Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2738/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 25.03.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle dott.sse Marianna Formica e Daria De Pt_1
Maio, è presente per delega dell'avv. Michela Servodio, l'avv. Crescenzo Servodio, il quale si riporta integralmente all'atto introduttivo del presente giudizio e alla documentazione ivi affoliata del dominus di giudizio e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito dal resistente Ente in quanto infondato sia in fatto che in diritto e se ne chiede l'integrale rigetto.
L'avv. Crescenzo Servodio, ritenuta la natura documentale della causa, chiede che l'adito G.L. voglia introitare la causa a sentenza.
Pertanto, conclude come da conclusioni di cui al ricorso introduttivo che qui per brevità si intendono tutte per ripetute e trascritte. In particolare, si insiste affiche l'adito G.L. voglia accogliere l'eccezione di nullità, illegittima e/o invalida dell'avviso di addebito impugnato, emesso dall' Sede di Controparte_1
Avellino per eccesso di potere e per provenienza da un soggetto territorialmente incompetente ad emetterlo, stante la mancata prova da parte dell'Ente previdenziale circa la sua legittimazione ad emettere l'avviso di addebito impugnato, poiché proveniente da un soggetto territorialmente incompetente ad emetterlo, stante la sede legale della società ubicata, in (81027) San Felice a Cancello Controparte_2
(CE) alla via Maddaloni con conseguente sconfinamento, dell'Ente previdenziale ad emettere, nell'ambito territoriale di competenza, dal momento che l'impugnato atto è stato emesso dall' Sede di Avellino, evidenziandosi in ogni caso la eccepita CP_3 prescrizione, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con distrazione ex art. 93 c.p.c.. In subordine chiede fissarsi udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c..
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 25/3/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2738/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. e p. iva indicati: ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. SERVODIO MICHELA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso CP_3 P.IVA_2 dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 domiciliato con lo stesso Avvocato in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale di Avellino, (indirizzo pec indicato: CP_3
t); Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
1. Con ricorso depositato in data 26/10/2021 esponeva Controparte_2 di aver ricevuto, in data 16.10.2021, notificazione a mezzo P.E.C. dell'avviso di addebito n. 32820210000171309000 per l'importo di € 8.497,53 emesso dall' CP_4
[. [...]
a titolo di contribuzioni e sanzioni conseguenti a rettifica di modelli D. M. 10
[...] per il periodo 5/2015-10/2016.
Contestava la legittimità della pretesa sostenendo che l' fosse privo Controparte_4 della competenza per territorio, avendo essa sede in Maddaloni (CE), con conseguente vizio d'eccesso di potere.
Deduceva la competenza della sede di Caserta. CP_3
Eccepiva altresì la prescrizione estintiva quinquennale del credito, non essendo intervenuti validi atti interruttivi nel quinquennio antecedente alla data di notificazione del titolo esecutivo.
Eccepiva l'illegittimità delle sanzioni elevate in quanto determinate ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000 (evasione), in assenza di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito nonché in misura comunque superiore al limite legale (60%).
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_3 funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare I. Ove non già precedentemente sospesa inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.32820210000171309000, emesso dall' - Sede di Avellino, sussistendo i Controparte_1 gravi motivi richiesti dalla legge e descritti in premessa;
Nel merito II. Accogliere i motivi di ricorso ivi formulati nel presente atto, e per lo effetto accertate e dichiarare la nullità e/o illegittimità' e/o inefficacia dell'avviso di addebito n.32820210000
171309000; Nelle spese IV. Condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato per fattane anticipazione”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ente previdenziale si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo preliminarmente, di verificare la tempestività dell'opposizione ed eccependone, in ogni caso, l'infondatezza.
