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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 10175/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10175/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Alfonso LANDI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del difensore in Battipaglia (Sa) alla via Generale Gonzaga n. 81 attore-opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPPELLI IGINO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del difensore in Sala Consilina (Sa) alla Via Mezzacapo n. 39 convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
con atto di citazione, notificato alla controparte in data 13.12.2021 a Parte_1
mezzo PEC, ha elevato opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, ex art. 140 cpc, dalla in data 22.11.2021, attesa la sua qualità di socio Controparte_1
illimitatamente responsabile della Snc RRlat di RR AN. Detto precetto traeva scaturigine dall'ordinanza n. 47/2020, resa dal Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 186 ter cpc., con la quale veniva ingiunto alla Snc RRlat di RR AN di pagare in favore della l'importo di euro 83.317,47 per sorta capitale ed euro 2.135,00 Controparte_1
per spese, oltre accessori di legge. L'opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità del precetto de quo per mancanza dello ius postulandi da parte del difensore di parte opposta, sostenendo che non fosse ivi presente alcuna procura in merito. Lamentava, inoltre,
l'inammissibilità dell'azione minacciata per violazione dell'art. 2304 cc., non essendo stato preventivamente escusso il patrimonio della società debitrice, dolendosi di non poter essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della RRlat, avente propria autonomia patrimoniale. Eccepiva, altresì, il difetto della propria legittimazione passiva, anzitutto in quanto la ingiunzione gli veniva intimata non già in qualità di socio ma in propriodi poi in ragione della intervenuta cessione dell'intera sua quota di partecipazione, intervenuta con scrittura privata in data 3.03.2008. Concludeva, dunque, testualmente: “1) dichiarare radicalmente nullo l'atto di precetto impugnato per carenza dello ius postulandi del preteso procuratore e difensore;
2) in subordine, dichiarare inammissibile ed infondata, per le motivazioni indicate in narrativa, la pretesa azionata con l'atto di precetto impugnato;
3) In via gradata, con salvezza di gravame, accertare e dichiarare che il deducente è carente di legittimazione passiva in riferimento alla pretesa di pagamento intimata. Vinte le spese con attribuzione diretta in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il contraddittorio si formalizzava regolarmente nei confronti della , Controparte_1
la quale evidenziava, in apertura, di aver conferito mandato all'avvocato sottoscrittore dell'atto opposto sia per il giudizio n. 1065/2020 R.G. (nell'ambito della quale era stata resa l'ordinanza sottesa all'atto di precetto in opposizione) e sia per le conseguenti e connesse procedure, tra le quali da ricomprendersi il giudizio di opposizione de quo. In merito, poi, alla dedotta violazione dell'art. 2304 c.c., ossia all'asserito mancato tentativo di preventiva escussione del patrimonio sociale, l'opposta deduceva di aver, invero, preventivamente ed infruttuosamente escusso il patrimonio sociale mediante le seguenti azioni esecutive: 1) azione di pignoramento presso terzi direttamente contro la società; 2) ulteriore tentativo di pignoramento mobiliare (presso il debitore) contro la S.n.c. RRlat;
3) ricorso per fallimento iscritto al n. 285/2020 dinanzi il Tribunale di Salerno (giusta allegati versati in atti). Rappresentava, in particolare ed in ordine a tale ultimo procedimento, che ivi era emersa prova - giusta documentazione contabile degli ultimi quattro anni versata - dell'insufficienza del patrimonio societario a realizzare il credito de quo. In ordine, infine, all'asserita carenza di legittimazione passiva, così come dedotta dal
, assumeva che nel precetto fosse chiaramente indicata la qualità Parte_1
dell'ingiunto e che, ancora, gli effetti attivi e passivi della cessione dedotta da controparte potessero intendersi decorrenti sol “dal giorno in cui il sig. RR AN comunicherà al sig. la cessione di quote presso il Notaio di sua fiducia”, comunicazione di fatto non Parte_1
avvenuta. In punto di efficacia del negozio, contestava ancora la carenza della iscrizione presso il Registro Imprese, con effetto di pubblicità dichiarativa, con consequenziale inopponibilità dello stesso. Instava, quindi, per il rigetto delle avverse pretese, vinte le spese.
