Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 950/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 950/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale L'11 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi L'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1
(c.f.: ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Ivan De Santo appellanti
e
a socio unico (n. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso- CP_1
Belluno e C.F.: ), nella qualità di cessionaria dei crediti, rappresentata da P.IVA_1
c.f. e n. iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera Controparte_2
di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi ), che agisce P.IVA_2
in persona della procuratrice Avv. Monia Ucci;
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio NI
L'udienza L'11.03. 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma L'art. 352 c.p.c., è stata svolta in forma cartolare ai sensi L'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione L'udienza nel termine loro assegnato.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni della parte appellante:
“L'avv. Leonardo Ivan De Santo, procuratore di parte appellante, con le presenti note si riporta ai propri atti e documenti, insistendo preliminarmente nella rimessione della causa sul ruolo per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate con l'atto di appello che qui si reiterano: “ammissione delle istanze istruttorie (ordine di esibizione ex art 210 cpc) non rigettate espressamente in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, contenute nella memoria ex art 183 c6 n2 cpc di parte opponente del primo grado di giudizio, che per brevità qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte, in virtù delle nuove disposizioni in materia di redazione degli atti processuali (e relative restrizioni)”.
In ogni caso si insiste nell'integrale accoglimento di tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, richieste e conclusioni già rassegnate e che di seguito si precisano:
1. in via pregiudiziale e cautelare, emettere provvedimento immediatamente esecutivo, in audita altera parte o in subordine previa fissazione di apposita udienza, di sospensione della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pescara sent. 707/2023 il 20.5.2023 nel procedimento rg 3029/2020 con contestuale sospensione del decreto ingiuntivo opposto;
2. in subordine emettere provvedimento immediatamente esecutivo, in audita altera parte o in subordine previa fissazione di apposita udienza, di sospensione del capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pescara 707/2023 il
20.5.2023 nel procedimento rg 3029/2020 limitatamente;
nel merito
pag. 2/24
3. in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pescara n. 707/23, accertare e dichiarare che il provvedimento della BA d'IT n.55/2005 ha efficacia di prova privilegiata anche per le fideiussioni omnibus e specifiche sottoscritte dagli appellanti nel 2008 e 2009 e per l'effetto accogliere l'eccezione di nullità totale o parziale (art.2-6-8) delle medesime fideiussioni per cui vi è causa e conseguenziale decadenza dal beneficio del termine di cui all'art.1957cc del creditore, già proposte nell'opposizione a decreto ingiuntivo del procedimento di primo grado;
conseguenzialmente revocare, dichiarare illegittimo, nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 730/2020 del Tribunale di Pescara rg 1572/2020 ;
4. in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pescara n. 707/23, accertare e dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara n.
707/2023 il 20.5.2023 nel procedimento rg 3029/2020, perchè è stata emessa in assenza della valutazione della documentazione prodotta in giudizio dalla sig.ra Parte_3
nel procedimento di primo grado e per l'effetto revocare, dichiarare Pt_2
illegittimo, nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 730/2020 del
Tribunale di Pescara rg 1572/2020;
5. in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pescara n. 707/23, accertato che gli appellanti nel procedimento di primo grado avevano correttamente dedotto, allegato, provato, anche documentalmente, tutti gli elementi costitutivi L'illecito anticoncorrenziale, persistente anche in epoca coeva a quella di stipula delle fideiussioni de quo, accogliere l'eccezione di nullità totale, o in subordine parziale, relativamente alle clausole n. 2-6-8 delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti nel 2008 e 2009, per violazione L'art. 2 L. 287/1990 in quanto frutto L'intesa anticoncorrenziale, conformi allo schema predisposto dall'ABI2003, per contrarietà all'ordine pubblico e per violazione delle norme imperative, e comunque la decadenza di parte appellata nei confronti dei fideiussori dai termini di cui all'art.1957
c.c., e per l'effetto revocare dichiarare illegittimo, nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 730/2020 del Tribunale di Pescara rg 1572/2020;
6. con vittoria di diritti, onorario e spese del doppio grado di giudizio, dichiarandosi il sottoscritto procuratore antistatario”.
pag. 3/24 Conclusioni della parte appellata:
“Per rapp.ta, da l'Avv. Antonio NI, il quale Controparte_1 Controparte_2
precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi sino ad oggi depositati, chiedendo l'integrale accoglimento delle eccezioni, richieste e conclusioni ivi rassegnate, quindi insistendo per il rigetto L'appello avanzato e la conferma della sentenza di primo grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 707/2023, pubblicata in data 22 maggio
2023, il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
730/2020 proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di (quale mandataria di , con Controparte_2 Controparte_3
condanna degli opponenti in solido alla rifusione in favore L'opposta delle spese di lite.