Sosteneva che fosse stata proprio la società ricorrente a richiedere l'apertura della posizione contributiva presso l' di Avellino, ottenendo l'attribuzione del CP_3 relativo numero di matricola contributiva, mentre essa non aveva alcuna posizione attiva presso l' di Caserta. CP_3
Evidenziava la legittimità dell'operato dell' , riportando il contenuto della CP_1 relazione amministrativa del Funzionario addetto al Settore “VIGILANZA CP_3
DOCUMENTALE e BUSINESS INTELLIGENCE” presso la Sede di Avellino, CP_3 precisando che le somme in oggetto riguardavano non già note di rettifica per
3 contributi sui D.M.10 come asserito dalla parte ricorrente, bensì il mancato pagamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge n.92/2012, così come modificato dalla legge n.228/2012.
Contestava la eccepita prescrizione, evidenziando che in data 04/03/2020 l'ente previdenziale notificava tramite PEC all'indirizzo il Email_3 provvedimento di diffida (prot. 0800.03/03/2020.0055612) per i licenziamenti CP_3 dei lavoratori e avvenuti in data 05/05/2015, Persona_2 Persona_3 della lavoratrice avvenuto in data 13/07/2016 e del Persona_4 lavoratore avvenuto in data 27/10/2016, per un importo Persona_5 totale di euro 5137,96 (comprensivo di euro 4124,67 a titolo di contributi ed euro
1013,29 a titolo di sanzioni).
Deduceva la corretta e legittima applicazione delle sanzioni, evidenziando che le sanzioni applicate venivano calcolate a titolo di omissione contributiva (nella misura del 5,5% per ogni anno) e non di evasione.
Nondimeno rilevava che vi era stato un errato calcolo dell'importo dovuto, poiché nel computo dei contributi dovuti per i lavoratori nominati in precedenza venivano inseriti, oltre a quelli indicati nel provvedimento di diffida, anche quelli derivanti a seguito del verbale del 12/03/2018 (notificato in data 05/04/2018) scaturito da accesso ispettivo effettuato in data 21/11/2017.
Sulla scorta di tali deduzioni rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare
e dichiarare il diritto dell' di ottenere il pagamento da parte dell'odierna CP_3 ricorrente delle somme di euro 4124,67 a titolo di contributi oltre euro 1380,32 a titolo di sanzioni civili nonché delle ulteriori somme aggiuntive e accessorie che matureranno come per legge fino alla data del pagamento, per le causali esposte, per
l'effetto confermando l'avviso di addebito come parzialmente sgravato ovvero condannando l'odierna opponente al pagamento delle somme innanzi indicate a titolo di contributi e sanzioni civili oltre somme aggiuntive e accessorie maturande come per legge;
in subordine e salvo gravame, accertare il diritto dell' di CP_3 ottenere il pagamento da parte della ricorrente degli importi che risulteranno in corso di causa dovuti, a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive e accessorie, per le causali dedotte, eventualmente previa CTU contabile, condannando
l'odierna opponente al relativo pagamento. - Condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze di causa”.
4 Disposta la sospensione della esecutività dell'avviso di addebito impugnato, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza di discussione, celebrata innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal 12/9/2022, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, si osserva che l'avviso di addebito è uno CP_3 speciale titolo esecutivo, introdotto dal D. L. 78/2010, formato direttamente dall'ente di previdenza sociale in ipotesi di debiti originati da contributi previdenziali e/o assistenziali e che, pertanto, si sostituisce alla cartella di pagamento.
Avverso tale titolo esecutivo, il debitore può muovere impugnative giudiziali che, a seconda dei motivi ad esse sottese, si qualificano in termini di opposizione, anche agli atti esecutivi o all'esecuzione.
Al fine di contestare il merito della pretesa, l'art. 24 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che, contro l'iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso. Decorso tale termine, il credito contributivo si cristallizza e non può più essere messo in discussione nella sua sussistenza.
Restano attivabili le ordinarie tutele in sede esecutiva, ossia anzitutto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica del titolo, con cui è possibile sollevare delle contestazioni di carattere formale che attengono alla regolarità del titolo stesso (tra questi, a titolo esemplificativo, vizi di notifica, errori di calcolo, mancata sottoscrizione). Peraltro, detto termine estende la sua efficacia anche alla fase di opposizione ex art. 24 citato, antecedente alla stabilizzazione del titolo esecutivo, ove se ne contesti la regolarità formale.
