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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4539 / 2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione collegiale in persona dei sig.ri magistrati
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Antonio Contini Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio il 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2016 al numero 4539, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Latina, Via Zeppieri, s.n.c., Parte_1 presso l'avv. Giovanni D'Erme che la assiste e difende giusta procura a margine della citazione;
ATTORE
CONTRO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliato ex lege in Perugia, via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, che lo assiste e difende per legge.
CONVENUTO
e avente ad oggetto: responsabilità civile dei magistrati;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza
PER L'ATTRICE come da foglio di precisazione delle conclusioni
Pagina 1 di 13 “Voglia il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità dello Stato
Italiano nella produzione dell'evento lesivo di cui all'atto introduttivo del giudizio, condannare lo stesso, e per esso la al Controparte_1 risarcimento del danno subìto dalla sig.ra nella misura che si Parte_1 quantifica in euro 17.864,00 oltre interessi e rivalutazione per la vendita illegittima della vettura Porsche Panamera tg EG221LX e del motociclo AB Aprilia tg
DF3399, sotto il profilo del danno patrimoniale, oltre alle spese di custodia poste a carico dell'attrice, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. n. 55/14, ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
PER IL CONVENUTO come da comparsa di costituzione e risposta
“Piaccia all'ill.mo Tribunale dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondata ovvero comunque respingere integralmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Con Controparte_1 vittoria di spese anche generali”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione per l'udienza del 14 novembre 2016, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi questo Ufficio il Presidente del Consiglio dei Ministri, si deve intendere a norma della legge n. 117 del 1988, per chiedere di accertarsi “la responsabilità dello Stato italiano nella produzione dell'evento lesivo di cui in premessa” e, dunque, “per l'illegittimo sequestro e, comunque, per l'illegittima vendita dei beni di proprietà della stessa già dissequestrati” (conclusioni differenti rispetto a quelle articolate in sede di udienza di precisazione) e quindi condannare lo stesso al risarcimento del danno subito, sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale.
Ha rappresentato che la era stata destinataria, quale terza interessata, del Parte_1 sequestro di prevenzione di una disposto dal Tribunale di Latina, il 9 Parte_2 settembre 2011, n. 29, poi confiscata il 3 agosto 2012, e che, in esito alla relativa impugnazione in appello la Corte aveva revocato la confisca il 19 novembre 2014, disponendo la restituzione dei beni.
Ha quindi esposto che, nonostante il provvedimento di revoca della Corte di appello,
Pagina 2 di 13 il 12 gennaio 2015 il giudice dott.ssa L. LI autorizzava la vendita della vettura, che dunque veniva alienata al prezzo di euro 40.000 e quindi ad un prezzo inferiore a quello ritenuto di mercato pari a “non meno di 62/65.000 euro”.
Sosteneva quindi parte attrice che fosse “manifesta la responsabilità del magistrato che ha disposto la vendita dei mezzi successivamente al loro dissequestro” assumendo
“irrilevante (…) che l'errore sia della Corte di Appello o del giudice delegato trattandosi di articolazioni dello Stato nell'amministrazione della giustizia” (v. citazione, pag. 4).
2. – All'udienza fissata ex art. 168 bis comma 4° cod. proc. civ. al 16 novembre
2016, il Tribunale di Perugia, tra l'altro rilevata l'avvenuta notificazione all'Avvocatura generale dello Stato in Roma, fissava nuova udienza al 29 marzo 2017 per la ripetizione dell'incombente.
3. – Notificata nuova citazione il 30 dicembre 2016 per la predetta data, si costituiva tempestivamente il 9 marzo 2017 nel procedimento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il , esponendo la Controparte_2 parziarietà dell'avversa illustrazione fattuale e segnatamente riferendo:
a) che la medesima domanda era stata svolta e rinunciata contro il Ministero della
Giustizia;
b) che parimenti la medesima domanda era stata azionata nelle forme di un incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Latina, in sede di prevenzione, che aveva respinto l'istanza con ordinanza del 30 novembre 2015;
c) che la somma ottenuta per la vendita della vettura a prezzo di mercato era stata consegnata alla Parte_1
d) che la revoca della confisca, disposta dalla Corte d'Appello, era stata comunicata al difensore della sin dal 18 dicembre 2014, e che l'istanza di esecuzione Parte_1 della revoca era stata formulata solo dopo 4 mesi dalla comunicazione e dopo l'intervenuta vendita.
In punto di diritto, la difesa erariale ha sostenuto:
- l'applicabilità della disciplina portata dalla legge n. 117 del 1988 nel tenore privo delle modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015, per essere i fatti intervenuti in data precedente a quella di entrata in vigore di quest'ultima; per l'effetto, l'inammissibilità della domanda;
Pagina 3 di 13 - il difetto di giurisdizione del giudice civile, per essere sussistente la competenza esclusiva e funzionale del Tribunale che abbia disposto la misura di prevenzione, nel caso di specie effettivamente adito e che aveva deciso in senso sfavorevole all'attrice, sostenendo l'amministrazione anche il giudicato sulla domanda;
- l'inammissibilità della domanda, non essendo stata impugnata l'ordinanza del 30 novembre 2015 con la quale il Tribunale di Latina aveva respinto le identiche doglianze oggi spese;
- nel merito, la manifesta infondatezza della domanda, per non essersi verificata alcuna violazione di legge o travisamento del fatto e delle prove, ed essendo immotivata la dedotta sussistenza di dolo o colpa grave;
- che il sequestro è di regola adottato in fasi cautelari d'urgenza, sicchè sarebbe
“semplicistico far discendere in via automatica una responsabilità” dal fatto che una decisione adottata in fase iniziale non sia confermata successivamente, trattandosi di eventualità del tutto fisiologica;
- che, in ogni caso, con riferimento alla vendita disposta in data successiva alla revoca della confisca, l'amministratore giudiziario risponde autonomamente del proprio operato professionale senza che vi concorra la responsabilità del Ministero della
Giustizia;
- che il danno dovrebbe in ogni caso ascriversi alla stessa che avrebbe Parte_1 contribuito causalmente allo stesso in modo determinante, posto che ella, in tesi, avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza, comunicando cioè l'avvenuta revoca;
- che non vi sarebbe stato alcun danno patrimoniale, posto che alla è stata Parte_1 rimessa la somma ricavata dalla vendita al prezzo di mercato, né alcun danno non patrimoniale si sarebbe realizzato;
rimanendo comunque indimostrata alcuna differenza tra c.d. valore effettivo di mercato e prezzo di vendita in ogni caso correttamente decurtato delle spese di custodia.
4. – Su disposizione del Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 6 della legge n.