1.2 Assumevano gli opponenti che con il decreto ingiuntivo era stato loro intimato il pagamento della somma di € 26.619,37, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione, avendo ciascuno sottoscritto due fideiussioni in favore della BA
AD S.p.a. (oggi Intesa San Paolo), e specificatamente in data 23.01.2008 per un importo di € 3.250,00 ed in data 16.10.2009 per un importo di €70.000,00, al fine di Contr garantire i finanziamenti richiesti al medesimo istituto di credito da parte della as.
in seguito dichiarata fallita. Controparte_5
Eccepivano preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara dovendosi qualificare i fideiussori come consumatori, con conseguente applicazione del foro di residenza degli opponenti ( Tribunale di Foggia); chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa di Confidi Mutualcredito, quale garante del 50% del
Cont finanziamento richiesto dalla debitrice principale Controparte_6 ritenendo che l'opposta avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti della Confidi
Mutualcredito.
Nel merito, eccepivano la nullità totale delle fideiussioni o in subordine la nullità parziale delle clausole 2-6-8 delle fideiussioni sottoscritte per violazione della pag. 4/24 normativa antitrust, invocando la revoca del decreto ingiuntivo opposto per decadenza dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
1.3 Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni.
1.4 Il primo giudice innanzitutto affrontava l'eccezione di difetto di titolarità del diritto di credito azionato, sollevata dagli opponenti con la prima memoria ex art 183 co. 6
c.p.c., a seguito della costituzione in giudizio della cessionaria.
Richiamava i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di operazioni di cessione/cartolarizzazione dei crediti, secondo i quali non sono elementi costitutivi della cessione l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione del credito, così come la pubblicazione L'avviso in G.U. ai sensi L'art. 58 TUB ( costituendo adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa), aggiungendo che la produzione L'avviso in G.U, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione) è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario e che anche una dichiarazione scritta della cedente è idonea a fornire la prova della avvenuta cessione. Pertanto, avendo la cessionaria depositato sia l'avviso in G.U. del 12.12.20, sia la comunicazione da parte della cedente L'avvenuta cessione dei Controparte_3
Contr crediti derivanti dai rapporti di mutuo e di conto corrente intestati alla
[...]
il Tribunale riconosceva la titolarità esclusiva delle ragioni di Controparte_6
credito vantate da nei confronti della debitrice principale e dei garanti. CP_1
Riteneva, poi, sulla base delle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus (art. 10), sottoscritte in favore della banca in data 23.01.2008, e nelle fideiussioni specifiche (art. 11) del 16.10.2009, l'irrilevanza L'esistenza della garanzia di Confidi Mutualcredito,
e la conseguente azionabilità da parte della banca garantita della pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, richiamava sia l'intervento della
Corte di Giustizia UE, per il quale la nozione di consumatore ai sensi della Direttiva n.
pag. 5/24 93 del 2013 art. 2 lett. b) ha carattere oggettivo e deve essere determinata in base ad un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione, sia le pronunce della
Corte di Cassazione, secondo le quali spetta al giudice nazionale determinare se la persona fisica, garante L'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali con tale società, potendo la direttiva n. 93 del 2013 applicarsi ad un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione quando la persona fisica (garante) abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale, senza avere collegamento di natura funzionale con la società garantita.
Seguendo tali princìpi, il Tribunale rilevava che dalle visure in atti risultava che all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni in questione (anni 2008 e 2009) la Contr era socia della al 51% e ne era Parte_1 Controparte_6
amministratrice unica (nomina del 03.05.2007,con revoca del il 30.12.2013), mentre era socio al 49%, circostanze queste che impedivano di qualificare gli Parte_2
opponenti come consumatori e di applicare la disciplina consumeristica come richiesto dagli stessi.
