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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 6/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8693/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Casavatore (NA) il 16/10/1971 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Palomba, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come CP_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità ed in subordine dell'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
1 Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis
c.p.c., con ricorso depositato il 25 giugno 2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o CP_1 da altra data accertata in corso di giudizio.
***
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte e nell'applicazione dei codici tabellari di cui al D.M. 5-2-1992.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che “la signora è da ritenersi invalido civile nella misura Parte_1 del 65% a decorrere dalla domanda amministrativa”, ma ha verificato che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Nel corso della visita medica peritale è emerso che la perizianda è affetta da
“Diabete Mellito tipo II in trattamento con i.o., ipertensione arteriosa, nevrosi
2 d'ansia, osteoartrosi diffusa in paziente in sovrappeso ed ipoacusia bilaterale”.
Il CTU ha chiarito “Nel nostro caso la P. è affetta da diabete mellito tipo 2 in assenza di controlli clinico strumentali che indicano complicanze e/o mancato controllo della glicemia. Quindi secondo le cinque classi funzionali, la riconosciamo in I-II classe una riduzione complessiva della capacità lavorativa del 20%. Riferendosi al cod. tab. 9309 opportunamente ridotto;
da quanto rilevato in sede di o. p. è in apparente buon compenso e dallo studio degli esami versati agli Atti è presente una lieve retinopatia ipertensiva, pertanto da valutarsi nella misura dell'11% per analogia;
Accreditabile la nevrosi d'ansia, che è da valutarsi nella misura del 15%; l'osteoartrosi diffusa, malattia cronico degenerativa a carico dell'apparato osteoarticolare che nel caso specifico realizza scarso impegno funzionale, da considerare il sovrappeso della paziente che in concorrenza realizza modesto impegno funzionale e pertanto è da valutarsi nella misura del 20% per analogia;
per la valutazione del deficit uditivo allegate al D. M. si raggiunge una percentuale del 27%”.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non
3 potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando a tale scopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
4 b) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 65% dalla domanda amministrativa;
c) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 16075 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Si comunichi.
Aversa, 13/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino
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