117 del 1988, veniva data comunicazione della pendenza del procedimento alla dott.ssa
L. LI;
la causa veniva quindi chiamata all'udienza del 29 marzo 2017 e, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di rinvii dovuti al carico dei ruoli, la causa veniva quindi chiamata da ultimo
Pagina 4 di 13 all'udienza del 9 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni e veniva dunque rimessa alla decisione del collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – Occorre preliminarmente individuare esattamente la domanda giudiziale oggetto dell'odierno processo.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante, secondo quanto articolato in conclusioni della citazione (datata 27 dicembre
2016), dal sequestro e dalla vendita della vettura Porsche Panamera e del motociclo
AB Aprilia: le conclusioni, tuttavia, non trovano corrispondenza nella parte espositiva della citazione dove, in primo luogo, si assume (per quanto del tutto genericamente) la responsabilità della dott.ssa LI per aver disposto la sola vendita e in secondo luogo non si articola alcun riferimento quanto all'avvenuta vendita del motociclo ed al suo ritenuto diverso valore effettivo di mercato (cft. pag.
5-6 non numerate della citazione).
Le conclusioni di cui alla citazione, poi, non coincidono con quelle sottoposte al collegio, posto che all'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice si è riportata a foglio di precisazione che, come in intestazione riportato, a ragione della domanda di danno, non espone l'avvenuto sequestro ma esclusivamente la vendita.
È, cioè, evidente, – quanto all'individuazione della domanda spiegata – che alla luce delle complessive difese spiegate, e segnatamente avuto riguardo anche alla prima ed alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. e alla precisazione delle conclusioni (ma v. anche la comparsa conclusionale, pag. 2), che parte attrice ha inteso agire a norma della legge n. 117/1988 per la responsabilità civile della dott.ssa LI – per la quale risponde per legge in prima battuta lo Stato –, sostenendo che il provvedimento con il quale sarebbe stata disposta la vendita della vettura sia Pt_2 stato causativo del danno.
Ne deriva che, in ogni caso, il richiamo fatto nelle conclusioni di cui in citazione
(conclusioni differenti da quelle sottoposte in sede di precisazione) alla affermata illegittimità del sequestro, richiamo che appunto non è coltivato in sede di precisazione delle conclusioni, è del tutto irrilevante, posto che, appunto, la responsabilità della dott.ssa LI è affermata, invero, esclusivamente per la vendita dei due mezzi di
Pagina 5 di 13 trasporto.
5.1. – Ciò preliminarmente rilevato, deve altresì rammentarsi che l'azione di responsabilità dei magistrati ha natura di ordinaria azione di responsabilità, con una forma di legittimazione passiva sostitutiva posto che il singolo magistrato non ha immediata legittimazione passiva (pur essendo ammesso il suo intervento in giudizio) essendo invece legittimato il vertice amministrativo dello Stato, cui compete poi l'esercizio dell'azione di rivalsa.
Da tale natura discende pianamente che chi eserciti l'azione è tenuto a dimostrare non già che l'amministrazione della giustizia, in linea generale ed onnicomprensiva, quale “apparato organizzato”, gli abbia arrecato un danno, bensì che il singolo magistrato, con un suo atto o comportamento adottato con dolo o colpa grave, abbia arrecato un danno ingiusto, al di fuori di una insindacabile (se non con altri mezzi previsti dall'ordinamento) attività interpretativa del diritto o delle prove.
6. – Venendo ora alle questioni prospettate dall'avvocatura distrettuale dello Stato, deve escludersi che il presente procedimento fosse sottoposto al vaglio di ammissibilità previsto dalla legge prima della novella di cui alla legge n. 18 del 2015 (entrata in vigore il 19 marzo 2015). Per quanto sia corretto, invece, richiamare il principio per il quale sotto il profilo sostanziale (nel quale rientra anche il termine decadenziale di esercizio dell'azione, v. Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2024, n. 21079) la disciplina sanzionatoria applicabile sia quella vigente al tempo del fatto (Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2016, n. 6810) invece, quanto alla disciplina processuale, trova applicazione la disciplina vigente al tempo di proposizione della domanda, secondo la regola tempus regit actum (v. Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2015, n. 25216).
Posto dunque che la domanda è stata esercitata al più con citazione notificata del giugno 2016, la stessa non è soggetta ad alcun vaglio preliminare di ammissibilità originariamente previsto dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988 ante modifiche.
6.1. – Sotto altro profilo, ha eccepito l'avvocatura il difetto di giurisdizione del giudice civile e il giudicato.
La questione è evidentemente infondata.
Sostiene l'avvocatura che il giudice civile non possa conoscere di attività gestoria o di esecuzione compiuta in seno a procedimento di prevenzione penale (v. pag. 9 comparsa).
Pagina 6 di 13 Ebbene, è del tutto evidente che l'odierno procedimento non ha né può avere ad oggetto il regime degli atti compiuti in quella sede (cioè se gli atti siano legittimi o opportuni), bensì ha per oggetto – coerentemente con la natura dell'azione esercitata – la responsabilità civile del magistrato nominativamente indicato quale responsabile di un danno ingiusto: è dunque chiaro che detta azione di responsabilità individuale nulla ha a che fare con il sindacato sull'attività gestoria compiuta, posto che non si tratta di confermare o rimuovere atti giuridici compiuti nell'ambito del procedimento di prevenzione, bensì di valutare la responsabilità del magistrato per danni.
In altri termini, certamente sull'azione di responsabilità del magistrato sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e l'esercizio dell'azione data dalla legge n. 117 del
1988 è regolato dal codice di procedura civile.
Quanto invece all'eccezione di giudicato, non può che rilevarsi che la circostanza che parte ricorrente, dinanzi al giudice della prevenzione, abbia esperito un incidente di esecuzione non ha il rilievo che, sotto questo aspetto e salvo quanto si dirà, l'avvocatura assume di ascrivergli, posto che, in primo luogo, non vi è coincidenza astratta di domande e che, in ogni caso e in via del tutto tranciante, il presente giudizio, come si è detto, ha per oggetto la responsabilità individuale della dott.ssa LI, cosa che chiaramene non era oggetto della domanda fatta in sede di incidente di esecuzione.
Dagli atti dell'odierno procedimento (e segnatamente v. doc. 1 della produzione del convenuto, recante ordinanza del Tribunale di Latina del 30 novembre 2015) può evincersi infatti, in sintesi, che la aveva gravato dinanzi al collegio un Parte_1 provvedimento emesso de plano dalla stessa dott.ssa LI (quale giudice delegato per la procedura) il 20 maggio 2015, chiedendo l'assegnazione integrale del corrispettivo della vendita (non decurtato delle spese di custodia), la riforma del provvedimento nella parte in cui aveva affermato che il procedimento si era concluso correttamente, nonché
l'assegnazione di euro 85.000 quale controvalore dei beni sequestrati, da determinarsi al momento del sequestro e non della vendita.