Riguardo all'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus del 23.01.2008 e delle fideiussioni specifiche del 16.10.2009 per violazione della normativa antitrust e, in subordine, della nullità della clausola di deroga L'art. 1957 c.c., in quanto riproducente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento della BA d'IT n. 55 del 2 maggio 2005, il primo giudice, disattesa preliminarmente l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opposta, in quanto la competenza delle sezioni specializzate per le imprese attrae anche la controversia sulla nullità delle fideiussioni a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione ma non quando sia sollevata in via di eccezione, come nel caso di specie, in cui il giudice era chiamato a conoscere delle clausole e delle intese solo in via incidentale, richiamava i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 41944/21) per affermare che l'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la parte o la clausola ha portata eccezionale ed è a carico di chi ha interesse fornire la prova L'interdipendenza pag. 6/24 del resto del contratto con la clausola nulla, ossia che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità.
Evidenziato, quindi, che oggetto del giudizio erano sia fideiussioni omnibus che specifiche, stipulate nel 2008/2009, e dunque a distanza di anni dal provvedimento n.
55/2005 della BA d'IT che costituisce prova privilegiata solo in relazione alle fideiussioni stipulate nel periodo oggetto di esame da parte della BA stessa (tra il
2002 e maggio 2005), riteneva incombere sugli opponenti l'onere di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, atteso che la previsione di clausole come quelle sanzionate dall'Autorità antitrust non integra di per sé una ipotesi di nullità; di conseguenza, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza dedotta dai fideiussori L'uso da parte delle banche negli anni 2008/2009 di modelli contrattuali con la previsione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c., cosicché l'eccezione di nullità veniva ritenuta infondata e l'opposizione rigettata.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara proponevano appello
[...]
e per i seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
2.1 “Erronea valutazione della portata del Provvedimento della BA d'IT n.
55/2005”.
Con questo motivo la parte appellante censura la sentenza impugnata per aver il primo giudice ritenuto che il provvedimento della BA d'IT n. 55/2005 potesse costituire prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus stipulate fra il 2002 e il 2005, escludendo, in tal modo, quelle oggetto di causa stipulate negli anni 2008 e 2009.
La decisione del Tribunale di Pescara sarebbe errata in quanto il provvedimento della
BA d'IT n. 55/2005 è da considerarsi prova privilegiata anche per le fideiussioni stipulate prima del 2002 e dopo il 2005, che presentino le stesse caratteristiche delle fideiussioni oggetto di valutazione da parte L'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
A sostegno del gravame riportano la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n 41994/21) che, nell'attribuire natura di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale al provvedimento n. 55/2005, non ha posto alcuna limitazione riguardo alla qualificazione pag. 7/24 giuridica o alla data di stipulazione delle fideiussioni sottoposte al vaglio della Suprema
Corte, che risultavano sottoscritte una il 10.05.2004 e l'altra il 13.06.2006, così riconoscendo la valenza di prova privilegiata del provvedimento anche rispetto alla fideiussione non ricompresa nel periodo L'accertamento compiuto dalla BA
d'IT.
Sostengono, pertanto, di aver dimostrato la persistenza L'intesa antitrust alla data dei fatti di causa in ragione del privilegiato rilievo istruttorio che va riconosciuto al
Provvedimento n. 55/2005, stante il ridotto lasso temporale intercorso rispetto alle fideiussioni in questione stipulate nel 2008 e nel 2009, e considerando che l'aspetto importante è che le clausole fideiussorie sottoscritte dagli appellanti corrispondano a quelle dichiarate illecite.
2.2 “Assolvimento L'onere probatorio gravante sui fideiussori L'illecito anticoncorrenziale”.
Con questo motivo gli appellanti sostengono, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, di aver assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, avendo nel corso del giudizio comunque prodotto, in aggiunta a tutta la documentazione esaminata dalla BA d'IT per l'emissione del noto provvedimento, anche oltre cento fideiussioni omnibus e specifiche di diversi istituti di credito operanti nel territorio nazionale in epoca precedente, coeva e successiva a quella in cui sono state sottoscritte le fideiussioni oggetto di causa, dimostrando in tal modo che nello stesso periodo (anni
2008/2009), anche altre banche riportavano lo stesso schema contrattuale con le stesse clausole dello schema ABI del 2003, con conseguente persistenza L'illecito anticoncorrenziale.
Evidenziano che le fideiussioni sottoscritte dalla e dal riportavano Parte_1 Pt_2
le stesse clausole dello schema ABI del 2003 ritenute contrarie alla legge antitrust e che, sebbene successivamente al provvedimento della BA d'IT del 2005 l'ABI avesse predisposto un nuovo modello epurato dalle parti ritenute illecite, sia la BA L'AD che altri istituti di credito avevano fatto sottoscrivere modelli di fideiussione omnibus e specifiche conformi al modello ABI del 2003, attestando l'uniforme applicazione dello schema illecito e la persistenza L'intesa restrittiva della pag. 8/24 concorrenza e del mercato nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni oggetto di causa.
