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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile – Sezione Impesa, composta dai Sigg.:
Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Vittoria Gabriele Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A, nella causa civile n. 512/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
24/06/2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/09/2024 da
, in persona dell'amministratore in carica pro tempore, con Parte_1 l'avvocato Flaminio Valseriati appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avvocato Andrea Paolucci
(già , in persona del legale E_ Controparte_3 rappresentante pro tempore, con l'avvocato Paola Raffaglio
BARESI Arch. , con gli avvocati Giuseppe Onofri, Alessandra Onofri e CP_4
Donata Onofri
n liquidazione, non costituitasi Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 l'avvocato Vincenzo Rognoni appellati
Ed avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie (in realtà azione extracontrattuale ex art.1669 c.c.)
In punto: appello avverso sentenza n. 860/2020 del Tribunale di Brescia
CONCLUSIONI
Per l'appellante: pagina 1 di 32 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 860/2020 del Tribunale di Brescia:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che le opere individuate in atto introduttivo erano affette da gravi vizi e difetti, provati in giudizio, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
e Arch. a E_ RO CP_8 pagare, rimborsare e risarcire al Condominio attore in via solidale o con graduazione delle singole responsabilità, le spese sopportate ed i danni subiti, nella misura di Euro
120.000,00 in linea capitale o quella diversa misura, anche superiore, che sarà ritenuta di giustizia;
oltre interessi sul capitale rivalutato dalla messa in mora o in subordine dalla domanda al saldo.
In via istruttoria: richiamati tutti i documenti prodotti dalla presente difesa:
- si insiste per l'acquisizione agli atti del fascicolo relativo all'ATP R.G. nr
4036/2012 Tribunale di Brescia;
- ove non risultassero già acquisiti gli elementi relativi ai danni e conseguenti responsabilità, valuti la Corte Ill.ma se richiamare il TU dell'accertamento tecnico preventivo a conferma e/o chiarimenti.
In ogni caso: revocata la condanna del appellante alle spese di primo Parte_1 grado, rifondere allo stesso le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
spese di ATP rifuse;
spese del compenso versato all'ATP Arch. in sede di Persona_1
ATP rifuse.
Per l'appellata Controparte_1
In via principale:
Previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi l'appello proposto dal nonché tutte le domande ivi svolte contro Parte_1 Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto. Con spese del grado rifuse.
[...]
In via subordinata:
Nell'ipotesi denegata di riforma, totale o parziale, dell'impugnata sentenza, accogliersi le domande già svolte dalla in primo Controparte_1 grado come di seguito:
In via principale:
Per i motivi esposti in causa, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso (anche relative alle eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., 1° e 2° comma come sollevate) rigettarsi ogni domanda come avanzata dall'attore nei Parte_1 confronti della In ogni caso con spese di causa Controparte_1 integralmente rifuse.
In via subordinata:
Nella (denegata) ipotesi in cui la società convenuta venisse condannata al pagamento di somme a favore dell'attore dichiarare tenuti i terzi chiamati (Arch. Parte_1
e , in persona del rappresentante legale CP_8 PA pagina 2 di 32 protempore) – se del caso in via solidale tra loro (o quantomeno in relazione agli importi attinenti alle loro specifiche attività) – a tenere indenne e manlevata la medesima società convenuta, dichiarando se del caso i suddetti soggetti tenuti al pagamento diretto a favore dell'attore in via di ulteriore subordine, Parte_1 dichiarare gli stessi terzi chiamati (Arch. e CP_8 PA
in persona del rappresentante legale protempore) – se del caso in via solidale tra
[...] loro (o quantomeno in relazione agli importi attinenti alle loro specifiche attività) – tenuti al risarcimento del danno (a favore della società convenuta) nella misura ritenuta dal Tribunale dovuta. Con spese di causa rifuse nei confronti di tali soggetti in caso di loro opposizione.
In via istruttoria:
Rigettarsi la richiesta avversaria di TU perché esplorativa ed inammissibile a fronte della legittimità delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Ogni altro mezzo istruttoria riservato.
Per l'appellata E_
In via principale: Confermarsi la sentenza impugnata, con il rigetto dell'appello proposto dal Rigettarsi altresì l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
Con condanna alla rifusione delle spese e Controparte_10 competenze di lite del presente grado di giudizio.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venissero accolte domande di pagamento e/o risarcimento del danno e/o manleva nei confronti dei convenuti e/o dei terzi chiamati, e tra questi fosse condannata anche la procedersi E_ alla graduazione delle rispettive e singole responsabilità, tenendo anche conto degli importi attinenti alle loro rispettive specifiche attività svolte (considerandosi, si ribadisce, che la ha curato il collegamento elettrico di 5 paletti, E_ per un importo di € 100,00 a corpo), e ciò anche in relazione all'eventuale condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite, o di parte di queste.
In via istruttoria: si chiede rigettarsi l'istanza di parte attrice di richiamo del TU a chiarimenti, o di svolgimento di TU.
Per l'appellato arch. : CP_8 CP_8
Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa:
In principalità:
a) respingere l'appello proposto dal con le relative conseguenze;
Parte_1
b) accogliere il presente appello incidentale per i motivi esposti, annullando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'Arch. alla rifusione CP_8 delle spese di primo grado a favore delle società e Controparte_11 [...]
, dichiarando di contro la validità e l'efficacia del rapporto di Controparte_12 assicurazione de quo, nei termini di cui in motivazione;
In subordine: nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata e di condanna dell'Arch. al pagamento di somme, condannare e per essa CP_8 Controparte_11
pagina 3 di 32 a manlevare lo stesso da ogni onere e spesa;
Controparte_12
In ogni caso: spese e competenze rifuse di questo grado ed in considerazione della condotta delle due Compagnie di assicurazione, con condanna delle stesse al risarcimento di cui all'art. 96 C.P.C..
Perl'appellata : Controparte_11 in principalità: confermare l'impugnata sentenza n. 860/2020 resa dal Tribunale di Brescia nella causa civile n. 9361/2013 RG, rigettare il gravame principale, e, con quello, ogni domanda in danno dell'Arch. siccome decaduta e CP_8 prescritta comunque infondata, mandando in ogni caso assolta la concludente Compagnia da ogni onere e non dovuta spesa per i fatti dedotti in giudizio;
con ogni conseguente statuizione;
sempre in principalità: confermare l'impugnata sentenza n. 860/2020 resa dal Tribunale di Brescia nella causa civile n. 9361/2013 RG, rigettare il gravame incidentale, e, con quello, ogni sottostante pretesa svolta dal terzo chiamato in primo grado, odierno appellato Arch. in danno della concludente, siccome CP_8 priva dei presupposti in fatto e in diritto, mandando in ogni caso assolta CP_11
da qualsivoglia onere e non dovuta spesa, con ogni conseguente statuizione;
[...] in via del tutto subordinata: nella non creduta ipotesi in cui, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenesse esistente e operativa la garanzia assicurativa per i fatti dedotti in giudizio e,, a un tempo, ritenesse fondate in tutto o anche solo in parte le domande in danno dell'Architetto in tali denegati casi, Piaccia all'adita Corte
CP_8 dichiarare la concludente tenuta a garantire il medesimo Architetto per
CP_8 il solo danno e relativo ammontare che, tenuto conto di ogni fattore causale alternativo, fosse accertato esistente e casualmente rilevante, riferibile direttamente in concreto all'attività del professionista, con l'esclusione, a carico della deducente di qualsiasi obbligo e onere dovesse stare a carico del signor per effetto di
CP_8 vincoli obbligatori da solidarietà passiva;
in ogni caso: Piaccia all'adita Corte rigettare la domanda, svolta dall'architetto
CP_8
tesa alla condanna della deducente ai sensi dell'art. 96 cpc, siccome infondata,
[...] priva dei presupposti in punto di fatto e in linea di diritto con ogni conseguente pronunzia accessoria;
in ogni caso: condannarsi l'Architetto al pagamento delle spese anche CP_8 del presente grado di giudizio da liquidare, all'occorrenza, secondo i parametri ex
DM n° 55/2014 tenuto conto del valore dichiarato della lite principale (spese generali, iva e cpa, per legge).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazioni i seguenti documenti: da 1) a 9) atti di assegnazione degli alloggi ai soci;
10) convenzione transattiva 7/10/2005; 11) lettera La Famiglia
3/02/2009; 13) lettera amministratore condominiale 7/04/2005; 14) lettera La
Famiglia 9/04/2009; 15) lettera La Famiglia 16/04/2009; 16) lettera La Famiglia 18/06/2009; 17) lettera amministratore condominiale 4/09/2009; 18) relazione geom.
Venturini 12/11/2009: 19) lettera arch. 21/12/2009: 20) lettera La Persona_2 pagina 4 di 32 Famiglia 11/02/2010; 21) verifica inconvenienti ditta Osio;
22) lettera avv. Valseriati
18/12/2012; 23) relazione arch. 10/10/2011; 24) ricorso 22/03/2012; 25) Per_2 relazione TU arch. ; 26) verbale conferimento incarico TU Arch. ; 27) Per_1 Per_1 fatture n.7, 9 ed 11 del 2012 arch. con quietanze di versamento ritenute Per_1 d'acconto relative;
28) fattura n.5/10 del 22/04/2010 Geom. con Persona_3 certificazione di versamento ritenuta di acconto relative;
29) lettera avv. Valseritati 26/11/2012, il sito in San Zeno Naviglio (BS), via Rodari nr.12, Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la società con sede in Castegnato Controparte_1
(BS), via Marconi n.49/h, in persona del legale rappresentante pro tempore, agendo nei confronti della stessa ai sensi dell'art.1669 cpc, a tal fine rassegnando le seguenti conclusioni:
<Contrariis reiectis, In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che le opere edili individuate in narrativa eseguite dalla convenuta impresa Controparte_1
[... erano affette dai vizi e difetti constatati e con riserva di ulteriori accertamenti in sede istruttoria, dire la convenuta tenuta, a titolo di responsabilità contrattuale o in subordine extracontrattuale, a pagare, rimborsare e Risarcire al condominio attore le spese e i danni, che provvisoriamente si quantificano nell'importo di euro
120.000,00 o quello diverso, anche superiore, che risulterà in seguito all'esperenda istruttoria;
interessi sul capitale rivalutato dalla messa in mora o in subordine dalla domanda al saldo…>>
Ha esposto:
1) che la cooperativa la famiglia rurale di San Zeno aveva realizzato in Comune di
San Zeno Naviglio 16 alloggi costituenti fabbricato di tipo condominiale composto da due blocchi con rampa e corsello interrati, nonché scala e vialetto pedonale comuni ad entrambi;
2) che la cooperativa aveva affidato l'esecuzione dei lavori di costruzione all'impresa della società convenuta, stipulando con quest'ultima contratto di appalto in data 6 maggio 2002; che i lavori di costruzione degli immobili erano terminati in data 11 novembre 2004; che a seguito degli stessi ed all'assegnazione degli alloggi ai soci (docc.1-9) era stato costituito il condominio;
Pt_1
3) che, successivamente alla consegna delle unità immobiliari agli assegnatari- acquirenti, sulle facciate del condominio e all'interno delle singole unità si erano manifestate macchie d'acqua per le quali alcuni condomini avevano chiesto alla cooperativa il ripristino e il risarcimento dei danni;
4) che, a seguito di intercorsa trattativa tra i predetti condomini, il condominio e la cooperativa, era stata stipulata in data 7 ottobre 2005 una convenzione transattiva
(doc.10), con la quale era stato riconosciuto ai condomini un risarcimento del danno relativo ai vizi e difetti sino allora manifestatisi, con riserva di far valere i vizi e difetti che si fossero eventualmente manifestati in un secondo tempo;
5) che nel corso del 2009 si erano verificati nuovi gravi inconvenienti costituiti dal distacco di porzioni della base sottostante i parapetti in marmo delle terrazze poste all'ultimo piano del complesso condominiale, ed inoltre infiltrazioni di acqua nelle pagina 5 di 32 sottostanti logge;
che a tale riguardo era intercorsa varia corrispondenza (docc.11-17);
6) che era stato esperito anche accertamento tecnico di parte (doc. 18: relazione geometra Venturini dal 12 novembre 2009) ed era intercorsa ulteriore corrispondenza
(docc. 19-21);
7) che, effettuati sopralluoghi ed accertamenti, con la partecipazione anche dell'allora amministratore del condominio, architetto e del legale rappresentante Per_2 dell'impresa edile della convenuta, quest'ultima aveva promesso che sarebbe intervenuta per porre rimedio alle infiltrazioni in corrispondenza dei parapetti e dei cornicioni (ulteriore corrispondenza: docc. 22-23);
8) che in quell'arco di tempo si erano in sintesi manifestati nel fabbricato i seguenti nuovi vizi e difetti:
a) inidoneità degli scarichi delle terrazze poste all'ultimo piano del fabbricato, e dei pluviali esterni che convogliano le acque dalle terrazze, a smaltire il contributo dilavante in occasione di precipitazioni intense;
b) comparsa di crepe, estese venature e fenomeni di sollevamento sul rivestimento del vialetto che dà accesso al , soprastante il corsello interrato di accesso ai Parte_1 box, che renderebbero pericoloso il transito e ne comprometterebbero l'impermeabilità;
c) copiose infiltrazioni nella copertura del corsello d'ingresso alle autorimesse;
9) che l'impresa della società convenuta, nonostante le reiterate richieste del
, pure a fronte di tali evidenze, non aveva provveduto ai doverosi Parte_1 ripristini e che pertanto il , su conforme delibera condominiale, aveva Parte_1 instaurato avanti al tribunale di Brescia procedura di accertamento tecnico preventivo con ricorso 22 Marzo 2012 (doc.24); che in tale procedura la cooperativa era stata estromessa e l'impresa della società convenuta, benché avesse ricevuto rituale notifica del ricorso, non si era costituita nella procedura;
10) che l'accertamento tecnico preventivo era terminato con la relazione del TU architetto (doc.25), del costo complessivo di €4.656,16 (€.3.700,00 oltre Per_1 accessori di legge), e che in essa si era accertato, tra l'altro, quanto segue:
I) Il rivestimento del vialetto pedonale di accesso alle due palazzine presenta crepe, venature e fenomeni di sollevamento che rendono pericoloso il transito e sono da imputare ad un errato sottodimensionamento dei giunti di dilatazione e ad un errato spessoramento e costipamento del massetto;
II) l'esiguità dello strato di terra delle aiuole condominiali poste agli ingressi comuni impedisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale delle piante che vi dimorano ed è causa della rottura della guaina impermeabilizzante sottostante;
III) i cinque paletti dell'illuminazione posti lungo il camminamento condominiale sono gravemente instabili a causa di supporti di sostegno inadeguati o non sufficientemente ancorati al terreno;
IV) in corrispondenza delle logge e dei muri perimetrali degli appartamenti posti al pagina 6 di 32 primo piano esistono macchie e scrostamenti da imputare a problemi di infiltrazione e percolazione dalle logge sovrastanti;
V) insufficienza del diametro e difficoltà di ispezione del tubo di scarico delle acque meteoriche dei terrazzi degli appartamenti posti al secondo piano;
VI) la copertina in marmo di Botticino che sovrasta i parapetti dei terrazzi non è ancorata alla muratura ed è malamente incollata con conseguenti pericolosi di stacchi e nei punti di giuntura della copertina vi sono infiltrazioni che si propagano nelle logge e negli appartamenti sottostanti a causa della mancata impermeabilizzazione della muratura contigua al marmo;
VII) nel piano interrato sovrastato dal camminamento pedonale e dal giardino esistono infiltrazioni causate dalla rottura delle piastrelle del camminamento e dell'impermeabilizzazione delle aiuole;
VIII) Le opere necessarie per il ripristino sono state quantificate in euro 70.655,50 oltre iva per un totale di euro 85.004,16
11) che in esito alle evidenze della TU il legale del condominio aveva intimato all'impresa della convenuta il risarcimento (lettera 26 novembre 2012 doc.29), in allora quantificato nell'importo provvisorio di euro 79.360,13 oltre a iva, interessi, accessori e ulteriori danni;
12) che il danno del ricorrente si poteva provvisoriamente quantificare Parte_1 nei seguenti importi:
A) capitale riconosciuto dal TU per danni euro 70.655,50;
B) iva euro 14.837,65;
C) competenze del TU, liquidate dal tribunale, euro 3.700,00;
D) cassa architetti ed iva euro 956,08;
E) competenze consulente geometra euro 936,00 (doc.28), Persona_3 per un totale di euro 91.125,23, oltre a spese ed onorari di avvocato per la procedura di ATP ed oltre ad ulteriori danni, rivalutazione ed interessi per l'inutilizzabilità delle unità immobiliari in relazione ed in conseguenza alle riparazioni necessarie nonché per il minor godimento degli immobili da parte dei condomini e per ogni altra voce emergente in corso di giudizio.
***
La società convenuta si è costituita contestando in fatto Controparte_1 ed in diritto le domande di parte attrice, formulando eccezioni a carattere preliminare e chiedendo disporsi differimento d'udienza ex art.269 cpc onde chiamare in causa, quali responsabili per i denunciati vizi, l'architetto progettista e CP_8 direttore dei lavori, la società , soggetto che RO aveva posato la pavimentazione del vialetto, e la società PA
titolare dell'impresa che aveva posato i pali di illuminazione.
[...]
Così ha concluso:
pagina 7 di 32 <Per tutti tali motivi si domanda: in via preliminare: autorizzarsi la chiamata in giudizio ex artt.106 e 269, 2° comma cpc dei seguenti soggetti: arch. CP_8 omissis, in persona del liquidatore pro RO tempore omissis, , in persona del legale rappresentante PA pro tempore, omissis, differendo a tal fine la prima udienza (come già fissata al
31.10.2013) ai fini di permettere la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis cpc.
Nel merito: per i motivi esposti, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso
(anche relative alle eccezioni di decadenza e prescrizione ex art.1669 c.c., 1° e 2° comma, come sollevate) rigettarsi ogni domanda come avanzata dall'attore
nei confronti della In ogni caso con Parte_1 Controparte_1 spese di causa integralmente rifuse.
In via subordinata: nella (denegata) ipotesi in cui la società convenuta venisse condannata al pagamento di somme a favore dell'attore , dichiarare Parte_1 tenuti i terzi chiamati (Arch. liquidazione, CP_8 RO in persona del liquidatore pro tempore, e , in persona PA del legale rappresentante pro tempore), se del caso in via solidale tra loro (o quanto meno in relazione agli importi attinenti alle loro specifiche attività), a tenere indenne
e manlevata la medesima società convenuta, dichiarando se del caso i suddetti soggetti tenuti al pagamento diretto a favore dell'attore ; Parte_1 in via di ulteriore subordine, dichiarare gli stessi terzi chiamati (Arch. CP_8 Con in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, e RO
B , in persona del legale rappresentante pro tempore) se del PA caso in via solidale tra loro (o quanto meno in relazione agli importi attinenti alle loro specifiche attività), tenuti al risarcimento del danno (a favore della società convenuta) nella misura ritenuta dal Tribunale dovuta. Con spese di causa rifuse nei confronti di tali soggetti in caso di loro opposizione>>.