Depositate le autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, nelle quali le parti si limitavano a ribadire le proprie rispettive ragioni e richieste, la causa perveniva all'udienza del 19.02.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione alle parti di termini per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali.
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Il Tribunale ritiene fondata la contestazione, che integra opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. 23749/2011 secondo cui 'L'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 cod. civ., si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo'), sulla violazione del disposto dall'art. 2304 c.c. per la mancata preventiva escussione del patrimonio della società S.n.c. RRlat, debitrice risultante dal titolo azionato, sì determinandosi il mancato assolvimento di una condizione di procedibilità ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del socio
(testualmente, “l'intimante nell'atto di precetto non fornisce alcun elemento utile a dimostrare la certa infruttuosità dell'esecuzione nei confronti della società RRlat di RR AN s.n.c., limitandosi a dedurre di aver esclusivamente notificato un singolo atto di pignoramento presso un solo terzo che fornito dichiarazione negativa” ed ancora che “Il Collegio della sezione Fallimentare del Tribunale di Salerno, inoltre, chiamato a decidere sul ricorso iscritto al numero R.G. PREF. 285/2020, di cui l'intimante omette qualsiasi riferimento, promosso proprio dalla società al fine di far Controparte_1
dichiarare il fallimento della RRlat di RR AN s.n.c., ha ritenuto che la documentazione versata in atti, da cui risultavano ricavi emergenti superiori agli € 400.000,00 sia nel 2017, 2018, 2019, non consentisse di ritenere sussistente lo stato di insolvenza della RRlat di RR AN s.n.c.”, cfr. atto di citazione).
Al fine di un opportuno inquadramento della controversia, si rileva come l'art. 2304 c.c. rechi il principio del beneficium excussionis in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (ovvero, nel caso di società semplice o di società irregolare, dopo l'escussione dei beni sociali che il socio richiesto del pagamento gli abbia indicato come agevolmente idonei a soddisfarlo). Trattasi di beneficio operante, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, esclusivamente in sede esecutiva, poiché non è impedito al creditore, pure se abbia un titolo esecutivo di origine stragiudiziale, di formarsene uno giudiziale nei confronti del socio (cfr. già Cass. n.
7582/83, nonché Cass. n. 1050/96, n. 13183/99, n. 15700/02, n. 6048/03, n. 15713/04,
n. 1040/09); tanto in ragione della circostanza che, se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio (Cass. n. 613/03, n. 19946/04, nonché, da ultimo,
Cass. n. 6734/11), mentre altrettanto non avviene nel caso inverso. "Il beneficio previsto dall'art. 2304 (e 2315) c.c., attenendo alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale, ove non sia dimostrata in termini certi l'impossibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni della stessa" (Trib. Pordenone, sentenza del 30.1.2020) e che "non sussiste la condizione di procedibilità richiesta dall'art. 2304 c.c. per potere agire o intervenire in sede esecutiva contro il socio illimitatamente responsabile di una società di nome collettivo, quando non è stata dimostrata con sufficiente certezza l'insufficienza del patrimonio della società per la soddisfazione del credito" (Trib. Terni, 11/10/2019, n. 777). In applicazione del collegato principio enunciato dall'art. 2740 c.c., il beneficio attiene alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale ed opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale (cfr. Cass. n. 15036/05); pertanto, il creditore sociale è privo del diritto di agire nei confronti del singolo socio, se non abbia preventivamente escusso la società. Ne discende che non è sufficiente che il creditore abbia richiesto il pagamento alla società od abbia ottenuto sentenza di condanna nei confronti della stessa, occorrendo piuttosto che abbia altresì esperito infruttuosamente l'azione esecutiva sul patrimonio sociale.
