Decreto presidenziale 28 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/06/2025, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05162/2025REG.PROV.COLL.
N. 02596/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2596 del 2024, proposto da
LE RG, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L.A.O.R.E. Sardegna - Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Putzolu e Maria Santoru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 623/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di L.A.O.R.E. Sardegna - Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Carlo Cucci e Carla Potzolu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra RG LE ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Agenzia LAORE Sardegna per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 21 Istruttori amministrativi, categoria C, livello retributivo C1.
Ad esito delle relative prove si è classificata, con un punteggio totale di 44,00, in posizione non utile, al n. 571 della graduatoria finale pubblicata, per estratto, il 20 gennaio 2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 3, parte III.
1.1 Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 20 maggio 2022 unicamente a L.A.O.R.E. Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale la predetta ha impugnato, domandandone l’annullamento, i seguenti atti:
- la graduatoria finale pubblicata, per estratto, il 20.1.2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 3, parte III, del 20.1.2022, approvata con determinazione n. 1361/2021 del 7.12.2021, all’esito del “concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 21 Istruttori amministrativi, categoria C, livello retributivo C1”, nella parte in cui è stata classificata al n. 571 col punteggio di 44,00;
- il bando di gara, per quanto occorrer possa;
- tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, inclusi i chiarimenti resi dalla commissione e i verbali della procedura.
Con il suddetto ricorso straordinario ha, altresì, chiesto (pag. 7) “Ai fini del contraddittorio, stante l’impossibilità di ricavare dal provvedimento impugnato l’esatta identità dei controinteressati (dei quali è presente solo il nome ed il cognome, mentre per le consuete ragioni di privacy sono omessi gli ulteriori elementi identificativi, come il codice fiscale o l’indirizzo di residenza, senza i quali l’identificazione è però impossibile)” di essere autorizzata alla notifica del ricorso a mezzo dei pubblici proclami. In ogni caso, ferma la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ha chiesto di “ordinare in via istruttoria all’Amministrazione resistente la completa ostensione dei nominativi relativi ai soggetti ubicati tra la posizione attualmente occupata dalla ricorrente (571° posto) e la posizione alla quale accederebbe in caso di integrale accoglimento del ricorso (258° posto)”.
A sostegno del suddetto gravame ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Violazione dell’art. 8, c. 2, lett. b) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità ;
2) Violazione dell’art. 8, c. 3, lett. d) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità ;
3) Falsa applicazione del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, irragionevolezza e abnormità .
2. A seguito di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971 sollevata a dalla L.A.O.R.E. in data 30 giugno 2022, con atto depositato e notificato in data 29 agosto 2022, RG LE ha trasposto ex art. 48 c.p.a. il suddetto ricorso straordinario dinanzi al T.A.R. per la Sardegna anche invocando la concessione di misure cautelari.
2.1 Ad esito dell’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare l’adito T.A.R. ha emesso ex art. 60 c.p.a. ha dichiarato, con sentenza breve, inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato per omessa notifica del ricorso straordinario poi trasposto ad almeno un controinteressato e segnatamente “ad alcuno dei soggetti che precedono la ricorrente in graduatoria”.
3. Con ricorso notificato l’1 marzo 2024 e depositato il 28 marzo 2024 RG LE ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
3.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) A.1). Error in judicando. Errata applicazione degli artt. 41, comma 4, e 49 del c.p.a., nonché dell’art. 24 Cost .;
2) A.2). Error in judicando. Errata applicazione degli artt. 41 e 49 del c.p.a., nonché degli artt. 3 e 24 Cost. ;
3) B.1). Violazione dell’art. 8, c. 2, lett. b) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità ;
4) B.2). Violazione dell’art. 8, c. 3, lett. d) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità ;
5) B.3). Falsa applicazione del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, irragionevolezza e abnormità .
4. Con decreto presidenziale n. 562 del 28 marzo 2024, in accoglimento della richiesta di parte appellante, quest’ultima è stata autorizzata alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso sul sito Web istituzionale dell’Amministrazione resistente.
