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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
- Sezione Lavoro–
DECRETO
R.L. n. 191/2025
Il Giudice,
- letto il ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 depositato in data 06.03.25 da Parte_1
C.G.I.L.;
- letta la memoria di costituzione depositata da Per_1 Controparte_1
- sentite le parti all'udienza del 20.03.25, osserva quanto segue:
1. (d'ora in avanti, per Parte_2
brevità, solo ) ha chiesto che il giudice del lavoro dichiarasse antisindacale Pt_1 il comportamento tenuto da (d'ora in avanti, per Parte_3
Contr brevità, solo ) e, per l'effetto, ordinasse la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti, ordinandosi alla società resistente di fornire immediatamente al le informazioni e la Parte_4
documentazione (ove esistenti) riguardanti le pratiche operative di gestione e/o deposito e/o conservazione e riconsegna dei DPI e delle schede dati sicurezza riguardanti le analisi effettuate sulle sostanze approvvigionate e trattate dalla società resistente.
Nel concreto la parte ricorrente ha premesso che da un'analisi del DVR dell'ABS era emerso che lo stesso non disponeva alcunché in merito alle procedure per la riconsegna ed il deposito dei DPI, ex art. 77, D.Lgs. n.
81/2008.
Parte
in qualità di , sin dal luglio 2024, aveva più volte chiesto Parte_4
alla resistente di fornire chiarimenti circa le procedure aziendali in merito alla conservazione ed alla riconsegna dei DPI, in particolare per quanto riguardava le tute da lavoro, nonché di avere accesso ai dati delle analisi effettuate sulle sostanze con cui i lavoratori entravano in contatto, senza ottenere riscontro alcuno.
- decreto - 1 Contr Dopo alcuni solleciti, con comunicazione dd. 28.02.2024 si era esplicitamente rifiutata di fornire a le informazioni richieste, asserendo Pt_4
che le stesse riguardavano un procedimento giudiziario pendente, promosso dallo stesso Pt_4
La difesa del sindacato richiamava il disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008
e sottolineava che, già in precedenza, l'associazione sindacale era stata costretta a ricorrere avanti l'intestato Tribunale per reprimere la condotta antisindacale posta in essere dalla resistente, la quale aveva impedito a Pt_4
di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e di compiere le attività a lui affidate dalla organizzazione ricorrente, negandogli l'ingresso in azienda, benchè rivestisse la qualifica di funzionario sindacale esterno.
2. Si costituiva in giudizio la società resistente, eccependo preliminarmente la tardività della domanda avversaria, poiché la richiesta di di accesso alla Pt_4 documentazione di cui si tratta era stata rivolta all'azienda, per la prima volta, già a luglio 2024, quindi 9 mesi prima della proposizione del ricorso ex art. 28
Stat. Lav., il cui presupposto indispensabile era l'urgenza di provvedere, urgenza quindi insussistente nel caso in esame. Contr Nel merito, la evidenziava la pretestuosità del ricorso, che sarebbe stato proposto dal sindacato solo per consentire a di perseguire uno scopo Pt_4
personale nel procedimento dal medesimo radicato. Contr La difesa della società resistente sottolineava le molte iniziative che aveva sempre messo in campo per garantire la sicurezza dei dipendenti e la salubrità dell'ambiente di lavoro e negava la plurioffensività della condotta asseritamente antisindacale lamentata da controparte, condotta che non era in realtà contraria ad alcun interesse collettivo e nei confronti della quale, perciò, non poteva essere accordata tutela a mezzo dell'art. 28 Stat. Lav.
3. Il procedimento, in questa fase sommaria, era istruito solo documentalmente.
Reputa questo Giudice del lavoro che il ricorso sia fondato e debba, quindi, trovare accoglimento.
- decreto - 2 Va, in primo luogo, osservato che l'eccezione di intempestività del ricorso è priva di fondamento, poichè la tutela richiesta ha ad oggetto una condotta datoriale che è tuttora in corso ed ha, quindi, carattere non istantaneo, ma permanente.
Al proposito si deve evidenziare che, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attualità della condotta antisindacale (o il perdurare dei suoi effetti) costituisce certamente requisito essenziale dell'azione di cui all'art. 28 St.Lav., ma il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata a singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (v.
Cass. n. 23038/2010).
Il fatto che il sindacato abbia preferito procedere inizialmente con una serie di ripetuti solleciti prima di adire le vie giudiziali e che solo di recente, avendo ottenuto un deciso ed espresso diniego rispetto alle proprie richieste intervenuto dopo una serie di condotte dilatorie, abbia deciso di reagire giudizialmente, non implica che la lesività della condotta sia cessata ed anzi rende la lesione ancor più rilevante, proprio perché maggiormente protratta nel tempo.