Ciò posto, occorre tuttavia evidenziare come la preventiva escussione del patrimonio sociale non sia necessaria qualora circostanze oggettive dimostrino, con sufficiente e ragionevole grado di certezza, l'inutilità della stessa. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui 'la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c. (applicabile anche alla società in accomandita semplice, in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 c.c.), perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito' (Cass. 8 luglio 1983, n. 4606. Cfr., altresì, Cass. 13 marzo 1987, n. 2647; nonché
Cass. 4 settembre 1984, n. 4752). In altri termini, la preventiva escussione del patrimonio sociale – che costituisce la regola generale ex art. 2304 cod. civ. – può ritenersi superflua in presenza di condizioni che denotino, con sufficiente e ragionevole grado di certezza, la sua oggettiva inutilità (in ragione dell'incapienza del patrimonio sociale). Ciò non toglie che il relativo onere probatorio (con riguardo cioè all'inutilità della preventiva escussione) sia a carico del creditore agente, tenuto conto del fatto che, da un lato, come sopra già evidenziato alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. la già richiamata Cass. 14 novembre 2011, n. 23749), la preventiva escussione del patrimonio sociale attiene ad una condizione per l'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del singolo socio (sicché il relativo onere non può che ricadere in capo al soggetto che quell'azione esperisca), nonché, dall'altro lato, si è in presenza di un'eccezione alla regula iuris generale di cui all'art. 2304 cod. civ. (sicché il relativo onere deve ragionevolmente porsi a carico del soggetto che invochi l'eccezione alla regola).
Ritornando al caso di specie, non v'è dubbio che la norma in parola possa trovare applicazione nel caso di specie. Si colloca, infatti, la stessa nell'ambito della disciplina della società in nome collettivo e la società RRlat rientra, ictu oculi, in tale tipologia di compagine societaria. Ancora, il credito portato dal precetto opposto trova fondamento nella ordinanza n. 47/2020, resa dal Tribunale di Salerno ex art. 186 ter cpc., con la quale era stato ingiunto alla Snc RRlat di RR AN di pagare in favore della Controparte_1
l'importo di euro 83.317,47 per sorte capitale ed euro 2.135,00 per spese, oltre
[...]
accessori, di talché si discorra di titolo formatosi non direttamente nei confronti del socio ingiunto. E' corretto, poi, ritenere, alla luce della difesa svolta che la qualità di socio accomandatario dell'opponente sia non contestata ex art 115 c.p.c..
Ancora, il carteggio documentale offerto in produzione non dà contezza della incapienza del patrimonio della società debitrice a soddisfare il credito, non essendo all'uopo sufficienti i meri tentativi di pignoramento con esito negativo presso la società (“la possibilità di aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, alla infruttuosità dell'esecuzione esperita sui beni della società in nome collettivo...... neanche il pignoramento presso terzi tentato ..... poteva ritenersi idoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario", cfr. Cass. 5136/2011 in motivazione), ben potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito.
Invero, parte opposta non ha allegato né documentato di aver previamente escusso il patrimonio sociale;
tantomeno ha provato altrimenti l'incapienza del patrimonio della società debitrice a soddisfare il credito, depositando all'uopo i meri tentativi di pignoramento con esito negativo presso la società e presso il terzo.
A tanto consegue che la azione esecutiva intrapresa non abbia tenuto in conto il disposto dell'art. 2034 c.c.
La opposta sostiene, in buona sostanza, che la prova dell'incapacità del patrimonio sociale a soddisfare la propria pretesa creditoria dovrebbe desumersi dall'infruttuoso tentativo di eseguire il pignoramento presso terzi e dalla proposizione, da parte della stessa, di un'istanza di fallimento, che, peraltro, sarebbe stata respinta dal Tribunale fallimentare.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito come neppure la circostanza che una società sia stata posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita implica ex se che il patrimonio sociale sia insufficiente a garantire il credito azionato (cfr. Cass. 11291/90, Cass. 2647/87, Cass.
4752/84).
La conclusione non è scalfita dalla visura camerale e delle 'situazioni contabili' offerte agli atti con la memoria costitutiva le quali, evidenziando il solo rapporto tra costi e ricavi, non corroborano in via documentale né la mancanza di conti correnti e di titoli di credito intestati alla società, né le attività e gli eventuali beni immobili in proprietà della società; con specifico riguardo a quella data anno 2020, ove è riportata l'annotazione della plusvalenza derivante dalla vendita dei beni strumentali, si osserva che da detta cessione non possa automaticamente dedursi la mancanza di qualsivoglia bene in proprietà).