La società contestata l'affermazione di parte attrice Controparte_1 secondo cui essa convenuta avrebbe preso parte a diversi sopralluoghi finalizzati alla verifica dei lamentati vizi e si sarebbe in tali frangenti assunta l'impegno di porvi rimedio, ha anzitutto sollevato eccezioni a carattere preliminare, rilevando come il
Condominio attore – che peraltro non aveva fornito prova dell'intervenuta autorizzazione da parte dell'assemblea - sarebbe stato privo di legittimazione attiva all'azione risarcitoria per vizi manifestatisi all'interno di alcune delle unità immobiliari in proprietà dei singoli condomini, ed ancora come fosse stata stipulata convenzione transattiva (doc.10 di parte attrice) con la quale i condomini interessati ed il condominio avevano dichiarato che con tale atto essi non avrebbero più avuto nulla a che pretendere tanto dalla cooperativa quanto dal costruttore (l' CP_1
in ordine ai vizi e difetti lamentati (attinenti a macchie e infiltrazioni),
[...] anche se l'entità dei danni e delle relative conseguenze - sia alla parte condominiale sia alle singole unità dei condomini - fosse in futuro risultata superiore all'importo da essi ricevuto per effetto della transazione medesima. Nel merito la convenuta ha poi contestato che i vizi lamentati da parte attrice fossero da qualificare come “gravi difetti di costruzione”, ai sensi dell'art.1669 c.c., non potendo considerarsi tali quelli pagina 8 di 32 relativi: 1) a piastrelle del vialetto;
2) ad aiuole;
3) a paletti di illuminazione;
4) a macchie e scrostamenti nelle pareti;
5) a scarico dei pluviali dei terrazzi;
6) a questioni estetiche nei parapetti;
7) ad infiltrazioni nei locali interrati. Ha inoltre contestato potersi ravvisare a suo carico qualsivoglia dolo o colpa. Ha poi sollevato eccezione di decadenza ex art.1669, primo comma, c.c., per mancata denuncia dei presunti vizi entro un anno dalla scoperta, osservando come, a fronte di tale eccezione, incomba sulla parte che agisce in giudizio per il risarcimento del danno fornire la prova della tempestività della denuncia;
ebbene, rilevano che secondo la prospettazione attorea i vizi lamentati sarebbero insorti nell'anno 2009 e che dal doc.11 di parte attrice (comunicazione ) si poteva evincere Parte_2 che la relativa scoperta era intervenuta almeno il 2 febbraio del 2009, ha evidenziato non esistere alcuna denuncia del nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 che fosse stata inoltrata a quest'ultima nell'anno successivo. La convenuta ha inoltre evidenziato come la corrispondenza prodotta agli atti da parte attrice fosse intercorsa tra la cooperativa ed il condominio, e non avesse visto coinvolta Parte_3 l' essendovi soltanto alcune comunicazioni trasmesse Controparte_1 per conoscenza non a quest'ultima bensì personalmente al geom. ha CP_1 pertanto sottolineato il fatto che mai le comunicazioni stesse sono state ricevute dall' Motivo in più per rilevare la decadenza Controparte_1 CP_1 dall'azione. In via subordinata e concorrente la convenuta ha poi sollevato eccezione di prescrizione annuale, ai sensi del secondo comma dell'art.1669 cc, osservando che le anzidette lettere erano state inviate tra il 3 febbraio del 2009 e l'11 febbraio del 2010, mentre la notifica del ricorso per ATP alla società convenuta aveva avuto luogo il 26 marzo del 2012 e la prima messa in mora, con dichiarati effetti interruttivi, era del 27 novembre 2012, mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era stato notificato il 20 maggio 2013. La convenuta ne ha dedotto esser interamente trascorso il termine prescrizionale annuale previsto dall'art.1669 c.c. La convenuta ha in ogni caso fermamente contestato la sussistenza dei lamentati vizi ed in ogni caso la relativa imputabilità al suo operato. Ha poi preso specifica posizione su ciascuna delle singole contestazioni. Quanto al piano terra, con riferimento alle crepe riscontrate dal
TU nel vialetto pedonale di accesso alle palazzine ed alla presenza di piastrelle non antiscivolo, la convenuta si è protestata estranea all'addebito, in quanto la posa di tali manufatti era stata effettuata dalla società in RO forza di un autonomo contratto dalla stessa stipulato con la Coop. La Famiglia;
la convenuta si è parimenti protestata estranea all'addebito per le fessurazioni nelle aiuole dovute ad un'errata piantumazione, avendo a quest'ultima provveduto un vivaista parimenti incaricato direttamente dalla cooperativa;
altrettanto dicasi per i lamentati problemi di instabilità dei paletti di illuminazione, in quanto questi erano stati installati su incarico diretto della cooperativa dalla società PA
. Quanto al primo piano, ha osservato che i fenomeni di infiltrazione ad esso
[...] relativi non avevano trovato conferma nell'esame diretto da parte del TU, il quale appunto aveva dichiarato di non averli potuti constatare personalmente perché nel giorno del sopralluogo non c'erano le condizioni necessarie per poterne appurare la presenza: in sostanza la presenza di tali infiltrazioni era stata ritenuta soltanto perché riferita dai condomini, senza alcun accertamento al riguardo. Quanto al piano secondo, la convenuta ha premesso che il TU aveva accertato in due appartamenti pagina 9 di 32 problematiche nei pluviali delle terrazze che avrebbero comportato “una strozzatura ed una difficoltà di defluire delle acque”, e si è lamentata dell'omessa verifica circa il fatto i predetti pluviali fossero, oppure no, oggetto di regolare pulizia (da foglie provenienti dalle adiacenti fioriere), dato assai rilevante perché a suo dire detta pulizia non sarebbe stata eseguita dai condomini;
l' ha Controparte_1 poi preso posizione sui riscontrati difetti in un listello di un parapetto, e cioè di un'incollatura non uniforme, sostenendo trattarsi di vizi di natura meramente estetica, la cui insorgenza secondo il TU sarebbe presumibilmente dovuta a mancata impermeabilizzazione, valutazione quest'ultima ritenuta imprecisa ed ingiustificata. Quanto, infine, piano interrato, la convenuta, con riferimento al riscontro da parte del
TU di problemi di infiltrazione nella soletta del piano interrato, ha sottolineato il carattere assolutamente incerto della relativa origine, posto che lo stesso TU aveva ipotizzato, alternativamente: a) o una non corretta impermeabilizzazione, per un problema di pendenza del sovrastante vialetto pedonale, b) oppure, in alternativa, un danneggiamento causato dalla rottura delle piastrelle del vialetto pedonale e dalle radici delle piante nelle aiuole. Ha inoltre sostenuto che, comunque, nel primo caso ad esserne responsabili sarebbe stato il progettista e direttore dei lavori arch. CP_8 che aveva impartito istruzioni alla convenuta in merito alla pendenza, mentre nel secondo caso la responsabilità andrebbe ascritta o all'impresa che aveva effettuato la posa delle piastrelle ( ) o dell'impresa vivaista. RO
Ugualmente responsabile per i danni riscontrati al secondo piano sarebbe stato il progettista e direttore dei lavori arch. perché i lavori erano stati svolti CP_8 dall' dietro sua specifica indicazione. Controparte_1
***
Disposto il differimento d'udienza ex art.269 cpc ed effettuata la notifica degli atti ai predetti terzi chiamati, si sono costituiti in giudizio la società PA e l'arch. mentre è rimasta contumace la società
[...] CP_8 [...]
. RO
La società , costituendosi, ha dichiarato di far proprie le PA eccezioni sollevate da parte convenuta, di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione e/o decadenza dall'azione; nel merito, ha allegato di esseri limitata ad effettuare il fissaggio dei paletti alla zanca metallica di sostegno, precedentemente collocata nel massetto da altra impresa (probabilmente ancora l' Controparte_1
ed al loro collegamento alla rete elettrica, in coerenza del resto con le proprie
[...] Con caratteristiche, essendo la B impresa che si occupa di lavori elettrici e non realizza opere edili e/o murarie. Sottolineando come il vizio lamentato – instabilità dei paletti di illuminazione –, peraltro ad essa non imputabile, per la ragione testè esposta, corroborata dalle stesse valutazioni del TU (il quale aveva individuato la causa di tale fenomeno nell'inadeguatezza dei supporti di sostegno, non sufficientemente ancorati al massetto sottostante), non integrerebbe gli estremi del grave difetto di costruzione, la terza chiamata ha evidenziato come sino al ricevimento dell'atto di chiamata in causa nessuna contestazione di vizi le era stata mossa, e ciò nonostante detto vizio fosse emerso già durante l'ATP del 2012.
L'arch. progettista e direttore dei lavori per conto della committente CP_8
pagina 10 di 32 , costituendosi, ha anzitutto eccepito l'inopponibilità Parte_4 nei suoi confronti delle risultanze dell'ATP, non essendo stato coinvolto in tale procedimento. Nel merito ha contestato come infondata la pretesa della chiamante di addebitargli la responsabilità per i lamentati Controparte_1 problemi di infiltrazione nella soletta del piano interrato sul presupposto che a determinarne l'insorgenza sarebbe stato un problema di pendenza del sovrastante vialetto pedonale, dipeso da erronee direttive del professionista;
il terzo chiamato ha evidenziato a tale proposito che nessuna indicazione in tal senso era rinvenibile nella perizia dell'Arch. , non essendosi ivi fatto cenno a problemi di Persona_1 pendenza. Al contrario, infatti, si poteva leggere a pag. 7 punto 7 della relazione del
TU che: <nella parte sovrastante il corsello sono situati sia il camminamento pedonale che i giardini;
quindi tali infiltrazioni sono certamente dovute ad una non corretta impermeabilizzazione oppure ad un suo danneggiamento causato probabilmente sia dalla rottura delle piastrelle di rivestimento del vialetto pedonale che dalle radici delle piante presenti nelle aiuole>>. Allo stesso modo l'arch. CP_8 ha contestato ogni propria responsabilità quanto ai problemi di infiltrazione d'acqua dalle terrazze al piano secondo di due appartamenti del condominio e nelle logge degli appartamenti sottostanti, unicamente imputabili ad una posa errata di materiali impermeabilizzanti o a condotte negligenti in tema di scelta delle guaine, ascrivibili esclusivamente ad un errore dell'impresa costruttrice e non certo al professionista, che aveva svolto diligentemente quanto previsto nel disciplinare di incarico della dell'anno 2002, non rientrando nella responsabilità Parte_4 del direttore dei lavori le attività di dettagli tecnico, di stretta spettanza dell'appaltatore/costruttore, quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione. La medesima considerazione doveva poi essere fatta per le altre questioni relative al piano terra, al vialetto, legati alle piastrelle e ad una supposta errata piantumazione, attività la prima di pertinenza dell'impresa e la seconda estranea al perimetro dell'incarico ricevuto, in quanto non legata alla progettazione e alla direzione lavori e svolta dopo la fine lavori. Il terzo chiamato ha poi contestato la qualificazione dei vizi contestati come gravi difetti di costruzione, trattandosi semmai di vizi ex artt.1667 e 1668 c.c., con conseguente decadenza e prescrizione dell'azione promossa sia da parte attrice sia dalla convenuta chiamante Controparte_1
L'arch. ha infine chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia della CP_8 compagnia assicuratrice , presso la quale affermava di essere Controparte_11 nell'attualità assicurato in forza delle allegate polizze nn.620201, 64697, 665906 e 698795; ha a tale proposito affermato che il sinistro era stato prontamente segnalato all'assicuratrice con racc.ar del 15/11/2013 (doc.2) ed era attinente alla polizza che risultava esser stata ceduta da ad in virtù del CP_13 Controparte_14 contratto di cessione di ramo d'azienda del 6/12/2006 (come da provvedimento ISVAP n.2488 del 19/12/2006, pubblicato sulla GU n.302 del 30/12/2006), precisando, inoltre, che l'IVASS, con provvedimento prot. n.32-13-000882 di cui alla Delibera del 18/06/2013 (doc. n.3) aveva autorizzato con effetto dal 1/07/2013 il conferimento della quasi totalità delle attività assicurative in Italia di CP_14
in , che contestualmente aveva modificato la propria
[...] Controparte_15
pagina 11 di 32 denominazione nella predetta . Controparte_11
Ha concluso pertanto come segue: <Voglia il tribunale, ogni contraria istanza disattesa: in limine: autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione omissis;
in principalità assolvere il convenuto arch. Controparte_11 da ogni domanda attorea e/o delle altre parti, respingendo la CP_8 domanda di manleva e qualsivoglia altra domanda proposta nei suoi confronti, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine: nel denegato caso di accertamento di responsabilità dello stesso, condannare la citata compagnia di assicurazione a tenerlo sollevato dal risarcimento delle spese e danni che in giudizio risultassero effettivamente dovuti alle parti e nella misura che risulterà accertata nonché da ogni obbligo e da ogni relativa conseguenza pregiudizievole derivante dalla condanna>>
***
( ), costituendosi, in quanto chiamata in Controparte_12 Controparte_11 causa dall'arch. in virtù delle seguenti polizze: 620201, 646967, 65906 CP_8 e 698795, ha contestato l'operatività nella specie della garanzia, in quanto nessuna delle quattro polizze prodotte sarebbe valsa a fondare la pretesa;
a tale proposito, premesso che le convenzioni di assicurazione riguardavano, ricorrendo i presupposti, esclusivamente le <richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' durante il periodo di validità dell'assicurazione>>, a condizione, Parte_5 inoltre, che tali richieste siano conseguenza di fatti imputabili posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione, la compagnia terza chiamata ha anzitutto evidenziato il fatto che il rapporto contrattuale con l'arch. era CP_8 cessato nell'anno 2011 e che nessuna richiesta di risarcimento era stata presentata vigente la convenzione, posto che la richiesta/denunzia nei confronti del era CP_8 intervenuta nell'anno 2013, e perciò due anni dopo la cessazione dell'efficacia dell'ultima polizza sottoscritta, e prodotta in copia della difesa del CP_8 [...]
, facendo richiamo al disposto di cui all'art.1 delle Condizioni Generali, CP_11 sotto rubrica “Oggetto dell'Assicurazione”, il quale prevede che < obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza d'un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione>>, ha poi osservato che dalle stesse allegazioni attoree doveva escludersi che i danni lamentati, se mai esistenti, fossero stati originati da fatto accidentale. Da ciò deducendo che in mancanza del presupposto dell'accidentalità, in termini di antecedente causale dell'evento pregiudizievole in concreto verificatosi, la convenzione d'assicurazione risulterebbe estranea alla vicenda litigiosa.
***
Concessi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, la causa è stata istruita con la parziale ammissione dei mezzi di prova dedotti, con l'assunzione delle prove orali ammesse e con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, tra i quali la relazione del TU nominato in sede pagina 12 di 32 di ATP, arch. . Per_1
E' stata infine decisa con sentenza n.860/2020 con la quale il Tribunale di Brescia che così ha statuito:
<Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.9361/13 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta
e dei terzi chiamati e Controparte_1 CP_8 E_ che liquida per il primo in euro 73,40 per spese ed euro 13.430,00 per
[...] compenso professionale, per in euro 9350,00 per compenso CP_8 professionale e per in euro 4835,00 per compenso E_ professionale, oltre per tutti le spese gen., IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_8 [...] liquidate in complessivi euro Controparte_16
13.430,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.>>
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Avverso la predetta decisione ha proposto appello il rassegnando Parte_1 le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.
Si sono costituiti anche in grado d'appello l' la Controparte_1 società già , l'arch. e E_ Controparte_17 CP_8 la società e per essa la mandataria Controparte_11 Controparte_16
tutti resistendo al gravame principale, e l'arch. proponendo appello
[...] CP_8 incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda di garanzia dallo stesso rivolta nei confronti di e quindi avverso la statuizione di condanna Controparte_11 alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brescia è pervenuto alla decisione qui impugnata sulla base delle seguenti considerazioni.
1. Ha anzitutto respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1 con riferimento ai vizi lamentati nei singoli appartamenti, in quanto l'art. 1130, n. 4,
c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve essere interpretato estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
rientra pertanto nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 pagina 13 di 32 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del e i singoli condomini ad agire per il Parte_1 risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto. (Cass. 2436/2018).
2. Il TU nominato nel procedimento di ATP promosso dal Condominio nei confronti della e della (rimasta Parte_4 Controparte_1 contumace) ha accertato i seguenti vizi:
a) presenza di crepe, estese venature e fenomeni di sollevamento nel rivestimento del vialetto pedonale di accesso, costituito da piastrelle, alle due palazzine, tali da rendere pericoloso il transito pedonale e da compromettere l'impermeabilità della soletta sottostante;
tali vizi, ad avviso del TU possono essere stati causati, in prossimità dei giunti di dilatazione, da un loro errato sottodimensionamento e, in prossimità della caditoie, da un errato spessoramento e costipamento del massetto sottostante;
b) esiguità dello strato di terra delle aiuole condominiali adiacenti agli ingressi comuni che impedisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale delle piante e possibile causa di rotture della guaina impermeabilizzante sottostante;
c) instabilità dei cinque paletti dell'illuminazione posti lungo il camminamento condominiale causata dalla inadeguatezza dei supporti di sostegno e del loro non sufficiente ancoraggio al massetto sottostante;
d) macchie e scrostamenti in alcuni appartamenti posti al primo piano causati da problemi di infiltrazione dai solai delle logge nei punti di giuntura della copertina dei parapetti che circoscrivono i terrazzi del piano secondo;
e) insufficienza del diametro del tubo di scarico delle acque meteoriche dei terrazzi degli appartamenti posti al secondo piano con conseguente ristagno delle acque e parziale allagamento dei terrazzi;
f) la copertina in marmo di Botticino che sovrasta i parapetti dei terrazzi non è ancorata alla muratura e risulta malamente incollata, con conseguente pericolo di distacco;
inoltre, nei punti di giuntura della copertina vi sono infiltrazioni che si propagano nelle logge e negli appartamenti a causa della mancata impermeabilizzazione della muratura contigua in marmo;
g) presenza di infiltrazioni nel piano interrato sovrastato dal camminamento pedonale e dal giardino causate dalla rottura delle piastrelle del camminamento e/o dalla non corretta impermeabilizzazione.
3. Indicata la nozione di gravi difetti di costruzione ex art.1669 c.c. con riferimento a quelli che risultino tali da compromettere la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile e che siano eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. 8140/2004; Cass. 20644/13), tanto da farvi rientrare anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della pagina 14 di 32 cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, il Tribunale ha ritenuto che nella specie dovessero esser qualificati come gravi difetti di costruzione tutti quelli allegati ed indicati dal TU in ATP, eccezion fatta per l'instabilità dei cinque paletti, l'insufficienza del diametro del tubo di scarico e le problematiche relative all'interramento delle piante, e cioè per i vizi di cui ai precedenti punti b), c) ed e).
4. Con riferimento alle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta, il Tribunale ha anzitutto premesso che, rappresentando la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera, ai sensi dell'art. 1669 c.c., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta. (Cass. 8187/2000).
Ha poi aggiunto che, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale conoscenza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (tra le altre: Cass. 1463/08).
Ha tuttavia osservato che di recente la S.C. ha chiarito che l'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato e che, pertanto, non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi
(Cass. 9966/2014; Cass. Ordinanza n. 27693/2019).
Ciò chiarito in punto di diritto, in linea di fatto il giudice di prime cure ha rilevato che nella sua comparsa conclusionale il aveva affermato di aver conseguito Parte_1 piena comprensione dei vizi solo a seguito del deposito della relazione da parte del
TU nel procedimento di ATP (datata 20.6.2012), di aver, quindi, tempestivamente denunciato i vizi mediante raccomandata a.r. ricevuta dalla convenuta il 27.11.2012 (doc. 29 attore) e di aver, infine, notificato l'atto di citazione il 20.5.2013, dal ché risulterebbero rispettati i termini di decadenza e prescrizione.
Ha ritenuto tuttavia che tale conclusione non potesse essere condivisa. Ciò perché sia in atto di citazione che nella comparsa conclusionale si era affermato che i vizi non ricompresi nel precedente accordo transattivo si erano manifestati nel 2009. E poi perché tutte le problematiche oggetto di causa erano immediatamente percepibili dai condomini e dall'amministratore (basti pensare alle affermate difficoltà nel camminamento sul vialetto) e perché i gravi fenomeni infiltrativi erano stati pagina 15 di 32 richiamati già nella missiva datata 18.12.2010 inviata alla Cooperativa (doc.22 attore), e ancor prima nella missiva del tecnico geom. il 12.11.2009 Persona_3
(doc. 18 attore).
La conoscenza dei difetti e della loro consistenza era quindi secondo il Tribunale già sufficientemente apprezzabile, e tale pertanto da consentire una tempestiva denuncia alla appaltatrice ben prima della comunicazione intervenuta nel novembre 2012 così come della notifica del ricorso per ATP nel marzo 2012.
Il giudice di prime cure ha pertanto accolto l'eccezione di decadenza ed ha quindi respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei Parte_1 confronti dell'impresa costruttrice Controparte_1
5. Il Tribunale ha quindi regolato le spese di lite secondo criterio di causalità, pertanto ponendo a carico di parte attrice non soltanto le spese della convenuta ma anche quelle del progettista/direttore dei lavori e della , la cui chiamata in causa si è CP_9 resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e alle domande da questo svolte nei confronti della convenuta (Cass. Sentenza n. 25781 del 15/11/2013).
6. Ha invece posto le spese di lite della terza chiamata a carico del CP_11 chiamante arch. ritenendo infondata la domanda di garanzia proposta da CP_8 quest'ultimo, avuto riguardo alla disciplina del contratto di assicurazione intercorso tra le parti. Il Tribunale a tale proposito ha fatto richiamo all'art.9 delle condizioni di polizza, il quale prevede che “La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all' durante il Parte_5 periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione”, rilevando che nella specie la prima richiesta di risarcimento all'arch. era stata effettuata con la chiamata del terzo da parte CP_8 della appaltatrice, nell'anno 2013, e che tuttavia a tale data anche la validità dell'ultima polizza (n. 01800698795) era cessata (in quanto scaduta il 31.12.2011).
7. Il Tribunale ha infine dato disciplina anche alle spese della consulenza tecnica ponendole definitivamente a carico della attrice giusto il principio della soccombenza.
***
L'impresa edile propone appello avverso la predetta sentenza Controparte_1 lamentando:
1) l'erroneità della decisione per aver negato qualifica di gravi difetti di costruzione ex art.1669 cc all'instabilità dei cinque paletti, all'insufficienza del diametro del tubo di scarico ed alle problematiche relative all'interramento delle piante, e cioè ai vizi di cui ai precedenti punti b), c) ed e);
2) l'erroneità dell'individuazione della data della scoperta dei vizi con riferimento a quella della relativa manifestazione anziché a quella in cui, a seguito di accertamento tecnico effettuato dal TU, se ne era potuta accertare la derivazione causale da errata o inesatta esecuzione dell'attività costruttiva;
3) l'erroneità in ogni caso della collocazione temporale della manifestazione di tutti i pagina 16 di 32 vizi denunciati nell'anno 2009 posto che gran parte degli stessi si era manifestata tra l'estate e l'autunno del 2011, come da relazione dell'arch. del 10/10/2011. Per_2
Il indica poi i danni subiti in € 95.338,48 per danni documentati ed Parte_1 in € 30.000,00 per danni da inutilizzabilità delle unità immobiliari.
