Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario avv.
Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.
4720/2017 R.G. promossa da p.IV , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., costituita in giudizio con gli avv.ti
Francesco La Brocca ed Angela Cisale, PEC
e Email_1
.salerno.it Email_2 CP_1
attrice contro p.IV , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. costituita in giudizio con l'avv. Claudio Mastrolia, PEC
.salerno.it Email_3 CP_3
convenuta
Posizione delle parti con atto di citazione notificato tramite Parte_1
l'11.05.2017 convenIV per l'udienza del Pt_2
1
e dichiararsi i gravi vizi della tenda acquistata dalla società convenuta con contratto del 04.03.2016 perché inidonea all'uso, dichiararne la risoluzione con condanna alla restituzione dell'importo versato di €
15.860,00 nonché al risarcimento del danno pari ad €
8 mila, oltre accessori di legge, per mancato utilizzo dell'area scoperta antistante l'esercizio commerciale gestito in piazza Duomo n. 2 a Ravello e per perdita di clientela o pari al diverso ammontare ritenuto di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 cc. Vinte le spese.
Parte convenuta si costituIV in giudizio il
05.07.2017 impugnando la domanda attorea per decadenza stante la tardIV denuncia ex art. 1667 cc dei vizi intervenuta l'11.05.201 ovvero quasi dieci mesi dall'ultimazione della posa in opera del manufatto, l'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale per assenza di difformità e vizi dell'opera trattandosi per lo più di un'eventuale insufficiente inclinazione del manufatto ed in ogni caso se esistenti non sufficienti a rendere del tutto inadatta la tenda alle sue molteplici destinazioni,
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno. Concludeva per la declaratoria di decadenza dal diritto di far valere vizi e/o difformità, con rigetto della domanda e vittoria delle spese di causa.
2 Instauratosi regolare contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, depositate e scambiate le memorie istruttorie e di replica, ammesse le prove orali, precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 19.02.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e come tale va respinta.
E' innanzitutto da ritenersi come pacifico il rapporto contrattuale all'epoca in essere tra le parti e l'importo versato dall'attrice in pagamento del prezzo convenuto non essendoci contestazioni sul punto.
A mente dell'art. 115 cpc tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte interessata deve ritenersi oggettIVmente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o meno di quel determinato fatto, che, in quanto dato per provato, deve essere posto a fondamento della decisione (Cass.
Civ. Sez. 3, n. 12517/16).
Risulta prIV di pregio l'eccezione di decadenza ex art. 1667 cc sollevata da sin dalla Controparte_2
comparsa di costituzione in giudizio per non aver parte attrice denunciato i vizi nel termine di gg. 60 poiché si ritiene che la sua decorrenza vada correlata
3 al momento in cui si è acquisita una certezza oggettIV, apprezzabile e compiuta dell'esistenza dei vizi medesimi;
momento che, in ipotesi come quella in oggetto, non può che esser individuato nell'effettuazione di una perizia ad hoc o di una consulenza tecnica non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, prima della conoscenza completa, idonea a determinare il decorso dei termini di legge che potrà ritenersi conseguita, in assenza di elementi convincenti contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici (cfr. Cass. civ. sez II, 31.01.2008, n. 2313; (cfr.
Trib. Monza, 16 febbraio 2006).
Nel caso sub judice, anche se la società attrice ha ammesso che il montaggio del manufatto è avvenuto in data 11.05.2016 (in libello attoreo, pag. 1, capo sub
4) e risultando documentalmente in atti un espresso riferimento a gravi vizi con RAR del 06.03.2017 (doc.
n. 4 in sua produzione), tuttavia una effettIV e compiuta conoscenza dei vizi può dirsi esserci stata solo a seguito dell'accertamento tecnico dell'08.05.2017 a firma del geom. poi Testimone_1
sentito come teste attoreo all'udienza del 19.12.2022, secondo il quale l'insufficiente inclinazione della
4 tenda “ha comportato e comporta che, nel caso di eventi atmosferici avversi, ovvero piogge - anche di modeste entità - le acque meteoriche trovano enorme difficoltà nello sversarsi e quindi creano, stazionando sulla tenda, delle c.d. panciature, che hanno già compromesso gran parte della stessa tenda, oltre a creare seri nocumenti e molestie agli avventori dell'attività commerciale, che stazionano nell'ara del perimetro sovrastata dalla struttura, attrezzata con tavoli e sedie”.
Riguardo la responsabilità per la formazione delle riferite “panciature”, essa deve ascriversi alla società attrice che, secondo quando hanno dichiarato in corso di causa i testi di parte convenuta, ha espressamente richiesto l'innalzamento dell'inclinazione originaria per una migliore visibilità dell'insegna, intervento che per quanto accertato dallo stesso geom. ha Tes_1
comportato una riduzione di tale inclinazione con le conseguenti difficoltà di deflusso delle acque piovane.
Così in particolare, il teste , sentito Testimone_2
all'udienza del 21.0.2022 ed il teste Testimone_3
escusso il 19.12.2022.
E' rispettato il criterio di riparto dell'onere della prova regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc. e soddisfatto il principio di vicinanza della prova, in forza dei quali se spetta a chi agisce in adempimento allegare e
5 provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale, spetta invece al debitore allegare di aver esattamente adempiuto o provare la ragione a giustificazione dell'inadempimento (Trib. Milano, sent. 27.11.2015; Cass. S.U. sent. 30.10.2001, n.
13533).
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico del Tribunale di
Salerno, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitIVmente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta la domanda perché infondata;
2) condanna parte attrice al pagamento del compenso di avvocato in favore del procuratore di parte convenuta, che liquida secondo i vigenti parametri in €. 2.100,00, così ridotto al 50% per soccombenza parziale, oltre IV se dovuta, cassa previdenziale, spese di giudizio, rimborso forfettario.
Così deciso in Salerno lì, 5 febbraio 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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