La mancanza di certezza circa l'incapacità del patrimonio della S.n.c. RRlat a soddisfare il credito azionato dalla odierna opposta e detta circostanza risulta avvalorata da quanto versato in atti dalla medesima parte: ci si riferisce, in particolare, all'ordinanza resa all'esito del procedimento iscritto al n. 285/2020, che ha avuto scaturigine dal ricorso per fallimento della RRlat promosso dalla . Ebbene, ove il Collegio adito Controparte_1
ha osservato: “la situazione patrimoniale della ditta resistente, pur inattiva, non risultano protesti e\o pignoramenti, non consente di ritenere sussistente la dedotta insolvenza”; “i ricavi emergenti dalla documentazione versata in atti sono superiori agli € 400.000,00 sia nel 2017, 2018, 2019”, ciò determinando uno stato di aggredibilità del patrimonio sociale.
Sul punto la stessa convenuta ha, del resto, ammesso (cfr. comparsa di costituzione pag. 2
e memorie ex art. 183 cpc) che il patrimonio de quo avrebbe potuto rendere “almeno parziale” la realizzazione del credito.
In conclusione, l'opposta non ha dimostrato, come era suo preciso onere, che la società debitrice non abbia altri beni (mobili o immobili o conti correnti o fondi) su cui far valere le proprie pretese creditorie, non avendo allegato neanche una visura catastale che attestasse l'assenza di titolarità di ulteriori beni immobili da parte della stessa società ovvero altre certificazioni idonee a provare la mancanza di liquidità. Il ha preannunciato di agire direttamente nei confronti del socio, Controparte_1
, senza, tuttavia, attestare la infruttuosità della preventiva escussione del Parte_1
patrimonio della debitrice, sicché la proposta opposizione va accolta. A tanto consegue la declaratoria dell'inesistenza, allo stato, del diritto della convenuta opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente in virtù dell'impugnato precetto.
Le spese, alla luce degli orientamenti ondivaghi espressi nella giurisprudenza di merito nonché della peculiarità della vicenda fattuale, possono ritenersi compensate tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 10175 /2021, promossa da
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente Parte_2
pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie l'opposizione spiegata;
- compensa interamente le spese tra le parti in causa.
Così deciso in Salerno, il 3.04.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10175/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Alfonso LANDI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del difensore in Battipaglia (Sa) alla via Generale Gonzaga n. 81 attore-opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPPELLI IGINO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del difensore in Sala Consilina (Sa) alla Via Mezzacapo n. 39 convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
con atto di citazione, notificato alla controparte in data 13.12.2021 a Parte_1
mezzo PEC, ha elevato opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, ex art. 140 cpc, dalla in data 22.11.2021, attesa la sua qualità di socio Controparte_1
illimitatamente responsabile della Snc RRlat di RR AN. Detto precetto traeva scaturigine dall'ordinanza n. 47/2020, resa dal Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 186 ter cpc., con la quale veniva ingiunto alla Snc RRlat di RR AN di pagare in favore della l'importo di euro 83.317,47 per sorta capitale ed euro 2.135,00 Controparte_1
per spese, oltre accessori di legge. L'opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità del precetto de quo per mancanza dello ius postulandi da parte del difensore di parte opposta, sostenendo che non fosse ivi presente alcuna procura in merito. Lamentava, inoltre,
l'inammissibilità dell'azione minacciata per violazione dell'art. 2304 cc., non essendo stato preventivamente escusso il patrimonio della società debitrice, dolendosi di non poter essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della RRlat, avente propria autonomia patrimoniale. Eccepiva, altresì, il difetto della propria legittimazione passiva, anzitutto in quanto la ingiunzione gli veniva intimata non già in qualità di socio ma in propriodi poi in ragione della intervenuta cessione dell'intera sua quota di partecipazione, intervenuta con scrittura privata in data 3.03.2008. Concludeva, dunque, testualmente: “1) dichiarare radicalmente nullo l'atto di precetto impugnato per carenza dello ius postulandi del preteso procuratore e difensore;
2) in subordine, dichiarare inammissibile ed infondata, per le motivazioni indicate in narrativa, la pretesa azionata con l'atto di precetto impugnato;