Censurano la sentenza del Tribunale di Pescara che, violando l'art. 116 c.p.c., non avrebbe valutato tutte le circostanze dedotte, allegate e provate nonché la documentazione depositata dagli appellanti, la cui corretta analisi avrebbe determinato l'accoglimento delle eccezioni sollevate dagli opponenti e, per l'effetto, il riconoscimento L'avvenuta decadenza dai termini ex art 1957 c.c. per il creditore, con conseguente liberazione dei fideiussori e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.3 “ Nullità della sentenza impugnata essendo fondata su questioni le cui prove richieste non sono state ammesse . Mancata valutazione e pronuncia sulla richiesta istruttoria ordine di esibizione”
Con questo motivo lamentano la mancata ammissione da parte del Tribunale delle richieste istruttorie specifiche (ordine ex art 210 c.p.c. di esibizione documentale del modulo standard delle fideiussioni utilizzate nel periodo gennaio 2008 ed ottobre 2009) formulate dagli appellanti, che avrebbero confermato l'illecito anticoncorrenziale.
2.4 “ Riforma della sentenza con accoglimento L'eccezione di nullità totale e/o parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti e dichiarazione di decadenza dei termini ex art 1957 c.c.”.
A) Gli appellanti ribadiscono la fondatezza L'eccezione di nullità totale o quantomeno parziale delle fideiussioni formulata in primo grado, così come la conseguente decadenza della creditrice dai termini ex art 1957 c.c. in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Pescara, sarebbe stato documentalmente provato come la BA L'AD avesse sottoposto alla e al , senza alcuna possibilità di trattativa o modifica, un modulo Parte_1 Pt_2
standard di fideiussione, applicando le clausole dello schema Abi 2003, dichiarate illecite dalla BA d'IT con il provvedimento n. 55/2005, e che nel medesimo periodo della stipula delle fideiussioni oggetto di causa anche altre banche presentavano ai proprio clienti fideiussioni con le stesse clausole illecite, persistendo quindi l'intesa anticoncorrenziale.
Precisano che le fideiussioni in questione erano state sottoscritte dagli appellanti in data
23.01.2008 e in data 16.10.2009 a garanzia L'adempimento L'obbligazione pag. 9/24 stipulata dalla società verso la BA L'AD Controparte_7
s.p.a.( oggi ) sino alla concorrenza rispettivamente di € 3.250,00 e Controparte_3 di € 70.000, e che erano state predisposte unilateralmente dalla banca in base al vecchio modello ABi e contenevano le clausole ritenute illegittime dal provvedimento della
BA d'IT ( clausola di reviviscenza, di sopravvivenza e la rinuncia al termine decadenziale ex art 1957 c.c.).
Le predette clausole presenti nelle fideiussioni omnibus e specifiche sottoscritte dagli appellanti erano state predisposte dalla banca seguendo lo schema ABI del 2003 ritenuto illecito e attraverso l'imposizione di modelli standard unilaterali, privando i fideiussori della possibilità di scegliere quale sottoscrivere fra i diversi modelli e di intavolare trattative, in tal modo palesando, la BA creditrice, che senza la sottoscrizione di quelle precise clausole non avrebbe concesso la garanzia fideiussoria , con la conseguente nullità L'intera fideiussione o almeno delle predette tre clausole, che vanno espunte dal testo contrattuale.
B) Intervenuta decadenza del diritto del creditore art. 1957 c.c..
Conseguenza della eccepita nullità, quantomeno parziale, delle fideiussioni oggetto di causa sarebbe, nella prospettazione degli appellanti, che alle garanzie ad essi rilasciate andrebbero applicate le norme del codice civile in materia, ed in particolare l'art. 1957
c.c., essendo presente la rinuncia al termine decadenziale sia nelle fideiussioni omnibus che in quelle specifiche (all'art. 6).
Sostengono gli appellanti che, ai sensi L'art. 1957 c.c., il creditore avrebbe dovuto proporre entro il termine decadenziale di sei mesi non un atto stragiudiziale, come una semplice missiva, bensì un vero e proprio atto giudiziale nei confronti del debitore principale.