4.1 Il 4 aprile 2024 parte appellante ha depositato attestazione dell’avvenuta notifica per pubblici proclami dell’atto di appello.
5. In data 14 maggio 2025 si è costituita in giudizio L.A.O.R.E. Sardegna – Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura.
6. Il 26 arile 2024 parte appellata ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
7. All’udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare inammissibile il ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, ha ritenuto che “in senso contrario alla difesa della parte ricorrente: -non sia necessario che la graduatoria riporti la precisa indicazione di elementi ulteriori oltre al nominativo dei partecipanti perché gli stessi possano essere identificabili e dunque assumere la veste di controinteressati, ad almeno uno dei quali il ricorso debba essere notificato, potendosi quantomeno esigere dalla ricorrente l’esercizio di attività conformi all’ordinaria diligenza per il reperimento di indicazioni ritenute necessarie per la notificazione, del tutto mancate nel caso di specie e, in particolare, l’esercizio del diritto d’accesso sotto tale profilo e dovendosi eventualmente valutare il rifiuto dell’amministrazione a rendere noti i dati necessari alla notifica del ricorso ai fini della sua ammissibilità (cfr. ad es.TAR Roma, Sez. III, 27.12.2017, n. 12665: “nel giudizio amministrativo infatti ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione di un provvedimento, è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva, con la conseguenza dell'ininfluenza, ai fini che qui rilevano, della mancata conoscenza della motivazione dell'atto lesivo e della documentazione istruttoria assunta a suo fondamento, non avendo parte ricorrente evidenziato ulteriori circostanze (quali, ad esempio, l'impossibilità di reperire, nelle more dell'accesso agli atti, l'indirizzo di almeno un controinteressato)”.
Detta statuizione sarebbe errata atteso che l’odierna appellante avrebbe chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art.41, comma 4, c.p.a. sia nell’ambito del ricorso straordinario che dell’atto di costituzione in trasposizione.
Si deduce, poi, che lo stesso giudice di prime cure avrebbe, in sede di giudizio trasposto, accolto detta richiesta salvo successivamente, in maniera contraddittoria, rilevato l’inammissibilità del ricorso.
Se ne fa discendere che la sentenza impugnata sarebbe ingiusta nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, invece di rilevare l’avvenuta integrazione del contraddittorio in aderenza con la previsione dell’art. 41, comma 4, c.p.a. coordinato anche con la lettura costituzionalmente orientata ex art. 24 Cost..
2.1 Con un secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante ai fini della rilevata inammissibilità per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati che quest‘ultimi non fossero sufficientemente identificati in graduatoria (ma fossero indicati solo nome e cognome).
Aggiunge parte appellante che non sussisterebbe un onere dell’interessato di avanzare richiesta di accesso ai dati completi dei controinteressati posto che ciò comporterebbe un’abnorme compressione del termine di ricorso con conseguente lesione del diritto di difesa ex art 24 Cost. e violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost..
3. I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante l’intima connessione che li avvince, sono infondati.
Il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati del ricorso straordinario al Capo dello Stato dinanzi a sé trasposto ex art. 48 c.p.a..
Giova, infatti, rammentare che l’art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971 stabilisce che tale “ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza” e che “Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Sulla scorta del combinato disposto di tali previsioni normative la costante giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che è “inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel caso in cui il ricorrente non abbia prodotto la prova del perfezionamento della notificazione al controinteressato” (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 11/12/2020, n. 7914).
Deve aggiungersi che sempre la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1273;), ha precisato, rispetto ai “modi” e “forme” di notificazione “prescritti per i ricorsi giurisdizionali” a cui rinvia espressamente il secondo comma del citato art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971, che i commi 2 e 4 dell’art. 41 c.p.a. “si pongono in rapporto di complementarità e non di alternatività” sicché la possibilità di accedere alla notificazione per pubblici proclami non esime dall'assolvimento dell'onere di provvedere alla tempestiva notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati nel termine decadenziale generale, pena l’aggiramento del medesimo termine. Tale assunto viene corroborato anche dalla lettura coordinata dell'art. 41 c.p.a. con le previsioni di cui all’art. 49 c.p.a., secondo cui soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati può ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, l’eventuale notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.).