3) In via gradata, con salvezza di gravame, accertare e dichiarare che il deducente è carente di legittimazione passiva in riferimento alla pretesa di pagamento intimata. Vinte le spese con attribuzione diretta in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il contraddittorio si formalizzava regolarmente nei confronti della , Controparte_1
la quale evidenziava, in apertura, di aver conferito mandato all'avvocato sottoscrittore dell'atto opposto sia per il giudizio n. 1065/2020 R.G. (nell'ambito della quale era stata resa l'ordinanza sottesa all'atto di precetto in opposizione) e sia per le conseguenti e connesse procedure, tra le quali da ricomprendersi il giudizio di opposizione de quo. In merito, poi, alla dedotta violazione dell'art. 2304 c.c., ossia all'asserito mancato tentativo di preventiva escussione del patrimonio sociale, l'opposta deduceva di aver, invero, preventivamente ed infruttuosamente escusso il patrimonio sociale mediante le seguenti azioni esecutive: 1) azione di pignoramento presso terzi direttamente contro la società; 2) ulteriore tentativo di pignoramento mobiliare (presso il debitore) contro la S.n.c. RRlat;
3) ricorso per fallimento iscritto al n. 285/2020 dinanzi il Tribunale di Salerno (giusta allegati versati in atti). Rappresentava, in particolare ed in ordine a tale ultimo procedimento, che ivi era emersa prova - giusta documentazione contabile degli ultimi quattro anni versata - dell'insufficienza del patrimonio societario a realizzare il credito de quo. In ordine, infine, all'asserita carenza di legittimazione passiva, così come dedotta dal
, assumeva che nel precetto fosse chiaramente indicata la qualità Parte_1
dell'ingiunto e che, ancora, gli effetti attivi e passivi della cessione dedotta da controparte potessero intendersi decorrenti sol “dal giorno in cui il sig. RR AN comunicherà al sig. la cessione di quote presso il Notaio di sua fiducia”, comunicazione di fatto non Parte_1
avvenuta. In punto di efficacia del negozio, contestava ancora la carenza della iscrizione presso il Registro Imprese, con effetto di pubblicità dichiarativa, con consequenziale inopponibilità dello stesso. Instava, quindi, per il rigetto delle avverse pretese, vinte le spese.
Depositate le autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, nelle quali le parti si limitavano a ribadire le proprie rispettive ragioni e richieste, la causa perveniva all'udienza del 19.02.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione alle parti di termini per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali.
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Il Tribunale ritiene fondata la contestazione, che integra opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. 23749/2011 secondo cui 'L'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 cod. civ., si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo'), sulla violazione del disposto dall'art. 2304 c.c. per la mancata preventiva escussione del patrimonio della società S.n.c. RRlat, debitrice risultante dal titolo azionato, sì determinandosi il mancato assolvimento di una condizione di procedibilità ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del socio
(testualmente, “l'intimante nell'atto di precetto non fornisce alcun elemento utile a dimostrare la certa infruttuosità dell'esecuzione nei confronti della società RRlat di RR AN s.n.c., limitandosi a dedurre di aver esclusivamente notificato un singolo atto di pignoramento presso un solo terzo che fornito dichiarazione negativa” ed ancora che “Il Collegio della sezione Fallimentare del Tribunale di Salerno, inoltre, chiamato a decidere sul ricorso iscritto al numero R.G. PREF. 285/2020, di cui l'intimante omette qualsiasi riferimento, promosso proprio dalla società al fine di far Controparte_1
dichiarare il fallimento della RRlat di RR AN s.n.c., ha ritenuto che la documentazione versata in atti, da cui risultavano ricavi emergenti superiori agli € 400.000,00 sia nel 2017, 2018, 2019, non consentisse di ritenere sussistente lo stato di insolvenza della RRlat di RR AN s.n.c.”, cfr. atto di citazione).
Al fine di un opportuno inquadramento della controversia, si rileva come l'art. 2304 c.c. rechi il principio del beneficium excussionis in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (ovvero, nel caso di società semplice o di società irregolare, dopo l'escussione dei beni sociali che il socio richiesto del pagamento gli abbia indicato come agevolmente idonei a soddisfarlo). Trattasi di beneficio operante, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, esclusivamente in sede esecutiva, poiché non è impedito al creditore, pure se abbia un titolo esecutivo di origine stragiudiziale, di formarsene uno giudiziale nei confronti del socio (cfr. già Cass. n.