È cioè evidente che a ben vedere le domande formulate in incidente di esecuzione dinanzi al giudice della prevenzione non erano intese a far valere la responsabilità aquiliana della dott.ssa LI e quindi certamente non è intervenuto giudicato quanto alla domanda poi esperita dinanzi questo Ufficio.
7. – Non coglie nel segno, salvo che per un aspetto, neppure la questione esposta
Pagina 7 di 13 dall'avvocatura in ordine alla mancata coltivazione dei rimedi previsti dall'ordinamento avverso i provvedimenti che le hanno negato il bene della vita al quale aspirava e che assume danneggiato nell'odierno procedimento.
Assume infatti la difesa pubblica (pag. 11 della comparsa) che, avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina del 30 novembre 2015 resa dal collegio in sede di incidente di esecuzione, nel quale era stato richiesto il pagamento di una somma corrispondente al valore della vettura alla data del sequestro e la restituzione delle spese di custodia, oltre che la riforma della declaratoria di correttezza della procedura, non è stata proposta impugnazione.
L'eccezione di inammissibilità di parte convenuta (che richiama l'art. 4 co. 2 della l.
n. 117/1988) tuttavia non si confronta con l'evidenza per la quale – nella prospettazione di parte attrice, che non imputa il danno ai magistrati componenti il collegio della prevenzione che decisero l'ordinanza del 30 novembre 2015 – il danno alla Parte_1 deriverebbe dalla vendita dei mezzi su autorizzazione della dott.ssa LI, sicchè, quanto alla questione centrale dell'odierno giudizio, l'avvocatura avrebbe dovuto argomentare l'eccezione con riferimento a specifici rimedi previsti dall'ordinamento con riferimento a tale atto, e non già quanto alla possibile impugnazione dell'ordinanza che ha deciso sull'imputazione alla delle spese di custodia e ha rigettato altre Parte_1 doglianze.
È invece opportuno rilevare che, se con riferimento alla questione centrale dell'odierna azione di responsabilità, questione che riguarda come si è detto la responsabilità della dott.ssa LI per l'autorizzazione alla vendita, l'eccezione di inammissibilità è infondata, è invece fondata quanto alla questione delle c.d. “spese di custodia” richiamate sia nelle originarie conclusioni della citazione notificata all'avvocatura distrettuale che nelle conclusioni richiamate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. Se, infatti, avverso il provvedimento di autorizzazione alla vendita (anche in ragione della regola di circolazione dei beni) non sussiste (né è stato argomentato) un rimedio, al contrario, quanto al provvedimento che ha imposto alla di sopportare le spese di custodia mediante decurtazione del corrispettivo Parte_1 ottenuto dalla vendita, è effettivamente stato esperito un rimedio, sul quale la dott.ssa
LI ha provveduto de plano, e quindi è stato esperito incidente di esecuzione che si è concluso con ordinanza che era impugnabile per cassazione ex art. 666 co. 6 cod. proc.
Pagina 8 di 13 pen..
Ne deriva che, sotto tale specifico profilo, l'eccezione è invece fondata perché l'art. 4 della legge n. 117/1988 dispone che l'azione di responsabilità può essere esperita solo quando siano stati esperiti i mezzi di impugnazione e, dunque, in difetto di coltivazione dei mezzi di impugnazione, la domanda è inammissibile.
8. – Venendo quindi agli aspetti centrali dell'odierno procedimento, può rilevarsi sul piano dei fatti che su proposta della Questura di Latina, il Tribunale di Latina, in sede di prevenzione, disponeva a carico di , con decreto del 9 settembre 2011, n. CP_3
29 (v. doc. n. 2 della produzione dell'amministrazione convenuta), il sequestro di una autovettura tipo Panamera e di un motociclo AB Aprilia, di proprietà della terza interessata Successivamente, pur presentate istanze di dissequestro, in data 6 Parte_1 agosto 2012, in esito al procedimento di prevenzione, veniva disposta la confisca di anche dei beni della (v. doc. n. 6, pag. 19, della produzione Parte_1 dell'amministrazione convenuta).
La Corte d'Appello di Roma, quarta sezione penale, con decreto del 19 novembre
2014, n. 95, tra altre impugnazioni, accoglieva quella della disponendo la Parte_1 revoca della confisca (doc. 7 della produzione del convenuto).
Il provvedimento veniva notificato, dalla Questura di Latina, divisione anticrimine, alla il 3 gennaio 2015 (come esposta dall'avvocatura distrettuale e non Parte_1 contestato, e come risulta dal doc. n. 8 e dal doc. n. 9 prodotti dall'avvocatura, con la sola specificazione che sul doc. 9 deve leggersi, ovviamente, la data del 2015, posto che si riferisce notificazione di documento del novembre 2014; la circostanza è comunque confermata in repliche conclusionali da parte attrice), al Procuratore generale e al custode giudiziario, a quest'ultimo – secondo quanto egli stesso espone in relazione prodotta a corredo del doc. n. 11 della produzione del convenuto (cft. ultime pagine della copiosa documentazione) senza che alcuna confutazione sia esposta – in data 13 marzo 2015, a mezzo pec.
Nelle more, con informativa e istanza del 19 dicembre 2014 (doc. 11 del convenuto, prima pagina) il custode giudiziario, su precedente disposizione del 23 maggio 2014, e ulteriore autorizzazione alla vendita del 30 ottobre 2014 in favore di altro acquirente poi ritiratosi (v. doc. 10 della produzione del convenuto, foglio interno 9 non numerato), chiedeva autorizzazione alla vendita dell'autovettura Porsche Panamera e del motociclo
Pagina 9 di 13 , rispettivamente per il prezzo di euro 40.000 quanto all'autovettura e di euro 500 CP_4 quanto al motociclo.
La vendita veniva quindi autorizzata dalla dott.ssa LI con provvedimento del 12 gennaio 2025 ed eseguita, come si evince dalla relazione del curatore, quanto al motociclo il 16 gennaio 2025 e quanto alla vettura il 22 gennaio 2015.
9. – Venendo quindi alle ascrizioni di responsabilità formulate dall'attore, queste sono del tutto apodittiche.
Parte attrice si limita infatti a sostenere che, sia “manifesta … la responsabilità del magistrato che ha disposto la vendita” per poi assumere che “il giudice delegato alla procedura doveva curare e verificare lo stato giuridico dei beni e l'esito del procedimento di appello, prima di autorizzarne la vendita (…)” avendo il magistrato una “posizione di garanzia a tutela del rispetto dei primari valori costituzionali in discussione”. (v. pag.