4. Quanto alla legittimazione, non essendovi contestazioni specifiche, basterà osservare che l'art. 50 D. Lgs n. 81/08, accentra nella figura del RLS/RLST una serie di attribuzioni che coprono un ampio spettro di attività.
Infatti, tale soggetto è chiamato a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza: deve essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra cui il responsabile del servizio;
deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda, nonchè sulla designazione degli addetti all'attività di
- decreto - 3 prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori, e sulla organizzazione della formazione di tali addetti;
svolge tutta una serie di funzioni che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Parte A questo scopo l fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
In caso di condotta datoriale lesiva delle prerogative riservate dall'art. 19 del d.lgs. 626/1994, oggi art. 50 del d.lgs. 81/2008 al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, la giurisprudenza ritiene consentito il ricorso alla procedura prevista dall'art. 28 della l. 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori da parte degli "organismi locali delle organizzazioni sindacali", cui fanno capo le rappresentanze sindacali aziendali nel cui ambito è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza (ex multis Trib S. Maria Capua Vetere 26.04.05 in Guida al Diritto).
5. Come si è detto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 il RLS:
“e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valu- tazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie pro- fessionali.
Parte Non vi è dubbio quindi che il abbia diritto di ottenere la consegna e possa quindi consultare la documentazione riguardante le pratiche operative di gestione e/o deposito e/o conservazione e riconsegna dei DPI e delle schede dati sicurezza riguardanti le analisi effettuate sulle sostanze approvvigionate e trattate dalla società resistente.
È intuitivo che sotteso a tale necessità vi è necessariamente un interesse che fa capo non solo a ma a tutta la collettività dei lavoratori che si trovano Pt_4
- decreto - 4 nelle medesime condizioni del RLS, operando nello stesso ambiente e con analoghe modalità.
D'altra parte, il combinato disposto degli art. 77 e 28 del D. Lgs n. 81/08 rende obbligatoria la predisposizione e la tenuta di tale documentazione per la parte datoriale.
Il fatto che l'esigenza di esaminare tale documentazione sia emersa, per la prima volta, nel corso di una controversia che ha individualmente Pt_4
proposto contro la società datrice di lavoro è una circostanza certamente suggestiva, ma che non vale a escludere la rilevanza collettiva dell'interesse ad esaminare questi documenti e non rende la domanda pretestuosa né emulativa.
In sostanza, premesso che la condotta antisindacale contestata al datore di lavoro – che ben può consistere anche in un comportamento omissivo – è tipizzata solo dal punto di vista dei beni protetti, ma non anche da quello dei comportamenti (v. ad es. Cass. n. 5454/1992), pare evidente che con la summenzionata condotta, interdicendo cioè a nella sua veste di RLS di Pt_4
acquisire la documentazione riguardante le pratiche di gestione dei DPI, la società resistente non stia solamente ledendo il diritto soggettivo del prenominato ad ottenere questi documenti quale soggetto individuale (il chè in Parte questa sede sarebbe indifferente) o in qualità di , ma vada, anche e soprattutto, ad ostacolare e a determinare nei fatti una evidente restrizione al libero esercizio delle attività sindacali proprie della , attività che si Pt_1
concretizzano (tra le altre, anche) nel controllo di tutto quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori.
Parte La resistente replica sostenendo che nessuno degli altri presenti in azienda ha assunto iniziative di questo genere e che, quindi, la condotta di sarebbe strumentale alla causa dal medesimo proposta individualmente Pt_4
contro la datrice di lavoro.
Contr In realtà, attraverso la propria presa di posizione, la società finisce, in sostanza e in definitiva, per selezionare essa stessa, tra le diverse iniziative che i RLS possono assumere quelle ritenute legittime ed autentiche e quelle da non assecondare in quanto non spontanee del sindacato, ma così operando finisce per precludere alla di scegliere liberamente i propri ambiti di operatività Pt_1
- decreto - 5 e quindi di svolgere liberamente la propria attività sindacale attraverso i propri esponenti.
Il fatto che il sindacato abbia deciso di intervenire dopo che le richieste di un proprio iscritto e proprio rappresentante erano rimaste inascoltate ed espressamente rigettate, non rende la scelta di intervento illegittima o non volta anche alla tutela di interessi collettivi.
