3
VE RIMANE FINO 23 (ARRIVA AD DA LAVORO)
[...]
MARTEDI
H.8.00-16.00 - EL E IS LA (ACCOMP. AD)
Il. 16.00-17.30 - Controparte_5 Parte_4
H. 17.30-23.00 - A Parte_5 Parte_6
CALCIO E RIPORTA CASA OVE RIMANE FINO 23 (ARRIVA AD Pt_3
DA LAVORO)
MERCOLEDI
H.8.00-16.00 - E IS LA (ACCOMP. AD) Per_1
H. 16.00 - , Controparte_5 Parte_4
H. 17.30-23.00 - A Parte_5 Parte_7
CALCIO E PORTA A OVE , RIPORTANDOLI Parte_8 Parte_9
A CASA , ALLE 07.15 Parte_10
Pt_11
H. 8.00-16.00 - E IS LA (ACCOMP. AD) Per_1
H. 16.00-17.30 - Controparte_5 Parte_4
H. 17.30-23.00 - ; H. 18.00, Parte_5 [...]
A CALCIO E OVE RIMANE FINO 23 Pt_6 Parte_12
(ARRIVA AD)
VENERDI'
H. 8.00-16.00 - E IS LA (ACCOMP. AD) Per_1
H, 16.00-17.30 - PRENDE FIGLI LA E PORTA CASA SUA Pt_2
H. 17.50-23.00 - LOFFREDO A CALCIO E RIPORTA FIGLI A Parte_7
CASA FAM. OVE RIMANE FINO 23 (ARRIVO AD)
SABATO E DOMENICA
E IS RIMANGONO CON AD Per_1
SETTIMANA B): AD E LOFFREDO LAVORANO MATTINA
LUNEDI
8 H. 8.00-16.00 - EL E IS LA (ACCOMP. , CHE CP_5
ARRIVA CASA . 5.00) Pt_3
H. 16.00 - AD PRENDE FIGLI LA Parte_4
H. 17.30 - AD A CALCIO E RIPORTA CASA Parte_7 [...]
Pt_13
H. 8.00-16.00 - EL E IS LA (ACCOMP. BABY , CHE CP_5
ARRIVA CASA FAM H.5.00)
H. 16.00 - AD PRENDE FIGLI LA Parte_4
H. 18.00 - AD PORTA IS A CALCIO E RIPORTA CASA FAM.
MERCOLEDI
H. 8.00-16.00 - EL E IS LA (ACCOMP. , CHE CP_5
ARRIVA CASA FAM H.5.00)
H. 16.00 - AD PRENDE FIGLI LA Parte_4
H. 17.30-23.00 - LOFFREDO PRENDE CASA A CP_5 Pt_3 Parte_7
E PORTA I FIGLI A CASA FAM. ALLE 19.00 Pt_14
GIOVEDI'
H.8.00-16.00 - EL E IS LA (ACCOMP. , CHE CP_5
ARRIVA CASA FAM H.5.00)
H. 16.00 - AD PRENDE FIGLI LA Parte_4
H. 18.00 - AD PORTA IS A CALCIO E RIPORTA CASA FAM.
VENERDI'
H. 8.00-16.00 - EL E IS LA (ACCOMP. , CHE CP_5
ARRIVA CASA FAM H.5.00)
H. 16.00-17.30 - LOFFREDO PRENDE FIGLI LA E PORTA CASA SUA
h- 17.30-19.00 - LOFFREDO PORTA EL A CALCIO E RIPORTA FIGLI A
CASA SUA.
SABATO E DOMENICA
EL E IS RIMANGONO CON . LOFFREDO PORTA A Pt_2
CASA FAM. DOMENCA ENTRO LE ORE 19.00
9 Dal momento e nell'ipotesi in cui la sig.ra avrà intrapreso una stabile nuova Pt_1
convivenza e se il sig. risiederà nelle vicinanze DEla residenza dei minori, Pt_2
questi, potrà, nella settimana in cui la sig.ra lavora il pomeriggio (c.d. settimana Pt_1
A), per due giorni, ogni settimana (il martedì ed il giovedì), accompagnare i minori alle attività sportive e portarli a casa sua per la cena e quindi riportarli a casa alle 23:00, quando la sig.ra rientra dal lavoro. Pt_1
Sempre nella predetta ipotesi di stabile nuova convivenza DEla sig.ra e nella Pt_1
stessa predetta settimana, il padre potrà stare con i figli un ulteriore pomeriggio, fino alle ore 19:00, allorquando il padre, dopo l'attività sportiva, riporterà a figli alla casa familiare e questi rimarranno con la baby-sitter fin o all'arrivo DEla madre dal lavoro
(ore 23:00).
- Per quanto concerne le ferie estive, nel periodo ricompreso fra Giugno e Settembre di ciascun anno, fermi gli impegni scolastici dei figli, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con i figli, previo accordo con l'altro coniuge e con l'impegno alla reciproca comunicazione entro e non oltre il mese di Maggio.
- Per quanto concerne il periodo pasquale, i figli trascorreranno, ad anni alterni, sulla scorta e con riferimento al calendario scolastico, con la madre, la settimana comprendente la domenica di Pasqua e con il padre quella comprendente il Lunedì DEl'Angelo.