***
1) Quanto al primo motivo, l'appellante deduce, all'esito dell'ATP:
a) che l'insufficienza del diametro del tubo di scarico delle acque meteoriche dei terrazzi degli appartamenti posti al secondo piano e l'errata installazione delle tubature con curve a gomito contigue, vizî dovuti a una realizzazione dell'opera avvenuta con materiali non idonei e non “a regola d'arte”, provocano una strozzatura e difficoltà al defluire delle acque, il cui ristagno causa allagamento dei terrazzi stessi e infiltrazioni verso le logge sottostanti del primo piano;
b) che l'esiguità dello strato di terra delle aiuole condominiali poste agli ingressi comuni, causato da un errore di progettazione e/o da una realizzazione dell'opera non a regola d'arte, impedisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale delle piante che vi dimorano ed è causa della rottura della guaina impermeabilizzante sottostante con conseguenti infiltrazioni verso il corsello e la soletta del piano interrato;
c) che l'instabilità dei paletti di illuminazione posizionati lungo il vialetto di ingresso pedonale alle singole unità abitative del (due dei quali addirittura Parte_1 completamente divelti, doc. 25, foto n. 19, 22, 23) rende ancor più pericoloso il camminamento, e ciò sia per la mancata illuminazione del vialetto pedonale d'ingresso durante il periodo serale o notturno (tanto più considerando le crepe e le estese venature che pregiudicano già da sè la sicurezza stessa anche in condizioni di piena visibilità), sia per la presenza di condutture elettriche scoperte e/o comunque facilmente accessibili.
L'appellante assume che anche tali vizi incidono in modo apprezzabile sulla fruizione dell'immobile e ne limitano il godimento da parte dei condomini, sia sotto il punto di vista della sua abitabilità che da quello della funzionalità, e sono tali da produrre gravi conseguenze.
***
Il motivo è fondato.
L'allagamento dei terrazzi e le infiltrazioni d'acqua verso le logge sottostanti del primo piano - causati dall'errata installazione delle tubature con curve a gomito contigue – rappresentano senz'altro un rilevante pregiudizio al godimento delle unità immobiliari interessate, facenti parte dei due corpi di fabbrica costituenti il condominio appellante.
Parimenti arrecano grave pregiudizio all'ordinato e regolare godimento dei beni condominiali le infiltrazioni verso il corsello e la soletta del piano interrato, determinate dalla rottura della guaina impermeabilizzante sottostante lo strato di terra delle aiuole condominiali poste agli ingressi comuni, a sua volta causata dall'esiguità dello strato di terra e dal conseguente eccessivo sviluppo dell'apparato radicale delle pagina 17 di 32 piante che vi dimorano, frutto evidente di inadeguata progettazione.
Infine costituisce rilevante compromissione di tale ordinato e regolare godimento, anche in termini di menomata sicurezza, il costante pericolo di vedere compromessa l'adeguata visibilità degli anditi di accesso alle unità immobiliari nelle ore serali e notturne, correlato all'instabilità dei paletti di illuminazione, determinata, per quanto riferisce il TU, dalla presenza di supporti di sostegno inadeguati e non sufficientemente ancorati al massetto sottostante.
Al pari degli altri, i vizi in questione compromettono in misura apprezzabile la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile nelle sue parti comuni e nelle singole unità immobiliari che lo compongono;
i predetti vizi, inoltre, possono essere eliminati soltanto facendo ricorso a rilevanti lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. Tra queste, non a caso, il TU ha indicato, con riferimento al sottodimensionamento dei tubi di scarico dei terrazzi del piano secondo, la sostituzione dei tubi esistenti, con le relative griglie, con posizionamento di altri di diametro superiore, ed ha quindi specificato, a pag.9 della relazione, i singoli passaggi di tale operazione.
Ritiene dunque il collegio di qualificare i predetti vizi, al pari degli altri, come gravi difetti di costruzione.
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Col secondo e col terzo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura l'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza, sia con riferimento all'identificazione della data della scoperta dei vizi, sia con riferimento all'indicazione della relativa manifestazione, per alcuni di essi, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, non già – come affermato in sentenza – nell'anno 2009, bensì nell'anno 2011, senza che dunque fosse intercorso il termine annuale di decadenza tra la manifestazione del vizio ed il successivo atto di esercizio del diritto.
Rileva in proposito il collegio che se è indiscutibile l'intervenuta manifestazione già nell'anno 2009 di ulteriori vizi, dopo quelli esaminati e valutati nella convenzione transattiva del 7/10/2005, comprovata dalla stessa coeva corrispondenza, non altrettanto a dirsi è per quanto concerne l'accertamento della relativa origine, sul piano causale, che può dirsi certamente intervenuto soltanto col deposito della relazione peritale del TU arch. , nominato a seguito di Persona_4 ricorso per ATP, deposito effettuato in data 20/06/2012, e seguito da lettera di costituzione in mora del 26/11/2012 (doc.29) e quindi da notifica di citazione in giudizio, in data 16/05/2013.
Quale giorno della scoperta del vizio, ai sensi dell'art.1669 c.c., va pertanto individuato quello del deposito in data 20/06/2012 della relazione del TU in ATP, e quale atto di denuncia va individuata la lettera di costituzione in mora del 26/11/2012: la denuncia è pertanto tempestiva, in quanto intervenuta entro l'anno dalla scoperta del vizio;
l'instaurazione del giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento pagina 18 di 32 del danno ex art.1669 c.c. ha avuto luogo in data 16/05/2013 e perciò prima del decorso del termine prescrizionale annuale a decorrere dalla data della denuncia.
Le eccezioni di decadenza e di prescrizione devono pertanto essere respinte, e la sentenza di primo grado deve in tal senso essere riformata.
***
Il TU ha rilevato che il rivestimento del vialetto pedonale di accesso alle due palazzine che si sviluppa longitudinalmente per l'intera lunghezza del complesso e sovrastante il corsello interrato di accesso ai box costituito da piastrelle presenta delle crepe estese, oltre a venature e fenomeni di sollevamento;
ha precisato che tali fenomeni rendono pericoloso il transito pedonale in quanto possibile causa di inciampi e conseguenti cadute;
ha aggiunto che gli stessi inoltre compromettono l'impermeabilità della soletta sottostante;
ha poi rilevato che le piastrelle posate non presentano particolari caratteristiche antiscivolo, avendo una superficie completamente liscia, che, quando è bagnata, diventa pericolosa alla deambulazione;
il TU ha precisato che i predetti vizi possono essere stati causati in prossimità dei giunti di dilatazione da un loro errato sottodimensionamento per cui non riescono ad assorbire le spinte delle piastrelle che sono state posate con andamento direzionale diversificato, mentre in prossimità delle caditoie la rottura delle piastrelle è causata probabilmente da un errato spessoramento e costipamento del massetto sottostante con conseguente creazione di vuoti e quindi di cedimenti;
il TU ha aggiunto che anche nei punti in cui sono stati fissati i paletti di illuminazione si possono notare delle crepe che interessano il rivestimento del vialetto;
ha rilevato infine che tutti i predetti vizi e difetti si amplificano durante il periodo invernale causando infiltrazioni nelle fessurazioni delle precipitazioni che, gelando, accentuano il dissesto.
Il TU ha inoltre rilevato nel corso del sopralluogo che le piante (quattro aceri rossi) poste nelle aiuole condominiali adiacenti agli ingressi comuni hanno un'altezza consistente di circa tre metri e mezzo – quattro metri, il che fa supporre che anche il loro apparato radicale abbia un certo sviluppo e che si incunei facilmente anche in piccole fessurazioni creando poi danni notevoli;
a giudizio del TU lo strato di terra nel quale gli aceri erano stati posti a dimora è alquanto esiguo in altezza, essendo di soli centimetri 22, e pertanto le radici potrebbero essere causa di rotture della guaina impermeabilizzante sottostante.
Il TU ha poi osservato che i cinque paletti di illuminazione posti lungo il camminamento centrale presentano gravi problemi di instabilità: al momento del sopralluogo due di essi risultavano completamente divelti e coricati a terra;
il TU ha aggiunto che causa di ciò potrebbe essere la presenza di supporti di sostegno inadeguati e non sufficientemente ancorati al massetto sottostante.
Passando all'esame delle strutture al piano primo il TU ha rilevato che gli appartamenti del primo piano che occupano la parte centrale delle due palazzine sono dotati di logge;
ha rilevato che la maggior parte di essi presentano problemi di infiltrazioni e percolazioni dai solai delle logge;
ha rilevato inoltre la presenza di segni di macchie e scrostamenti atti a comprovare le pregresse percolazioni d'acqua in occasione di precipitazioni atmosferiche;
ha ritenuto che i predetti fenomeni fossero pagina 19 di 32 stati causati dalle infiltrazioni che avvengono nei punti di giuntura della copertina dei parapetti che circoscrivono i terrazzi del piano secondo.
E' quindi passato ad esaminare quest'ultimo rilevando che lo stesso è caratterizzato dalla presenza di due soli appartamenti dotati di terrazzo, che si affaccia verso la parte interna, dove è ubicato l'accesso pedonale;
ha rilevato che i predetti terrazzi sono posti a parziale copertura degli appartamenti del piano sottostante e delle logge ad essi annesse. Effettuata una sintetica descrizione degli ambienti il TU ha rilevato che per lo scarico delle acque meteoriche erano state posizionate tre pilette a ridosso dei parapetti, due ubicate negli angoli ed una nella parte mediana;
ha precisato che le pilette sono dotate di una griglia di difficile rimozione in quanto bloccata dallo zoccolo in rame che ne rende difficoltosa l'ispezione; il TU ha poi osservato che il sottostante tubo di scarico ha un diametro di centimetri 8, che risulta insufficiente - durante le precipitazioni atmosferiche di particolare intensità - a smaltire il contributo dilavante, situazione quest'ultima ulteriormente aggravata dal fatto che per giungere all'innesto con il pluviale che arriva verticalmente fino a terra sono state inserite probabilmente due curve a gomito contigue, il che provoca certamente una strozzatura ed una difficoltà al defluire delle acque;
ha poi evidenziato che il loro ristagno causa un parziale allagamento dei terrazzi giungendo fino a lambire le soglie dei locali ad esso prospicienti .
Il TU è poi passato a descrivere i terrazzi affermando che gli stessi sono contornati da un parapetto alto circa metri 1,04 con larghezza di metri 0,33; ha aggiunto che tale parapetto è probabilmente realizzato in muratura di laterizio pesante ed è rivestito sia internamente che esternamente da un sistema a cappotto ed è sovrastato da una copertina in marmo di Botticino dello spessore di centimetri tre;
ha rilevato che detta copertina è dotata sia internamente che esternamente di un gocciolatoio e che nella parte esterna della stessa è stato applicato inferiormente un listello dello spessore di centimetri tre in modo da far apparire la copertina di uno spessore maggiore;
ha aggiunto che tale listello, sulla base della documentazione fotografica acquisita, risulta incollato a quello sovrastante non in modo uniforme ma soltanto con punti di contatto discontinui;
ha aggiunto che lo stesso non risulta neppure ancorato alla muratura contigua e che pertanto tale situazione ne ha provocato degli stacchi in diversi punti divenendo pericolo per le persone che sotto deambulano;
ha aggiunto che nei punti di giuntura delle lastre che costituiscono la copertina dei parapetti si verificano problemi di infiltrazione dovuti presumibilmente alla mancata impermeabilizzazione sottostante, precisando che detti fenomeni a loro volta si manifestano nelle logge degli appartamenti ubicati al piano primo. Da ultimo il TU ha rilevato, alla base del parapetto, su tutto lo sviluppo lineare dello stesso,
l'installazione di una scossalina in rame con funzione di zoccolo, ben fissata e sigillata.
Quanto al piano interrato il TU ha evidenziato che la soletta del piano interrato, costituita da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato, presenta problemi di infiltrazione, caratterizzati da manifestazioni di efflorescenze dovuti a percolamento d'acqua; ha aggiunto che nella parte sovrastante il corsello erano situati sia il camminamento pedonale sia i giardini;
quindi tali infiltrazioni erano certamente pagina 20 di 32 dovute ad una non corretta impermeabilizzazione oppure ad un suo danneggiamento causato probabilmente sia dalla rottura delle piastrelle di rivestimento del vialetto pedonale che dalle radici delle piante presenti nella aiuole;
ha precisato che in prossimità delle aperture nella soletta per la realizzazione del corsello si manifestano vistose zone di umidità ed efflorescenze, fenomeni provocati dal passaggio dell'acqua meteorica attraverso le griglie e che conseguentemente causano un facciale deterioramento degli elementi strutturali attigui in calcestruzzo armato.
***
Il TU ha pertanto confermato la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice;
ne ha fornito una sintetica descrizione e ne ha individuato le probabili cause, che tutte appaiono essere riconducibili ad inesatta esecuzione delle prestazioni tipiche dell'impresa edile che aveva realizzato le palazzine, l'odierna appellata CP_1
ha quindi provveduto ad indicare le opere necessarie per l'eliminazione dei
[...] vizi e dei difetti, onde portare l'immobile a regola d'arte.
Gli accertamenti compiuti dal TU sono direttamente impegnativi per le parti del procedimento di ATP, e cioè per il Condominio appellante e per l'appellata
[...]
Controparte_1
Essi non sono direttamente opponibili alle altre parti, che non vi hanno partecipato.
Per esse rilevano tuttavia – se non le valutazioni a carattere tecnico prese in assenza di loro contraddittorio - i dati oggettivi riscontrati, quali, ad esempio, il diametro dei pluviali.
Per quanto concerne le imprese terze chiamate, RO
, che ha posato la pavimentazione del vialetto, e (già
[...] E_
, dalla relazione del TU non emergono tuttavia PA elementi certi per ravvisare a loro carico alcun profilo di responsabilità, non essendo emersi errori tecnici o negligenze nella posa delle piastrelle né nelle attività di supporto e di collegamento effettuate dalla CP_9
Quanto all'arch. progettista e direttore dei lavori, ne va esclusa CP_8 qualsiasi responsabilità in relazione ai vizi e difetti sopra rilevati, essendo tutti riconducibili ad inesatta attuazione di attività meramente esecutive proprie dell'impresa edile, in relazione al quale non può esigersi continuo controllo da parte del direttore lavori, non rientrando esse nel quadro dell'alta sorveglianza, che invece gli compete.
A valere nei confronti del progettista e direttore dei lavori potrebbe stare soltanto la considerazione delle dimensioni del tubo di scarico, avente diametro di centimetri 8, ritenute dal TU insufficienti. Sennonché tale valutazione non gli è opponibile non essendo stato convenuto nel procedimento per ATP;
peraltro tale dimensione è corrispondente a quelle correntemente in uso.
L'inserimento di due curve a gomito contigue, ritenuto probabile dal TU, è da imputarsi esclusivamente all'impresa esecutrice dei lavori, non essendovi prova alcuna del fatto che sia derivata da istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Non può pertanto ravvisarsi responsabilità alcuna a carico del progettista e direttore pagina 21 di 32 lavori.
***
Nella sua relazione datata 20/06/2012 il TU ha indicato l'importo dovuto per l'esecuzione delle opere di ripristino in complessivi €.70.655,50, oltre iva, che, rivalutati ad oggi, ammontano ad €.85.597,74, oltre iva, e cioè ad € 104.429,24, che competono a parte appellante maggiorati degli interessi al tasso legale sul predetto importo, via via rivalutato, previa devalutazione, dalla data di costituzione in mora a quella della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale sull'importo di € 104.429,24 dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
A carico dell'impresa esecutrice va inoltre posto il costo per il rimborso all'odierno appellante delle spese sostenute per il procedimento di ATP, comprendenti il compenso corrisposto al TU (€.3.700,00 + €.956,08 per cassa architetti ed iva) e quello spettante al difensore (€.4.253,25), nonché quello corrisposto al consulente geom. (€.936,00, doc.28), per totali € 9.845,33, oltre interessi al Persona_3 tasso legale dalla data dei singoli esborsi e sino al saldo.
Il TU non ha fornito indicazione alcuna in ordine alla necessità per coloro che abitano nelle unità immobiliari del di lasciare temporaneamente Parte_1 l'abitazione nel tempo necessario ai lavori. La voce “danni da inutilizzabilità delle unità immobiliari” non può pertanto essere riconosciuta.
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A carico dell'appellata soccombente, vanno poste le spese Controparte_1 di lite dell'appellante per ambo i gradi del giudizio, liquidandosi le Parte_1 stesse, avuto riguardo all'ammontare della condanna, secondo nota spese, nel limite di quanto disposto dal DM 55/2014, così come integrato dal DM n.147 del 13/08/2022 (valore della controversia da € 52.000 ad € 260.000), per il primo grado in complessivi € 13.430,00 per compenso professionale tabellare di cui € 2430,00 per studio della controversia, € 1550,00 per fase introduttiva del giudizio, € 5400,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4050,00 per fase decisionale (valore medio), oltre a rimborso spese esenti in € 676,55
e per il secondo grado in complessivi € 12.154,00 per compenso professionale tabellare di cui € 2977,00 per studio della controversia, € 1911,00 per fase introduttiva del giudizio, € 2163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 5103,00 per fase decisionale (valore medio), oltre a rimborso spese esenti in € 1.138,50, oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
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Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi infondata e va respinta la domanda di manleva rivolta da nei confronti di , Controparte_1 CP_8
e RO E_
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pagina 22 di 32 Attesi l'accoglimento della domanda ex art.1669 cc proposta dall'appellante nei confronti dell'appellata ed il rigetto Parte_1 Controparte_1 della domanda di manleva rivolta da quest'ultima nei confronti di , CP_8
e e confermata RO E_ l'applicazione, quanto alla disciplina delle spese, della regola della causalità, deve ritenersi per ciò stesso fondata la domanda dell'appellante di revoca della condanna alla rifusione delle spese di lite disposta a suo carico nella sentenza impugnata non soltanto verso l'appellata ma anche nei confronti dei terzi Controparte_1 chiamati , e già CP_8 RO CP_2
. PA
Va pertanto accertato il diritto dell'appellante alla restituzione di Parte_1 quanto eventualmente corrisposto all' nonché ai terzi Controparte_1 chiamati , e CP_8 RO E_ con gli interessi al tasso legale da ogni singolo pagamento al saldo.
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In applicazione della disciplina sulle spese di lite secondo regola di soccombenza
(art.91 cpc) la chiamante va condannata a rifondere ai tre Controparte_1 chiamati le spese di lite per ambo i gradi di giudizio, che si liquidano, secondo nota spese, nel limite di quanto disposto dal DM 55/2014, così come integrato dal DM n.147 del 13/08/2022, quanto a : CP_8 per il primo grado in complessivi € 9.800,00 per compenso professionale tabellare di cui € 2.000,00 per studio della controversia, € 2.000,00 per fase introduttiva del giudizio, € 3.800,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.000,00 per fase decisionale,
e per il secondo grado in complessivi € 11.000,00 per compenso professionale tabellare di cui € 3.200,00 per studio della controversia, € 2.800,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 5.000,00 per fase decisionale (valore medio), oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, se dovuti, ed oltre a rimborso spese ex art.15 dpr 633/72 in € 355,50; quanto a CP_2 per il primo grado in complessivi € 4.835,00 per compenso professionale tabellare di cui € 875,00 per studio della controversia, € 740,00 per fase introduttiva del giudizio,
€ 1.600,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.620,00 per fase decisionale,
e per il secondo grado in complessivi € 7.160,00 per compenso professionale tabellare di cui € 1.489,00 per studio della controversia, € 956,00 per fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.552,00 per fase decisionale (valore medio), oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
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Residua la questione relativa all'operatività o meno della polizza assicurativa contratta dall'arch. con , di rilievo a questo punto CP_8 Controparte_11
(dato il rigetto della manleva verso il ai soli fini della disciplina sulle spese di CP_8 lite.
Come si è anticipato sopra, il Tribunale ha ritenuto non essere operante nella specie la garanzia assicurativa;
a tale proposito ha fatto richiamo all'art.9 delle condizioni di polizza, il quale prevede, infatti, che “La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all' durante il Parte_5 periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione”, rilevando quindi che la prima richiesta di risarcimento all'arch. era stata effettuata con la chiamata del terzo da parte CP_8 della appaltatrice, ed osservando che tuttavia a tale data era cessata la validità dell'ultima polizza (n. 01800698795) (essendo scaduta il 31.12.2011).