6. Ancora, quanto al profilo soggettivo, si osserva che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 L. n. 300/1970 è sufficiente che tale comportamento vada oggettivamente a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essedo necessario – e neppure sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
Infatti, un errore di valutazione del datore di lavoro, che non si sia reso conto della portata causale della sua condotta, non fa venir meno l'esigenza di una tutela della libertà sindacale e dell'inibizione dell'attività oggettivamente lesiva di tale libertà (né può considerarsi sufficiente, in quanto l'intento del datore di lavoro non può far considerare antisindacale una attività che non appare diretta a limitare la libertà sindacale. (v. Cass. SS.UU. 5295/1997).
L'elemento intenzionale della condotta è parimenti irrilevante anche nei casi in cui l'uso di strumenti in astratto leciti appare in concreto oggettivamente idoneo nel risultato a limitare la libertà sindacale.
In sostanza, ciò che rileva è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire.
La norma di riferimento è, per l'appunto, consacrata nell'art. 28 St.Lav. che costituisce lo strumento giuridico destinato a garantire l'effettività del principio della libertà sindacale.
Contr Nella fattispecie controversa, allora, la scelta di di interdire l'esame della documentazione al RLS costituisce violazione del diritto della Parte_4 ricorrente di attivarsi per la protezione dell'interesse alla salute, alla sicurezza ed alla salubrità dell'ambiente lavorativo di quello e degli altri lavoratori che operino nella medesima condizione.
- decreto - 6 Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata e dichiarata l'antisindacalità del comportamento mantenuto dalla società resistente Parte consistente nell'inibire l'accesso del alle informazioni e alla documentazione riguardanti le pratiche operative di gestione e/o deposito e/o conservazione e riconsegna dei DPI e delle schede dati sicurezza riguardanti le analisi effettuate sulle sostanze approvvigionate e trattate dalla società resistente.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono seguire la
Contr soccombenza e vanno pertanto poste a carico di .
p.q.m.
1) accertata l'antisindacalità del comportamento della società resistente ne dispone l'immediata cessazione e la Parte_3
rimozione dei suoi effetti, ordinando alla società resistente di fornire al
[...]
le informazioni e la documentazione riguardanti le pratiche Parte_4
operative di gestione e/o deposito e/o conservazione e riconsegna dei DPI e delle schede dati sicurezza riguardanti le analisi effettuate sulle sostanze approvvigionate e trattate dalla società resistente;
2) condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da Parte_2 spese che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza
Udine, 20/03/2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli
- decreto - 7
- Sezione Lavoro–
DECRETO
R.L. n. 191/2025
Il Giudice,
- letto il ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 depositato in data 06.03.25 da Parte_1
C.G.I.L.;
- letta la memoria di costituzione depositata da Per_1 Controparte_1
- sentite le parti all'udienza del 20.03.25, osserva quanto segue:
1. (d'ora in avanti, per Parte_2
brevità, solo ) ha chiesto che il giudice del lavoro dichiarasse antisindacale Pt_1 il comportamento tenuto da (d'ora in avanti, per Parte_3
Contr brevità, solo ) e, per l'effetto, ordinasse la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti, ordinandosi alla società resistente di fornire immediatamente al le informazioni e la Parte_4
documentazione (ove esistenti) riguardanti le pratiche operative di gestione e/o deposito e/o conservazione e riconsegna dei DPI e delle schede dati sicurezza riguardanti le analisi effettuate sulle sostanze approvvigionate e trattate dalla società resistente.
Nel concreto la parte ricorrente ha premesso che da un'analisi del DVR dell'ABS era emerso che lo stesso non disponeva alcunché in merito alle procedure per la riconsegna ed il deposito dei DPI, ex art. 77, D.Lgs. n.
81/2008.
Parte
in qualità di , sin dal luglio 2024, aveva più volte chiesto Parte_4
alla resistente di fornire chiarimenti circa le procedure aziendali in merito alla conservazione ed alla riconsegna dei DPI, in particolare per quanto riguardava le tute da lavoro, nonché di avere accesso ai dati delle analisi effettuate sulle sostanze con cui i lavoratori entravano in contatto, senza ottenere riscontro alcuno.
- decreto - 1 Contr Dopo alcuni solleciti, con comunicazione dd. 28.02.2024 si era esplicitamente rifiutata di fornire a le informazioni richieste, asserendo Pt_4
che le stesse riguardavano un procedimento giudiziario pendente, promosso dallo stesso Pt_4
La difesa del sindacato richiamava il disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008
e sottolineava che, già in precedenza, l'associazione sindacale era stata costretta a ricorrere avanti l'intestato Tribunale per reprimere la condotta antisindacale posta in essere dalla resistente, la quale aveva impedito a Pt_4
di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e di compiere le attività a lui affidate dalla organizzazione ricorrente, negandogli l'ingresso in azienda, benchè rivestisse la qualifica di funzionario sindacale esterno.