Nel caso di specie, ove la banca con missiva datata 25.02.2015 aveva provveduto a comunicare il recesso dal contratto di c/c e dagli affidamenti, domandando il pagamento del debito ( cosiddetta decadenza dal beneficio del termine), non era stato rispettato il termine decadenziale ex art 1957 c.c. dal momento che erano trascorsi oltre cinque anni tra la scadenza L'obbligazione principale ( febbraio 2015 ) e la prima azione giudiziaria effettuata nei confronti del debitore principale e dei fideiussori con il decreto ingiuntivo del 6 marzo 2020.
pag. 10/24 Pertanto, secondo gli appellanti, la banca era decaduta dalla possibilità di rivalsa nei confronti dei fideiussori per decorso del termine semestrale ex art 1957 c.c.
3.Si è costituita in grado di appello rappresentata da Controparte_1 CP_2
impugnando e contestando tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto dagli
[...]
appellanti poiché privo di fondamento.
4) Motivi della decisione.
4.1 I primi due motivi di appello consentono una trattazione congiunta, riguardando entrambi l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate in data 23.01.2008, quanto alla fideiussione omnibus, e in data 16.10.2009, quanto alla specifica, dagli appellanti e , in quanto in ipotesi contenenti le Parte_1 Parte_2 clausole di cui ai punti 2,6 e 8 del modello predisposto dall'ABI nel 2003, ritenuto lesivo della concorrenza con provvedimento della BA d'IT n. 55 del 2 maggio
2005.
La Corte osserva che sul punto è intervenuta la sentenza delle SS.UU. n.41994/2021 chiarendo quali sono gli effetti L'intesa concorrenziale “a monte” sul contratto di fideiussione stipulato “a valle”, da soggetti rimasti estranei all'intesa e disponendo che la riproduzione delle clausole vietate comporta la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi L'art. 1419 c.c..
Nel valutare se sussistano le condizioni per una delibazione di nullità delle fideiussioni,
e considerando che l'opzione della nullità parziale a cui è pervenuta la Suprema Corte rappresenta il punto di equilibrio tra il principio di conservazione e la necessità di eliminare quelle clausole nulle per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, si deve considerare che “la nullità di singole clausole contrattuali o di parti di esse si estende all'intero contratto o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. 05.02.2016 n. 2314). Agli effetti delle interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti secondo quanto accertato dal
pag. 11/24 giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata” (S.U. n.
41994/21).
Tale ultima evenienza è di difficile riscontro, continua la Suprema Corte, poiché, “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn.
2,6 e 8 dello schema ABI, ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione.
D'altro canto, però il fideiussore, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e quindi portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva al riguardo il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e quindi ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli attesa che l'alternativa sarebbe quella L'assenza completa della fideiussione con minor garanzia dei propri crediti”.
Va rilevato che le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate in data 23.01.2008 e in data 16.10.2009, dunque in periodo successivo al provvedimento della BA d'IT
n. 55 del 2 maggio 2005, rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza.
Questo Collegio, facendo seguito ad altre pronunce di questa Corte alle quali intende dare continuità, condivide l'orientamento secondo cui con il provvedimento n.55/2005 la BA d'IT non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario -senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito -ed è principalmente per tale ragione che la BA d'IT aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato pag. 12/24 dall'ABI nel 2003 , in quanto avente lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia L'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Il provvedimento n.55/2005 della BA d'IT costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (come evidenziato dalle stesse Sezioni Unite 41994/21) per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 22 maggio 2019 n.13846), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a
“monte”, stipulati anteriormente all'accertamento L'intesa distorsiva della concorrenza da parte della BA d'IT (Cass. 12 dicembre 2017 n.29810).
Tanto considerato si ritiene che nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le cause, cosiddette
“follow-on”, aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 della BA d'IT, e le cause dette “stand alone”, aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento.
Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza L'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.55/2005 assunto dalla
BA d'IT (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quelle oggetto del presente giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art.2697
c.c., la parte attrice è onerata L'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati .
Nel presente giudizio, che rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione L'art.2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt.2,6,8 dello schema uniforme
ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della pag. 13/24 stipula del contratto di fideiussione grava, dunque, sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust e la necessità, ai fini L'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme L'applicazione delle clausole di cui allo schema ABI è ribadita dal prevalente orientamento di merito, (Trib. Milano n 6441/2022, Trib Napoli n.
6478/2022) condiviso da questa Corte già in precedenti pronunce.