Il ha proposto appello incidentale avverso tale statuizione sulla base di quattro CP_8 motivi, a ciò premettendo di aver convenuto in giudizio, come terza chiamata in garanzia, la Compagnia di assicurazione (C.F. – Controparte_11 P.IVA_1
P.IVA ), e ciò sulla base di quattro polizze, (in continuità tra loro) per P.IVA_2 responsabilità civile quale progettista e direttore lavori, operanti nell'insieme dal
28/2/1999 al 31/12/11, con una condizione aggiuntiva di copertura postuma (doc. 1/b di primo grado) per la quale “l'assicurazione di cui all'art. 1 è prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di ciascun'opera, ed entro i 10 (dieci) anni successivi alla data di sua ultimazione (vedere art.4), fermo restando che la garanzia farà esplicito riferimento ad opere progettate, dirette e completate durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo”, ed osservando che detta garanzia postuma sarebbe venuta a scadere alla data del 10/11/2014, e cioè al compimento dei dieci anni dalla fine dei lavori (le opere erano terminate in data 11/11/2004).
***
Col primo motivo di gravame incidentale l'arch. denuncia erronea e CP_8 falsa applicazione dell'art. 9 delle clausole di polizza, non riferibili al caso in esame, in quanto tale disposizione riguarderebbe esclusivamente comportamenti dell'assicurato antecedenti fino a tre anni prima dell'inizio del rapporto assicurativo, mentre nella specie si sarebbe trattato di negligenze o omissioni nel periodo di efficacia dell'assicurazione.
Secondo la tesi dell'appellante incidentale l'art. 9, comma 1, delle Condizioni di Polizza (doc. 1/b, a pag. 10), il quale stabilisce che “La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all' durante il periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali Parte_5 richieste siano conseguenza di comportamenti colposi in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione”, riguarderebbe le denunce presentate durante il periodo di efficacia del rapporto assicurativo (non però della durata degli effetti obbligatori del rapporto); la predetta disposizione non sarebbe pertanto pagina 24 di 32 riferibile al caso in esame, nel quale invece la denuncia era avvenuta soltanto con la citazione in giudizio dell'Impresa costruttrice in data 6/11/2013 e comunicata all'Assicurazione con racc.ta a.r. del 15/11/13 (doc. n. 2 di primo grado), cioè dopo la cessazione dell'ultima polizza in data 31/12/2011 (doc.n. 1 di primo grado): poiché la clausola considera i comportamenti colposi dell'Arch. anteriori di tre anni CP_8 rispetto all'inizio dell'efficacia del contratto di assicurazione, essa non avrebbe potuto trovare applicazione nel presente giudizio, atteso che il medesimo riguarda fatti tutti verificatisi dopo tale inizio e nel corso del rapporto. L'appellante incidentale censura come inspiegabile e contra legem la decisione del Tribunale, secondo il quale, poiché la prima richiesta di risarcimento (con la chiamata del terzo) era intervenuta in un momento in cui la polizza era già scaduta (essendo scaduta il 31/12/2011), la relativa validità doveva ritenersi cessata.
L'appellante assume che tale conclusione finirebbe per ridurre di fatto quasi del tutto la valenza della copertura assicurativa di cui all'art. 1917, comma 1, C.C. che detta:
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”; sostiene che la causa astratta del negozio e pure la sua causa in concreto ne verrebbero praticamente smentite, verificate e disattese.
Per corroborare la propria tesi fa quindi richiamo alla disciplina generale in tema di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e segg., volta anzitutto alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, da effettuarsi mediante l'interpretazione complessiva delle clausole.
Muove a tale proposito dalla “descrizione del rischio” indicata all'inizio della pag. 2 della prima polizza (doc. 1/a), ove si legge: “La società , in base a CP_13 conforme proposta, assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a termine di legge, nella sua qualità di progettista e direttore lavori”; assume che l'oggetto della copertura assicurativa dovrebbe pertanto ritenersi comprensivo di ogni responsabilità ex lege assunta dall'assicurato nella veste di progettista e direttore dei lavori;
ribadisce tale conclusione col richiamo all'art.1 delle Condizioni di assicurazione, il quale stabilisce che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza”; l'appellante incidentale sostiene a tale riguardo che, esclusa l'ipotesi di dolo, la previsione sarebbe onnicomprensiva, ad eccezione di limitazioni esplicite che non riguardano il caso de quo.
L'appellante incidentale, nel ribadire la censura mossa alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, le collega all'assunto di Controparte_12
, secondo cui “le convenzioni di assicurazione riguardavano,
[...] ricorrendone i presupposti, le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione”, affermazione che pagina 25 di 32 valuta abnorme in quanto le denunce di responsabilità civile vengono e possono di fatto essere presentate perlopiù solo dopo la scadenza del rapporto assicurativo, per cui non avrebbe senso sostenere che la Compagnia convenuta risponderebbe esclusivamente per le denunce formulate nel corso del rapporto contrattuale ex art. 1899 C.C., cioè solo dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 del giorno di scadenza.
L'appellante incidentale contrasta poi quanto sostenuto dalla compagnia secondo la quale le richieste di risarcimento dovevano essere “la conseguenza di fatti imputabili posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Nessuna richiesta è stata presentata vigente la convenzione”. Affermazione che reputa ingiustificata in quanto proposta nel presupposto che la copertura assicurativa fosse riferibile soltanto al triennio antecedente l'inizio del rapporto. La controparte, secondo l'appellante incidentale, avrebbe confuso la durata del periodo in cui sono stati coperti i comportamenti dell'assicurato forieri di eventuali responsabilità, cioè il periodo di garanzia del rapporto assicurativo, con la ben diversa durata delle obbligazioni assunte dall'assicuratore, cioè degli effetti delle polizze (in continuità), obbligazioni ed effetti che con la scadenza di queste non verrebbero a cessare in quanto conseguenti a comportamenti pregressi espressamente assicurati. A detta dell'appellante incidentale la clausola andrebbe correttamente intesa secondo la seguente formulazione: “La copertura assicurativa vale anche per le richieste di risarcimento che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano state presentate per la prima volta all' durante il periodo di Parte_5 validità dell'assicurazione”. L'errore del Tribunale sarebbe quindi consistito nell'aver trasformato e mutato il triennio antecedente l'inizio del rapporto tra le parti addirittura nel triennio successivo alla scadenza dell'ultima polizza ossia, come precisa la sentenza, nei tre anni successivi al 31/12/11, quindi fino a dopo il 31/12/14; circostanza questa peraltro non vera (oltre che del tutto ininfluente) avendo il CP_8 ricevuto la citazione il 6/11/13.
Col secondo motivo di gravame l'appellante incidentale denuncia mancata applicazione ed evidente violazione della clausola contenuta alla lettera A) delle
Condizioni aggiuntive di polizza di copertura della responsabilità decennale (detta postuma) ex art. 1669 C.C., operante nella specie fino al 10/11/2014. Riporta a tal fine la clausola invocata: “A) – POSTUMA – L'assicurazione di cui all'art. 1) è prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di ciascuna opera, ed entro dieci anni successivi alla data di sua ultimazione (vedi art. 4), fermo restando che la garanzia farà esplicito riferimento ad opere progettate, dirette e completate durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo”.
Sostiene che in forza di tale clausola, operando l'assicurazione per dieci anni dalla fine dei lavori, nella specie la polizza avrebbe coperto le eventuali responsabilità ex art. 1669 C.C. dell'Arch. fino al 10/11/2014 (i lavori sono infatti finiti CP_8 l'11/4/04, come concordemente affermato nelle difese dell'Assicurazione, dell'Impresa costruttrice e del Condominio).
Ne deduce che pertanto la citazione in causa della effettuata in Controparte_11
pagina 26 di 32 data 6/3/14 e preceduta da formale richiesta di copertura in data 15/11/2013 (doc. 2) sarebbe risultata senz'altro tempestiva.
Col terzo motivo di gravame l'appellante incidentale lamenta violazione e mancata applicazione delle regole di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. C.C., in buona parte preclusive della lettura prospettata dal Tribunale della clausola 9, delle Condizioni di assicurazione.
Afferma anzitutto che nell'interpretare la clausola n. 9 delle polizze operanti in questa sede, il Tribunale avrebbe violato l'art. 1362 C.C., disattendendo non solo il senso letterale delle parole, ma anche la comune intenzione delle parti, ampiamente illustrata al motivo n. 1.
Lamenta, inoltre, l'omessa applicazione del disposto di cui all'art.1363 c.c., secondo il quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Sostiene, poi, che in relazione alla clausola n.9 non si sarebbe fatta applicazione della regola di cui all'art.1365 c.c., il quale stabilisce che “quando in un contratto si è espresso un caso (come nella specie quello dei comportamenti dell'assicurato nel triennio antecedente la sottoscrizione della polizza) al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”.
Lamenta poi l'omessa applicazione del canone di cui all'art.1366 c.c., a mente del quale “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”, così come di quello di cui all'art.1367 c.c., per il quale “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”: rileva, a tale proposito, che, stando alla lettura della controparte, fatta propria dal Tribunale, la clausola 9 verrebbe a coprire le eventuali responsabilità dell'assicurato riferibili a suoi comportamenti nel triennio precedente non la stipula del contratto di assicurazione, bensì la scadenza di questo
(peraltro biennale).
L'appellante incidentale afferma inoltre esser stato violato il canone di cui all'art.1368 c.c., il quale prescrive che “le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente sul luogo in cui il contratto è stato concluso”; osserva in proposito che <un'assicurazione “castrata” o “monca” non è pensabile e non avrebbe senso pagarne il premio per l'intero periodo di durata>> e che <la causa contrattuale (in astratto e pure in concreto) sarebbe sostanzialmente inesistente>>.
Fa poi richiamo al principio interpretativo dettato dall'art. 1369 c.c., secondo il quale
“le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”.
Si duole, ancora, della mancata applicazione dell'art. 1370 C.C. che recita: “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Osserva, da ultimo, che, quanto meno ed in via estrema, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle regole finali di cui all'art. 1371 C.C. che dice: “Qualora, nonostante pagina 27 di 32 l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro (il che a suo dire non si sarebbe tuttavia verificato nel caso in esame), esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso”.
Col quarto motivo di gravame l'appellante incidentale sostiene che se la clausola 9 fosse interpretabile come l'ha intesa il Tribunale in conformità a quanto sostenuto l'Assicurazione, essa risulterebbe vessatoria e quindi inefficace ex art. 1341 C.C., in mancanza di espressa accettazione, nonché nulla ex art. 36 del Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206/2005).
Rileva, a tale proposito, quanto alle polizze in atti (in particolare quelle 1/b e 1/c rispettivamente alle pagine terza e seconda del contratto), di aver approvato per iscritto soltanto quattro clausole che non comprendevano però quella n. 9.
La quale, quindi, se interpretata nel senso proposto dalla compagnia ed accolto dal
Tribunale, sarebbe vessatoria e quindi inefficace ex art. 1341 C.C., in mancanza di espressa accettazione, nonché nulla ex art. 36 del Codice del Consumo (D.Lgs. n.
206/2005), in relazione agli artt. 33-34 e 35 del medesimo decreto.
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Si procede all'esame congiunto delle questioni poste con i diversi motivi dell'appello incidentale, in quanto tutti diretti all'accertamento della sussistenza della copertura assicurativa e quindi alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui vi si era prevista la condanna del chiamante arch. alla rifusione delle spese di CP_8 lite della chiamata compagnia . Controparte_11
La prima affermazione dell'appellante incidentale è che la clausola di cui all l'art. 9, comma 1, delle Condizioni di Polizza (doc. 1/b, a pag. 10), il quale stabilisce che “La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all' durante il periodo di validità dell'assicurazione a Parte_5 condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione”, riguarderebbe le denunce presentate durante il periodo di efficacia del rapporto assicurativo (non però della durata degli effetti obbligatori del rapporto); la predetta disposizione non sarebbe pertanto riferibile al caso in esame, nel quale invece la denuncia era avvenuta soltanto con la citazione in giudizio dell'Impresa costruttrice in data 6/11/2013 e comunicata all'Assicurazione con racc.ta a.r. del 15/11/13 (doc. n. 2 di primo grado), cioè dopo la cessazione dell'ultima polizza in data 31/12/2011 (doc.n. 1 di primo grado).
La tesi non è condivisa dal collegio, in quanto, trattandosi di contratto di assicurazione del tipo “claims made”, vale a dire basato sulla richiesta di indennizzo, è quest'ultima ad essere assunta quale evento dannoso dedotto a rischio, con la conseguenza che, salvo diversa pattuizione, di regola la verificazione di detto evento in un momento in cui, non permanendo il rapporto contrattuale, la garanzia assicurativa è venuta meno, non determina l'inapplicabilità della clausola bensì l'inoperatività della polizza. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, la clausola n.9 è certamente riferibile al caso in esame e pagina 28 di 32 conduce de plano all'esclusione dell'operatività della garanzia.
Nel rapporto assicurativo la minore o maggiore estensione dell'area di rischio oggetto di copertura è rimessa all'autonomia negoziale delle parti ed è strettamente correlata con la determinazione del premio da corrispondere quale contropartita per la relativa copertura.
La previsione della copertura del rischio per responsabilità afferenti a condotte risalenti nel tempo al triennio anteriore all'instaurazione del rapporto assicurativo con persistenza del vincolo sino ad intervenuta cessazione del contratto non può ritenersi sorretta da causa insufficiente, data la concreta possibilità che vigente la polizza pervengano all'assicurato richieste di risarcimento correlate all'attività professionale dallo stesso svolta nel periodo di vigenza del contratto ed anche nel triennio precedente.
Non corrisponde del resto al vero che la compagnia assicuratrice, e con essa il giudice di prime cure, abbia confuso la durata del periodo in cui sono stati coperti i comportamenti dell'assicurato forieri di eventuali responsabilità, cioè il periodo di garanzia del rapporto assicurativo, con la ben diversa durata delle obbligazioni assunte dall'assicuratore, cioè degli effetti delle polizze (in continuità), obbligazioni ed effetti che con la scadenza di queste non verrebbero a cessare in quanto conseguenti a comportamenti pregressi espressamente assicurati. Né corrisponde al vero che il tribunale abbia trasformato e mutato il triennio antecedente l'inizio del rapporto tra le parti addirittura nel triennio successivo alla scadenza dell'ultima polizza ossia nei tre anni successivi al 31/12/11, quindi fino a dopo il 31/12/14.
Il giudice di prime cure si è, infatti, limitato a rilevare che la prima richiesta di risarcimento (denuncia dal danneggiato all'assicurato, recante data del 6/11/2013) era intervenuta in un momento in cui la polizza non era più in corso, essendo venuta meno con la cessazione dell'ultimo contratto, scaduto in data 31/12/2011, e ne aveva tratto la conclusione, sulla base della citata clausola n.9, che non fosse più operante la garanzia assicurativa. In conformità a quanto a chiare lettere stabilito da tale disposizione.
Si è infatti in presenza di un rapporto assicurativo del tipo claims made, per il quale la Co
da tempo adotta il seguente criterio applicativo: < Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa
pagina 29 di 32 assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.>> (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 12981 del 26/04/2022; in precedenza
Cass. Sez. Unite sent. n.22437/2018).
Nella specie, essendo ben concretamente possibile che, vigente il rapporto assicurativo, pervenissero all'arch. richieste di risarcimento per danni CP_8 conseguenti all'esercizio dell'attività di progettista e direttore lavori in pendenza di polizza e nel triennio precedente, appare evidente la sussistenza di un apprezzabile rischio per il professionista di andare incontro a responsabilità civile verso terzi in conseguenza dell'attività svolta e la correlata utilità della relativa copertura assicurativa. Non risulta, peraltro, esser posta in discussione la violazione di obblighi informativi, né essere dedotta l'introduzione di clausole aventi carattere intrinsecamente abusivo (tale non potendosi ritenere, per le ragioni sopra esposte, quella recante la previsione dell'operatività della garanzia "on claims made basis").
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La previsione della copertura per decennale postuma non sposta i termini della questione, essendo ribadita nelle condizioni aggiuntive la regola dell'operatività della copertura soltanto in caso di denuncia pervenuta in vigenza di polizza: < COD. 265
– POSTUMA: L'assicurazione di cui all'art. 1) è prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di ciascuna opera ed entro dieci anni successivi alla data di sua ultimazione (vedi art. 4), purché denunciati in vigenza di polizza, fermo restando che la garanzia farà esplicito riferimento ad opere progettate, dirette e completate durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo>>.
La richiesta di risarcimento è pervenuta dopo la cessazione dell'ultima polizza e dunque, non essendo pervenute denunce in vigenza di polizza, non sussistono i presupposti convenzionalmente stabiliti per la relativa operatività. (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1, richiamato dalla clausola 265, relativa alla decennale postuma, ha ad oggetto la copertura dei “danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza”, tra i quali non appare possibile far rientrare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi causati da gravi difetti di costruzione, non essendovi in tal caso alcun “fatto accidentale”, conseguente a negligente o imperito svolgimento dell'attività professionale, cui ricondurre la produzione di tale pregiudizio).
***
Sul terzo motivo di gravame. L'applicazione dei parametri di legge per l'interpretazione dei contratti (art.1362 e segg. c.c.) non conduce a diversa conclusione. Non è infatti necessario ricorrere ai criteri di interpretazione oggettiva essendo agevole pervenire alla ricostruzione della comune volontà delle parti sulla base del testo negoziale sopra riportato, dal quale si evince con chiarezza quale fosse pagina 30 di 32 il rischio assicurato ed a quali condizioni dovesse operare la copertura assicurativa, dati in relazione ai quali era stato determinato il costo dell'assicurazione, e cioè l'ammontare del premio assicurativo.
***
Sul quarto motivo di gravame. Né può essere condivisa l'affermazione del carattere vessatorio della clausola in questione. Il collegio conviene infatti con quanto affermato da autorevole precedente di merito (Corte d'Appello di Roma. Terza
Sezione Civile, Sentenza 29 luglio 2013 nella causa n. 6596/06), richiamato dall'appellata, ove si è in proposito affermato quanto segue:
<la limitazione della copertura assicurativa ai sinistri denunciati durante la vigenza del contratto non può essere considerata vessatoria, perché non limita la responsabilità dell'assicuratore – come quelle clausole che escludono ovvero limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento- ma definisce l'oggetto del contratto assicurativo, determinando il contenuto della garanzia stessa;
non viene meno il rischio, né è diversa la sua natura, in quanto oggetto della copertura assicurativa rimane il fatto colposo dedotto in polizza, che diviene rilevante soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di risarcimento del danno (in conseguenza di tale fatto) provenga all'assicurato durante il tempo dell'assicurazione; la limitazione dell'area di rischio assicurato ha, inoltre, un'adeguata contropartita nella previsione di una copertura assicurativa estesa ai sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza del contratto;
diversa è la prospettiva delle parti in quanto l'assicuratore ha la certezza in termini di contabilità, dell'effettivo periodo di esposizioni al rischio, mentre l'assicurato si garantisce la possibilità di un indennizzo coprendo le pretese risarcitorie conseguenti anche a fatti antecedenti al convenuto periodo assicurativo, purché avanzata la relativa richiesta, per la prima volta nel corso di esso>>
***
Per tutte le anzidette considerazioni il gravame incidentale non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della condanna del chiamante arch. CP_8 alla rifusione delle spese della chiamata .
[...] Controparte_11
Al rigetto dell'appello incidentale consegue altresì la condanna dell'appellante incidentale arch. alla rifusione in favore dell'appellata CP_8 Controparte_11 anche delle spese del presente grado, che si liquidano, secondo nota, redatta in
[...] conformità ai parametri di cui al DM n.127/2022 in funzione del valore dichiarato della lite principale (compreso tra € 52.001 ed € 260.000) in complessivi € 13.105,0 per compenso professionale tabellare di cui € 3.870,00 per studio della controversia, € 2.484,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 6.750,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante incidentale la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
pagina 31 di 32 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e la società non RO costituitasi nel presente giudizio.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.860/2020 del Tribunale di Brescia, che conferma nel resto, condanna l'impresa a corrispondere al Controparte_1
Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 104.429,24, oltre interessi al tasso legale sul predetto importo, via via rivalutato, previa devalutazione, dalla data di costituzione in mora a quella della presente sentenza, ed oltre agli ulteriori interessi al tasso legale sull'importo di € 104.429,24 dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
a titolo di rimborso delle spese di ATP, la somma di € 9.845,33, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi e sino al saldo;
revoca le statuizioni di condanna poste a carico dell'appellante Parte_1 nella sentenza impugnata e ne dichiara il diritto alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto agli appellati e Controparte_1 CP_8 [...] in forza della predetta sentenza n.860/2020 del Tribunale di Brescia;
CP_2 condanna la società a rifondere al all'arch. Controparte_1 Parte_1 nonché alla società le spese di lite per ambo i gradi CP_8 CP_9 CP_2 di giudizio, liquidate come in parte motiva;
condanna l'arch. a rifondere alla società CP_8 Controparte_16
le spese di lite del presente grado di giudizio, esse pure
[...] liquidate come in parte motiva.
Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e la società non RO costituitasi nel presente giudizio.