Con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., invece, il contribuente può far valere fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito (tra cui, la prescrizione estintiva), verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo, azione che non è soggetta a termini preclusivi a differenza di quelli succitati, che, secondo giurisprudenza consolidata, sono termini perentori, previsti a pena di decadenza (Cass.
17978/2008; 21365/2010).
Ciò posto, si osserva che, in esercizio del potere di qualificazione giuridica della domanda, riservato al giudice del merito, l'opposizione proposta da
[...]
è sussumibile nel paradigma di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, giacché Controparte_2 diretta a contestare non già meri vizi formali ed intrinseci dell'atto impugnato né eventi sopravvenuti all'irretrattabilità del credito, ma uno dei pretesi fondamenti
5 dell'esercizio del potere di autotutela esecutiva che la legge accorda all' ossia CP_3 la incompetenza per territorio dell'ufficio e l'eccesso di potere nel compimento dell'atto di esecuzione del ruolo e l'illegittimità delle sanzioni applicate, e, quindi, elementi costitutivi del credito che attengono al merito della pretesa, nonché a far valere la prescrizione del credito, che sarebbe maturata secondo la prospettazione attorea in data antecedente alla notificazione del titolo esecutivo.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è tempestivo in quanto introdotto entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso impugnato.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente, deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del
Giudicante è stata risolta da altro giudice di questo tribunale con la sentenza n.
796/2022, resa a definizione del procedimento R.G. 3916/2018 avente ad oggetto un caso analogo al presente (stesse parti, con l'unica differenza che l'avviso di addebito si riferiva a contribuzioni e sanzioni conseguenti a rettifica di modelli D.M. 10), le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n.
3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”). Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
Orbene, la parte ricorrente contesta la carenza di potere impositivo dell' CP_4
.
[...]
Nello specifico, la ricorrente sostiene l'annullabilità dell'atto impositivo per eccesso di potere, avendo la sede provinciale di Avellino adottato gli avvisi di addebito CP_3 impugnati nei confronti di una società avente sede legale nella provincia di Caserta, interferendo con la competenza di tale ufficio provinciale.
6 Tale assunto risulta infondato.
Sul punto è stato rilevato che l'eccesso di potere è un vizio di legittimità del provvedimento amministrativo che si integra allorquando la pubblica amministrazione fa un uso distorto del potere discrezionale di cui è titolare, ossia quando essa realizza uno sviamento del potere stesso, che viene esercitato per il conseguimento di finalità estranee alla sua attribuzione (Consiglio di Stato, sez. V, 26/07/2021, n. 5532).
In altri termini, in assenza di discrezionalità, l'eccesso di potere non è configurabile nelle sue forme sintomatiche (Consiglio di Stato, sez. II, 17/06/2022, n. 4999).
Invero, nel caso di specie, l' è privo di qualsivoglia potere discrezionale, in CP_3 quanto esso, nell'ambito delle attività di formazione ed esecuzione del ruolo, null'altro può fare se non accertare l'omissione contributiva e adottare l'avviso di addebito, applicando le sanzioni amministrative previste dalla legge, senza alcun potere di vagliare l'opportunità e la necessità nell'emissione dell'atto.
L'ente previdenziale, infatti, ha eccepito che, da un accertamento della posizione contributiva della società opponente, è emerso che la stessa ha omesso il pagamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge n.92/2012, così come modificato dalla legge n.228/2012, sicché l'attività connessa alla formazione del ruolo nei confronti della ricorrente è risultata doverosa.
Non si trascuri poi di considerare che l' è un ente pubblico non economico, CP_3 originariamente istituito con R. D. L. 371/1933 come soggetto unico ed unitario livello nazionale, nel senso che le singole Direzioni provinciali sono state create per mere ragioni organizzative: esse costituiscono articolazioni territoriali prive di autonoma personalità giuridica, alle quali, come noto, non è attribuibile la qualifica di singoli enti pubblici territoriali. Difatti, è altrettanto noto che l' ha un'unica sede legale CP_3 nazionale, sita in Roma, a cui fanno capo le Direzioni provinciali. Non a caso, la notificazione dei ricorsi giudiziari, in caso di atti adottati dalle singole sedi territoriali, come chiarito dalla Corte di Cassazione (n. 24048 del 3.8.2022), devono essere effettuati presso la sede legale dell'ente sita in Roma, e ciò a riprova di quanto rilevato in ordine all'unicità dell' ed all'assenza di soggettività giuridica delle singole CP_1 articolazioni locali.