7582/83, nonché Cass. n. 1050/96, n. 13183/99, n. 15700/02, n. 6048/03, n. 15713/04,
n. 1040/09); tanto in ragione della circostanza che, se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio (Cass. n. 613/03, n. 19946/04, nonché, da ultimo,
Cass. n. 6734/11), mentre altrettanto non avviene nel caso inverso. "Il beneficio previsto dall'art. 2304 (e 2315) c.c., attenendo alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale, ove non sia dimostrata in termini certi l'impossibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni della stessa" (Trib. Pordenone, sentenza del 30.1.2020) e che "non sussiste la condizione di procedibilità richiesta dall'art. 2304 c.c. per potere agire o intervenire in sede esecutiva contro il socio illimitatamente responsabile di una società di nome collettivo, quando non è stata dimostrata con sufficiente certezza l'insufficienza del patrimonio della società per la soddisfazione del credito" (Trib. Terni, 11/10/2019, n. 777). In applicazione del collegato principio enunciato dall'art. 2740 c.c., il beneficio attiene alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale ed opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale (cfr. Cass. n. 15036/05); pertanto, il creditore sociale è privo del diritto di agire nei confronti del singolo socio, se non abbia preventivamente escusso la società. Ne discende che non è sufficiente che il creditore abbia richiesto il pagamento alla società od abbia ottenuto sentenza di condanna nei confronti della stessa, occorrendo piuttosto che abbia altresì esperito infruttuosamente l'azione esecutiva sul patrimonio sociale.
Ciò posto, occorre tuttavia evidenziare come la preventiva escussione del patrimonio sociale non sia necessaria qualora circostanze oggettive dimostrino, con sufficiente e ragionevole grado di certezza, l'inutilità della stessa. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui 'la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c. (applicabile anche alla società in accomandita semplice, in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 c.c.), perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito' (Cass. 8 luglio 1983, n. 4606. Cfr., altresì, Cass. 13 marzo 1987, n. 2647; nonché
Cass. 4 settembre 1984, n. 4752). In altri termini, la preventiva escussione del patrimonio sociale – che costituisce la regola generale ex art. 2304 cod. civ. – può ritenersi superflua in presenza di condizioni che denotino, con sufficiente e ragionevole grado di certezza, la sua oggettiva inutilità (in ragione dell'incapienza del patrimonio sociale). Ciò non toglie che il relativo onere probatorio (con riguardo cioè all'inutilità della preventiva escussione) sia a carico del creditore agente, tenuto conto del fatto che, da un lato, come sopra già evidenziato alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. la già richiamata Cass. 14 novembre 2011, n. 23749), la preventiva escussione del patrimonio sociale attiene ad una condizione per l'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del singolo socio (sicché il relativo onere non può che ricadere in capo al soggetto che quell'azione esperisca), nonché, dall'altro lato, si è in presenza di un'eccezione alla regula iuris generale di cui all'art. 2304 cod. civ. (sicché il relativo onere deve ragionevolmente porsi a carico del soggetto che invochi l'eccezione alla regola).
Ritornando al caso di specie, non v'è dubbio che la norma in parola possa trovare applicazione nel caso di specie. Si colloca, infatti, la stessa nell'ambito della disciplina della società in nome collettivo e la società RRlat rientra, ictu oculi, in tale tipologia di compagine societaria. Ancora, il credito portato dal precetto opposto trova fondamento nella ordinanza n. 47/2020, resa dal Tribunale di Salerno ex art. 186 ter cpc., con la quale era stato ingiunto alla Snc RRlat di RR AN di pagare in favore della Controparte_1
l'importo di euro 83.317,47 per sorte capitale ed euro 2.135,00 per spese, oltre
[...]
accessori, di talché si discorra di titolo formatosi non direttamente nei confronti del socio ingiunto. E' corretto, poi, ritenere, alla luce della difesa svolta che la qualità di socio accomandatario dell'opponente sia non contestata ex art 115 c.p.c..
Ancora, il carteggio documentale offerto in produzione non dà contezza della incapienza del patrimonio della società debitrice a soddisfare il credito, non essendo all'uopo sufficienti i meri tentativi di pignoramento con esito negativo presso la società (“la possibilità di aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, alla infruttuosità dell'esecuzione esperita sui beni della società in nome collettivo...... neanche il pignoramento presso terzi tentato ..... poteva ritenersi idoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario", cfr. Cass. 5136/2011 in motivazione), ben potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito.
Invero, parte opposta non ha allegato né documentato di aver previamente escusso il patrimonio sociale;
tantomeno ha provato altrimenti l'incapienza del patrimonio della società debitrice a soddisfare il credito, depositando all'uopo i meri tentativi di pignoramento con esito negativo presso la società e presso il terzo.
A tanto consegue che la azione esecutiva intrapresa non abbia tenuto in conto il disposto dell'art. 2034 c.c.
La opposta sostiene, in buona sostanza, che la prova dell'incapacità del patrimonio sociale a soddisfare la propria pretesa creditoria dovrebbe desumersi dall'infruttuoso tentativo di eseguire il pignoramento presso terzi e dalla proposizione, da parte della stessa, di un'istanza di fallimento, che, peraltro, sarebbe stata respinta dal Tribunale fallimentare.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito come neppure la circostanza che una società sia stata posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita implica ex se che il patrimonio sociale sia insufficiente a garantire il credito azionato (cfr. Cass. 11291/90, Cass. 2647/87, Cass.
4752/84).
La conclusione non è scalfita dalla visura camerale e delle 'situazioni contabili' offerte agli atti con la memoria costitutiva le quali, evidenziando il solo rapporto tra costi e ricavi, non corroborano in via documentale né la mancanza di conti correnti e di titoli di credito intestati alla società, né le attività e gli eventuali beni immobili in proprietà della società; con specifico riguardo a quella data anno 2020, ove è riportata l'annotazione della plusvalenza derivante dalla vendita dei beni strumentali, si osserva che da detta cessione non possa automaticamente dedursi la mancanza di qualsivoglia bene in proprietà).
La mancanza di certezza circa l'incapacità del patrimonio della S.n.c. RRlat a soddisfare il credito azionato dalla odierna opposta e detta circostanza risulta avvalorata da quanto versato in atti dalla medesima parte: ci si riferisce, in particolare, all'ordinanza resa all'esito del procedimento iscritto al n. 285/2020, che ha avuto scaturigine dal ricorso per fallimento della RRlat promosso dalla . Ebbene, ove il Collegio adito Controparte_1
ha osservato: “la situazione patrimoniale della ditta resistente, pur inattiva, non risultano protesti e\o pignoramenti, non consente di ritenere sussistente la dedotta insolvenza”; “i ricavi emergenti dalla documentazione versata in atti sono superiori agli € 400.000,00 sia nel 2017, 2018, 2019”, ciò determinando uno stato di aggredibilità del patrimonio sociale.
Sul punto la stessa convenuta ha, del resto, ammesso (cfr. comparsa di costituzione pag. 2
e memorie ex art. 183 cpc) che il patrimonio de quo avrebbe potuto rendere “almeno parziale” la realizzazione del credito.
In conclusione, l'opposta non ha dimostrato, come era suo preciso onere, che la società debitrice non abbia altri beni (mobili o immobili o conti correnti o fondi) su cui far valere le proprie pretese creditorie, non avendo allegato neanche una visura catastale che attestasse l'assenza di titolarità di ulteriori beni immobili da parte della stessa società ovvero altre certificazioni idonee a provare la mancanza di liquidità. Il ha preannunciato di agire direttamente nei confronti del socio, Controparte_1
, senza, tuttavia, attestare la infruttuosità della preventiva escussione del Parte_1
patrimonio della debitrice, sicché la proposta opposizione va accolta. A tanto consegue la declaratoria dell'inesistenza, allo stato, del diritto della convenuta opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente in virtù dell'impugnato precetto.
Le spese, alla luce degli orientamenti ondivaghi espressi nella giurisprudenza di merito nonché della peculiarità della vicenda fattuale, possono ritenersi compensate tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 10175 /2021, promossa da
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente Parte_2
pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie l'opposizione spiegata;
- compensa interamente le spese tra le parti in causa.
Così deciso in Salerno, il 3.04.25
Il Giudice
Alessia PECORARO