Nel caso di specie, in presenza di fideiussioni risalenti al 2008 e al 2009, spetta dunque agli appellanti provare i fatti costitutivi L'illecito anticoncorrenziale non potendo essi avvalersi L'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della BA
d'IT, ma dovendo dimostrare in concreto l'esistenza di detta intesa con la produzione, oltre che del modello ABI censurato dalla BA d'IT e delle fideiussioni contestate, anche di un numero di testi fideiussori assimilabili a quelli oggetto di contestazione, ciò in quanto quel che rileva non è l'utilizzo diffuso di uno schema contrattuale, bensì che all'epoca della sottoscrizione un numero significativo di banche all'interno del medesimo mercato avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre dei modelli uniformi di fideiussione privando così la clientela del diritto a una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e concorrenti fra loro e che quindi la fideiussione contestata era il frutto di un comportamento illecito, di una specifica intesa anticoncorrenziale, non essendo sufficiente un mero richiamo alla presenza delle clausole corrispondenti al modello Abi, dovendosi concretamente dimostrare che lo schema contrattuale sia stato predisposto con la finalità di riprodurne i contenuti ed escludere la possibilità per il garante di operare una scelta tra prodotti diversi reperibili sul mercato.
Giova, inoltre, rammentare che, al fine di comprovare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulti necessaria la produzione in giudizio, oltre che del contratto di fideiussione omnibus, del provvedimento di BA d'IT n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
Inoltre, con riferimento alla fideiussione specifica, pare opportuno osservare, dando seguito a recenti pronunce di questa Corte (n. 1263/2024, n. 347/2025), che la Suprema
Corte (Cass. n. 21841/2024 e anche Cass. n. 19401/24) ha chiarito come il provvedimento 55/2005 abbia riguardato espressamente la fideiussione “omnibus” per pag. 14/24 due ordini di ragioni “La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di BA d'IT” in quanto “in più passaggi BA d'IT si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, "evidenziando la maggiore efficienza economica della
"specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali", ma che come si legge al punto 78 del provvedimento - ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole..." - "il portato anticoncorrenziale" - sono ancora parole del
Requirente - "non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia L'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa". Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, L'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé
considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità L'art. 1957, Cass., Sez. VI-I, 4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I,
24/09/2013, n. 21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n. 9245).“La seconda ragione”, continua la Suprema Corte “si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di BA
d'IT al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle
SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente
pag. 15/24 legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da BA d'IT si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”; sottolineando, la Suprema Corte, come attraverso tale interpretazione si determina “una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di
BA d'IT che trova anche il conforto nella disciplina del D.Lgs. 19 gennaio 2017,
n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva
104/2014/UE cd. "private enforcement" ai sensi L'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per
l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla
Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento "per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove": del resto le fideiussioni specifiche a differenza di quelle omnibus si riferiscono a uno specifico affare per cui può presumersi che siano il risultato di una concreta interlocuzione tra banca e cliente.
La BA d'IT ha censurato lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 che attribuiva con le clausole 2, 6 e 8 indebiti vantaggi alle banche sfavorendo il cliente che doveva sottostare a pattuizioni vessatorie frutto di un'intesa ritenuta anticoncorrenziale in violazione L'art. 2 co. 3 L. 287/90; ma, come specificato dalla Suprema Corte, in riferimento alla fideiussione specifica, non è possibile avvalersi L'attività istruttoria svolta dalla BA d'IT dovendosi allegare e provare ex art. 2967 c.c. da parte di chi ne eccepisce la nullità per violazione della normativa antitrust tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tra cui rientra quello L'esistenza di un accordo frutto di intese anticoncorrenziali tra le banche all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate predisposte da vari istituti di credito al fine L'assolvimento della prova L'illiceità L'intesa a monte, in quanto la pag. 16/24 standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra le banche.
Le ultime pronunce della Cassazione (nn. 657/24, 660/24, 675/24, 1170/24) hanno ribadito che il provvedimento della BA d'IT non riguarda né i contratti autonomi di garanzia né le fideiussioni specifiche e che in caso di garanzia a prima richiesta ai fini L'art. 1957 c.c. è sufficiente una diffida stragiudiziale.
Dalle pronunce in questione non deriva, tuttavia, l'inapplicabilità in ogni caso (anzichè solo riguardo la questione del provvedimento della BA d'IT come prova privilegiata) della normativa antitrust alle fideiussioni specifiche, ricadendo invece sempre sul fideiussore l'onere di provare ex art 2967 c.c. l'esistenza L'accordo come nel caso di fideiussioni omnibus cosiddette stand alone.