4-5 non numerate della citazione)
Senz'altro argomentare, richiamare o esporre, su tale aspetto, che altro non è che la questione centrale della controversia, attenendo all'an della affermata responsabilità del magistrato, parte attrice si limita dunque ad affermare che sussisteva – si badi –
l'obbligo, per la dott.ssa LI, di verificare personalmente l'esito del medio tempore proposto appello avverso la confisca.
La tesi, priva di alcun riferimento o riscontro normativo, è del tutto infondata posto che, in linea generale, il giudice delegato “impartisce le direttive generali della gestione dei beni (…)” (v. art. 40 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e, salvo che elementi di segno contrario emergano evidentemente ex actis, ben può e deve fare affidamento, quando eserciti funzioni autorizzative su istanza del curatore, sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata dal curatore e dunque basare le proprie valutazioni, in linea di massima, su quanto chiaramente emergente dal fascicolo.
Assumere, come invece propone parte attrice, che, in linea generale, per ogni istanza del curatore il giudice delegato debba verificare, e verificare personalmente, i presupposti di validità dell'atto, essendo gravato addirittura della verifica personale dell'esito delle impugnazioni proposte dal privato dinanzi ad altri uffici giudiziari, è del tutto un fuor d'opera.
Nel caso di specie, poi, non risulta nemmeno che il giudice superiore abbia trasmesso l'esito del procedimento al giudice inferiore, quanto invece al procuratore generale e,
Pagina 10 di 13 ovviamente, alle parti private, e dunque anche alla Parte_1
Nel caso di specie, quindi, quanto alla specifica vicenda ascritta alla dott.ssa LI, non si vi sono margini di ascrizione di una responsabilità per colpa grave (cioè per la violazione marchiana di regole di diligenza) posto che l'agente modello, cioè un magistrato nelle stesse circostanze, in assenza di alcuna specifica regola che imponga la verifica che oggi parte attrice propugna, non era gravato di alcuna astratta e generale posizione di garanzia quale quella ventilata dall'attore, né era tenuto ad uno specifico onere di controllo, si ripete di circostanze non ancora note neppure al curatore e comunque non documentate nel fascicolo e dunque di una sorta verifica in scienza privata.
È, difatti, del tutto errato l'assunto di parte attrice secondo il quale sarebbe
“irrilevante, rispetto alla terza istante, che l'errore sia della Corte d'Appello o del giudice delegato, trattandosi di responsabilità di articolazioni organiche dello Stato
(…)” (v. pag. 4 non numerata della citazione): come già si è evidenziato, l'azione esercitata è diretta all'affermazione di responsabilità di un singolo magistrato che abbia causato un danno adottando un provvedimento o un comportamento in colpa grave, sicchè si tratta non già di una generale responsabilità oggettiva o di una responsabilità diretta dello Stato o del ministero della giustizia, ma della responsabilità di un singolo magistrato che abbia agito colposamente.
E del resto, se si osserva che la colpa grave era (nel vigore del precedente testo dell'art. 2 comma 3 della legge n. 117/1988), specificatamente disciplinata quale “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile” o affermazione di un fatto
“incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento”, è del tutto evidente che nel caso di specie alcuna ipotesi può ritenersi integrata, atteso che certamente alla dott.ssa
– che non era stata notiziata da alcuno della revoca della confisca, né nulla di Per_1 diverso è stato argomentato – non può certamente ascriversi alcuna inescusabile negligenza, posto appunto che per un verso alcuna norma le imponeva di verificare personalmente l'esito del gravame avverso la confisca e per altro verso alcuno le aveva comunicato la revoca al tempo della (seconda) autorizzazione alla vendita.
Sotto altro profilo, poi, è del tutto evidente anche alla luce della disciplina attuale recata dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988 (come si è detto comunque inapplicabile) che la circostanza della revoca della confisca non risultava dagli atti del procedimento a lei
Pagina 11 di 13 sottoposti, sicchè, con tutta evidenza, ella non può essere considerata in colpa grave.
In definitiva, quindi, l'assunto di parte attrice in ordine alla responsabilità della dott.ssa LI è infondato.
10. – Non può, poi, che escludersi anche la sussistenza del danno, quale conseguenziale al fatto che si affermava dannoso.
Fermo che alcuna deduzione è stata articolata quanto al motociclo in ordine alla misura del danno e ancora fermo che il danno viene esposto con riferimento al valore dell'autovettura al tempo della vendita (e dunque non al tempo del sequestro) è in ogni caso evidente che il bene è stato venduto al prezzo di mercato, previa pubblicità.
Il documento 10 prodotto dalla parte pubblica, infatti, rende evidente che della vendita dei mezzi è stata data pubblicità financo sul portale internet “portaportese.it” tant'è che nel corso del 2014 pervennero al custode giudiziario alcune offerte, poi finalizzate solo ad inizio 2015.
Ora, a fronte di tali modalità di reperimento di soggetti interessati all'acquisto, è del tutto arbitrario sostenere l'esistenza di un diverso ed affermato effettivo valore di mercato che, peraltro, quanto alla vendita a commercianti, viene indicato dalla stessa parte attrice in euro 47.864 (in luogo dei 40.000 euro pagati dall'acquirente e a fronte dei 43.000 euro ai quali la vettura è stata posta in vendita) richiamando una quotazione formata da Quattroruote che specificatamente assume un chilometraggio molto basso e specifici optional per oltre 5.000 euro.
In altri termini, quale che sia la quotazione risultante da listini, il bene è stato venduto sul mercato al suo valore venale dando la massima diffusione all'offerta di vendita, sicchè, se quello è il prezzo al quale un compratore si è impegnato all'acquisto, né altri hanno fatto ulteriori offerte (anzi, risultandone altre due poi ritirate, una per
39.000 euro ed una per 43.000 euro) non si vede come sia sostenibile l'esistenza di un reale, maggiore e diverso prezzo.
È, dunque, da escludere che la vendita compiuta sul mercato sia stata, in sé, foriera di danno, posto che stessa è stata fatta previa ampia pubblicità e ad un prezzo nella media delle offerte pervenute (tenendo addirittura conto di quelle pervenute e poi ritirate).
Ne deriva che anche sotto questo aspetto la domanda deve ritenersi infondata.
11. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della causa come dichiarato in citazione, e sono compensate in misura
Pagina 12 di 13 della metà stante la soccombenza dell'amministrazione quanto alle questioni pregiudiziali esposte. Devono essere liquidate le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (v. d.m. 55/2014 e s.m.i., minimi:
3.809 euro;
massimi: euro 21.155).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile la domanda con riferimento alle spese di custodia, e per il resto la respinge in quanto infondata.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida, già operata la compensazione, in Controparte_5 misura di euro 5.000 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il giudice rel. est. Il presidente dott. Antonio Contini dott. Andrea Ausili
Pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione collegiale in persona dei sig.ri magistrati
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Antonio Contini Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio il 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2016 al numero 4539, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Latina, Via Zeppieri, s.n.c., Parte_1 presso l'avv. Giovanni D'Erme che la assiste e difende giusta procura a margine della citazione;
ATTORE
CONTRO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliato ex lege in Perugia, via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, che lo assiste e difende per legge.
