Articolo 4 della Legge 2 febbraio 1959, n. 38
Articolo 3Articolo 5
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5 marzo 1959
Art. 4.
Per le finalita' di cui agli articoli che precedono, il Comune si riserva l'uso dei locali situati a sinistra, entrando dalla sala di lettura della biblioteca musicale, escluso l'attuale ufficio del bibliotecario statale.
La sala di lettura rimarra' di uso comune per gli studiosi che accedano alla biblioteca od al museo.
Le scaffalature della sala di lettura saranno utilizzate in accordo fra biblioteca e museo.
Entrata in vigore il 5 marzo 1959