Duplicazione del contributo nei confronti dell'appellante incidentale , ai CP_8 sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6/02/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 32 di 32
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile – Sezione Impesa, composta dai Sigg.:
Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Vittoria Gabriele Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A, nella causa civile n. 512/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
24/06/2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/09/2024 da
, in persona dell'amministratore in carica pro tempore, con Parte_1 l'avvocato Flaminio Valseriati appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avvocato Andrea Paolucci
(già , in persona del legale E_ Controparte_3 rappresentante pro tempore, con l'avvocato Paola Raffaglio
BARESI Arch. , con gli avvocati Giuseppe Onofri, Alessandra Onofri e CP_4
Donata Onofri
n liquidazione, non costituitasi Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 l'avvocato Vincenzo Rognoni appellati
Ed avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie (in realtà azione extracontrattuale ex art.1669 c.c.)
In punto: appello avverso sentenza n. 860/2020 del Tribunale di Brescia
CONCLUSIONI
Per l'appellante: pagina 1 di 32 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 860/2020 del Tribunale di Brescia:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che le opere individuate in atto introduttivo erano affette da gravi vizi e difetti, provati in giudizio, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
e Arch. a E_ RO CP_8 pagare, rimborsare e risarcire al Condominio attore in via solidale o con graduazione delle singole responsabilità, le spese sopportate ed i danni subiti, nella misura di Euro
120.000,00 in linea capitale o quella diversa misura, anche superiore, che sarà ritenuta di giustizia;
oltre interessi sul capitale rivalutato dalla messa in mora o in subordine dalla domanda al saldo.
In via istruttoria: richiamati tutti i documenti prodotti dalla presente difesa:
- si insiste per l'acquisizione agli atti del fascicolo relativo all'ATP R.G. nr
4036/2012 Tribunale di Brescia;
- ove non risultassero già acquisiti gli elementi relativi ai danni e conseguenti responsabilità, valuti la Corte Ill.ma se richiamare il TU dell'accertamento tecnico preventivo a conferma e/o chiarimenti.
In ogni caso: revocata la condanna del appellante alle spese di primo Parte_1 grado, rifondere allo stesso le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
spese di ATP rifuse;
spese del compenso versato all'ATP Arch. in sede di Persona_1
ATP rifuse.
Per l'appellata Controparte_1
In via principale:
Previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi l'appello proposto dal nonché tutte le domande ivi svolte contro Parte_1 Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto. Con spese del grado rifuse.
[...]
In via subordinata:
Nell'ipotesi denegata di riforma, totale o parziale, dell'impugnata sentenza, accogliersi le domande già svolte dalla in primo Controparte_1 grado come di seguito:
In via principale:
Per i motivi esposti in causa, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso (anche relative alle eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., 1° e 2° comma come sollevate) rigettarsi ogni domanda come avanzata dall'attore nei Parte_1 confronti della In ogni caso con spese di causa Controparte_1 integralmente rifuse.
In via subordinata:
Nella (denegata) ipotesi in cui la società convenuta venisse condannata al pagamento di somme a favore dell'attore dichiarare tenuti i terzi chiamati (Arch. Parte_1
e , in persona del rappresentante legale CP_8 PA pagina 2 di 32 protempore) – se del caso in via solidale tra loro (o quantomeno in relazione agli importi attinenti alle loro specifiche attività) – a tenere indenne e manlevata la medesima società convenuta, dichiarando se del caso i suddetti soggetti tenuti al pagamento diretto a favore dell'attore in via di ulteriore subordine, Parte_1 dichiarare gli stessi terzi chiamati (Arch. e CP_8 PA
in persona del rappresentante legale protempore) – se del caso in via solidale tra
[...] loro (o quantomeno in relazione agli importi attinenti alle loro specifiche attività) – tenuti al risarcimento del danno (a favore della società convenuta) nella misura ritenuta dal Tribunale dovuta. Con spese di causa rifuse nei confronti di tali soggetti in caso di loro opposizione.
In via istruttoria:
Rigettarsi la richiesta avversaria di TU perché esplorativa ed inammissibile a fronte della legittimità delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Ogni altro mezzo istruttoria riservato.
Per l'appellata E_
In via principale: Confermarsi la sentenza impugnata, con il rigetto dell'appello proposto dal Rigettarsi altresì l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
Con condanna alla rifusione delle spese e Controparte_10 competenze di lite del presente grado di giudizio.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venissero accolte domande di pagamento e/o risarcimento del danno e/o manleva nei confronti dei convenuti e/o dei terzi chiamati, e tra questi fosse condannata anche la procedersi E_ alla graduazione delle rispettive e singole responsabilità, tenendo anche conto degli importi attinenti alle loro rispettive specifiche attività svolte (considerandosi, si ribadisce, che la ha curato il collegamento elettrico di 5 paletti, E_ per un importo di € 100,00 a corpo), e ciò anche in relazione all'eventuale condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite, o di parte di queste.
In via istruttoria: si chiede rigettarsi l'istanza di parte attrice di richiamo del TU a chiarimenti, o di svolgimento di TU.
Per l'appellato arch. : CP_8 CP_8
Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa:
In principalità:
a) respingere l'appello proposto dal con le relative conseguenze;
Parte_1
b) accogliere il presente appello incidentale per i motivi esposti, annullando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'Arch. alla rifusione CP_8 delle spese di primo grado a favore delle società e Controparte_11 [...]
, dichiarando di contro la validità e l'efficacia del rapporto di Controparte_12 assicurazione de quo, nei termini di cui in motivazione;
In subordine: nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata e di condanna dell'Arch. al pagamento di somme, condannare e per essa CP_8 Controparte_11
pagina 3 di 32 a manlevare lo stesso da ogni onere e spesa;
Controparte_12
In ogni caso: spese e competenze rifuse di questo grado ed in considerazione della condotta delle due Compagnie di assicurazione, con condanna delle stesse al risarcimento di cui all'art. 96 C.P.C..
Perl'appellata : Controparte_11 in principalità: confermare l'impugnata sentenza n. 860/2020 resa dal Tribunale di Brescia nella causa civile n. 9361/2013 RG, rigettare il gravame principale, e, con quello, ogni domanda in danno dell'Arch. siccome decaduta e CP_8 prescritta comunque infondata, mandando in ogni caso assolta la concludente Compagnia da ogni onere e non dovuta spesa per i fatti dedotti in giudizio;
con ogni conseguente statuizione;
sempre in principalità: confermare l'impugnata sentenza n. 860/2020 resa dal Tribunale di Brescia nella causa civile n. 9361/2013 RG, rigettare il gravame incidentale, e, con quello, ogni sottostante pretesa svolta dal terzo chiamato in primo grado, odierno appellato Arch. in danno della concludente, siccome CP_8 priva dei presupposti in fatto e in diritto, mandando in ogni caso assolta CP_11
da qualsivoglia onere e non dovuta spesa, con ogni conseguente statuizione;
[...] in via del tutto subordinata: nella non creduta ipotesi in cui, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenesse esistente e operativa la garanzia assicurativa per i fatti dedotti in giudizio e,, a un tempo, ritenesse fondate in tutto o anche solo in parte le domande in danno dell'Architetto in tali denegati casi, Piaccia all'adita Corte
CP_8 dichiarare la concludente tenuta a garantire il medesimo Architetto per
CP_8 il solo danno e relativo ammontare che, tenuto conto di ogni fattore causale alternativo, fosse accertato esistente e casualmente rilevante, riferibile direttamente in concreto all'attività del professionista, con l'esclusione, a carico della deducente di qualsiasi obbligo e onere dovesse stare a carico del signor per effetto di
CP_8 vincoli obbligatori da solidarietà passiva;
in ogni caso: Piaccia all'adita Corte rigettare la domanda, svolta dall'architetto
CP_8
tesa alla condanna della deducente ai sensi dell'art. 96 cpc, siccome infondata,
[...] priva dei presupposti in punto di fatto e in linea di diritto con ogni conseguente pronunzia accessoria;
in ogni caso: condannarsi l'Architetto al pagamento delle spese anche CP_8 del presente grado di giudizio da liquidare, all'occorrenza, secondo i parametri ex
DM n° 55/2014 tenuto conto del valore dichiarato della lite principale (spese generali, iva e cpa, per legge).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazioni i seguenti documenti: da 1) a 9) atti di assegnazione degli alloggi ai soci;
10) convenzione transattiva 7/10/2005; 11) lettera La Famiglia
3/02/2009; 13) lettera amministratore condominiale 7/04/2005; 14) lettera La
Famiglia 9/04/2009; 15) lettera La Famiglia 16/04/2009; 16) lettera La Famiglia 18/06/2009; 17) lettera amministratore condominiale 4/09/2009; 18) relazione geom.
Venturini 12/11/2009: 19) lettera arch. 21/12/2009: 20) lettera La Persona_2 pagina 4 di 32 Famiglia 11/02/2010; 21) verifica inconvenienti ditta Osio;
22) lettera avv. Valseriati
18/12/2012; 23) relazione arch. 10/10/2011; 24) ricorso 22/03/2012; 25) Per_2 relazione TU arch. ; 26) verbale conferimento incarico TU Arch. ; 27) Per_1 Per_1 fatture n.7, 9 ed 11 del 2012 arch. con quietanze di versamento ritenute Per_1 d'acconto relative;
28) fattura n.5/10 del 22/04/2010 Geom. con Persona_3 certificazione di versamento ritenuta di acconto relative;
29) lettera avv. Valseritati 26/11/2012, il sito in San Zeno Naviglio (BS), via Rodari nr.12, Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la società con sede in Castegnato Controparte_1
(BS), via Marconi n.49/h, in persona del legale rappresentante pro tempore, agendo nei confronti della stessa ai sensi dell'art.1669 cpc, a tal fine rassegnando le seguenti conclusioni:
<Contrariis reiectis, In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che le opere edili individuate in narrativa eseguite dalla convenuta impresa Controparte_1
[... erano affette dai vizi e difetti constatati e con riserva di ulteriori accertamenti in sede istruttoria, dire la convenuta tenuta, a titolo di responsabilità contrattuale o in subordine extracontrattuale, a pagare, rimborsare e Risarcire al condominio attore le spese e i danni, che provvisoriamente si quantificano nell'importo di euro
120.000,00 o quello diverso, anche superiore, che risulterà in seguito all'esperenda istruttoria;
interessi sul capitale rivalutato dalla messa in mora o in subordine dalla domanda al saldo…>>
Ha esposto:
1) che la cooperativa la famiglia rurale di San Zeno aveva realizzato in Comune di
San Zeno Naviglio 16 alloggi costituenti fabbricato di tipo condominiale composto da due blocchi con rampa e corsello interrati, nonché scala e vialetto pedonale comuni ad entrambi;
2) che la cooperativa aveva affidato l'esecuzione dei lavori di costruzione all'impresa della società convenuta, stipulando con quest'ultima contratto di appalto in data 6 maggio 2002; che i lavori di costruzione degli immobili erano terminati in data 11 novembre 2004; che a seguito degli stessi ed all'assegnazione degli alloggi ai soci (docc.1-9) era stato costituito il condominio;
Pt_1
3) che, successivamente alla consegna delle unità immobiliari agli assegnatari- acquirenti, sulle facciate del condominio e all'interno delle singole unità si erano manifestate macchie d'acqua per le quali alcuni condomini avevano chiesto alla cooperativa il ripristino e il risarcimento dei danni;
4) che, a seguito di intercorsa trattativa tra i predetti condomini, il condominio e la cooperativa, era stata stipulata in data 7 ottobre 2005 una convenzione transattiva
(doc.10), con la quale era stato riconosciuto ai condomini un risarcimento del danno relativo ai vizi e difetti sino allora manifestatisi, con riserva di far valere i vizi e difetti che si fossero eventualmente manifestati in un secondo tempo;
5) che nel corso del 2009 si erano verificati nuovi gravi inconvenienti costituiti dal distacco di porzioni della base sottostante i parapetti in marmo delle terrazze poste all'ultimo piano del complesso condominiale, ed inoltre infiltrazioni di acqua nelle pagina 5 di 32 sottostanti logge;
che a tale riguardo era intercorsa varia corrispondenza (docc.11-17);
6) che era stato esperito anche accertamento tecnico di parte (doc. 18: relazione geometra Venturini dal 12 novembre 2009) ed era intercorsa ulteriore corrispondenza
(docc. 19-21);
7) che, effettuati sopralluoghi ed accertamenti, con la partecipazione anche dell'allora amministratore del condominio, architetto e del legale rappresentante Per_2 dell'impresa edile della convenuta, quest'ultima aveva promesso che sarebbe intervenuta per porre rimedio alle infiltrazioni in corrispondenza dei parapetti e dei cornicioni (ulteriore corrispondenza: docc. 22-23);
8) che in quell'arco di tempo si erano in sintesi manifestati nel fabbricato i seguenti nuovi vizi e difetti:
a) inidoneità degli scarichi delle terrazze poste all'ultimo piano del fabbricato, e dei pluviali esterni che convogliano le acque dalle terrazze, a smaltire il contributo dilavante in occasione di precipitazioni intense;
b) comparsa di crepe, estese venature e fenomeni di sollevamento sul rivestimento del vialetto che dà accesso al , soprastante il corsello interrato di accesso ai Parte_1 box, che renderebbero pericoloso il transito e ne comprometterebbero l'impermeabilità;
c) copiose infiltrazioni nella copertura del corsello d'ingresso alle autorimesse;
9) che l'impresa della società convenuta, nonostante le reiterate richieste del
, pure a fronte di tali evidenze, non aveva provveduto ai doverosi Parte_1 ripristini e che pertanto il , su conforme delibera condominiale, aveva Parte_1 instaurato avanti al tribunale di Brescia procedura di accertamento tecnico preventivo con ricorso 22 Marzo 2012 (doc.24); che in tale procedura la cooperativa era stata estromessa e l'impresa della società convenuta, benché avesse ricevuto rituale notifica del ricorso, non si era costituita nella procedura;
10) che l'accertamento tecnico preventivo era terminato con la relazione del TU architetto (doc.25), del costo complessivo di €4.656,16 (€.3.700,00 oltre Per_1 accessori di legge), e che in essa si era accertato, tra l'altro, quanto segue:
I) Il rivestimento del vialetto pedonale di accesso alle due palazzine presenta crepe, venature e fenomeni di sollevamento che rendono pericoloso il transito e sono da imputare ad un errato sottodimensionamento dei giunti di dilatazione e ad un errato spessoramento e costipamento del massetto;
II) l'esiguità dello strato di terra delle aiuole condominiali poste agli ingressi comuni impedisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale delle piante che vi dimorano ed è causa della rottura della guaina impermeabilizzante sottostante;
III) i cinque paletti dell'illuminazione posti lungo il camminamento condominiale sono gravemente instabili a causa di supporti di sostegno inadeguati o non sufficientemente ancorati al terreno;
IV) in corrispondenza delle logge e dei muri perimetrali degli appartamenti posti al pagina 6 di 32 primo piano esistono macchie e scrostamenti da imputare a problemi di infiltrazione e percolazione dalle logge sovrastanti;
V) insufficienza del diametro e difficoltà di ispezione del tubo di scarico delle acque meteoriche dei terrazzi degli appartamenti posti al secondo piano;
VI) la copertina in marmo di Botticino che sovrasta i parapetti dei terrazzi non è ancorata alla muratura ed è malamente incollata con conseguenti pericolosi di stacchi e nei punti di giuntura della copertina vi sono infiltrazioni che si propagano nelle logge e negli appartamenti sottostanti a causa della mancata impermeabilizzazione della muratura contigua al marmo;
VII) nel piano interrato sovrastato dal camminamento pedonale e dal giardino esistono infiltrazioni causate dalla rottura delle piastrelle del camminamento e dell'impermeabilizzazione delle aiuole;
VIII) Le opere necessarie per il ripristino sono state quantificate in euro 70.655,50 oltre iva per un totale di euro 85.004,16
11) che in esito alle evidenze della TU il legale del condominio aveva intimato all'impresa della convenuta il risarcimento (lettera 26 novembre 2012 doc.29), in allora quantificato nell'importo provvisorio di euro 79.360,13 oltre a iva, interessi, accessori e ulteriori danni;
12) che il danno del ricorrente si poteva provvisoriamente quantificare Parte_1 nei seguenti importi:
A) capitale riconosciuto dal TU per danni euro 70.655,50;
B) iva euro 14.837,65;
C) competenze del TU, liquidate dal tribunale, euro 3.700,00;
D) cassa architetti ed iva euro 956,08;
E) competenze consulente geometra euro 936,00 (doc.28), Persona_3 per un totale di euro 91.125,23, oltre a spese ed onorari di avvocato per la procedura di ATP ed oltre ad ulteriori danni, rivalutazione ed interessi per l'inutilizzabilità delle unità immobiliari in relazione ed in conseguenza alle riparazioni necessarie nonché per il minor godimento degli immobili da parte dei condomini e per ogni altra voce emergente in corso di giudizio.
***
La società convenuta si è costituita contestando in fatto Controparte_1 ed in diritto le domande di parte attrice, formulando eccezioni a carattere preliminare e chiedendo disporsi differimento d'udienza ex art.269 cpc onde chiamare in causa, quali responsabili per i denunciati vizi, l'architetto progettista e CP_8 direttore dei lavori, la società , soggetto che RO aveva posato la pavimentazione del vialetto, e la società PA
titolare dell'impresa che aveva posato i pali di illuminazione.
[...]
Così ha concluso:
pagina 7 di 32 <Per tutti tali motivi si domanda: in via preliminare: autorizzarsi la chiamata in giudizio ex artt.106 e 269, 2° comma cpc dei seguenti soggetti: arch. CP_8 omissis, in persona del liquidatore pro RO tempore omissis, , in persona del legale rappresentante PA pro tempore, omissis, differendo a tal fine la prima udienza (come già fissata al
31.10.2013) ai fini di permettere la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis cpc.
Nel merito: per i motivi esposti, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso
(anche relative alle eccezioni di decadenza e prescrizione ex art.1669 c.c., 1° e 2° comma, come sollevate) rigettarsi ogni domanda come avanzata dall'attore
nei confronti della In ogni caso con Parte_1 Controparte_1 spese di causa integralmente rifuse.
In via subordinata: nella (denegata) ipotesi in cui la società convenuta venisse condannata al pagamento di somme a favore dell'attore , dichiarare Parte_1 tenuti i terzi chiamati (Arch. liquidazione, CP_8 RO in persona del liquidatore pro tempore, e , in persona PA del legale rappresentante pro tempore), se del caso in via solidale tra loro (o quanto meno in relazione agli importi attinenti alle loro specifiche attività), a tenere indenne
e manlevata la medesima società convenuta, dichiarando se del caso i suddetti soggetti tenuti al pagamento diretto a favore dell'attore ; Parte_1 in via di ulteriore subordine, dichiarare gli stessi terzi chiamati (Arch. CP_8 Con in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, e RO
B , in persona del legale rappresentante pro tempore) se del PA caso in via solidale tra loro (o quanto meno in relazione agli importi attinenti alle loro specifiche attività), tenuti al risarcimento del danno (a favore della società convenuta) nella misura ritenuta dal Tribunale dovuta. Con spese di causa rifuse nei confronti di tali soggetti in caso di loro opposizione>>.