Nel caso di specie, gli appellanti, eccependo la nullità dei contratti di garanzia e, poi, la nullità parziale dei medesimi contratti per la coincidenza degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica con i corrispondenti articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI oggetto del provvedimento n. 55/2005 emanato dalla BA d'IT, oltre ad allegare i contratti di garanzia asseritamente nulli, il provvedimento della BA
D'IT e lo schema ABI del 2003, hanno allegato, altresì, oltre cento contratti di fideiussioni omnibus e specifiche, dal 2005 al 2019, riproducenti le clausole oggetto di contestazione nel presente giudizio, documentando ampiamente l'applicazione diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori, sia omnibus che specifici, conformi allo schema ABI e ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della BA D'IT del 2005.
Ciò posto, e tenendo conto della pronuncia delle Sezioni Unite in precedenza riportata
(SS.UU n. 41994/21), la Corte osserva che gli appellanti (fideiussori) avevano sollevato eccezione sia di nullità parziale delle clausole sopra ricordate, sia di nullità totale della fideiussione, sull'assunto che senza le suddette clausole il contratto non sarebbe stato concluso, senza tuttavia provare alcunché al riguardo. Deve pertanto escludersi che ricorra nel caso di specie un'ipotesi di nullità totale, dovendosi invece riscontrare la sola nullità parziale relativa alle singole clausole indicate in quanto frutto diretto di intese anticoncorrenziali poste in essere dalle banche relativamente agli artt. 2,6,8 delle fideiussioni omnibus e delle fideiussioni specifiche pag. 17/24 4.2 Quanto al termine di cui all'art. 1957 c.c., che gli appellanti ritengono spirato non avendo la banca intrapreso azioni giudiziali entro sei mesi dalla comunicazione del 25.02.15
del recesso dal contratto di c/c e dagli affidamenti, con richiesta di pagamento ( decadenza invocata dai fideiussori al fine di ritenersi liberati dalla responsabilità fideiussoria), la Corte
osserva che dalla nullità parziale della fideiussione in riferimento alla clausola 6 derogativa L'obbligo di previa escussione del debitore consegue l'applicazione al rapporto de quo di quanto statuito dall'art. 1957 c.c. che impone al creditore che intenda esercitare le proprie pretese creditorie nei confronti del fideiussore, l'obbligo, entro sei mesi dalla scadenza, di proporre le proprie istanze prima nei confronti del debitore principale.
Sul punto va precisato che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. viene costantemente riferita alla fideiussione “semplice”, nel senso che l'istanza del creditore debba essere esercitata mediante azione giudiziale proposta al fine di ottenere soddisfacimento del proprio credito.
Tale disposto non trova applicazione, tuttavia, nel caso si tratti di fideiussione “a prima richiesta”, nella quale il fideiussore si impegna ad adempiere l'obbligazione garantita non appena gli venga rivolta richiesta in tal senso da parte del creditore, con ciò ritenendosi in tal caso sufficiente per l'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1957
c.c., che il creditore rivolga istanza al debitore principale prima che al fideiussore in qualsiasi modo e non solo mediante atto giudiziario, risultando altrimenti la previsione della clausola “a prima richiesta” in contrasto con gli adempimenti formali richiesti dalla norma.
Sul punto, giova rammentare che, in presenza di una garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, la forma L'istanza di pagamento idonea a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza L'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore. Nella sostanza, la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, o entro un tempo predeterminato, ben può essere interpretata quale legittima deroga (parziale, e non totale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza L'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente pag. 18/24 soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che la deroga all'art. 1957 c.c. ad opera dalla garanzia a prima richiesta ben si giustifica con il fatto che il fideiussore che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento L'obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale;
e ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26 settembre
2017, n. 22346 la quale, intendendo dare continuità ad un proprio precedente del 2008
(Cass. Civ. Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078), ha chiaramente affermato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma L'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio L'azione
giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento L'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio L'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto L'art. 100 cod. proc. civ., detta
azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento L'obbligo di garanzia in ragione L'inadempimento del debitore
garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.”
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte che, sebbene in una vicenda attinente ad un contratto autonomo di garanzia ma il cui principio è chiaramente pag. 19/24 applicabile al caso de quo, ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo
1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la
decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non
essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda
giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio L'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza L'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass n.31509/21).