In tale contesto, non può sorgere questione di competenza amministrativa ratione loci, non trattandosi di ripartire attribuzioni territoriali tra diversi soggetti giuridici pubblici, bensì di articolare a livello locale una complessiva competenza attribuita ad
7 un unitario ente nazionale.
5. Peraltro, costituisce circostanza non contestata che la società ha aperto la posizione contributiva in data 12/11/2011 per l'unità operativa sita in Solofra (Av).
Dunque, l'accertamento compiuto dall' si è reso necessario in seno CP_3 all'articolazione territoriale di Avellino proprio in quanto Controparte_2 benché (come dimostrato per tabulas) avente sede legale in provincia di Caserta, ha richiesto l'apertura di una posizione contributiva presso l'ufficio di Avellino, legittimando in tal modo quest'ultimo a tutti i controlli di legge, nella qualità di soggetto gestore della relativa posizione, ed alle conseguenti attività.
Ebbene, come noto, nel momento in cui si dà inizio ad un'attività d'impresa che si avvale di lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve rivolgersi all' per CP_3
l'apertura di una posizione contributiva (cd. matricola DM), al fine di assolvere all'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei propri lavoratori.
Tale procedura di iscrizione, ad oggi completamente telematica, in passato veniva realizzata mediante la trasmissione di moduli cartacei alla Direzione nella cui CP_3 circoscrizione l'azienda svolgesse la propria attività lavorativa con dipendenti.
Resta, tuttavia, ferma la facoltà per il datore di lavoro di selezionare una specifica articolazione locale dell'Istituto di previdenza, assecondando proprie necessità
d'impresa, come avviene in caso d'accentramento e come certamente avvenuto nel caso di specie (Cassazione civile sez. lav., 13/12/2017, n. 29955: “Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente presso il quale a seguito di domanda del datore di lavoro, che abbia più dipendenze, accolta dall'Istituto previdenziale, è attuato l'accentramento e che conseguentemente diviene deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2000, n. 7108).
Non v'è dubbio, pertanto, che l'individuazione del centro locale del potere d'imposizione contributiva in capo all'articolazione territoriale di Avellino sia CP_3 ascrivibile ad una precisa scelta della società ricorrente, in presenza di un concreto ed effettivo collegamento territoriale con la Direzione provinciale stessa. CP_3
Diversamente opinando si consentirebbe di eludere l'obbligo contributivo attraverso il semplice mutamento della sede legale da una provincia all'altra o grazie alla mera
8 soppressione di una sede locale posta in territorio che, a seguito di mutamento sopravvenuto, non risulti più corrispondere con l'ambito territoriale della Direzione provinciale originariamente competente, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'assenza di collegamento territoriale eccepita dalla ricorrente, quand'anche si volesse assumere a potenziale causa d'invalidità degli atti impugnati, è innanzitutto ad essa stessa ascrivibile, poiché l'individuazione della Direzione di Avellino, come articolazione competente ai fini dell'iscrizione contributiva, risale ad una chiara scelta d'impresa della medesima società istante, la quale non può, pertanto, avvalersene allo scopo di procrastinare o escludere l'adempimento degli obblighi contributivi.
6. Venendo all'esame della eccezione di prescrizione estintiva quinquennale, deve rilevarsene la infondatezza.
Dall'avviso di addebito prodotto in atti, emesso per “Inadempienza 3107 -
ACCERTAMENTO DA VIG. DOC. – MOROSITÀ Diffida Prot.
INPS.0800.03/03/2020.0055612 notificata il 04/03/2020”, è emerso che le somme rivendicate dall' derivano dall'omesso pagamento del contributo dovuto per i CP_3 licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge n.92/2012, così come modificato dalla legge n.228/2012.