La società contestata l'affermazione di parte attrice Controparte_1 secondo cui essa convenuta avrebbe preso parte a diversi sopralluoghi finalizzati alla verifica dei lamentati vizi e si sarebbe in tali frangenti assunta l'impegno di porvi rimedio, ha anzitutto sollevato eccezioni a carattere preliminare, rilevando come il
Condominio attore – che peraltro non aveva fornito prova dell'intervenuta autorizzazione da parte dell'assemblea - sarebbe stato privo di legittimazione attiva all'azione risarcitoria per vizi manifestatisi all'interno di alcune delle unità immobiliari in proprietà dei singoli condomini, ed ancora come fosse stata stipulata convenzione transattiva (doc.10 di parte attrice) con la quale i condomini interessati ed il condominio avevano dichiarato che con tale atto essi non avrebbero più avuto nulla a che pretendere tanto dalla cooperativa quanto dal costruttore (l' CP_1
in ordine ai vizi e difetti lamentati (attinenti a macchie e infiltrazioni),
[...] anche se l'entità dei danni e delle relative conseguenze - sia alla parte condominiale sia alle singole unità dei condomini - fosse in futuro risultata superiore all'importo da essi ricevuto per effetto della transazione medesima. Nel merito la convenuta ha poi contestato che i vizi lamentati da parte attrice fossero da qualificare come “gravi difetti di costruzione”, ai sensi dell'art.1669 c.c., non potendo considerarsi tali quelli pagina 8 di 32 relativi: 1) a piastrelle del vialetto;
2) ad aiuole;
3) a paletti di illuminazione;
4) a macchie e scrostamenti nelle pareti;
5) a scarico dei pluviali dei terrazzi;
6) a questioni estetiche nei parapetti;
7) ad infiltrazioni nei locali interrati. Ha inoltre contestato potersi ravvisare a suo carico qualsivoglia dolo o colpa. Ha poi sollevato eccezione di decadenza ex art.1669, primo comma, c.c., per mancata denuncia dei presunti vizi entro un anno dalla scoperta, osservando come, a fronte di tale eccezione, incomba sulla parte che agisce in giudizio per il risarcimento del danno fornire la prova della tempestività della denuncia;
ebbene, rilevano che secondo la prospettazione attorea i vizi lamentati sarebbero insorti nell'anno 2009 e che dal doc.11 di parte attrice (comunicazione ) si poteva evincere Parte_2 che la relativa scoperta era intervenuta almeno il 2 febbraio del 2009, ha evidenziato non esistere alcuna denuncia del nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 che fosse stata inoltrata a quest'ultima nell'anno successivo. La convenuta ha inoltre evidenziato come la corrispondenza prodotta agli atti da parte attrice fosse intercorsa tra la cooperativa ed il condominio, e non avesse visto coinvolta Parte_3 l' essendovi soltanto alcune comunicazioni trasmesse Controparte_1 per conoscenza non a quest'ultima bensì personalmente al geom. ha CP_1 pertanto sottolineato il fatto che mai le comunicazioni stesse sono state ricevute dall' Motivo in più per rilevare la decadenza Controparte_1 CP_1 dall'azione. In via subordinata e concorrente la convenuta ha poi sollevato eccezione di prescrizione annuale, ai sensi del secondo comma dell'art.1669 cc, osservando che le anzidette lettere erano state inviate tra il 3 febbraio del 2009 e l'11 febbraio del 2010, mentre la notifica del ricorso per ATP alla società convenuta aveva avuto luogo il 26 marzo del 2012 e la prima messa in mora, con dichiarati effetti interruttivi, era del 27 novembre 2012, mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era stato notificato il 20 maggio 2013. La convenuta ne ha dedotto esser interamente trascorso il termine prescrizionale annuale previsto dall'art.1669 c.c. La convenuta ha in ogni caso fermamente contestato la sussistenza dei lamentati vizi ed in ogni caso la relativa imputabilità al suo operato. Ha poi preso specifica posizione su ciascuna delle singole contestazioni. Quanto al piano terra, con riferimento alle crepe riscontrate dal
TU nel vialetto pedonale di accesso alle palazzine ed alla presenza di piastrelle non antiscivolo, la convenuta si è protestata estranea all'addebito, in quanto la posa di tali manufatti era stata effettuata dalla società in RO forza di un autonomo contratto dalla stessa stipulato con la Coop. La Famiglia;
la convenuta si è parimenti protestata estranea all'addebito per le fessurazioni nelle aiuole dovute ad un'errata piantumazione, avendo a quest'ultima provveduto un vivaista parimenti incaricato direttamente dalla cooperativa;
altrettanto dicasi per i lamentati problemi di instabilità dei paletti di illuminazione, in quanto questi erano stati installati su incarico diretto della cooperativa dalla società PA
. Quanto al primo piano, ha osservato che i fenomeni di infiltrazione ad esso
[...] relativi non avevano trovato conferma nell'esame diretto da parte del TU, il quale appunto aveva dichiarato di non averli potuti constatare personalmente perché nel giorno del sopralluogo non c'erano le condizioni necessarie per poterne appurare la presenza: in sostanza la presenza di tali infiltrazioni era stata ritenuta soltanto perché riferita dai condomini, senza alcun accertamento al riguardo. Quanto al piano secondo, la convenuta ha premesso che il TU aveva accertato in due appartamenti pagina 9 di 32 problematiche nei pluviali delle terrazze che avrebbero comportato “una strozzatura ed una difficoltà di defluire delle acque”, e si è lamentata dell'omessa verifica circa il fatto i predetti pluviali fossero, oppure no, oggetto di regolare pulizia (da foglie provenienti dalle adiacenti fioriere), dato assai rilevante perché a suo dire detta pulizia non sarebbe stata eseguita dai condomini;
l' ha Controparte_1 poi preso posizione sui riscontrati difetti in un listello di un parapetto, e cioè di un'incollatura non uniforme, sostenendo trattarsi di vizi di natura meramente estetica, la cui insorgenza secondo il TU sarebbe presumibilmente dovuta a mancata impermeabilizzazione, valutazione quest'ultima ritenuta imprecisa ed ingiustificata. Quanto, infine, piano interrato, la convenuta, con riferimento al riscontro da parte del
TU di problemi di infiltrazione nella soletta del piano interrato, ha sottolineato il carattere assolutamente incerto della relativa origine, posto che lo stesso TU aveva ipotizzato, alternativamente: a) o una non corretta impermeabilizzazione, per un problema di pendenza del sovrastante vialetto pedonale, b) oppure, in alternativa, un danneggiamento causato dalla rottura delle piastrelle del vialetto pedonale e dalle radici delle piante nelle aiuole. Ha inoltre sostenuto che, comunque, nel primo caso ad esserne responsabili sarebbe stato il progettista e direttore dei lavori arch. CP_8 che aveva impartito istruzioni alla convenuta in merito alla pendenza, mentre nel secondo caso la responsabilità andrebbe ascritta o all'impresa che aveva effettuato la posa delle piastrelle ( ) o dell'impresa vivaista. RO
Ugualmente responsabile per i danni riscontrati al secondo piano sarebbe stato il progettista e direttore dei lavori arch. perché i lavori erano stati svolti CP_8 dall' dietro sua specifica indicazione. Controparte_1
***
Disposto il differimento d'udienza ex art.269 cpc ed effettuata la notifica degli atti ai predetti terzi chiamati, si sono costituiti in giudizio la società PA e l'arch. mentre è rimasta contumace la società
[...] CP_8 [...]
. RO
La società , costituendosi, ha dichiarato di far proprie le PA eccezioni sollevate da parte convenuta, di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione e/o decadenza dall'azione; nel merito, ha allegato di esseri limitata ad effettuare il fissaggio dei paletti alla zanca metallica di sostegno, precedentemente collocata nel massetto da altra impresa (probabilmente ancora l' Controparte_1
ed al loro collegamento alla rete elettrica, in coerenza del resto con le proprie
[...] Con caratteristiche, essendo la B impresa che si occupa di lavori elettrici e non realizza opere edili e/o murarie. Sottolineando come il vizio lamentato – instabilità dei paletti di illuminazione –, peraltro ad essa non imputabile, per la ragione testè esposta, corroborata dalle stesse valutazioni del TU (il quale aveva individuato la causa di tale fenomeno nell'inadeguatezza dei supporti di sostegno, non sufficientemente ancorati al massetto sottostante), non integrerebbe gli estremi del grave difetto di costruzione, la terza chiamata ha evidenziato come sino al ricevimento dell'atto di chiamata in causa nessuna contestazione di vizi le era stata mossa, e ciò nonostante detto vizio fosse emerso già durante l'ATP del 2012.
L'arch. progettista e direttore dei lavori per conto della committente CP_8
pagina 10 di 32 , costituendosi, ha anzitutto eccepito l'inopponibilità Parte_4 nei suoi confronti delle risultanze dell'ATP, non essendo stato coinvolto in tale procedimento. Nel merito ha contestato come infondata la pretesa della chiamante di addebitargli la responsabilità per i lamentati Controparte_1 problemi di infiltrazione nella soletta del piano interrato sul presupposto che a determinarne l'insorgenza sarebbe stato un problema di pendenza del sovrastante vialetto pedonale, dipeso da erronee direttive del professionista;
il terzo chiamato ha evidenziato a tale proposito che nessuna indicazione in tal senso era rinvenibile nella perizia dell'Arch. , non essendosi ivi fatto cenno a problemi di Persona_1 pendenza. Al contrario, infatti, si poteva leggere a pag. 7 punto 7 della relazione del
TU che: <nella parte sovrastante il corsello sono situati sia il camminamento pedonale che i giardini;
quindi tali infiltrazioni sono certamente dovute ad una non corretta impermeabilizzazione oppure ad un suo danneggiamento causato probabilmente sia dalla rottura delle piastrelle di rivestimento del vialetto pedonale che dalle radici delle piante presenti nelle aiuole>>. Allo stesso modo l'arch. CP_8 ha contestato ogni propria responsabilità quanto ai problemi di infiltrazione d'acqua dalle terrazze al piano secondo di due appartamenti del condominio e nelle logge degli appartamenti sottostanti, unicamente imputabili ad una posa errata di materiali impermeabilizzanti o a condotte negligenti in tema di scelta delle guaine, ascrivibili esclusivamente ad un errore dell'impresa costruttrice e non certo al professionista, che aveva svolto diligentemente quanto previsto nel disciplinare di incarico della dell'anno 2002, non rientrando nella responsabilità Parte_4 del direttore dei lavori le attività di dettagli tecnico, di stretta spettanza dell'appaltatore/costruttore, quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione. La medesima considerazione doveva poi essere fatta per le altre questioni relative al piano terra, al vialetto, legati alle piastrelle e ad una supposta errata piantumazione, attività la prima di pertinenza dell'impresa e la seconda estranea al perimetro dell'incarico ricevuto, in quanto non legata alla progettazione e alla direzione lavori e svolta dopo la fine lavori. Il terzo chiamato ha poi contestato la qualificazione dei vizi contestati come gravi difetti di costruzione, trattandosi semmai di vizi ex artt.1667 e 1668 c.c., con conseguente decadenza e prescrizione dell'azione promossa sia da parte attrice sia dalla convenuta chiamante Controparte_1
L'arch. ha infine chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia della CP_8 compagnia assicuratrice , presso la quale affermava di essere Controparte_11 nell'attualità assicurato in forza delle allegate polizze nn.620201, 64697, 665906 e 698795; ha a tale proposito affermato che il sinistro era stato prontamente segnalato all'assicuratrice con racc.ar del 15/11/2013 (doc.2) ed era attinente alla polizza che risultava esser stata ceduta da ad in virtù del CP_13 Controparte_14 contratto di cessione di ramo d'azienda del 6/12/2006 (come da provvedimento ISVAP n.2488 del 19/12/2006, pubblicato sulla GU n.302 del 30/12/2006), precisando, inoltre, che l'IVASS, con provvedimento prot. n.32-13-000882 di cui alla Delibera del 18/06/2013 (doc. n.3) aveva autorizzato con effetto dal 1/07/2013 il conferimento della quasi totalità delle attività assicurative in Italia di CP_14
in , che contestualmente aveva modificato la propria
[...] Controparte_15
pagina 11 di 32 denominazione nella predetta . Controparte_11
Ha concluso pertanto come segue: <Voglia il tribunale, ogni contraria istanza disattesa: in limine: autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione omissis;
in principalità assolvere il convenuto arch. Controparte_11 da ogni domanda attorea e/o delle altre parti, respingendo la CP_8 domanda di manleva e qualsivoglia altra domanda proposta nei suoi confronti, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine: nel denegato caso di accertamento di responsabilità dello stesso, condannare la citata compagnia di assicurazione a tenerlo sollevato dal risarcimento delle spese e danni che in giudizio risultassero effettivamente dovuti alle parti e nella misura che risulterà accertata nonché da ogni obbligo e da ogni relativa conseguenza pregiudizievole derivante dalla condanna>>
***
( ), costituendosi, in quanto chiamata in Controparte_12 Controparte_11 causa dall'arch. in virtù delle seguenti polizze: 620201, 646967, 65906 CP_8 e 698795, ha contestato l'operatività nella specie della garanzia, in quanto nessuna delle quattro polizze prodotte sarebbe valsa a fondare la pretesa;
a tale proposito, premesso che le convenzioni di assicurazione riguardavano, ricorrendo i presupposti, esclusivamente le <richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' durante il periodo di validità dell'assicurazione>>, a condizione, Parte_5 inoltre, che tali richieste siano conseguenza di fatti imputabili posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione, la compagnia terza chiamata ha anzitutto evidenziato il fatto che il rapporto contrattuale con l'arch. era CP_8 cessato nell'anno 2011 e che nessuna richiesta di risarcimento era stata presentata vigente la convenzione, posto che la richiesta/denunzia nei confronti del era CP_8 intervenuta nell'anno 2013, e perciò due anni dopo la cessazione dell'efficacia dell'ultima polizza sottoscritta, e prodotta in copia della difesa del CP_8 [...]
, facendo richiamo al disposto di cui all'art.1 delle Condizioni Generali, CP_11 sotto rubrica “Oggetto dell'Assicurazione”, il quale prevede che < obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza d'un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione>>, ha poi osservato che dalle stesse allegazioni attoree doveva escludersi che i danni lamentati, se mai esistenti, fossero stati originati da fatto accidentale. Da ciò deducendo che in mancanza del presupposto dell'accidentalità, in termini di antecedente causale dell'evento pregiudizievole in concreto verificatosi, la convenzione d'assicurazione risulterebbe estranea alla vicenda litigiosa.
***
Concessi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, la causa è stata istruita con la parziale ammissione dei mezzi di prova dedotti, con l'assunzione delle prove orali ammesse e con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, tra i quali la relazione del TU nominato in sede pagina 12 di 32 di ATP, arch. . Per_1
E' stata infine decisa con sentenza n.860/2020 con la quale il Tribunale di Brescia che così ha statuito:
<Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.9361/13 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta
e dei terzi chiamati e Controparte_1 CP_8 E_ che liquida per il primo in euro 73,40 per spese ed euro 13.430,00 per
[...] compenso professionale, per in euro 9350,00 per compenso CP_8 professionale e per in euro 4835,00 per compenso E_ professionale, oltre per tutti le spese gen., IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_8 [...] liquidate in complessivi euro Controparte_16
13.430,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.>>
***
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il rassegnando Parte_1 le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.
Si sono costituiti anche in grado d'appello l' la Controparte_1 società già , l'arch. e E_ Controparte_17 CP_8 la società e per essa la mandataria Controparte_11 Controparte_16
tutti resistendo al gravame principale, e l'arch. proponendo appello
[...] CP_8 incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda di garanzia dallo stesso rivolta nei confronti di e quindi avverso la statuizione di condanna Controparte_11 alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brescia è pervenuto alla decisione qui impugnata sulla base delle seguenti considerazioni.
1. Ha anzitutto respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1 con riferimento ai vizi lamentati nei singoli appartamenti, in quanto l'art. 1130, n. 4,
c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve essere interpretato estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
rientra pertanto nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 pagina 13 di 32 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del e i singoli condomini ad agire per il Parte_1 risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto. (Cass. 2436/2018).
2. Il TU nominato nel procedimento di ATP promosso dal Condominio nei confronti della e della (rimasta Parte_4 Controparte_1 contumace) ha accertato i seguenti vizi:
a) presenza di crepe, estese venature e fenomeni di sollevamento nel rivestimento del vialetto pedonale di accesso, costituito da piastrelle, alle due palazzine, tali da rendere pericoloso il transito pedonale e da compromettere l'impermeabilità della soletta sottostante;
tali vizi, ad avviso del TU possono essere stati causati, in prossimità dei giunti di dilatazione, da un loro errato sottodimensionamento e, in prossimità della caditoie, da un errato spessoramento e costipamento del massetto sottostante;
b) esiguità dello strato di terra delle aiuole condominiali adiacenti agli ingressi comuni che impedisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale delle piante e possibile causa di rotture della guaina impermeabilizzante sottostante;
c) instabilità dei cinque paletti dell'illuminazione posti lungo il camminamento condominiale causata dalla inadeguatezza dei supporti di sostegno e del loro non sufficiente ancoraggio al massetto sottostante;
d) macchie e scrostamenti in alcuni appartamenti posti al primo piano causati da problemi di infiltrazione dai solai delle logge nei punti di giuntura della copertina dei parapetti che circoscrivono i terrazzi del piano secondo;
e) insufficienza del diametro del tubo di scarico delle acque meteoriche dei terrazzi degli appartamenti posti al secondo piano con conseguente ristagno delle acque e parziale allagamento dei terrazzi;
f) la copertina in marmo di Botticino che sovrasta i parapetti dei terrazzi non è ancorata alla muratura e risulta malamente incollata, con conseguente pericolo di distacco;
inoltre, nei punti di giuntura della copertina vi sono infiltrazioni che si propagano nelle logge e negli appartamenti a causa della mancata impermeabilizzazione della muratura contigua in marmo;
g) presenza di infiltrazioni nel piano interrato sovrastato dal camminamento pedonale e dal giardino causate dalla rottura delle piastrelle del camminamento e/o dalla non corretta impermeabilizzazione.
3. Indicata la nozione di gravi difetti di costruzione ex art.1669 c.c. con riferimento a quelli che risultino tali da compromettere la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile e che siano eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. 8140/2004; Cass. 20644/13), tanto da farvi rientrare anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della pagina 14 di 32 cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, il Tribunale ha ritenuto che nella specie dovessero esser qualificati come gravi difetti di costruzione tutti quelli allegati ed indicati dal TU in ATP, eccezion fatta per l'instabilità dei cinque paletti, l'insufficienza del diametro del tubo di scarico e le problematiche relative all'interramento delle piante, e cioè per i vizi di cui ai precedenti punti b), c) ed e).
4. Con riferimento alle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta, il Tribunale ha anzitutto premesso che, rappresentando la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera, ai sensi dell'art. 1669 c.c., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta. (Cass. 8187/2000).
Ha poi aggiunto che, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale conoscenza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (tra le altre: Cass. 1463/08).
Ha tuttavia osservato che di recente la S.C. ha chiarito che l'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato e che, pertanto, non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi
(Cass. 9966/2014; Cass. Ordinanza n. 27693/2019).
Ciò chiarito in punto di diritto, in linea di fatto il giudice di prime cure ha rilevato che nella sua comparsa conclusionale il aveva affermato di aver conseguito Parte_1 piena comprensione dei vizi solo a seguito del deposito della relazione da parte del
TU nel procedimento di ATP (datata 20.6.2012), di aver, quindi, tempestivamente denunciato i vizi mediante raccomandata a.r. ricevuta dalla convenuta il 27.11.2012 (doc. 29 attore) e di aver, infine, notificato l'atto di citazione il 20.5.2013, dal ché risulterebbero rispettati i termini di decadenza e prescrizione.
Ha ritenuto tuttavia che tale conclusione non potesse essere condivisa. Ciò perché sia in atto di citazione che nella comparsa conclusionale si era affermato che i vizi non ricompresi nel precedente accordo transattivo si erano manifestati nel 2009. E poi perché tutte le problematiche oggetto di causa erano immediatamente percepibili dai condomini e dall'amministratore (basti pensare alle affermate difficoltà nel camminamento sul vialetto) e perché i gravi fenomeni infiltrativi erano stati pagina 15 di 32 richiamati già nella missiva datata 18.12.2010 inviata alla Cooperativa (doc.22 attore), e ancor prima nella missiva del tecnico geom. il 12.11.2009 Persona_3
(doc. 18 attore).
La conoscenza dei difetti e della loro consistenza era quindi secondo il Tribunale già sufficientemente apprezzabile, e tale pertanto da consentire una tempestiva denuncia alla appaltatrice ben prima della comunicazione intervenuta nel novembre 2012 così come della notifica del ricorso per ATP nel marzo 2012.
Il giudice di prime cure ha pertanto accolto l'eccezione di decadenza ed ha quindi respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei Parte_1 confronti dell'impresa costruttrice Controparte_1
5. Il Tribunale ha quindi regolato le spese di lite secondo criterio di causalità, pertanto ponendo a carico di parte attrice non soltanto le spese della convenuta ma anche quelle del progettista/direttore dei lavori e della , la cui chiamata in causa si è CP_9 resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e alle domande da questo svolte nei confronti della convenuta (Cass. Sentenza n. 25781 del 15/11/2013).
6. Ha invece posto le spese di lite della terza chiamata a carico del CP_11 chiamante arch. ritenendo infondata la domanda di garanzia proposta da CP_8 quest'ultimo, avuto riguardo alla disciplina del contratto di assicurazione intercorso tra le parti. Il Tribunale a tale proposito ha fatto richiamo all'art.9 delle condizioni di polizza, il quale prevede che “La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all' durante il Parte_5 periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione”, rilevando che nella specie la prima richiesta di risarcimento all'arch. era stata effettuata con la chiamata del terzo da parte CP_8 della appaltatrice, nell'anno 2013, e che tuttavia a tale data anche la validità dell'ultima polizza (n. 01800698795) era cessata (in quanto scaduta il 31.12.2011).
7. Il Tribunale ha infine dato disciplina anche alle spese della consulenza tecnica ponendole definitivamente a carico della attrice giusto il principio della soccombenza.
***
L'impresa edile propone appello avverso la predetta sentenza Controparte_1 lamentando:
1) l'erroneità della decisione per aver negato qualifica di gravi difetti di costruzione ex art.1669 cc all'instabilità dei cinque paletti, all'insufficienza del diametro del tubo di scarico ed alle problematiche relative all'interramento delle piante, e cioè ai vizi di cui ai precedenti punti b), c) ed e);
2) l'erroneità dell'individuazione della data della scoperta dei vizi con riferimento a quella della relativa manifestazione anziché a quella in cui, a seguito di accertamento tecnico effettuato dal TU, se ne era potuta accertare la derivazione causale da errata o inesatta esecuzione dell'attività costruttiva;
3) l'erroneità in ogni caso della collocazione temporale della manifestazione di tutti i pagina 16 di 32 vizi denunciati nell'anno 2009 posto che gran parte degli stessi si era manifestata tra l'estate e l'autunno del 2011, come da relazione dell'arch. del 10/10/2011. Per_2
Il indica poi i danni subiti in € 95.338,48 per danni documentati ed Parte_1 in € 30.000,00 per danni da inutilizzabilità delle unità immobiliari.
