TRIB
Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/06/2024, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7798 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
Parte_1
(elettivamente domiciliato in VIA BRIUCCIA, 70 90146 PALERMO,
[...]
presso l'Avv. PIRROTTA GIANMARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA A. BORRELLI, 4 Controparte_1
PALERMO, presso l'Avv. RICCOBENE MASSIMO che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 18.6.2020, il dott.
[...]
, nella qualità, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n.2183/2020, emesso dal Tribunale di Palermo, in cui viene ingiunto alla società “ Organizzazione_1
Tribunale di Palermo il pagamento in favore del dott. della som- CP_2 Controparte_1
ma di euro 7.067,74, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddi-
sfo, ed oltre spese legali del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione la parte attrice eccepisce in via preliminare l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione del disposto di cui all'art. 10 del contratto di conferimento di incarico (Clausola di conci-
liazione ed arbitrato) e, secondariamente, la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. sostenendo la mancanza di validi atti interruttivi tra l'ultima attività professionale prestata dall'opposto ( la predisposizione dei modelli unici 2015, giusta disdetta mandato del 23.06.2016 ) ed il primo sollecito di pagamento delle spettanze oggetto del D.I. inviato a mezzo pec all' soltanto il 27.09.2019. Parte_1
Chiedeva pertanto di:
“ritenere e dichiarare Improcedibilità della domanda monitoria per viola-
zione del disposto di cui all'art. 10 del contratto di conferimento di incarico
per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, revocare e/o con qualunque
forma privare di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo n. n.
2183/2020, RG 3842/2020 del Tribunale di Palermo. in subordine: 4) rite-
nere e dichiarare intervenuta la prescrizione presuntiva ex art. 2596 cc dei
crediti asseritamente vantati per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto
revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o con qualunque formula privare
di giuridici effetti il suddetto decreto ingiuntivo”.
Si costituiva l'opposto contestando in toto le difese attoree ed insisten-
do per il rigetto dell'opposizione e quindi nella conferma del D.I.
La causa, in assenza di incombenti istruttori, veniva posta in decisione
Tribunale di Palermo
- 2 - sulle conclusioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Va intanto rilevato che la parte attrice/ opponente non ha coltivato l'eccezione di prescrizione che può pertanto ritenersi rinunciata.
L'opponente non ha mai nemmeno contestato – né direttamente né in-
direttamente – la circostanza che il abbia svolto l'attività profes- CP_1
sionale in favore dell'Ambulatorio per cui chiede la remunerazione.
La parte opponente ha invece affidato unicamente le sue difese alla eccezione preliminare di improcedibilità per aver la parte opposta richie-
sto ed ottenuto un D.I. e poi resistito al conseguente giudizio di opposi-
zione pur in presenza della clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto e senza esperire il preventivo tentativo di mediazione.
Tale difesa appare infondata.
Ebbene il contratto prodotto in atti all'art. 10 prevede che: “le parti
convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al pre-
sente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, com-
presa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione
da parte dell'Organismo di Conciliazione Istituito presso la C.C.I.A.A. con
sede a Palermo, in base al relativo Regolamento di Conciliazione
dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudizia-
le. In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è facoltà delle parti
richiedere allo stesso Organismo di Conciliazione la risoluzione della con-
troversia con un arbitrato irrituale procedendo a nominare un arbitro in con-
Tribunale di Palermo
- 3 - formità al citato regolamento. L' arbitro deciderà secondo diritto”.
Senonché secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sentenza 8 set-
tembre 2017, n. 20975) che questo giudice ritiene di condividere “ (…)
muovendo dalla nozione di improcedibilita', quale conseguenza sanzionato-
ria di un comportamento procedurale omissivo derivante dal mancato com-
pimento di un atto espressamente configurato come necessario nella se-
quenza procedimentale (ovverosia nel caso che ci occupa il mancato ricor-
so alla preventiva procedura di Conciliazione), deve concludersi che detta
sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad
applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguen-
ze del rilievo dell'improcedibilita' (…) le disposizioni che prevedono condi-
zioni di procedibilita' o di ammissibilita', (…) costituiscono una deroga
all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'articolo 24 Cost.,
inoltre, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo
(Cass. 967/2004).