- Per quanto concerne il periodo natalizio, i figli trascorreranno ad anni alterni, sulla scorta e con riferimento al calendario scolastico, con la madre la settimana dal 24/12 al 30/12 e con il padre dal 31/12 al 06/01, ciò nel rispetto DE principio DEl'alternanza, in modi che i figli possano trascorrere le giornate DEle festività principali, una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
fatto salvo ogni diverso accordo che intervenga tra gli stessi genitori.
4) A titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli, il sig. Parte_2
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 280,00 per
[...] Parte_1
ciascun figlio. Somme da versare con accredito bancario continuativo alle coordinate che verranno comunicate dalla sig.ra oltre alla rivalutazione monetaria annuale Pt_1
10 su base Istat, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese.
5) Oltre al pagamento DEl'assegno continuativo mensile, il sig. Parte_2
contribuirà, nella misura DE 50%, a far fronte alle spese straordinarie che si
[...]
renderanno necessarie nell'interesse dei minori, concordate, documentate e rimborsate secondo le modalità previste dal 'Protocollo sulle spese straordinarie' in uso presso il
Tribunale di Bologna, cui le parti prestano adesione.
6) Le detrazioni fiscali afferenti i minori saranno a beneficio di entrambi i genitori, in misura DE 50% ciascuno.
7) L'Assegno Unico spetterà e/o sarà trasferito per intero alla sig.ra Parte_1
(in ragione DE minore reddito DEla stessa, che comporterà l'assegnazione di un maggiore importo), con impegno però di quest'ultima a rimborsare al sig. il Pt_2
50% di quanto, ogni mese, così percepito.
8) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla hanno da esigere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
9) Le parti comunicheranno, tempestivamente, l'un l'altro, eventuali trasferimenti di dimora e/o residenza, nonché eventuali variazioni di recapiti telefonici.
10) I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo DE proprio passaporto e di quello dei figli . Per_1 Per_2
11) Trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali”, “Il Signor Parte_2
, con la sottoscrizione DE presente verbale, cede e trasferisce alla Signora
[...]
che accetta ed acquista, la quota di comproprietà indivisa di un mezzo, Parte_1
di porzione DE fabbricato posto in Comune di Molinella (BO), Via Provinciale
Circonvallazione n. 13, costituita da un appartamento posto ai piani terra e primo con annessa autorimessa al piano terra;
beni distinti nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 76 con la particella 157:
- sub 12, categoria A/3, classe 3, vani 8,5, superficie catastale totale 148 mq., totale escluse aree scoperte 147 mq., rendita Euro 746,28, via Provinciale Circonvallazione
n. 13, piano T-1 (appartamento);
11 - sub. 11, categoria C/6, classe 2, consistenza 22 mq., superficie catastale totale 26 mq. rendita Euro 85,22, via Provinciale Circonvallazione n. 13, piano T, (autorimessa);
- sub. 10, BCNC, via Provinciale Circonvallazione, piano T, (area cortiliva comune ai subb. 11-12), intestati alla venditrice;
In confine con beni Andalò, straDElo di accesso, beni Poli, salvo altri”.
“Verso il trasferimento in oggetto le parti hanno pattuito la corresponsione DEla complesiva somma di euro 85.036,97.
Le parti, consapevoli DEle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, dichiarano:
a) che detto corrispettivo è stato interamente pagato come segue:
- quanto ad euro 45.036,97, mediante l'estinzione DE mutuo contratto con
[...]
con atto a rogito DE notaio in data 14/10/2019, Controparte_2 Persona_3
repertorio n. 3705/2743;
- quanto ad euro 40.000,00 mediante un bonifico bancario in data 17/07/2025
n.1101251980166591 sulla Banca Unicredit;
DE pagamento DEl'intera somma di euro 85.036,97, la parte cedente rilascia ampia e liberatoria quietanza;
b) di non essersi avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione DE presente trasferimento.
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi DE trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di deposito DEla sentenza di scioglimento DE matrimonio.
Pertanto tutte le spese straordinarie condominiali relative all'immobile e per la quota spettante al sig. verranno sostenute dal medesimo sino alla Parte_2
predetta data, mentre quelle di competenza DE periodo successivo saranno totalmente a carico DEla sig.ra . Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel Pt_1
verbale DEl'udienza DE 16 settembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“12) I coniugi si danno atto di avere regolato ogni questione economica e patrimoniale
12 in essere tra di loro e che l'accordo di definizione DEla crisi coniugale così concluso è pienamente satisfattivo per entrambi, non avendo null'altro da pretendere e/o esigere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto ivi previsto e concordato.
13) Le spese legali si intendono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
14) Le spese ed i compensi dovuti per l'intervento DE consulente CP_6
nominato dal Giudice relatore ai fini DE trasferimento immobiliare, così come ogni altra spesa inerente le predette attività, saranno a carico DEle parti nella misura DE 50% ciascuno”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione DEla presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio DEla prima sezione civile DE
Tribunale, il giorno 16 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
13