***
1) Quanto al primo motivo, l'appellante deduce, all'esito dell'ATP:
a) che l'insufficienza del diametro del tubo di scarico delle acque meteoriche dei terrazzi degli appartamenti posti al secondo piano e l'errata installazione delle tubature con curve a gomito contigue, vizî dovuti a una realizzazione dell'opera avvenuta con materiali non idonei e non “a regola d'arte”, provocano una strozzatura e difficoltà al defluire delle acque, il cui ristagno causa allagamento dei terrazzi stessi e infiltrazioni verso le logge sottostanti del primo piano;
b) che l'esiguità dello strato di terra delle aiuole condominiali poste agli ingressi comuni, causato da un errore di progettazione e/o da una realizzazione dell'opera non a regola d'arte, impedisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale delle piante che vi dimorano ed è causa della rottura della guaina impermeabilizzante sottostante con conseguenti infiltrazioni verso il corsello e la soletta del piano interrato;
c) che l'instabilità dei paletti di illuminazione posizionati lungo il vialetto di ingresso pedonale alle singole unità abitative del (due dei quali addirittura Parte_1 completamente divelti, doc. 25, foto n. 19, 22, 23) rende ancor più pericoloso il camminamento, e ciò sia per la mancata illuminazione del vialetto pedonale d'ingresso durante il periodo serale o notturno (tanto più considerando le crepe e le estese venature che pregiudicano già da sè la sicurezza stessa anche in condizioni di piena visibilità), sia per la presenza di condutture elettriche scoperte e/o comunque facilmente accessibili.
L'appellante assume che anche tali vizi incidono in modo apprezzabile sulla fruizione dell'immobile e ne limitano il godimento da parte dei condomini, sia sotto il punto di vista della sua abitabilità che da quello della funzionalità, e sono tali da produrre gravi conseguenze.
***
Il motivo è fondato.
L'allagamento dei terrazzi e le infiltrazioni d'acqua verso le logge sottostanti del primo piano - causati dall'errata installazione delle tubature con curve a gomito contigue – rappresentano senz'altro un rilevante pregiudizio al godimento delle unità immobiliari interessate, facenti parte dei due corpi di fabbrica costituenti il condominio appellante.
Parimenti arrecano grave pregiudizio all'ordinato e regolare godimento dei beni condominiali le infiltrazioni verso il corsello e la soletta del piano interrato, determinate dalla rottura della guaina impermeabilizzante sottostante lo strato di terra delle aiuole condominiali poste agli ingressi comuni, a sua volta causata dall'esiguità dello strato di terra e dal conseguente eccessivo sviluppo dell'apparato radicale delle pagina 17 di 32 piante che vi dimorano, frutto evidente di inadeguata progettazione.
Infine costituisce rilevante compromissione di tale ordinato e regolare godimento, anche in termini di menomata sicurezza, il costante pericolo di vedere compromessa l'adeguata visibilità degli anditi di accesso alle unità immobiliari nelle ore serali e notturne, correlato all'instabilità dei paletti di illuminazione, determinata, per quanto riferisce il TU, dalla presenza di supporti di sostegno inadeguati e non sufficientemente ancorati al massetto sottostante.
Al pari degli altri, i vizi in questione compromettono in misura apprezzabile la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile nelle sue parti comuni e nelle singole unità immobiliari che lo compongono;
i predetti vizi, inoltre, possono essere eliminati soltanto facendo ricorso a rilevanti lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. Tra queste, non a caso, il TU ha indicato, con riferimento al sottodimensionamento dei tubi di scarico dei terrazzi del piano secondo, la sostituzione dei tubi esistenti, con le relative griglie, con posizionamento di altri di diametro superiore, ed ha quindi specificato, a pag.9 della relazione, i singoli passaggi di tale operazione.
Ritiene dunque il collegio di qualificare i predetti vizi, al pari degli altri, come gravi difetti di costruzione.
***
Col secondo e col terzo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura l'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza, sia con riferimento all'identificazione della data della scoperta dei vizi, sia con riferimento all'indicazione della relativa manifestazione, per alcuni di essi, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, non già – come affermato in sentenza – nell'anno 2009, bensì nell'anno 2011, senza che dunque fosse intercorso il termine annuale di decadenza tra la manifestazione del vizio ed il successivo atto di esercizio del diritto.
Rileva in proposito il collegio che se è indiscutibile l'intervenuta manifestazione già nell'anno 2009 di ulteriori vizi, dopo quelli esaminati e valutati nella convenzione transattiva del 7/10/2005, comprovata dalla stessa coeva corrispondenza, non altrettanto a dirsi è per quanto concerne l'accertamento della relativa origine, sul piano causale, che può dirsi certamente intervenuto soltanto col deposito della relazione peritale del TU arch. , nominato a seguito di Persona_4 ricorso per ATP, deposito effettuato in data 20/06/2012, e seguito da lettera di costituzione in mora del 26/11/2012 (doc.29) e quindi da notifica di citazione in giudizio, in data 16/05/2013.
Quale giorno della scoperta del vizio, ai sensi dell'art.1669 c.c., va pertanto individuato quello del deposito in data 20/06/2012 della relazione del TU in ATP, e quale atto di denuncia va individuata la lettera di costituzione in mora del 26/11/2012: la denuncia è pertanto tempestiva, in quanto intervenuta entro l'anno dalla scoperta del vizio;
l'instaurazione del giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento pagina 18 di 32 del danno ex art.1669 c.c. ha avuto luogo in data 16/05/2013 e perciò prima del decorso del termine prescrizionale annuale a decorrere dalla data della denuncia.
Le eccezioni di decadenza e di prescrizione devono pertanto essere respinte, e la sentenza di primo grado deve in tal senso essere riformata.
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Il TU ha rilevato che il rivestimento del vialetto pedonale di accesso alle due palazzine che si sviluppa longitudinalmente per l'intera lunghezza del complesso e sovrastante il corsello interrato di accesso ai box costituito da piastrelle presenta delle crepe estese, oltre a venature e fenomeni di sollevamento;
ha precisato che tali fenomeni rendono pericoloso il transito pedonale in quanto possibile causa di inciampi e conseguenti cadute;
ha aggiunto che gli stessi inoltre compromettono l'impermeabilità della soletta sottostante;
ha poi rilevato che le piastrelle posate non presentano particolari caratteristiche antiscivolo, avendo una superficie completamente liscia, che, quando è bagnata, diventa pericolosa alla deambulazione;
il TU ha precisato che i predetti vizi possono essere stati causati in prossimità dei giunti di dilatazione da un loro errato sottodimensionamento per cui non riescono ad assorbire le spinte delle piastrelle che sono state posate con andamento direzionale diversificato, mentre in prossimità delle caditoie la rottura delle piastrelle è causata probabilmente da un errato spessoramento e costipamento del massetto sottostante con conseguente creazione di vuoti e quindi di cedimenti;
il TU ha aggiunto che anche nei punti in cui sono stati fissati i paletti di illuminazione si possono notare delle crepe che interessano il rivestimento del vialetto;
ha rilevato infine che tutti i predetti vizi e difetti si amplificano durante il periodo invernale causando infiltrazioni nelle fessurazioni delle precipitazioni che, gelando, accentuano il dissesto.
Il TU ha inoltre rilevato nel corso del sopralluogo che le piante (quattro aceri rossi) poste nelle aiuole condominiali adiacenti agli ingressi comuni hanno un'altezza consistente di circa tre metri e mezzo – quattro metri, il che fa supporre che anche il loro apparato radicale abbia un certo sviluppo e che si incunei facilmente anche in piccole fessurazioni creando poi danni notevoli;
a giudizio del TU lo strato di terra nel quale gli aceri erano stati posti a dimora è alquanto esiguo in altezza, essendo di soli centimetri 22, e pertanto le radici potrebbero essere causa di rotture della guaina impermeabilizzante sottostante.
Il TU ha poi osservato che i cinque paletti di illuminazione posti lungo il camminamento centrale presentano gravi problemi di instabilità: al momento del sopralluogo due di essi risultavano completamente divelti e coricati a terra;
il TU ha aggiunto che causa di ciò potrebbe essere la presenza di supporti di sostegno inadeguati e non sufficientemente ancorati al massetto sottostante.
Passando all'esame delle strutture al piano primo il TU ha rilevato che gli appartamenti del primo piano che occupano la parte centrale delle due palazzine sono dotati di logge;
ha rilevato che la maggior parte di essi presentano problemi di infiltrazioni e percolazioni dai solai delle logge;
ha rilevato inoltre la presenza di segni di macchie e scrostamenti atti a comprovare le pregresse percolazioni d'acqua in occasione di precipitazioni atmosferiche;
ha ritenuto che i predetti fenomeni fossero pagina 19 di 32 stati causati dalle infiltrazioni che avvengono nei punti di giuntura della copertina dei parapetti che circoscrivono i terrazzi del piano secondo.
E' quindi passato ad esaminare quest'ultimo rilevando che lo stesso è caratterizzato dalla presenza di due soli appartamenti dotati di terrazzo, che si affaccia verso la parte interna, dove è ubicato l'accesso pedonale;
ha rilevato che i predetti terrazzi sono posti a parziale copertura degli appartamenti del piano sottostante e delle logge ad essi annesse. Effettuata una sintetica descrizione degli ambienti il TU ha rilevato che per lo scarico delle acque meteoriche erano state posizionate tre pilette a ridosso dei parapetti, due ubicate negli angoli ed una nella parte mediana;
ha precisato che le pilette sono dotate di una griglia di difficile rimozione in quanto bloccata dallo zoccolo in rame che ne rende difficoltosa l'ispezione; il TU ha poi osservato che il sottostante tubo di scarico ha un diametro di centimetri 8, che risulta insufficiente - durante le precipitazioni atmosferiche di particolare intensità - a smaltire il contributo dilavante, situazione quest'ultima ulteriormente aggravata dal fatto che per giungere all'innesto con il pluviale che arriva verticalmente fino a terra sono state inserite probabilmente due curve a gomito contigue, il che provoca certamente una strozzatura ed una difficoltà al defluire delle acque;
ha poi evidenziato che il loro ristagno causa un parziale allagamento dei terrazzi giungendo fino a lambire le soglie dei locali ad esso prospicienti .
Il TU è poi passato a descrivere i terrazzi affermando che gli stessi sono contornati da un parapetto alto circa metri 1,04 con larghezza di metri 0,33; ha aggiunto che tale parapetto è probabilmente realizzato in muratura di laterizio pesante ed è rivestito sia internamente che esternamente da un sistema a cappotto ed è sovrastato da una copertina in marmo di Botticino dello spessore di centimetri tre;
ha rilevato che detta copertina è dotata sia internamente che esternamente di un gocciolatoio e che nella parte esterna della stessa è stato applicato inferiormente un listello dello spessore di centimetri tre in modo da far apparire la copertina di uno spessore maggiore;
ha aggiunto che tale listello, sulla base della documentazione fotografica acquisita, risulta incollato a quello sovrastante non in modo uniforme ma soltanto con punti di contatto discontinui;
ha aggiunto che lo stesso non risulta neppure ancorato alla muratura contigua e che pertanto tale situazione ne ha provocato degli stacchi in diversi punti divenendo pericolo per le persone che sotto deambulano;
ha aggiunto che nei punti di giuntura delle lastre che costituiscono la copertina dei parapetti si verificano problemi di infiltrazione dovuti presumibilmente alla mancata impermeabilizzazione sottostante, precisando che detti fenomeni a loro volta si manifestano nelle logge degli appartamenti ubicati al piano primo. Da ultimo il TU ha rilevato, alla base del parapetto, su tutto lo sviluppo lineare dello stesso,
l'installazione di una scossalina in rame con funzione di zoccolo, ben fissata e sigillata.
Quanto al piano interrato il TU ha evidenziato che la soletta del piano interrato, costituita da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato, presenta problemi di infiltrazione, caratterizzati da manifestazioni di efflorescenze dovuti a percolamento d'acqua; ha aggiunto che nella parte sovrastante il corsello erano situati sia il camminamento pedonale sia i giardini;
quindi tali infiltrazioni erano certamente pagina 20 di 32 dovute ad una non corretta impermeabilizzazione oppure ad un suo danneggiamento causato probabilmente sia dalla rottura delle piastrelle di rivestimento del vialetto pedonale che dalle radici delle piante presenti nella aiuole;
ha precisato che in prossimità delle aperture nella soletta per la realizzazione del corsello si manifestano vistose zone di umidità ed efflorescenze, fenomeni provocati dal passaggio dell'acqua meteorica attraverso le griglie e che conseguentemente causano un facciale deterioramento degli elementi strutturali attigui in calcestruzzo armato.
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Il TU ha pertanto confermato la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice;
ne ha fornito una sintetica descrizione e ne ha individuato le probabili cause, che tutte appaiono essere riconducibili ad inesatta esecuzione delle prestazioni tipiche dell'impresa edile che aveva realizzato le palazzine, l'odierna appellata CP_1
ha quindi provveduto ad indicare le opere necessarie per l'eliminazione dei
[...] vizi e dei difetti, onde portare l'immobile a regola d'arte.
Gli accertamenti compiuti dal TU sono direttamente impegnativi per le parti del procedimento di ATP, e cioè per il Condominio appellante e per l'appellata
[...]
Controparte_1
Essi non sono direttamente opponibili alle altre parti, che non vi hanno partecipato.
Per esse rilevano tuttavia – se non le valutazioni a carattere tecnico prese in assenza di loro contraddittorio - i dati oggettivi riscontrati, quali, ad esempio, il diametro dei pluviali.
Per quanto concerne le imprese terze chiamate, RO
, che ha posato la pavimentazione del vialetto, e (già
[...] E_
, dalla relazione del TU non emergono tuttavia PA elementi certi per ravvisare a loro carico alcun profilo di responsabilità, non essendo emersi errori tecnici o negligenze nella posa delle piastrelle né nelle attività di supporto e di collegamento effettuate dalla CP_9
Quanto all'arch. progettista e direttore dei lavori, ne va esclusa CP_8 qualsiasi responsabilità in relazione ai vizi e difetti sopra rilevati, essendo tutti riconducibili ad inesatta attuazione di attività meramente esecutive proprie dell'impresa edile, in relazione al quale non può esigersi continuo controllo da parte del direttore lavori, non rientrando esse nel quadro dell'alta sorveglianza, che invece gli compete.
A valere nei confronti del progettista e direttore dei lavori potrebbe stare soltanto la considerazione delle dimensioni del tubo di scarico, avente diametro di centimetri 8, ritenute dal TU insufficienti. Sennonché tale valutazione non gli è opponibile non essendo stato convenuto nel procedimento per ATP;
peraltro tale dimensione è corrispondente a quelle correntemente in uso.
L'inserimento di due curve a gomito contigue, ritenuto probabile dal TU, è da imputarsi esclusivamente all'impresa esecutrice dei lavori, non essendovi prova alcuna del fatto che sia derivata da istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Non può pertanto ravvisarsi responsabilità alcuna a carico del progettista e direttore pagina 21 di 32 lavori.
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Nella sua relazione datata 20/06/2012 il TU ha indicato l'importo dovuto per l'esecuzione delle opere di ripristino in complessivi €.70.655,50, oltre iva, che, rivalutati ad oggi, ammontano ad €.85.597,74, oltre iva, e cioè ad € 104.429,24, che competono a parte appellante maggiorati degli interessi al tasso legale sul predetto importo, via via rivalutato, previa devalutazione, dalla data di costituzione in mora a quella della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale sull'importo di € 104.429,24 dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
A carico dell'impresa esecutrice va inoltre posto il costo per il rimborso all'odierno appellante delle spese sostenute per il procedimento di ATP, comprendenti il compenso corrisposto al TU (€.3.700,00 + €.956,08 per cassa architetti ed iva) e quello spettante al difensore (€.4.253,25), nonché quello corrisposto al consulente geom. (€.936,00, doc.28), per totali € 9.845,33, oltre interessi al Persona_3 tasso legale dalla data dei singoli esborsi e sino al saldo.
Il TU non ha fornito indicazione alcuna in ordine alla necessità per coloro che abitano nelle unità immobiliari del di lasciare temporaneamente Parte_1 l'abitazione nel tempo necessario ai lavori. La voce “danni da inutilizzabilità delle unità immobiliari” non può pertanto essere riconosciuta.
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A carico dell'appellata soccombente, vanno poste le spese Controparte_1 di lite dell'appellante per ambo i gradi del giudizio, liquidandosi le Parte_1 stesse, avuto riguardo all'ammontare della condanna, secondo nota spese, nel limite di quanto disposto dal DM 55/2014, così come integrato dal DM n.147 del 13/08/2022 (valore della controversia da € 52.000 ad € 260.000), per il primo grado in complessivi € 13.430,00 per compenso professionale tabellare di cui € 2430,00 per studio della controversia, € 1550,00 per fase introduttiva del giudizio, € 5400,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4050,00 per fase decisionale (valore medio), oltre a rimborso spese esenti in € 676,55
e per il secondo grado in complessivi € 12.154,00 per compenso professionale tabellare di cui € 2977,00 per studio della controversia, € 1911,00 per fase introduttiva del giudizio, € 2163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 5103,00 per fase decisionale (valore medio), oltre a rimborso spese esenti in € 1.138,50, oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
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Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi infondata e va respinta la domanda di manleva rivolta da nei confronti di , Controparte_1 CP_8
e RO E_
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pagina 22 di 32 Attesi l'accoglimento della domanda ex art.1669 cc proposta dall'appellante nei confronti dell'appellata ed il rigetto Parte_1 Controparte_1 della domanda di manleva rivolta da quest'ultima nei confronti di , CP_8
e e confermata RO E_ l'applicazione, quanto alla disciplina delle spese, della regola della causalità, deve ritenersi per ciò stesso fondata la domanda dell'appellante di revoca della condanna alla rifusione delle spese di lite disposta a suo carico nella sentenza impugnata non soltanto verso l'appellata ma anche nei confronti dei terzi Controparte_1 chiamati , e già CP_8 RO CP_2
. PA
Va pertanto accertato il diritto dell'appellante alla restituzione di Parte_1 quanto eventualmente corrisposto all' nonché ai terzi Controparte_1 chiamati , e CP_8 RO E_ con gli interessi al tasso legale da ogni singolo pagamento al saldo.
***
In applicazione della disciplina sulle spese di lite secondo regola di soccombenza
(art.91 cpc) la chiamante va condannata a rifondere ai tre Controparte_1 chiamati le spese di lite per ambo i gradi di giudizio, che si liquidano, secondo nota spese, nel limite di quanto disposto dal DM 55/2014, così come integrato dal DM n.147 del 13/08/2022, quanto a : CP_8 per il primo grado in complessivi € 9.800,00 per compenso professionale tabellare di cui € 2.000,00 per studio della controversia, € 2.000,00 per fase introduttiva del giudizio, € 3.800,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.000,00 per fase decisionale,
e per il secondo grado in complessivi € 11.000,00 per compenso professionale tabellare di cui € 3.200,00 per studio della controversia, € 2.800,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 5.000,00 per fase decisionale (valore medio), oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, se dovuti, ed oltre a rimborso spese ex art.15 dpr 633/72 in € 355,50; quanto a CP_2 per il primo grado in complessivi € 4.835,00 per compenso professionale tabellare di cui € 875,00 per studio della controversia, € 740,00 per fase introduttiva del giudizio,
€ 1.600,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.620,00 per fase decisionale,
e per il secondo grado in complessivi € 7.160,00 per compenso professionale tabellare di cui € 1.489,00 per studio della controversia, € 956,00 per fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.552,00 per fase decisionale (valore medio), oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
pagina 23 di 32 ***
Residua la questione relativa all'operatività o meno della polizza assicurativa contratta dall'arch. con , di rilievo a questo punto CP_8 Controparte_11
(dato il rigetto della manleva verso il ai soli fini della disciplina sulle spese di CP_8 lite.
Come si è anticipato sopra, il Tribunale ha ritenuto non essere operante nella specie la garanzia assicurativa;
a tale proposito ha fatto richiamo all'art.9 delle condizioni di polizza, il quale prevede, infatti, che “La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all' durante il Parte_5 periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione”, rilevando quindi che la prima richiesta di risarcimento all'arch. era stata effettuata con la chiamata del terzo da parte CP_8 della appaltatrice, ed osservando che tuttavia a tale data era cessata la validità dell'ultima polizza (n. 01800698795) (essendo scaduta il 31.12.2011).