2. Si costituiva in giudizio la società resistente, eccependo preliminarmente la tardività della domanda avversaria, poiché la richiesta di di accesso alla Pt_4 documentazione di cui si tratta era stata rivolta all'azienda, per la prima volta, già a luglio 2024, quindi 9 mesi prima della proposizione del ricorso ex art. 28
Stat. Lav., il cui presupposto indispensabile era l'urgenza di provvedere, urgenza quindi insussistente nel caso in esame. Contr Nel merito, la evidenziava la pretestuosità del ricorso, che sarebbe stato proposto dal sindacato solo per consentire a di perseguire uno scopo Pt_4
personale nel procedimento dal medesimo radicato. Contr La difesa della società resistente sottolineava le molte iniziative che aveva sempre messo in campo per garantire la sicurezza dei dipendenti e la salubrità dell'ambiente di lavoro e negava la plurioffensività della condotta asseritamente antisindacale lamentata da controparte, condotta che non era in realtà contraria ad alcun interesse collettivo e nei confronti della quale, perciò, non poteva essere accordata tutela a mezzo dell'art. 28 Stat. Lav.
3. Il procedimento, in questa fase sommaria, era istruito solo documentalmente.
Reputa questo Giudice del lavoro che il ricorso sia fondato e debba, quindi, trovare accoglimento.
- decreto - 2 Va, in primo luogo, osservato che l'eccezione di intempestività del ricorso è priva di fondamento, poichè la tutela richiesta ha ad oggetto una condotta datoriale che è tuttora in corso ed ha, quindi, carattere non istantaneo, ma permanente.
Al proposito si deve evidenziare che, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attualità della condotta antisindacale (o il perdurare dei suoi effetti) costituisce certamente requisito essenziale dell'azione di cui all'art. 28 St.Lav., ma il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata a singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (v.
Cass. n. 23038/2010).
Il fatto che il sindacato abbia preferito procedere inizialmente con una serie di ripetuti solleciti prima di adire le vie giudiziali e che solo di recente, avendo ottenuto un deciso ed espresso diniego rispetto alle proprie richieste intervenuto dopo una serie di condotte dilatorie, abbia deciso di reagire giudizialmente, non implica che la lesività della condotta sia cessata ed anzi rende la lesione ancor più rilevante, proprio perché maggiormente protratta nel tempo.
4. Quanto alla legittimazione, non essendovi contestazioni specifiche, basterà osservare che l'art. 50 D. Lgs n. 81/08, accentra nella figura del RLS/RLST una serie di attribuzioni che coprono un ampio spettro di attività.
Infatti, tale soggetto è chiamato a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza: deve essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra cui il responsabile del servizio;
deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda, nonchè sulla designazione degli addetti all'attività di
- decreto - 3 prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori, e sulla organizzazione della formazione di tali addetti;
svolge tutta una serie di funzioni che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Parte A questo scopo l fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
In caso di condotta datoriale lesiva delle prerogative riservate dall'art. 19 del d.lgs. 626/1994, oggi art. 50 del d.lgs. 81/2008 al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, la giurisprudenza ritiene consentito il ricorso alla procedura prevista dall'art. 28 della l. 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori da parte degli "organismi locali delle organizzazioni sindacali", cui fanno capo le rappresentanze sindacali aziendali nel cui ambito è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza (ex multis Trib S. Maria Capua Vetere 26.04.05 in Guida al Diritto).
5. Come si è detto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 il RLS:
“e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valu- tazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie pro- fessionali.
Parte Non vi è dubbio quindi che il abbia diritto di ottenere la consegna e possa quindi consultare la documentazione riguardante le pratiche operative di gestione e/o deposito e/o conservazione e riconsegna dei DPI e delle schede dati sicurezza riguardanti le analisi effettuate sulle sostanze approvvigionate e trattate dalla società resistente.
È intuitivo che sotteso a tale necessità vi è necessariamente un interesse che fa capo non solo a ma a tutta la collettività dei lavoratori che si trovano Pt_4
- decreto - 4 nelle medesime condizioni del RLS, operando nello stesso ambiente e con analoghe modalità.
D'altra parte, il combinato disposto degli art. 77 e 28 del D. Lgs n. 81/08 rende obbligatoria la predisposizione e la tenuta di tale documentazione per la parte datoriale.