Ora dato che il contratto non prevedeva né espressamente né tacita-
mente la sanzione dell'inammissibilità del ricorso all'Autorità giudiziaria per il caso di controversia insorta tra le parti in assenza del previo tenta-
tivo di conciliazione, ed osservato che comunque la parte oppo-
sta/convenuta (ma attrice in senso sostanziale) ha ritualmente attivato
– a giudizio iniziato – la procedura di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione territorialmente competente, la domanda che oggi ci occupa
è procedibile.
L'emissione del D.I. non soggiace in nessun caso al previo esperimento della mediazione/conciliazione, così come non può pronunziarsi
Tribunale di Palermo
- 4 - l'improcedibilità della richiesta di pagamento nel successivo giudizio di opposizione stante il difetto nel contratto di una espressa previsione di inammissibilità per il caso del mancato esperimento.
La successiva e documentata instaurazione della mediazione in corso di causa (si veda la produzione del in atti) ha in ogni caso soddi- CP_1
sfatto la previsione negoziale originale ed a nulla rileva che essa si sia svolta secondo modalità telematica in assenza di un esplicito consenso dell'opponente come tardivamente rilevato in comparsa conclusionale.
L'opponente avrebbe dovuto eccepirne l'inefficacia/invalidità tempe-
stivamente ( il verbale negativo è del 14.10.2021 e quindi anteriore alle scadenze delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n°1 ove l'
[...]
avrebbe potuto, al più tardi, sollevare la Parte_3
questione) per ottenere – eventualmente – il rinnovo della procedura.
Essendo poi incontestato che: i) l'opposto dott. ha svolto CP_1
l'attività per cui è stato emesso il D.I. e che ii) non è stato corrisposto dall' il compenso contrattualmente Parte_1
pattuito, al rigetto della domanda di inammissibilità consegue anche il ri-
getto dell'opposizione e dunque la conferma del D.I. n.2183/2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Rigetta l'opposizione dell' Parte_1
;
[...]
− conferma il D.I. n. 2183/2020, RG 3842/2020, emesso dal Tribu-
Tribunale di Palermo
- 5 - nale di Palermo in data 22 marzo 2020 e notificato il 27.04.2020;
− condanna la parte attrice Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio,
[...]
liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimorso spese forfettarie come per legge.
− Così deciso in Palermo, in data 27/06/2024.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
Tribunale di Palermo
- 6 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7798 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
Parte_1
(elettivamente domiciliato in VIA BRIUCCIA, 70 90146 PALERMO,
[...]
presso l'Avv. PIRROTTA GIANMARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA A. BORRELLI, 4 Controparte_1
PALERMO, presso l'Avv. RICCOBENE MASSIMO che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 18.6.2020, il dott.
[...]
, nella qualità, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n.2183/2020, emesso dal Tribunale di Palermo, in cui viene ingiunto alla società “ Organizzazione_1
Tribunale di Palermo il pagamento in favore del dott. della som- CP_2 Controparte_1
ma di euro 7.067,74, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddi-
sfo, ed oltre spese legali del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione la parte attrice eccepisce in via preliminare l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione del disposto di cui all'art. 10 del contratto di conferimento di incarico (Clausola di conci-
liazione ed arbitrato) e, secondariamente, la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. sostenendo la mancanza di validi atti interruttivi tra l'ultima attività professionale prestata dall'opposto ( la predisposizione dei modelli unici 2015, giusta disdetta mandato del 23.06.2016 ) ed il primo sollecito di pagamento delle spettanze oggetto del D.I. inviato a mezzo pec all' soltanto il 27.09.2019. Parte_1
Chiedeva pertanto di:
“ritenere e dichiarare Improcedibilità della domanda monitoria per viola-
zione del disposto di cui all'art. 10 del contratto di conferimento di incarico
per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, revocare e/o con qualunque
forma privare di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo n. n.
2183/2020, RG 3842/2020 del Tribunale di Palermo. in subordine: 4) rite-
nere e dichiarare intervenuta la prescrizione presuntiva ex art. 2596 cc dei
crediti asseritamente vantati per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto
revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o con qualunque formula privare
di giuridici effetti il suddetto decreto ingiuntivo”.
Si costituiva l'opposto contestando in toto le difese attoree ed insisten-
do per il rigetto dell'opposizione e quindi nella conferma del D.I.
La causa, in assenza di incombenti istruttori, veniva posta in decisione
Tribunale di Palermo
- 2 - sulle conclusioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Va intanto rilevato che la parte attrice/ opponente non ha coltivato l'eccezione di prescrizione che può pertanto ritenersi rinunciata.