CONVENUTO
e avente ad oggetto: responsabilità civile dei magistrati;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza
PER L'ATTRICE come da foglio di precisazione delle conclusioni
Pagina 1 di 13 “Voglia il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità dello Stato
Italiano nella produzione dell'evento lesivo di cui all'atto introduttivo del giudizio, condannare lo stesso, e per esso la al Controparte_1 risarcimento del danno subìto dalla sig.ra nella misura che si Parte_1 quantifica in euro 17.864,00 oltre interessi e rivalutazione per la vendita illegittima della vettura Porsche Panamera tg EG221LX e del motociclo AB Aprilia tg
DF3399, sotto il profilo del danno patrimoniale, oltre alle spese di custodia poste a carico dell'attrice, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. n. 55/14, ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
PER IL CONVENUTO come da comparsa di costituzione e risposta
“Piaccia all'ill.mo Tribunale dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondata ovvero comunque respingere integralmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Con Controparte_1 vittoria di spese anche generali”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione per l'udienza del 14 novembre 2016, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi questo Ufficio il Presidente del Consiglio dei Ministri, si deve intendere a norma della legge n. 117 del 1988, per chiedere di accertarsi “la responsabilità dello Stato italiano nella produzione dell'evento lesivo di cui in premessa” e, dunque, “per l'illegittimo sequestro e, comunque, per l'illegittima vendita dei beni di proprietà della stessa già dissequestrati” (conclusioni differenti rispetto a quelle articolate in sede di udienza di precisazione) e quindi condannare lo stesso al risarcimento del danno subito, sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale.
Ha rappresentato che la era stata destinataria, quale terza interessata, del Parte_1 sequestro di prevenzione di una disposto dal Tribunale di Latina, il 9 Parte_2 settembre 2011, n. 29, poi confiscata il 3 agosto 2012, e che, in esito alla relativa impugnazione in appello la Corte aveva revocato la confisca il 19 novembre 2014, disponendo la restituzione dei beni.
Ha quindi esposto che, nonostante il provvedimento di revoca della Corte di appello,
Pagina 2 di 13 il 12 gennaio 2015 il giudice dott.ssa L. LI autorizzava la vendita della vettura, che dunque veniva alienata al prezzo di euro 40.000 e quindi ad un prezzo inferiore a quello ritenuto di mercato pari a “non meno di 62/65.000 euro”.
Sosteneva quindi parte attrice che fosse “manifesta la responsabilità del magistrato che ha disposto la vendita dei mezzi successivamente al loro dissequestro” assumendo
“irrilevante (…) che l'errore sia della Corte di Appello o del giudice delegato trattandosi di articolazioni dello Stato nell'amministrazione della giustizia” (v. citazione, pag. 4).
2. – All'udienza fissata ex art. 168 bis comma 4° cod. proc. civ. al 16 novembre
2016, il Tribunale di Perugia, tra l'altro rilevata l'avvenuta notificazione all'Avvocatura generale dello Stato in Roma, fissava nuova udienza al 29 marzo 2017 per la ripetizione dell'incombente.
3. – Notificata nuova citazione il 30 dicembre 2016 per la predetta data, si costituiva tempestivamente il 9 marzo 2017 nel procedimento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il , esponendo la Controparte_2 parziarietà dell'avversa illustrazione fattuale e segnatamente riferendo:
a) che la medesima domanda era stata svolta e rinunciata contro il Ministero della
Giustizia;
b) che parimenti la medesima domanda era stata azionata nelle forme di un incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Latina, in sede di prevenzione, che aveva respinto l'istanza con ordinanza del 30 novembre 2015;
c) che la somma ottenuta per la vendita della vettura a prezzo di mercato era stata consegnata alla Parte_1
d) che la revoca della confisca, disposta dalla Corte d'Appello, era stata comunicata al difensore della sin dal 18 dicembre 2014, e che l'istanza di esecuzione Parte_1 della revoca era stata formulata solo dopo 4 mesi dalla comunicazione e dopo l'intervenuta vendita.
In punto di diritto, la difesa erariale ha sostenuto:
- l'applicabilità della disciplina portata dalla legge n. 117 del 1988 nel tenore privo delle modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015, per essere i fatti intervenuti in data precedente a quella di entrata in vigore di quest'ultima; per l'effetto, l'inammissibilità della domanda;
Pagina 3 di 13 - il difetto di giurisdizione del giudice civile, per essere sussistente la competenza esclusiva e funzionale del Tribunale che abbia disposto la misura di prevenzione, nel caso di specie effettivamente adito e che aveva deciso in senso sfavorevole all'attrice, sostenendo l'amministrazione anche il giudicato sulla domanda;
- l'inammissibilità della domanda, non essendo stata impugnata l'ordinanza del 30 novembre 2015 con la quale il Tribunale di Latina aveva respinto le identiche doglianze oggi spese;
- nel merito, la manifesta infondatezza della domanda, per non essersi verificata alcuna violazione di legge o travisamento del fatto e delle prove, ed essendo immotivata la dedotta sussistenza di dolo o colpa grave;
- che il sequestro è di regola adottato in fasi cautelari d'urgenza, sicchè sarebbe
“semplicistico far discendere in via automatica una responsabilità” dal fatto che una decisione adottata in fase iniziale non sia confermata successivamente, trattandosi di eventualità del tutto fisiologica;
- che, in ogni caso, con riferimento alla vendita disposta in data successiva alla revoca della confisca, l'amministratore giudiziario risponde autonomamente del proprio operato professionale senza che vi concorra la responsabilità del Ministero della
Giustizia;
- che il danno dovrebbe in ogni caso ascriversi alla stessa che avrebbe Parte_1 contribuito causalmente allo stesso in modo determinante, posto che ella, in tesi, avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza, comunicando cioè l'avvenuta revoca;
- che non vi sarebbe stato alcun danno patrimoniale, posto che alla è stata Parte_1 rimessa la somma ricavata dalla vendita al prezzo di mercato, né alcun danno non patrimoniale si sarebbe realizzato;
rimanendo comunque indimostrata alcuna differenza tra c.d. valore effettivo di mercato e prezzo di vendita in ogni caso correttamente decurtato delle spese di custodia.
4. – Su disposizione del Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 6 della legge n.