Il fatto che l'esigenza di esaminare tale documentazione sia emersa, per la prima volta, nel corso di una controversia che ha individualmente Pt_4
proposto contro la società datrice di lavoro è una circostanza certamente suggestiva, ma che non vale a escludere la rilevanza collettiva dell'interesse ad esaminare questi documenti e non rende la domanda pretestuosa né emulativa.
In sostanza, premesso che la condotta antisindacale contestata al datore di lavoro – che ben può consistere anche in un comportamento omissivo – è tipizzata solo dal punto di vista dei beni protetti, ma non anche da quello dei comportamenti (v. ad es. Cass. n. 5454/1992), pare evidente che con la summenzionata condotta, interdicendo cioè a nella sua veste di RLS di Pt_4
acquisire la documentazione riguardante le pratiche di gestione dei DPI, la società resistente non stia solamente ledendo il diritto soggettivo del prenominato ad ottenere questi documenti quale soggetto individuale (il chè in Parte questa sede sarebbe indifferente) o in qualità di , ma vada, anche e soprattutto, ad ostacolare e a determinare nei fatti una evidente restrizione al libero esercizio delle attività sindacali proprie della , attività che si Pt_1
concretizzano (tra le altre, anche) nel controllo di tutto quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori.
Parte La resistente replica sostenendo che nessuno degli altri presenti in azienda ha assunto iniziative di questo genere e che, quindi, la condotta di sarebbe strumentale alla causa dal medesimo proposta individualmente Pt_4
contro la datrice di lavoro.
Contr In realtà, attraverso la propria presa di posizione, la società finisce, in sostanza e in definitiva, per selezionare essa stessa, tra le diverse iniziative che i RLS possono assumere quelle ritenute legittime ed autentiche e quelle da non assecondare in quanto non spontanee del sindacato, ma così operando finisce per precludere alla di scegliere liberamente i propri ambiti di operatività Pt_1
- decreto - 5 e quindi di svolgere liberamente la propria attività sindacale attraverso i propri esponenti.
Il fatto che il sindacato abbia deciso di intervenire dopo che le richieste di un proprio iscritto e proprio rappresentante erano rimaste inascoltate ed espressamente rigettate, non rende la scelta di intervento illegittima o non volta anche alla tutela di interessi collettivi.
6. Ancora, quanto al profilo soggettivo, si osserva che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 L. n. 300/1970 è sufficiente che tale comportamento vada oggettivamente a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essedo necessario – e neppure sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
Infatti, un errore di valutazione del datore di lavoro, che non si sia reso conto della portata causale della sua condotta, non fa venir meno l'esigenza di una tutela della libertà sindacale e dell'inibizione dell'attività oggettivamente lesiva di tale libertà (né può considerarsi sufficiente, in quanto l'intento del datore di lavoro non può far considerare antisindacale una attività che non appare diretta a limitare la libertà sindacale. (v. Cass. SS.UU. 5295/1997).
L'elemento intenzionale della condotta è parimenti irrilevante anche nei casi in cui l'uso di strumenti in astratto leciti appare in concreto oggettivamente idoneo nel risultato a limitare la libertà sindacale.
In sostanza, ciò che rileva è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire.
La norma di riferimento è, per l'appunto, consacrata nell'art. 28 St.Lav. che costituisce lo strumento giuridico destinato a garantire l'effettività del principio della libertà sindacale.
Contr Nella fattispecie controversa, allora, la scelta di di interdire l'esame della documentazione al RLS costituisce violazione del diritto della Parte_4 ricorrente di attivarsi per la protezione dell'interesse alla salute, alla sicurezza ed alla salubrità dell'ambiente lavorativo di quello e degli altri lavoratori che operino nella medesima condizione.
- decreto - 6 Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata e dichiarata l'antisindacalità del comportamento mantenuto dalla società resistente Parte consistente nell'inibire l'accesso del alle informazioni e alla documentazione riguardanti le pratiche operative di gestione e/o deposito e/o conservazione e riconsegna dei DPI e delle schede dati sicurezza riguardanti le analisi effettuate sulle sostanze approvvigionate e trattate dalla società resistente.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono seguire la
Contr soccombenza e vanno pertanto poste a carico di .
p.q.m.
1) accertata l'antisindacalità del comportamento della società resistente ne dispone l'immediata cessazione e la Parte_3
rimozione dei suoi effetti, ordinando alla società resistente di fornire al
[...]
le informazioni e la documentazione riguardanti le pratiche Parte_4
operative di gestione e/o deposito e/o conservazione e riconsegna dei DPI e delle schede dati sicurezza riguardanti le analisi effettuate sulle sostanze approvvigionate e trattate dalla società resistente;
2) condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da Parte_2 spese che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza
Udine, 20/03/2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli
- decreto - 7