L'opponente non ha mai nemmeno contestato – né direttamente né in-
direttamente – la circostanza che il abbia svolto l'attività profes- CP_1
sionale in favore dell'Ambulatorio per cui chiede la remunerazione.
La parte opponente ha invece affidato unicamente le sue difese alla eccezione preliminare di improcedibilità per aver la parte opposta richie-
sto ed ottenuto un D.I. e poi resistito al conseguente giudizio di opposi-
zione pur in presenza della clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto e senza esperire il preventivo tentativo di mediazione.
Tale difesa appare infondata.
Ebbene il contratto prodotto in atti all'art. 10 prevede che: “le parti
convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al pre-
sente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, com-
presa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione
da parte dell'Organismo di Conciliazione Istituito presso la C.C.I.A.A. con
sede a Palermo, in base al relativo Regolamento di Conciliazione
dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudizia-
le. In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è facoltà delle parti
richiedere allo stesso Organismo di Conciliazione la risoluzione della con-
troversia con un arbitrato irrituale procedendo a nominare un arbitro in con-
Tribunale di Palermo
- 3 - formità al citato regolamento. L' arbitro deciderà secondo diritto”.
Senonché secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sentenza 8 set-
tembre 2017, n. 20975) che questo giudice ritiene di condividere “ (…)
muovendo dalla nozione di improcedibilita', quale conseguenza sanzionato-
ria di un comportamento procedurale omissivo derivante dal mancato com-
pimento di un atto espressamente configurato come necessario nella se-
quenza procedimentale (ovverosia nel caso che ci occupa il mancato ricor-
so alla preventiva procedura di Conciliazione), deve concludersi che detta
sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad
applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguen-
ze del rilievo dell'improcedibilita' (…) le disposizioni che prevedono condi-
zioni di procedibilita' o di ammissibilita', (…) costituiscono una deroga
all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'articolo 24 Cost.,
inoltre, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo
(Cass. 967/2004).
Ora dato che il contratto non prevedeva né espressamente né tacita-
mente la sanzione dell'inammissibilità del ricorso all'Autorità giudiziaria per il caso di controversia insorta tra le parti in assenza del previo tenta-
tivo di conciliazione, ed osservato che comunque la parte oppo-
sta/convenuta (ma attrice in senso sostanziale) ha ritualmente attivato
– a giudizio iniziato – la procedura di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione territorialmente competente, la domanda che oggi ci occupa
è procedibile.
L'emissione del D.I. non soggiace in nessun caso al previo esperimento della mediazione/conciliazione, così come non può pronunziarsi
Tribunale di Palermo
- 4 - l'improcedibilità della richiesta di pagamento nel successivo giudizio di opposizione stante il difetto nel contratto di una espressa previsione di inammissibilità per il caso del mancato esperimento.
La successiva e documentata instaurazione della mediazione in corso di causa (si veda la produzione del in atti) ha in ogni caso soddi- CP_1
sfatto la previsione negoziale originale ed a nulla rileva che essa si sia svolta secondo modalità telematica in assenza di un esplicito consenso dell'opponente come tardivamente rilevato in comparsa conclusionale.
L'opponente avrebbe dovuto eccepirne l'inefficacia/invalidità tempe-
stivamente ( il verbale negativo è del 14.10.2021 e quindi anteriore alle scadenze delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n°1 ove l'
[...]
avrebbe potuto, al più tardi, sollevare la Parte_3
questione) per ottenere – eventualmente – il rinnovo della procedura.
Essendo poi incontestato che: i) l'opposto dott. ha svolto CP_1
l'attività per cui è stato emesso il D.I. e che ii) non è stato corrisposto dall' il compenso contrattualmente Parte_1
pattuito, al rigetto della domanda di inammissibilità consegue anche il ri-
getto dell'opposizione e dunque la conferma del D.I. n.2183/2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Rigetta l'opposizione dell' Parte_1
;
[...]
− conferma il D.I. n. 2183/2020, RG 3842/2020, emesso dal Tribu-
Tribunale di Palermo
- 5 - nale di Palermo in data 22 marzo 2020 e notificato il 27.04.2020;
− condanna la parte attrice Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio,
[...]
liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimorso spese forfettarie come per legge.
− Così deciso in Palermo, in data 27/06/2024.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
Tribunale di Palermo
- 6 -