Il ha proposto appello incidentale avverso tale statuizione sulla base di quattro CP_8 motivi, a ciò premettendo di aver convenuto in giudizio, come terza chiamata in garanzia, la Compagnia di assicurazione (C.F. – Controparte_11 P.IVA_1
P.IVA ), e ciò sulla base di quattro polizze, (in continuità tra loro) per P.IVA_2 responsabilità civile quale progettista e direttore lavori, operanti nell'insieme dal
28/2/1999 al 31/12/11, con una condizione aggiuntiva di copertura postuma (doc. 1/b di primo grado) per la quale “l'assicurazione di cui all'art. 1 è prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di ciascun'opera, ed entro i 10 (dieci) anni successivi alla data di sua ultimazione (vedere art.4), fermo restando che la garanzia farà esplicito riferimento ad opere progettate, dirette e completate durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo”, ed osservando che detta garanzia postuma sarebbe venuta a scadere alla data del 10/11/2014, e cioè al compimento dei dieci anni dalla fine dei lavori (le opere erano terminate in data 11/11/2004).
***
Col primo motivo di gravame incidentale l'arch. denuncia erronea e CP_8 falsa applicazione dell'art. 9 delle clausole di polizza, non riferibili al caso in esame, in quanto tale disposizione riguarderebbe esclusivamente comportamenti dell'assicurato antecedenti fino a tre anni prima dell'inizio del rapporto assicurativo, mentre nella specie si sarebbe trattato di negligenze o omissioni nel periodo di efficacia dell'assicurazione.
Secondo la tesi dell'appellante incidentale l'art. 9, comma 1, delle Condizioni di Polizza (doc. 1/b, a pag. 10), il quale stabilisce che “La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all' durante il periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali Parte_5 richieste siano conseguenza di comportamenti colposi in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione”, riguarderebbe le denunce presentate durante il periodo di efficacia del rapporto assicurativo (non però della durata degli effetti obbligatori del rapporto); la predetta disposizione non sarebbe pertanto pagina 24 di 32 riferibile al caso in esame, nel quale invece la denuncia era avvenuta soltanto con la citazione in giudizio dell'Impresa costruttrice in data 6/11/2013 e comunicata all'Assicurazione con racc.ta a.r. del 15/11/13 (doc. n. 2 di primo grado), cioè dopo la cessazione dell'ultima polizza in data 31/12/2011 (doc.n. 1 di primo grado): poiché la clausola considera i comportamenti colposi dell'Arch. anteriori di tre anni CP_8 rispetto all'inizio dell'efficacia del contratto di assicurazione, essa non avrebbe potuto trovare applicazione nel presente giudizio, atteso che il medesimo riguarda fatti tutti verificatisi dopo tale inizio e nel corso del rapporto. L'appellante incidentale censura come inspiegabile e contra legem la decisione del Tribunale, secondo il quale, poiché la prima richiesta di risarcimento (con la chiamata del terzo) era intervenuta in un momento in cui la polizza era già scaduta (essendo scaduta il 31/12/2011), la relativa validità doveva ritenersi cessata.
L'appellante assume che tale conclusione finirebbe per ridurre di fatto quasi del tutto la valenza della copertura assicurativa di cui all'art. 1917, comma 1, C.C. che detta:
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”; sostiene che la causa astratta del negozio e pure la sua causa in concreto ne verrebbero praticamente smentite, verificate e disattese.
Per corroborare la propria tesi fa quindi richiamo alla disciplina generale in tema di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e segg., volta anzitutto alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, da effettuarsi mediante l'interpretazione complessiva delle clausole.
Muove a tale proposito dalla “descrizione del rischio” indicata all'inizio della pag. 2 della prima polizza (doc. 1/a), ove si legge: “La società , in base a CP_13 conforme proposta, assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a termine di legge, nella sua qualità di progettista e direttore lavori”; assume che l'oggetto della copertura assicurativa dovrebbe pertanto ritenersi comprensivo di ogni responsabilità ex lege assunta dall'assicurato nella veste di progettista e direttore dei lavori;
ribadisce tale conclusione col richiamo all'art.1 delle Condizioni di assicurazione, il quale stabilisce che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza”; l'appellante incidentale sostiene a tale riguardo che, esclusa l'ipotesi di dolo, la previsione sarebbe onnicomprensiva, ad eccezione di limitazioni esplicite che non riguardano il caso de quo.
L'appellante incidentale, nel ribadire la censura mossa alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, le collega all'assunto di Controparte_12
, secondo cui “le convenzioni di assicurazione riguardavano,
[...] ricorrendone i presupposti, le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione”, affermazione che pagina 25 di 32 valuta abnorme in quanto le denunce di responsabilità civile vengono e possono di fatto essere presentate perlopiù solo dopo la scadenza del rapporto assicurativo, per cui non avrebbe senso sostenere che la Compagnia convenuta risponderebbe esclusivamente per le denunce formulate nel corso del rapporto contrattuale ex art. 1899 C.C., cioè solo dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 del giorno di scadenza.
L'appellante incidentale contrasta poi quanto sostenuto dalla compagnia secondo la quale le richieste di risarcimento dovevano essere “la conseguenza di fatti imputabili posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Nessuna richiesta è stata presentata vigente la convenzione”. Affermazione che reputa ingiustificata in quanto proposta nel presupposto che la copertura assicurativa fosse riferibile soltanto al triennio antecedente l'inizio del rapporto. La controparte, secondo l'appellante incidentale, avrebbe confuso la durata del periodo in cui sono stati coperti i comportamenti dell'assicurato forieri di eventuali responsabilità, cioè il periodo di garanzia del rapporto assicurativo, con la ben diversa durata delle obbligazioni assunte dall'assicuratore, cioè degli effetti delle polizze (in continuità), obbligazioni ed effetti che con la scadenza di queste non verrebbero a cessare in quanto conseguenti a comportamenti pregressi espressamente assicurati. A detta dell'appellante incidentale la clausola andrebbe correttamente intesa secondo la seguente formulazione: “La copertura assicurativa vale anche per le richieste di risarcimento che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano state presentate per la prima volta all' durante il periodo di Parte_5 validità dell'assicurazione”. L'errore del Tribunale sarebbe quindi consistito nell'aver trasformato e mutato il triennio antecedente l'inizio del rapporto tra le parti addirittura nel triennio successivo alla scadenza dell'ultima polizza ossia, come precisa la sentenza, nei tre anni successivi al 31/12/11, quindi fino a dopo il 31/12/14; circostanza questa peraltro non vera (oltre che del tutto ininfluente) avendo il CP_8 ricevuto la citazione il 6/11/13.
Col secondo motivo di gravame l'appellante incidentale denuncia mancata applicazione ed evidente violazione della clausola contenuta alla lettera A) delle
Condizioni aggiuntive di polizza di copertura della responsabilità decennale (detta postuma) ex art. 1669 C.C., operante nella specie fino al 10/11/2014. Riporta a tal fine la clausola invocata: “A) – POSTUMA – L'assicurazione di cui all'art. 1) è prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di ciascuna opera, ed entro dieci anni successivi alla data di sua ultimazione (vedi art. 4), fermo restando che la garanzia farà esplicito riferimento ad opere progettate, dirette e completate durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo”.
Sostiene che in forza di tale clausola, operando l'assicurazione per dieci anni dalla fine dei lavori, nella specie la polizza avrebbe coperto le eventuali responsabilità ex art. 1669 C.C. dell'Arch. fino al 10/11/2014 (i lavori sono infatti finiti CP_8 l'11/4/04, come concordemente affermato nelle difese dell'Assicurazione, dell'Impresa costruttrice e del Condominio).
Ne deduce che pertanto la citazione in causa della effettuata in Controparte_11
pagina 26 di 32 data 6/3/14 e preceduta da formale richiesta di copertura in data 15/11/2013 (doc. 2) sarebbe risultata senz'altro tempestiva.
Col terzo motivo di gravame l'appellante incidentale lamenta violazione e mancata applicazione delle regole di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. C.C., in buona parte preclusive della lettura prospettata dal Tribunale della clausola 9, delle Condizioni di assicurazione.
Afferma anzitutto che nell'interpretare la clausola n. 9 delle polizze operanti in questa sede, il Tribunale avrebbe violato l'art. 1362 C.C., disattendendo non solo il senso letterale delle parole, ma anche la comune intenzione delle parti, ampiamente illustrata al motivo n. 1.
Lamenta, inoltre, l'omessa applicazione del disposto di cui all'art.1363 c.c., secondo il quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Sostiene, poi, che in relazione alla clausola n.9 non si sarebbe fatta applicazione della regola di cui all'art.1365 c.c., il quale stabilisce che “quando in un contratto si è espresso un caso (come nella specie quello dei comportamenti dell'assicurato nel triennio antecedente la sottoscrizione della polizza) al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”.
Lamenta poi l'omessa applicazione del canone di cui all'art.1366 c.c., a mente del quale “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”, così come di quello di cui all'art.1367 c.c., per il quale “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”: rileva, a tale proposito, che, stando alla lettura della controparte, fatta propria dal Tribunale, la clausola 9 verrebbe a coprire le eventuali responsabilità dell'assicurato riferibili a suoi comportamenti nel triennio precedente non la stipula del contratto di assicurazione, bensì la scadenza di questo
(peraltro biennale).
L'appellante incidentale afferma inoltre esser stato violato il canone di cui all'art.1368 c.c., il quale prescrive che “le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente sul luogo in cui il contratto è stato concluso”; osserva in proposito che <un'assicurazione “castrata” o “monca” non è pensabile e non avrebbe senso pagarne il premio per l'intero periodo di durata>> e che <la causa contrattuale (in astratto e pure in concreto) sarebbe sostanzialmente inesistente>>.
Fa poi richiamo al principio interpretativo dettato dall'art. 1369 c.c., secondo il quale
“le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”.
Si duole, ancora, della mancata applicazione dell'art. 1370 C.C. che recita: “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Osserva, da ultimo, che, quanto meno ed in via estrema, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle regole finali di cui all'art. 1371 C.C. che dice: “Qualora, nonostante pagina 27 di 32 l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro (il che a suo dire non si sarebbe tuttavia verificato nel caso in esame), esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso”.
Col quarto motivo di gravame l'appellante incidentale sostiene che se la clausola 9 fosse interpretabile come l'ha intesa il Tribunale in conformità a quanto sostenuto l'Assicurazione, essa risulterebbe vessatoria e quindi inefficace ex art. 1341 C.C., in mancanza di espressa accettazione, nonché nulla ex art. 36 del Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206/2005).
Rileva, a tale proposito, quanto alle polizze in atti (in particolare quelle 1/b e 1/c rispettivamente alle pagine terza e seconda del contratto), di aver approvato per iscritto soltanto quattro clausole che non comprendevano però quella n. 9.
La quale, quindi, se interpretata nel senso proposto dalla compagnia ed accolto dal
Tribunale, sarebbe vessatoria e quindi inefficace ex art. 1341 C.C., in mancanza di espressa accettazione, nonché nulla ex art. 36 del Codice del Consumo (D.Lgs. n.
206/2005), in relazione agli artt. 33-34 e 35 del medesimo decreto.
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Si procede all'esame congiunto delle questioni poste con i diversi motivi dell'appello incidentale, in quanto tutti diretti all'accertamento della sussistenza della copertura assicurativa e quindi alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui vi si era prevista la condanna del chiamante arch. alla rifusione delle spese di CP_8 lite della chiamata compagnia . Controparte_11
La prima affermazione dell'appellante incidentale è che la clausola di cui all l'art. 9, comma 1, delle Condizioni di Polizza (doc. 1/b, a pag. 10), il quale stabilisce che “La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all' durante il periodo di validità dell'assicurazione a Parte_5 condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione”, riguarderebbe le denunce presentate durante il periodo di efficacia del rapporto assicurativo (non però della durata degli effetti obbligatori del rapporto); la predetta disposizione non sarebbe pertanto riferibile al caso in esame, nel quale invece la denuncia era avvenuta soltanto con la citazione in giudizio dell'Impresa costruttrice in data 6/11/2013 e comunicata all'Assicurazione con racc.ta a.r. del 15/11/13 (doc. n. 2 di primo grado), cioè dopo la cessazione dell'ultima polizza in data 31/12/2011 (doc.n. 1 di primo grado).
La tesi non è condivisa dal collegio, in quanto, trattandosi di contratto di assicurazione del tipo “claims made”, vale a dire basato sulla richiesta di indennizzo, è quest'ultima ad essere assunta quale evento dannoso dedotto a rischio, con la conseguenza che, salvo diversa pattuizione, di regola la verificazione di detto evento in un momento in cui, non permanendo il rapporto contrattuale, la garanzia assicurativa è venuta meno, non determina l'inapplicabilità della clausola bensì l'inoperatività della polizza. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, la clausola n.9 è certamente riferibile al caso in esame e pagina 28 di 32 conduce de plano all'esclusione dell'operatività della garanzia.
Nel rapporto assicurativo la minore o maggiore estensione dell'area di rischio oggetto di copertura è rimessa all'autonomia negoziale delle parti ed è strettamente correlata con la determinazione del premio da corrispondere quale contropartita per la relativa copertura.
La previsione della copertura del rischio per responsabilità afferenti a condotte risalenti nel tempo al triennio anteriore all'instaurazione del rapporto assicurativo con persistenza del vincolo sino ad intervenuta cessazione del contratto non può ritenersi sorretta da causa insufficiente, data la concreta possibilità che vigente la polizza pervengano all'assicurato richieste di risarcimento correlate all'attività professionale dallo stesso svolta nel periodo di vigenza del contratto ed anche nel triennio precedente.
Non corrisponde del resto al vero che la compagnia assicuratrice, e con essa il giudice di prime cure, abbia confuso la durata del periodo in cui sono stati coperti i comportamenti dell'assicurato forieri di eventuali responsabilità, cioè il periodo di garanzia del rapporto assicurativo, con la ben diversa durata delle obbligazioni assunte dall'assicuratore, cioè degli effetti delle polizze (in continuità), obbligazioni ed effetti che con la scadenza di queste non verrebbero a cessare in quanto conseguenti a comportamenti pregressi espressamente assicurati. Né corrisponde al vero che il tribunale abbia trasformato e mutato il triennio antecedente l'inizio del rapporto tra le parti addirittura nel triennio successivo alla scadenza dell'ultima polizza ossia nei tre anni successivi al 31/12/11, quindi fino a dopo il 31/12/14.
Il giudice di prime cure si è, infatti, limitato a rilevare che la prima richiesta di risarcimento (denuncia dal danneggiato all'assicurato, recante data del 6/11/2013) era intervenuta in un momento in cui la polizza non era più in corso, essendo venuta meno con la cessazione dell'ultimo contratto, scaduto in data 31/12/2011, e ne aveva tratto la conclusione, sulla base della citata clausola n.9, che non fosse più operante la garanzia assicurativa. In conformità a quanto a chiare lettere stabilito da tale disposizione.
Si è infatti in presenza di un rapporto assicurativo del tipo claims made, per il quale la Co
da tempo adotta il seguente criterio applicativo: < Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa
pagina 29 di 32 assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.>> (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 12981 del 26/04/2022; in precedenza
Cass. Sez. Unite sent. n.22437/2018).
Nella specie, essendo ben concretamente possibile che, vigente il rapporto assicurativo, pervenissero all'arch. richieste di risarcimento per danni CP_8 conseguenti all'esercizio dell'attività di progettista e direttore lavori in pendenza di polizza e nel triennio precedente, appare evidente la sussistenza di un apprezzabile rischio per il professionista di andare incontro a responsabilità civile verso terzi in conseguenza dell'attività svolta e la correlata utilità della relativa copertura assicurativa. Non risulta, peraltro, esser posta in discussione la violazione di obblighi informativi, né essere dedotta l'introduzione di clausole aventi carattere intrinsecamente abusivo (tale non potendosi ritenere, per le ragioni sopra esposte, quella recante la previsione dell'operatività della garanzia "on claims made basis").
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La previsione della copertura per decennale postuma non sposta i termini della questione, essendo ribadita nelle condizioni aggiuntive la regola dell'operatività della copertura soltanto in caso di denuncia pervenuta in vigenza di polizza: < COD. 265
– POSTUMA: L'assicurazione di cui all'art. 1) è prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di ciascuna opera ed entro dieci anni successivi alla data di sua ultimazione (vedi art. 4), purché denunciati in vigenza di polizza, fermo restando che la garanzia farà esplicito riferimento ad opere progettate, dirette e completate durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo>>.
La richiesta di risarcimento è pervenuta dopo la cessazione dell'ultima polizza e dunque, non essendo pervenute denunce in vigenza di polizza, non sussistono i presupposti convenzionalmente stabiliti per la relativa operatività. (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1, richiamato dalla clausola 265, relativa alla decennale postuma, ha ad oggetto la copertura dei “danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza”, tra i quali non appare possibile far rientrare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi causati da gravi difetti di costruzione, non essendovi in tal caso alcun “fatto accidentale”, conseguente a negligente o imperito svolgimento dell'attività professionale, cui ricondurre la produzione di tale pregiudizio).
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Sul terzo motivo di gravame. L'applicazione dei parametri di legge per l'interpretazione dei contratti (art.1362 e segg. c.c.) non conduce a diversa conclusione. Non è infatti necessario ricorrere ai criteri di interpretazione oggettiva essendo agevole pervenire alla ricostruzione della comune volontà delle parti sulla base del testo negoziale sopra riportato, dal quale si evince con chiarezza quale fosse pagina 30 di 32 il rischio assicurato ed a quali condizioni dovesse operare la copertura assicurativa, dati in relazione ai quali era stato determinato il costo dell'assicurazione, e cioè l'ammontare del premio assicurativo.
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Sul quarto motivo di gravame. Né può essere condivisa l'affermazione del carattere vessatorio della clausola in questione. Il collegio conviene infatti con quanto affermato da autorevole precedente di merito (Corte d'Appello di Roma. Terza
Sezione Civile, Sentenza 29 luglio 2013 nella causa n. 6596/06), richiamato dall'appellata, ove si è in proposito affermato quanto segue:
<la limitazione della copertura assicurativa ai sinistri denunciati durante la vigenza del contratto non può essere considerata vessatoria, perché non limita la responsabilità dell'assicuratore – come quelle clausole che escludono ovvero limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento- ma definisce l'oggetto del contratto assicurativo, determinando il contenuto della garanzia stessa;
non viene meno il rischio, né è diversa la sua natura, in quanto oggetto della copertura assicurativa rimane il fatto colposo dedotto in polizza, che diviene rilevante soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di risarcimento del danno (in conseguenza di tale fatto) provenga all'assicurato durante il tempo dell'assicurazione; la limitazione dell'area di rischio assicurato ha, inoltre, un'adeguata contropartita nella previsione di una copertura assicurativa estesa ai sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza del contratto;
diversa è la prospettiva delle parti in quanto l'assicuratore ha la certezza in termini di contabilità, dell'effettivo periodo di esposizioni al rischio, mentre l'assicurato si garantisce la possibilità di un indennizzo coprendo le pretese risarcitorie conseguenti anche a fatti antecedenti al convenuto periodo assicurativo, purché avanzata la relativa richiesta, per la prima volta nel corso di esso>>
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Per tutte le anzidette considerazioni il gravame incidentale non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della condanna del chiamante arch. CP_8 alla rifusione delle spese della chiamata .
[...] Controparte_11
Al rigetto dell'appello incidentale consegue altresì la condanna dell'appellante incidentale arch. alla rifusione in favore dell'appellata CP_8 Controparte_11 anche delle spese del presente grado, che si liquidano, secondo nota, redatta in
[...] conformità ai parametri di cui al DM n.127/2022 in funzione del valore dichiarato della lite principale (compreso tra € 52.001 ed € 260.000) in complessivi € 13.105,0 per compenso professionale tabellare di cui € 3.870,00 per studio della controversia, € 2.484,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 6.750,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante incidentale la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
pagina 31 di 32 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e la società non RO costituitasi nel presente giudizio.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.860/2020 del Tribunale di Brescia, che conferma nel resto, condanna l'impresa a corrispondere al Controparte_1
Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 104.429,24, oltre interessi al tasso legale sul predetto importo, via via rivalutato, previa devalutazione, dalla data di costituzione in mora a quella della presente sentenza, ed oltre agli ulteriori interessi al tasso legale sull'importo di € 104.429,24 dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
a titolo di rimborso delle spese di ATP, la somma di € 9.845,33, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi e sino al saldo;
revoca le statuizioni di condanna poste a carico dell'appellante Parte_1 nella sentenza impugnata e ne dichiara il diritto alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto agli appellati e Controparte_1 CP_8 [...] in forza della predetta sentenza n.860/2020 del Tribunale di Brescia;
CP_2 condanna la società a rifondere al all'arch. Controparte_1 Parte_1 nonché alla società le spese di lite per ambo i gradi CP_8 CP_9 CP_2 di giudizio, liquidate come in parte motiva;
condanna l'arch. a rifondere alla società CP_8 Controparte_16
le spese di lite del presente grado di giudizio, esse pure
[...] liquidate come in parte motiva.
Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e la società non RO costituitasi nel presente giudizio.
Duplicazione del contributo nei confronti dell'appellante incidentale , ai CP_8 sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6/02/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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