3.1 Le coordinate ermeneutiche appena ricordate portano a disattendere il primo motivo di appello.
E infatti, nel caso di specie, come emerge ex actis e come risulta incontestato tra le parti, l’odierna appellante ha provveduto a notificare il ricorso straordinario al Capo dello Stato alla sola amministrazione resistente limitandosi a formulare, in tale sede, la richiesta di “autorizzare la notifica del ricorso a mezzo dei pubblici proclami” rappresentando all’uopo l’“impossibilità di ricavare dal provvedimento impugnato l’esatta identità dei controinteressati (dei quali è presente solo il nome ed il cognome, mentre per le consuete ragioni di privacy sono omessi gli ulteriori elementi identificativi, come il codice fiscale o l’indirizzo di residenza, senza i quali l’identificazione è però impossibile)” (pag. 7 del ricorso straordinario – doc. allegato al ricorso di primo grado).
Va, peraltro, osservato che la notifica del ricorso straordinario ha avuto luogo via PEC solo il 20 maggio 2022 e, quindi, l’ultimo giorno utile prima dello spirare del termine lungo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale oggetto di gravame (avvenuta il 20 gennaio 2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 3, parte III).
È, quindi, evidente che l’odierna appellante non ha provveduto a notificare il ricorso straordinario ad almeno uno dei controinteressati entro il termine decadenziale di proposizione del gravame.
A tanto si aggiunga, solo per completezza, che se anche fosse stata autorizzata, in accoglimento della richiesta dell’odierna appellante, la notifica per pubblici proclami del ricorso straordinario, questa si sarebbe comunque perfezionata in tempo non utile e, cioè, dopo lo spirare del termine ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 119 del 1971.
Quest’ultima considerazione porta, peraltro, a ritenere inconferenti i precedenti della Settima Sezione di questo Consiglio (n. 1414/2024 e n. 3657/2022) invocati dall’odierna appellante i quali si riferiscono alla fattispecie, invero diversa da quella che occupa, in cui l’omessa notifica del ricorso ai controinteressati era stata imputata non a una mancanza dell’interessato nel provocare il contraddittorio, bensì del giudice adito in primo grado, il quale non si era pronunciato sull’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami presentata tempestivamente.
3.2 Privo di pregio è anche il secondo motivo di appello.
Il T.A.R., in maniera condivisibile, ha ritenuto irrilevante la circostanza che i controinteressati non fossero identificati in maniera completa (ma solo per norme e cognome) nella graduatoria oggetto di gravame.
Era, infatti, onere del ricorrente procurarsi i dati mancanti ( id est le generalità complete) di almeno uno dei soggetti collocati utilmente in graduatoria avvalendosi dello strumento dell’accesso difensivo ex art. 22, comma 7, l. n. 241 del 1990.
Non risulta, invece, che l’odierna appellante abbia neppure formulato un’istanza in tal senso.
Trattasi, del resto, di adempimento preliminare alla proposizione del ricorso non gravoso da un punto di vista tecnico ed economico e, comunque, non in grado di compromettere l’effettività del diritto di difesa in termini di accesso alla giustizia, specie se si considera che, nella specifica vicenda che vicenda che viene in rilievo, il termine di proposizione del ricorso era quello lungo (e cioè di centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria).
4. L’accertata infondatezza dei primi due motivi di appello conduce a confermare la sentenza impugnata esonerando questo giudice dallo scrutinio delle ulteriori doglianze con esso formulate relative al merito della domanda di annullamento spiccata in primo grado.
5. In conclusione, l’appello è infondato e va respinto.
6. Sussistono nondimeno, anche in ragione delle condizioni subiettive di parte appellante e della natura della pronuncia impugnata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO