Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11456.2022 R.A.C.L., promossa da:
Michela Giuditti
con il proc. avv. Nicolardi dom.
CONTRO
CP_1
Parte ricorrente ha adito in data 26.10.23 questo Tribunale chiedendo:
-accertarsi il proprio diritto al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza da gennaio CP_ 2022 con condanna di al relativo pagamento oltre accessori;
-accertarsi che l'indebito non è dovuto e quindi irripetibile lo stesso;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come:
CP_
- in relazione al beneficio richiesto in data 13.10.21, abbia comunicato la revoca dello stesso in quanto conseguito in violazione dell'art.7, co.XI, l.26.19 essendo stato richiesto prima del termine di 18 mesi;
come in realtà la domanda precedente risalga al 19.3.20 sicchè quella del 13.10.21 si colloca oltre 18 mesi successivi;
- in relazione alla prestazione richiesta in data 16.3.20 abbia lamentato la decadenza per mancata comunicazione della variazione occupazionale entro 30gg ex art.3, VIII e IX l.26.19; ma come in realtà detti eventi siano stati comunicati in data 12.4.21, 7.7.21, 13.10.21 e
13.1.22;
- l'indebito sia comunque irripetibile per difetto di dolo e colpa dell'accipiens ad a tutela del suo affidamento.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita
CP_ Con atto del 26.2.22, ha revocata Rdc richiesto in data 13.10.21 in quanto la domanda sarebbe stata presentata prima del termine di 18 mesi ex art.7, co.11 del Decreto Legge del
28/01/2019 - n. 4 conv con l.n.26.2019.
Detta norma recita: “11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.”
La norma quindi esplicita la impossibilità di presentazione della domanda amministrativa prima che siano decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza in relazione a precedente prestazione già erogata.
Nella fattispecie alla data del 13.10.21 non risultava ancora comunicato il provvedimento di decadenza dal beneficio richiesto in data 16.3.20 e tuttavia l'intervenuta decadenza con decorrenza 9.21pregiudica la possibilità di presentare domande rdc successive a quella oggetto di sanzione e prima che sia trascorso il termine prescritto dall'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Si tratta allora di verificare se sia fondato il provvedimento di decadenza, con effetto dal settembre 2021, in relazione a Rdc richiesta in data 16.3.20.
CP_ Lamenta la mancata comunicazione di variazione occupazionale nel termine di gg 30.
Ebbene, recita l'art.3 l.26.2019 quanto segue:
“8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità CP_1 definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all' , con le CP_1 modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente .
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività
d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di CP_1 decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall' , che mette l'informazione a CP_2 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente”.
Sostiene parte ricorrente di avere in realtà proceduto a dette comunicazioni in data 12.4.21; CP_ tuttavia non documenta detta circostanza con alcuna ricevuta di protocollo relativa a detta comunicazione. Risulta infatti prodotta documento contenente la comunicazione del 12.4.21 in relazione ad attività iniziata in data 18.3.21, ma detto atto risulta stampato in data 25.2.22 e CP_ non vi è prova dell'avvenuta presentazione ad nel termine di legge.
Non trattandosi di prestazione pensionistica, la materia del recupero dell'indebito è disciplinata dalla l.26.2019 e dall'art.2033 c.c., sicchè non rileva il profilo soggettivo dell'accipiens.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 10/06/2025
Lorenzo Bellanova