L' ha altresì documentato di avere notificato in data 04/03/2020 tramite PEC CP_3 all'indirizzo il provvedimento di diffida (prot. Email_3
0800.03/03/2020.0055612) per le somme dovute per i licenziamenti dei CP_3 lavoratori e avvenuti in data 05/05/2015, della Persona_2 Persona_3 lavoratrice avvenuto in data 13/07/2016 e del lavoratore Persona_4
avvenuto in data 27/10/2016, per un importo totale di euro Persona_5
5137,96 (comprensivo di euro 4124,67 a titolo di contributi ed euro 1013,29 a titolo di sanzioni). Pertanto, poiché il provvedimento di diffida costituisce valido atto interruttivo nessuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'avviso di addebito (16/10/2021)
7. Resta da esaminare il motivo d'impugnazione attinente alla pretesa illegittimità delle sanzioni applicate, che, a dire della ricorrente, corrisponderebbero a quelle previste dalla legge per l'evasione contributiva, in assenza, però, di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito.
In specie, parte opponente deduce la mancanza di elementi che possano prefigurare a proprio carico, in qualsiasi forma, il dolo o la colpa ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. b) L.
9 388/2000.
Si osserva che tale normativa delinea un regime sanzionatorio per i casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi, che si caratterizza, rispetto a quello previgente, per essere meno oneroso, sia per quanto concerne l'entità delle sanzioni, sia per i criteri di commisurazione delle stesse.
In particolare, l'art. 116 co. 8 individua, alla lettera a), il regime sanzionatorio da applicare ai casi in cui il mancato o ritardato pagamento entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi o premi, è rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie.
Il regime indicato alla lettera b) inerisce, invece, ai casi in cui l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè a quelle ipotesi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
Orbene, nel caso de quo, si rileva che gli avvisi di addebito impugnati contemplano espressamente il regime sanzionatorio di cui all'art. 116 co. 8 lett. a), e non già, come dedotto, quello sub lett. b).
Tanto basterebbe ad escludere la fondatezza della doglianza.
Tuttavia l' ha ammesso che nel computo dei contributi dovuti per i lavoratori sopra CP_3 menzionati sono stati inseriti, oltre a quelli indicati nel provvedimento di diffida, anche quelli derivanti a seguito del verbale del 12/03/2018 scaturito da accesso ispettivo effettuato in data 21/11/2017.
Poiché l'importo dei contributi derivanti dal verbale è già confluito CP_3 nell'inadempienza n. 3079, non è dovuto l'importo di euro 2.105,61 a titolo di contributi (precisamente euro 413,53 per , euro 168,38 per Persona_2 Per_3
euro 534,32 per ed euro 989,38 per
[...] Persona_4
) né le relative sanzioni, sicchè, dovendosi rilevare che Persona_5
l'odierno giudizio è sul rapporto e non sull'atto ed avendone l'Istituto fatto richiesta,
l'avviso di addebito va annullato e la società ricorrente condannata al pagamento di euro 4.124,67, a titolo di contributi, oltre euro 1380,32 a titolo di sanzioni civili ed oltre accessori come per legge fino alla data del pagamento, per le causali esposte.
Assorbita ogni altra questione.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la condotta processuale e preprocessuale delle parti, nonché l'annullamento dell'avviso di addebito per un profilo estraneo ai motivi di doglianza dedotti in ricorso, costituiscono gravi ed
10 eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ai fini della loro compensazione integrale.
P. Q. M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_2 dell' con ricorso depositato 26/10/2021 e ritualmente notificato, ogni contraria CP_3 istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito n.32820210000171309000 formato il 9/10/2021 e condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore Controparte_2 dell' in persona del Presidente p. t., dell'importo di euro 4.124,67, CP_3
(euroquattromilacentoventiquattro/67) a titolo di contributi, oltre euro 1380,32
(euromilletrecentottanta/32) a titolo di sanzioni civili ed oltre accessori come per legge fino alla data del pagamento, per le causali esposte;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 25.3.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
11