In tema di decadenza ex art 1957 c.c. è da ultimo è intervenuta ancora la Suprema Corte
(Cass. n. 835/2025, Cass. n. 660/2025) affermando che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza L'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il
pag. 20/24 pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).”
Ed infatti, ritenere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza L'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie i contratti di fideiussione omnibus e di fideiussione specifica contengono appunto la clausola “a semplice richiesta scritta” (art 7 fideiussione omnibus del 23.01.2008: “A semplice richiesta scritta di codesta BA ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, pagheremo immediatamente alla
BA stessa quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”; art. 7 fideiussione specifica del 16.10.2009: “Il Fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), derogativa L'art. 1957 c.c. e non colpita da nullità per cui deve ritenersi che con comunicazione del 25.02.15 del recesso dal contratto di c/c e dagli affidamenti, con intimazione di
Contr pagamento, inviata al debitore principale as costruzioni ed ai fideiussori, la banca abbia validamente interrotto il termine semestrale ex art. 1957 comma 1 c.c., trattandosi, come visto, di fideiussioni con clausola “a semplice richiesta scritta”.
pag. 21/24 Risulta, dunque, documentata l'esistenza di richieste di adempimenti stragiudiziali inviate dalla banca sia al debitore che ai fideiussori che dimostrano l'osservanza della banca di quanto disposto dall'art. 1957 c.c. Pertanto, la banca ha tempestivamente fatto valere il proprio credito nei confronti del debitore garantito e dei fideiussori e, dunque, la decadenza invocata dagli appellanti non può ritenersi applicabile nel caso di specie.
5. In conclusione, la nullità parziale delle clausole contenute nelle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust non determina la nullità del contratto nel suo complesso, non avendo gli appellanti fornito la prova che senza tali clausole i contraenti non li avrebbero sottoscritti, con la conseguenza della sostituzione di diritto delle clausole nulle con le corrispondenti previsioni normative derogate con le clausole in questione.
Quanto alle conseguenze della riscontrata nullità parziale va evidenziato che nel caso di specie gli appellanti hanno proposto un'eccezione riconvenzionale di nullità avente la finalità di ottenere il rigetto della pretesa creditoria rivolta nei loro confronti, quali fideiussori, con il monitorio. Il risultato processuale perseguito dai fideiussori nel giudizio di opposizione non era la declaratoria di nullità quanto piuttosto comprovare l'insussistenza L'obbligazione di garanzia e quindi l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento ottenuta dal creditore con il procedimento d'ingiunzione.
Giova ricordare al riguardo che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n.
21472/16, Cass. n. 31010/23) “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore”; sussistendo quindi la domanda riconvenzionale “ quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria”.
Nel caso de quo emerge, considerando il petitum, che la nullità della fideiussione risulta invocata dagli appellanti al fine di ottenere il risultato pratico di paralizzare la pretesa creditoria azionata con il monitorio e quindi di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
pag. 22/24 Come sopra illustrato è esclusa la nullità totale del contratto a valle;
mentre la nullità parziale delle tre clausole per contrasto con la disciplina antitrust non comporta l'invalidità della fideiussione nel suo complesso, con la conseguenza della sostituzione di diritto delle clausole nulle con le corrispondenti previsioni normative dalle stesse derogate.
Tuttavia, come sopra evidenziato, la nullità delle tre clausole riproduttive dello schema
Abi non determina alcuna concreta conseguenza sull'efficacia della garanzia e delle obbligazioni assunte dai fideiussori dal momento che le stesse disciplinano ipotesi non verificatesi, mentre riguardo all'art 1957 c.c. risulta pienamente rispettato il termine decadenziale da parte del creditore che ha adempiuto all'onere L'invio della diffida stragiudiziale entro il termine semestrale previsto dalla predetta norma.
Non potendo, dunque, conseguire alcun rigetto della pretesa creditoria azionata con il monitorio dalla fondatezza L'eccezione di nullità parziale nei termini anzidetti, la sentenza di primo grado va confermata e il gravame rigettato.
6. Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore della causa da € 52.001 ad € 260.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
8.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del
2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 707/2023 resa dal Tribunale di
[...] Parte_2
Pescara, pubblicata in data 22.05.2023, la Corte d'Appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pag. 23/24 2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore L'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al
15% di spese generali ed IVA e CAP come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 marzo 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 24/24