117 del 1988, veniva data comunicazione della pendenza del procedimento alla dott.ssa
L. LI;
la causa veniva quindi chiamata all'udienza del 29 marzo 2017 e, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di rinvii dovuti al carico dei ruoli, la causa veniva quindi chiamata da ultimo
Pagina 4 di 13 all'udienza del 9 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni e veniva dunque rimessa alla decisione del collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – Occorre preliminarmente individuare esattamente la domanda giudiziale oggetto dell'odierno processo.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante, secondo quanto articolato in conclusioni della citazione (datata 27 dicembre
2016), dal sequestro e dalla vendita della vettura Porsche Panamera e del motociclo
AB Aprilia: le conclusioni, tuttavia, non trovano corrispondenza nella parte espositiva della citazione dove, in primo luogo, si assume (per quanto del tutto genericamente) la responsabilità della dott.ssa LI per aver disposto la sola vendita e in secondo luogo non si articola alcun riferimento quanto all'avvenuta vendita del motociclo ed al suo ritenuto diverso valore effettivo di mercato (cft. pag.
5-6 non numerate della citazione).
Le conclusioni di cui alla citazione, poi, non coincidono con quelle sottoposte al collegio, posto che all'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice si è riportata a foglio di precisazione che, come in intestazione riportato, a ragione della domanda di danno, non espone l'avvenuto sequestro ma esclusivamente la vendita.
È, cioè, evidente, – quanto all'individuazione della domanda spiegata – che alla luce delle complessive difese spiegate, e segnatamente avuto riguardo anche alla prima ed alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. e alla precisazione delle conclusioni (ma v. anche la comparsa conclusionale, pag. 2), che parte attrice ha inteso agire a norma della legge n. 117/1988 per la responsabilità civile della dott.ssa LI – per la quale risponde per legge in prima battuta lo Stato –, sostenendo che il provvedimento con il quale sarebbe stata disposta la vendita della vettura sia Pt_2 stato causativo del danno.
Ne deriva che, in ogni caso, il richiamo fatto nelle conclusioni di cui in citazione
(conclusioni differenti da quelle sottoposte in sede di precisazione) alla affermata illegittimità del sequestro, richiamo che appunto non è coltivato in sede di precisazione delle conclusioni, è del tutto irrilevante, posto che, appunto, la responsabilità della dott.ssa LI è affermata, invero, esclusivamente per la vendita dei due mezzi di
Pagina 5 di 13 trasporto.
5.1. – Ciò preliminarmente rilevato, deve altresì rammentarsi che l'azione di responsabilità dei magistrati ha natura di ordinaria azione di responsabilità, con una forma di legittimazione passiva sostitutiva posto che il singolo magistrato non ha immediata legittimazione passiva (pur essendo ammesso il suo intervento in giudizio) essendo invece legittimato il vertice amministrativo dello Stato, cui compete poi l'esercizio dell'azione di rivalsa.
Da tale natura discende pianamente che chi eserciti l'azione è tenuto a dimostrare non già che l'amministrazione della giustizia, in linea generale ed onnicomprensiva, quale “apparato organizzato”, gli abbia arrecato un danno, bensì che il singolo magistrato, con un suo atto o comportamento adottato con dolo o colpa grave, abbia arrecato un danno ingiusto, al di fuori di una insindacabile (se non con altri mezzi previsti dall'ordinamento) attività interpretativa del diritto o delle prove.
6. – Venendo ora alle questioni prospettate dall'avvocatura distrettuale dello Stato, deve escludersi che il presente procedimento fosse sottoposto al vaglio di ammissibilità previsto dalla legge prima della novella di cui alla legge n. 18 del 2015 (entrata in vigore il 19 marzo 2015). Per quanto sia corretto, invece, richiamare il principio per il quale sotto il profilo sostanziale (nel quale rientra anche il termine decadenziale di esercizio dell'azione, v. Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2024, n. 21079) la disciplina sanzionatoria applicabile sia quella vigente al tempo del fatto (Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2016, n. 6810) invece, quanto alla disciplina processuale, trova applicazione la disciplina vigente al tempo di proposizione della domanda, secondo la regola tempus regit actum (v. Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2015, n. 25216).
Posto dunque che la domanda è stata esercitata al più con citazione notificata del giugno 2016, la stessa non è soggetta ad alcun vaglio preliminare di ammissibilità originariamente previsto dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988 ante modifiche.
6.1. – Sotto altro profilo, ha eccepito l'avvocatura il difetto di giurisdizione del giudice civile e il giudicato.
La questione è evidentemente infondata.
Sostiene l'avvocatura che il giudice civile non possa conoscere di attività gestoria o di esecuzione compiuta in seno a procedimento di prevenzione penale (v. pag. 9 comparsa).
Pagina 6 di 13 Ebbene, è del tutto evidente che l'odierno procedimento non ha né può avere ad oggetto il regime degli atti compiuti in quella sede (cioè se gli atti siano legittimi o opportuni), bensì ha per oggetto – coerentemente con la natura dell'azione esercitata – la responsabilità civile del magistrato nominativamente indicato quale responsabile di un danno ingiusto: è dunque chiaro che detta azione di responsabilità individuale nulla ha a che fare con il sindacato sull'attività gestoria compiuta, posto che non si tratta di confermare o rimuovere atti giuridici compiuti nell'ambito del procedimento di prevenzione, bensì di valutare la responsabilità del magistrato per danni.
In altri termini, certamente sull'azione di responsabilità del magistrato sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e l'esercizio dell'azione data dalla legge n. 117 del
1988 è regolato dal codice di procedura civile.
Quanto invece all'eccezione di giudicato, non può che rilevarsi che la circostanza che parte ricorrente, dinanzi al giudice della prevenzione, abbia esperito un incidente di esecuzione non ha il rilievo che, sotto questo aspetto e salvo quanto si dirà, l'avvocatura assume di ascrivergli, posto che, in primo luogo, non vi è coincidenza astratta di domande e che, in ogni caso e in via del tutto tranciante, il presente giudizio, come si è detto, ha per oggetto la responsabilità individuale della dott.ssa LI, cosa che chiaramene non era oggetto della domanda fatta in sede di incidente di esecuzione.
Dagli atti dell'odierno procedimento (e segnatamente v. doc. 1 della produzione del convenuto, recante ordinanza del Tribunale di Latina del 30 novembre 2015) può evincersi infatti, in sintesi, che la aveva gravato dinanzi al collegio un Parte_1 provvedimento emesso de plano dalla stessa dott.ssa LI (quale giudice delegato per la procedura) il 20 maggio 2015, chiedendo l'assegnazione integrale del corrispettivo della vendita (non decurtato delle spese di custodia), la riforma del provvedimento nella parte in cui aveva affermato che il procedimento si era concluso correttamente, nonché
l'assegnazione di euro 85.000 quale controvalore dei beni sequestrati, da determinarsi al momento del sequestro e non della vendita.
È cioè evidente che a ben vedere le domande formulate in incidente di esecuzione dinanzi al giudice della prevenzione non erano intese a far valere la responsabilità aquiliana della dott.ssa LI e quindi certamente non è intervenuto giudicato quanto alla domanda poi esperita dinanzi questo Ufficio.
7. – Non coglie nel segno, salvo che per un aspetto, neppure la questione esposta
Pagina 7 di 13 dall'avvocatura in ordine alla mancata coltivazione dei rimedi previsti dall'ordinamento avverso i provvedimenti che le hanno negato il bene della vita al quale aspirava e che assume danneggiato nell'odierno procedimento.
Assume infatti la difesa pubblica (pag. 11 della comparsa) che, avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina del 30 novembre 2015 resa dal collegio in sede di incidente di esecuzione, nel quale era stato richiesto il pagamento di una somma corrispondente al valore della vettura alla data del sequestro e la restituzione delle spese di custodia, oltre che la riforma della declaratoria di correttezza della procedura, non è stata proposta impugnazione.
L'eccezione di inammissibilità di parte convenuta (che richiama l'art. 4 co. 2 della l.
n. 117/1988) tuttavia non si confronta con l'evidenza per la quale – nella prospettazione di parte attrice, che non imputa il danno ai magistrati componenti il collegio della prevenzione che decisero l'ordinanza del 30 novembre 2015 – il danno alla Parte_1 deriverebbe dalla vendita dei mezzi su autorizzazione della dott.ssa LI, sicchè, quanto alla questione centrale dell'odierno giudizio, l'avvocatura avrebbe dovuto argomentare l'eccezione con riferimento a specifici rimedi previsti dall'ordinamento con riferimento a tale atto, e non già quanto alla possibile impugnazione dell'ordinanza che ha deciso sull'imputazione alla delle spese di custodia e ha rigettato altre Parte_1 doglianze.
È invece opportuno rilevare che, se con riferimento alla questione centrale dell'odierna azione di responsabilità, questione che riguarda come si è detto la responsabilità della dott.ssa LI per l'autorizzazione alla vendita, l'eccezione di inammissibilità è infondata, è invece fondata quanto alla questione delle c.d. “spese di custodia” richiamate sia nelle originarie conclusioni della citazione notificata all'avvocatura distrettuale che nelle conclusioni richiamate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. Se, infatti, avverso il provvedimento di autorizzazione alla vendita (anche in ragione della regola di circolazione dei beni) non sussiste (né è stato argomentato) un rimedio, al contrario, quanto al provvedimento che ha imposto alla di sopportare le spese di custodia mediante decurtazione del corrispettivo Parte_1 ottenuto dalla vendita, è effettivamente stato esperito un rimedio, sul quale la dott.ssa
LI ha provveduto de plano, e quindi è stato esperito incidente di esecuzione che si è concluso con ordinanza che era impugnabile per cassazione ex art. 666 co. 6 cod. proc.
Pagina 8 di 13 pen..
Ne deriva che, sotto tale specifico profilo, l'eccezione è invece fondata perché l'art. 4 della legge n. 117/1988 dispone che l'azione di responsabilità può essere esperita solo quando siano stati esperiti i mezzi di impugnazione e, dunque, in difetto di coltivazione dei mezzi di impugnazione, la domanda è inammissibile.
8. – Venendo quindi agli aspetti centrali dell'odierno procedimento, può rilevarsi sul piano dei fatti che su proposta della Questura di Latina, il Tribunale di Latina, in sede di prevenzione, disponeva a carico di , con decreto del 9 settembre 2011, n. CP_3
29 (v. doc. n. 2 della produzione dell'amministrazione convenuta), il sequestro di una autovettura tipo Panamera e di un motociclo AB Aprilia, di proprietà della terza interessata Successivamente, pur presentate istanze di dissequestro, in data 6 Parte_1 agosto 2012, in esito al procedimento di prevenzione, veniva disposta la confisca di anche dei beni della (v. doc. n. 6, pag. 19, della produzione Parte_1 dell'amministrazione convenuta).
La Corte d'Appello di Roma, quarta sezione penale, con decreto del 19 novembre
2014, n. 95, tra altre impugnazioni, accoglieva quella della disponendo la Parte_1 revoca della confisca (doc. 7 della produzione del convenuto).
Il provvedimento veniva notificato, dalla Questura di Latina, divisione anticrimine, alla il 3 gennaio 2015 (come esposta dall'avvocatura distrettuale e non Parte_1 contestato, e come risulta dal doc. n. 8 e dal doc. n. 9 prodotti dall'avvocatura, con la sola specificazione che sul doc. 9 deve leggersi, ovviamente, la data del 2015, posto che si riferisce notificazione di documento del novembre 2014; la circostanza è comunque confermata in repliche conclusionali da parte attrice), al Procuratore generale e al custode giudiziario, a quest'ultimo – secondo quanto egli stesso espone in relazione prodotta a corredo del doc. n. 11 della produzione del convenuto (cft. ultime pagine della copiosa documentazione) senza che alcuna confutazione sia esposta – in data 13 marzo 2015, a mezzo pec.
Nelle more, con informativa e istanza del 19 dicembre 2014 (doc. 11 del convenuto, prima pagina) il custode giudiziario, su precedente disposizione del 23 maggio 2014, e ulteriore autorizzazione alla vendita del 30 ottobre 2014 in favore di altro acquirente poi ritiratosi (v. doc. 10 della produzione del convenuto, foglio interno 9 non numerato), chiedeva autorizzazione alla vendita dell'autovettura Porsche Panamera e del motociclo
Pagina 9 di 13 , rispettivamente per il prezzo di euro 40.000 quanto all'autovettura e di euro 500 CP_4 quanto al motociclo.
La vendita veniva quindi autorizzata dalla dott.ssa LI con provvedimento del 12 gennaio 2025 ed eseguita, come si evince dalla relazione del curatore, quanto al motociclo il 16 gennaio 2025 e quanto alla vettura il 22 gennaio 2015.
9. – Venendo quindi alle ascrizioni di responsabilità formulate dall'attore, queste sono del tutto apodittiche.
Parte attrice si limita infatti a sostenere che, sia “manifesta … la responsabilità del magistrato che ha disposto la vendita” per poi assumere che “il giudice delegato alla procedura doveva curare e verificare lo stato giuridico dei beni e l'esito del procedimento di appello, prima di autorizzarne la vendita (…)” avendo il magistrato una “posizione di garanzia a tutela del rispetto dei primari valori costituzionali in discussione”. (v. pag.
4-5 non numerate della citazione)
Senz'altro argomentare, richiamare o esporre, su tale aspetto, che altro non è che la questione centrale della controversia, attenendo all'an della affermata responsabilità del magistrato, parte attrice si limita dunque ad affermare che sussisteva – si badi –
l'obbligo, per la dott.ssa LI, di verificare personalmente l'esito del medio tempore proposto appello avverso la confisca.
La tesi, priva di alcun riferimento o riscontro normativo, è del tutto infondata posto che, in linea generale, il giudice delegato “impartisce le direttive generali della gestione dei beni (…)” (v. art. 40 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e, salvo che elementi di segno contrario emergano evidentemente ex actis, ben può e deve fare affidamento, quando eserciti funzioni autorizzative su istanza del curatore, sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata dal curatore e dunque basare le proprie valutazioni, in linea di massima, su quanto chiaramente emergente dal fascicolo.
Assumere, come invece propone parte attrice, che, in linea generale, per ogni istanza del curatore il giudice delegato debba verificare, e verificare personalmente, i presupposti di validità dell'atto, essendo gravato addirittura della verifica personale dell'esito delle impugnazioni proposte dal privato dinanzi ad altri uffici giudiziari, è del tutto un fuor d'opera.
Nel caso di specie, poi, non risulta nemmeno che il giudice superiore abbia trasmesso l'esito del procedimento al giudice inferiore, quanto invece al procuratore generale e,
Pagina 10 di 13 ovviamente, alle parti private, e dunque anche alla Parte_1
Nel caso di specie, quindi, quanto alla specifica vicenda ascritta alla dott.ssa LI, non si vi sono margini di ascrizione di una responsabilità per colpa grave (cioè per la violazione marchiana di regole di diligenza) posto che l'agente modello, cioè un magistrato nelle stesse circostanze, in assenza di alcuna specifica regola che imponga la verifica che oggi parte attrice propugna, non era gravato di alcuna astratta e generale posizione di garanzia quale quella ventilata dall'attore, né era tenuto ad uno specifico onere di controllo, si ripete di circostanze non ancora note neppure al curatore e comunque non documentate nel fascicolo e dunque di una sorta verifica in scienza privata.
È, difatti, del tutto errato l'assunto di parte attrice secondo il quale sarebbe
“irrilevante, rispetto alla terza istante, che l'errore sia della Corte d'Appello o del giudice delegato, trattandosi di responsabilità di articolazioni organiche dello Stato
(…)” (v. pag. 4 non numerata della citazione): come già si è evidenziato, l'azione esercitata è diretta all'affermazione di responsabilità di un singolo magistrato che abbia causato un danno adottando un provvedimento o un comportamento in colpa grave, sicchè si tratta non già di una generale responsabilità oggettiva o di una responsabilità diretta dello Stato o del ministero della giustizia, ma della responsabilità di un singolo magistrato che abbia agito colposamente.
E del resto, se si osserva che la colpa grave era (nel vigore del precedente testo dell'art. 2 comma 3 della legge n. 117/1988), specificatamente disciplinata quale “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile” o affermazione di un fatto
“incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento”, è del tutto evidente che nel caso di specie alcuna ipotesi può ritenersi integrata, atteso che certamente alla dott.ssa
– che non era stata notiziata da alcuno della revoca della confisca, né nulla di Per_1 diverso è stato argomentato – non può certamente ascriversi alcuna inescusabile negligenza, posto appunto che per un verso alcuna norma le imponeva di verificare personalmente l'esito del gravame avverso la confisca e per altro verso alcuno le aveva comunicato la revoca al tempo della (seconda) autorizzazione alla vendita.
Sotto altro profilo, poi, è del tutto evidente anche alla luce della disciplina attuale recata dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988 (come si è detto comunque inapplicabile) che la circostanza della revoca della confisca non risultava dagli atti del procedimento a lei
Pagina 11 di 13 sottoposti, sicchè, con tutta evidenza, ella non può essere considerata in colpa grave.
In definitiva, quindi, l'assunto di parte attrice in ordine alla responsabilità della dott.ssa LI è infondato.
10. – Non può, poi, che escludersi anche la sussistenza del danno, quale conseguenziale al fatto che si affermava dannoso.
Fermo che alcuna deduzione è stata articolata quanto al motociclo in ordine alla misura del danno e ancora fermo che il danno viene esposto con riferimento al valore dell'autovettura al tempo della vendita (e dunque non al tempo del sequestro) è in ogni caso evidente che il bene è stato venduto al prezzo di mercato, previa pubblicità.
Il documento 10 prodotto dalla parte pubblica, infatti, rende evidente che della vendita dei mezzi è stata data pubblicità financo sul portale internet “portaportese.it” tant'è che nel corso del 2014 pervennero al custode giudiziario alcune offerte, poi finalizzate solo ad inizio 2015.
Ora, a fronte di tali modalità di reperimento di soggetti interessati all'acquisto, è del tutto arbitrario sostenere l'esistenza di un diverso ed affermato effettivo valore di mercato che, peraltro, quanto alla vendita a commercianti, viene indicato dalla stessa parte attrice in euro 47.864 (in luogo dei 40.000 euro pagati dall'acquirente e a fronte dei 43.000 euro ai quali la vettura è stata posta in vendita) richiamando una quotazione formata da Quattroruote che specificatamente assume un chilometraggio molto basso e specifici optional per oltre 5.000 euro.
In altri termini, quale che sia la quotazione risultante da listini, il bene è stato venduto sul mercato al suo valore venale dando la massima diffusione all'offerta di vendita, sicchè, se quello è il prezzo al quale un compratore si è impegnato all'acquisto, né altri hanno fatto ulteriori offerte (anzi, risultandone altre due poi ritirate, una per
39.000 euro ed una per 43.000 euro) non si vede come sia sostenibile l'esistenza di un reale, maggiore e diverso prezzo.
È, dunque, da escludere che la vendita compiuta sul mercato sia stata, in sé, foriera di danno, posto che stessa è stata fatta previa ampia pubblicità e ad un prezzo nella media delle offerte pervenute (tenendo addirittura conto di quelle pervenute e poi ritirate).
Ne deriva che anche sotto questo aspetto la domanda deve ritenersi infondata.
11. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della causa come dichiarato in citazione, e sono compensate in misura
Pagina 12 di 13 della metà stante la soccombenza dell'amministrazione quanto alle questioni pregiudiziali esposte. Devono essere liquidate le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (v. d.m. 55/2014 e s.m.i., minimi:
3.809 euro;
massimi: euro 21.155).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile la domanda con riferimento alle spese di custodia, e per il resto la respinge in quanto infondata.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida, già operata la compensazione, in Controparte_5 misura di euro 5.000 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il giudice rel. est. Il presidente dott. Antonio Contini dott. Andrea Ausili
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